CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 gennaio 2019
126.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato)

RELAZIONE APPROVATA

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018»;
   condiviso l'impegno finalizzato al puntuale recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
   richiamata la lettera u, del comma 1, dell'articolo 14, che integra la disciplina sui farmaci ritirati o sequestrati, disponendo che i farmaci ritirati vengano stoccati dalla ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) presso appositi magazzini e che, a seguito di una procedura di verifica effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, la stessa ditta debba eseguire, con oneri a proprio carico, la distruzione dei medicinali rientrati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00043 Deidda: Sull'impiego dei «carabinieri ausiliari».

RISOLUZIONE APPROVATA

  La IV Commissione,
   premesso che:
    con decreto luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917, venne istituita la figura del «carabiniere ausiliario», con l'assunzione di circa 12.000 unità, al fine di assicurare all'Arma dei carabinieri una forza numerica adeguata da ripartire tra i vari comandi territoriali, capillarmente distribuiti sull'intero territorio nazionale;
    successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945, poi confermato dalla legge 18 febbraio 1963, n. 173, venne prevista per i giovani chiamati alla leva obbligatoria la possibilità di svolgere il medesimo servizio presso l'Arma dei carabinieri, all'esito di un corso trimestrale presso una delle già esistenti scuole allievi, con la qualifica di carabiniere ausiliario;
    la legge 23 agosto 2004, n. 226, disponendo la sospensione del servizio di leva obbligatoria, ha introdotto, definitivamente, la figura del militare professionista e volontario prevedendo, tra l'altro, che il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate fosse riservato ai volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;
    il codice dell'ordinamento militare, introdotto con il decreto legislativo n. 66 del 2010, nel disciplinare ulteriormente il servizio di leva su base volontaria, ha previsto che il contingente annualmente autorizzato debba essere suddiviso tra l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica, escludendo, pertanto, che il medesimo servizio possa essere svolto presso l'Arma dei carabinieri, con conseguente soppressione della figura del carabiniere ausiliario;
    l'Arma dei carabinieri ha un'organizzazione territoriale diffusa capillarmente su tutta la nazione, con circa 4600 comandi di stazione che, però, oggi, vedono notevolmente ridimensionata l'attività di presidio territoriale, essendo costretti, in molti casi, a dover funzionare con orario ridotto, con grave danno per la sicurezza dei cittadini;
    i carabinieri ausiliari negli anni, hanno, invece, ricoperto un fondamentale compito di supporto ai suindicati comandi locali, consentendo all'Arma dei carabinieri di assicurare un eccellente servizio in favore della popolazione residente;
    andrebbero individuate sedi opportune in cui valutare l'eventuale assegnazione di una quota del contingente dei volontari in ferma breve all'Arma dei carabinieri;
    appare necessario consentire a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, di valorizzare la professionalità acquisita durante la loro esperienza da volontari;
    nella scorsa legislatura la Commissione Difesa si è fatta carico delle problematiche legate al riconoscimento dei requisiti necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, anche con riguardo a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno senza demerito come carabinieri ausiliari, approvando in materia una risoluzione;
    il Governo ha chiarito, con riferimento al possesso del requisito minimo Pag. 51professionale nei confronti dei volontari di truppa dell'Arma dei carabinieri, congedati senza demerito che abbiano prestato servizio per almeno un anno, che il riconoscimento di detto requisito risulta già assorbito dall'articolo 138, comma 2, del Regio decreto 773 del 18 giugno 1931, che lo riconosce in via generale per i volontari di truppa delle Forze armate che abbiano prestato servizio per almeno un anno senza demerito, e che pertanto, ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata si renderà necessario acquisire il requisito minimo di formazione individuato dal decreto del Ministro dell'Interno previsto dal citato articolo 138, comma 2, ad oggi in corso di elaborazione,

impegna il Governo:

   a consentire, previa valutazione delle eventuali implicazioni a legislazione vigente, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa);
   a valutare l'opportunità di istituire, all'esito delle conclusioni dell'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate avviata dalla Commissione difesa della Camera, un tavolo tecnico per verificare la fattibilità dell'assegnazione, anche all'Arma dei carabinieri, di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale, nonché di una quota degli aspiranti volontari alla ferma prefissata quadriennale.
(8-00011) «Deidda, Donzelli, Ciaburro, Rampelli, Gemmato, Maschio, Trancassini, Caretta, Bucalo, Varchi, Osnato, Rotelli, Bellucci, Fidanza, Ferro, Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Lucaselli».