CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 febbraio 2019
142.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019 (Documento n. 4).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2019

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
   premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 4 del 21 gennaio 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 3 del 22 gennaio 2019, sono stati convocati per il giorno 24 marzo 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Basilicata;
   visti:
    a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
    c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;
    d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
    e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;
    f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;
    g) lo statuto della Regione Basilicata promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 17 novembre 2016;
    h) la legge regionale della Basilicata 20 agosto 2018, n. 20, recante «Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali»;
    i) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
    l) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»;Pag. 164
    m) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
    n) il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;
    o) l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Basilicata, indette per il giorno 24 marzo 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 Pag. 165della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Art. 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Basilicata trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
   b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
  6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.Pag. 166
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
  8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento Pag. 167informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.
(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

  1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Art. 6.
(Tribune elettorali)

  1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti Pag. 168politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.
  5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

Art. 7.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
  3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;Pag. 169
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.
(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Basilicata.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.
(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

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Art. 10.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.
(Trasmissione televideo per i non udenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12.
(Trasmissione per i non vedenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

  1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su Pag. 171base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2019

Il Presidente Barachini

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ALLEGATO 2

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 49/308 al n. 54/324, dal n. 56/326 al n. 57/327).

  GASPARRI, MALLEGNI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   nella serata di oggi, lunedì 28 gennaio, la RAI trasmetterà uno speciale su Rai 2 su Beppe Grillo, intitolate «C’è Grillo»,

  per sapere:
   a quanto ammontino esattamente i diritti che la Rai dovrà pagare per lo speciale dedicato a Grillo;
   a chi verranno pagati tali diritti, ossia le società che beneficeranno di questa erogazione da parte della Rai. (49/308)

  ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   in data 27 settembre 2015 l'ex ministro greco Yanis Varoufakis fu ospitato alla trasmissione Rai «Che tempo che fa». L'ospitata, come si è appreso successivamente, venne retribuita dalla trasmissione con 24 mila euro;
   in quell'occasione i vertici Rai emanarono una direttiva che riconfermava e rafforzava (estendendola anche agli appalti esterni) una direttiva di 15 anni prima, secondo la quale è fatto divieto al servizio pubblico di pagare esponenti politici;
   in data 28 gennaio 2019, Rai2 ha mandato in onda in prima serata una raccolta di vecchi spettacoli di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 stelle e attualmente «garante» di quel partito;
   per la messa in onda dei suoi spettacoli, Grillo ha ricevuto circa 30mila euro attraverso il suo agente, come confermato dal direttore di rete Carlo Freccero;
   il compenso garantito all'esponente politico Beppe Grillo, garante del Movimento 5 stelle, si configurerebbe come una palese violazione della direttiva Rai che vieta di pagare politici;
   si chiede di sapere:
    se la direttiva Rai che vieta di pagare i politici sia ancora in vigore e, qualora non lo sia, con quale atto ufficiale sarebbe stata cancellata;
    Alla luce della palese violazione della direttiva nel caso che riguarda Beppe Grillo, quali provvedimenti la Rai intende prendere per individuare e sanzionare i responsabili. (54/324)

  RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue.
  Per «Grillo c’è» è stato stipulato, su richiesta di Rai 2, un contratto di acquisto di diritti di utilizzazione e sfruttamento di circa 40 minuti di brani di repertorio non nella titolarità della Rai ma della società Marangoni s.r.l. e non un contratto con Grillo.
  Attraverso l'acquisizione di tali diritti (per un corrispettivo di 40 mila euro) la Rai ha quindi potuto disporre di tutti quelli necessari per sviluppare il programma, che è stato realizzato all'interno dell'azienda.

  TIRAMANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   lo scorso 25 gennaio il Consiglio di amministrazione della Rai ha nominato la Pag. 173dott.ssa Iman Sabbah, già corrispondente Rai da Parigi, quale vicedirettore di Rai Parlamento;
   considerato che stando a notizie di stampa, peraltro verificabili consultando l'albo on line dell'ordine nazionale dei giornalisti la dott.ssa Sabbah non sarebbe iscritta né come giornalista professionista né come pubblicista, bensì solo all'elenco speciale dei giornalisti stranieri, riservato a chi esercita la professione in testate straniere, e non in quelle nazionali come la radio-televisione italiana; la Sabbah, israeliana di origine araba, non sarebbe pertanto abilitata ad esercitare la professione giornalistica, come ha fatto finora, né a ricoprire la carica di vicedirettore di Rai Parlamento;
   alla Società concessionaria si chiede di sapere:
    se fosse a conoscenza della posizione della Sabbah già prima della sua designazione a vicedirettore di Rai Parlamento, e quali determinazioni intenda adottare per ovviare al grave incidente, non essendo percorribile l'ipotesi di farle sostenere l'esame di abilitazione a posteriori, poiché iniqua nei riguardi degli altri giornalisti Rai e, soprattutto, contraria alla normativa vigente. (50/319)

