CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 maggio 2018
7.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 30/2018: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) C. 484 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti:, da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili ed urgenti.
1. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.
( Approvato )

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  Al comma 1, sostituire le parole: novantesimo giorno con le parole: trentesimo giorno.
1. 2. Rampelli, Crosetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'insediamento del primo Governo con le seguenti: dall'ottenimento della fiducia delle Camere al primo Governo.
1. 3. Davide Crippa, Fioramonti, Trizzino, Castelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: dall'insediamento con le seguenti: dal giuramento;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di mancata formazione del Governo, i componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 decadono comunque in coincidenza del centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 4. Benamati.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'insediamento del primo Governo con le seguenti: dal giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio dei ministri del primo Governo.
1. 5. Davide Crippa, Fioramonti, Trizzino, Castelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: formato con la seguente: costituito.
1. 6. Davide Crippa, Fioramonti, Trizzino, Castelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro novanta giorni dalla nomina dei nuovi componenti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente trasmette alle Camere una relazione in cui è riportata una analisi dei presupposti di legge osservati per la classificazione degli atti adottati dall'Autorità medesima in regime di proroga.
1. 7. Davide Crippa, Fioramonti, Trizzino, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propria deliberazione pubblicata sul proprio sito web, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione di linee guida al fine di individuare gli atti adottati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione, ovvero indifferibili ed urgenti.
1. 8. Davide Crippa, Fioramonti, Trizzino, Castelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 527 e 529, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relative a selezioni pubbliche sono prorogate di 18 mesi.
*1. 9. Bignami.
( Inammissibile )

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  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 527 e 529, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relative a selezioni pubbliche sono prorogate di 18 mesi.
*1. 10. Rampelli, Donzelli, Crosetto.
( Inammissibile )

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi (Atto n. 3).

PARERE APPROVATO

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi (Atto n. 3);
   considerato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1794 è scaduto il 10 ottobre 2017 e che, pertanto, la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione 2017/0532, per il mancato recepimento della stessa direttiva entro il termine previsto;
   rilevata, quindi, l'esigenza di procedere con celerità al recepimento della direttiva (UE) 2015/1794;
   osservato che la direttiva oggetto di recepimento si pone l'obiettivo di assicurare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi e la loro informazione e consultazione sul piano sindacale, mediante la soppressione di esclusioni e deroghe loro applicabili contenute nella normativa europea finalizzata alla tutela dei lavoratori;
   considerato che, in assenza di un intervento normativo, a giudizio delle Istituzioni dell'Unione europea, ai lavoratori marittimi potrebbero applicarsi, da parte dei singoli Stati membri, livelli di tutela differenziati, non essendo pienamente garantiti, in questo modo, né i diritti dei medesimi lavoratori né la parità delle condizioni all'interno del mercato unico;
   rilevato che, in sede di recepimento, il Governo ha evidenziato che gli articoli 1 e 3 della direttiva 2015/1794/UE non richiedono modifiche alla normativa vigente nel nostro ordinamento, che già assicura le medesime tutele ora garantite, a livello dell'Unione europea, dalla medesima direttiva;
   evidenziato che la novella recata dall'articolo 2 del provvedimento si limita a specificare quali siano i destinatari della comunicazione preventiva prevista nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo quando essa riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, senza innovare rispetto al perimetro dei soggetti interessati dall'applicazione della medesima procedura;
   osservato che la novella di cui all'articolo 3 dello schema dà attuazione in modo puntuale alle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1794, ai sensi delle quali la normativa relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di loro parti si applica al trasferimento di una nave marittima qualora esso sia parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di loro parte, non trovando Pag. 17invece applicazione nei casi in cui l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime;
   considerato il parere favorevole espresso sul provvedimento dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2018,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto n. 6).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto n. 6).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto n. 6),
   premesso che:
    la direttiva (UE) 2015/2302 si propone e di adattare agli sviluppi del settore turistico il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, ampliando i diritti dei viaggiatori, eliminando le ambiguità e colmando le lacune normative;
    la direttiva si presenta particolarmente dettagliata, lasciando un ridotto margine di discrezionalità per gli Stati membri nel recepimento delle sue disposizioni;
