CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 14 dicembre 2018
114.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo indette per il giorno 10 febbraio 2019 (Documento n. 2).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 14 dicembre 2018).

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
  Premesso:
   che con deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 720 del 18 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo – Serie speciale – n. 91 del 21 settembre 2018, sono stati convocati per il giorno 10 febbraio 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;
  visti:
   a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
   c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;
   d) la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»
   e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante »Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;
   f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;
   g) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;
   h) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

  vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

  vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo Pag. 6122, primo comma, della Costituzione»;

  vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

  visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

  visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

  consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo, indette per il giorno 10 febbraio 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della Pag. 7legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Abruzzo trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
   b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
  6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a Pag. 8operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
  8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.Pag. 9
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.
(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

  1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6.
(Tribune elettorali)

  1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un Pag. 10rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.
  5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
  3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;Pag. 11
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Abruzzo.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9.
(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione Pag. 12elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11.
(Trasmissione televideo per i non udenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12.
(Trasmissione per i non vedenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

  1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero Pag. 13costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Roma, 14 dicembre 2018
Il Presidente BARACHINI

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ALLEGATO 2

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 31/214 al n. 39/240).

  ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — premesso che:
   in data 5 novembre l'ufficio stampa della Rai ha comunicato ufficialmente la nomina del dipendente Enrico Motta a nuovo Responsabile del Centro di Produzione TV Rai di Milano;
   il CPTV di Milano è il secondo centro di produzione per importanza dopo la sede centrale di Roma;
   secondo quanto si può verificare sulla rete, Motta avrebbe la qualifica di funzionario addetto alle riprese esterne grandi eventi, quindi sarebbe stato chiamato un semplice funzionario a ricoprire un incarico dirigenziale quando la Rai può contare in azienda su almeno 300 dirigenti, molti dei quali senza incarico;
   Motta risulta avere un'anzianità tale da vederlo prossimo alla pensione, con possibilità di messa in quiescenza già dal 30 novembre prossimo;
   la nomina di Motta, un funzionario di cui non si ricordano incarichi di carattere pubblico e quindi sconosciuto all'opinione pubblica, è stata salutata immediatamente da una dichiarazione soddisfatta del responsabile Comunicazione della Lega Alessandro Morelli.
  Si chiede di sapere:
   perché l'azienda abbia deciso di assegnare un incarico dirigenziale ad un semplice funzionario, peraltro prossimo alla pensione, e non a uno dei tanti dirigenti senza incarico che sono nell'organico del servizio pubblico;
   se per la scelta di Motta siano state effettuate procedure di selezione interna, job posting e colloqui, oppure sia stata una scelta diretta senza il vaglio di alcun altro curriculum;
   se i vertici Rai non ritengano umiliante per chi ha la qualifica di dirigente vedersi sorpassato da un funzionario che non ha titoli per ricoprire un incarico peraltro delicato, come quello di responsabile CPTV di Milano, e se non ritengano uno spreco promuovere un funzionario quando ci sono oltre 300 dirigenti da valorizzare;
  se per la nomina di Motta sia stato chiesto un parere al magistrato della Corte dei Conti che vigila sul Cda della Rai e, qualora non sia stato chiesto, se l'azienda non ritenga opportuno farlo, per tutelarsi da eventuali ricorsi e verificare se la scelta di Motta sia stata regolare o possa configurare un danno erariale. (31/214)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  Il Centro di Produzione Tv di Milano rappresenta il secondo polo produttivo della Rai, impiega 650 dipendenti interni, più un vasto indotto, è sede di importanti produzioni, ha una complessità organizzativa di assoluto rilievo e costituisce una realtà importante della vita culturale della città.
  Uno degli obiettivi strategici dell'azienda è quello di rafforzare la centralità del Centro, in termini di investimenti tecnologici, incremento della capacità produttiva, valorizzazione delle professionalità. La recente storia del Centro è caratterizzata dalla instabilità del vertice, che dal 2012 ha visto l'avvicendarsi di quattro responsabili (Motta è il quinto), con dei periodi di «interregno» in cui la responsabilità è stata assunta dal Chief Operations Officer a cui fanno capo tutti i Centri di Produzione e le Pag. 15attività di ingegneria. In questo contesto, si è ritenuto di dare al Centro di Milano una guida in grado di assicurare stabilità e, quindi, che fosse riconoscibile all'interno della struttura, che avesse una conoscenza profonda e diretta della realtà produttiva milanese, che non considerasse questo ruolo come una tappa più o meno breve del proprio percorso professionale, ma un punto di arrivo. In altri termini: una guida in grado di svolgere anche il ruolo di «uomo macchina».
  In tale quadro è stato effettuato uno screening delle candidature disponibili con queste caratteristiche e si è giudicata quella di Motta la più adeguata, in quanto lo stesso Motta coniuga una profonda conoscenza della macchina produttiva (maturata sia all'interno del Centro di Produzione che nella gestione di grandi eventi, quali il Giro d'Italia o l'organizzazione dei vertici internazionali) con doti manageriali che gli derivano dalla esperienza di gestione di team numerosi e complessi, anche in condizioni emergenziali. L'età (60 anni) definisce una prospettiva di lavoro di alcuni anni.
  Per queste ragioni si ritiene di aver fatto la migliore delle scelte possibili. Al tempo stesso, si ritiene possa essere letta in questa direzione anche la decisione della RSU e dei Comitati di Redazione di Milano di revocare lo sciopero che era stato indetto per domenica 4 novembre.

  ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — premesso che:
   in data 6 novembre la consigliera di amministrazione Rita Borioni ha annunciato di aver presentato un ricorso al TAR contro la nomina a Presidente Rai di Marcello Foa, riproposta illegittimamente per la seconda volta in Commissione di vigilanza il 26 settembre dopo essere stata bocciata il 1o agosto;
   a sostegno di quanto denunciato dalla consigliera Borioni c’è anche il parere richiesto dalla Commissione di vigilanza al giurista prof. Beniamino Caravita Di Toritto, che ha sintetizzato l'impossibilità di procedere nuovamente con una votazione su Foa citando il vecchio brocardo latino «Roma locuta, causa finita»;
   in risposta all'annunciato ricorso al TAR, la Rai con un comunicato ufficiale sempre del 6 novembre ha dichiarato che «ogni deliberazione è stata assunta, previa consultazione dei pareri legali all'uopo forniti e in coerenza con le istituzioni parlamentari preposte, nel pieno rispetto della legge e delle procedure previste»;
   in una nota ufficiale dell'ufficio stampa, diffusa l'11 settembre scorso, la Rai aveva però smentito l'esistenza di pareri legali, dichiarando quanto segue: «In merito alla notizia apparsa su alcuni organi di informazione online la Rai precisa che la Direzione Affari Legali e Societari non ha mai prodotto alcun parere legale. Pertanto la notizia è completamente priva di fondamento». La nota dell'11 settembre arrivava dopo diverse settimane dalla prima votazione e pochi giorni prima della seconda;
  si chiede di sapere:
   se la Rai abbia dichiarato la verità il 6 novembre, quando ha parlato di «pareri legali all'uopo forniti» sull'elezione di Foa, o se abbia detto il vero l'11 settembre, quando ha dichiarato di non aver «mai prodotto alcun parere legale» sulla nomina del Presidente. Vista la contraddizione tra le due dichiarazioni, una esclude l'altra.
  Qualora i pareri legali annunciati nel comunicato del 6 novembre esistano realmente, se l'azienda non ritenga doveroso, come lo ritiene l'interrogante, metterli immediatamente a disposizione della Commissione di vigilanza Rai, in piena trasparenza e senza costringere il Parlamento ad effettuare un accesso agli atti nei confronti del servizio pubblico. (32/215)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  Nel primo comunicato dell'11 settembre 2018 si evidenziava che non vi erano pareri legali prodotti dalla Direzione Affari Legali Pag. 16e Societari in quanto un parere reso all'Amministratore Delegato per uso interno dalla stessa Direzione Affari Legali e Societari reca la data del 14 settembre 2018.
  I pareri, invece, cui si fa cenno nel secondo comunicato del 6 novembre 2018, sono quelli trasmessi dalla stessa Commissione di Vigilanza alla Rai il 19 settembre 2018, oltre a due pareri del 18 settembre 2018 resi direttamente dalla società.
  Da ultimo si precisa che dei richiamati pareri i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci della Società sono stati tempestivamente informati.

  PAXIA. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Premesso che:
   in data 12 giugno l'interrogante ha ricevuto una lettera, firmata da una nutrita delegazione di italiani all'estero, nella quale si lamentava un criptaggio delle trasmissioni Rai;
   in data 17 settembre è stata ricevuta una nuova lettera per l'analogo motivo;
   diversi articoli di giornale e diverse segnalazioni confermano le missive ricevute;
   «È questione di criptaggio» come confermato anche da Bruxelles «i programmi vengono oscurati»;
   è una condizione comune a tutti gli italiani all'estero e la situazione non cambia da oltre 20 anni, nonostante le varie lamentele, le rimostranze e una petizione nel 2007;
   la raccolta firme era stata lanciata in favore di «tutti quelli che hanno dovuto lasciare l'Italia e che vorrebbero mantenere un legame con la cultura italiana». Una cultura che ovviamente passa dalla lingua, già fortemente penalizzata dai tagli ai fondi per gli istituti italiani che negli anni sono avvenuti;

  tenuto conto:
   dell'elevato numero di italiani residenti all'estero;

  considerato:
   l'importanza del servizio pubblico radio televisivo anche per fini linguistici;
   che la RAI, in quanto servizio pubblico, deve garantire lo stesso servizio a tutti i cittadini utenti;

  si chiede di sapere:
   quali iniziative si ritenga opportuno adottare per una celere risoluzione del problema esposto per troppi anni ignorato ed in particolare si richiede sapere le possibili tempistiche per l'attuazione. (33/221)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  La Rai diffonde tutta la sua programmazione anche via satellite a 13oE (Eutelsat Hotbird).
  Il «footprint» del satellite (www.eutelsat.com) copre una vasta area geografica (Europa, bacino del Mediterraneo, vicino e medio Oriente): i contenuti sono accessibili dall'estero compatibilmente con i diritti detenuti dalla Rai sugli stessi. Nell'attuale mercato di gestione della filiera dei contenuti, infatti, i detentori dei diritti pongono delle limitazioni territoriali (al fine di una loro maggior valorizzazione complessiva) e questo rende necessario procedere al criptaggio nella diffusione via satellite per non incorrere in violazioni contrattuali. Tale situazione caratterizza in particolare gli avvenimenti sportivi e i prodotti audiovisivi (in primo luogo il cinema ma, in misura crescente, anche la fiction).
  Nel quadro sopra sintetizzato, con riferimento all'offerta Rai, risultano integralmente criptati i canali tematici Rai 4, Rai Movie, Rai Premium, Rai 5, Rai YoYo (che presentano un palinsesto costruito in gran parte sul prodotto audiovisivo) mentre i canali generalisti Rai 1, Rai 2, Rai 3 e il canale tematico Rai Sport sono criptati esclusivamente per quanto concerne gli specifici eventi per i quali Rai dispone dei diritti di diffusione solo per il territorio Pag. 17italiano. Senza criptaggio, da ultimo, sono invece trasmessi Rai Gulp, Rai Storia, Rai Scuola nonché tutta l'offerta informativa (incluso quindi il canale Rai News 24).