  AIROLA, FLATI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   numerosi articoli sulla stampa e sui media nella rete hanno portato a conoscenza dell'opinione pubblica il caso della signora Iman Sabbah, attualmente corrispondente della Rai a Parigi e candidata alla vicedirezione di Radio Parlamento nonostante non sia in possesso dei requisiti professionali e di legge.
  la sig.ra Iman Sabbah, attualmente assunta come giornalista dalla RAI, risulta iscritta esclusivamente all'Elenco dei giornalisti stranieri e non risulta alcun documento che certifichi la sua iscrizione all'Elenco dei giornalisti professionisti o pubblicisti, requisito indispensabile per l'esercizio della professione e per essere assunti con la qualifica professionale nelle testate Rai;
   considerato che:
    la suddetta Sabbah non potrebbe esercitare l'attività di giornalista in Italia, tantomeno per il Servizio Pubblico, proprio in virtù della sua non iscrizione all'elenco dei professionisti come chiaramente indicato, dalla legge 69/1963, articolo 29, come statuito senza alcuna ombra di dubbio dallo stesso Ordine nazionale dei Giornalisti (http://www.odg.it/puo-un-iscritto-nellelenco-speciale-dei-giornalisti-stranieri-diventare-direttore/26638) che esclude a priori che un giornalista straniero possa diventare direttore o vicedirettore. Inoltre per l'articolo 45, legge 69/1963, nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista se non iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti;
   tutto quanto premesso si chiede di sapere:
    come sia stato possibile che una persona, cittadina israeliana, nel frattempo diventata italiana, assunta nel 2003 a RAI Med, in qualità di giornalista senza averne il titolo possa aver fatto una carriera in RAI raggiungendo il ruolo prima di capo servizio e poi vice caporedattore, in seguito superato tutti i colleghi qualificati e iscritti all'Ordine, in un job posting come corrispondente da Parigi e ora (come risulta all'interrogante) proposta dal direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi, in qualità di suo vicedirettore;
    se risultino agli interrogati altre situazioni professionali in RAI uguali a quella della sig.ra Iman Sabbah;
    se al momento dell'assunzione e successivamente siano state fatte verifiche e richiesti i documenti attestanti la qualifica di giornalista iscritta all'elenco dei giornalisti professionisti come per tutti i giornalisti assunti in tutte le testate giornalistiche della Rai, dal direttore del personale Pag. 174e risorse umane Luciano Flussi il quale è tenuto a fornire copia della documentazione richiesta;
    se gli interrogati sono a conoscenza del fatto che, in mancanza di tali documenti, si possa ipotizzare il reato previsto e punito dall'articolo 348 c.p. e di conseguenza l'odierno interrogante presenterà ulteriore interrogazione al Ministero della giustizia ed eventualmente una denuncia alla competente Procura della Repubblica per accertare i fatti anche sotto il profilo delle responsabilità penali. (56/326)

  RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue.
  In primo luogo si osserva che già nel 1995 Rai aveva inserito nel proprio organico un giornalista di nazionalità estera, iscritto nell'Elenco stranieri, acquisendo una attestazione rilasciata nel 1992 dall'allora Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, che riportava: «... il giornalista straniero, una volta iscritto nell'Elenco Stranieri, annesso all'Albo dei Giornalisti, ha pieno titolo per svolgere attività redazionale ex articolo 1 contratto giornalistico, in qualunque testata o radio-televisione italiani».
  Per quanto attiene specificamente la giornalista Sabbah, l'interessata ha avuto il suo primo contratto di lavoro a tempo determinato con Rai nel 2003, unitamente altri due giornalisti madre lingua araba, nel quadro del progetto Canale Rai Med curato in collaborazione tra Rai News 24 e TGR. Successivamente nel 1997 è stato inserito un quarto giornalista, di nazionalità giordana.
  La richiesta di assunzione fu effettuata dell'allora Direttore di Rai News 24; all'atto dell'assunzione con il primo contratto a tempo determinato la sig.na Sabbah ha prodotto la documentazione rilasciata dall'Ordine Interregionale dei Giornalisti di Lazio e Molise che attestava la sua iscrizione dal luglio 2002 nella categoria Elenco Stranieri.
  In occasione dei successivi rinnovi contrattuali a tempo determinato, nel 2003, 2004 e 2005, la sig.na Sabbah ha prodotto la certificazione rilasciata dalla Commissione Nazionale Paritetica FIEG-FNSI attestante l'iscrizione «nell'Elenco Nazionale dei Giornalisti Professionisti» e lo stato di disoccupazione.
  Nel 2006 l'interessata è stata impegnata con contratto a termine di durata biennale (forma di contratto d'ingresso prevista dalla contrattazione collettiva) e nel 2008 è stata stabilizzata a tempo indeterminato a Rai News 24 dove ha rivestito diversi ruoli, tra cui quello di giornalista parlamentare e di conduttore.
  Nel luglio 2017 è stata nominata Corrispondente della Rai dalla Francia, con sede di lavoro a Parigi.
  In tutto questo lasso di tempo e nonostante l'ampia notorietà acquisita, nessun rilievo è mai pervenuto alla Rai circa la posizione ordinistica della propria giornalista (che risulta iscritta dal 23.07.2002, con tessera n. 57984, rilasciata dall'Ordine Interregionale del Lazio e Molise, all'Albo dei Giornalisti, Elenco Professionisti, Elenco Stranieri, con vidimazione di rinnovo annuale fino al 2019) a dimostrazione della correttezza con cui l'Azienda ha operato sia dalla instaurazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato nel 2003.
  Nelle scorse settimane il Direttore Responsabile di Rai Parlamento ha proposto la sua nomina come Vice Direttore della testata, unitamente ad altri tre giornalisti.
  Successive notizie di stampa hanno segnalato che la giornalista, sebbene iscritta nell'Elenco dei giornalisti di nazionalità straniera, non potrebbe rivestire l'incarico di Vice Direttore.
  Tale considerazione sembrerebbe desumersi dalla previsione contenuta nell'articolo 3 della Legge 47/1948 (nota come Legge sulla stampa) che prevede il possesso della cittadinanza italiana al giornalista nominato Direttore Responsabile o, nel caso che questi venga investito del mandato parlamentare, del Vice Direttore che ne assume la responsabilità.
  Al riguardo si rileva che:
   è escluso dalle norme sulla indipendenza e terzietà stabilite per i giornalisti del Servizio Pubblico Radiotelevisivo che un Direttore delle Testate Rai possa ricoprire il Pag. 175mandato parlamentare senza essere collocato in aspettativa dal servizio;
    la giornalista Sabbah sarebbe in ogni caso uno dei quattro Vice Direttore di Rai Parlamento, nessuno dei quali nominato Vice Direttore Responsabile ai sensi della Legge 47/1948;
    nel frattempo l'interessata ha acquisito anche la cittadinanza italiana;
    assume inoltre rilievo il pronunciamento della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia del 26.02.2014, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che ha affermato che l'introduzione del D. Lgs 286/1998 ha abrogato parzialmente l'articolo 3 della Legge 47/1948 nella parte in cui richiedeva espressamente il requisito della cittadinanza italiana per poter esercitare il ruolo di Direttore Responsabile di un giornale o altro periodico.

  In ogni caso, tenuto conto della delicatezza della questione, in data 31 gennaio 2019 è stato richiesto al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di poter ricevere indicazioni circa la sussistenza di eventuali elementi impeditivi circa la possibilità di poter nominare la giornalista Sabbah Vice Direttore (non responsabile) di una testata giornalistica radiotelevisiva.