    in questo quadro, lo schema di decreto legislativo in oggetto nel recepire la predetta direttiva, tra l'altro, introduce una nuova definizione di pacchetto turistico eliminando il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e ricomprendendo in essa anche i contratti on-line, i pacchetti «su misura» ed i c.d. pacchetti «dinamici»;
    si prevede inoltre l'allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente;
    sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi;
    altra importante novità è l'introduzione della nuova categoria dei «servizi turistici collegati», consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un «pacchetto» e comportano la conclusione di contratti distinti;
    infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell'organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività, con l'attribuzione della competenza in materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   considerato che la disciplina recata dallo schema di decreto legislativo deriva da un attento bilanciamento di interessi: quello dei viaggiatori ad essere adeguatamente protetti, e quello dei professionisti di soggiacere a regole compatibili con la necessità di agire in modo efficiente e Pag. 22competitivo sui mercati, senza dover affrontare costi eccessivi, che, laddove trasferiti sui viaggiatori, rischierebbero di deprimere il mercato;
   considerato altresì che la tecnica legislativa utilizzata per la redazione della direttiva, in relazione alla disciplina di fattispecie eterogenee, non appare puntuale;
   preso atto del parere favorevole con condizioni espresso dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile 2018;
   considerati infine gli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto dagli uffici di presidenza congiunti delle Commissioni speciali di Camera e Senato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbero eliminare le scuole dal novero dei soggetti a cui non si applica la direttiva, posto che le cosiddette gite scolastiche sono offerte a minori d'età, ai quali bisogna garantire il più alto livello di protezione e sicurezza, riformulando la predetta lettera in modo da precisare che i soggetti di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 79 del 2011 sono sottratti all'applicazione della direttiva oggetto di recepimento quando ricorrono gli ulteriori requisiti di cui alla disposizione;
   b) all'articolo 33, comma 1, lettera a), n. 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe inserire, conformemente al «Considerando» n. 17 della direttiva oggetto di recepimento, un elenco esemplificativo di servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico, e che perciò non dovrebbero essere tenuti in conto al fine di determinare la sussistenza di un «pacchetto», specificando in particolare che: costituiscono servizi turistici integrativi, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidata o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi, la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo, nonché qualunque altro servizio integrativo tipico secondo la prassi locale;
   c) all'articolo 33, comma 1, lettera b), n. 2), si dovrebbe specificare che i singoli fornitori dei servizi da considerare al fine della combinazione di un «pacchetto» sono «fornitori di servizi turistici»;
   d) all'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, e ovunque l'espressione ricorra nel testo, si dovrebbe evitare di definire il contratto stipulato con l'organizzatore quale «vendita» al fine di evitare circoscrivere eccessivamente il contratto in esame alla fattispecie di cui all'articolo 1470, del codice civile;
   e) all'articolo 33, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe evidenziare, nel testo della disposizione, che il servizio turistico aggiuntivo deve rientrare tra quelli puntualmente scelti dal professionista, eventualmente inserendo dopo la parola «servizio» la parola «specifico», in modo tale da sottolineare che il servizio ulteriore deve rientrare tra quelli puntualmente scelti dal professionista;
   f) all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe inserire una esplicita Pag. 23indicazione secondo cui il recesso per sopravvenienze determina il recesso anche dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi;
   g) all'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, in considerazione delle problematiche che potrebbero emergere dalla previsione di un termine di recesso troppo ampio a favore del consumatore per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali, che potrebbe produrre una sostanziale impasse nell'attività degli operatori, con effetti negativi proprio sui consumatori-viaggiatori, si dovrebbe ridurre il termine del «ripensamento» entro un periodo non superiore a cinque giorni, prevedendo che il diritto di recesso sia altresì escluso o ulteriormente limitato nei casi di offerte «last minute» – o similari – con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, imponendo, al fine di evitare abusi, un onere di documentazione della variazione di prezzo ed adeguate sanzioni nel caso in cui siano offerte false tariffe agevolate;
   h) all'articolo 42, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbero distinguere le disposizioni relative alle ipotesi di inesatta esecuzione del pacchetto da quelle di sopravvenuta impossibilità, eventualmente inserendole in due articoli distinti;
   i) al medesimo articolo 42, commi 4 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe circoscrivere il periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in caso di difetto di conformità, facendo riferimento ad esempio alla durata ed alle caratteristiche proprie del pacchetto turistico;
   j) all'articolo 46, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe, da un lato, precisare quali siano gli adempimenti di scarsa importanza, anche facendo riferimento alla casistica di cui all'articolo 1455 del codice civile, dall'altro, distinguere i profili contrattuali dell'organizzatore e del venditore;
