CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 dicembre 2018
119.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) e relativa nota di variazioni. (C. 1334/II Governo, esame – Rell. Comaroli e Raduzzi).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020, di 0,5 punti percentuali dall'anno 2021 all'anno 2023 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.;
   b) al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi» con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi».

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 3.158 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e al comma 256, sopprimere le parole: a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023.
1. 22. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

  Al comma 5, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.795 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 25. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «per attività» sono inserite le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché»;Pag. 203
   2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei 27 ottobre 2003».

  Conseguentemente alle minori entrate, valutate in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1116 dell'articolo 1 della presente legge.
1. 1. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

  Al comma 35 apportate le seguenti modifiche:
   1) alla lettera a) sostituire le parole: «euro 750.000.000» con le parole: «euro 250.000.000»;
   2) alla lettera b) sostituire le parole: «euro 5.500.000» con le parole: «euro
10.000.000.

  Conseguentemente sostituire il comma 41 con il seguente:
  41. L'imposta dovuta si ottiene applicando all'ammontare dei ricavi annuali tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre l'aliquota del 3 per cento da euro 250.000.000 a euro 750.000.000 e del 6 per cento oltre euro 750.000.000.
1. 31. Polidori, Mandelli.

  Al comma 36, dopo le parole: realizzano congiuntamente, inserire le seguenti: per i ricavi riguardanti esclusivamente i servizi digitali.
1. 42. Mollicone.

  I commi 51 e 52 sono soppressi.

  All'onere recato, stimato in 118,4 milioni di euro per il 2019, 157,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.
1. 36. Lucaselli.

  Sopprimere i commi 51 e 52.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.981 milioni di euro per l'anno 2019, 8.342 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 34. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent, Paita.

  Sopprimere i commi 51 e 52.

  Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.900 milioni di euro per l'anno 2019, 7.855 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 33. Gelmini, Rampelli, Lupi.

  Il comma 51 è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 1051, le parole: di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) sono sostituite dalle parole: di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b).
1. 40. Fassina, Fornaro, Pastorino.

Pag. 204

  Al comma 51, aggiungere il seguente comma 51-bis:
  La disposizione di cui al comma 51 non si applica agli istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 255 è ridotto di 119 milioni di euro per il 2019, di 160 milioni di euro per il 2020 e di 160 milioni di euro a decorrere dal 2021.
1. 32. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto.

  Al comma 53, capoverso «Art. 10-bis», terzo periodo, dopo le parole: i termini aggiungere le seguenti i criteri e le modalità.
1. 2. De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 53, capoverso «Art. 10-bis» terzo periodo, dopo le parole: e specifiche per tutelare aggiungere le seguenti: la protezione dei dati personali.
1. 3. De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Sostituire il comma 74:
  74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 40.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021,.

  Conseguentemente al comma 748 sostituire le parole: 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021 con le parole: 35.380.452 per l'anno 2019, di euro 7.941.452 per l'anno 2020, di euro 49.493.452 per l'anno 2021.
1. 28. Mandelli.

  Al comma 77 aggiungere infine al primo periodo le seguenti parole: nonché i commi 96, 98 e 99 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017!.
1. 30. Mandelli.

  Il comma 95 è sostituito dal seguente:
  95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
  All'onere recato, stimato in 700 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.
1. 38. Lucaselli.

  Al comma 95 sostituire le parole: con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.600 milioni per l'anno 2021 con le seguenti: 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021,.

  Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 5.090 milioni di euro per l'anno 2019, 6.577 milioni di euro per Pag. 205l'anno 2020 e 6.617 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 10. Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 95, sostituire le parole: 740 milioni con le seguenti: 1.740 milioni.

  Conseguentemente, al comma 256, sostituire le parole: 3.968 milioni con le seguenti: 2.968 milioni.
1. 11. Boschi, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 95 aggiungere il seguente:
  95-bis. Al fine di risolvere le criticità strutturali e i disservizi sulla rete ferroviaria Lombarda, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per interventi infrastrutturali e per il rinnovo del materiale rotabile.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.050 milioni di euro.
1. 13. Pizzetti.

  Al comma 96, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per il 2020 con le parole: 20 milioni di euro per il 2020.
1. 27. Mandelli.

  Al comma 96, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché per una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza.
1. 8. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 97, sostituire le parole: 5 milioni con le parole: 20 milioni.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.085 e il numero: 8.055 con il seguente: 8.040.
1. 44. Mollicone.

  Sostituire il comma 101 con il seguente:
  101. Per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa è riconosciuto un contributo di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al fine di sostenere la funzione sociale e didattica delle emittenti radiofoniche costituite in ambito universitario è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo riconosciuto alle emittenti radiofoniche universitarie.
1. 5. Rotta, Marattin.

  Al comma 103, capoverso comma 9-bis, dopo le parole: dopo le parole: accesso libero a tali zone aggiungere le seguenti:, escluse quelle pedonali.
1. 60. Mandelli.

  Dopo il comma 103, aggiungere i seguenti:
  103-bis. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, Pag. 206specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.
  103-ter. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.
  103-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
1. 23. Sozzani, Spena.

  Al comma 104 sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.090 milioni di euro.
1. 70. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

  Al comma 104, sostituire le parole: 2 milioni con le parole: 10 milioni.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.092.
1. 99. Mollicone.

  Al comma 104 dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni.
1. 71. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

  Al comma 104, secondo periodo, dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti: le autostrade ciclabili e sono individuate.
1. 62. Mandelli.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e in particolar modo il ricorso alla mobilità ciclistica, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.
1. 7. Mulè, Sozzani.

  Sopprimere il comma 106.

  Conseguentemente sopprimere i commi da 162 a 170.
1. 78. Marattin.

Pag. 207

  Al comma 107 le parole: nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro sono sostituite dalla seguenti: nel limite complessivo di 800 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 140.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 200.000 euro.

  All'onere recato, stimato in 400 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.
1. 89. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 107, inserire il seguente:
  107-bis. I contributi di cui al comma 107 sono utilizzati dando priorità agli interventi destinati alla messa in sicurezza delle scuole.
1. 80. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 108.
1. 47. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Al comma 109 sostituire le parole: 15 maggio 2019 con le seguenti: 15 settembre 2019.

  Conseguentemente, al comma 111 sostituire le parole: il 15 giugno 2019, con le seguenti: 15 settembre 2019 e le parole: il 15 ottobre 2019 con le seguenti: 15 dicembre 2019.
1. 87. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e strade nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno.

  Conseguentemente, al comma 95 sostituire le parole: 740 milioni con le seguenti: 560 milioni.
1. 9. Paolo Russo.

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza di scuole e ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro, di cui 90 milioni relativi alle scuole e 90 milioni per i ponti. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno.

  Conseguentemente, al comma 95 sostituire le parole: 740 milioni con le seguenti: 560 milioni.
1. 12. Paolo Russo.

Pag. 208

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza e costruzione di nuovi ponti afferenti alla viabilità provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 516, nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

  Conseguentemente, al comma 95 sostituire le parole: 740 milioni con le seguenti: 560 milioni.
1. 14. Paolo Russo.

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati alle Province e alle Città Metropolitane contributi per la messa in sicurezza delle scuole nel limite complessivo di 180 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'Interno.

  Conseguentemente, al comma 95 sostituire le parole: 740 milioni con le seguenti: 560 milioni.
1. 16. Paolo Russo.

  Sopprimere il comma 115.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 48. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Il comma 122, è sostituito dal seguente:
  122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 3.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;.

  Conseguentemente, al comma 123, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:, in particolare, una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro del fondo è destinata alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

  All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.
1. 93. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Il comma 122, è sostituito dal seguente:
  122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.245 milioni di euro per Pag. 209ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 3.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;.

  Conseguentemente, al comma 123, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:, in particolare, una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro del fondo è destinata ai comuni per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

  All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.
1. 95. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Il comma 122, è sostituito dal seguente:
  122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 3.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;.

  Conseguentemente, al comma 123, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:, in particolare, una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro del fondo è destinata alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale site nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.

  All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.
1. 97. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 122 aggiungere infine le seguenti parole: per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
1. 63. Brunetta, Mandelli.

  Al comma 125 sostituire le parole: 8.000.000 di euro con: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.080 milioni di euro.
1. 69. Paita.

  Dopo il comma 125 aggiungere il seguente:

  125-bis. A fronte degli effetti calamitosi registratisi in Calabria nell'autunno 2018 è autorizzata la spessa per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.092 milioni di euro.
1. 19. Bruno Bossio.

Pag. 210

  Al comma 128, sostituire le parole: 4.725.000 euro con le parole: 6 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.098,725.
1. 98. Mollicone.

  Dopo il comma 128 aggiungere il seguente:

  128-bis. Al fine di proseguire i lavori di realizzazione della tratta ferroviaria Lucca-Pistoia è autorizzata per l'anno 2019 la spesa pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.095 milioni di euro.
1. 21. Cantini.

  Dopo il comma 128 aggiungere il seguente:

  128-bis. Allo scopo di rafforzare la rete infrastrutturale ligure e di proseguire nel lavoro di realizzazione della tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure è autorizzata la spesa per l'anno 2019 la spesa di 15 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.085 milioni di euro.
1. 67. Paita.

  Al comma 153 sopprimere la lettera a).
1. 52. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Al comma 153 lettera c), capoverso comma 523-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, con le parole: società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato;
   b) aggiungere infine le seguenti parole: Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema.
1. 65. Mandelli.

  Sopprimere il comma 154.
1. 53. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Al comma 155, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.000.
1. 92. Mollicone.

  Sopprimere i commi da 162 a 170.
1. 46. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 162.
1. 24. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Pag. 211

  Sopprimere il comma 163.
1. 26. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 164.
1. 29. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 165.
1. 35. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 166.
1. 37. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 167.
1. 39. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 168.
1. 41. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 169.
1. 43. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 170.
1. 45. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 171.
1. 49. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 172.
1. 50. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere i commi 174 e 175.
1. 51. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
  «175-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l’iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefìci di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Pag. 212di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  175-ter. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma 93-sexies.1, si provvede nei limiti di 400 milioni annui, con le disposizioni di cui al successivo comma.
  175-quater. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese fino a 400 milioni dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
1. 56. Fiorini, Sozzani, Cortelazzo, Mandelli, Giacometto, Casino, D'Attis, Cannizzaro, Gagliardi, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:
  «175-bis. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.».
1. 58. Fiorini, Sozzani, Cortelazzo, Mandelli, Giacometto, Casino, D'Attis, Cannizzaro, Gagliardi, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sopprimere i commi da 184 a 198.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 82. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Al comma 184, dopo le parole: persone fisiche sono aggiunte le seguenti: e delle società.

  Conseguentemente:
   al comma 185, le parole: dovuti dagli iscritti sono soppresse;
   al comma 186, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Per le società, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora i carichi affidati siano superiori al 20 per cento del fatturato dell'anno 2017;Pag. 213
   dopo il comma 187 è inserito il seguente:
  «187-bis. Per le società che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:
   a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
    1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti non superiore a 0,3;
    2) al 20 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti superiore a 0,3 e non superiore a euro 0,6;
    3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti superiore a 0,6;
   b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento».
1. 90. Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 184 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2000;
   b) al comma 185 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 197. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Sopprimere il comma 185.

  Conseguentemente:
   ai commi da 186 a 198, sopprimere le parole: comma 185 ovunque ricorrano;
   al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 83. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Al comma 185, dopo le parole: alle casse previdenziali professionali, inserire le seguenti: ad esclusione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
1. 54. Zanettin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 186 sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 5.000»;
   b) al comma 187 sostituire la lettera a) con la seguente: « a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 70 per cento».

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 Pag. 214milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 198. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Al comma 187 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 72. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Sopprimere il comma 188.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 73. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Al comma 188 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 74. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 189 sopprimere le parole da: «ed il numero di rate» fino alla fine;
   b) sostituire il comma 190 con il seguente: «Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019»;
   c) sopprimere il comma 191;
   d) al comma 192, sopprimere le parole: «nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse».

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 76. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Pag. 215

  Sopprimere il comma 193.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 77. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Sopprimere il comma 194.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 86. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

  Sostituire il comma 210 con il seguente:
  210. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo».
  2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
   b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
    b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
    b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996;

  3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
  «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

Pag. 216

  4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».
  Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.060 milioni di euro per l'anno 2019, 8.015 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.277 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 159. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 210, lettera b) dopo la lettera b-ter aggiungere la seguente:
   b-quater) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICR PIR compilarti).

  Conseguentemente:
   dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) al comma 112 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
   al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.090 milioni di euro per l'anno 2019, 8.045 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 167. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
  210-bis. Al fine di favorire il coinvolgimento delle Special Pur pose Acquisition Company (SP AC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti fino al 31 dicembre 2021, per la predetta finalità.
  210-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno Pag. 217degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  210-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 111-quater. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  210-quinquies. Dall'attuazione dei commi 210-bis, 210-ter, 210-quater e 111-quinquies discendono oneri pari 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.080 milioni di euro per l'anno 2019, 8.025 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 162. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 210 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.080 milioni di euro per l'anno 2019, 8.035 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 156. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

Pag. 218

  Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:
  210-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

  210-ter. Dall'attuazione comma 210-bis discendono oneri pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.030 milioni di euro per l'anno 2019, 7.985 milioni di euro per l'anno 2020, 8.247 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 161. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 218, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

  Conseguentemente, al comma 256, sostituire le parole: 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 3.868 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.236 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.584 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.053 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1. 206. Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 232, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 45 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.
1. 180. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 233 sostituire le parole da: Il Ministero dello sviluppo economico fino a: 2018 con le seguenti: i soggetti preposti e l'ANAC possono avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.
1. 236. Bazoli, Verini, Marattin, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
  246-bis. Dopo il 2o comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente comma:
  «3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero Pag. 219quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni».
1. 193. Bergamini, Ripani, Mandelli.

  Al comma 248 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora alla data del 31 dicembre 2018 residuino risorse di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure volte alla richiesta degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2017 e 2018 possono essere attivate anche a carattere retroattivo.
1. 143. Cappellacci.

  Al comma 252, dopo le parole: misure di politica attiva aggiungere le seguenti: compreso il riconoscimento dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con onere finanziario a carico della regione interessata,.
1. 115. Serracchiani, Marattin.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

  253-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con: 7.020 milioni di euro e le parole: 8.055 con le seguenti: 7.975.
1. 194. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 255 sostituire le parole: «7.100 milioni di euro per l'anno» con le seguenti: «6.100 milioni di euro per l'anno»;
   b) al comma 256 sostituire la parola: «3.968» con la seguente: «2.968».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 1118, 1119 e 1120.
1. 222. Marattin.

  Al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 6.300 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella 2, stata di previsione del MEF, missione 28, programma 28.4,
   CS: 2019: +800.000.000.
1. 172. Boschi.

Pag. 220

  Al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: pari a 7.100 milioni con le seguenti: pari a 6.500 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto
   CP: 2019: + 600.000.000;
   CS: 2019: + 600.000.000.
1. 196. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Boschi, Marattin.

  Al comma 255 sostituire le parole: con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: con una dotazione pari a 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,.

  Conseguentemente, al comma 273, nell'articolo 24-bis richiamato apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «aliquota del 7 per cento» con le parole: «aliquota del 5 per cento»;
   b) al comma 4 le parole: «per i primi cinque periodi d'imposta» con le seguenti: «per i primi quindici periodi d'imposta».
1. 192. Mandelli.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.800 milioni di euro per l'anno 2019, 7.700 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.017 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 260.
1. 105. Serracchiani, Marattin.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 6.900 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 399.
1. 169. Boschi, Marco Di Maio.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno con le seguenti: 6.999.786.000 euro per l'anno.

  Conseguentemente, all'Allegato Accantonamenti di cui al comma 1118 sopprimere la voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 226. Ascani, Marattin.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 921 con il seguente:
  «921. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 di cui 12 milioni a decorrere dal 2019 finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al Pag. 221decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del fondo, ivi incluso il predetto accantonamento, viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».
1. 211. Marattin.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, sostituire il comma 931 con il seguente:
  931. Per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2019, di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni a decorrere dal 2019.
1. 217. Giachetti, Nobili.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente sostituire il comma 933 con il seguente:
  933. È assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità.
1. 219. Giachetti, Nobili.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno con le seguenti: 7.059.855.000 euro per l'anno.

  Conseguentemente, all'Allegato Accantonamenti di cui al comma 1118 sopprimere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 225. Serracchiani, Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 255 sostituire le parole: «7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «7.080 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.035 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
   b) al comma 806 sostituire le parole: «Per gli anni 2019 e 2020» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2019» e le parole: «nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
1. 204. Boschi.

Pag. 222

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno con le seguenti: 7.097.817.000 euro per l'anno.

  Conseguentemente, all'Allegato Accantonamenti di cui al comma 1118 sopprimere la voce: Ministero della salute.
1. 231. De Filippo, Marattin.

  Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno con le seguenti: 7.098.532.000 euro per l'anno.

  Conseguentemente, all'Allegato Accantonamenti di cui al comma 1118 sopprimere la voce: Ministero per i beni e le attività culturali.
1. 227. Ascani, Marattin.

  Al comma 256, sostituire le parole: 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 3.958 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.326 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.674 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
  257-bis. Le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di pensione anticipata previsti dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per i quali sia stata accertata la casuale di crisi aziendale e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di cigs siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Per tali soggetti i requisiti utili ai fini dell'accesso al suddetto trattamento sono determinati in 25 anni di contributi accreditati presso l'INPGI e almeno 58 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. I trattamenti pensionistici sono erogati, su richiesta, a decorrere dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. Il trattamento di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 103. Verini.

  Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 aggiungere le seguenti: , che in materia previdenziale e di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, dovranno prevedere l'adozione del nono e conclusivo intervento di accesso al regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,.
1. 117. Serracchiani, Marattin.

  Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 aggiungere le seguenti: , che in materia previdenziale, dovranno prevedere misure volte a garantire l'accesso al trattamento pensionistico, in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore.
1. 119. Serracchiani, Marattin.

  Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui Pag. 223ai commi 138 e 139 aggiungere le seguenti: che con riferimento alla materia previdenziale, dovranno prevedere la stabilizzazione della misura di anticipazione del trattamento pensionistico, denominata opzione donna, di cui articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
1. 122. Serracchiani, Marattin.

  Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 aggiungere le seguenti: che in materia previdenziale, dovranno prevedere l'incremento della somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, da riservare ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni annui.
1. 123. Serracchiani, Marattin.

  Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 aggiungere le seguenti: , che con riferimento alla materia previdenziale, dovranno prevedere la stabilizzazione dell'APE sociale, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,.
1. 125. Serracchiani, Marattin.

  Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 aggiungere le seguenti: che con riferimento alla materia previdenziale, dovranno prevedere la stabilizzazione e l'ampliamento delle discipline dell'APE sociale e dell'APE volontaria, anche attraverso l'estensione dell'APE sociale ai lavoratori autonomi gravosi e al rafforzamento del regime fiscale agevolato dell'APE volontaria,.
1. 127. Serracchiani, Marattin.

  Sopprimere il comma 260.

  Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 5.100 milioni di euro per l'anno 2019, 6.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 174. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Al comma 260 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire nella lettera a) le parole: «tre volte» con le parole: «cinque volte»;
   sostituire nella lettera b) le parole: «tre volte» con le parole: «cinque volte»;
   sopprimere i punti 1, 2, 4, 5, 6;
   denominare il punto 3) come punto 1) e sostituire il testo con la frase: «nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo».
1. 238. Mollicone.

  Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
  260-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1o gennaio 2019, in euro 350. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stimato in 2.650 milioni di Pag. 224euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fonico di cui al comma 255, primo periodo.
1. 165. Versace, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 261 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

  Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.655 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.817 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 177. Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

  Sostituire il comma 265 con il seguente
  265. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
1. 209. Marattin.

  Al comma 265, secondo periodo, prima delle parole: restano accantonate inserire le seguenti: sono finalizzate per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età e.
1. 113. Serracchiani, Marattin.

  Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
  268-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 179:
    1) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
    2) le parole: «che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite con le seguenti: «che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a e)»;
    3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « e) si trovano in stato di disoccupazione involontaria e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni, e seguano le disposizioni di cui al comma 179-ter e all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243»;
   b) al comma 179-bis, le parole: «da a) a d)» sono sostituite con le seguenti: «da a) a e)».
  268-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 179-bis è aggiunto il seguente:
  «179-ter. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse confluite nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermò restando il limite di 153.389 soggetti come rideterminato dal decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha modificato il comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti Pag. 225per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 11.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità.».
  268-quater. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai soggetti elencati al punto 1 precedente non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le lavoratrici di cui all'articolo 1, al comma 179-bis, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia viene bloccata alla età di 61 anni e 5 mesi. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179-ter, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico viene bloccato a 61 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti, a 62 anni e 7 mesi per autonomi.».
  268-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 268-bis, 268-ter e 268-quater, valutati in 1.200.000 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 256.
1. 140. Polverini.

  Dopo il comma 268 aggiungere i seguenti:
  268-bis. A decorrere dal 1o marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
  268-ter. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 15, quale esclusivo strumento per l'accesso Pag. 226alla misura reddituale di cui al presente articolo e alle prestazioni ad essa connesse.
  268-quater. La misura di cui al comma 268-bis, di seguito denominata Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:
   a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
   b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
   c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
   d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.
  268-quinquies. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  268-sexies. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui al presente articolo e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.
  268-septies. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 8, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 268-quinquies.
  268-octies. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dal presente articolo.
  268-novies. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 268-quaterdecies, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.
  268-decies. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  268-undecies. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui ai commi da 268-bis a 268-decies si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 268-sexiesdecies dal presente articolo gestita da ANPAL.
  268-duodecies. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  268-terdecies. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.Pag. 227
  268-quaterdecies. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro raggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 268-sexiesdecies è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  268-quinquiesdecies. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 268-quaterdecies, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».
  268-sexiesdecies. A decorrere dal 1o febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  268-septiesdecies. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:
   a) accesso alla misura reddituale disciplinata dal presente articolo;
   b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

  268-octiesdecies. I dati di cui al comma 268-sexiesdecies sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.
  268-noviesdecies. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:
   a) gli accordi stipulati;
   b) le buste paga;
   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
   d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro di cui al comma 268-duovicies.
  268-vicies. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.
  268-unvicies. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  268-duovicies. Fatta salva la disposizione di cui al comma 268-quaterdecies, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di al comma 268-quater è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite massimo di spesa pari 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  268-tervicies. Il bonus di cui al comma 268-duovicies è riconoscibile a imprese che Pag. 228da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.
  268-quatervicies. L'importo di cui al comma 268-duovicies è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.
  268-quinquiesvicies. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 268-duovicies, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.
  268-sexiesvicies. Ai fini di cui al presente articolo e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dal presente articolo e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
  268-septiesvicies. Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 268-sexiesvecies nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
   b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro.
  268-octiesvicies. Il decreto di cui al comma 268-septiesvecies disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
   c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi del presente articolo.
  268-noviesvicies. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni del presente articolo.
  268-tricies. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
  268-untricies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
  268-duotricies. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 268-sexiesvicies a 268-octiesvicies e al comma 268-tricies, l'ANPAL si avvale della struttura è delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  268-tertricies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 268-bis e successivi discendono oneri pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 268-sexiesdecies discendono oneri pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 268-duotricies discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 268-duovicies discendono oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per Pag. 229l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 con le seguenti: 4.088 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.043 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.305.
1. 136. Occhiuto, Carfagna.

  Dopo il comma 268 aggiungere i seguenti:
  268-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  268-ter. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 268-bis a 268-septies non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 268-quater. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  268-quater. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 268-bis, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
  268-quinquies. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
  268-sexies. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 268-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 268-quater.
  268-septies. L'esonero di cui al comma 268-bis si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma Pag. 2307, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies.
  268-octies. L'esonero contributivo di cui al comma 268-bis si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contatto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  268-novies. L'esonero di cui ai commi da 268-bis a 268-octies e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  268-decies. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi 268-bis a 268-octies non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.
  268-undecies. Il beneficio fiscale di cui al comma 268-decies si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione.
  268-duodecies. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 268-bis, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
  268-terdecies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 268-bis a 268-duodecies, derivano oneri pari a 8.000 milioni di euro annui. A parziale copertura di tali oneri, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente, al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 con le seguenti: 4.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.955 di euro per l'anno 2020 e a 5.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 132. Gelmini, Occhiuto, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
  268-bis. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 142-quater, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla Pag. 231quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.
  268-ter. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 268-bis le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
   c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.
  268-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 268-bis e 268-ter, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 130. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

  Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
  268-bis. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei Pag. 232contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.
  268-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 268-bis derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 256 sostituire le parole: pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: pari a 3.598 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.966 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.314 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.783 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.629 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1. 111. Polverini.

  Dopo il comma 272 aggiungere il seguente:
  272-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «procedure concorsuali» aggiungere le seguenti: «, ovvero mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
1. 109. Paolo Russo, Polverini.

  Al comma 273 apportare le seguenti modificazioni:
   nel titolo dell'articolo 24-ter sopprimere le parole: «di fonte estera»;
   nel testo dell'articolo 24-ter sopprimere le parole: «erogati da soggetti esteri».
1. 235. Mollicone.

  Dopo il comma 275 aggiungere i seguenti:
  275-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 137-quinquies.
  275-ter. Il godimento del beneficio di cui al comma 275-bis è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 275-bis devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
  275-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 275-bis e 275-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  275-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 miliardi di euro per l'anno nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, Pag. 233si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 203. Prestigiacomo, Occhiuto, Paolo Russo.

  Dopo il comma 275 aggiungere i seguenti:
  275-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socioassistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
  275-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».
1. 201. Paolo Russo.

  Al comma 277, lettera b), dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere le seguenti: ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine della trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. 195. Paita.

  Al comma 289, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle predette risorse da parte del Comitato atlantico italiano.
1. 112. Quartapelle Procopio, Marattin.

Pag. 234

  Al comma 301, sopprimere la parola: anche.
1. 102. Marrocco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 307, dopo le parole: legge 11 agosto 2014, n. 114 inserire le seguenti: e mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22 novembre 2016 – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, concorso per 800 posti di Assistente giudiziario.
1. 106. Miceli, Bazoli, Marattin, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Ferri.

  Al comma 311, apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: , le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni inserire le seguenti: ; all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: «le parole: «296 unità» dalle seguenti: «371 unità»»; il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.»;
   2) sostituire le parole: 337.969 con le seguenti: 1.537.969;
   3) sostituire le parole: 675.937 con le seguenti: 4.642.287;
   4) sostituire le parole: 684.154 con le seguenti: 12.482.253;
   5) sostituire le parole: 692.370 con le seguenti: 12.490.469;
   6) sostituire le parole: 700.587 con le seguenti: 12.498.786;
   7) sostituire le parole: 708.804 con le seguenti: 12.506.903;
   8) sostituire le parole: 717.020 con le seguenti: «12.515.119;
   9) sostituire le parole: 725.237 con le seguenti: «12.523.336;
   10) sostituire le parole: 733.454 con le seguenti: «12.531.533;
   11) sostituire le parole: 741.670 con le seguenti: «12.539.769;
   12) sostituire le parole: 758.104 con le seguenti: «12.556.203.

  Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: 7.100 con le seguenti: 7.098;
   2) sostituire le parole: 8.500 con le seguenti: 8.496.033.650;
   3) sostituire le parole: 8.317 con le seguenti: 8.305.201.901.
1. 107. Verini, Bazoli, Annibali, Marattin, Morani, Miceli, Vazio, Bordo, Ferri.

  Dopo il comma 345, inserire il seguente:
  345-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con Decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, Pag. 235sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
1. 100. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Sopprimere il comma 352.
1. 55. Serracchiani, Marattin.

  Sostituire il comma 361 con il seguente:
  Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale, di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, la pubblica amministrazione avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle graduatorie.

  Conseguentemente al comma 362, sopprimere le parole Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego.
1. 101. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 397 aggiungere i seguenti:
  397-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse Pag. 236anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
   e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.
  397-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la della spese fiscali.
1. 85. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 397 aggiungere i seguenti:
  397-ter. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre, 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a Pag. 237legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133;
   b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
   c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
   d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
   e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti 5.900.000.000 di euro per l'anno 2019, 6.355.000.000 di euro per l'anno 2020 e 6.617.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 88. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 397 inserire i seguenti:
  397-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio Pag. 238nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è così incrementato: a) 500 unità di personale, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con età superiore a 46 anni nel ruolo SATI per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over sino ad esaurimento; b) 500 unità di personale di cui al medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017, con età inferiore a 46 anni per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over al 50 per cento con le graduatorie vigenti.
  397-ter. Al personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuto un attestato di operatività di 4o livello. Sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Conferenza Unificata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro saranno definite le linee guida per stabilire una garanzia occupazionale del personale di cui al periodo precedente.
  397-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il rapporto di lavoro del personale volontario di cui al comma precedente è disciplinato da apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto con le associazioni di categoria.
  397-quinquies. Le amministrazioni pubbliche, ove necessario, possono attivare una procedura di reclutamento di unità antincendio, mediante ricorso del personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
  397-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 104. Mazzetti.

  Dopo il comma 397 aggiungere i seguenti:
  397-bis. In aggiunta a quanto previsto dai commi 204 a 206 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito del Corpo nazionale, dei vigili del fuoco tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  397-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati Pag. 239provvedimenti normativi che assicurano 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 81. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 397 aggiungere i seguenti:
  397-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 196 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze di polizia tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 208-quinquies.2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 79. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 397 aggiungere i seguenti:
  397-bis. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  397-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 75. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Pag. 240Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 397 aggiungere i seguenti:
  397-bis. Al fine di provvedere al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, il fondo di cui al comma 235 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione prevista intesa con le rappresentanze del personale.
  397-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 84. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

  Dopo il comma 397 aggiungere il seguente:
  397-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 25 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, da destinare a provvedimenti normativi riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, per perseguire, secondo principi di gradualità, i seguenti principi e criteri:
   a) applicazione ai fini previdenziali e del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, secondo i medesimi criteri previsti, per le Forze di polizia, all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, così come convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, fermi restando i limiti e principi contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
   b) applicazione, ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, del computo dell'aumento di un quinto del servizio comunque prestato, secondo i medesimi criteri previsti, per le Forze di polizia, all'articolo 3, comma 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, fermi restando i limiti e principi contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: - ;
   2020: - 25.000.000;
   2021: - 25.000.000.
1. 66. Fiorini.

  Dopo il comma 397 aggiungere il seguente:
  397-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, le cui risorse sono destinate a misure di adeguamento Pag. 241delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, che espleta funzioni operative e in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con quelle del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante le procedure di negoziazione ai sensi degli articoli 139 e 229 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: - ;
   2020: - 30.000.000;
   2021: - 30.000.000.
1. 68. Fiorini.

  Dopo il comma 397 aggiungere il seguente:
  397-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo criteri di equiordinazione delle posizioni di carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché di salvaguardia e reimpiego del personale divenuto inidoneo al servizio operativo per motivi di salute, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: - ;
   2020: - 15.000.000;
   2021: - 15.000.000.
1. 64. Fiorini.

  Al comma 398, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, nonché per l'estensione al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione al personale di ruolo del Corpo medesimo e per l'estensione ai familiari superstiti, in caso di decesso del personale volontario, delle forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa annua di euro 5.200.000 per l'anno 2019 e di euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente sostituire il comma 421 con il seguente: 421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 39.380.452 per l'anno 2019, di euro 11.941.452 per l'anno 2020, di euro 53.493.452 per l'anno 2021, di euro 24.962.452 per l'anno 2022, di euro 24.885.452 per l'anno 2023, di euro 34.605.452 per l'anno 2024, di euro 34.516.452 per l'anno 2025, di euro 29.279.452 per l'anno 2026, di euro 32.591.452 per l'anno 2027 e di euro Pag. 24253.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.
1. 57. Rosato, Fiano, Carnevali.

  Al comma 398, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, nonché per l'estensione al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione al personale di ruolo del Corpo medesimo è autorizzata la spesa annua di euro 3.200.0 per l'anno 2019 e di euro 3.400.000 a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente sostituire il comma 421 con il seguente:
  421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 41.380.452 per l'anno 2019, di euro 13.941.452 per l'anno 2020, di euro 55.493.452 per l'anno 2021, di euro 26.962.452 per l'anno 2022, di euro 26.885.452 per l'anno 2023, di euro 36.605.452 per l'anno 2024, di euro 36.516.452 per l'anno 2025, di euro 31.279.452 per l'anno 2026, di euro 34.591.452 per l'anno 2027 e di euro 55.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.
1. 59. Rosato, Fiano, Carnevali.

  Al comma 398, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, nonché per l'estensione ai familiari superstiti, in caso di decesso del personale volontario, delle forme di trattamento pensionistico applicate al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione è autorizzata la spesa annua di euro 2.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente sostituire il comma 421 con il seguente:
  421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 42.380.452 per l'anno 2019, di euro 14.941.452 per l'anno 2020, di euro 56.493.452 per l'anno 2021, di euro 27.962.452 per l'anno 2022, di euro 27.885.452 per l'anno 2023, di euro 37.605.452 per l'anno 2024, di euro 37.516.452 per l'anno 2025, di euro 32.279.452 per l'anno 2026, di euro 35.591.452 per l'anno 2027 e di euro 56.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.
1. 61. Rosato, Fiano, Carnevali.

  Sopprimere il comma 399.

Pag. 243

  Conseguentemente, al comma 1051, le parole: di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) sono sostituite dalle parole: di 1,85 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b).
1. 108. Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Al comma 399 sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 255 è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 96. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Occhiuto, D'Ettore.

  Al comma 399 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: la disposizione non si applica alle Università e agli enti di ricerca.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 255 è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 94. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Occhiuto, D'Ettore.

  Al comma 401, alla lettera b) sostituire le parole: 10 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: nel limite di spesa di 20 milioni a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 255 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 157. Saccani Jotti, D'Ettore, Aprea.

  Al comma 409 sostituire le parole: l'Università degli studi di Napoli Federico II con le seguenti: la Scuola normale superiore di Pisa, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli,.

  Conseguentemente sopprimere le parole: nei propri locali.
1. 124. Boschi, Marattin.

  Al comma 411, le parole: rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate sono sostituite dalle seguenti: dall'Università degli studi di Napoli Federico II.
1. 158. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 416, sostituire le parole: 60 mila con le parole: 100 mila.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero 7.100 con il seguente: 7.099,96 e il numero 8.055 con il seguente: 8.054,96.
1. 110. Mollicone.

  Al comma 423, alla lettera b), dopo le parole: l'Agenzia del Demanio aggiungere le seguenti: e la società Difesa Servizi Spa,.
1. 116. Pagani, Marattin.

  Sopprimere il comma 426.
1. 179. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 426 apportare le seguenti modifiche:
   sostituire le parole: ivi compreso l'adeguamento con le seguenti: ad esclusione dell'adeguamento;
   sopprimere le parole: alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito;
   sostituire le parole: la cui destinazione d'uso sia stata modificata con le seguenti: di cui al presente comma.
1. 178. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Pag. 244

  Sopprimere il comma 431.
1. 144. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Al comma 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Città metropolitane, dalle Province e dai Comuni è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.

  All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 1116.
1. 181. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 433, aggiungere il seguente:
  433-bis. Gli immobili non dismessi ai sensi del comma 422 e seguenti sono destinati all'emergenza abitativa, in concerto con le agenzie territoriali per la casa e le regioni.
1. 185. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 442, dopo le parole: 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata sono inserite le seguenti: la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per l'applicazione al personale delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché.

  Conseguentemente, al comma 1051, le parole: di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 sono sostituite dalle seguenti: di 2,70 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 2,50.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000;
   2021: – 50.000.000.
1. 155. Cirielli, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 442, dopo le parole: 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata sono inserite le seguenti: la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per l'applicazione al personale delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000;
   2021: – 50.000.000

  Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica-FISPE, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 350 milioni nel 2019, 250 milioni nel 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2022.
1. 153. Cirielli.

  Al comma 446, alla lettera h), sostituire le parole: 31 ottobre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
1. 118. Bruno Bossio, Viscomi.

  Al comma 446, lettera h), dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere Pag. 245le seguenti: nonché di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.050 milioni di euro.
1. 121. Bruno Bossio, Viscomi.

  Al comma 446 alla lettera h) dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere le seguenti: A tale scopo il fondo di cui alla richiamata legge è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.050 milioni di euro.
1. 120. Bruno Bossio, Viscomi.

