CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 gennaio 2019
126.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 1409, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» (C. 1409, approvata dal Senato);
   sottolineato che, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge originario (S. 871), l'esigenza dell'intervento normativo di cui alla proposta di legge in esame deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non è prevista dalla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e che «nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria»;
   ricordato che, in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155 del 2017, entrerà in vigore nei prossimi giorni il decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 gennaio 2019;
   evidenziato che, vista l'importanza e la complessità della materia trattata, potranno emergere delle criticità o delle esigenze a cui far fronte in sede di applicazione del medesimo decreto;
   sottolineato che risulta pertanto essenziale dare al Governo strumenti legislativi snelli che consentano di incidere velocemente su eventuali aspetti problematici della nuova normativa, soprattutto con riferimento all'impatto che quest'ultima può avere sul sistema imprenditoriale del nostro Paese;
   rilevata al riguardo l'opportunità che attraverso le disposizioni integrative e correttive si possa intervenire su questioni problematiche – eventualmente non risolte dal testo definitivo del decreto legislativo –, quale, ad esempio, la previsione di un potenziamento delle regole di governance di cui all'articolo 378 dello schema di decreto legislativo, peraltro evidenziata nei pareri parlamentari resi sullo stesso;
   evidenziato, infatti, che il citato articolo 378 modifica l'articolo 2477 del codice civile nel senso di individuare, fra i requisiti che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (Sindaco e revisori dei conti) il limite di 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
   rilevato che tale disposizione potrebbe frenare la crescita dimensionale delle società interessate in quanto, per evitare di incorrere in questo nuovo obbligo, le aziende limiterebbero le nuove assunzioni o ridurrebbero quelle già presenti negli esercizi precedenti;
   evidenziate, altresì, le possibili criticità connesse agli ulteriori limiti di 2 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite Pag. 87e delle prestazioni individuati dal citato articolo 378, ai fini del suddetto obbligo di nomina dell'organo di controllo;
   ribadita quindi l'esigenza di rendere più agevoli le procedure integrative o correttive dei decreti attuativi per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza affinché le nuove norme rappresentino un reale aiuto per scongiurare il fallimento delle imprese e superare eventuali crisi aziendali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
    esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato);
   rilevato che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato novella il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989, nel senso di limitare le incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività e professioni, ivi stabilite, alle seguenti ipotesi: attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; attività svolta in qualità di dipendente, ad esclusione delle imprese di mediazione, di ente pubblico o privato e di istituto bancario, finanziario o assicurativo; esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; situazioni di conflitto di interessi e rilevato altresì che l'intervento normativo nasce dalla necessità di risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2175;
   considerato che l'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio; in particolare, per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti sia di rivendite ordinarie che speciali, sono introdotti, in sostituzione del parametro della produttività minima, i requisiti della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti ed evidenziato che resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e sottolineato che la disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU – Pilot 8002/15/GROW, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il fatto che l'adozione di un criterio che consenta l'apertura di nuovi tabaccai solo quando la produttività dei tabaccai già esistenti abbia superato una certa soglia minima, contrasta con l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE;
   rilevato che l'articolo 4, recante «Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione 2017/2090», introdotto dal Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori e sottolineato che la modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura Pag. 89della citata procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici;
   considerato che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo al fine di adottare, entro il termine di dodici mesi alla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati e per la risoluzione del caso EU Pilot 4971/13/ENTR;
   valutato positivamente l'articolo 11, che contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, con particolare riferimento al ruolo della Consob per quanto riguarda la vigilanza e l'erogazione di sanzioni nei confronti degli intermediari abilitati;
   considerato che l'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 2015 del 2017, che dispone l'assegnazione di un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD) e evidenziato che, configurandosi tale finanziamento come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE il Governo ha ritenuto di sospenderlo e poi di eliminarlo in maniera definitiva;
   valutato positivamente l'articolo 18, introdotto dal Senato, che abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di evitare una procedura d'infrazione e di scongiurare un ulteriore aumento degli oneri della componente tariffaria ex A3,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 3

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00136 Vallascas: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

  La X Commissione,
   premesso che:
    gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;
    la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;
    al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;
    secondo quanto stabilito dall'Autorità in merito alle modalità di esazione degli oneri generali, il rischio correlato alla morosità della controparte grava su ciascun soggetto coinvolto della filiera, obbligandolo a versare gli oneri generali indipendentemente dal loro effettivo incasso;
    per coordinare la prestazione di garanzie contrattuali con le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici, anche a copertura degli oneri generali di sistema;
    la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che Pag. 91sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
    la delibera 50/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;
    il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;
    tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;
    al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
    l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali,

impegna il Governo:

   1. a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica;
   2. a predisporre criteri e requisiti, per l'iscrizione e per la permanenza nel suddetto Elenco, sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
   3. ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori;
   4. a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento; Pag. 92
   5. ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato;
   6. ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra trader, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.

Pag. 93

ALLEGATO 4

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00136 Vallascas: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.
7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;
    la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;
    al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;
    secondo quanto stabilito dall'Autorità in merito alle modalità di esazione degli oneri generali, il rischio correlato alla morosità della controparte grava su ciascun soggetto coinvolto della filiera, obbligandolo a versare gli oneri generali indipendentemente dal loro effettivo incasso;
    per coordinare la prestazione di garanzie contrattuali con le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici, anche a copertura degli oneri generali di sistema;Pag. 94
    la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
    la delibera 50/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;
    il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;
    tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;
    al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;
    l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali,

impegna il Governo:

   1. a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica;
   2. a predisporre criteri e requisiti, per l'iscrizione e per la permanenza nel suddetto Elenco, sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;
   3. ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori;
   4. a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento;Pag. 95
   5. ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di impedire la diretta ricaduta degli oneri generali di sistema non incassati sui clienti finali;
   6. ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra trader, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.
(8-00010) «Benamati, Vallascas, Andreuzza, Barelli, Bersani, Colucci, Zucconi, Bazzaro, Bendinelli, Berardini, Binelli, Bonomo, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Gavino Manca, Mor, Moretto, Nardi, Noja, Patassini, Pettazzi, Piastra, Polidori, Porchietto, Squeri, Zardini».