CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2017
934.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022. (Atto del Governo n. 477).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI LUPI E NESCI (ulteriore riformulazione).

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
   b) visto l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;
   c) visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;
   d) visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   e) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2018-2022;
   f) preso atto delle importanti innovazioni contenute nello schema di contratto trasmesso a codesta Commissione rispetto a quello attualmente in vigore;
   g) tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta,
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

All'articolo 2

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole «dell'indipendenza e del pluralismo», siano inserite le seguenti: «esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche».

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «collettività nazionale», siano inserite le seguenti: «anche all'estero».

  Al comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, appartenenza etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, sussidiaria, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica;».

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  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di promozione», siano inserite le seguenti: «della famiglia,».

  Al comma 2, lettera a), le parole «e il principio della solidarietà» siano sostituite dalle seguenti: «e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà».

  Al comma 2, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: «c-bis) promuovere la valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale;».

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «supportare il Paese all'estero», siano inserite le seguenti: «, raccontandone le eccellenze e le esperienze più virtuose».

  Al comma 2, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente: «e-bis) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità;».

  Al comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, che presti una particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale di tutti i cittadini;».

All'articolo 3

  Al comma 2, sia soppressa la parola: «prevalentemente».

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «alle diverse confessioni religiose,», siano inserite le seguenti: «alla realtà delle periferie,»;

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole «processi di inclusione», siano aggiunte, in fine, le seguenti: «programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore;».

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «promuovere il talento individuale», siano inserite le seguenti: «anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte principalmente ai minori e ai giovani».

  Al comma 2, la lettera d) sia sostituita dalla seguente lettera: «d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali».

  Al comma 2, dopo la lettera f), sia aggiunta in fine la seguente: «g) Spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale: spazi informativi e di comunicazione sociale dedicati al volontariato e all'associazionismo, che valorizzino le esperienze positive.».

All'articolo 4

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole «la conoscenza dell'Unione europea», siano aggiunte in fine le seguenti: «e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;».

  Dopo il comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta ufficiale, nell'ambito dei piani industriale, editoriale e dell'informazione, la Rai è tenuta a presentare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi un piano di riorganizzazione e di rilancio della Radiofonia.»

All'articolo 5

  Al comma 2, sia soppressa la parola: «effettivamente».

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  Al comma 2, dopo la lettera i), sia aggiunta, in fine, la seguente: «l) realizzare forme di partecipazione dei cittadini alla formazione dei contenuti anche di tipo informativo.».

  Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale anche del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico».

All'articolo 6

  Dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma: «1-bis. La Rai garantisce al massimo nella programmazione quotidiana, su tutte le testate e su tutti i canali, nei programmi di informazione e in quelli di intrattenimento, non solo in periodo ove vige la par condicio, il pluralismo, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione.».

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole «formazione delle opinioni», siano inserite le seguenti: «non condizionata da stereotipi;».

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole «e degli avvenimenti», siano inserite le seguenti: «inquadrandoli nel loro contesto,».

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole «offrire informazioni», siano inserite le seguenti: «verificate e».

  Al comma 3, dopo le parole: «La Rai», siano inserite le seguenti: «adottando ogni opportuna misura organizzativa,

All'articolo 7

  Al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c) istituire una specifica struttura aziendale esclusivamente dedicata allo sviluppo del genere documentario.».

  Al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c) rendere operativa la risoluzione approvata dalla Commissione di vigilanza in materia di conflitti di interesse degli agenti di spettacolo.».

All'articolo 8

  Al comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: «e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di «bullismo» e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;».

  Al comma 4, dopo le parole: «coloro che ne abbiano la responsabilità», siano aggiunte, in fine, le seguenti: «anche nell'ambito familiare»,

  Dopo l'articolo 8, sia inserito il seguente articolo:

«Articolo 8-bis (Parità di genere).

  1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne.
  2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a:
   a) promuovere la formazione di genere tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne;
   b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino Pag. 76stereotipi di genere;
   c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale è pubblicato nel sito internet dell'azienda ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente».

All'articolo 11

  Il comma 3 sia sostituito dal seguente comma: «3. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta ufficiale, un progetto di canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese e sottotitolate, garantendone la divulgazione anche in forma non criptata per almeno il 40 per cento del palinsesto. La Rai è tenuta a realizzare tale progetto entro i sei mesi successivi alla sua presentazione al Ministero».

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, lettera s), la parola: «sui», sia sostituita dalle seguenti parole: «per la realizzazione dei».

  Al comma 4, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) Realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia;».

All'articolo 13

  Il comma 1 sia sostituito dal seguente comma: «La Rai è tenuta a presentare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano, con indicazione dei tempi per la sua realizzazione, volto a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.».

All'articolo 14

  Al comma 4, secondo periodo, le parole: «articolo 16» siano sostituite con le seguenti: «articolo 17»;

All'articolo 18

  Al comma 1, dopo le parole «ogni piattaforma tecnologica», siano aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto al successivo comma 2.».

  Al comma 2, dopo le parole «verificare e stabilire», siano inserite le seguenti: «, in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo,».

  Al comma 2, siano soppresse le parole: «di servizio pubblico».

All'articolo 19

  Al comma 1, le parole: «è fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa» siano sostituite dalle seguenti: «La Rai e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, determinano con apposita convenzione di durata triennale l'ammontare delle quote di canone da destinare alla società concessionaria».

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  Al comma 2, dopo le parole «assetto organizzativo», siano inserite le seguenti: «La Rai si impegna a valorizzare la Scuola di giornalismo di Perugia, anche ai fini del successivo reclutamento, attraverso procedure concorsuali, di giornalisti.».

  Al comma 2, la parola: «saturare» sia sostituita con la seguente: «potenziare».

All'articolo 20

  Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: «2-bis) La Rai pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo e distinto per ciascun programma della raccolta pubblicitaria relativa a tutti i programmi rientranti nell'aggregato “B”.».

All'articolo 21

  Al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, di cui una esperta di genere e comunicazione con l'obiettivo di definire:».

  Dopo il comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le relazioni e i documenti elaborati dalla Commissione sono resi pubblici attraverso il portale della Rai».

All'articolo 22

  Il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: «2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 9 e sei nominati dalla RAI.».

  Dopo l'articolo 22, sia aggiunto il seguente articolo:
   «Articolo 22-bis (Gestione e sviluppo delle risorse umane).

  1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto in Gazzetta Ufficiale, si impegna ad inviare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, uno specifico piano volto a:
   i) valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda;
   ii) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa;
   iii) rispettare le vigenti normative a tutela della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori.

  2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalità.
  3. La Rai si impegna a ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità.
  4. La Rai verifica che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria».

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All'articolo 23

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole «alla promozione culturale», siano inserite le seguenti: «, sociale e della famiglia».

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle problematiche ambientali», siano inserite le seguenti parole: «con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile».

  Al comma 1, lettera e), punto 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web;».

  Al comma 1, lettera e), dopo il punto 4) sia aggiunto, in fine, il seguente: «5) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta;».

  Al comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente:

  e-bis) Obblighi di programmazione delle opere europee. La Rai è tenuta a:
   1) riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.
   La quota di cui al primo periodo è innalzata:
    i) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;
    ii) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;
    iii) al sessanta per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2021;
   2) a riservare a decorrere dal 1o gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota di almeno la metà della quota prevista per le opere europee di cui al precedente numero 1;
   3) a riservare nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte per almeno il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche;
   4) le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al numero 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

  Al comma 1, la lettera f) sia sostituita dalla seguente:
  f) Industria dell'audiovisivo. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, la Rai è tenuta a:
   1) riservare al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
    i) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;
    ii) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020;
   2) riservare altresì, tenuto conto del palinsesto, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del precedente numero 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:Pag. 79
    i) al quattro per cento, per l'anno 2019;
   ii) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;
   iii) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021 prevedendo una sotto quota relativa alla coproduzione e acquisto di documentari italiani al fine di incrementare l'industria italiana del documentario»;
   3) riservare a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1;
   4) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:
    i) le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;
    ii) le modalità di redazione dei budget di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;
    iii) le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;
    iv) le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i.;
   6) adottare e pubblicare un piano triennale di investimenti con indicazione della distinta allocazione di risorse destinate alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o altre tipologie di opere audiovisive.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole «promuovendo la fiducia», siano inserite le seguenti: «nella famiglia».