  Dopo il comma 454, inserire il seguente:
  454-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1o settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
  1-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1»;
   b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1o gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;
    2) al comma 3-ter, sono abrogate le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1o gennaio 2014»;
   c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La Pag. 246percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.
  1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.
  1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;
   d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  Art. 7. – A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente».

  Conseguentemente:
   al comma 256, sostituire le parole: 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. con le seguenti: 3.918 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.286 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.634 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.103 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 7.000.000;
   2021: – 5.000.000.
1. 160. De Maria.

  Sostituire il comma 455, con il seguente:
  455. Al comma 1, articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sostituire le parole «56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018», con le parole «70 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

  Conseguentemente, al comma 255, sostituire le parole «7.100, 8.055, e 8.137, rispettivamente con le parole: 7.080, 8.040, e 8.122.
1. 135. Gelmini, Pedrazzini, Versace, Mandelli, Occhiuto.

  Al comma 456, dopo le parole: al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso sono aggiunte le parole: il riconoscimento della lingua dei segni italiana,.
1. 183. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 456, dopo le parole al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso sono aggiunte le parole: la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana,.
1. 184. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Pag. 247

  Sostituire il comma 481 con il seguente:
  Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 100.000.000 per l'anno 2019.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 con le seguenti: 7.000.
1. 114. Boschi.

  Dopo il comma 483, aggiungere i seguenti:
  483-bis.1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  483-ter. Agli oneri di cui comma 483-bis, si provvede nei limiti di 600 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui al comma 255.
1. 134. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Al comma 490 sostituire il primo periodo con il seguente:
  490. La dotazione del fondo di cui al comma 489 è di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.090 milioni di euro per l'anno 2019, 8.045 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 128. Dall'Osso, Gelmini, Polverini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 490 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.095 milioni di euro.
1. 151. Dall'Osso, Gelmini, Polverini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Al comma 490 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 146. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di Pag. 248cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000;
   2021: – 20.000.000.
1. 149. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  2. Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 1.
  491-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di 250 milioni per ciascuno degli anni 2019-2022 del fondo di cui al comma 138.
1. 150. Carfagna, Gelmini, Aprea, Pedrazzini, Mandelli, Brambilla, D'Attis, Versace, Novelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Pella.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
  491-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di 250 milioni annui del fondo di cui al comma 255.
1. 147. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Pag. 249Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole «2.100 euro» e «40.000 euro», rispettivamente con le parole «2.500 euro» e «70.000 euro».
  491-ter. Agli oneri di cui al comma 491-bis, si provvede nei limiti di 800 milioni annui, a valere sulla dotazione annuale di cui al comma 255.
1. 133. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;».

  491-ter. Agli oneri di cui al comma 491-bis, si provvede nei limiti di 3.000 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 255.
1. 131. Rossello, Aprea, Gelmini, Palmieri, Carfagna, Mandelli, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  491-bis. Il comma 248 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  491-ter. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.Pag. 250
  491-quater. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal lo gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti, per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.
  491-quinquies. L'esonero di cui al comma 491-quater, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
  491-sexies. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 491-quater, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
  491-septies. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 491-quater è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
  491-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.
  491-novies. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  491-decies. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 9.
  491-duodecies. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge Pag. 251311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
  491-terdecies. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
  491-quaterdecies. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
  491-quinquiesdecies. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e: «40.000 euro» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «2.500 euro» e «70.000 euro».
  491-sexiesdecies. A decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai lini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
  491-septiesdecies. Agli oneri di cui ai commi da 491-bis a 491-sexiesdecies, si provvede nei limiti di 5.000 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 255.
1. 139. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.
  491-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di 50 milioni annui del fondo di cui al comma 255.
1. 141. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Pag. 252Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  «491-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  491-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di 80 milioni annui del fondo di cui al comma 255».
1. 142. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 35.000.000;
   2020: – 40.000.000;
   2021: – 40.000.000.
1. 129. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

  Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:
  491-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000;
   2021: – 10.000.000.
1. 126. Dall'Osso, Gelmini, Polverini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Pag. 253

  Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:
  491-bis. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni per l'anno 2020 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2021. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al presente comma e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Agli oneri derivanti da presente comma si provvede a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo.
1. 138. Dall'Osso, Gelmini, Polverini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

  Sostituire il comma 492 con i seguenti:
  492. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
   a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
   b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

  492-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 492 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255, primo periodo».
1. 137. Carfagna.

  Al comma 492, apportare le seguenti modificazioni:
   1) le parole «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni»;
   2) alla lettera a), sostituire la parola «2» con la seguente: «3»;
   3) alla lettera b), sostituire la parola «3» con la seguente: «5»;
   4) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   « c) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento della formazione specifica e del necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con le vittime di violenza quali polizia e carabinieri, magistratura, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario;Pag. 254
   d) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento delle politiche di protezione delle vittime della tratta;
   e) una quota pari 2 milioni di euro annui è destinata a garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva;
   f) una quota pari 1 milioni di euro annui è destinata al finanziamento dell'implementazione e del monitoraggio delle linee guida nazionali per l'assistenza socio sanitaria per le donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso».

  Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «7.100» con le seguenti: «7.085»:
   2) sostituire le parole: «8.500» con le seguenti: «8.485»;
   3) sostituire le parole: «8.317» con le seguenti: «8302».
1. 186. Boschi, Annibali, Bazoli, Marattin, Morani, Miceli, verini, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»;
   2) alla lettera a), sostituire la parola: «2» con la seguente: «3»;
   3) alla lettera b), sostituire la parola: «3» con la seguente «5»;
   4) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « c) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento della formazione specifica e del necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con le vittime di violenza quali polizia e carabinieri, magistratura, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario».

  Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «7.100» con le seguenti: «7.090»;
   2) sostituire le parole: «8.500» con le seguenti: «8.490»;
   3) sostituire le parole: «8.317» con le seguenti: «8307».
1. 187. Bazoli, Boschi, Annibali, Marattin, Morani, Miceli, Verini, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»;
   2) alla lettera a), sostituire la parola: «2» con la seguente: «3»;
   3) alla lettera b), sostituire la parola: «3» con la seguente «5»;
   4) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « c) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento delle politiche di protezione delle vittime della tratta».

  Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «7.100» con le seguenti: «7.090»;
   2) sostituire le parole: «8.500» con le seguenti: «8.490»;
   3) sostituire le parole: «8.317» con le seguenti: «8307».
1. 188. Boschi, Bazoli, Annibali, Marattin, Morani, Miceli, Verini, Bordo, Vazio, Ferri.

Pag. 255

  Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»;
   2) alla lettera a), sostituire la parola: «2» con la seguente: «3»;
   3) alla lettera b), sostituire la parola: «3» con la seguente «5»;
   4) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « c) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata a garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva;»

  Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «7.100» con le seguenti: «7.090»;
   2) sostituire le parole: «8.500» con le seguenti: «8.490»;
   3) sostituire le parole: «8.317» con le seguenti: «8307».
1. 189. Annibali, Bazoli, Boschi, Marattin, Morani, Miceli, Verini, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»;
   2) alla lettera a), sostituire la parola: «2» con la seguente: «3»;
   3) alla lettera b), sostituire la parola: «3» con la seguente «5»;
   4) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   « c) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento dell'implementazione e del monitoraggio delle linee guida nazionali per l'assistenza socio sanitaria per le donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso.»

  Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «7.100» con le seguenti: «7.090»;
   2) sostituire le parole: «8.500» con le seguenti: «8.490»;
   3) sostituire le parole: «8.317» con le seguenti: «8307».
1. 190. Bazoli, Boschi, Annibali, Marattin, Morani, Miceli, Verini, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 493, primo periodo, sostituire le parole: «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di» con le seguenti: «la dotazione del fondo di ristoro finanziario disciplinato dell'articolo 1, commi da 1106-1108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rideterminata in».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 504.
1. 173. Marattin.

  Al comma 493, secondo periodo, dopo le parole: «poste in liquidazione» inserire le seguenti: «ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione».
1. 176. Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo Pag. 256complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
    a) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
    b) al 70 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
    c) all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro.
   b) sostituire il comma 502 con il seguente:
  «502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate dal comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
1. 171. Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
    a) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
    b) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
    c) al 70 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro.
   b) sostituire il comma 502 con il seguente:
  «502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate dal comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
1. 163. Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
    a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
    b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
    c) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro.
   b) sostituire il comma 502 con il seguente:
  «502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate dal comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
1. 164. Marattin.

Pag. 257

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
    a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
    b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
   b) sostituire il comma 502 con il seguente:
  «502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate dal comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
1. 166. Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è raddoppiata nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti inferiore a 20.000 euro;
   b) sostituire il comma 502 con il seguente: "502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 20.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
1. 170. Marattin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è raddoppiata nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti inferiore a 15.000 euro;
   b) sostituire il comma 502 con il seguente: "502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 15.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
1. 168. Marattin.

  Al comma 498 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 493 a 507.
1. 175. Marattin.

  Al comma 501, secondo periodo, sostituire le parole: entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 15 gennaio 2019.
1. 223. Marattin.

  Al comma 501, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Sono nulli i patti di quota lite che abbiano per oggetto somme erogate dal Fondo previsto dal comma 493 del presente articolo.
1. 215. Zanettin.

