CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 dicembre 2017
928.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

TESTO UNIFICATO C. 3830 PELLEGRINO E C. 3963 CAROCCI ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale»;
   b) all'articolo 28, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3.1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

EMENDAMENTO PRESENTATO

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale dopo aver effettuato la prima comunicazione alle autorità competenti della necessità degli interventi strutturali e di manutenzione di cui al presente comma.
1. 1. Rizzetto.