CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, European Long-Term Investment Funds) (Atto n. 454);
   evidenziato come lo schema di decreto legislativo adegui in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del citato regolamento n. 2015/760;
   rilevato come il regolamento di cui lo schema di decreto dispone l'attuazione intenda favorire la piena e corretta operatività dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), i quali possono svolgere una funzione fondamentale per stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento ad hoc, che possano essere utilizzate per alimentare progetti infrastrutturali di varia natura o per progetti volti alla crescita delle PMI;
   segnalato inoltre come il predetto regolamento si inserisca in un tessuto normativo europeo particolarmente ampio e articolato, che disciplina numerose forme di gestione collettiva del risparmio, ovvero i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell'UE e i relativi gestori, in un contesto complessivo che intende rendere sempre più ampio, stabile e integrato il mercato finanziario europeo;
   evidenziato come il provvedimento intenda altresì perseguire ulteriori obiettivi di rilievo strategico generali, quali, segnatamente, garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, anche attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi, la fissazione di stringenti obblighi di trasparenza, la definizione di specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere e l'introduzione di precise norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, nonché assicurare un adeguato livello di tutela della stabilità finanziaria;
   rilevato come l'intervento normativo realizzato complessivamente in ambito europeo e domestico attribuisca, in tale prospettiva, competenze e poteri di autorizzazione, vigilanza e indagine alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze stabilite dal TUF, riconoscendo alle medesime Autorità il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, affidando altresì all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di tenere un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati, il relativo gestore e la relativa autorità competente, e assicurando il coordinamento delle nuove norme con le altre disposizioni nazionali vigenti;
   rilevato come, in tale prospettiva, lo schema di decreto rafforzi il quadro san- zionatorio vigente, estendendo agli ELTIF l'applicabilità delle sanzioni amministrative Pag. 116già previste dal TUF, segnatamente in tema di abuso della denominazione di ELTIF, in caso di violazioni delle norme del regolamento da parte dei gestori e dei depositari, nonché per l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate in materia dall'ESMA;
   sottolineata la necessità di operare il sollecito adeguamento del tessuto normativo nazionale alle norme del predetto regolamento n. 2015/760, il quale è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

   La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Atto n. 458);
   sottolineato come lo schema di decreto legislativo si inserisca in un quadro normativo comunitario definito in primo luogo dalla direttiva 2007/64/CE (cosiddetta direttiva PSD1), che la direttiva 2015/2366 (cosiddetta direttiva PSD2) provvede a rivedere per disciplinare nuovi tipi di servizi e nuovi intermediari finora non regolamentati, per eliminare gli arbitraggi normativi, le incertezze e le eterogeneità nel livello di protezione dei consumatori dovute alla diversità con cui i vari Stati membri hanno trasposto la predetta direttiva PSD1, per aggiornare le esenzioni previste per i pagamenti telematici, nonché al fine di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo delle carte di pagamento;
   rilevato, in particolare, come la direttiva PSD2 intenda proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, segnatamente con riferimento alle transazioni non autorizzate, innalzando i requisiti di sicurezza dei pagamenti e incentivando a tal fine i prestatori di servizi di pagamento (PSP) ad applicare la cosiddetta «autenticazione rafforzata del cliente» (strong customer authentication – SCA), costituita da una serie di elementi per la convalida dell'identità dell'utilizzatore del servizio o della transazione di pagamento;
   evidenziato altresì come lo schema di decreto legislativo adegui l'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il quale stabilisce l'applicazione di massimali uniformi per le commissioni interbancarie (cosiddette Multilateral lntercharge Fees – MIF) sulle operazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carte in tutto il territorio dell'Unione europea, con l'obiettivo primario di accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento;
   segnalato in particolare come il predetto regolamento (UE) n. 751/2015 fissi un limite all'applicazione di commissioni interbancarie, pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le Pag. 118carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate, dettando inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori, nonché stabilendo obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente;