  GASPARRI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Premesso che:
   l'interrogante ha presentato nelle scorse settimane una precedente interrogazione, n. 128 del 2.10.2018;
   alla risposta della Rai si osserva quanto segue:
   la nomina della Commissione giudicatrice da parte del Direttore Acquisti, su delega del Consiglio di Amministrazione, non sembra corretta;
   le norme statutarie stabiliscono il limite di 10 milioni di Euro per gli atti di competenza del Direttore Generale – Amministratore Delegato;
   per gli atti di importo superiore sussiste la competenza esclusiva ed inderogabile del Consiglio di Amministrazione, come tale non delegabile;
   la delega conferita al Direttore Acquisti viola, pertanto, le suddette norme statutarie in quanto un importante atto inerente una procedura di gara di importo pari ad Euro 63.279.726,21 IVA esclusa, è stato adottato da un dirigente la cui competenza per valore è sensibilmente inferiore a 10 milioni di euro.
   il che invalida la Commissione giudicatrice dallo stesso nominata, peraltro non composta da esperti nelle particolari attrezzature e dotazioni richieste dall'articolo 16 del Disciplinare di gara, per le quali è prevista l'attribuzione di ben 50 punti;
   se il Segretario della Commissione giudicatrice si limita a verbalizzare le operazioni compiute dalla stessa, risulta inutile la nomina a tale funzione del RUP, il quale costituirebbe «una risorsa con un elevato profilo di specializzazione»;
   per eliminare ogni dubbio sul nominativo sarebbe opportuna una richiesta formale di informazioni all'ANAC;
   la suddivisione della gara in lotti territoriali di ingente importo, la richiesta di rilevanti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché la commistione tra i servizi di vigilanza e di reception, ha costretto i concorrenti a presentarsi in raggruppamento temporanei, composti da numerose imprese (23 RTI per un totale di 172 imprese).
   in proposito va evidenziato che l'ANAC nelle recenti linee guida n. 10 ha ribadito la necessità di prevedere distinti lotti per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato, anche nel caso in cui la stazione appaltante ritenga conveniente indire un'unica gara comprendente più servizi: «Ciò premesso, al fine di generare risparmi di spesa, potrebbe comunque essere conveniente per la stazione appaltante effettuare un'unica gara comprendente più servizi, quali la vigilanza armata, la custodia e il portierato, prevedendo però lotti distinti per ciascun servizio. In tal caso, rimane l'obbligo per la stazione appaltante di indicare dettagliatamente nei documenti di gara i singoli servizi richiesti, precisando in relazione a ciascuno di essi i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e quelli necessari per l'esecuzione, ivi comprese le autorizzazioni»;
   riguardo ai criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici è vero che 50 punti su 70 sono oggettivi, senonché ai sensi dell'articolo 18 del Disciplinare di gara essi sono attribuiti in base al possesso di determinate dotazioni ed attrezzature stabilite dalla stazione appaltante, esulanti dalla qualità dell'offerta;
   punti 31 vengono assegnati ai «Punteggi tabellari» (lettera T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
   i «Punteggi tabellari» riguardano il possesso delle seguenti dotazioni: «Sistemi Pag. 18mobili di scansione delle persone», «Macchina portatile per controllo posta in arrivo», Sistema di registrazione passaggio ronda c.d. «marca-ronda»; «Dotazione e formazione all'utilizzo di mezzi sub-letali»; «Canali radio»; «Possesso ulteriori certificazioni»;
   punti 19 vengono attribuiti «ai Punteggi quantitativi» (lettera Q), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
   i «Punteggi quantitativi» riguardano il possesso delle seguenti dotazioni: Metal detector portatili palmari per il rilevamento di armi e masse metalliche magnetiche e non; Dispositivi portatili per rilevamento rischio esplosivi; Autopattuglie; Curriculum «Coordinatore unico operativo»; Formazione personale vigilanza armata e controllo accessi; Formazione personale vigilanza sorveglianza e prevenzione Antincendio; Formazione personale reception,
  per sapere:
   se non risulti evidente che le dotazioni ed attrezzature prescritte dalla stazione appaltante non rientrano tra gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, autonomamente elaborata e presentata dai concorrenti. (34/222)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue:
   1) La nomina della Commissione giudicatrice è pienamente legittima e conforme alla normativa richiamata nell'interrogazione di cui sopra, in quanto il Consiglio di Amministrazione della Rai ha delegato il Direttore Acquisti a nominare la Commissione giudicatrice che avrebbe effettuato la valutazione delle offerte ammesse alla procedura, come riportato nella determina a contrarre approvata con delibera del C.d.A. nella seduta del 18/04/2018. Non sussistono norme di legge o di statuto che impediscano la delega della nomina della Commissione giudicatrice. Anzi, la delega in questione è espressamente prevista e regolamentata dalle Istruzioni interne Rai per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture applicabili alla procedura in oggetto, approvate dai vertici aziendali nel 2014. Dalla prassi aziendale, peraltro, risulta che nelle gare di competenza del Consiglio di Amministrazione (gare di importo complessivo superiore a 10 milioni di Euro), ovvero dell'Amministratore Delegato (gare ricomprese tra 1 e 10 milioni di Euro), tale nomina è delegata al Direttore Acquisti, per ragioni di carattere gestionale, in ossequio al principio di speditezza dell'azione amministrativa. Naturalmente, è sempre fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione e per l'Amministratore Delegato di procedere direttamente alla nomina della Commissione.
   2) La Commissione giudicatrice è stata nominata, considerata l'esperienza di ciascun componente, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'articolo 77, decreto legislativo n. 50 del 2016, nel pieno rispetto della normativa pro tempore vigente relativamente alle modalità di nomina (v. in particolare articolo 216, comma 12, decreto legislativo n. 50 del 2016 e Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»), nonché delle Istruzioni interne Rai per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture e del regolamento recante «Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite da Rai per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto», adottato ai sensi del sopra richiamato articolo 216, comma 12, decreto legislativo n. 50 del 2016, adottato con atto del Direttore Generale del 18 luglio 2017 e pubblicato sul profilo del committente. La composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono soggetti a pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante.
   3) La nomina del RUP a Segretario della Commissione è coerente con la prassi Pag. 19tendenzialmente adottata nelle procedure particolarmente complesse, ove è opportuno che il RUP presti alla Commissione il supporto procedimentale nella redazione dei verbali.
  La stessa verbalizzazione delle operazioni della Commissione, pur avendo natura meramente compilativa, richiede una elevata specializzazione, proprio in relazione alla citata complessità della gara.