  Al comma 1, lettera g), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: «4) valutare la possibilità di realizzare un portale online, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali la Rai potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di altri partner.».

  Al comma 1, lettera h), n. 1, le parole «almeno all'80%» siano sostituite dalle seguenti: «il 100%».

  Al comma 1, lettera h), n. 1, dopo le parole «meridiana e serale», siano inserite le seguenti: «, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione».

  Al comma 1, lettera h), dopo il punto 1) sia aggiunto il seguente punto: «1-bis) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori».

  Al comma 1, lettera h), il n. 3 sia sostituito dal seguente numero: «3) assicurare, entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati.».

  Al comma 1, lettera h), il n. 5 sia sostituito dal seguente numero: «5. assicurare l'accesso delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitiva all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni Pag. 80che operano a favore delle persone con disabilità»;

  Al comma 1, lettera h), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: «7) attivare contestualmente un numero nazionale e un canale di comunicazione sul proprio portale (live chat) per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati».

  Al comma 1, la lettera k) sia sostituita dalla seguente lettera: «k) Minoranze linguistiche: la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. g), della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in lingua albanese nelle regioni interessate. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:
   i. differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;
   ii. necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;
   iii. caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.

  Al comma 1, lettera m), il punto 3) sia sostituito dal seguente: «3) estendere progressivamente la copertura della rete radiofonica tramite la tecnologia DAB+ su tutto il territorio nazionale, secondo le scadenze di seguito indicate decorrenti dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale:
   a) 60% della popolazione nazionale, entro 12 mesi. La copertura deve essere garantita in tutte le Regioni;
   b) 80% della popolazione nazionale, entro 24 mesi;
   c) 100% della popolazione nazionale, entro 36 mesi;».

  Al comma 1, dopo la lettera n), sia aggiunta la seguente lettera:
   «n-bis) la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto;».

  Al comma 1, lettera r), dopo la parola «concessionario» siano inserite le seguenti: «relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita».

  Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «articolo 11» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale, evidenziando il ruolo e i progetti della concessionaria in Euronews e un eventuale intervento a sostegno dei giornalisti italiani che lavorano presso la testata.».

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  Al comma 1, lettera t), il punto 2) sia sostituito dal seguente: «2) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati di Roma, Milano, Napoli e Torino, tenendo conto della loro vocazione, anche per le esigenze di promozione delle culture locali;».

  Al comma 1, lettera t), punto 3), dopo le parole «un coerente modello organizzativo,», siano aggiunte le seguenti: «che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attività dei media di servizio pubblico».

  Al comma 1, lettera t), sia aggiunto, in fine, il seguente numero: 4) la valorizzazione dell'offerta radiofonica anche attraverso: l'effettivo miglioramento della qualità del segnale diffuso su tutto il territorio nazionale da misurare negli anni di vigenza del presente Contratto; lo sviluppo di sinergie editoriali con TV e web; l'organizzazione di eventi live, roadshow e altre iniziative, a scopo promozionale, in tutte le regioni anche in collaborazione con le sedi locali della Rai.».

  Al comma 1, lettera u), il punto 2) sia sostituito dal seguente: «2) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali, nonché la ridefinizione della missione dei canali generalisti».

  Conseguentemente, il punto 4) è soppresso.

  Al comma 1, dopo la lettera v), sia aggiunta la seguente lettera:
   «z) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media): la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di digital literacy e media literacy con l'obiettivo di sensibilizzare in generale la cittadinanza e, in particolare, gli studenti di ogni ordine e grado rispetto a un uso autocosciente e critico dei media, con particolare attenzione alla televisione e al web.».

  Al comma 2, il paragrafo ii) sia sostituito dal seguente:
   ii) per investimenti in opere europee si intendono gli importi che siano corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e produzione;
   per investimenti in opere di espressione originale italiana si intendono gli importi corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e coproduzione.

  I criteri e le limitazioni temporali dei diritti relativi a pre-acquisto, coproduzione, acquisto o produzione sono definiti nel regolamento adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 44-sexies del decreto legislative del 2005.

