CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» (C.1209 Governo);
   valutate positivamente le finalità del provvedimento soprattutto con riferimento alle norme di competenza della Commissione X;
   rilevato che, per quanto di interesse della Commissione, l'articolo 3 del testo in esame prevede misure fiscali più favorevoli anche per gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa che, a seguito del crollo del tratto del viadotto Polcevera a Genova il 14 agosto 2018, hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero;
   ritenute di grande importanza le misure specifiche previste dall'articolo 4 del provvedimento a sostegno delle imprese danneggiate in conseguenza del crollo nonché dei professionisti, artigiani e commercianti operanti nella medesima zona che hanno registrato un calo del fatturato rispetto al medesimo periodo del 2017;
   rilevato che al medesimo articolo 4, comma 1, il criterio della riduzione del fatturato di imprese e liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova, non risulta attendibile per comprendere l'effettivo danno subìto se raffrontato al solo fatturato del 2017;
   riscontrato con favore che l'articolo 8 istituisce nel territorio della città metropolitana di Genova una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento del 14 agosto 2018 prevedendo nello specifico delle esenzioni fiscali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica – sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese che hanno sede principale o operativa nella zona franca e che hanno subìto, a causa del crollo, una riduzione del fatturato nonché per i titolari di reddito di lavoro autonomo e per le imprese che avviano la loro attività all'interno della medesima zona;
   rilevato che, analogamente a quanto previsto nell'articolo 4, comma 1, sopra ricordato, all'articolo 8, comma 2, il criterio della riduzione del fatturato delle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca, non risulta attendibile per comprendere l'effettivo danno subìto se raffrontato al solo fatturato del 2017;
   preso atto che l'articolo 36 reca utili interventi volti alla ripresa economica, mediante la concessione di contributi alle imprese attive nel settore turistico e nei Pag. 161servizi connessi, nel settore dei pubblici esercizi, del commercio, dell'artigianato e dell'agriturismo;
   viste anche le misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati previste dall'articolo 43 e la possibilità di autorizzare, ai sensi dell'articolo 44, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di dodici mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017», con le seguenti: «rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017»;
   2) All'articolo 8, comma 2, alinea, sostituire le parole «corrispondente periodo dell'anno 2017», con le seguenti: «valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017».

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La X Commissione Attività produttive,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1201 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»;
   ricordato che l'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 e modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ponendosi come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
   preso atto con favore, al riguardo, che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni europee, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico;
   sottolineato, altresì, che l'articolo 22 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 che prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea;
   ricordato che il predetto regolamento introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione;
   preso atto, al riguardo, che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 riguarda, in primo luogo, l'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, l'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo la determinazione della competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione Attività produttive,
   esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.