  Il Segretario, infatti, deve redigere un apposito verbale contenente le risultanze delle valutazioni della Commissione giudicatrice ed in particolare il resoconto dettagliato delle operazioni compiute in seduta riservata, compresi i punteggi attribuiti e, laddove i criteri non siano ad attribuzione automatica, le motivazioni analitiche della loro attribuzione.
  L'ANAC non ha mai precluso al RUP di svolgere le funzioni di Segretario della Commissione, tanto più che egli non è membro della Commissione e non partecipa in alcun modo all'attività valutativa della stessa.
  Ove si fosse deciso di far partecipare il RUP a pieno titolo ai lavori della Commissione, dotandolo dei poteri valutativi e decisionali connessi allo status di membro della Commissione, sarebbe stato possibile nominarlo anche Presidente della stessa, come peraltro non risulta precluso dalle acquisizioni giurisprudenziali in merito, né dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal c.d. «decreto correttivo» decreto legislativo n. 56 del 2017, che all'articolo 77, comma 4, statuisce: «I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.».
   4) Per quanto concerne le modalità di suddivisione della gara in una pluralità di lotti, si rileva che la procedura è articolata in sette lotti, in ragione delle caratteristiche tecniche dell'affidamento, che rendono tecnicamente ed economicamente praticabile per Rai la suddivisione in più lotti, tenuto conto della localizzazione geografica dei servizi richiesti.
  Sulla base delle ineludibili necessità di carattere produttivo e gestionale espresse dalle strutture utilizzatrici della Rai, connesse alla natura unitaria e sinergica dei servizi di vigilanza armata, reception, sorveglianza e prevenzione incendi, queste ultime sono confluite, ove previste, all'interno di ciascun lotto.
  Tali servizi rientrano, infatti, nella più ampia categoria di sicurezza «integrata» e per Rai non sono assegnabili separatamente, pena potenziali gravi disservizi in tema di security e safety, in considerazione della attività svolta dalla Rai, non rinvenibile in altre Stazioni appaltanti, connessa allo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, id est alla realizzazione di programmi radio-televisivi e di carattere informativo in insediamenti produttivi (studi tv, riprese esterne) caratterizzati da elevato afflusso di pubblico.
  Si tenga altresì conto della delicatezza delle attività svolte, prevalentemente «in diretta», al valore degli apparati tecnici di produzione e degli strumenti di ripresa, al rischio connesso alla tutela del patrimonio aziendale, nonché alla necessità di evitare intrusioni, anche a scopo dimostrativo, negli insediamenti produttivi e negli Uffici, all'elevato rischio incendi ed alla moltiplicazione dei fattori di rischio, alle gravi problematiche connesse alla gestione del pubblico presente negli studi in situazioni critiche e di emergenza.
  Pertanto, per valide, comprovate e motivate ragioni di carattere obiettivo, debitamente pubblicate, all'interno dei lotti di interesse vengono ricompresi cumulativamente i servizi di «vigilanza armata e controllo accessi», «sorveglianza e prevenzione incendio», «reception».
  Del resto, la stessa ANAC, nella versione aggiornata delle Linee Guida n. 10 recanti «Affidamento del servizio di vigilanza privata», approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018 e pubblicate nella GURI n. 138 del 16/06/2018, fa riferimento e disciplina la possibilità che le stazioni appalti facciano ricorso ai servizi di c.d. «global service». E ciò sulla scorta del parere del Consiglio di Stato n. 01173 del 03/05/2018 che sul tema Pag. 20aveva affermato: «Occorre comunque evidenziare che il principio di cui all'articolo 51 decreto legislativo n. 50 del 2016 non risulta posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo articolo 51, al comma 1, secondo periodo, afferma che «le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d'invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139». Pertanto, il principio della «suddivisione in lotti» può essere derogato, ma la scelta della stazione appaltante di non procedere al frazionamento deve essere sorretta da un'adeguata motivazione, pena l'illegittimità della stessa per violazione di legge. Per il Consiglio, alla fine del § 3 va dunque aggiunto che: «nel caso di ricorso al servizio di c.d. global service – deciso dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale – la stazione appaltante indica quale indispensabile requisito di partecipazione il possesso dell'autorizzazione prefettizia».
  Ferma restando, dunque, la natura «integrata» dei servizi di sicurezza oggetto di gara, debitamente motivata nel rispetto del quadro normativo di riferimento, la suddivisione della gara in una pluralità di lotti geografici è comunque volta a favorire la più ampia partecipazione alla stessa. Infatti, i criteri di partecipazione ai singoli lotti sono congrui, proporzionali e strettamente connessi all'oggetto dell'appalto e sono stati individuati allo scopo di garantire la corretta ed efficiente erogazione dell'appalto, non escludendo la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese.
   5) Per quanto concerne i criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici, essi sono congrui, proporzionali e strettamente connessi all'oggetto dell'appalto, individuati e «pesati» allo scopo di premiare le offerte tecniche in grado di garantire a Rai il miglior rapporto «prezzo/qualità» nell'esecuzione dell'appalto. Tali criteri sono stati predisposti sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle Linee guida n. 2 di attuazione del Codice approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di «Offerta economicamente più vantaggiosa».
  Peraltro, nell'ambito dei 70 punti attribuibili alla offerta tecnica, assumono rilievo del tutto preponderante i criteri strettamente oggettivi, ovvero le soluzioni tecniche migliorative per l'esecuzione dell'appalto.
  Al fine di consentire agli offerenti di calibrare la loro offerta tecnica sulla base delle specifiche esigenze di Rai e di circoscrivere l'ambito di discrezionalità della Commissione giudicatrice sulla base di parametri predeterminati e conosciuti ex ante dagli operatori economici, sono stati puntualmente definiti i criteri e sub-criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici, tenendo conto, come prescritto dall'ANAC nelle citate Linee guida, «delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento è in grado di esprimere» e procedendo alla «individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione».
  Pertanto, con specifico riferimento al quesito posto nella parte conclusiva dell'interrogazione, si conferma che le «dotazioni ed attrezzature tecniche» richiamate nella interrogazione, unitamente agli altri criteri di valutazione previsti nel Disciplinare di gara, sono concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e sono pienamente conformi a quanto previsto dall'articolo 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle citate Linee guida n. 2 di attuazione del Codice approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di «Offerta economicamente più vantaggiosa».

  ANZALDI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. —  Premesso che:
   in data 12 novembre ha esordito su Rai 3 la nuova trasmissione «Alla lavagna», dove un gruppo di bambini in una classe pone domande a politici e personaggi famosi;
   nel corso della trasmissione, che si configura come una vera e propria «operazione Pag. 21simpatia» per il politico di turno, i bambini pongono domande che il più delle volte appaiono chiaramente suggerite da persone adulte, alla luce dei contenuti proposti;
   la trasmissione risulta essere prodotta da una società esterna, quindi non è un format originale della Rai;
   il primo ospite della trasmissione è stato il Ministro dell'interno e leader della Lega Matteo Salvini;
   la presenza di Salvini, persona di parte coinvolta fortemente nell'agone politico quotidiano, ha scatenato pesanti polemiche sui social network da parte dei telespettatori, coinvolgendo nella polemica inevitabilmente anche i bambini presenti alla trasmissione.

  Si chiede di sapere:
   se la Rai non ritenga evidentemente lontano dalla propria missione di servizio pubblico un format che, strumentalizzando un gruppo di bambini, mira a produrre un'operazione simpatia per il politico di turno;
   se non sia opportuno tenere ben separati il piano dell'informazione politica dallo spettacolo, in particolare se coinvolge i minori;
   se la scelta di ospitare il Ministro Salvini sia stata presa autonomamente dai responsabili della trasmissione o sia stata condivisa anche con la direzione di rete e la direzione generale dell'azienda. (35/223)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  «Alla lavagna !!» riproduce le modalità di un format di successo realizzato in Francia e che è stato proposto a Raitre da Endemol Shine Italy. Il concept prevede che personaggi della politica, dello spettacolo e del giornalismo si sottopongano alle domande e alle prove di una classe di bambini con età compresa tra i 9 e 12 anni. Il programma francese ha avuto grande risonanza perché tra i personaggi politici che hanno accolto l'invito a confrontarsi c’è stato anche il Presidente della Repubblica, Macron. Lo stesso format è stato poi trasmesso anche in Belgio, Libano, Nuova Zelanda e Polonia col titolo «Facing the classroom».
  Si tratta di un format che seleziona i protagonisti politici delle singole puntate anche in base alla rilevanza del loro ruolo nel dibattito pubblico.
  La scelta di partire con il Vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alle caratteristiche del programma che nelle prossime puntate, 30 in tutto, ospiterà altri esponenti del Governo e dell'opposizione (soltanto nella prima settimana di messa in onda sono stati protagonisti il Ministro Danilo Toninelli e Debora Serracchiani, oltre a Rita Dalla Chiesa e Milena Gabanelli), altrettanto impegnati nell'agone politico quotidiano, utilizzando la stessa formula per tutti: scheda di presentazione dell'ospite, domande dei ragazzi, prove a sorpresa e spiegazione – in un minuto – di una parola-chiave particolarmente legata all'ospite, che si presta a essere valutato da una classe di bambini.
  La classe è stata formata coinvolgendo le famiglie che da subito sono state informate di come si sarebbe svolto il programma e il tipo di ospiti che sarebbero stati invitati. I genitori hanno condiviso contenuti e modalità autorizzando la partecipazione dei figli che in piena libertà hanno potuto esprimersi senza pressioni o condizionamenti ma sempre con grande spirito di partecipazione. In questo senso il programma ha consentito ai bambini di avvicinarsi a personaggi che vedono solo in televisione e che spesso non si fanno capire, nella logica di abituare anche i più piccoli ad affrontare temi complessi e comprenderli meglio attraverso il dialogo e la semplicità del meccanismo domanda/risposta.
  L'obiettivo del programma, in definitiva, è quello di alternare momenti leggeri e domande più impegnative che riguardano il dibattito pubblico ma anche la vita personale di chi si mette davanti ai ragazzi, senza «scivolare» su tematiche più attinenti al dibattito politico e che, quindi, devono essere più correttamente affrontate in contesti diversi.

Pag. 22

  GASPARRI e MALLEGNI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Premesso che:
   in data 30 ottobre 2018, gli scriventi hanno presentato l'interrogazione n. 205/COMRAI con riferimento al servizio «Gli Ostiaggi» andato in onda nel corso della trasmissione Report del 29 ottobre 2018, stigmatizzando, ancora una volta, l'uso distorto del servizio pubblico radiotelevisivo per veicolare attacchi diffamatori a personalità e forze politiche;
   in data 14 novembre 2018, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha risposto agli scriventi fornendo gli elementi predisposti dalla Direzione relazione istituzionali di RAI 3;
   come anche evidenziato nell'informativa resa dal Sindaco del Comune di Pietrasanta alla giunta comunale, dalla registrazione del servizio citato, si può rilevare un carattere diffamatorio in due passaggi: il primo, relativo all'intervista fra un giornalista della redazione e il sig. Forassiepi che, da quanto afferma, sembrerebbe intervenuto in qualità di cittadino e di rappresentante del PD di Pietrasanta, riguardo alla c.d. pagoda dello stabilimento balneare Twiga; il secondo, relativo alle dichiarazioni denigratorie del giornalista intervistatore, dell'intervistato, della voce di fondo e del conduttore;
   con riferimento al primo passaggio, le dichiarazioni lesive dell'ente locale e, in particolare, dei funzionari e degli amministratori sembrano potersi ravvisare sia nelle parole del giornalista che in quelle del sig. Forassiepi che lasciano intendere che il Comune, pur a conoscenza dell'intervento abusivo del Twiga, non si sarebbe tempestivamente attivato e che, in particolare, non avrebbe emesso i provvedimenti sanzionatori dovuti per legge se non ci fosse stata l'interrogazione consiliare;
   le suddette affermazioni rilevano sia per le parole usate nel contesto dell'argomento, sia in quanto i fatti richiamati risultano smentiti dalla documentazione pubblica che entrambi al momento conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, prima della registrazione del servizio;
   con riferimento al secondo passaggio, dalle affermazioni dei soggetti menzionati, risulterebbe che dal 2000 al 2017 sugli arenili del comune di Pietrasanta sia stata realizzata una enorme quantità di strutture in completa violazione della legge «Galasso» che impediva qualunque edificazione e che tale scempio sia stato compiuto grazie a un'amministrazione compiacente nei confronti dei balneari che ha omesso la dovuta vigilanza;
   il servizio, pur prendendo di mira il Senatore Mallegni, nella veste di ex sindaco ed attuale assessore al turismo con delega alle spiagge, di fatto, discredita l'intero corpo politico e burocratico dell'Ente che avrebbe consentito, a beneficio dei balneari, la realizzazione di «una colata di cemento senza alcuna soluzione di continuità che impedisce l'accesso e la vista del mare sulla strada ...», in contrasto con la normativa vigente,

  gli interroganti chiedono di sapere:
   se, alla luce dei rilievi e degli ulteriori elementi di cui in premessa, non ritenga di assumere ogni opportuna iniziativa volta a chiarire i profili di quanto esposto.
(36/230)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  Per quanto riguarda il sequestro della cosiddetta «pagoda» del Twiga, il servizio si è limitato a riportare una ricostruzione oggettiva dei fatti, supportata da documenti ufficiali. Si riporta a tal proposito la trascrizione integrale del passaggio in oggetto:
   Giorgio Mottola fuori campo: «E infatti dopo una denuncia del Pd locale, a fine agosto il Comune di Pietrasanta ha messo i sigilli alla pagoda abusiva. Ma al comune che ci fosse quel capanno illegale lo sapevano da un bel po’ di tempo».
   Rossano Forassiepi – ex assessore urbanistica Comune Pietrasanta: «Nel mese Pag. 23di giugno c'era stato un sopralluogo dei vigili urbani in cui avevano accertato l'esistenza di questa costruzione di questo manufatto e come prevede la norma avevano fatto la loro relazione».
   Giorgio Mottola «I vigili hanno fatto una relazione ma l'amministrazione comunale per almeno due mesi ha fatto finta di niente ?».
   Rossano Forassiepi «Se non ci fosse stata la nostra interrogazione. La questione forse sarebbe rimasta a fari spenti ecco».
  La ricostruzione dei fatti appena descritta corrisponde a quanto dichiarato ufficialmente dal Comune di Pietrasanta:
    1) In data 20.06.2018 gli agenti del Comando di Polizia Municipale eseguivano un sopralluogo presso lo stabilimento balneare in oggetto a cui faceva seguito il rapporto n. 27/2018 per infrazione alla Legge Urbanistica.
    2) Nell'oggetto fa riferimento a un’«Interrogazione del 17.08.2018 prot. 29056 in merito alla struttura ad uso balneare posta sull'arenile presso bagno Twiga, Marina di Pietrasanta», presentata in consiglio comunale dal capogruppo locale del Partito Democratico.

  Ciò premesso, il servizio si è attenuto strettamente alla cronologia oggettiva degli eventi ed emerge in modo evidente che il 20 giugno la polizia municipale effettua un sopralluogo e sanziona un'infrazione, a distanza di due mesi, il 17 agosto viene presentata un'interrogazione per chiedere se la struttura (la cosiddetta Pagoda) sia abusiva o meno. In data 17 agosto c’è da rilevare che la cosiddetta Pagoda era ancora in piedi e usufruibile dalla proprietà del Twiga, infatti solo in data 31 agosto, vale a dire quattordici giorni dopo la presentazione dell'interrogazione consiliare, la capitaneria di Porto ha posto sotto sequestro la struttura.
  Per quanto concerne, invece, il passaggio sugli arenili di Pietrasanta si evidenzia che il servizio si è limitato a raccontare con dati di fatto oggettivi e circostanziati come dal 2000 (anno di inizio del mandato del senatore Mallegni quale sindaco di Pietrasanta), la linea degli stabilimenti sia sensibilmente avanzata (dato desumibile tra l'altro dalle disposizione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) e come siano comparse sulle aree date in concessione agli stabilimenti balneari nuove costruzioni.
  Da ultimo è in capo al Comune (allora guidato dal senatore Mallegni) la vigilanza sugli arenili dati in concessione accertandone gli abusi. Abusi che sono stati in molti casi persino sanati dall'amministrazione comunale retta allora dal senatore Massimo Mallegni. Ad esempio, rispetto al Twiga, il caso di cui si è dato conto nel servizio, stando a quando dichiarato dallo stesso concessionario nell'atto di compravendita del ramo d'azienda della Gardenia srl alla società Mammamia, il concessionario fa riferimento a sanatorie concesse dal Comune di Pietrasanta quando sindaco era Massimo Mallegni. Nello specifico scrive il concessionario in questo atto ufficiale: «per opere realizzate in difformità da prescrizioni edilizie e/o urbanistiche è stata rilasciata dal Comune di Pietrasanta concessione edilizia in sanatoria in data 8 agosto 2008 n. 3040».

