CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2017
934.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472-bis.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (A.G. 472 bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;
   rilevato positivamente come l'Esecutivo abbia accolto i rilievi contenuti nel parere espresso il 6 dicembre scorso;
   preso favorevolmente atto, in particolare, delle modifiche introdotte al comma 4 del novellato articolo 268 del codice di procedura penale e ritenuto che attraverso tali modifiche, che realizzano un giusto e necessario bilanciamento tra le esigenze di investigazione e quelle di tutela del segreto, siano sostanzialmente accolti, sia pure con i dovuti adattamenti, i rilievi esplicitati nella seconda condizione contenuta nel parere richiamato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   condivise le finalità del testo unificato in discussione, che, come enunciato dall'articolo 1, è diretto ad introdurre misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari, nonché la prevenzione dello stesso, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili;
   rilevato che:
    l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, prevedendo, al comma 1, che gli stessi devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Secondo quanto stabilito dal comma 2, tali tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, una serie di diciture ( «Questo gioco nuoce alla salute»; «Questo gioco provoca dipendenza»; «Questo gioco può ridurti in povertà»; «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni»; «Questo è un gioco d'azzardo e provoca dipendenza»). Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico;
    le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nel contemplare l’ obbligo di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, non prevedono tuttavia alcuna sanzione. Dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della misura della revoca della concessione, nel caso in cui i tagliandi non riportino, o non riportino secondo le modalità previste, le diciture prescritte;
    dovrebbe altresì essere valutata l'opportunità, al comma 2, sia di evitare ripetizioni nelle diciture ivi prescritte – quali, ad esempio, quelle contenute nelle lettere b) ed e) –, sia di chiarire se sui tagliandi debbano essere indicate tutte e cinque le avvertenze previste. In tale ultimo caso, infatti, potrebbe essere posta a repentaglio l'immediata visibilità delle medesime, pure imposta dalla disposizione;
    quanto alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8, appare necessario richiamare espressamente, oltre al comma 5, anche il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. Tale ultima norma, infatti, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50.000 in capo ai soggetti che non ottemperino agli Pag. 14obblighi in materia di etichettatura dei tagliandi specificamente previsti dallo stesso comma 5;
   ritenuto che:
    l'articolo 9 del testo unificato prevede il divieto di propaganda dei giochi con vincita in danaro (comma 1), prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. Tale sanzione è applicata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa (comma 2).
     la disposizione non specifica quale sia l'autorità competente all'irrogazione della predetta sanzione, che sarebbe, invece, necessario individuare in modo espresso;
   valutato che:
    l'articolo 10 dispone che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche;
    il richiamato articolo 51 prevede il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La norma non fa, invece, alcun riferimento al divieto di consumare bevande alcoliche, che dovrebbe essere oggetto di puntuale previsione nel testo unificato in discussione;
     nel caso in cui, pertanto, si voglia introdurre il duplice divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, appare necessario, da un lato, relativamente al divieto di fumo, richiamare espressamente le sanzioni amministrative già previste dalla vigente normativa, dall'altro, relativamente a quello di consumo di bevande alcoliche, prevedere una sanzione specifica per il caso violazione;
   osservato che:
    l'articolo 11 del provvedimento, al comma 3, fa divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
     nel caso di violazione di tale divieto, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere una specifica sanzione, quale ad esempio, la revoca della concessione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 8, comma 6, sia richiamato espressamente anche il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;
   2) all'articolo 9, sia individuata specificamente l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni;
   3) all'articolo 10, nell'ipotesi in cui si voglia introdurre in modo espresso il divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi in cui si svolge il gioco d'azzardo, sia prevista una sanzione amministrativa per il caso di violazione di tale divieto; siano, inoltre, richiamate in modo esplicito, relativamente alle ipotesi di violazione del divieto di fumo nei predetti luoghi, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
   4) all'articolo 11, comma 3, sia introdotta una disposizione volta a prevedere Pag. 15l'applicazione di una sanzione amministrativa in relazione alle ipotesi di violazione del divieto ivi previsto.

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 8, comma 2, si valuti l'opportunità di:
    a) prevedere l'applicazione della misura della revoca della concessione, nel caso in cui i tagliandi non riportino, o non riportino secondo le modalità previste, le diciture prescritte;
    b) evitare ripetizioni nelle avvertenze prescritte, quali, ad esempio, quelle contenute nelle lettere b) ed e);
    c) chiarire se sui tagliandi debbano essere indicate tutte e cinque le avvertenze in questione.