   k) all'articolo 47 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, che disciplina l'efficacia e la portata della protezione in caso di insolvenza o fallimento, al comma 2, si dovrebbero escludere gli obblighi di rientro immediato e di pagamento di vitto e alloggio nel caso in cui nel pacchetto turistico non sia ricompreso il contratto di trasporto;
   l) all'articolo 49, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, conformemente al testo della direttiva oggetto di recepimento, che prevede l'obbligo di fornire garanzia per il rimborso dei soli pagamenti che i professionisti ricevono dai viaggiatori, si dovrebbe inserire tale ulteriore delimitazione onde evitare che le imprese di assicurazione calcolino i premi sull'intera somma pagata dal viaggiatore e non sulla sola porzione che giunge al fornitore del servizio collegato;
   m) all'articolo 50, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe prevedere una esplicita responsabilità sussidiaria per il professionista intermediario, posto che il viaggiatore si affida al venditore per l'individuazione dei pacchetti turistici, dei relativi organizzatori e della qualità dei pacchetti stessi;
   n) all'articolo 51-quinquies, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal presente schema di decreto, si dovrebbe prevedere espressamente il diritto di regresso anche avverso terze parti tenute a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare alla località di partenza.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 7).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Atto n. 10.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (Atto n. 10);
   ricordato che esso costituisce esercizio della delega attribuita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 con riguardo alle direttive elencate in allegato, tra cui la direttiva (UE) 2016/1148 (inserita nell'Allegato A);
   valutata positivamente la finalità di prevedere a livello europeo una disciplina uniforme concernente la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nazionali, nonché di incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea;
   considerato che, da diversi anni, il tema della sicurezza cibernetica costituisce oggetto di analisi nell'ambito delle Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Parlamento, ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007;
   considerato altresì che nella relazione relativa all'anno 2017 si evidenzia la necessità di «rafforzare il presidio degli esercizi d'interesse, allo scopo di elevare gli standard di sicurezza nei prodotti hardware e software relativi al mercato unico digitale europeo e, allo stesso tempo, garantire agli asset strategici pubblici e privati del nostro Paese livelli di sicurezza adeguati alla minaccia»;
   richiamate, al riguardo, le considerazioni ed i suggerimenti contenuti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico, svolta nella XVII legislatura dalla Commissione Difesa della Camera, approvato all'unanimità nella seduta del 21 dicembre 2017, nel quale si sottolinea la necessità di disporre e di sviluppare una specifica capacità ITC (Information and Communications Technology) in ambito nazionale nonché, in tale ottica, di sviluppare altresì la ricerca nel settore della sicurezza cibernetica all'interno di un più generale progetto strategico di sicurezza nazionale;
   rilevato che lo schema di decreto in esame integra la vigente disciplina interna di rango legislativo e secondario che definisce l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza delle reti e prevede l'adozione di atti di indirizzo strategico (il «Quadro strategico nazionale 2013») e operativo (il «Piano nazionale cyber 2013 e 2017») attualmente in essere;
   evidenziato come il decreto del Presidente del Consiglio del 17 febbraio 2017 – pur ripartendo la responsabilità della protezione dello spazio cibernetico nazionale tra più soggetti istituzionali in considerazione del carattere trasversale della minaccia – attuando il disposto dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 174 del 2015 assegni le funzioni di coordinamento e raccordo delle attività di prevenzione e gestione di eventuali situazioni di crisi di natura cibernetica alle strutture direttamente collegate al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica Pag. 30(CISR) e collochi, pertanto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC) presso il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS);
   rilevato che il provvedimento in esame prevede l'adozione di una «strategia nazionale di sicurezza cibernetica» come atto di carattere generale recante obiettivi, priorità, governance del sistema, misure da adottare, programmi di formazione, piani di ricerca e sviluppo, valutazione dei rischi e indicazione dei soggetti coinvolti nella sua attuazione;
   segnalato che la funzione di coordinamento nelle materie della sicurezza informatica ricoperta dal DIS risulta confermata ed estesa dal provvedimento in esame che individua proprio nel DIS il Punto di contatto unico;
   evidenziato che la nuova disciplina trova applicazione sia nei confronti degli operatori di servizi essenziali, da inserire in un elenco nazionale redatto dalle autorità NIS, sia nei confronti dei fornitori di servizi digitali, che vengono, da un lato, chiamati ad adottare misure tecniche e organizzative relative alla gestione dei rischi, nonché alla prevenzione di incidenti e alla riduzione del loro impatto, dall'altro, assoggettati all'obbligo di notifica degli incidenti medesimi che abbiano un impatto rilevante sui servizi forniti;
   osservato che l'articolo 8 del provvedimento in esame istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un nuovo organismo, il CSIRT italiano – con un contingente di 30 unità di personale e lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie – al quale sono attribuite le funzioni attualmente svolte dal CERT nazionale (Computer Emergency Response Team), presso il Ministero dello sviluppo economico, e dal CERT-PA, presso l'Agenzia per l'Italia digitale-AGID;
   osservato altresì che tali funzioni sono attribuite al CSIRT italiano a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, di cui tuttavia non vengono precisati né i tempi di adozione né eventuali ulteriori elementi contenutistici;
