CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00370 Sisto ed altri: Motivazioni della revoca del servizio di tutela personale nei confronti del Colonnello Sergio De Caprio.
5-00371 Prisco ed altri: Annullamento del provvedimento di revoca del servizio di tutela personale nei confronti del Colonnello Sergio De Caprio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, rispondo ai due atti di sindacato ispettivo, di contenuto analogo, presentati, rispettivamente, dal gruppo parlamentare di Forza Italia e dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, in relazione al provvedimento di revoca del dispositivo tutorio per il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio.
  Al riguardo, occorre, in via generale, precisare che l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza dei soggetti a rischio è demandata ad un organo tecnico l'UCIS (Ufficio centrale interforze per la Sicurezza personale) istituito nel 2002 presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha compiti di gestione complessiva dell'apparato di protezione attraverso la raccolta e l'analisi coordinata delle informazioni relative alle situazioni personali di rischio che, a livello territoriale, viene curata dai Prefetti.
  Sulla base di tale analisi, i Prefetti formulano all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e vigilanza, in relazione alle quali il Direttore dell'UCIS, in conformità alle direttive del Capo della Polizia, adotta le determinazioni di competenza.
  Venendo al caso specifico, va ricordato che il colonnello De Caprio è stato destinatario, fin dal luglio dell'anno 2000, di un servizio di scorta a seguito dell'attività svolta dall'Ufficiale sul versante della ricerca di esponenti della criminalità organizzata mafiosa. Tale dispositivo, nel corso del tempo, è stato più volte rimodulato ovvero revocato sulla base della sussistenza o meno di risultanze info-investigative che avvalorassero, o meno, condizioni di rischio per la persona.
  In particolare, nel dicembre del 2008, in assenza di segnali rivelatori di un pericolo attuale, concreto ed incombente, il dispositivo in vigore è stato rimodulato nella misura di una «tutela su auto non protetta». Successivamente, nell'agosto del 2009, in assenza di elementi conoscitivi in ordine a possibili minacce per l'incolumità personale del colonnello De Caprio, l'UCIS ha disposto la revoca della tutela in atto.
  Il successivo 14 novembre del 2009 la Prefettura di Roma ha disposto l'attuazione in via immediata di un servizio di tutela su auto non protetta, nell'ambito della propria competenza, misura poi estesa a livello nazionale dall'UCIS nel dicembre dello stesso anno. Tale dispositivo è rimasto in vigore fino al 9 gennaio 2014 all'esito di attività istruttoria che non aveva evidenziato, a quel momento, la sussistenza di minacce concrete per l'incolumità dell'ufficiale.
  In data 23 gennaio 2014, a seguito di alcune attività d'indagine in materia ambientale, condotte dallo stesso Ufficiale, il Prefetto di Roma ha proposto nuovamente il servizio tutorio precedentemente disattivato, Pag. 163disposto poi con provvedimento del 28 gennaio 2014.
  La misura in questione è stata, di recente, riesaminata dal Prefetto di Roma che, in esito alla Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi il 31 luglio u.s., rilevando la mancanza di particolari segnali di concreto pericolo, ha avanzato una formale proposta di revoca del vigente dispositivo tutorio e l'UCIS, in data 14 agosto 2018, ha conseguentemente provveduto a disporne la revoca.
  Come si evince da quanto appena riferito, tutti i provvedimenti che dispongono o revocano misure di protezione sono basati su valutazioni strettamente tecniche ancorate ad analisi circa la sussistenza di rischio attuale e concreto.

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ALLEGATO 2

5-00369 Elisa Tripodi e altri: Misure per il contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso nella Regione Valle d'Aosta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, il territorio della Valle d'Aosta risente dell'influenza delle ’ndrine stanziate nel vicino Piemonte pur non registrando la presenza stabile di consolidati sodalizi criminosi. Pertanto, il pericolo di una potenziale infiltrazione del tessuto economico-sociale, da parte del crimine organizzato di tipo mafioso, rimane costante ed attuale tenuto conto che nel confinante Piemonte, attirati dai grandi appalti per le opere pubbliche, operano già soggetti collegati alle cosche calabresi.
  In particolare, nel 2016 sono venuti all'attenzione delle forze di polizia e della magistratura alcuni specifici episodi. Nello stesso anno è stata, per la prima volta, nella Regione adottata una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di una società edile.
  Nella regione si registrano anche altre attività criminali, per lo più legate alla commissione di reati contro la persona ed il patrimonio, tra queste si segnalano, in particolare, i furti ai danni degli esercizi commerciali e delle abitazioni perpetrati per lo più da singoli malavitosi.
  In ordine alle violazioni delle leggi sugli stupefacenti è stata confermata l'operatività di soggetti italiani e stranieri dediti principalmente al narcotraffico. I criminali sono favoriti anche dalla presenza del traforo del Monte Bianco che di fatto agevola il transito dei traffici illeciti.
  La specialità statutaria della Valle d'Aosta, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Presidente della Regione in alcune materie di competenza prefettizia, non risulta aver determinato criticità rispetto all'attività delle forze di polizia. Peraltro, va sottolineato che nell'attuale quadro ordinamentale le funzioni di prevenzione amministrativa antimafia restano comunque riservate alla competenza statale.
  Mi riferisco al rilascio della documentazione antimafia, demandata al Questore della Valle d'Aosta. Si tratta degli accertamenti svolti secondo le disposizioni del Codice antimafia, nella forma, a seconda dei casi, della comunicazione e della informazione antimafia. Al riguardo, segnalo che – come si evince anche dalla Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, XVII Legislatura – tra il 2015 e il 2017 sono state adottate dal Questore sei interdittive antimafia. La stessa Autorità è responsabile della gestione del sistema delle cosiddette white list, cui possono essere iscritte imprese o aziende immuni da precedenti ostativi.