  CAPITANIO. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Premesso che:
   durante la trasmissione «La TV delle ragazze», andata in onda su Rai 3 nella prima serata di giovedì 15 novembre, la comica Angela Finocchiaro – parlando ad un gruppo di bambine – ha detto testualmente che «gli uomini sono tutti pezzi di merda» e quando una bambina le ha chiesto stupita «anche il mio papà ?», la risposta della Finocchiaro è stata: «soprattutto il tuo papà»;

  considerato che:
   riferirsi ad un genitore (sia esso il padre o la madre) con gli epiteti di cui sopra, peraltro di fronte a dei bambini, costituisce una violenza psicologica sul minore, oltre che essere profondamente diseducativo; utilizzare un tale linguaggio, Pag. 24seppur in un contesto di presunta comicità, nell'ambito di un programma di prima serata sulla TV pubblica non è tollerabile, e risulta di pessimo gusto, a fortiori in un programma denominato «La TV delle ragazze»;
   alla Società concessionaria si chiede di fornire sollecite spiegazioni per quanto accaduto ed esposto in premessa, e – in particolare – si chiede di sapere se e quali provvedimenti disciplinari verranno adottati nei confronti della signora Finocchiaro, dalla quale si attendono delle scuse. (37/231)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  Nel corso della seconda puntata del programma La tv delle ragazze – Gli Stati generali condotto da Serena Dandini, in onda l'8 novembre 2018, è stato trasmesso un filmato della serie «La donna invisibile». Lo sketch, interpretato da Angela Finocchiaro, è uno dei contributi di una serie di filmati con il medesimo comune denominatore: l'invisibilità della donna sessantenne. La pagina di satira si componeva di un'intervista in studio e una serie di sketch.
  Angela Finocchiaro, la donna invisibile, viene intervistata giocosamente in studio dalla conduttrice per raccontare l'anomalia della sua condizione di sessantenne che non ha più un corpo agli occhi degli altri esseri umani. La bizzarra condizione della donna è ovviamente la causa di altrettanto curiose situazioni, più o meno scomode, incresciose, divertenti, rappresentate nei contributi filmati: la festa del compleanno come principio della sua condizione, la difficoltà ad attraversare la strada, a farsi servire un caffè a un bar, il libero saccheggio dei supermercati e la libera frequentazione degli spogliatoi maschili. Fino alla gag ai giardinetti con le bambine.
  L'intento satirico degli sketch è evidente e denunciato dal principio, impossibile pensare che nella realtà esistano supereroine con tali poteri, tantomeno che le stesse li acquisiscano al compiere dei 60 anni per poter poi circolare indisturbate nei negozi o nelle palestre frequentate dagli uomini per misurarne i bicipiti.
  Nell'ultimo filmato la Finocchiaro è di fronte a un gruppo di bambine, sempre invisibile. Le bambine sentono la voce: tu chi sei ? Cosa ci devi dire ? Perché non ti vediamo ? La incalzano curiose. La fatina disvela il suo segreto: «gli uomini sono tutti dei pezzi di m..» e, a quella che chiede, curiosa, «anche il mio papà ?», risponde sicura «soprattutto il tuo papà».
  Con riferimento all'uso degli epiteti di cui sopra, si ritiene opportuno – nel ribadire l'esplicita, macroscopica natura satirica della gag – che le bimbe non hanno ascoltato le parole dell'attrice durante le registrazioni. Lo sketch è stato registrato con modalità totalmente diverse: le bimbe, infatti, rispondevano a un'autrice che diceva altro. La circostanza è stata chiarita dalla conduttrice Serena Dandini che ha dichiarato quanto segue: «Allora io devo dire una cosa importante, scusate...che Angela era veramente invisibile quando abbiamo girato con le bambine; lo dico ai genitori, a casa, al pubblico che ci segue. Quindi le bambine non hanno visto, non hanno ascoltato niente di quello che ha detto...» Chiosando scherzosamente: «peccato, ma è così».
  Ancora, si evidenzia che lo sketch in questione viaggia sul solco della tradizione satirica dei programmi condotti e ideati da Serena Dandini, programmi caratterizzati da un'ironia graffiante, ribelle, a volte scomoda, «scorretta», come la satira sa essere.
  Nella puntata successiva del 22 novembre, in seguito ad alcune proteste che si sono levate dopo la trasmissione dello sketch, in particolare da parte dei papà o associazioni di papà separati, la conduttrice ha voluto specificare e chiarire l'intento del filmato anche al fine di spiegare il ruolo di Angela Finocchiaro, attrice e interprete di un testo. Queste le parole di Serena Dandini (dopo la messa in onda di un altro filmato interpretato da Angela Finocchiaro): «....Angela Finocchiaro, attrice, e in quanto attrice interpreta moltissimi ruoli nei quali si comporta e parla secondo il personaggio che le scrivono gli autori; lo dico perché lo Pag. 25sketch de «La donna invisibile» dell'altra settimana ha suscitato qualche malumore ma non era nostra intenzione offendere nessuno. La donna invisibile se la prendeva con la società e gli uomini che l'hanno resa tale, ovvero con quelli che non la vedevano più; si chiama fantasia, finzione, quando va proprio bene satira. E comunque vogliamo rassicurare tutti i papà in ascolto che La Tv delle Ragazze vi ama moltissimo; senza di voi, noi non saremmo qui».