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ALLEGATO 2

Parere sul Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022 (Atto del Governo n. 477).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI LUPI E NESCI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

(Approvato nella seduta della Commissione di martedì 19 dicembre 2017)

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
   b) visto l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;
   c) visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;
   d) visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   e) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2018-2022;
   f) preso atto delle importanti innovazioni contenute nello schema di contratto trasmesso a codesta Commissione rispetto a quello attualmente in vigore;
   g) tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

All'articolo 2

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole «dell'indipendenza e del pluralismo», siano inserite le seguenti: «esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche».

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «collettività nazionale», siano inserite le seguenti: «anche all'estero».

  Al comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, Pag. 83prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, appartenenza etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, sussidiaria, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica;».

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di promozione», siano inserite le seguenti: «della famiglia,».

  Al comma 2, lettera a), le parole «e il principio della solidarietà» siano sostituite dalle seguenti: «e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà».

  Al comma 2, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: «c-bis) promuovere la valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale;».

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «supportare il Paese all'estero», siano inserite le seguenti: «, raccontandone le eccellenze e le esperienze più virtuose».

  Al comma 2, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente: «e-bis) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità;».

  Al comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, che presti una particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale di tutti i cittadini;».

All'articolo 3

  Al comma 2, sia soppressa la parola: «prevalentemente».

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «alle diverse confessioni religiose,», siano inserite le seguenti: «alla realtà delle periferie,»;

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole «processi di inclusione», siano aggiunte, in fine, le seguenti: «programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore;».

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «promuovere il talento individuale», siano inserite le seguenti: «anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte principalmente ai minori e ai giovani».

  Al comma 2, la lettera d) sia sostituita dalla seguente lettera: «d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali».

  Al comma 2, dopo la lettera f), sia aggiunta in fine la seguente: «g) Spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale: spazi informativi e di comunicazione sociale dedicati al volontariato e all'associazionismo, che valorizzino le esperienze positive.».

All'articolo 4

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole «la conoscenza dell'Unione europea», siano aggiunte in fine le seguenti: «e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;».

  Dopo il comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Entro sei mesi Pag. 84dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta ufficiale, nell'ambito dei piani industriale, editoriale e dell'informazione, la Rai è tenuta a presentare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi un piano di riorganizzazione e di rilancio della Radiofonia.».

All'articolo 5

  Al comma 2, sia soppressa la parola: «effettivamente».

  Al comma 2, dopo la lettera i), sia aggiunta, in fine, la seguente: «l) realizzare forme di partecipazione dei cittadini alla formazione dei contenuti anche di tipo informativo.».

  Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale anche del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico».

All'articolo 6

  Dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma: «1-bis. La Rai garantisce al massimo nella programmazione quotidiana, su tutte le testate e su tutti i canali, nei programmi di informazione e in quelli di intrattenimento, non solo in periodo ove vige la par condicio, il pluralismo, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione.».

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole «formazione delle opinioni», siano inserite le seguenti: «non condizionata da stereotipi;».

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole «e degli avvenimenti», siano inserite le seguenti: «inquadrandoli nel loro contesto,».

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole «offrire informazioni», siano inserite le seguenti: «verificate e».

  Il comma 3 sia sostituito con il seguente comma: «3. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza e rafforza le sedi regionali e i centri di produzione, impiegandoli al massimo delle loro capacità produttive, per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali.».

All'articolo 7

  Al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c) istituire una specifica struttura aziendale esclusivamente dedicata allo sviluppo del genere documentario.».

  Al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c) rendere operativa la risoluzione approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in materia di conflitti di interesse degli agenti di spettacolo.».

All'articolo 8

  Al comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: «e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di «bullismo» e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;».

  Al comma 4, dopo le parole: «coloro che ne abbiano la responsabilità», siano aggiunte, in fine, le seguenti: «anche nell'ambito familiare»,

  Dopo l'articolo 8, sia inserito il seguente articolo:

  «Articolo 8-bis (Parità di genere).

  3. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma Pag. 85e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne.
  4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a:
   d) promuovere la formazione di genere tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne;
   e) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere;
   f) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale è pubblicato nel sito internet dell'azienda ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente».