  PARAGONE, DI NICOLA, AIROLA, GAUDIANO, L'ABBATE, MANTOVANI, RICCIARDI, ACUNZO, DE GIORGI, DI LAURO, FLATI, LIUZZI, PAXIA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   la notizia del potenziale conflitto di interessi del direttore artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni, è tornata prepotentemente alla ribalta dopo il servizio di «Striscia la notizia» dal titolo «Baglioni, Sanremo e il conflitto di interessi» andato in onda lo scorso 28 gennaio 2019 e dopo diversi articoli giornalistici;
   secondo le ricostruzioni giornalistiche, il conflitto di interessi deriverebbe dal legame tra Claudio Baglioni e l'agenzia «Friend and Partners» di Ferdinando Salzano che si occupa di rappresentare e organizzare i tour di numerosi artisti, tra cui lo stesso Baglioni. Al Festival, infatti, parteciperanno molti artisti legati alla «Friend and Partners» tra cui Paola Turci, Nino D'Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek;
   di recente, sempre secondo le fonti citate, una quota dell'agenzia di Salzano è stata acquisita dalla CTS Eventim, multinazionale di ticketing, insieme alla Vivo Concerti e Magellano Concerti di cui fanno parte altri cinque artisti che saliranno sul palco dell'Ariston del prossimo Festival: Ex Otago, Federica Carta e Shade, Ultimo e Irama;
   oltre ai legami con la «Friend and Partners», Baglioni, per quanto concerne l'attività discografica, è sotto contratto con la Sony Music Italy che risulta essere la casa discografica maggiormente rappresentata al prossimo Festival;
   nel servizio di «Striscia la notizia» si evidenzia, inoltre, come il potenziale conflitto di interessi di Baglioni non costituisca una novità visti i numerosi artisti della scuderia Salzano che hanno partecipato al Festival nell'edizione dello scorso anno. Nello specifico, il vincitore del Festival, il terzo, il quarto e il quinto classificato oltre a numerosi ospiti delle varie serate come Biagio Antonacci, Laura Pausini, Gianni Morandi, Max Pezzali e Paola Turci;
   sulla vicenda è intervenuto anche «il fattoquotidiano.it» con un articolo a firma di Giuseppe Candela dal titolo «Sanremo 2019, il conflitto di interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia: ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11». La situazione, secondo il giornalista, sarebbe addirittura più grave di quella descritta da «Striscia la notizia», infatti nell'articolo si legge che «Ospiti durante le cinque serate saranno Antonello Venditti, Elisa, tra le polemiche Alessandra Amoroso, il duo comico Pio e Pag. 176Amedeo a cui si aggiungerà quasi certamente Luciano Ligabue. Tutti gestiti da Ferdinando Salzano, discorso identico per la serata del venerdì dedicata ai duetti. Guè Pequeno affiancherà Mahmood, Noemi si esibirà con Irama mentre il vincitore della scorsa edizione Fabrizio Moro salirà sul palco con Ultimo. Numeri alla mano, prendendo in considerazione il conduttore e direttore artistico, i big in gara, i super ospiti e i protagonisti dei duetti fanno parte della stessa agenzia, con l'aggiunta di Vivo Concerto e Magellano Concerti, ben ventuno artisti»;
   oltretutto, come riporta con precisione Michele Monina, giornalista de «Linkiesta.it», da sempre la Rai stipula con i direttori artistici del Festival una specifica clausola di trasparenza in base alla quale non devono sussistere relazioni (etichette, management, edizioni e booking) tra coloro che selezionano gli artisti e gli stessi artisti. Nello specifico, la formula del contratto recita: «Resta convenuto che ella non dovrà essere in rapporto giuridico con gli artisti, gli autori, le case discografiche, le società editoriali-musicali, le c.d. etichette indipendenti et similia che parteciperanno al Festival della Canzone Italiana. Le precisiamo pertanto a titolo esemplificativo che ella non potrà avere titolarità e/o proprietà, anche attraverso partecipazioni sociali o cointeressenze, nonché cariche sociali o incarichi di responsabilità nell'ambito delle case discografiche, delle società editoriali-musicali, delle c.d. etichette indipendenti et similia che parteciperanno al Festival della Canzone italiana. Laddove ella si dovesse trovare in qualsivoglia situazione d'incompatibilità di cui sopra, ce ne dovrà dare immediata comunicazione. Agli obblighi di cui alla presente clausola viene consensualmente attribuito carattere di essenzialità nel nostro interesse.»;
   l'inviato di «Striscia la notizia», come ulteriore elemento di criticità dell'intera vicenda, ha, infine, chiuso il servizio evidenziando un ulteriore dettaglio di particolare gravità. Nella struttura dedicata ai contratti Rai lavora, con ruoli di responsabilità, la mamma di una collaboratrice di Salzano. Il riferimento sarebbe alla dirigente Rai Chiara Galvagni, capo-struttura delle Risorse Televisive, e alla responsabile degli Eventi Speciali e delle Risorse Artistiche TV della F&P, Veronica Corno;
   si chiede di sapere:
    se i vertici Rai non ritengano necessario fare chiarezza, sul potenziale conflitto di interessi del direttore artistico del Festival evidenziato in premessa, anche in relazione al surplus di valore che la stessa manifestazione canora produrrà agli artisti legati contrattualmente alla «Friend and Partners» di Ferdinando Salzano e/o alla Sony Music Italy indicando, in caso di accertata sussistenza del suindicato conflitto, quali iniziative, di propria competenza, intendano assumere al fine di sanare tale situazione per garantire una doverosa trasparenza del servizio pubblico;
    se corrisponda al vero la notizia che nel contratto stipulato tra il direttore artistico del Festival di Sanremo e la Rai sia stata inserita la suddetta clausola di trasparenza e, in caso affermativo, i motivi per i quali non sia stata fatta rispettare dall'azienda;
    se i vertici Rai ravvisino un conflitto di interessi nell'intreccio di rapporti familiari-professionali tra Veronica Corno, responsabile degli Eventi Speciali e delle Risorse Artistiche TV della F&P, e la dirigente Rai, Chiara Galvagni, che si occupa di contrattualizzare le risorse artistiche (definendone utilizzazione e, soprattutto, compensi) come il direttore artistico del Festival e gli ospiti della manifestazione canora e, in caso affermativo, quali iniziative intendano intraprendere al fine di sanare tale situazione. (51/320)

  MOLLICONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   è imminente l'avvio del Festival di Sanremo della Canzone Italiana, lo spettacolo più noto di musica leggera in Italia Pag. 177e curato da dalla RAI-TV anche l'edizione di quest'anno si è subito caratterizzata per polemiche politiche con il conduttore Claudio Baglioni che non ha mancato di iniziare la conferenza stampa indirizzandola segnatamente sul problema dei migranti e dell'immigrazione, lo stesso Baglioni non ha però posto accento o ha commentato le voci che da settimane circolavano negli ambienti vicini al Festival, ovvero le indiscrezioni sui suoi presunti conflitti di interesse con la «scuderia» di Ferdinando Salzano della società «Friends and Partners» nota agenzia di booking e concerti. Baglioni sarebbe legato da contratti con la predetta società e in qualità di direttore artistico sceglie gli, artisti dalla stessa «Friends and Partners», di cui lui medesimo fa parte, e che contemporaneamente cura anche la presenza al festival dei «super ospiti» annunciati in questa edizione come Laura Pausini a Biagio Antonacci, Luciano Ligabue, legati da contratti con la stessa società; lo scorso anno – suscitando molti commenti all'interno del mondo della canzone – vinsero il Festival di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro, anche quest'ultimo della scuderia di Salzano; tra gli artisti in gara quest'anno diversi cantanti come Nek, Paola Turci, Anna Tatangelo e Francesco Renga sono legati contrattualmente con la «Friends and Partners» di Ferdinando Salzano; quindi apparirebbe evidente come Baglioni selezionerebbe – in qualità di direttore artistico – gli artisti, ma che alcuni dei quali fanno parte della sua stessa agenzia e che gli vengono proposti dal suo stesso manager. Questa incredibile serie di intrecci di interessi è stata denunciata nei giorni scorsi da numerose fonti di stampa, oltre che dalla trasmissione televisiva «Striscia la Notizia» il 28 gennaio u.s; ad ulteriore sottolineatura di un clima sconcertante appaiono anche i rapporti denunciati dalla stampa tra la signora Chiara Galvagni – che è da tempo capostruttura delle risorse televisive RAI e quindi indirettamente legata ai contratti degli artisti presenti – e sua figlia Veronica Corno responsabile degli eventi speciali e risorse artistiche TV, sempre di «Friends and Partners» di Salzano, ovvero sempre la principale agenzia di artisti che lavora con la RAI; alla base di questi episodi all'interrogante apparirebbe molto offuscato il principio della trasparenza e della necessaria mancanza di conflitti di interessi, elementi che dovrebbero essere un punto qualificante della TV pubblica; è stato rinnovato il contratto a Baglioni nonostante già durante l'anno siano circolati note di stampa accennanti a questo conflitto di interessi e ad altri legati alla stessa trasmissione; queste indiscrezioni non risultano essere state smentite, ma – nonostante ciò – anche questa seconda edizione è stata affidata a Baglioni pur con tutti questi presunti conflitti di interesse che si sono ulteriormente accentuati; qualsiasi sia il risultato finale del festival è evidente come alla manifestazione siano collegati imponenti interessi economici di cantanti, editori, case discografiche, sponsor e che appare quindi insostenibile – se quanto sopra venisse confermato – che la TV pubblica si sia infilata in un tale pasticcio che fa venir meno la credibilità stessa dell'intera azienda;
   si interroga per sapere:
    se quanto sopra corrisponda a verità, se i vertici della RAI TV siano stati a conoscenza di questi fatti e quali siano stati i provvedimenti intrapresi, quando, ed a carico di chi;
    se la Commissione Parlamentare di controllo ne sia informata e quali provvedimenti od iniziative concrete abbia attivato nei confronti dei vertici aziendali;
    se ciò non pregiudichi in modo infamante la credibilità e trasparenza dell'intero Festival di Sanremo. (52/321)