   rilevato che, nell'ambito dell'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 21, la fattispecie oggetto di sanzione di cui al comma 2 non appare perfettamente corrispondente alla norma sostanziale ivi richiamata, di cui all'articolo 12, comma 2, giacché quest'ultima si riferisce puntualmente all'obbligo di adottare «misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali»;
   preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata in data 19 aprile 2018,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 8, commi 2 e 9 – ove si affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'organizzazione e il funzionamento del nuovo organismo che viene istituito (CSIRT italiano) a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto – si valuti l'opportunità di fissare i termini per l'adozione di tale atto ed eventualmente di precisarne ulteriormente i contenuti, al fine di evitare incertezze in sede applicativa anche alla luce degli obblighi recati dalla direttiva (UE) 2016/1148, oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto in esame;
   b) si valuti l'opportunità di riformulare la fattispecie oggetto di sanzione di cui all'articolo 21, comma 2, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, facendo riferimento alle «misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (Atto n. 10).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (Atto n. 13).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Atto n. 14.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Atto n. 14.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione speciale per l'esame di atti del Governo,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate (Atto n. 14):
   condivise le finalità del provvedimento, che intende individuare misure volte a tutelare i lavoratori occupati dalle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché a sostenere la prosecuzione o la ripresa delle attività di tali imprese, che, in molti casi, faticano a sopravvivere una volta riportate nell'ambito del sistema legale;
   espresso apprezzamento per le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, che approntano forme di sostegno al reddito in casi di costanza e di cessazione di rapporti di lavoro con le imprese sequestrate e confiscate attraverso opportuni adattamenti della disciplina relativa ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
   rilevato che l'articolo 3 modifica la disciplina dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per operazioni finanziarie, prevista dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge di stabilità 2016, in favore di alcune categorie di imprese sequestrate e confiscate, nonché in favore delle imprese che ne rilevino i complessi aziendali, al fine di ampliarne gli ambiti di operatività e migliorarne l'efficacia;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo i quali:
    occorre aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 5, lettera a), e nell'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di tenere conto delle modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1o marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103;
    le esclusioni stabilite dall'articolo 1, comma 5, lettera b), sono state limitate ai soli soggetti legati da rapporti di lavoro con il proposto, considerato che tali rapporti rilevano ordinariamente nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione;
    le disposizioni di cui all'articolo 2 devono trovare applicazione anche con riferimento ai casi in cui i rapporti di lavoro siano risolti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
    in considerazione della limitata disponibilità di risorse finanziarie e della finalità dell'indennità di cui all'articolo 2, appare congruo prevederne la destinazione ai soli soggetti in stato di disoccupazione, in conformità alla normativa che disciplina la NASpI;
    all'articolo 2, l'intervento di sostegno ai lavoratori, in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili, riguarda quei lavoratori che, a causa delle violazioni alla legislazione in materia di lavoro e previdenza sociale commesse dal datore di lavoro, non hanno i requisiti per accedere alla NASpI;Pag. 43
    all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe richiamare il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015, anziché il comma 1, giacché l'importo massimo mensile della NASpI, a cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo 2 del presente schema di decreto, è fissato proprio dal comma 2 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo;
    all'articolo 7, comma 3, occorre sopprimere il riferimento all'assegnazione delle risorse sulla base del criterio dell'ordine cronologico di fruizione del beneficio, in quanto derivante da una precedente formulazione del testo;
   ritenuto opportuno riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di estendere le esclusioni previste dalla lettera b) del medesimo comma anche al coniuge dei soggetti di cui alla precedente lettera a), nonché alle parti dell'unione civile, parenti, affini e conviventi di tali ultimi soggetti;
   evidenziata l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) e c), al fine di non escludere dai sostegni di cui agli articoli 1 e 2 i lavoratori che, pur avendo concretamente partecipato alla gestione dell'azienda sequestrata, abbiano agito per evitare che si giungesse a comportamenti illeciti;
   rilevata la necessità, all'articolo 2, comma 1, recante misure di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di fare riferimento non solo alle previsioni del programma di prosecuzione, ma anche a quelle di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, recante misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
   segnalata l'opportunità di estendere il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2 anche ai dipendenti per i quali il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto e che non abbiano i requisiti per accedere alla NASpI;
