CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2017
892.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 438).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

   La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto del Governo n. 438);
   considerate le indicazioni emerse nel corso delle audizioni dei rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze (13 settembre 2017), del professor Marattin, Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (14 settembre e 4 ottobre 2017), dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio (28 settembre 2017) e del sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Pier Paolo Baretta (11 ottobre 2017);
   sottolineato che risulta del tutto condivisibile l'intento di procedere tempestivamente alla determinazione delle capacità fiscali, definendo, prima della fine del 2017, la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale per il 2018 in maniera da porre i comuni nelle condizioni di conoscere l'importo complessivo delle risorse su cui fare affidamento nel nuovo anno e di potere effettuare così una adeguata programmazione amministrativa e di bilancio;
   rilevato che, allo stato, continuano a sussistere forti differenziazioni nelle capacità fiscali tra enti che si trovano in condizioni simili, non solo con riguardo alla distribuzione delle basi imponibili ma anche per dimensioni e collocazione geografica;
   auspicato che la complessità del sistema – in cui si sovrappongono molteplici elementi quali modifiche metodologiche, aggiornamenti delle basi di dati, criteri di perequazione differenziati secondo la tipologia di spesa, transizioni di medio e lungo periodo – non impedisca la comprensione delle scelte di fondo nella distribuzione delle risorse finanziarie;
   considerata in particolare la necessità che gli amministratori locali siano posti nelle condizioni di comprendere le ragioni delle variazioni intercorse nelle risorse attribuite e che a tal fine sia assicurata una adeguata formazione; tale aspetto investe in particolar modo gli amministratori dei comuni più piccoli, che non dispongono delle strutture e del personale necessari per approfondire le ragioni e le procedure preordinate all'attribuzione delle risorse;
   considerato che il criterio prudenziale di confermare e non incrementare la percentuale del 10 per cento di incidenza del tax gap, per il 2018, non fa venire meno la necessità di un suo progressivo aumento; l'incremento significativo Pag. 169dell'impatto del tax gap rimane un elemento centrale per la responsabilizzazione dei comuni nella lotta all'evasione fiscale;
   ribadito che, come già sottolineato in precedenti pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'inclusione della TARI – la tariffa sui rifiuti che deve finanziare integralmente il costo del servizio, che trova corrispondenza nell'analoga voce dei fabbisogni standard – nel calcolo della capacità fiscale risponde a una motivazione meramente contabile, finalizzata alla esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relativi alle capacità fiscali dei comuni;
   ricordato che il Fondo di solidarietà comunale ha carattere orizzontale, essendo finanziato dalle risorse degli stessi comuni e che la rinuncia al Fondo perequativo di carattere verticale sembra legata a condizioni economico-finanziarie particolarmente gravi e negative, non più riscontrabili nell'attuale fase;
   ribadito che la determinazione delle capacità fiscali per i soli comuni delle Regioni a statuto ordinario continua a produrre un trattamento differenziato rispetto ai comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti osservazioni:
    a) individui il Governo le modalità attraverso le quali, nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato, sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI;
    b) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del tax gap di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale;
    c) siano esplicitate nelle premesse del decreto le scelte di fondo che hanno orientato la predisposizione del decreto medesimo e la composizione dei diversi fattori che lo determinano;
    d) sia prevista un'adeguata formazione degli amministratori, a partire dagli amministratori dei comuni minori, con riguardo ai presupposti e alle modalità applicative delle capacità fiscali e ai loro effetti finanziari;
    e) individui il Governo le modalità più idonee per introdurre un meccanismo analogo anche per i comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome;
    f) valuti il Governo se, al miglioramento delle condizioni economico-finanziarie complessive, possa corrispondere l'introduzione di un finanziamento statale di tipo verticale del fondo con finalità perequative per i comuni, in luogo dell'attuale finanziamento orizzontale.