  Al comma 507, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2019 con Pag. 258le seguenti: Entro il 30 giugno 2019 e con frequenza semestrale.
1. 224. Marattin.

  Dopo il comma 507 aggiungere il seguente:
  507-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 216. Brunetta, Mandelli.

  Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:
  «533-bis. All'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, lettera c), l'ultimo periodo è sostituito da: «Le convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, garantiscono i diritti normativi ed economici acquisiti dai medici delle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, e garantiscono le disposizioni già previste dalla disciplina vigente e dalla attuale normativa in materia di medicina fiscale».
1. 207. Polverini.

  Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:
  «533-bis. All'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, lettera c), l'ultimo periodo è sostituito da: «Le convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in forma di Accordo collettivo nazionale, prevedono per i medici fiscali, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione, un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello previsto dagli Accordi collettivi nazionali già presenti nel SSN, garantiscono i diritti normativi ed economici acquisiti dai medici delle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, e garantiscono le disposizioni già previste dalla disciplina vigente e dalla attuale normativa in materia di medicina fiscale».»
1. 205. Polverini.

  Sopprimere il comma 537.
1. 208. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo.

  Al comma 537 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al periodo precedente i soggetti dovranno dichiarare il titolo di studio conseguito, il percorso formativo seguito, le modalità di accesso al mondo del lavoro, l'attuale inquadramento e retribuzione».
1. 218. Bellucci, Bucalo, Ferro, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

  Sopprimere il comma 539.
1. 210. Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 540.
1. 212. Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 541.
1. 213. Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 542.
1. 214. Marattin, Boschi.

  Sostituire il comma 570 con il seguente:
  570. Al Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 259legge 17 dicembre 2018, n. 136, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Al fine di contrastare l'inquinamento e di promuovere il ricorso a mezzi di autotrasporto a ridotto impatto ambientale, le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute attraverso meccanismi premiali individuati con apposito decreto ministeriale.
  1-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto di cui al comma 1-bis entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»;
   b) all'articolo 25-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: «incaricato di» sono inserite le seguenti: «elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di» e dopo le parole: «d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché all'articolo 14, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico»;
    2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno ai sensi del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201».
1. 202. Bergamini.

  Dopo il comma 570 aggiungere il seguente:
  570-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di contrastare l'inquinamento e di promuovere il ricorso a mezzi di autotrasporto a ridotto impatto ambientale, le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute attraverso meccanismi premiali individuati con apposito decreto ministeriale.
  1-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto di cui al comma 1-bis entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 220. Bergamini.

  Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:
  516-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
1. 199. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.

Pag. 260

  Sopprimere il comma 565.
1. 221. Boschi, Marco Di Maio.

  Al comma 589, capoverso 23-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente.
1. 200. Quartapelle Procopio, Marattin.

  Al comma 613, sostituire le parole: 3 milioni con le parole: 4 milioni.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.099.
1. 263. Federico, Mollicone.

  Sopprimere il comma 620.
1. 228. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 620 sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro: con le seguenti: pari a 1 milione di euro.
1. 229. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 630, sostituire la parola: 368 con la seguente: 370.

  Conseguentemente:
   allo stesso comma 630, sopprimere le parole: per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639;
   dopo il comma 639 inserire il seguente comma:
  639-bis: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 634 a 639 si provvede mediante riduzione di 2 milioni di euro del Fondo di cui al comma 255».
1. 246. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Marrocco, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli.

  Sopprimere il comma 632.
1. 247. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Marrocco, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli.

  Al comma 633, lettera d), capoverso 4 comma 4-ter, dopo la parola: internazionale aggiungere: previo il parere delle competenti commissioni parlamentari.
1. 258. Mollicone.

  Al comma 635, sostituire le parole: 11 e il 13 per cento con le seguenti: 8 e il 10 per cento.

  Conseguentemente aggiungere dopo il punto: « d)» il punto: «e) percentuale destinata alla prevenzione della ludopatia e del gioco d'azzardo: 3 per cento».
1. 265. Mollicone.

  Al comma 636, sostituire le parole: «12 per cento» con le parole: «8 per cento».

  Conseguentemente aggiungere dopo il punto: «d)» il punto: «e) percentuale destinata alla prevenzione della ludopatia e del gioco d'azzardo: 4 per cento».
1. 267. Mollicone.

  Sopprimere i commi dal 647 al 650.
1. 261. Bazoli, Verini, Marattin, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Pag. 261

  Al comma 647, capoverso articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «ed in unico grado»;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: «entro il termine perentorio del termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato» con le seguenti: «entro 60 giorni dalla data d'impugnazione del provvedimento di ammissione di ammissione o esclusione di cui al primo periodo».
1. 260. Bazoli, Verini, Marattin, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 668 sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 234. Gadda, Cenni, Incerti, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Portas, Cardinale, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 674 aggiungete il seguente:
  674-bis. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della mieto o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano.
1. 241. Bergamini, Fiorini, D'Attis, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori.

  Sostituire il comma 675 con i seguenti:
  «675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.
  675-bis. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upl).
  675-ter. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:
   a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;Pag. 262
   b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;
   c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;
   d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;
   e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, primo comma, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
  675-quater. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:
   a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
   b) una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;
   c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.
  675-quinquies. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.
  675-sexies. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 675-ter e 675-quater, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.
  675-septies. Al termine della consultazione di cui al comma 675-sexies, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 675-quater, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.
  675-octies. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.
  675-novies. Le concessioni di cui al comma 675-octies, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza Pag. 263dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.
  675-decies. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari».

  Conseguentemente sopprimere i commi da: 676 a 685.

  Conseguentemente, al comma 748, sostituire le parole: di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023 con le seguenti: di euro 43.380.452 per l'anno 2019, di euro 15.941.452 per l'anno 2020, di euro 57.493.452 per l'anno 2021, di euro 28.962.452 per l'anno 2022, di euro 28.885.452 per l'anno 2023.
1. 250. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Nardi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 675 sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 90 giorni;
   2) al comma 678 sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno;
   3) al comma 679 sostituire le parole: 180 giorni con le seguenti: 150 giorni;
   4) al comma 680 aggiungere in fine le seguenti parole: entro il 31 ottobre 2020.;
   5) al comma 682 sostituire le parole da: vigenti al momento dell'entrata fino a: di anni quindici con le seguenti: in scadenza nell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, di un anno;
   6) sopprimere il comma 683;
   7) sopprimere il comma 684.
1. 233. Braga.

  Al comma 675, dopo le parole: Province autonome, inserire le seguenti: le associazioni di categoria e consumatori maggiormente rappresentative, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l'unione province italiane (Upl).
1. 253. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 675 dopo le parole: Province autonome, inserire le seguenti: le associazioni di categoria e consumatori maggiormente rappresentative.
1. 248. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 675, dopo le parole: Province autonome, inserire le seguenti: l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci).
1. 249. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 677, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) a decorrere da gennaio 2019 l'importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, da gennaio 2019 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, Pag. 264lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 243. Bergamini, Fiorini, D'Attis, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori.

  Ai commi 682 e 683 dopo le parole: anni quindici, aggiungere le parole:, di anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e di anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.
1. 259. Fidanza, Zucconi, Rizzetto, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 682 aggiungere il seguente:
  682-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 675 a 682, si applicano anche alle concessioni per finalità di turismo delle aree demaniali lacuali e fluviali.
1. 239. Mandelli.

  Dopo il comma 682 aggiungere il seguente:
  682-bis. Le disposizioni di cui al comma 682, relative alla durata quindicennale delle concessioni, si applicano anche alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite in concessione dalle società sportive riconosciute dal CONI.

  Conseguentemente al comma 1116 ridurre di 10 milioni di euro in ragione d'anno gli importi ivi previsti.
1. 237. Barelli, Marin, Mandelli.

  Dopo il comma 682 aggiungete il seguente:
  682-bis. In relazione alle aree demaniali direttamente gestite, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non sono considerate soggetti passivi ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

  Conseguentemente al comma 1116 ridurre di 10 milioni di euro in ragione d'anno gli importi ivi previsti.
1. 240. Barelli, Marin, Mandelli.

  Dopo il comma 682 aggiungere il seguente:
  682-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: «giudiziari» aggiungere le parole: «e amministrativi», dopo la parola: «data» sostituire le parole: «del 30 settembre 2013», con le parole: «del 23 ottobre 2018» e dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» aggiungere la virgola e le parole: «imposte accessorie» nonché al comma 733 sostituire la parola: «2014» con la parola: «2019».
  Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e Pag. 265i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti, il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

  Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 242. Bergamini, Fiorini, D'Attis, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori.

  Al comma 686, lettera a), capoverso f-bis), dopo le parole aree pubbliche aggiungere le parole alle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico-ricreativo, e alle concessioni di beni demaniali marittimi e della navigazione interna destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.
1. 91. Fidanza, Zucconi, Rizzetto, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 686, lettera a), dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente: f-ter) le attività di guida turistica;
1. 257. Rampelli, Fidanza, Zucconi, Rizzetto, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 707, alla lettera a), dopo le parole: e con una media ponderata di almeno 108/110 inserire le seguenti: con una media ponderata di 104/110 in università statali e con una media ponderata di almeno 108/110 in università non statali legalmente riconosciute.
1. 286. Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Marrocco, Marin, Palmieri.

