CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e nota di variazioni (C. 4768 Governo e C. 4768/I, approvati dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 4768, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», approvato dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 8 novembre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che il disegno di legge di bilancio è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) delle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza» «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);
   preso atto dell'orientamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) sul provvedimento in esame manifestato nel corso delle audizioni presso le Commissioni bilancio di Senato e Camera;
   espresso apprezzamento per il complesso delle misure di specifico interesse delle Regioni ed enti locali e valutate con particolare favore le finalità delle disposizioni riguardanti:
    la riduzione dell'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, commi 425 e 426, del provvedimento in esame;
    il trasferimento alla Regione – o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego – di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego, con le connesse risorse finanziarie (articolo 1, Pag. 344commi 441-445, 451-452), sebbene, quanto a quest'ultimo aspetto, occorrerebbe valutare l'adeguatezza dello stanziamento che secondo la Conferenza delle Regioni dovrebbe essere ulteriormente integrato per evitare ripercussioni sul servizio e sull'occupazione;
    il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, unici enti ai quali continuavano ad applicarsi i vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità (articolo 1, commi 457 e 458);
    l'attribuzione di risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2017 che il comma 2 intende sopprimere) per lo svolgimento di funzioni fondamentali (articolo 1, comma 464). Sul punto si registra tuttavia la posizione degli enti locali che chiedono un ulteriore incremento di risorse da destinare alla manutenzione stradale e all'edilizia scolastica;
    l'assegnazione, a favore dei Comuni, di contributi (quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020) per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali (articolo 1, commi 468-476);
    l'attribuzione ai piccoli Comuni di un contributo complessivamente pari a 10 milioni di euro annui per il finanziamento di interventi diretti: alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali; alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici; alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive (articolo 1, comma 477);
    l'incremento dei contributi erogabili ai singoli comuni volti a favorire la fusione di tali enti (articolo 1, commi 480 e 481);
    l'assegnazione di un contributo pari a 300 milioni di euro ai Comuni per l'anno 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili (articolo 1, comma 482);
    l'accrescimento degli spazi finanziari già previsti dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, per gli enti locali per un importo pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023, accrescimento che rappresenta una misura particolarmente efficace di sostegno agli investimenti degli enti locali (articolo 1, comma 484);
   valutate altresì positivamente, nel complesso, le finalità delle disposizioni relative agli interventi in favore dei territori colpiti da eventi sismici, nonché le misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno;
   rilevata tuttavia la necessità di assicurare la necessaria assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, anche a seguito del riordino delle funzioni degli enti di area vasta;
   preso atto che:
   l'articolo 1, comma 426, stabilisce che il concorso alla finanza pubblica delle Regioni debba essere assicurato, fra l'altro:
    per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
    per 300 milioni negli ambiti di spesa e per importi che saranno oggetto di una proposta da parte delle Regioni e Pag. 345dalle Province autonome, in sede di autocoordinamento, che dovrà eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 aprile 2018;
   considerato, al riguardo, che:
    il richiamato taglio ai finanziamenti per l'edilizia sanitaria, che si somma a pregresse decurtazioni, pone l'esigenza di una verifica in ordine all'adeguatezza delle risorse che residuano alle Regioni per gli interventi in tale settore;
    sul contributo pari a 300 milioni si registra la preoccupazione delle Regioni in ordine all'esigenza di contrarre la spesa per l'istruzione e per le politiche sociali;
    la data del 30 aprile 2018 entro cui si deve pervenire all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione del riparto del taglio di 300 milioni di euro potrebbe incidere negativamente sulla capacità programmatoria delle Regioni e, nello specifico, come sostenuto dalla Conferenza delle Regioni, ritardare la conclusione del procedimento di definizione delle intese con cui le Regioni possono cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per la realizzazione di investimenti;
    si ritiene pertanto opportuna un'anticipazione di tale data al 31 gennaio, in modo da farla coincidere con la data entro cui deve essere raggiunta l'intesa per il riparto fra le Regioni del contributo complessivo alla finanza pubblica;
   rilevato che:
    il tenore dell'articolo 1, comma 464, riguardante il riparto delle risorse destinate alle Province e alle Città metropolitane, potrebbe prestarsi a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di poter procedere comunque con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-Città, ma in presenza di proposte di riparto da parte delle associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse);
    al fine di consentire al Governo di poter procedere senza indugio nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, evitando possibili ritardi che penalizzerebbero gli stessi enti di area vasta, si ritiene opportuno sopprimere le parole «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta»;
    le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 1, comma 466, circa il riparto del contributo a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, nel caso in cui non intervenga l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2018, ma entro tale data sia stata presentata una proposta dell'UPI;
    l'articolo 1, comma 477, che attribuisce ai piccoli Comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui, non tiene conto della legge n. 158 del 2017, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni», che persegue analoghe finalità. Ciò sebbene gli ambiti di intervento considerati nel comma in esame corrispondano proprio a quelli elencati all'articolo 3 della predetta legge, cui sono destinati i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, ivi istituito;
    al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, nonché evitare la frammentazione delle procedure e dei canali finanziari, parrebbe opportuna una sinergia con le misure già introdotte dalla legge n. 158 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni. A tale riguardo, occorrerebbe riformulare il comma 477 prevedendo la destinazione delle risorse ivi previste alle finalità della legge n. 158 o, in alternativa, facendo confluire le risorse nel Fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge;Pag. 346
    preso atto che tra le misure per la riduzione della pressione fiscale, l'articolo 1, comma 21, proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del Consiglio comunale;
    pur ritenendo condivisibile la finalità del contenimento della pressione fiscale, occorrerebbe avviare una riflessione sull'esigenza, per il futuro, di restituire agli enti territoriali la piena capacità impositiva nello spirito della legge n.42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, adottata in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
    rilevato che l'articolo 1, comma 263, demanda ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza, senza specificare la natura dell'atto volto all'emanazione delle predette linee guida e senza prevedere al riguardo il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;
    preso atto che l'articolo 1, commi 372 e 373, dispone che siano posti a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, inclusi gli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente;
    valutato inoltre favorevolmente l'inserimento, all'articolo 1, comma 680, di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    richiamata infine la recente sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, depositata il 29 novembre, che ha dato una lettura costituzionalmente orientata delle vigenti disposizioni riguardanti l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato delle Regioni, riconoscendo che l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che gli enti territoriali mantengono la piena facoltà di gestire secundum legem il fondo pluriennale vincolato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
    a) si valuti la necessità di individuare risorse aggiuntive in favore delle Regioni da destinare alle politiche sociali, con particolare riferimento all'assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali;
    b) all'articolo 1, comma 263, che istituisce la rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, si valuti l'opportunità di specificare la natura dell'atto volto all'emanazione delle linee guida ivi previste, prevedendo altresì il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;
    c) si valuti la necessità di destinare agli enti territoriali idonee risorse per consentire loro di far fronte, almeno in parte, agli oneri che gli stessi saranno chiamati a sostenere per il rinnovo dei contratti del personale alle loro dipendenze, ai sensi dell'articolo 1, commi 372 e 373;
    d) si valuti l'opportunità di una verifica dell'adeguatezza delle risorse che residuano alle Regioni per gli interventi per l'edilizia sanitaria a seguito del taglio dei finanziamenti in tale settore ai sensi dell'articolo 1, comma 426, lettera b);
    e) si valuti l'opportunità di anticipare al 31 gennaio 2018 la data entro cui deve essere raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione Pag. 347del riparto del taglio di 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, lettera c);
    f) all'articolo 1, commi 464 e 466, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole «ovvero non sia stata presentata alcuna proposta»;
    g) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 477, al fine di tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni;
    h) si applichino le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato delle Regioni conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2017.