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ALLEGATO 3

5-00372 Migliore ed altri: Problematiche relative alla circolare del Ministero dell'interno con la quale si forniscono indicazioni circa i provvedimenti di sgombero di immobili occupati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, il 26 luglio scorso il Ministro dell'interno, nel rispondere ad un question time al Senato sul tema delle occupazioni abusive di immobili, aveva evidenziato la necessità di migliorare, anche in via amministrativa, le vigenti procedure per il ripristino della legalità, assicurando il giusto bilanciamento tra il diritto intangibile della proprietà privata, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la tutela delle fragilità economiche e sociali.
  In quell'occasione aveva, inoltre, preannunciato approfondimenti tecnici degli uffici ministeriali sulla complessa e delicata materia al fine di definire soluzioni operative più concrete ed efficaci.
  L'analisi condotta sul fenomeno ha evidenziato, in particolare, che nel primo periodo di applicazione del decreto-legge n. 14 del 2017, la gestione del tema dell'occupazione arbitraria degli immobili non ha fatto registrare significativi risultati, se non rispetto alle misure di natura preventiva rivolte ad evitare nuove occupazioni.
  Gli indirizzi forniti ai Prefetti con la circolare del 1o settembre intendono, quindi, migliorare l'azione di contrasto del fenomeno ai fini dell'esecuzione degli sgomberi anche tenendo conto di alcune recenti sentenze del Giudice civile che condannano il Ministero dell'interno a risarcimenti molto gravosi, sulla base di una asserita inerzia che avrebbe determinato una illegittima compromissione dei diritti fondamentali di proprietà e dell'iniziativa economica.
  La circolare, richiamando peraltro l'articolo 11 del decreto-legge n. 14 del 2017, individua quale elemento cruciale dell'azione dei Prefetti nella gestione di tale problematica, l'acquisizione di elementi di conoscenza sullo stato dell'immobile e sugli occupanti, al fine di poter individuare la scala di priorità nell'esecuzione degli sgomberi tenendo conto della tutela delle famiglie in situazione di disagio economico e sociale.
  Il censimento di tali situazioni dovrà essere svolto con la regia dei servizi sociali dei Comuni e, laddove occorra, con l'ausilio dei soggetti del privato sociale.
  Il percorso delineato dalla circolare prevede, poi, che i Servizi sociali dei comuni dovranno attivare specifici interventi di sostegno per soggetti e nuclei familiari in situazioni di particolare fragilità, privi della possibilità di provvedere autonomamente a soluzioni alternative.
  Per gli altri occupanti l'indirizzo è che si provveda con forme più generali di assistenza, da rendersi nell'immediatezza dell'evento e per il tempo necessario all'individuazione di altra sistemazione alloggiativa.
  L'operatività del nuovo modello non potrà prescindere da un pieno coinvolgimento del sistema degli enti locali e delle categorie interessate nella consapevolezza che, come affermato nei più recenti orientamenti giurisprudenziali, «l'occupazione abusiva non lede solo interessi della parte proprietaria, ma lede anche il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica».

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ALLEGATO 4

5-00373 Gebhard e Magi: Criteri in base ai quali individuare alcuni migranti sbarcati dalla nave Diciotti da trasferire in Albania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti richiamano la vicenda dei migranti giunti a bordo della nave della Guardia Costiera «Diciotti» chiedendo di conoscere quali procedure saranno adottate per destinare in Albania circa venti migranti che quel Paese si è reso disponibile ad accogliere.
  Preliminarmente si rappresenta che l'Albania aderisce alla Convenzione di Ginevra, è membro del Consiglio d'Europa ed ha ratificato una serie di convenzioni internazionali per la salvaguardia e la tutela dei diritti umani. Mi riferisco, in particolare, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i successivi protocolli aggiuntivi, alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti e i successivi protocolli aggiuntivi, e, infine, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.
  Dal 2014 è ufficialmente Paese candidato all'adesione alla UE e quindi rispetta i Criteri di Copenaghen di garanzia di democrazia, di Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e tutela delle minoranze ed è già stata designata come «Paese sicuro» da 8 Stati Membri dell'UE. L'Albania, è stata inoltre proposta dalla Commissione europea per l'inclusione in una possibile lista dei cosiddetti «Paesi terzi di origine sicuri».
  È altresì noto che l'Albania ha già sviluppato, nel tempo, un adeguato sistema di accoglienza per i migranti che chiedono asilo provenienti dalle rotte balcaniche.
  Secondo quanto riferito dalla nostra ambasciata a Tirana, l'organizzazione dell'accoglienza di queste persone in Albania è affidata alla Vice Ministro dell'interno Rovena Voda che, in coordinamento con l'UNHCR, sta predisponendo le misure di prima accoglienza.
  In particolare, con riguardo al trasferimento di alcuni migranti sbarcati dalla nave della Guardia Costiera, «Diciotti», sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le Autorità albanesi per definire, sulla base della normativa internazionale, le relative modalità di attuazione.
  Nell'individuazione dei soggetti da trasferire si terrà naturalmente conto della necessità di salvaguardare l'unità dei nuclei familiari, delle particolari esigenze che fanno capo alle categorie vulnerabili, nonché alla presenza di minori stranieri non accompagnati.