   ritenuto che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che la presentazione dell'istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 sia comunicata anche al Pubblico ministero procedente e al giudice che ha disposto il sequestro o la confisca, in modo da garantire una loro più puntuale informazione in ordine alle attività in corso;
   ritenuto altresì che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere che i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'articolo 5, comma 1, non siano opponibili, oltre che nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, che, successivamente, subentrino nell'assegnazione dell'azienda;
   evidenziata l'esigenza di prevedere, nell'ambito del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, un monitoraggio degli oneri derivanti dalle misure previste dal provvedimento, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti previsti e di valutare la possibilità di modulare la durata dei trattamenti di cui all'articolo 1 tenendo conto delle diverse dimensioni e tipologie di imprese interessate e, conseguentemente, dei tempi e della complessità delle procedure tese a garantire la prosecuzione o la ripresa delle loro attività, anche in vista dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti che dispongano un'estensione a regime degli interventi di cui agli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto;
   rilevata la necessità di riformulare il comma 4 dell'articolo 7, richiamando espressamente – laddove vengono citate le risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 208 del 2015 – l'incremento delle risorse medesime disposto dall'articolo 1, comma 612, della legge n. 232 del 2016,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
    1) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1o marzo 2018, n. 21, si provveda ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 5, lettera a), e nell'articolo 3, comma 1, lettera a), richiamando, nel primo caso, l'articolo 416-bis.1 del codice penale e, nel secondo caso, l'articolo 240-bis del codice penale, l'articolo 301, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l'articolo 85-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    2) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: è risolto dall'amministratore giudiziario aggiungere le seguenti: o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell'amministratore giudiziario medesimo aggiungere le seguenti: o dell'Agenzia;
    3) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di prosecuzione aggiungere le seguenti: o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    4) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 4, comma 1, con le seguenti: all'articolo 4, comma 2,;
    5) all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità di cui al primo periodo è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
    6) all'articolo 7, comma 3, sopprimere le parole: o di fruizione del beneficio;
    7) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: a copertura dell'intervento di cui all'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come incrementate dall'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 5, al fine di prevedere che l'esclusione dai benefici di cui agli articoli 1 e 2 si applichi anche nei confronti del coniuge di uno soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 5, nonché della parte dell'unione civile, dei parenti, degli affini e delle persone con essi conviventi, ove risulti che il loro rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
    b) con riferimento all'articolo 1, comma 5, lettere b) e c), si valuti l'opportunità di non escludere dai sostegni di cui agli articoli 1 e 2 i lavoratori che, pur avendo concretamente partecipato alla gestione dell'azienda sequestrata e confiscata, abbiano posto in essere atti di dissenso rispetto alla medesima gestione;
    c) si valuti l'opportunità di estendere il riconoscimento del sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 1, anche ai lavoratori per i quali il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto e che non abbiano i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI, prevedendo che le risorse destinate al medesimo sostegno siano assegnate sulla base di un'unica graduatoria che comprenda sia i lavoratori irregolari sia quelli regolari, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;Pag. 45
    d) si valuti l'opportunità di prevedere che i provvedimenti sanzionatori richiamati dall'articolo 5, comma 1, non siano opponibili, oltre che nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, che, successivamente, subentrino nell'assegnazione dell'azienda;
    e) con riferimento all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che l'autorità amministrativa procedente comunichi la presentazione dell'istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 anche al Pubblico ministero procedente e al giudice che ha disposto il sequestro o la confisca;
    f) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, un monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in modo da consentire di verificare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 e l'adeguatezza degli stanziamenti finalizzati alla loro attuazione, nonché di valutare possibili modifiche di tali disposizioni, considerando in particolare la possibilità di estendere e differenziare la durata dei trattamenti di cui all'articolo 1 tenendo conto delle diverse dimensioni e tipologie di imprese interessate e, conseguentemente, dei tempi e della complessità delle procedure tese a garantire la prosecuzione o la ripresa delle loro attività.

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ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. Atto n. 15.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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ALLEGATO 12

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 19.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO