CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 febbraio 2019
142.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3, con il seguente:
  3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
   a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
   b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
   c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi.
2. 1. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

  Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione dell'attività di costruttore edile,.
2. 2. Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Andrea Crippa, Di Muro, Iezzi, Maggioni, Murelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
ART. 4-bis.
(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/302 volto a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:
  «b-quater) regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) n. 2017/2394 e la direttiva n. 2009/22/CE.»;
   b) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/302. In relazione al regolamento (UE) n. 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni Pag. 80di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) n. 2018/302 si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
  9-ter. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al regolamento (UE) n. 2018/302, il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) fornisce assistenza ai consumatori ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».
4. 02. Il Relatore.

  Sopprimerlo.
12. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Boccia, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.