Pag. 348

ALLEGATO 2

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (S. 2930, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2930, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 19 novembre 2013;
   considerato che il provvedimento afferisce alle materie di competenza legislativa concorrente «tutela della salute» e «governo del territorio», nella quale la giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia, nonché alla materia dei «servizi sociali», di competenza regionale;
   rilevato che:
    è prevista l'espressione del parere della Conferenza unificata sullo schema di regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, finalizzato a coordinare ed aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere;
    analogo parere è previsto per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3;
    tenuto conto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera ed in particolare dell'integrazione dei compiti assegnati alla predetta Commissione, che ora si estendono all'elaborazione di proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con la seguente osservazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 3, al fine di attribuire alla Conferenza unificata la facoltà di individuare una propria rappresentanza all'interno della Commissione di cui all'articolo 1, comma 3.

Pag. 349

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (S. 1324-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1324-B, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», approvato dal Senato e modificato dalla Camera;
   richiamati i pareri espressi, in data 17 settembre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato in prima lettura, e in data 3 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il provvedimento investe una pluralità di ambiti materiali, riconducibili in parte alla competenza esclusiva dello Stato – quali la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», l’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», l’«ordinamento civile e penale», il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni» e l’«immigrazione» – in parte alla competenza concorrente tra Stato e Regioni – quali la «tutela della salute» e le «professioni» – e in parte alla competenza regionale, come la «formazione professionale»;
   sottolineato che il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma di accordi, intese o pareri su provvedimenti attuativi delle disposizioni in esso contenute, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.