  MULÈ, GALLONE, MARROCCO, RUGGIERI, SCHIFANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:
   in occasione dell'imminente inizio della 69a edizione del Festival di Sanremo si starebbero profilando elementi che corroborano un evidente conflitto di interessi Pag. 178del conduttore e direttore artistico Baglioni, rappresentato discograficamente dalla Sony Music Italy, e la società F&P Group di Ferdinando Salzano, controllata dalla multinazionale tedesca Cts Eventim, che cura i concerti di molti artisti in gara tra cui anche quelli dello stesso Baglioni a cui spetta l'ultima parola sulla scelta del cast, quest'anno rivoluzionato dalla nuova formula che prevede un concorso unico per 24 artisti;
   una vicenda emersa già l'anno scorso e che si ripropone nell'edizione del 2019 stando a numerosi e documentati articoli di qualificati quotidiani (su tutti il Sole24Ore) nonché da servizi di importanti trasmissioni televisive (Striscia la Notizia) in merito alla quale la Rai non ha ancora fatto chiarezza;
   a destare evidenti perplessità vi è senz'altro il fatto che la Sony Music Italy, casa discografica di Baglioni, vanterebbe ben sette artisti in gara (seguono le altre due major Warner, con cinque artisti, e Universal con quattro artisti); otto i concorrenti i cui concerti sono organizzati da agenzie di promoting del gruppo tedesco Cts Eventium a cui si sommano ospiti già annunciati gestiti direttamente dalla F&P Group di Salzano;
   in questo modo il numero degli artisti della casa discografica del noto cantautore (Sony) e della sua agenzia di promoting (F&P group Cts Eventim) sovrasta di molto quello delle aziende concorrenti rendendo la gestione del Festival di Sanremo molto opaca a danno dei cittadini contribuenti;
   a ciò si aggiunge che l'esecuzione della sigla, scritta dal noto cantautore romano, gli consente di aggiungere, al contratto stellare già siglato con la Rai per un cachet di circa 600 mila euro, altre royalties, oltre ai ricavi in termini di diritto d'autore per ciascuna esecuzione che ci sarà durante la manifestazione dei suoi innumerevoli brani assegnati a ciascun ospite–:
   se il Presidente e l'Amministratore delegato della Rai intendano riferire, attraverso la loro partecipazione ad un'audizione da convocare ad hoc presso la Commissione di vigilanza insieme al Direttore di Rai 1 e ai dirigenti coinvolti nella gestione della 69a edizione del Festival di Sanremo, ciascuno per le parti di propria competenza, al fine di fare chiarezza sulla vicenda riportata in premessa che comporta un evidente deficit di credibilità per il servizio pubblico radiotelevisivo italiano. (57/327)

  RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si informa di quanto segue.
  Il Festival di Sanremo 2019 è il secondo firmato Baglioni, dopo quello dello scorso anno che ha fatto registrare risultati – non solo sotto il profilo degli ascolti – di grande rilievo; un elemento importante in tal senso è rappresentato dal fatto che si è trattato di un'edizione tutta incentrata sulle canzoni in gara e sulla musica italiana. In tale quadro, pertanto, si è ritenuto di riproporre il modello dell'anno precedente.
  Tutto ciò premesso si mette in evidenza come nel contratto stipulato con Baglioni – analogamente a quanto accaduto con i predecessori – sia presente il principio di trasparenza, quale elemento cardine nel rapporto con il direttore artistico: la clausola contrattuale ricalca quella abitualmente contenuta in tutti i contratti che contengono un vincolo d'esclusiva e riporta quelli che erano, antecedentemente a settembre 2017 (quando fu sottoscritto il contratto per il Festival 2018) e giugno 2018 (quando è stato sottoscritto il contratto per il Festival 2019) i rapporti giuridici preesistenti assunti dall'artista.
  I due contratti sono «fotocopia» uno dell'altro, sia sotto l'aspetto economico e normativo, che per quanto riguarda i rapporti giuridici già in essere (non essendo, questi, nel frattempo cambiati). Questi ultimi riguardano, in particolare: 1) un contratto discografico con la BAG s.r.l. la quale, a sua volta, ha un contratto di distribuzione degli album con Sony Music Entertainment; 2) un rapporto, sempre con la BAG s.r.l., per la realizzazione di spettacoli musicali dal vivo, prodotti e venduti da F&P s.r.l. o Friend&Partner s.p.a. (società Pag. 179appartenenti a Ferdinando Salzano che in questo settore rappresenta il principale operatore del mercato italiano). Tutti i contratti di esclusiva tengono conto dei rapporti contrattuali precedentemente assunti dagli artisti che, in quanto noti e dichiarati, non possono essere considerati incompatibili con il nuovo contratto che viene stipulato. Dopo la negoziazione iniziale, i contratti con artisti del calibro di Baglioni sono sottoposti ad altri cinque ulteriori step di verifica prima della formalizzazione; per la contrattualizzazione degli ospiti e di altri artisti l'azienda ha interagito con i loro procuratori o i loro legali, nessuno dei quali afferente a F&P.
  Da ultimo, si evidenza che il rapporto di parentela tra Chiara Galvagni, dirigente delle Risorse Umane Rai e Veronica Corno, dipendente della società F&P, è stato a suo tempo segnalato alla Commissione Codice Etico. Come detto sopra, dopo la negoziazione iniziale i contratti con artisti del calibro di Baglioni sono sottoposti ad altri cinque ulteriori step di verifica prima della formalizzazione e non è certo un unico dirigente che, da solo, definisce i termini essenziali di contratti di questo livello.

  FARAONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   venerdì 25 gennaio u.s., nel corso della prima puntata della trasmissione «Povera Patria», andata in onda su Raidue, condotta da Annalisa Bruchi, è stata mandata in onda una scheda sul «signoraggio bancario», firmata dal giornalista Alessandro Giuli;
   nel corso di detto servizio, viene letteralmente affermato che «L'Italia è uno delle nazioni più ricche al mondo eppure ha un debito pubblico di oltre 2.300 miliardi di euro. Com’è possibile ? Al di là di sprechi, ruberie e spese allegre della pubblica amministrazione una risposta sta nella parola signoraggio». A quel punto si parte con la definizione: »È il guadagno del signore che stampa la nostra moneta e si fa pagare il valore di quella moneta da cui sottrae il costo per produrla». Si fa un esempio: »Se stampare un biglietto da 100 costa 1 il guadagno è di 99». Segue quindi la storia del signoraggio in Italia, che viene esposta in «tre fasi». La prima fase: »Il signore è lo Stato, e cioè noi tutti. Attraverso la banca centrale di sua proprietà stampa moneta e la presta a se stesso per offrire servizi e costruire ponti, gallerie e strade. Lo Stato, che siamo sempre noi, vende all'asta il suo debito ai cittadini risparmiatori sotto forma di titoli. E se dopo l'asta qualche titolo resta senza compratore ad acquistarlo ci pensa per legge la banca Centrale. Così tutto restava in famiglia». La seconda fase: «Nel luglio 1981 – prosegue il servizio – il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta e il governatore Carlo Azeglio Ciampi liberano la Banca d'Italia dall'obbligo di acquistare titoli invenduti. L'Italia divorzia così dalla sua banca centrale, che diventa un istituto privato ma continua a stampare moneta prestandola allo Stato con tanto di interessi. Il signoraggio diventa così un lievito del nostro debito pubblico». E infine la terza fase: «Nel 2002 la fine della lira, l'adozione dell'euro e la nascita della BCE completano l'espropriazione». «Al popolo italiano – si conclude –, al quale secondo la Costituzione appartiene la sovranità, nessuno ha mai chiesto la sua opinione»;
   in altre parole, secondo l'impostazione del servizio del giornalista Alessandro Giuli, la Banca d'Italia è stata «trasformata» in un «istituto privato» (affermazione fuorviante e non veritiera, essendo piuttosto la Banca d'Italia un'amministrazione indipendente) e il «signoraggio diventa un lievito del nostro debito pubblico». Una «espropriazione» terminata, dice sempre il servizio, con «l'adozione dell'euro e la nascita della BCE»;
   tale ricostruzione, è finita immediatamente al centro delle polemiche, scatenando dapprima sui social network, e successivamente su tv e giornali, parecchi commenti negativi e sonore bocciature da parte di diversi economisti e semplici utenti, contenendo il servizio parecchie Pag. 180imprecisioni e palesi errori, e facendo alzare l'allerta per la qualità del servizio pubblico di informazione;
   come da più parti evidenziato, un errore assai grave della scheda di «Povera Patria», è il non avere mai citato in alcun passaggio il tema dell'inflazione, come pure risulta essere fuorviante descrivere la «seconda fase», quella del «divorzio» dell'Italia dalla banca centrale, omettendo di dire circa le conseguenze sui prezzi, con lo Stato costretto a finanziarsi a tassi molto alti mentre l'inflazione calava fino ad arrivare a poco sopra il 5 per cento nel 1985. Per arrivare agli ultimi anni, dove l'euro è servito ad una forte diminuzione dei tassi di interesse sui titoli del debito pubblico, riducendo la spesa per ripagare i creditori; con viva preoccupazione, la Società Italiana degli Economisti, è intervenuta sul servizio di che trattasi, inviando al Presidente della Rai, dottor Marcello Foa, un documento a firma del Presidente della Società Italiana degli Economisti, Professoressa Annalisa Rosselli, e degli otto membri del Consiglio di Presidenza della importante Società Italiana degli Economisti, con il quale, premettendo che »la trasmissione, rivolta ad un pubblico ampio, ha trascurato le basilari regole della divulgazione scientifica che necessitano di coniugare la semplicità ed efficacia nei modi di comunicazione con la assoluta correttezza scientifica dei contenuti. Il trattamento del tema del Signoraggio è stato a dir poco impreciso, inesatto e scientificamente fallace nei nessi causali proposti, che attribuiscono l'emergere del debito pubblico in Italia alla gestione della politica monetaria della Banca d'Italia, definita «banca privata», e ai suoi sviluppi europei». E che la trasmissione sopra citata «incrementa la produzione e la diffusione di informazioni inesatte che la Rai, adempiendo al suo mandato di servizio pubblico, dovrebbe contribuire a combattere soprattutto in un campo, come quello dell'economia, in cui la scuola italiana non fornisce nemmeno le più elementari conoscenze di base», quindi chiedendo al Presidente Foa che «i contenuti economici delle trasmissioni Rai siano affidati a giornalisti competenti, che pongano la conoscenza scientifica alla base dei loro servizi».
   la Rai è tenuta ad assicurare un'offerta di servizio pubblico atta a rendere disponibile e comprensibile – nella molteplicità delle forme divulgative – su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati;
   la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza;
   si chiede di sapere:
    quali interventi si ritenga di promuovere, al fine di impedire il ripetersi ulteriori distorsioni del sistema dell'informazione pubblica, che non può e non deve prestarsi ad assecondare «speculazioni» populistiche ed ideologiche di alcun genere, e che deve, piuttosto, impegnarsi a garantire una corretta e puntuale informazione ai cittadini. (53/322)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  «Povera Patria» è un programma settimanale di approfondimento politico-economico, a rilevante vocazione giornalistica, che per dichiarata «mission» editoriale intende raccontare il mondo attraverso la conflittualità, e mettere una di fronte all'altra le opposte visioni dell'attualità e individuare un punto di contatto tra posizioni diverse ma meno distanti di quello che appare. Già nel corso della prima puntata sono intervenuti, tra gli altri: Carlo Cazzullo (Corriere della Sera), Alessandro Giuli (Libero), l'ex Ministro Maria Elena Boschi (intervista registrata), i Ministri Matteo Salvini e Paolo Savona, Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Giorgio Mulè (Forza Italia), il Prof. Carlo d'Ippoliti (Università la Sapienza) Pag. 181e il Cardinale Gualtiero Bassetti (Presidente della CEI). «Povera Patria» è, dunque, un programma per sua natura plurale e pluralista, che assicurerà nel corso dell'intera programmazione lo spazio per tutte le posizioni.
  Tutto ciò premesso, con riferimento all'editoriale relativo al «signoraggio bancario», nella seconda puntata del programma (andata in onda venerdì 1 febbraio) la conduttrice Annalisa Bruchi ha aperto la trasmissione con un confronto della durata di 23 minuti tra il giornalista Alessandro Giuli e il prof. Carlo Cottarelli (in collegamento dalla sede Rai di Milano) nel corso del quale sono state fornite le precisazioni necessarie rispetto ai contenuti dell'editoriale della puntata precedente.