All'articolo 11

  Il comma 3 sia sostituito dal seguente comma: «3. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta ufficiale, un progetto di canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese e sottotitolate, garantendone la divulgazione anche in forma non criptata per almeno il 40 per cento del palinsesto. La Rai è tenuta a realizzare tale progetto entro i sei mesi successivi alla sua presentazione al Ministero».

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, lettera s), la parola: «sui», sia sostituita dalle seguenti parole: «per la realizzazione dei».

  Al comma 4, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) Realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia;».

All'articolo 13

  Il comma 1 sia sostituito dal seguente comma: «La Rai è tenuta a presentare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano, con indicazione dei tempi per la sua realizzazione, volto a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.».

All'articolo 14

  Al comma 4, secondo periodo, le parole: «articolo 16» siano sostituite con le seguenti: «articolo 17»;

All'articolo 18

  Al comma 1, dopo le parole «ogni piattaforma tecnologica», siano aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto al successivo comma 2.».

  Al comma 2, dopo le parole «verificare e stabilire», siano inserite le seguenti: «, in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo,».

Pag. 86

  Al comma 2, siano soppresse le parole: «di servizio pubblico».

All'articolo 19

  Al comma 1, le parole: «è fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa» siano sostituite dalle seguenti: «La Rai e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, determinano con apposita convenzione di durata triennale l'ammontare delle quote di canone da destinare alla società concessionaria».

  Al comma 2, dopo le parole «assetto organizzativo», siano inserite le seguenti: «La Rai si impegna a valorizzare la Scuola di giornalismo di Perugia, anche ai fini del successivo reclutamento, attraverso procedure concorsuali, di giornalisti.».

  Al comma 2, la parola «saturare» sia sostituita con la seguente «potenziare».

All'articolo 20

  Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: «2-bis) La Rai pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo e distinto per ciascun programma della raccolta pubblicitaria relativa a tutti i programmi rientranti nell'aggregato “B”.».

All'articolo 21

  Al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, di cui una esperta di genere e comunicazione con l'obiettivo di definire:».

  Dopo il comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le relazioni e i documenti elaborati dalla Commissione sono resi pubblici attraverso il portale della Rai».

All'articolo 22

  Il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: «2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 9 e sei nominati dalla RAI.».

  Dopo l'articolo 22, sia aggiunto il seguente articolo:
   «Articolo 22-bis (Gestione e sviluppo delle risorse umane).

  1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto in Gazzetta Ufficiale, si impegna ad inviare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi uno specifico piano volto a:
   iv) valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda;
   v) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa;
   vi) rispettare le vigenti normative a tutela della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori.

  2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a Pag. 87valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalità.
  3. La Rai si impegna a ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità.
  4. La Rai verifica che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria.».

All'articolo 23

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole «alla promozione culturale», siano inserite le seguenti: «, sociale e della famiglia».

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle problematiche ambientali», siano inserite le seguenti parole: «con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile».

  Al comma 1, lettera e), punto 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web;».

  Al comma 1, lettera e), dopo il punto 4) sia aggiunto, in fine, il seguente: «5) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta;».

  Al comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente:

  e-bis) Obblighi di programmazione delle opere europee. La Rai è tenuta a:
   1) riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

  La quota di cui al primo periodo è innalzata:
    i) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;
    ii) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;
    iii) al sessanta per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2021;
   2) a riservare a decorrere dal 1o gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota di almeno la metà della quota prevista per le opere europee di cui al precedente numero 1;
   3) a riservare nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte per almeno il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche;
   4) le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al numero 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

  Al comma 1, la lettera f) sia sostituita dalla seguente:

  f) Industria dell'audiovisivo. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, la Rai è tenuta a:
   1) riservare al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, Pag. 88da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
    i) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;
    ii) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020;
   2) riservare altresì, tenuto conto del palinsesto, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del precedente numero 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
    i) al quattro per cento, per l'anno 2019;
    ii) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;
    iii) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021 prevedendo una sotto quota relativa alla coproduzione e acquisto di documentari italiani al fine di incrementare l'industria italiana del documentario»;
   3) riservare a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1;
   4) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:
    i) le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;
    ii) le modalità di redazione dei budget di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;
    iii) le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;
    iv) le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
   6) adottare e pubblicare un piano triennale di investimenti con indicazione della distinta allocazione di risorse destinate alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o altre tipologie di opere audiovisive.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole «promuovendo la fiducia», siano inserite le seguenti: «nella famiglia».