   rilevato altresì come lo schema di decreto legislativo, attraverso una serie molto articolata di modifiche al TUB e al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva PSD1, rafforzi i presidi di tutela e di trasparenza a favore dei consumatori e degli esercenti (ad esempio attraverso la conferma e generalizzazione del divieto, per il beneficiario dei pagamenti, di imporre spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento; l'introduzione del divieto di addebitare spese al cliente inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge; una più incisiva disciplina del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate dall'utente e per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, nonché mediante la definizione di più ampi obblighi di privacy in capo ai prestatori di servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di pagamento), chiarisca le competenze autorizzatorie, di vigilanza e di controllo spettanti alle diverse Autorità nazionali, fissi specifici obblighi di comunicazione e collaborazione tra di esse e con le Autorità europee e degli altri Stati, nonché rafforzi l'apparato sanzionatorio vigente, armonizzandolo con la normativa europea intervenuta in materia e con le modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio;
   segnalata l'opportunità che il Governo apra un confronto con gli altri Stati membri al fine di chiarire le tempistiche relative alle operazioni di rimborso all'utente previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 14, dello schema di decreto legislativo, in quanto, ferma restando la necessità di garantire e tutelare il consumatore attraverso una tempistica di rimborso rapida e certa quando la spesa non è autorizzata, la norma non sembrerebbe tenere conto delle difficoltà operative; in particolar modo la disposizione non considera il fatto che la contestazione del cliente potrebbe essere effettuata nelle ore serali, riducendo quindi la nozione di «giornata operativa successiva» cui fa riferimento la norma a poche ore rispetto al tempo invece disponibile nel caso in cui l'operazione sia contestata nelle prime ore del giorno;
   sottolineata l'urgenza di assicurare in tempi rapidi la piena attuazione nell'ordinamento nazionale dei predetti atti normativi comunitari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti condizioni:
    1) con riferimento alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 19, dello schema di decreto legislativo all'articolo 127-bis del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di spese addebitabili al cliente relativamente a talune informazioni e comunicazioni, con particolare riguardo a quelle relative ai «servizi di pagamento», provveda il Governo a formulare in termini più chiari le norme applicabili, allo specifico fine di indicare in modo inequivoco – se del caso ricorrendo anche ad apposita elencazione tassativa, nonché alla modifica di altri articoli del TUB ovvero alla introduzione nel TUB stesso di apposite previsioni – i casi nei quali è stabilito il divieto inderogabile di addebitare al cliente spese inerenti alle informazioni e alle comunicazioni, anche con riferimento ai diversi strumenti di comunicazione utilizzabili (ad esempio cartacei o telematici) e alle diverse informazioni (ad esempio informazioni obbligatorie, informazioni precontrattuali, comunicazioni ai sensi dell'articolo 118 del Pag. 119TUB): in particolare la norma dovrebbe prevedere in modo inequivocabile – come del resto già previsto dalla vigente disciplina – che le spese addebitabili per l'invio dell'estratto conto cartaceo sono esclusivamente quelle effettivamente sostenute dal prestatore; benché le modifiche apportate al suddetto articolo 127-bis del TUB con riguardo ai «servizi di pagamento» rappresentino nella sostanza una rifusione di quanto attualmente stabilito sul punto dal vigente articolo 126-ter del TUB, di cui lo schema di decreto dispone la contestuale abrogazione, una maggiore chiarezza del disposto normativo in materia di spese addebitabili per le informazioni e comunicazioni alla clientela, appare infatti opportuna al fine di una più effettiva tutela dei clienti, anche per prevenire il potenziale contenzioso in materia e per ridurre i costi derivanti da possibili dubbi interpretativi;
    2) al fine di allineare l'ordinamento vigente a quanto previsto dalla citata direttiva 2015/2366, chiarendo in particolare che il conto telefonico prealimentato è incluso nella disciplina relativa ai servizi di pagamento, provveda il Governo a intervenire sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, relativo alle operazioni e servizi esclusi dall'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo n. 11, modificando nei seguenti termini l'alinea della lettera n) del predetto comma 2, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera f), dello schema di decreto legislativo:
    «n) operazioni di pagamento effettuate da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:»;
   3) al fine di meglio precisare l'ambito di esclusione dalla disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 11 del 2010 per le donazioni a favore di attività caritatevoli, in coerenza con gli obiettivi di cui al considerando 16 della direttiva 2015/2366, provveda il Governo a riformulare il numero 2) della lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 11 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettera f), dello schema di decreto legislativo, nei seguenti termini:
    «2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
   4) in relazione alla condizione di cui al numero 3), provveda il Governo:
    a integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo inserendovi il seguente comma:
  «7. I commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono abrogati.»;
   a chiarire che la previsione di cui al comma 51 del predetto articolo 1 della legge n. 124 del 2017 si riferisce alle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), numero 2), del decreto legislativo n. 11 del 2010;Pag. 120
   5) provveda il Governo a sostituire l'articolo 114-octiesdecies del TUB di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come introdotto dal comma 13 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, con il seguente:

  «Art. 114-octiesdecies. – (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca).1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.»;
   6) al fine di aumentare la trasparenza ed efficacia degli elementi di tutela richiesti dalla normativa a seguito dell'inserimento dell'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi prestatori di servizi di pagamento, provveda il Governo a integrare il comma 1 dell'articolo 114-septies del TUB di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera a), dello schema di decreto legislativo, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo:
    «Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell'articolo 114-novies.»;
   7) provveda il Governo a integrare il comma 2-bis dell'articolo 114-septies del TUB, come inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera c), dello schema di decreto legislativo, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo:
    «I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell'albo di cui al comma 1.»;
   8) al fine di tutelare maggiormente il consumatore nel caso in cui decida di revocare il consenso al prestatore del servizio di informazione che opera in via continuativa o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, nonché di specificare che la revoca può essere comunicata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il quale è conseguentemente tenuto a rifiutare l'accesso al conto, provveda il Governo a inserire nel nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dall'articolo 2, comma 8, dello schema di decreto legislativo, il seguente comma:
  «3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.»;
   9) al fine di ottimizzare le attività operative dei prestatori dei servizi di pagamento, prevedendo che la trasmissione delle comunicazioni relative ai clienti delle modifiche inerenti la nuova disciplina avvenga successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto e comunque non oltre 60 giorni da tale data, provveda il Governo a chiarire, a seguito delle abrogazioni Pag. 121operate dal comma 39 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che le comunicazioni ai clienti di cui al comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, abrogato dal predetto comma 39, relative alle condizioni contrattuali sostituite in forza delle modifiche apportate dallo schema di decreto, devono essere effettuate entro il 12 marzo 2018;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) al fine di assicurare simmetria e parità di trattamento, valuti il Governo l'opportunità di integrare il terzo periodo del nuovo comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come introdotto dall'articolo 2, comma 14, lettera c), dello schema di decreto legislativo, inserendo, dopo le parole: «Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente» le seguenti: «e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva,»;
    b) al fine di adeguare gli adempimenti necessari per avvalersi della possibilità di applicare fino al 9 dicembre 2020 una commissione interbancaria media ponderata sulle operazioni nazionali di pagamento tramite carta di debito ad uso dei consumatori, adeguando meglio tali adempimenti alle previsioni del regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la lettera b) del comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 11 del 2010, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nei seguenti termini:
     b) fermo restando quanto stabilito dal comma 6, trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).»;
    c) alla luce delle innovazioni tecniche e normative introdotte anche dalla direttiva 2015/2366, valuti il Governo l'opportunità di innovare gli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione, disponendo tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare al riguardo il coordinamento con le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2015/2366, valutando in particolare, a tal fine, l'opportunità di introdurre, dopo l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione).1. All'articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «carta di credito» sono inserite le seguenti: «fisica o virtuale»;
   b) le parole da: «qualora non sia possibile» fino alla fine del comma sono soppresse.

  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 48 è inserito il seguente:
  48-bis. L'utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresì ammesso nel rispetto dei seguenti principi generali:
   a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere attribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
   b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale;
   c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite Pag. 122gli strumenti elettronici di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
   d) al fine di prevedere un adeguato termine per l'applicazione delle disposizioni relative alle commissioni interbancarie ridotte nei pagamenti fino a 5 euro, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi il seguente comma:
  «8. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
   e) al fine di evitare ogni incertezza circa diritti e obblighi vigenti nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, prevedendo l'applicazione della disciplina secondaria vigente per tutto il periodo transitorio, ferma restando l'emanazione di nuove disposizioni emanate in coordinamento con le autorità competenti europee e degli altri Stati membri, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi il seguente comma:
  «9. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto. Durante tale periodo transitorio resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di modificare o abrogare le disposizioni di cui al primo periodo, da essa stessa emanate.»;
   f) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2366 con le norme in materia di tutela della privacy, tra cui in particolare quelle di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 – regolamento generale sulla protezione dei dati (decreto del Presidente della Repubblica – General Data Protection Regulation);
   g) al fine di precisare le previsioni relative all'accettazione dei pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi il seguente articolo:

  «Art. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179). 1. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
  «4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e nelle seguenti fattispecie:
   a) vendita di valori bollati;
   b) pagamento delle tasse automobilistiche;
   c) pagamento delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada;
   d) vendita di carburanti per autotrazione;
   e) esercizio di attività professionale esclusivamente nei rapporti tra professionisti.

  Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».

  2. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Pag. 123dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «relative sanzioni pecuniarie amministrative» sono inserite le seguenti: «, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 693 del codice penale».;
   h) al fine di favorire lo sviluppo del settore fintech in Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi il seguente articolo:

  «Art. 5-ter. – (Misure per favorire la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese start-up innovative).1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta con decreto, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, norme dirette a favorire, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. Il decreto stabilisce tra l'altro, i requisiti, anche prudenziali, gli adempimenti e le procedure semplificate, anche di controllo, da applicare rispetto a quelli altrimenti in vigore per l'avvio e l'esercizio di servizi di pagamento, nel rispetto del principio di proporzionalità.
  3. Le disposizioni del decreto si applicano per un periodo non superiore a 48 mesi dalla data della sua emanazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con successivi decreti, prorogare detto termine fino a ulteriori 48 mesi, e adottare altresì norme integrative e correttive.»;
   i) al fine di incentivare una maggiore diffusione dei moderni strumenti di pagamento, favorendo la modernizzazione del sistema dei pagamenti del nostro Paese, e prevedendo in tale prospettiva un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria, tenuto conto della loro funzione di orientamento nelle scelte delle imprese associate, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi una disposizione che modifichi nei seguenti termini la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante l'elenco delle attività che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:
    «c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari e altri soggetti operanti nel settore finanziario, finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate, nonché l'utilizzo da parte delle stesse di servizi di pagamento. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Quanto previsto dalla presente lettera è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative;»;
   l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un nuovo sistema di vigilanza e di regolazione per le società intermediarie del tax free shopping, le quali attualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono essere regolarmente iscritte all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del TUB, inserendo pertanto a tal fine nello schema di decreto legislativo il seguente articolo:
  «Art. 5-quater. – (Registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui Pag. 124all'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 1. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto legislativo, sono definite le condizioni al ricorrere delle quali agli intermediari di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione al suddetto registro e in particolare:
   a) sia adottata la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
   b) la sede legale sia situata nel territorio della Repubblica italiana;
   c) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
   d) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   e) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base a parametri individuati dalla stessa determina;
   f) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica.

  3. La determina di cui al comma 2 indica altresì gli obblighi a cui devono attenersi gli intermediari di cui al comma 1 regolarmente iscritti, previsti dalle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché i doveri di segnalazione di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, all'articolo 5 della delibera della Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010 e all'articolo 37 del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La determina prevede inoltre che gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto – legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4. All'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

   La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Atto n. 458);
   premesso che:
   lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto dal Governo in attuazione dei criteri di delega contenuti agli articoli 11 e 12 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) ed è volto:
   a) a recepire nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta direttiva PSD2 – Payment Services Directive) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell'Unione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 23 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2016;
   b) adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (cosiddetto regolamento IFR – Interchange Fees Regulation) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate sull'utilizzo di carte di pagamento;
   c) apportare le opportune abrogazioni, modificazioni ed integrazioni finalizzate a garantire un coordinamento tra le disposizioni vigenti e le disposizioni emanate in attuazione della legge 12 agosto 2016, n. 170;
   il regolamento UE n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 stabilisce limiti massimi di commissioni interbancarie per le operazioni con carte di pagamento di debito, di credito e prepagate effettuate dai consumatori: tali limiti vengono fissati nella misura pari allo 0,2 per cento del valore della transazione per le carte di debito ed allo 0,3 per cento del valore della transazione per le carte di credito; l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame recepisce le disposizioni regolamentari introducendo il «Titolo IV-bis» al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; gli articoli 34-bis e 34-ter del suddetto Titolo IV-bis dispongono che per le operazioni nazionali di importo inferiore a 5 euro effettuate con carta di debito e di Pag. 126credito ad uso dei consumatori i prestatori dei servizi di pagamento applicano un importo ridotto rispetto alle operazioni il cui valore sia pari o superiore a 5 euro; tale disposizione risulta priva di «vera cogenza normativa», in quanto i prestatori dei servizi di pagamento potrebbero eludere tale previsione applicando una minima riduzione di commissione interbancaria – vista l'assenza di una percentuale minima normativamente disposta – vanificando quindi gli obiettivi posti dal legislatore; l'utilizzo delle carte di pagamento, soprattutto per le operazioni di importo inferiore a 5 euro, risulta particolarmente strumentale alla lotta all'evasione fiscale, e per tal motivo sarebbe opportuno ridurre in modo significativo l'importo delle commissioni interbancarie, agevolando l'utilizzo della moneta elettronica anche per acquisti di piccolo importo ed in particolar modo sarebbe opportuno indicare in modo analitico la percentuale di riduzione delle commissioni interbancarie per le operazioni di importo inferiore a 5 euro;
   il Capo I e II del suddetto Titolo IV-bis ed il successivo articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame sono dedicati al regime sanzionatorio: ai prestatori dei servizi di pagamento, nelle ipotesi di violazioni normative, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un minimo di 30 mila euro ad un massimo di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato; se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa sia superiore ai massimali indicati nei richiamati articoli le sanzioni amministrative pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto; in linea con quanto appena asserito, sarebbe opportuno disporre un aumento della sanzione anche all'ipotesi in cui il vantaggio ottenuto sia significativamente superiore all'importo della sanzione «ipoteticamente» applicabile quindi a prescindere se rappresenti o meno il massimale normativamente previsto; infine si evidenzia come l'importo minimo della sanzione risulti essere molto basso e per tal motivo potrebbe non avere effetti in termini dissuasivi nelle violazioni normative,
   esprime

PARERE CONTRARIO
«Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano».

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (Atto n. 458);
   sottolineato come lo schema di decreto legislativo si inserisca in un quadro normativo comunitario definito in primo luogo dalla direttiva 2007/64/CE (cosiddetta direttiva PSD1), che la direttiva 2015/2366 (cosiddetta direttiva PSD2) provvede a rivedere per disciplinare nuovi tipi di servizi e nuovi intermediari finora non regolamentati, per eliminare gli arbitraggi normativi, le incertezze e le eterogeneità nel livello di protezione dei consumatori dovute alla diversità con cui i vari Stati membri hanno trasposto la predetta direttiva PSD1, per aggiornare le esenzioni previste per i pagamenti telematici, nonché al fine di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo delle carte di pagamento;
   rilevato, in particolare, come la direttiva PSD2 intenda proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, segnatamente con riferimento alle transazioni non autorizzate, innalzando i requisiti di sicurezza dei pagamenti e incentivando a tal fine i prestatori di servizi di pagamento (PSP) ad applicare la cosiddetta «autenticazione rafforzata del cliente» (strong customer authentication – SCA), costituita da una serie di elementi per la convalida dell'identità dell'utilizzatore del servizio o della transazione di pagamento;
   evidenziato altresì come lo schema di decreto legislativo adegui l'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il quale stabilisce l'applicazione di massimali uniformi per le commissioni interbancarie (cosiddette Multilateral lntercharge Fees – MIF) sulle operazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carte in tutto il territorio dell'Unione europea, con l'obiettivo primario di accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento;
   segnalato in particolare come il predetto regolamento (UE) n. 751/2015 fissi un limite all'applicazione di commissioni interbancarie, pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le Pag. 128carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate, dettando inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori, nonché stabilendo obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente;
   rilevato altresì come lo schema di decreto legislativo, attraverso una serie molto articolata di modifiche al TUB e al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva PSD1, rafforzi i presidi di tutela e di trasparenza a favore dei consumatori e degli esercenti (ad esempio attraverso la conferma e generalizzazione del divieto, per il beneficiario dei pagamenti, di imporre spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento; l'introduzione del divieto di addebitare spese al cliente inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge; una più incisiva disciplina del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate dall'utente e per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, nonché mediante la definizione di più ampi obblighi di privacy in capo ai prestatori di servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di pagamento), chiarisca le competenze autorizzatorie, di vigilanza e di controllo spettanti alle diverse Autorità nazionali, fissi specifici obblighi di comunicazione e collaborazione tra di esse e con le Autorità europee e degli altri Stati, nonché rafforzi l'apparato sanzionatorio vigente, armonizzandolo con la normativa europea intervenuta in materia e con le modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio;
   segnalata l'opportunità che il Governo apra un confronto con gli altri Stati membri al fine di chiarire le tempistiche relative alle operazioni di rimborso all'utente previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 14, dello schema di decreto legislativo, in quanto, ferma restando la necessità di garantire e tutelare il consumatore attraverso una tempistica di rimborso rapida e certa quando la spesa non è autorizzata, la norma non sembrerebbe tenere conto delle difficoltà operative; in particolar modo la disposizione non considera il fatto che la contestazione del cliente potrebbe essere effettuata nelle ore serali, riducendo quindi la nozione di «giornata operativa successiva» cui fa riferimento la norma a poche ore rispetto al tempo invece disponibile nel caso in cui l'operazione sia contestata nelle prime ore del giorno;
   rilevata l'esigenza che il Governo valuti, con riferimento all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, la possibilità di introdurre misure volte a incentivarne l'accettazione, con particolare riguardo a talune categorie di prodotti ad uso dei consumatori e soggetti ad accisa, quali ad esempio i carburanti;
   sottolineata l'urgenza di assicurare in tempi rapidi la piena attuazione nell'ordinamento nazionale dei predetti atti normativi comunitari,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 19, dello schema di decreto legislativo all'articolo 127-bis del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di spese addebitabili al cliente relativamente a talune informazioni e comunicazioni, con particolare riguardo a quelle relative ai «servizi di pagamento», provveda il Governo a formulare in termini più chiari le norme applicabili, allo specifico fine di indicare in modo inequivoco – se del caso ricorrendo anche ad apposita elencazione tassativa, nonché alla modifica di altri articoli del TUB ovvero alla introduzione nel TUB stesso di apposite previsioni – i casi nei quali è stabilito il divieto inderogabile Pag. 129di addebitare al cliente spese inerenti alle informazioni e alle comunicazioni, anche con riferimento ai diversi strumenti di comunicazione utilizzabili (ad esempio cartacei o telematici) e alle diverse informazioni (ad esempio informazioni obbligatorie, informazioni precontrattuali, comunicazioni ai sensi dell'articolo 118 del TUB): in particolare la norma dovrebbe prevedere in modo inequivocabile – come del resto già previsto dalla vigente disciplina – che le spese addebitabili per l'invio dell'estratto conto cartaceo sono esclusivamente quelle effettivamente sostenute dal prestatore; benché le modifiche apportate al suddetto articolo 127-bis del TUB con riguardo ai «servizi di pagamento» rappresentino nella sostanza una rifusione di quanto attualmente stabilito sul punto dal vigente articolo 126-ter del TUB, di cui lo schema di decreto dispone la contestuale abrogazione, una maggiore chiarezza del disposto normativo in materia di spese addebitabili per le informazioni e comunicazioni alla clientela, appare infatti opportuna al fine di una più effettiva tutela dei clienti, anche per prevenire il potenziale contenzioso in materia e per ridurre i costi derivanti da possibili dubbi interpretativi;
   2) al fine di allineare l'ordinamento vigente a quanto previsto dalla citata direttiva 2015/2366, chiarendo in particolare che il conto telefonico prealimentato è incluso nella disciplina relativa ai servizi di pagamento, provveda il Governo a intervenire sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, relativo alle operazioni e servizi esclusi dall'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo n. 11, modificando nei seguenti termini l'alinea della lettera n) del predetto comma 2, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera f), dello schema di decreto legislativo:
   «n) operazioni di pagamento effettuate da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:»;
   3) al fine di meglio precisare l'ambito di esclusione dalla disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 11 del 2010 per le donazioni a favore di attività caritatevoli, in coerenza con gli obiettivi di cui al considerando 16 della direttiva 2015/2366, provveda il Governo a riformulare il numero 2) della lettera n) del comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 11 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettera f), dello schema di decreto legislativo, nei seguenti termini:
   «2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»;
   4) in relazione alla condizione di cui al numero 3), provveda il Governo:
    a integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo inserendovi il seguente comma:
   «7. I commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono abrogati.»;Pag. 130
   a chiarire che la previsione di cui al comma 51 del predetto articolo 1 della legge n. 124 del 2017 si riferisce alle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), numero 2), del decreto legislativo n. 11 del 2010;
   5) provveda il Governo a sostituire l'articolo 114-octiesdecies del TUB di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come introdotto dal comma 13 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, con il seguente:
  «Art. 114-octiesdecies – (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca) – 1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.»;
   6) al fine di aumentare la trasparenza ed efficacia degli elementi di tutela richiesti dalla normativa a seguito dell'inserimento dell'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai fini del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi prestatori di servizi di pagamento, provveda il Governo a integrare il comma 1 dell'articolo 114-septies del TUB di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, lettera a), dello schema di decreto legislativo, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo:
   «Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell'articolo 114-novies.»;
   7) provveda il Governo a integrare il comma 2-bis dell'articolo 114-septies del TUB, come inserito dall'articolo 1, comma 6, lettera c), dello schema di decreto legislativo, aggiungendovi, in fine, il seguente periodo:
   «I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell'albo di cui al comma 1.»;
   8) al fine di tutelare maggiormente il consumatore nel caso in cui decida di revocare il consenso al prestatore del servizio di informazione che opera in via continuativa o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, nonché di specificare che la revoca può essere comunicata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il quale è conseguentemente tenuto a rifiutare l'accesso al conto, provveda il Governo a inserire nel nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dall'articolo 2, comma 8, dello schema di decreto legislativo, il seguente comma:
   «3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.»;Pag. 131
   9) al fine di ottimizzare le attività operative dei prestatori dei servizi di pagamento, prevedendo che la trasmissione delle comunicazioni relative ai clienti delle modifiche inerenti la nuova disciplina avvenga successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto e comunque non oltre 60 giorni da tale data, provveda il Governo a chiarire, a seguito delle abrogazioni operate dal comma 39 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che le comunicazioni ai clienti di cui al comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, abrogato dal predetto comma 39, relative alle condizioni contrattuali sostituite in forza delle modifiche apportate dallo schema di decreto, devono essere effettuate entro il 12 marzo 2018;
   e con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di assicurare simmetria e parità di trattamento, valuti il Governo l'opportunità di integrare il terzo periodo del nuovo comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 11 del 2010, come introdotto dall'articolo 2, comma 14, lettera c), dello schema di decreto legislativo, inserendo, dopo le parole: «Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente» le seguenti: «e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva,»;
   b) al fine di adeguare gli adempimenti necessari per avvalersi della possibilità di applicare fino al 9 dicembre 2020 una commissione interbancaria media ponderata sulle operazioni nazionali di pagamento tramite carta di debito ad uso dei consumatori, adeguando meglio tali adempimenti alle previsioni del regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la lettera b) del comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 11 del 2010, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, nei seguenti termini:
   «b) fermo restando quanto stabilito dal comma 6, trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).»;
   c) alla luce delle innovazioni tecniche e normative introdotte anche dalla direttiva 2015/2366, valuti il Governo l'opportunità di innovare gli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione, disponendo tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare al riguardo il coordinamento con le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2015/2366, valutando in particolare, a tal fine, l'opportunità di introdurre, dopo l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, il seguente:
   «Art. 4-bis – (Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «carta di credito» sono inserite le seguenti: «fisica o virtuale»;
   b) le parole da: «qualora non sia possibile» fino alla fine del comma sono soppresse.

  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 48 è inserito il seguente:
   48-bis. L'utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresì ammesso nel rispetto dei seguenti principi generali:
   a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere attribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
   b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale;Pag. 132
   c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
   d) al fine di prevedere un adeguato termine per l'applicazione delle disposizioni relative alle commissioni interbancarie ridotte nei pagamenti fino a 5 euro, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi il seguente comma:
   «8. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
   e) al fine di evitare ogni incertezza circa diritti e obblighi vigenti nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, prevedendo l'applicazione della disciplina secondaria vigente per tutto il periodo transitorio, ferma restando l'emanazione di nuove disposizioni emanate in coordinamento con le autorità competenti europee e degli altri Stati membri, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi il seguente comma:
   «9. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto. Durante tale periodo transitorio resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di modificare o abrogare le disposizioni di cui al primo periodo, da essa stessa emanate.»;
   f) valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2366 con le norme in materia di tutela della privacy, tra cui in particolare quelle di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 – regolamento generale sulla protezione dei dati (decreto del Presidente della Repubblica – General Data Protection Regulation);
   g) al fine di precisare le previsioni relative all'accettazione dei pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi il seguente articolo:
   «Art. 5-bis – (Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) – 1. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
   «4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e nelle seguenti fattispecie:
   a) vendita di valori bollati;
   b) pagamento delle tasse automobilistiche;
   c) pagamento delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada;
   d) vendita di carburanti per autotrazione;
   e) esercizio di attività professionale esclusivamente nei rapporti tra professionisti.

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   Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.».
   2. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «relative sanzioni pecuniarie amministrative» sono inserite le seguenti: «, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 693 del codice penale».»;
   al riguardo valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le modifiche proposte all'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
   h) al fine di favorire lo sviluppo del settore fintech in Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi il seguente articolo:
   «Art. 5-ter – (Misure per favorire la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese start-up innovative) – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta con decreto, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, norme dirette a favorire, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. Il decreto stabilisce tra l'altro, i requisiti, anche prudenziali, gli adempimenti e le procedure semplificate, anche di controllo, da applicare rispetto a quelli altrimenti in vigore per l'avvio e l'esercizio di servizi di pagamento, nel rispetto del principio di proporzionalità.
  3. Le disposizioni del decreto si applicano per un periodo non superiore a 48 mesi dalla data della sua emanazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con successivi decreti, prorogare detto termine fino a ulteriori 48 mesi, e adottare altresì norme integrative e correttive.»;
   i) al fine di incentivare una maggiore diffusione dei moderni strumenti di pagamento, favorendo la modernizzazione del sistema dei pagamenti del nostro Paese, e prevedendo in tale prospettiva un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria, tenuto conto della loro funzione di orientamento nelle scelte delle imprese associate, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo inserendovi una disposizione che modifichi nei seguenti termini la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante l'elenco delle attività che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:
   «c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari e altri soggetti operanti nel settore finanziario, finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate, nonché l'utilizzo da parte delle stesse di servizi di pagamento. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1. Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Quanto previsto dalla presente lettera è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative;»;
   l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un nuovo sistema di vigilanza e di regolazione per le società intermediarie del tax free shopping, le quali attualmente, Pag. 134ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono essere regolarmente iscritte all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del TUB, inserendo pertanto a tal fine nello schema di decreto legislativo il seguente articolo:
   «Art. 5-quater – (Registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) – 1. È istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Con determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto legislativo, sono definite le condizioni al ricorrere delle quali agli intermediari di cui al comma 1 è consentita l'iscrizione al suddetto registro e in particolare:
   a) sia adottata la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
   b) la sede legale sia situata nel territorio della Repubblica italiana;
   c) il capitale sociale versato non sia inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
   d) l'oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di intermediazione per le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   e) detta attività di intermediazione costituisca attività principale o prevalente sotto il profilo economico e organizzativo, in base a parametri individuati dalla stessa determina;
   f) gli esponenti aziendali, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci e i revisori posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal relativo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e la cui mancanza determina la decadenza dalla carica.

  3. La determina di cui al comma 2 indica altresì gli obblighi a cui devono attenersi gli intermediari di cui al comma 1 regolarmente iscritti, previsti dalle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nonché i doveri di segnalazione di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, all'articolo 5 della delibera della Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010 e all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La determina prevede inoltre che gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi di informazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, così come specificati nei relativi provvedimenti di attuazione, e dall'articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4. All'istituzione e alla tenuta del registro di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «all'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».»