  Al comma 707, alla lettera a) sostituire le parole: almeno 108/110 con le seguenti: almeno 104/110.
1. 288. Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Occhiuto, D'Ettore.

  Sopprimere i commi 718 e 719.
1. 273. Serracchiani, Marattin.

  Dopo il comma 719, aggiungere il seguente:
  719-bis. Al fine di potenziare i servizi per il lavoro, superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, ivi inclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, a decorrere dal 1o febbraio 2019 ANPAL Servizi S.p.A. procede all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, del personale non dirigenziale che risulti assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 30 giugno 2018 con contratto in scadenza entro l'anno 2020; e sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche. Ai fini di cui al periodo precedente ad ANPAL Servizi S.p.A. è riconosciuto un contributo straordinario pari a 28.500.000 euro per l'anno 2019, a 31.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 255.
1. 275. Polverini.

  Sopprimere i commi 722 e 724.
1. 289. Boschi.

  Al comma 734, dopo le parole: il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. 277. Quartapelle Procopio, Marattin.

  Sostituire il comma 759 con il seguente:
  759. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito in legge 21 giugno 2017, n. 91, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 27, al comma 1, capoverso 534-quater aggiungere la seguente Pag. 266frase: «, a partire dall'anno 2019, le dinamiche di crescita del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico Locale, è legata al tasso di inflazione annua programmata»;
   b) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    2) al comma 4, le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre anni successivi»;
    3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
    4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie».
1. 284. Sozzani.

  Al comma 764, sostituire le parole: 7 milioni con le parole: 12,2 milioni, e al comma 765 sostituire le parole: 7 milioni con le parole: 12,2 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 255, sostituire le parole: 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le parole: 8.317 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.311,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1. 292. Montaruli, Lucaselli, Zucconi.

  Al comma 764, sostituire le parole: 7 milioni con le parole: 12,2 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 255, sostituire le parole: 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le parole: 8.317 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.311,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1. 291. Montaruli, Lucaselli, Zucconi.

  Sostituire il comma 769 con il seguente:
  769. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 12, comma 2, la lettera h-bis) è abrogata;
   b) all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e implementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio Pag. 267e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche in materia di prevenzione del terrorismo.
1. 280. Mulè.

  Sostituire il comma 769 con il seguente:
  769. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 12, comma 2, la lettera h-bis) è abrogata;
   b) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche in materia di prevenzione del terrorismo.
1. 281. Mulè.

  Sostituire il comma 722 con il seguente:
  722. All'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la lettera:
    f) le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
   b) al comma 6 dopo le parole: «dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,»;
1. 282. Sozzani.

  Al comma 800, sopprimere le parole da: nonché al finanziamento di un programma nazionale fino alla fine del comma.
1. 327. De Luca, Marattin, Boschi.

  Al comma 806, sostituire le parole: 13 milioni di euro per l'anno 2019 e 17 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sostituire il comma 809 con il seguente: Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255.
1. 316. Casciello, Marrocco, Palmieri, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto.

Pag. 268

  Al comma 806, sostituire le parole: 13 milioni con le parole: 20 milioni e le parole: 17 milioni con le parole: 20 milioni.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.093 e il numero: 8.055 con il seguente: 8.052.
1. 324. Mollicone.

  Sopprimere il comma 810.

  All'onere recato, stimato in 14 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.
1. 322. Lucaselli.

  Sopprimere il comma 810.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 138.
1. 314. Casciello, Gelmini, Marrocco, Aprea, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Occhiuto, Mandelli.

  Sopprimere il comma 810.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1. 304. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere il comma 810.
*1. 328. Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Sopprimere il comma 810.
*1. 295. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Sostituire il comma 810 con il seguente:
  810. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 301. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Sostituire il comma 810 con il seguente:
  810. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, ridurre le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza per un importo pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 294. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 810, sostituire le parole: sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione con le seguenti: possono essere ridotte in via temporanea, e comunque per un periodo non superiore a tre anni,.
1. 297. Zanella.

Pag. 269

  Al comma 810, aggiungere dopo le parole: da parte dei cittadini, aggiungere le seguenti: fermo restando il trasferimento, a decorrere dall'anno 2019, di ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale,.
1. 298. Zanella.

  Al comma 810, sopprimere le seguenti parole: fino alla loro abolizione.
1. 300. Zanella.

  All'articolo 1, al comma 810, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   b) al numero 2), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
   c) al numero 3), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37,5 per cento»;

  All'onere recato, stimato in 7 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.
1. 320. Lucaselli.

  Al comma 810 sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1. 302. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 810 sopprimere la lettera d).
1. 293. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 875, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, sopprimere le parole: «in ogni caso», e la parola: «complessivo»; al secondo periodo, sopprimere la parola: «complessivo»;
   al terzo periodo, sopprimere le parole: «a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica», sostituire la tabella 8, con la seguente:

Tabella 8.
(Articolo 1, comma 875)

2019 2020 2021
Friuli Venezia
Giulia
716 836 836
Sardegna 451 366 281
TOTALE 1.167 1.202 1.117

  Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 7.015 milioni di euro per l'anno 2019, 8.330 milioni di euro per l'anno 2020, 8.062 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 307. Gavino Manca, Mura.

  Dopo il comma 895 inserire i seguenti:
  895-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite Pag. 270dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020».
  895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  895-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 895-bis e 895-ter, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
1. 318. Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 906 sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
1. 287. Marattin.

  Sopprimere il comma 907.
1. 290. Marattin.

  Sopprimere il comma 912.
1. 270. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

  Sopprimere il comma 921.
1. 279. Marattin.

  Al comma 921, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequati va e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse (così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso) algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sostituire il comma 880 con il seguente:
  880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
1. 276. Ferri.

  Al comma 921, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo Pag. 271di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequati va e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse (così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso) algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 882 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sostituire le parole: nel 2019 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo con le seguenti: nel 2019 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2020 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2021 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.
1. 278. Ferri.

  Al comma 921, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse (così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso) algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 1 della legge n. 164 del 12 agosto 2016 sostituire la lettera b con la seguente:
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 nonché dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato a qualsiasi titolo dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso stabilmente il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle suddette entrate finali.
1. 274. Ferri.

  Al comma 921, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse (così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso) algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto Pag. 272previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.
1. 272. Ferri.

  Al comma 933 sostituire le parole: 40 milioni con le parole: 80 milioni e le parole: 20 milioni con le parole: 40 milioni, e sopprimere le parole da: da eseguirsi sino alla fine del periodo, e al comma 934 sostituire le parole: cinque milioni con le parole: dieci milioni.

  Conseguentemente, al comma 936 sostituire le parole: 40 milioni con le parole: 80 milioni e le parole: 20 milioni con le parole: 40 milioni.
1. 283. Lollobrigida, Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 936 aggiungere il seguente:
  936-bis. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  Almeno 500 unità del personale di cui al periodo precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
  Nel corso delle operazioni di cui al periodo precedente i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  Il personale di cui al periodo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2020.
1. 285. Rampelli.

  Dopo il comma 954, aggiungere il seguente:
  954-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «sono di competenza Statale.» è inserito il seguente periodo: «La graduatoria di accesso agli incentivi è sempre soggetta a scorrimento nei limiti dell'impegno complessivo autorizzabile di 50 Mw. La tariffa incentivante, in caso di scorrimento della graduatoria, non è soggetta a decurtazione».
1. 269. Sozzani.

  Al comma 978, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come incrementata dalla presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sono autorizzate con le seguenti: Sono autorizzate.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 152. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 978, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: sono con la seguente: Sono.

Pag. 273

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, ridurre le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 264. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 978, primo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 80 per cento.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 148. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 978, primo periodo, sopprimere le parole: maggiore dell'1,10.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 145. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 978, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione delle spese per i mutui accesi per la riparazione di danni causati sugli edifici universitari dagli eventi sismici verificatisi dal 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 154. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 991 inserire il seguente:
  991-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificati dal comma 991 della presente legge, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 120 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 251. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Sostituire il comma 996 inserire con il seguente:
  996. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 1 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2019 è assegnato un contributo pari a 10 milioni di euro.»
   b) Al comma 2, dopo il periodo: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro» è inserito il seguente: «Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro.»

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 252. Pezzopane.

  Dopo il comma 996, inserire i seguenti:
  996-bis. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 e nel 2018 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Pag. 274il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2019 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.
  996-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «sentiti i» sono sostituite dalle parole: «d'intesa con».
1. 254. De Micheli.

  Dopo il comma 998 aggiungere il seguente:
  998-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni della Regione Sicilia, individuati con provvedimento della Regione medesima, colpiti dagli eventi sismici e vulcanici del dicembre 2018. A tal fine è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2019,

  Conseguentemente, al comma 1116 ridurre di 20 milioni di euro in ragione d'anno gli importi previsti per l'anno 2020.
1. 271. Mazzetti, Mandelli.

  Dopo il comma 1020 aggiungere il seguente:
  1020-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti, ivi comprese le imprese, danneggiati dai crollo del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge 8 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità, per l'anno 2019, è stanziata la ulteriore somma pari a 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2019: –25.000.000;
   2020: –;
   2021: –.
1. 337. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

  Dopo il 1020, aggiungere il seguente:
  1020-bis. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione della Casa della Salute.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.096 milioni di euro.
1. 336. Paita.