  Al comma 1, lettera g), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: «4) valutare la possibilità di realizzare un portale online, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali la Rai potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di altri partner.».

  Al comma 1, lettera h), n. 1, le parole «almeno all'80%» siano sostituite dalle seguenti: «il 100%».

  Al comma 1, lettera h), n. 1, dopo le parole «meridiana e serale», siano inserite le seguenti: «, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione».

  Al comma 1, lettera h), dopo il punto 1) sia aggiunto il seguente punto: «1-bis) Pag. 89estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori».

  Al comma 1, lettera h), il n. 3 sia sostituito dal seguente numero: «3) assicurare, entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati.».

  Al comma 1, lettera h), il n. 5 sia sostituito dal seguente numero: «5. assicurare l'accesso delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitiva all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilità»;

  Al comma 1, lettera h), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: «7) attivare contestualmente un numero nazionale e un canale di comunicazione sul proprio portale (live chat) per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati».

  Al comma 1, lettera h), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: «7) valutare la realizzazione di un Osservatorio permanente su «Disabilità e media», finalizzato a monitorare il trattamento mediatico delle persone disabili, e ad approfondire le migliori e più innovative pratiche in materia di accessibilità e partecipazione, anche in un'ottica di comparazione internazionale.».

  Al comma 1, la lettera k) sia sostituita dalla seguente lettera: «k) Minoranze linguistiche: la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. g), della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in lingua albanese nelle regioni interessate. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:
   i. differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;
   ii. necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;
   iii. caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.

  Al comma 1, lettera m), il punto 3) sia sostituito dal seguente: "3) estendere progressivamente la copertura della rete radiofonica tramite la tecnologia DAB+ su tutto il territorio nazionale, secondo le scadenze di seguito indicate decorrenti Pag. 90dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale:
   a) 60% della popolazione nazionale, entro 12 mesi. La copertura deve essere garantita in tutte le Regioni;
   b) 80% della popolazione nazionale, entro 24 mesi;
   c) 100% della popolazione nazionale, entro 36 mesi;».

  Al comma 1, dopo la lettera n), sia aggiunta la seguente lettera:
   «n-bis) la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto;».

  Al comma 1, lettera r), dopo la parola «concessionario» siano inserite le seguenti: «relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita».

  Al comma 1, lettera r), n. 2, le parole: «messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo» siano sostituite dalle seguenti: «comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro».

  Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «articolo 11» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale, evidenziando il ruolo e i progetti della concessionaria in Euronews e un eventuale intervento a sostegno dei giornalisti italiani che lavorano presso la testata.».

  Al comma 1, lettera t), il punto 2) sia sostituito dal seguente: «2) la valorizzazione delle sedi regionali e il potenziamento dei centri di produzione decentrati di Roma, Milano, Napoli e Torino, tenendo conto della loro vocazione, anche per le esigenze di promozione delle culture locali;».

  Al comma 1, lettera t), punto 3), dopo le parole «un coerente modello organizzativo,», siano aggiunte le seguenti: «che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attività dei media di servizio pubblico».

  Al comma 1, lettera t), sia aggiunto, in fine, il seguente numero: 4) la valorizzazione dell'offerta radiofonica anche attraverso: l'effettivo miglioramento della qualità del segnale diffuso su tutto il territorio nazionale da misurare negli anni di vigenza del presente Contratto; lo sviluppo di sinergie editoriali con TV e web; l'organizzazione di eventi live, roadshow e altre iniziative, a scopo promozionale, in tutte le regioni anche in collaborazione con le sedi locali della Rai.».

  Al comma 1, lettera u), il punto 2) sia sostituito dal seguente: «2) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali, nonché la ridefinizione della missione dei canali generalisti».

  Conseguentemente, il punto 4) è soppresso.

  Al comma 1, dopo la lettera v), sia aggiunta la seguente lettera: «z) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media): la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di digital literacy e media literacy con l'obiettivo di sensibilizzare in generale la cittadinanza e, in particolare, gli studenti di ogni ordine e grado rispetto a un uso autocosciente e critico dei media, con particolare attenzione alla televisione e al web.».

Pag. 91

  Al comma 2, il paragrafo ii) sia sostituito dal seguente:
   ii) per investimenti in opere europee si intendono gli importi che siano corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e produzione;
   per investimenti in opere di espressione originale italiana si intendono gli importi corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e coproduzione.
   I criteri e le limitazioni temporali dei diritti relativi a pre-acquisto, coproduzione, acquisto o produzione sono definiti nel regolamento adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 44-sexies del decreto legislative del 2005.

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ALLEGATO 3

QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 664/3260)

  FICO. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:
   alla Commissione sono pervenute numerose segnalazioni in merito al trattamento giuridico ed economico cui sarebbero soggette alcune categorie di lavoratori dipendenti di aziende affidatarie di appalti della Rai e tra questi, in particolare, operatori, cameramen, montatori e altre figure professionali operanti nel settore news e troupe ENG;
   la Rai, come emerso anche in alcune audizioni tenutesi in Commissione, si avvale ormai da anni di service esterni che collaborano alla realizzazione dei servizi televisivi e i cui dipendenti sono spesso free lance, che in molti casi si trovano a lavorare con il perenne timore di non essere richiamati o riconfermati;
   sempre secondo queste segnalazioni, molti lavoratori lamenterebbero anche una mancata corrispondenza tra la prestazione lavorativa effettivamente prestata e il relativo inquadramento contrattuale con l'annessa retribuzione;
   se ciò corrispondesse al vero, si verrebbe a determinare un evidente squilibrio rispetto ai dipendenti della Rai che pure svolgono analoghe mansioni;
   tali situazioni rischiano di influenzare anche in termini negativi la qualità dell'informazione trasmessa dalla Rai;
  si chiede di sapere:
    se quanto riportato in premessa corrisponda al vero;
   in caso affermativo, quali misure la Rai intenda assumere al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori delle aziende affidatarie degli appalti della Rai.
(664/3260)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  Sul tema in generale della gestione delle varie figure professionali (artisti, personale di redazione, personale di produzione, ecc.) nei casi di rapporto contrattuale con il produttore indipendente, e soprattutto sul tema delle garanzie fornite ai lavoratori, si mette in evidenza quanto segue:
   le condizioni generali obbligano gli appaltatori a contrattualizzare tutti i soggetti utilizzati (siano essi persone fisiche e/o giuridiche, lavoratori subordinati, parasubordinati e/o autonomi, dipendenti, consulenti, ecc.) nel «rigoroso rispetto della normativa applicabile» (ad esempio normativa in materia contributiva, assistenziale, retributiva, di legislazione sociale, di sicurezza e igiene sul lavoro, giuslavoristica, ecc.) e prevedono una serie di verifiche effettuate da Rai, prima di procedere ai pagamenti, in ordine all'effettivo rispetto degli obblighi retributivi/contributivi previsti dalla normativa;
   le condizioni speciali prevedono invece la consegna – prima di procedere ai pagamenti – tra le altre cose, dell'elenco dei lavoratori utilizzati, della dichiarazione di rispetto del C.C.N.L. di riferimento, e della documentazione comprovante i versamenti contributivi.

  In aggiunta a ciò ogni contratto individua un responsabile della gestione dello stesso incaricato di espletare tutte le verifiche in ordine alla sua esecuzione e verificare la effettiva conformità delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, con diritto anche di controlli durante il periodo di produzione. Peraltro le condizioni Pag. 93generali disciplinano, come da legge, la responsabilità solidale di Rai in caso di mancata corresponsione da parte dell'appaltatore delle retribuzioni e contribuzioni dovute al lavoratore.
  Ad integrazione di quanto sopra specificato, si ritiene opportuno mettere in evidenza che gli affidamenti dei servizi di riprese elettroniche leggere sono dimensionati, per le varie società iscritte in Albo Fornitori Rai, in relazione alla capacità tecnica ed alle dimensioni dell'impresa, con particolare riferimento al numero dei dipendenti stabili, accertato da società di auditing (Guidamonaci).