  BERGESIO. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Premesso che:
   all'interrogante giungono numerose ed insistenti segnalazioni da parte dei cittadini della Val Vigezzo (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) relativamente all'impossibilità di ricevere il segnale del multiplex 1 (che diffonde Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Piemonte e Rai News), in conseguenza delle prime nevicate che hanno interessato l'area nei giorni scorsi;
   considerato che il disservizio di cui sopra si ripresenta ogniqualvolta nella Val Vigezzo si verifichino delle nevicate (anche non abbondanti) e che i problemi di interferenza del segnale del multiplex 1 in molte aree del Piemonte sono ormai acclarati;
   alla Società Concessionaria si chiede di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di ricezione del segnale nella Val Vigezzo, per consentire ai cittadini di quest'area una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo. (38/239)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  Il tema oggetto dell'interrogazione di cui sopra attiene ad una criticità sul segnale Rai del c.d. MUX1 irradiato dall'impianto di «Santa Maria Maggiore»: tale impianto riceve il segnale, da ritrasmettere, tramite il satellite.
  In questi ultimi mesi la ricezione è stata interferita e in presenza di cattive condizioni meteo (forti scrosci di pioggia o nevicate) si riduce la qualità del segnale satellitare causando brevi interruzioni del servizio.
  In tale quadro il personale tecnico della consociata Rai Way è intervenuto adottando soluzioni operative per ridurre l'entità delle interferenze, con un conseguente netto miglioramento nella diffusione del segnale.
  Ad oggi la situazione appare sotto controllo; in ogni caso, viene continuamente monitorata al fine, se necessario, di individuare eventuali interventi.

  ANZALDI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Premesso che:
   nella puntata del 20 novembre di «Cartabianca» su Rai3 si sono verificati alcuni casi di disinformazione che hanno reso un cattivo servizio ai cittadini che pagano il canone;
  Tra i casi più eclatanti di disinformazione, occorre citare: lo scrittore Mauro Corona che invita ad assumere psicofarmaci insieme a bevande alcoliche, per potenziarne l'effetto; la conduttrice che parla di «previsioni di crescita» sbagliate dei Governi Pd, creando un infondato parallelo con quello che sta accadendo in questi giorni con la bocciatura Ue della manovra del Governo M5s-Lega; ancora Corona che si augura che l'ex premier Renzi venga «messo in prigione» per la presunta «macellazione» del Corpo forestale, semplicemente accorpato ai Carabinieri;
  Fare disinformazione, in particolare su questioni medico-sanitarie come il metodo di assunzione di psicofarmaci, è a maggior ragione grave, perché si mette a rischio la salute dei cittadini;
  In merito alle presunte previsioni di crescita del Pil «sbagliate» da parte dei Governi Pd, giova ricordare che nella Nota di Aggiornamento al Def del 30 settembre 2014, la prima del Governo Renzi insediato Pag. 26da pochi mesi, venivano messe nero su bianco le seguenti previsioni di crescita: –0,3 per cento nel 2014, +0,5 per cento nel 2015, +0,8 per cento nel 2016, +1,1 per cento nel 2017. Secondo i dati Istat ufficiali, a consuntivo, l'effettivo tasso di crescita è stato addirittura superiore a quanto previsto dal Governo Renzi, quindi nessuna previsione gonfiata: +0,1 per cento nel 2014, +0,9 per cento nel 2015, +1,1 per cento nel 2016, +1,6 per cento nel 2017.

  Lo scrittore Corona risulta essere ospite fisso della trasmissione, spesso con monologhi che vanno a coprire quasi un'ora di tempo in apertura di puntata.

  Si chiede di sapere:
   in che modo la Rai pensa di evitare in futuro il ripetersi di episodi così eclatanti di disinformazione, che creano un cattivo servizio per gli utenti e danneggiano l'affidabilità dell'informazione Rai;
   Come sia stato selezionato lo scrittore Corona in qualità di ospite fisso di una trasmissione di informazione, se riceva un compenso per la sua collaborazione e in caso positivo a quanto ammonti tale compenso. (39/240)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
Riguardo all'intervista con lo scrittore Mauro Corona si segnala che tale confronto si basa sul meccanismo di una intervista con domande alle quali l'ospite risponde in piena autonomia e libertà assumendosi la responsabilità personale di ciò che afferma. Nel caso specifico non appena ha raccontato di come lui avesse assunto psicofarmaci bevendo birra e vino la conduttrice ha prontamente replicato: «Tutti gli psicofarmaci, come è scritto nelle istruzioni, devono essere assunti lontano dagli alcolici. Lei dice che le hanno fatto bene ? Noi invece diciamo a tutti che fanno malissimo e non vanno mai assunti insieme all'alcol».
  Va rilevato inoltre che Corona, come sua modalità espressiva di scrittore e polemista, si esprime per «provocazioni» e «paradossi» che ne caratterizzano il suo approccio ai temi di confronto che gli vengono sottoposti. Spesso ciò avviene in maniera imprevista e diretta all'interno dell'intervista che però è saldamente nelle mani della conduttrice che anche in questo caso ne ha corretto l'affermazione. Come tale va anche considerata la battuta su Renzi e il Corpo Forestale nella quale lo scrittore si augurava che l'ex premier venisse «messo in prigione» per la «macellazione» del Corpo Forestale. È del tutto evidente che è una affermazione frutto di una approssimazione «emotiva» di un uomo di montagna che a quel Corpo ha sempre attribuito un valore specifico per la sua unicità. La sua opinione personale è da interpretarsi con una bocciatura apodittica della scelta dell'accorpamento all'Arma dei Carabinieri.
  Come avviene in altri talk show con figure non giornalistiche a Cartabianca Corona agisce da contrappunto, talvolta, giocoso alle domande della conduttrice.
  Per ciò che concerne, invece, la parte relativa alle previsioni di crescita del PIL da parte dei Governi PD, la conduttrice si è limitata a far notare all'on. Richetti che anche il PD aveva sovrastimato il dato. Il riferimento era al DEF dell'aprile 2018, approvato dal Governo Gentiloni, che prevedeva una crescita dell'1,8 per cento per il 2018 mentre tutte le stime sul 2018 (OCSE, Istat, Commissione Europea) si attestano tra l'1,1 per cento e l'1,3 per cento.
  Tutto ciò premesso, in ogni caso, sarà cura del programma fare in modo che risaltino con ancora maggior chiarezza e incisività i riferimenti che possono migliorare l'informazione nel suo complesso non rinunciando però al libero confronto di idee e di opinioni per le quali ogni programma, nella sua autonomia editoriale, individua le modalità più proprie e rispondenti al format televisivo.