CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    l'articolo 8 del decreto-legge in discussione, nel modificare l'articolo 76, del D.P.R del 29 settembre 1973, n. 602, estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione, prevedendo, in particolare, che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro, laddove, invece, la norma previgente faceva riferimento al valore del singolo bene;
    ne consegue che, ferma restando l'impignorabilità dell'unico immobile, non di lusso, di proprietà del debitore, destinato a sua residenza anagrafica, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il loro valore complessivo è superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite;
    appare comunque opportuno chiarire che, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia proprietario di più di un immobile, l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione del bene adibito ad uso abitativo presso il quale il debitore stesso abbia stabilito la propria residenza anagrafica, con esclusione delle abitazioni di lusso;
   osservato che:
    appare, altresì, opportuno introdurre disposizioni volte a rafforzare i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione, sui quali è intervenuto il recente decreto legislativo che ha modificato il codice degli appalti, consentendo all'ANAC di intervenire, con una raccomandazione e con poteri di carattere sanzionatorio, ove si ritenga sussistente un vizio di legittimità di uno degli atti della procedura di gara;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di chiarire che, anche nei casi il cui il debitore sia proprietario di più di un immobile, non si dà corso all'espropriazione, se il bene, fatta eccezione per le abitazioni di lusso e degli immobili inseriti nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad abitazione principale, avendovi il debitore stesso stabilito la propria residenza anagrafica;
   si valuti l'opportunità di inserire nel testo una disposizione volta ad ampliare i poteri dell'ANAC nel senso indicato in premessa.

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ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il provvedimento in esame, presentata come manovra «correttiva» costituisce, in realtà, l'ennesimo atto di resa del governo italiano alle pretese e alle richieste di austerity dell'Unione Europea;
    dietro l'apparente proposito di arginare l'evasione fiscale al fine di recuperare soldi, il provvedimento inserisce disposizioni gravose per le piccole imprese e per i professionisti sul fronte dei rapporti con la Pubblica amministrazione;
    sono state presentate proposte emendative dal Movimento 5 Stelle all'articolato che mirano a migliorarne il contenuto che vanno dal pacchetto «enti locali» mirato a difendere le prerogative di tutti i sindaci italiani, alla maggiore trasparenza nell'inquadramento contabile dei residui di bilancio, si intende anche agevolare le ristrutturazioni dei mutui dei Comuni con Cassa depositi e prestiti;
   osservato che:
    il Gruppo del Movimento Cinque Stelle ha presentato una significativa proposta emendativa che interviene sul Codice degli appalti restituendo all'Anac il potere sottrattogli recentemente, in occasione del decreto integrativo e correttivo del Codice degli appalti;
    la norma soppressa dal Governo consentiva all'Anac d'intervenire con una «raccomandazione vincolante» e con un potere sanzionatorio laddove ritenesse sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti di gara. Si ritiene, infatti, che tale depotenziamento dell'Anac da parte del Governo abbia creato un rilevante disappunto nell'opinione pubblica pur se il Governo si sia malamente giustificato asserendo che si tratti di un mero errore al quale avrebbe riparato proprio in occasione della «manovrina»;
    sebbene si sia affermato che tale «soppressione» fosse conseguente al parere del Consiglio di Stato che ha espresso talune criticità, va detto che, in realtà, il Consiglio di Stato ha respinto tali responsabilità ribadendo di non aver mai chiesto di sopprimere detta competenza quanto piuttosto di modificarla nella formulazione per superare le suddette criticità;
    con l'emendamento in questione si restituisce tale potere dell'Anac, modificandolo in ragione dei rilevi del Consiglio di Stato ed eliminando quelle parti incongruenti, come ad esempio il termine «raccomandazione vincolante», che rischiavano di configurare un eccesso di delega o profili di incostituzionalità oppure coordinando i tempi del ricorso alla giustizia amministrativa con i termini indicati dall'Anac nella raccomandazione;
   esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

5-11360 Dambruoso: Sulla situazione relativa alla casa circondariale di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in corso di trattazione riguarda le condizioni di carenza del personale presso la Casa circondariale di Bologna, istituto ove è riscontrabile effettivamente un serio problema di sovraffollamento.
  Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato che presso l'istituto penitenziario le forze di polizia presenti sono pari a 420 unità a fronte di un organico di 552. La maggiore carenza di personale, per quanto comunicato dall'articolazione ministeriale competente, si registra nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori.
  Il tasso di carenza di organico, certamente rilevante, rappresenta purtroppo una caratteristica comune a molti istituti penitenziari e, proprio per questo, le politiche del personale hanno un rilievo prioritario ed anche la situazione dell'istituto di Bologna non potrà che essere tenuta nella massima considerazione in occasione delle nuove assegnazioni di personale, ormai imminenti.
  In attesa, infatti, della risoluzione della sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di 300 unità maschili e 100 femminili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2016 l'Amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere n. 887 agenti già vincitori di concorso.
  E, nell'ambito di tale quadro, il decreto «milleproroghe», convertito con la recente legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della validità delle graduatorie dei concorsi pubblicate in data non anteriore al 1o gennaio 2012.
  Tale intervento normativo consentirà, dunque, all'Amministrazione di attingere alle predette graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione, nell'anno in corso, di 887 donne e uomini, che andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di Polizia penitenziaria.
  Nello stesso senso non potrà che esser tenuto presente, nelle politiche di assunzione, lo stato di vacanza nei ruoli degli educatori, attualmente presenti nell'istituto bolognese in numero di 6 a fronte di una dotazione organica pari a 9 unità, in seguito alla rideterminazione delle piante organiche attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015.
  Si tratta di primi, importanti, interventi che dimostrano la costante attenzione riservata dal Governo a tale questione e che intendono migliorare le condizioni di lavoro negli istituti, garantirne maggior sicurezza ed assicurare un miglior trattamento per le persone detenute.
  Da questo ultimo punto di vista, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha fornito dati relativi ad episodi critici che non parrebbero manifestazione di un progressivo deterioramento delle condizioni di vita detentiva, così come la situazione riscontrata è stata valutata come complessivamente gestibile dal personale e sostanzialmente sotto controllo.

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ALLEGATO 4

5-11362 Chiarelli: Sulla negoziazione assistita nei giudizi di separazione o divorzio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti, segnalano diversi orientamenti interpretativi emersi nell'applicazione della disposizione di, cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, che prevede la necessità di trascrivere nei registri immobiliari le convenzioni di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio con cui le parti abbiano disposto anche di diritti su beni immobili.
  Rilevano, in particolare, che alcuni Conservatori dei registri immobiliari avrebbero iscritto l'avvenuto trasferimento solo con riserva per la mancata autenticazione della sottoscrizione dell'atto da parte di un pubblico ufficiale, sebbene recenti pronunce giurisprudenziali abbiano, invece, riconosciuto che la convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, nel produrre gii effetti giuridici, dei provvedimenti giudiziali che definiscono i relativi procedimenti, non necessita di ulteriori autenticazioni.
  Su tali premesse, ed anche in considerazione della circostanza che tale incombente, non espressamente previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, rappresenti un'ulteriore spesa che le parti devono sostenere, disincentivando dunque all'utilizzo di tale strumento deflattivo, chiedono di sapere se la convenzione di negoziazione assistita in parola «produca già gli effetti dei provvedimenti giudiziali anche ai fini della trascrizione e dell'intavolazione ... in assenza di autentica, della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».
  Va preliminarmente rilevato che, rispetto all'interpretazione della disposizione in esame resa dalle Conservatorie dei registri immobiliari, che dipendono dall'Agenzia delle Entrate, esula dalle prerogative del Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di indirizzo, anche in via interpretativa della legislazione vigente, nei confronti di amministrazioni diverse.
  In ordine, invece, alle pronunzie dell'autorità giudiziaria – che già si è espressa sul tema peraltro non in modo uniforme, nei giudizi di reclamo avverso i dinieghi delle Conservatorie alle trascrizioni delle convenzioni prive di autentica notarile – giova rilevare che la corretta interpretazione della disposizione in esame è rimessa, in via esclusiva, alla valutazione insindacabile dell'autorità giudiziaria, in piena autonomia e indipendenza.
  Per completezza espositiva, preme comunque rappresentare che, in considerazione della particolare delicatezza della materia, la competente Direzione Generale della giustizia civile ha provveduto ad avviare un'interlocuzione con la Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, già destinataria di analogo quesito.
  In ogni caso, laddove permanesse il rilevato contrasto, si valuterà l'opportunità di un intervento normativo, di natura interpretativa, che renda coerente l'applicazione della disposizione citata con la ratio che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche nella materia della separazione e del divorzio, nei casi in cui involgano l'assetto di interessi patrimoniali immobiliari.

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ALLEGATO 5

5-11361 Ferraresi: Sulla pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali di agente di polizia penitenziaria pubblicato in G.U. del 28 luglio 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il quesito posto dagli Onorevoli interroganti consente di affrontare il tema delle politiche del personale, con particolare riguardo al personale della Polizia penitenziaria, tema che ha visto il mio Ministero porre le basi per il superamento del blocco delle assunzioni nel settore.
  In questo quadro, è stato pubblicato il 28 luglio del 2015 il bando di concorso per l'assunzione di trecento uomini e cento donne quali agenti di Polizia penitenziaria.
  Nel corso delle prove scritte del concorso, gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prove tenutesi tra il 20 ed il 22 aprile 2016, vennero accertati da parte della stessa Polizia penitenziaria irregolarità tali e di tale gravità da imporre la sospensione del concorso, contestualmente all'avvio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di indagini preliminari.
  La sospensione della procedura concorsuale non poteva che essere dettata dall'esigenza di attendere l'esito delle indagini e, conseguentemente, l'ampiezza del quadro di irregolarità riscontrate, anche al fine di orientamento delle scelte che l'amministrazione penitenziaria sarebbe stata chiamata a prendere in ordine alla validità delle prove effettuate ed all'identificazione dei concorrenti da escludere.
  Sulla vicenda sono state richieste notizie di aggiornamento tanto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria quanto alla procura della Repubblica procedente.
  Sul versante dell'accertamento penale, il Procuratore di Roma ha comunicato che è tuttora pendente e coperto da segreto investigativo un procedimento penale per truffa aggravata iscritto a carico di «svariati indagati».
  Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal canto suo, ha comunicato che, data l'urgenza di definizione della questione, è in attesa che l'Avvocatura Generale dello Stato si pronunci sul parere, richiestole in data 15 marzo u.s., in merito alla validità delle prove concorsuali svolte sino alla sospensione e sulla legittimità di un ventaglio di soluzioni alternative ipotizzate per sbloccare la situazione.
  In attesa delle decisioni che dovranno essere celermente assunte dalla competente articolazione ministeriale e che provvederò a sollecitare, anche al fine di assicurare ai candidati non coinvolti forme di garanzia e di salvaguardia, segnalo che l'attenzione alle politiche del personale ha consentito di ottenere (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2016) che l'Amministrazione penitenziaria fosse autorizzata ad assumere n. 887 unità di agenti già vincitori di concorso.
  Misura, quest'ultima, che con il decreto «milleproroghe», convertito con la legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata prorogata, sino al dicembre 2017.
  Tale intervento normativo consentirà, dunque, all'Amministrazione di attingere alle graduatorie concorsuali per avviare le procedure finalizzate all'assunzione, nell'anno in corso, di 887 agenti, che andranno a colmare, almeno in parte, i vuoti in organico del corpo di Polizia penitenziaria.