CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2018
67.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (C. 1127 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1127, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016»;
   rilevato come i due Accordi di cui si propone la ratifica siano finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale, intensificando in particolare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, ed escludendo la possibilità che l'assistenza giudiziaria tra i due Paesi possa essere rifiutata per motivi attinenti al segreto bancario;
   rammentato che la VI Commissione si era già espressa sul disegno di legge in titolo nel corso della XVII legislatura, esprimendo, nella seduta dell'8 novembre 2017, un parere favorevole; l’iter di esame del provvedimento non si è tuttavia concluso presso l'altro ramo del Parlamento a causa della conclusione della legislatura e dello scioglimento delle Camere,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n. 41).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n. 41);
   rammentato che la direttiva 2016/1065 modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, al fine di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e ridurre il rischio dell'elusione fiscale;
   ricordato che la citata direttiva viene trasposta nell'ordinamento nazionale mediante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), individuando il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, distinguendo a tale scopo i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso e determinando la base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo;
   richiamato il contenuto delle audizioni informali dei rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva e dei servizi vari (ANGEM), Associazione nazionale società emettitrici dei buoni pasto (ANSEB), Associazione italiana welfare aziendale (AIWA), nonché dei rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, svoltesi nella seduta del 26 settembre 2018;
   tenuto conto di quanto rilevato dai soggetti auditi, che hanno messo in evidenza come i voucher – che si applicano secondo i consolidati orientamenti espressi dall'Amministrazione finanziaria – siano ormai divenuti uno strumento assai diffuso, che consente di ampliare l'offerta dei piani di welfare aziendale, con evidenti benefici per i lavoratori;
   preso atto che nel corso di tali incontri è emersa altresì l'esigenza di un chiarimento circa l'applicabilità dello schema di decreto in esame ai buoni-pasto, ovvero se essi continuino ad essere assoggettati alla disciplina fiscale vigente prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali;
   acquisiti sul punto i chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 2 ottobre 2018, che ha confermato come i buoni-pasto continuino ad essere assoggettati alla disciplina IVA di cui all'articolo 75, commi 3 e 4, della legge n. 413 del 1991 e pertanto, per questa ragione, essi non vengono citati nell'articolato dello schema di decreto legislativo, sebbene la relativa Pag. 44disciplina sia richiamata nel preambolo allo schema medesimo;
   richiamati altresì i rilievi formulati nel corso delle medesime audizioni circa l'esigenza di meglio precisare la determinazione della base imponibile relativa ai buoni corrispettivo monouso di cui all'articolo 6-ter introdotto dallo schema di decreto al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché in ordine all'opportunità di prevedere un periodo transitorio di non applicazione delle sanzioni IVA di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997 per l'omessa fatturazione, al fine di consentire agli operatori del settore un periodo di adattamento alla nuova disciplina introdotta,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità – al fine di evitare dubbi interpretativi – di espungere dal preambolo allo schema di decreto legislativo in titolo il riferimento alla disciplina IVA di cui all'articolo 75, commi 3 e 4, della legge n. 413 del 1991, in materia di servizi sostitutivi di mensa aziendale;
   b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso comma «ART. 6-ter», comma 3, dello schema di decreto, precisando che la base imponibile è data dal corrispettivo versato al soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi dal soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo, nel rispetto dei principi generali dell'imposta, e che alla base imponibile così determinata verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto.