CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio.

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
  2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
01. 01. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  0.1. All'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e, al comma 5, dell'articolo 14, legge n. 108 del 1996, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «ventiquattro».
1. 6. Il Relatore.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  0.1. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma precedente può essere erogato, qualora dalla disponibilità della intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso».
1. 5. Il Relatore.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  0.1. Al comma 1, dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione».
1. 2. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  0.1. Al comma 2, dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga».
1. 3. Colletti, Sarti.

Pag. 31

  Al comma 1, capoverso 7-quater, sostituire la parola: contratto con la seguente: accumulato.
1. 1. Colletti, Sarti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «trecento giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati».
1. 4. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
  «Dopo l'articolo 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.
(Elargizione a soggetti vittime di sfruttamento).

  1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che sono vittime del delitto di cui all'articolo 603-bis c.p., purché abbiano denunciato il reato medesimo o abbiano comunque collaborato alle indagini.
  2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
  3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del mancato guadagno ovvero di quello derivante da lesioni personali».
1. 020. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «tenuto a cura del prefetto» con le seguenti: «unico nazionale tenuto presso il Ministero dell'interno».
1. 010. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento della domanda di iscrizione e ogni anno dal momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato una informazione antimafia liberatoria di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
1. 09. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime, che non si siano candidati ad alcuna competizione elettorale che si svolga nel territorio nazionale nei precedenti 20 anni. Il Comitato è composto:
   a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;Pag. 32
   b) da due rappresentanti del Ministero della giustizia;
   c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
   d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
   e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
   f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto».
1. 0200. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 2, sopprimere le parole: «per più di una volta».
1. 050. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti: «, che non si siano candidati ad alcuna competizione elettorale che si svolga nel territorio nazionale nei precedenti 20 anni».
1. 03. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, sostituire le lettere da a) a e) con le seguenti:
   «a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
   b) da due rappresentanti del Ministero della giustizia;
   c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
   d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
   e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
   f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto».
1. 04. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 01. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte da almeno tre anni consecutivi nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, estratti a sorte in pubblica adunanza. I membri rimangono in carica per due anni e non possono ricoprire nuovamente l'incarico di membro del Comitato per i successivi 10 anni».
1. 07. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «I membri Pag. 33di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali sono, ovvero sono stati, nei 10 anni precedenti membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla».
1. 08. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. In un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1 lettera d)».
1. 06. Nuti, Di Vita.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. In un'apposita sezione del sito web del Ministero dell'interno sono pubblicati verbali delle riunioni del Comitato di cui al comma 1 e tutti i documenti adottati dallo stesso».
   b) sopprimere il comma 5.
1. 0110. Nuti, Di Vita.