CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2017
882.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Desidero ringraziare l'onorevole interrogante poiché con questo atto ispettivo mi consente di fornire elementi aggiornati in merito ad un tema sul quale è stata riposta massima attenzione da parte del Ministero della salute e di AIFA.
  Preliminarmente, occorre ricordare che il trattamento del diabete con i farmaci richiamati dall'onorevole interrogante, appartenenti alla classe degli inibitori DPP-4, è indicato come monoterapia o in associazione ad altri farmaci ipoglicemizzanti nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 il cui esito del controllo glicemico sia risultato inadeguato.
  In merito all'efficacia di tali farmaci, l'AIFA ha peraltro ritenuto di precisare quanto segue.
  Sebbene essi comportino, quali principali benefici, la dimostrata sicurezza cardiovascolare, il basso rischio di ipoglicemie, le ridotte interazioni farmacologiche e la facilità di gestione della posologia, tuttavia non è stata dimostrata una efficacia ipoglicemizzante superiore agli altri ipoglicemizzanti orali e non sono emersi, ad oggi, benefici maggiori nel lungo periodo. Inoltre, non vi sono prove sufficienti a favore di una efficacia aggiuntiva in pazienti con grave deficit beta cellulare e che richiedano regimi insulinici multi-iniettivi.
  Tali considerazioni riverberano i propri effetti, come per tutti gli altri farmaci, sui contenuti del Piano Terapeutico.
  Occorre ricordare che il Piano Terapeutico costituisce una misura di carattere regolatorio, valida a livello nazionale, che, sulla base di dati scientifici, individua la popolazione target per la quale, risultando più favorevole il rapporto Beneficio/Rischio, è garantita la rimborsabilità da parte del SSN. In buona sostanza, esso rappresenta lo strumento che consente la definizione di un percorso di prescrizione e rivalutazione clinica volto a modificare o confermare la strategia terapeutica. Ciò, peraltro, è ancor più evidente nel caso del diabete, il cui decorso cronico impone la costante rivalutazione del paziente e della relativa terapia, che viene, infatti, costantemente adattata alle varie circostanze della vita del paziente, al fine di ottenere il massimo beneficio.
  Ebbene, mi preme evidenziare, a tal riguardo, che, nel corso del 2016, l'AIFA, con il supporto della Commissione Tecnico Scientifica, ha dato avvio ad un percorso di revisione dei criteri di rimborsabilità dei farmaci antidiabetici DPP-4 e dei GLP-1, nonché ad un percorso di aggiornamento del relativo «Piano terapeutico per l'utilizzo appropriato dei farmaci “incretino-mimetici” nel diabete tipo 2».
  In particolare, la validità temporale del Piano Terapeutico è stata fissata in sei mesi con possibile estensione automatica sino a dodici mesi per i pazienti con livelli adeguati di emoglobina glicata rilevati a seguito di controllo semestrale svolto dal Medico di Medicina Generale. Pertanto, con tali modifiche del Piano Terapeutico è stato di fatto incrementato il coinvolgimento del medico di medicina generale nella continuità prescrittiva di questa categoria di farmaci.
  Inoltre, è in corso di valutazione una ulteriore revisione dei criteri di rimborsabilità e delle modalità di prescrizione dei farmaci anti-diabetici, con il relativo aggiornamento del piano terapeutico. Contestualmente, è stato recentemente istituito un Tavolo di lavoro con l'obiettivo di coinvolgere Pag. 123maggiormente detti medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti territoriali nella prescrizione di alcune categorie di farmaci tramite una modalità prescrittiva cosiddetto «web based» dei Piani terapeutici AIFA.
  Tutto ciò premesso, a conferma dell'attenzione riposta da questo Ministero e dall'AIFA al tema del coinvolgimento dei medici di medicina generale nel trattamento del diabete, se del caso attraverso l'utilizzo anche di farmaci più innovativi, desidero rassicurare l'onorevole interrogante che nell'ambito della predetta fase sperimentale è stato già previsto che potranno far parte proprio i farmaci indicati dall'atto ispettivo (quali le incretine e gli altri anti-diabetici).

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ALLEGATO 2

5-09523 Grillo: Completamento dell'ospedale San Marco di Librino di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Prima di entrare nel merito del quesito posto dagli On.li interroganti, devo rammentare – come già avvenuto in occasione di altri atti ispettivi riguardanti problematiche di rilievo locale – che in tali ambiti, di norma, il Ministero della salute deve limitarsi ad un ruolo di verifica, secondo quanto previsto, nello specifico, dal Decreto Ministeriale n. 70/2015.
  Devo infatti ricordare che le scelte programmatorie e organizzativo/gestionali rientrano nella piena autonomia riconosciuta alle Regioni, le quali, in tale ambito, hanno ampia facoltà di definire le caratteristiche delle strutture che compongono la rete dell'emergenza-urgenza e la rete ospedaliera. Rimane in capo al Ministero della Salute, invece, il compito di verificare l'adesione agli standard previsti dal citato Decreto 70 (mi riferisco, in particolare, al rispetto dello standard del numero dei posti letto; al possesso dei requisiti da parte delle strutture della rete; al rispetto degli standard dei volumi ed esiti) non essendo possibile ingerirsi nelle singole scelte organizzative, come detto, proprie delle Regioni.
  Tutto ciò premesso, relativamente alla realizzazione e consegna dell'ospedale di San Marco in Librino di Catania, posso rispondere con gli elementi acquisiti dall'Assessorato alla salute della Regione Sicilia.
  A tal riguardo, la Regione ha comunicato che dopo la stipula del contratto (avvenuta il 28.07.2008) e la conseguente consegna dei lavori all'Impresa esecutrice avvenuta in data 11 settembre del medesimo anno, si è palesata, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2009 di riordino del SSR, la necessità di un ridimensionamento, ovvero di un adeguamento, dell'opera alle nuove e diverse esigenze dell'Azienda: ciò ha comportato una modifica del progetto originario con l'adozione di una prima Perizia di variante (approvata in Conferenza dei servizi) seguita da una seconda Perizia di variante adottata al fine di consentire un maggiore risparmio energetico attraverso un migliore assetto della centrale termo-cogenerativa. Tutto ciò con conseguente slittamento della chiusura dei lavori al 31 maggio 2015.
  Successivamente, in considerazione delle difficoltà, riscontrate dalla impresa, nel garantire il rispetto della tempistica programmata e delle modalità previste dal contratto di appalto nonché dai successivi atti integrativi (difficoltà strettamente collegate ad una ridotta capacità economico-finanziaria della stessa impresa che non aveva potuto più agire se non dopo la nomina del Commissario prefettizio), al fine di tutelare l'interesse pubblico della completa definizione dell'opera nonché dei risvolti, pure rilevanti, di natura occupazionale, si è tenuta, in data 22 gennaio 2016, la Conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e durante la quale si è convenuto di accordare alla medesima impresa una proroga di quattro mesi a decorrere dal 21 febbraio 2016, anche in ragione delle criticità riscontrate e degli ostacoli di natura oggettiva che impedivano il rispetto del previsto termine di scadenza per la realizzazione dell'opera.
  Peraltro, in sede di Conferenza, il Prefetto di Catania, pur rilevando la necessità inderogabile di portare a compimento l'opera con il contratto in corso di esecuzione, Pag. 125rappresentava che non era possibile operare uno scorrimento di graduatoria della gara di appalto a suo tempo svolta, non essendoci una seconda ditta in graduatoria e non potendosi ragionevolmente ipotizzare una nuova gara di appalto per i lavori residui.
  Preme evidenziare, inoltre, che tale vicenda ha visto il coinvolgimento anche dell'ANAC che ha manifestato la propria condivisione di quanto concordato in sede di Conferenza.
  Successivamente, con deliberazione n. 1270 del 3 agosto 2016, l'Azienda Policlinico di Catania ha approvato l'atto di novazione contrattuale (sottoscritto tra le parti il 4 agosto) prevedendo, tra le altre cose, un ulteriore slittamento della conclusione dei lavori al 9 febbraio 2017.
  In merito al prosieguo dell'appalto, il Responsabile Unico del Procedimento ha rappresentato che sono state avviate alcune nuove variazioni di opere rispetto alle originarie previsioni progettuali al fine di soddisfare, su richiesta dei primari, le specifiche esigenze proprie del pronto soccorso, dei laboratori, delle attrezzature ecc. A seguito di ciò, pertanto, l'impresa aveva avanzato richiesta di protrazione dei termini di ulteriori 120 giorni, con scadenza ultima, quindi, al 9 giugno del corrente anno.
  Infine, con deliberazione n. 1161 del 17 luglio 2017, l'ente appaltante ha preso atto della perizia di assestamento finale redatta dalla Direzione dei lavori nonché della proroga concessa di 105 giorni decorrenti dalla data della medesima deliberazione.
  Concludo, pertanto, rassicurando gli onorevoli interroganti che, pur nella consapevolezza che la competenza primaria, in materia di organizzazione della rete ospedaliera, spetta alla Regione, il Ministero della salute monitorerà l'evolversi della vicenda al fine di garantire la piena tutela del diritto alla salute nonché pieno riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza in favore di tutti i cittadini locali, in considerazione anche dei numerosi risvolti di natura assistenziale che la vicenda in questione presenta.

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ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

EMENDAMENTO APPROVATO

Art. 9.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
  La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».
  2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria».
  2-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
  2-ter. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».
  2-quater. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto Pag. 127dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».
  2-quinquies. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».
9. 3. (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini, D'Incecco.