  Dopo il comma 1020 aggiungere il seguente
  1020-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in Pag. 275concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.020 milioni di euro e: 8.055 con: 7.975.
1. 335. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

  Dopo il comma 1020 aggiungere il seguente:
  1020-bis. 1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.
  2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
  3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.
  4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nel porto di Genova fino al 31 dicembre 2019.
  5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2019: –7.000.000;
   2020: –15.000.000;
   2021: –25.000.000.
1. 334. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

  Dopo il comma 1020, aggiungere i seguenti:
  1020-bis. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Pag. 276Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  1020-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1020-bis si provvedere a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 313. Mulè.

  Dopo il comma 1020, aggiungere i seguenti:
  1020-bis. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia. L'agevolazione consiste nel rimborso dell'importo del pedaggio, pari al 70 per cento, a favore dei residenti della Regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
  1020-ter. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 1020-bis sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 1116 sostituire le parole: 13,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 11.470 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 7,630 milioni di euro per l'anno 2019, di 5.470 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 315. Mulè.

  Al comma 1025, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di consentire il ristoro dei maggiori costi, e dei danni subiti dalle imprese ferroviarie del settore merci, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi.

  Conseguentemente, al comma 1116 sostituire le parole: 13,630 milioni con le seguenti: 8,630 milioni.
1. 317. Sozzani.

  Dopo il 1025 aggiungere il seguente:
  1025-bis. Al fine di assicurare le attività svolte dall'Ospedale Gaslini di Genova è autorizzato un contributo straordinario, per l'anno 2019, pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.095 milioni di euro.
1. 333. Paita.

  Dopo il comma 1030, inserire i seguenti:
  1030-bis. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura Pag. 277del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate e già messe a disposizione a tale scopo.
  1030-ter. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
1. 342. Mazzetti.

  Al comma 1031, sostituire la tabella di cui alla lettera a) con la seguente:

Tipologia del veicolo Contributo (euro)
Veicoli con alimentazione elettrica (BEV) con potenza non superiore a 150 Kw 6.000
Per i veicoli con motorizzazione ibrida elettrico/combustione, purché il motore elettrico abbia una potenza superiore ai 15 Kw e quello termico abbia emissioni allo scarico inferiori a 140 g/Km CO2 2.500
I veicoli con motorizzazione a metano purché abbiano emissioni allo scarico inferiori a 140 g/Km CO2 1.500

  Conseguentemente, sostituire la tabella di cui alla lettera b) con la seguente:

Tipologia del veicolo Contributo (euro)
Veicoli con alimentazione elettrica (BEV) con potenza non superiore a 150 Kw 4.000
Per i veicoli con motorizzazione ibrida elettrico/combustione, purché il motore elettrico abbia una potenza superiore ai 15 Kw e quello termico abbia emissioni allo scarico inferiori a 140 g/Km CO2 1.500
I veicoli con motorizzazione a metano purché abbiano emissioni allo scarico inferiori a 140 g/Km CO2 1.500

1. 256. Fidanza, Rotelli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1038 è inserito il seguente:
  1038-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986 n. 97 e successive modifiche sostituire, il periodo: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel» con il periodo: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici o ibridi aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt».
1. 326. Mandelli.

Pag. 278

  Sopprimere i commi da 1042 a 1046.
1. 255. Fidanza, Rotelli.

  Sopprimere i commi 1042, 1043, 1044, 1045.

  Conseguentemente,
   al comma 1046, sopprimere le parole: e dell'imposta di cui al comma 1.042.
   al comma 255, primo periodo sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.040 milioni di euro per l'anno 2019, 8.005 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 310. Lepri, Gribaudo, Marattin.

  Sostituire il comma 1042 con il seguente:
  1042. A decorrere dal 1o marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 200 CO2 g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2g/km Imposta (euro)
201-250 2.000
Superiore a 250 2.500

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 7.995 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.257 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 309. Lepri, Gribaudo, Marattin.

  Dopo il comma 1049 aggiungere il seguente:
  1049-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1050, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per i veicoli esclusivamente dello Spettacolo Viaggiante l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998. Ai predetti veicoli non si applica l'articolo 10 del richiamato codice della strada.

  Conseguentemente, al comma 1050 sostituire le parole: dal comma 1049 con le seguenti: dai commi 1049 e 1049-bis.
1. 341. Bergamini.

  Sopprimere i commi 1085 e 1086.

  Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.937 milioni di euro per l'anno 2019, 8.337 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 339. Marattin, Moretto, Fregolent.

Pag. 279

  Dopo comma 1094 aggiungere il seguente:
  1094-bis. Al fine di una piena valorizzazione delle sperimentazioni della piattaforma 5G in atto nelle città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato è assicurato il sostegno pari complessivamente a 60 milioni di euro alle corrispondenti regioni sulla base di progetti da presentarsi entro marzo 2019, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera CIPE n. 105/2017.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.040 milioni di euro.
1. 338. Giacomelli.

  Al comma 1114, sostituire le parole: 100.000 euro con le parole: 20.000 euro.
1. 347. Lollobrigida.

  Al comma 1114, dopo le parole: 2019 e 2020, aggiungere, infine, le seguenti: a favore della Fondazione Nilde Iotti.
1. 340. Boschi.

  Al comma 1122 le lettere a) e b) sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 1051, le parole: di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) sono sostituite dalle parole: di 1,85 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b).
1. 346. Fassina, Fornaro, Pastorino.

  Dopo comma 1129 aggiungere il seguente:
  1129-bis. Al fine di proseguire nell'opera di bonifica del sito di Porto Marghera è autorizzata per l'anno 2019 contributo pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.095 milioni di euro.
1. 325. Pellicani.

  Dopo comma 1129 aggiungere il seguente:
  1129-bis. In considerazione dei danni subiti dalla Basilica di San Marco a Venezia e per gli indispensabili interventi di ripristino e recupero del patrimonio storico e artistico della città dovuti all'eccezionale acqua alta dell'ottobre 2018 è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.090 milioni di euro.
1. 323. Pellicani.

  Dopo il comma 1129 aggiungere i seguenti:
  1129-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale del settore ricerca assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1o gennaio 2019 INAIL assume a tempo indeterminato, previo il superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso INAIL alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di procedure per l'espletamento della verifica di idoneità di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Pag. 280
  1129-ter. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 533-bis, è riconosciuto a INAIL un contributo pari a 27.500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui comma 255.
1. 303. Paolo Russo, Polverini.

  Al comma 1131, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 28, comma 7, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
    b) all'articolo 50-bis:
   1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono inserite le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   2) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   3) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
   4) alla fine del comma 3-quinquies aggiungere le seguenti parole: «, ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite». La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 1143, aggiungere il seguente:
  «1143-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1131, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle Spese fiscali».
1. 321. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Pag. 281

  Al comma 1131, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 28, comma 7, le parole: «31 dicembre 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
    b) all'articolo 50-bis:
   1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono inserite le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   2) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   3) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
   4) alla fine del comma 3-quinquies aggiungere le seguenti parole: «, ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite». La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui.

  Conseguentemente, dopo il comma 1143, aggiungere il seguente:
  «1143-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1131, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle Spese fiscali».
1. 306. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1133, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo, comma 916, primo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».

  Conseguentemente, le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre Pag. 2821997 n. 471 entrano in vigore dal 1o gennaio 2021.

  Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 332. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1133, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   «7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:
    a) dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
    b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
    c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
    d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.
   È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1o gennaio 2019».

  Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 329. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1133, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) all'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con i seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.».

  Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 330. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1135, la lettera a) è soppressa.
1. 345. Fassina, Pastorino, Fornaro.

  Al comma 1135, lettera c), sopprimere le parole: limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche.
1. 331. Boschi.

  Al comma 1136, lettera a), sostituire le parole: e per l'anno 2019 con le seguenti: e per gli anni 2019 e 2020.
1. 344. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Pag. 283

  Al comma 1136, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
   c-ter) Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma c-bis), al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 256.
1. 305. Polverini.

  Al comma 1136, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 50-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 7.060 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 296. Serracchiani, Marattin.

  Dopo il comma 1136, aggiungere i seguenti:
  1136-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dallo settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dallo novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Pag. 284Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal lo febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
  1136-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:
  «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, In favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dallo settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dallo novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal lo febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
1. 299. Serracchiani, Marattin.

  Al comma 1138, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è sospeso. La sospensione si interpreta nel senso che l'iscritto prosegue gli studi sino al conseguimento del diploma.
1. 311. Calabria.

  Al comma 1138 lettera b), ai punti 1 e 2, sostituire le parole: 1o settembre 2019 con le seguenti: 30 maggio 2019.
1. 343. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Pag. 285

  Al comma 1139, dopo le parole: proroghe di termini inserire le seguenti:
   0a) All'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2019 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2019.
1. 349. Morani, Bazoli, Verini, Marattin, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 1139 sopprimere la lettera a).
1. 348. Bazoli, Ferri, Verini, Morani, Marattin, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio.

  Al comma 1139, lettera e), sostituire la parola sette con la parola: otto.
1. 312. Costa.

  Al comma 1140 sopprimere la lettera a).
1. 319. Bazoli, Ferri, Verini, Morani, Marattin, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio.