CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI NICCHI ED ALTRI

  La VII e la XII Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (A.G. n. 380);
   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame, è finalizzato all'attuazione della delega al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182 della legge n. 107 del 2015, per l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

    detto sistema integrato, è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, e per la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici. Si prevede che il nuovo sistema integrato avvenga attraverso la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia;

    l'attuale situazione del nostro Paese, mostra come sia sempre più indispensabile rafforzare il ruolo pubblico per quello che riguarda i servizi educativi e scolastici per l'infanzia, e questo è ancora di più necessario in una perdurante fase di crisi economica e sociale;

    uno dei problemi strutturali dell'Italia è infatti l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze dei bambini e delle bambine, dei genitori e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze;

    per raggiungere lo standard europeo, fissato dalla strategia di Lisbona che prevedeva una copertura pari al 33 per cento entro il 2010, il nostro Paese dovrebbe creare ulteriori 1.700 nidi e scuole dell'infanzia;

    se queste sono le criticità, lo schema di decreto in esame, non sembra fornire risposte adeguate. Le risorse finanziarie sono poche, e manca un obiettivo temporale definito entro il quale completare il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. La realizzazione del Sistema integrato viene di fatto subordinato a una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili;

    sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia come l'implementazione dei servizi sia inevitabilmente legata anche alla possibilità di assumere. Sebbene sia prevista una deroga per il personale della scuola, questa non è sufficiente laddove sarebbe invece necessario prevedere un ampliamento del turn over, anche per dare maggiori garanzie circa la piena attuazione della delega;

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    il comma 6 dell'articolo 2, prevede espressamente che “i servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato”. Questo sancisce il finanziamento degli asili privati da parte degli enti pubblici e degli asili pubblici da parte dei soggetti privati. A ciò aggiungiamo la prevista (articolo 9) «partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia», che mette una pietra tombale alla gratuità dei medesimi servizi educativi, e ad un sistema scolastico per la prima infanzia aperto;

    e comunque, visto il ruolo centrale di fatto assegnato agli Enti locali, chiamati ad accreditare i soggetti privati che vogliano istituire e gestire servizi per l'infanzia, sarà necessario che nelle norme attuative vengano assegnati dei criteri comuni che assicurino qualità e sicurezza in base ai quali dovranno operare, e questo per evitare difformità sul territorio nazionale;

    l'articolo 4 provvede ad elencare quelli che vengono definiti gli «Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni». Si è di fatto, sostituita la necessaria individuazione dei «Livelli essenziali delle prestazioni», con gli «Obiettivi strategici» del Sistema integrato», che invece non presuppongono l'universalità del diritto;

    sul sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, la legge delega 107/2015 si poneva alcuni obiettivi condivisibili. Uno di questi era quello di superare la dicotomia tra assistenza alla prima infanzia (periodo 0-3 anni), e quello della scolarità che precede l'istruzione formale obbligatoria (scuola materna, 3-6 anni). Come è noto i cosiddetti «nidi» sono sempre stati intesi come servizi socio-educativi diversi dall'istruzione, mentre la scuola materna è stata intesa come prestazione di un servizio d'istruzione. Non si ravvedono le condizioni reali per il raggiungimento di questo obiettivo, perché per far funzionare un sistema organico e integrato dello 0-6 anni, occorrono maggiori risorse umane, sicché il persistente blocco del turn-over impedisce nuove assunzioni e quindi impedisce l'attuazione la riforma;

    il provvedimento prevede la costituzione, da parte delle regioni, dei Poli per l'infanzia. Una idea che, almeno sulla carta, vorrebbe dare una risposta anche in termini di aiuto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro e vita. L'articolo 3 dello schema di decreto in esame, stabilisce infatti che regioni ed enti locali programmano la costituzione di Poli per l'infanzia ossia di plessi e strutture contigui che accolgono e integrano i servizi educativi e le scuole per l'infanzia per bambini da 3 mesi a 6 anni, i cui palazzi sono individuati d'intesa con l'INAIL. In definitiva, si prefigura di concentrare nelle diverse regioni, poche grandi unità immobiliari le scuole dell'infanzia. Va comunque evidenziato come le poche risorse assegnate ai Poli per l'infanzia, sembrano essere destinate esclusivamente per l'acquisizione dei relativi plessi o degli edifici;

    peraltro, sotto questo aspetto è rinvenibile un eccesso di delega, laddove il decreto legislativo 107/2015 prevedeva la «promozione» di poli per l'infanzia, e non già la loro «programmazione»;

    il provvedimento è per gran parte un insieme di vaghe intenzioni dove non vengono indicati tempi certi per l'attuazione, con risorse insufficienti e incerte;

    il Comitato per la legislazione ha evidenziato non poche criticità, ed evidenti indeterminatezze e approssimazioni del testo. Se ne segnalano solo alcune: non poche previsioni contenute nell'articolato non presentano un contenuto innovativo dell'ordinamento, ma si limitano «a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo»;

    così come all'articolo 3, comma 8, si demanda la valutazione dei progetti per Pag. 73interventi di edilizia scolastica ad una «commissione di esperti», senza che venga individuata la relativa composizione e senza prevedere neppure il relativo atto istitutivo. «Analogamente, l'articolo 10, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'istituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, senza fissarne la composizione»;

    sempre il Comitato per la legislazione sottolinea ancora come il provvedimento, all'articolo 2, comma 7, nel definire i compiti della scuola dell'infanzia, in parte ribadisce ed in parte integra quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 59/2004, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009, senza prevedere alcuna forma di coordinamento con tali preesistenti fonti;

    l'articolo 12 istituisce il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, con una dotazione pari a 209 milioni di euro per il 2017, 224 milioni per il 2018 e 239 milioni a decorrere dal 2019. La finalità del Fondo è quella di attuare progressivamente il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;

    viste gli ambiti finanziati dal Fondo (edilizia scolastica, spese di gestione, formazione in servizio del personale educativo e docente), è di tutta evidenza come le risorse assegnate siano nettamente insufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dallo stesso articolo 12;

    l'esclusione dei nidi da servizi a domanda individuale, che rientrava tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ed era uno dei punti più significativi della legge delega, è di fatto condizionata dalle poche risorse disponibili nei bilanci dei Comuni.
  esprimono

PARERE CONTRARIO

Nicchi, Fossati, Scotto, Murer, Fontanelli, Cimbro, Bossa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE ED ALTRI

  La VII Commissione,
   esaminato l'atto n. 380,
   premesso che:
    oggi le politiche per l'infanzia sono considerate in quasi tutti i Paesi europei un pezzo fondamentale del welfare locale. D'altra parte, già nel 2002 il Consiglio delle Comunità europee aveva riconosciuto l'importanza dell'estensione dei servizi prescolari per lo sviluppo economico dei Paesi, fissando al 33 per cento per i bambini sotto i tre anni ed al 90 per cento per quelli dai tre ai sei anni gli obiettivi di copertura dell'utenza da raggiungere entro il 2010. Ma per un paradosso tutto italiano, il nostro Paese, nonostante l'ampio riconoscimento attribuitogli a livello internazionale all'eccellenza maturata nel settore, ha dovuto rinviare al 2020 l'obiettivo dell'estensione dell'educazione prescolare su tutto il territorio nazionale;
    non si può tacere che lo schema di decreto in questione opera finalmente un profondo ridisegno del sistema d'istruzione destinato alla fase più delicata della crescita di un bambino, e cioè di quel segmento di età che va dalla nascita fino al compimento dei sei anni, sancendo il diritto all'educazione nella prima infanzia, proponendo, al fine di renderlo effettivo, un'offerta integrata di educazione prescolare che vede chiamati, attraverso un raccordo tra i relativi servizi, l'asilo nido, che sganciandosi dalla vecchia connotazione assistenzialistica costituirà il primo ingresso nel percorso di educazione ed istruzione che proseguirà per tutta la vita del bambino, e la scuola dell'infanzia;
    del resto un impegno pubblico sul versante dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia che riducesse l'attuale cesura tra i due segmenti di età si dimostrava, prima ancora di essere imposto dalle autorità europee, più che mai necessario in un contesto di crisi economica e sociale che comporta un rischio crescente di aumento delle disuguaglianze tra i cittadini e di un indebolimento delle tutele e dei processi di coesione e di inclusione sociale, capaci di determinare, a loro volta, un aumento della povertà e del disagio infantile;
    approntare un nuovo piano straordinario per l'estensione ed il progressivo riequilibrio territoriale dell'offerta dei servizi per l'infanzia, al fine di centrare il suddetto obiettivo di copertura posto dall'Unione Europea, superare le attuali sperequazioni territoriali e conformarsi alle ultime sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto la loro natura educativa come servizio di interesse pubblico, avrebbe richiesto la previsione:
   1) di una reale generalizzazione dei relativi servizi, non più a domanda individuale, quale premessa ineludibile di un generale innalzamento dei livelli di istruzione, come peraltro già contemplata dall'articolo 2, comma 2 della legge 10 febbraio 2000, n. 30 di riforma dei cicli Pag. 75scolastici e rimasta fino ad oggi sulla carta poco più che un'affermazione di principio;
   2) un adeguato sostegno finanziario non solo per l'istituzione di nuovi servizi e scuole ma anche per la loro successiva gestione, attraverso la revisione dei meccanismi di finanziamento pubblico che prevedessero un'equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi e le scuole per l'infanzia ed il superamento delle attuali disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori;
   3) di una nuova riflessione a livello nazionale e locale al fine di progettare percorsi formativi universitari e in servizio che vedano la qualificazione degli educatori dei servizi per l'infanzia in continuità con quella degli insegnanti della scuola dell'infanzia quale premessa che può contribuire all'arricchimento della cultura pedagogica di entrambi i profili. La disomogeneità della formazione tra educatori dei servizi per l'infanzia e insegnanti delle scuole per l'infanzia è, infatti, di ostacolo alla costruzione di percorsi educativi che garantiscano la continuità dell'esperienza dei bambini;
    lo schema di decreto in questione disattende tutte e tre le previsioni;
    le risorse stanziate dallo stesso, come peraltro stigmatizzato da molte delle parti audite, non sono sufficienti a sostenere un'offerta pubblica qualificata che riconosca i livelli essenziali delle prestazioni, tra cui fondamentali sono la compresenza didattica e la formazione in servizio. Per quanto riguarda finalità e riparto del Fondo nazionale di cui agli articoli 12 e 13 dello schema di decreto, non si può non rilevare l'esiguità della dotazione finanziaria che, anche stante la situazione drammatica di partenza e la congiuntura economica che di certo non aiuta le famiglie con uno o più figli a compartecipare alla spesa, è assolutamente insufficiente per coprire il fabbisogno reale del servizio. I dati Istat riferiti al 2013 indicano che la spesa corrente dei comuni per i servizi per la prima infanzia, al netto del contributo delle famiglie pari a 310 milioni di euro, ammontava a 1,25 miliardi, garantendo una copertura del 13 per cento. I 229 milioni di euro in più l'anno, stanziati dallo schema di decreto, pur rappresentando un incremento di circa un quinto della spesa attuale sono lontano dal costituire il necessario;
    stessa giudizio può esprimersi con riferimento alle risorse destinate dall'articolo 3 per la costruzione degli edifici che dovranno accogliere i costituendi «Poli per l'infanzia», che potranno al massimo garantire la realizzazioni di 3 plessi per regione;
    anche la questione delle rette e dell'accessibilità economica per le famiglie rimane una faccenda irrisolta. All'articolo 9 dello schema di decreto, infatti, nell'ottica di un servizio ancora relegato alla domanda individuale, si parla di compartecipazione delle famiglie alla spesa, la cui definizione della soglia massima è rimandata, tenuto conto delle risorse disponibili, alla «Conferenza unificata». Qualora fosse opportuno o, quanto meno, inevitabile, introdurre una forma di compartecipazione delle famiglie ai costi, occorrerà individuare criteri più adeguati, che tengano conto anche del possibile effetto selettivo nei confronti di chi non è abbastanza povero per accedere gratuitamente o a prezzo scontato e non è abbastanza abbiente da non doversi preoccupare dell'ammontare della retta. Giusto sarebbe stato, invece, prevedere una soglia di compartecipazione uniforme ed unitaria a livello nazionale, non superiore al 30 per cento, per evitare il rischio di richieste differenziate e sperequanti tra Regioni e tra Comuni, a livello di Conferenza unificata;
    di più. Un altro dato di fondo che si evidenzia nel decreto in questione, è l'assenza di un termine temporale entro cui portare a compimento la creazione del sistema integrato, riguardo tanto ai suoi obiettivi strategici di tipo quantitativo (quello cioè di dar risposta al 33 per cento dei bambini sotto i tre anni di età ed alla Pag. 76totalità dei bambini tra i tre e i sei anni, e di garantire la presenza dei servizi educativi per l'infanzia nel 75 per cento dei Comuni), quanto di quelli ad essi collegati, come stabilizzazione delle sezioni primavera, esclusione dei servizi educativi per l'infanzia dai servizi a domanda individuale, superamento dei cosiddetti anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia. Il fatto che nell'impianto del decreto l'istituzione del Sistema integrato venga svincolata da una programmazione temporale certa e venga, piuttosto, affidata ad una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili, peraltro anch'essa non individuata e stabilita, induce un elemento di forte incertezza rispetto al conseguimento degli stessi obiettivi in tempi accettabili e che peraltro lo stesso governo ha dichiarato di ritenere importanti ed urgenti;
    pur se lo schema di decreto si muove decisamente in direzione del valore educativo del nido, richiedendo, perciò, precise qualifiche professionali a chi vi opera, attraverso l'introduzione dell'obbligo della qualifica universitaria e della formazione continua, la qualificazione del Sistema dei servizi educativi e scolastici richiederebbe anche una maggiore attenzione a tutte quelle misure che possono promuovere il benessere psicofisico del personale impiegato nell'impegnativo compito, anche usurante se svolto per molti anni, di prendersi cura dell'educazione e formazione dei bambini e delle bambine. Nel decreto non è fatto cenno a questo che dovrebbe costituire un obiettivo di non secondaria importanza;
    inoltre, la previsione, all'articolo 14 dello schema di decreto, dell'obbligo di conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione (classe L19) ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia, o della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85-bis) per il personale dei poli d'infanzia 0-6, impedirà l'assunzione, prevista dal decreto per la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale, di tutte le maestre già inserite nelle Gae ed escluse dal piano straordinario d'assunzioni della c.d. «Buona Scuola», delle quali solo un numero ristretto soddisfa il requisito del titolo di laurea. Altro aspetto di criticità è quello legato alla disparità tra il percorso formativo delle educatrici di nido – che è triennale – e quello degli insegnanti di scuola dell'infanzia – che è quinquennale, per il quale, piuttosto, sarebbe stato importante prevedere un raccordo tra i due livelli di formazione al fine di impostare un corretto dialogo culturale tra le due professionalità e poter sperimentare, su un piano di parità, nuovi percorsi educativi di continuità per i tutti bambini tra zero e sei anni;
    così come più chiarezza avrebbe meritato quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), relativo al coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, ai fini dell'integrazione ed unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative. Non è infatti esplicito se vi siano comprese anche le scuole statali e paritarie non comunali;
    a seguito della pronuncia n. 284 del 21 dicembre 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge n. 107 del 2015 nella parte in cui dispone la determinazione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia», nello schema di decreto atto n. 380 non compare più la definizione dei medesimi standard da inserire nella regolamentazione statale di indirizzo per le Regioni. Questo perché l'ambito relativo all'individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell'ambito dell'istruzione rientra, secondo quanto stabilito dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nella competenza del legislatore regionale. All'articolo 1, comma 181 della legge n. 107 del 2015, la definizione originaria di «Livelli essenziali delle prestazioni», è stata pertanto sostituita con quella di «Obiettivi strategici» del sistema che non presuppongono, però, l'universalità del diritto. Questo pone un problema Pag. 77di omogeneità e di coerenza degli standard a livello nazionale, che solo un coordinamento tra Regioni per condividere ed adottare normative uniformi può risolvere. Per questa ulteriore circostanza il sistema ne esce ulteriormente indebolito;
    uno degli obiettivi dichiarati del provvedimento è la generalizzazione progressiva della gratuità della scuola dell'infanzia. Attualmente le scuole dell'infanzia statali coprono il 63 per cento, le scuole comunali il 9 per cento, le paritarie private il 28 per cento. Pertanto in molte parti del nostro Paese la scelta della scuola paritaria privata è dunque obbligata, con una ingiusta disparità di trattamento. È inoltre inconcepibile continuare a considerare le scuole comunali alla stessa stregua di quelle paritarie private: si tratta di una dicotomia che non esiste in nessun altro paese europeo. La legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola) avrebbe dovuto superarla attribuendo più risorse finanziarie agli Enti locali, e riconoscendo condizioni normative e salariali omogenee fra insegnanti comunali e statali, con la possibilità, in caso di eventuale statizzazione di scuole comunali, di passaggio allo Stato anche del relativo personale. Ma anche su questo fronte lo schema di decreto in questione è evasivo;
    con la previsione di cui all'articolo 2, comma 6, viene aperto definitivamente il finanziamento degli asili pubblici da parte dei privati e degli asili privati da parte degli enti pubblici. Inoltre viene esclusa a priori la gratuità del servizio dalla rubrica dell'articolo 9 (»Partecipazione economica delle famiglie»). Questi due elementi da soli vanificano l'obiettivo ufficiale della delega, ossia la diffusione capillare dell'offerta del sistema integrato 0-6. Un sistema così concepito, che si rivela basato sul finanziamento pubblico ai nidi privati, e sul finanziamento dei privati cittadini al sistema pubblico nonché sul contributo economico da parte delle famiglie, segna la fine del sistema scolastico per la prima infanzia aperto a tutti e contribuirà a marcare ulteriormente la differenze sociali tra i diversi quartieri, città, regioni e aree geografiche;
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),
   esaminato nelle sedute del 24 e 28 febbraio, 14, 15 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
   uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 3:
    a) alla lettera a), la parola «favorendo» sia sostituita dalla seguente: «sostenendo»;
    b) dopo la lettera b) sia aggiunta la seguente: «b-bis) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;»
    c) alla lettera c), le parole «accoglie e rispetta» siano così trascritte: «rispetta e accoglie»;
    d) alla lettera d), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «anche attraverso organismi di rappresentanza;»
   2) all'articolo 2:
    a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «trentasei mesi di età» siano aggiunte le seguenti: «affidati a uno o più educatori in modo continuativo»;
    b) il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. La scuola dell'infanzia, di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.»;
   3) all'articolo 3:
    a) il comma 2 sia premesso al comma 1, conseguentemente correggere la numerazione dei commi successivi;
    b) al comma 1, siano aggiunte infine le seguenti parole: «definendone le modalità di gestione;
    c) al comma 3 siano aggiunte infine le parole: «del sistema nazionale di istruzione e formazione»;
    d) al comma 4, le parole «Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL,» siano sostituite Pag. 79dalle seguenti: «edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),»;
    e) al comma 4, le parole «da corrispondere» siano sostituite dalle seguenti: «che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere»;
    f) al comma 6, le parole da «permanente» fino a «Bolzano» siano sostituite dalla seguente: «Unificata»;
    g) al comma 7 siano premesse le parole «Per i fini di cui al comma 4,». Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole «Enti Locali» siano aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6,»
    h) al comma 8, primo periodo, le parole da «permanente» fino a «Bolzano» siano sostituite dalla seguente: «Unificata». Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola «commissione» sia aggiunta la seguente: «nazionale»;
   4) all'articolo 4, comma 1:
    a) la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
    b) alla lettera e), la parola «triennale» sia soppressa. Conseguentemente:
     dopo le parole: «dei servizi» sia aggiunta la seguente: «educativi»;
     alla fine, siano aggiunte le seguenti parole: «integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;»
    c) la lettera f) sia sostituita dalla seguente: «f) la formazione, continua in servizio, del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;»;
    d) sia aggiunta in fine la seguente lettera: «g-bis) le condizioni che agevolano la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.»;
   5) all'articolo 5, comma 1:
    a) la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
    b) alla lettera f), dopo le parole «Linee guida» sia aggiunta la seguente: «pedagogiche»;
   6) all'articolo 6, comma 1,
    a) alla lettera e) siano aggiunte infine le seguenti parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d)»;
    b) sia aggiunta in fine la seguente lettera: «e-bis) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.»;
   7) all'articolo 7, comma 1:
    a) alla lettera a) siano aggiunte infine le seguenti parole: «favorendone la qualificazione»;
    b) la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, Pag. 80nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;»;
    c) alla lettera d) siano aggiunte infine le seguenti parole: «nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12»;
    d) alla lettera f), la parola «favoriscono» sia sostituita dalla seguente: «promuovono»;
    e) la lettera g) sia sostituita dalla seguente: «g) definiscono le modalità di coinvolgimento delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;»;
    f) alla lettera h), la parola «sostengono» sia sostituita dalla seguente: «facilitano»;
   8) all'articolo 8:
    a) nella rubrica, dopo la parola «nazionale» sia aggiunta la seguente: «pluriennale»;
    b) al comma 1, la parola «predispone» sia sostituita con la seguente: «adotta»;
    c) al comma 2, dopo le parole: «disponibili per» siano aggiunte le seguenti: «il consolidamento e». Conseguentemente, in fine, siano aggiunte le seguenti parole: «e delle scuole dell'infanzia»;
   9) all'articolo 9:
    a) al comma 1, le parole «sia pubblici che privati» siano sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati»;
    b) al comma 3, dopo le parole «un valore di 150 euro» sia aggiunta la seguente: «mensili»;
   10) all'articolo 10:
    a) dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
    b) al comma 3, dopo le parole «Linee guida» aggiungere la seguente: «pedagogiche»;
   11) all'articolo 12:
    a) al comma 2, lettera b), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione.»;
    b) al comma 2, sia sostituita la lettera c) con la seguente: «c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;»;
    c) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti Locali.»;
    d) al comma 4, primo periodo, le parole «di riequilibri territoriali» siano sostituite dalle seguenti: «di riequilibrio territoriale». Conseguentemente le parole «e scolastici per l'infanzia» siano sostituite dalle seguenti: «per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia»;
    e) al comma 4, secondo periodo, le parole da «con priorità» fino alla fine del Pag. 81comma, siano sostituite dalle seguenti: «con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statali o per quelli impegnati finanziariamente nel sostegno della scuola dell'infanzia o dei servizi educativi attivati al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:
    a) la partecipazione delle famiglie;
    b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
    c) tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
    d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
    e) la funzione di coordinamento pedagogico;
    f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
    g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.»;
   12) all'articolo 14:
    a) al comma 3, primo periodo, la parola «triennale» sia soppressa. Conseguentemente le parole da «dei servizi per l'infanzia» fino alla fine del periodo, siano sostituita dalle seguenti: «dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.»;
    b) dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:
  «3-bis. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.
  3-ter. I servizi educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della Difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.
  3-quater. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'ufficio per l'istruzione in lingua slovena le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia».

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI FOSSATI ED ALTRI

  La VII e la XII Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (A.G. n. 378);
   premesso che:

    nello schema di decreto non si rileva alcuna reale novità migliorativa, al contrario, rispetto alla legislazione vigente si riscontrano peggioramenti che di fatto ostacolano l'inclusione e il diritto a un'istruzione di qualità degli alunni con disabilità, sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;

    lo schema di decreto legislativo in esame, recepisce la delega prevista dalla legge 107 del 2015, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

    il provvedimento mira a mettere a sistema interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, intervenendo in particolare sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, la ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica previste dalla normativa vigente, la modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno, e l'obbligo di formazione sulle tematiche dell'inclusione per il personale della scuola;

    lo schema di decreto in esame, non va oltre che a una sostanziale ricognizione dei servizi e delle competenze già individuati dalla vigente normativa, e non definisce i «livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali», che sono invece necessari per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale;

    il provvedimento, già dall'articolo 1, mette positivamente come obiettivo dell'istituzione scolastica, il valore dell'inclusione. Peccato però che questo obiettivo viene di fatto svuotato dalle successive previsioni contenute nel testo. Il ruolo decisivo e centrale svolto dalle scuole statali nei processi di inclusione, rischia sempre più di essere messo in discussione, e l'impoverimento» che ha subito la scuola pubblica, con anni di tagli al personale ATA e alle risorse, vede in questo schema di decreto una sua sostanziale conferma;

    una criticità e un evidente vulnus, è infatti rinvenibile nella previsione che la riforma presentata in questo schema di decreto legislativo, debba essere attuata senza che ne derivino oneri a carico della finanza pubblica. Insomma una riforma a costo zero, in una situazione nella quale la scuola pubblica è da anni sottofinanziata. In assenza di nuovi stanziamenti, o perlomeno di una previsione seppur graduale nel tempo di maggiori risorse finanziarie, è molto difficile stabilire livelli essenziali di prestazioni che dovranno essere garantite su tutto il territorio nazionale;

    e ancora: l'articolo 3, comma 5, conferma a carico degli Enti Locali i costi per garantire i servizi di trasporto per l'inclusione scolastica. Già oggi gli Enti Pag. 83locali faticano nel garantire tale servizio, e questo vale soprattutto per i piccoli Comuni, e a maggior ragione quelli montani, vista anche l'insufficienza dei finanziamenti nazionali destinati a tale finalità;

    a questo proposito non può non rammentare che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 275 del 19 ottobre 2016 si è pronunciata in merito ad una controversia tra regione Abruzzo e provincia di Pescara. Nello specifico, il TAR dell'Abruzzo, poneva il dubbio della legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della regione Abruzzo n. 78/1978, in riferimento all'articolo 10 della Costituzione; in relazione all'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; e dall'articolo 38 della Costituzione, che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l'effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell'erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio;

    la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2016, ha sancito in questo caso che il servizio di trasporto scolastico dei disabili sia un diritto inviolabile e da garantire senza condizionamenti finanziari. Si tratta con tutta evidenza di una sentenza storica in quanto sancisce il principio secondo cui «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: principio, peraltro, perfettamente declinabile nell'ambito della legislazione nazionale di bilancio;

    sempre l'articolo 3, comma 6, prevede che Stato, regioni ed enti locali, devono garantire “l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità”. Con quali risorse si pensa di garantire questi servizi e strumenti ?;

    fondamentale diviene il principio della Continuità didattica, da ciò la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria.

    l'istituzione di 4 distinti ruoli per il sostegno didattico (rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado) in cui bisognerà permanere per un minimo di 9 anni scolastici prima di transitare sul posto comune, secondo le norme per il passaggio di cattedra;

    riguardo all'assenza di nuove risorse per la riforma, si segnala inoltre l'articolo 10, laddove si prevede che il dirigente scolastico, debba elaborare la proposta di Piano per l'inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Si conferma ancora una volta che il Piano per l'inclusione deve comunque essere attuato con le risorse disponibili attualmente. In pratica invece di elaborare un Piano per l'inclusione, e sulla base di questo verificare le risorse necessarie per attuarlo compiutamente, si inverte il presupposto: date immutate le risorse, si elabora il Piano per l'inclusione, alle quali inevitabilmente si deve adattare;

    l'accessibilità e la fruibilità delle scuole, l'assegnazione di assistenti specialistici e il trasporto sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) non sono garantite, ma condizionate da disponibilità di risorse finanziarie;

    così come lascia perplessi, quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a). Nel sancire la necessità della definizione uniforme dei profili professionali del personale che fornisce tale assistenza, il comma introduce anche una «assistenza Pag. 84educativa» che non trova alcun riscontro nella vigente normativa sull'inclusione degli alunni disabili;

    riteniamo grave la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), dello schema di decreto è previsto che lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, provveda alla costituzione delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi prime (di ogni grado) in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata;

    l'introduzione del termine «di norma «riferito al numero di alunni per classe consente eccezioni, e rende di fatto possibile l'inserimento di alunni con disabilità in classi sovraffollate;

    tale previsione contraddice il vigente articolo 5, comma 2, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 81/2009, secondo il quale “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola (...)”;

    peraltro, il numero di 22 alunni previsto dallo schema in esame, risulta ancora più critico alla luce del fatto che non viene fatta alcuna distinzione riguardo alle diverse forme di disabilità, se grave o non grave;

    all'articolo 8 si prevede l'abolizione degli organismi precedentemente previsti dall'articolo 15 della legge 104/1992 (tra cui il GLIP, gruppo lavoro provinciale integrazione), e l'introduzione di un nuovo organismo denominato GIT (gruppo inclusione territoriale con soli rappresentanti della scuola, docenti e dirigenti, in cui mancano le rappresentanze di enti locali, ASL, Associazioni). In questo nuovo organismo, non è prevista – come si sarebbe dovuto prevedere – la partecipazione di un rappresentante degli enti locali e delle aziende sanitarie, e delle Associazioni di rappresentanza dei disabili;

    il citato GIT (gruppo inclusione territoriale) determina esclusivamente le necessità territoriali di sostegno didattico. Chi determina la quantità delle risorse che debbono essere fornite da altre amministrazioni ? Quale ente provvede alla fornitura degli ausili, sussidi didattici ? Quale provvede a fornire gli accomodamenti ragionevoli ?;

    non sono previsti sostanziali miglioramenti delle competenze dei docenti di sostegno sulle didattiche inclusive, ma un corso annuale di specializzazione, come attualmente previsto, con un aumento dei crediti totali insufficiente a garantire – come hanno sottolineato le associazioni di disabili – una preparazione approfondita sulle didattiche inclusive per tutte le disabilità, sulle diverse modalità di comunicazione aumentativa/alternativa, nonché sull'uso delle tecnologie e informatiche e di comunicazione e dei materiali didattici accessibili;

    non vi è alcuna previsione circa la necessità di assegnare le collaboratrici e i collaboratori scolastici ai servizi igienici degli alunni non autosufficienti in misura proporzionale al numero di alunni, nel rispetto del genere,
  esprimono

PARERE CONTRARIO

Fossati, Nicchi, Murer, Scotto, Fontanelli, Cimbro, Bossa.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE ED ALTRI

  La VIIa Commissione, esaminato l'atto n. 378,
   premesso che:
    l'impianto dello schema di decreto, nel suo complesso, pur se pervaso dal riconoscimento del valore dell'inclusione per tutta la comunità educante, confermando la peculiarità italiana in questa materia, non sembra però tener in debito conto della condizione della scuola, disorientata da interventi che negli ultimi quindici anni hanno mirato solo alla logica dei tagli piuttosto che alla produzione di una vera riforma che ne ridefinisse compiti, obiettivi, ordinamenti e cornici organizzative entro le quali declinare le professionalità del personale; di una scuola che fatica a trovare la sua mission nella miriade di provvedimenti nei quali non si riconosce, da ultima la Legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona Scuola);
    il provvedimento si prefigura un intervento funzionale ad un taglio degli organici, piuttosto che ad un miglioramento delle politiche scolastiche sull'inclusione, la cui attuazione diventa impegno fondamentale di tutta la comunità educante, i cui attori, ciascuno nell'ambito dei propri ruoli e delle specifiche responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti disabili. Di contro, l'inclusione acquista un significato solo se si identifica con un processo di pieno sviluppo della persona umana, risultato, a sua volta, di un percorso programmato, organizzato e finalizzato al raggiungimento di obiettivi concreti, realizzabili e verificabili, e solo se da parte di chi deve attuare il lavoro di integrazione c’è una disponibilità al cambiamento ed alla condivisione del lavoro, in termini di corretta sperimentazione permanente e, non ultima, all'acquisizione di capacità operative e di comunicazione assunte per mezzo della formazione e della partecipazione alla vita comunitaria;
    di fatto nel corso dell'intero dibattito hanno preso il sopravvento l'analisi e la diagnosi funzionale della disabilità, lasciando in secondo piano l'insieme delle azioni educative. Così come non si è discusso dell'importanza dell'osservazione psico-pedagogica, essenziale per progettare e calibrare l'intervento educativo, o dell'importanza di fondare i processi inclusivi sulle potenzialità dell'alunno, sull'ambiente e sulla classe. Si è, invece, parlato genericamente del bisogno di garantire livelli essenziali di inclusione scolastica, ma senza esplicitarne gli strumenti, i criteri, i dispositivi, gli obiettivi;
    altro punto cruciale dello schema di decreto è quello della valutazione della qualità dell'inclusione che entra come componente decisiva della valutazione della scuola nel suo complesso. L'articolo 4 del provvedimento affida all'Invalsi la predisposizione di protocolli di valutazione, incaricato di definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, riguardanti anche lo spazio di accoglienza e il materiale a disposizione. Pag. 86A tal proposito dal provvedimento non esce una declinazione univoca di inclusività, cioè su cosa si intende rispetto a singole realtà della stessa: il conseguimento di alcuni apprendimenti fondamentali ? Il funzionamento accogliente o meno della comunità scolastica come luogo accessibile e di pari opportunità  ? Esiste uno standard a cui riferirsi ? La percezione degli attori può essere sufficiente a descrivere la qualità del nostro sistema di inclusione scolastica ? Tutti interrogativi ai quali lo schema di decreto non sembra rispondere;
    come emerso dalla copiosa attività istruttoria condotta in questi mesi dalla commissione, lo schema di decreto in questione contiene aspetti problematici che attengono, principalmente, alla composizione numerica delle classi, al percorso che porta al conseguimento della relativa certificazione ed ai servizi di continuità didattica;
    quanto alle composizione numerica delle classi in presenza di un alunno diversamente abile, si esprime forte condanna in merito alla scelta di incrementare il numero massimo di alunni, fissato dal decreto a 22, e che determina un arretramento rispetto al passato (con il rischio di un ritorno alle «classi pollaio»), motivato esclusivamente da esigenze di sostenibilità finanziaria, che prefigurano un taglio agli organici, ma che sottovalutano tutte le implicazioni in termini di didattica e di sicurezza che ne possono derivare. Questa previsione dimostra che non c’è traccia di un investimento certo sui processi inclusivi;
    quanto al percorso scolastico, deve lamentarsi la mancanza di un confronto nella sua elaborazione con le famiglie e con i professionisti, una circostanza che può anch'essa determinare un ostacolo reale alla realizzazione di un'autentica inclusione scolastica. Inoltre l'accessibilità e la fruibilità delle scuole, l'assegnazione di assistenti specialistici e l'offerta del servizio di trasporto sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) non sono garantite, ma condizionate dalla disponibilità di risorse finanziarie da parte degli enti locali di competenza. Eppure già oggi gli Enti locali faticano nel garantire tale servizio, e questo vale soprattutto per i piccoli Comuni, e a maggior ragione quelli montani, vista anche l'insufficienza dei finanziamenti nazionali destinati a tale finalità. Giova a questo punto rammentare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2016, ha sancito che il servizio di trasporto scolastico dei disabili sia un diritto inviolabile e da garantire senza condizionamenti finanziari. Si tratta con tutta evidenza di una sentenza storica in quanto sancisce il principio secondo cui «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: principio, peraltro, perfettamente declinabile nell'ambito della legislazione nazionale di bilancio;
    uno specifico spazio viene dedicato dallo schema di decreto legislativo alla formazione dei docenti di sostegno visto il delicatissimo compito loro assegnato. A questo proposito, c’è il tentativo di mantenere per dieci anni in ostaggio i docenti di sostegno nella loro delicatissima e complessa funzione, spesso vittime della sindrome di «burnout», e si dà la possibilità ai dirigenti scolastici di garantire la continuità didattica anche ai docenti con contratto a tempo determinato;
    con riferimento al personale di sostegno, le misure previste dal provvedimento non assicurano la necessaria continuità didattica, dovendo questa essere garantita esclusivamente dal suddetto vincolo decennale al docente sul posto di sostegno, anziché sulla classe, vincolo, peraltro, inutile in quanto sarebbe stato sufficiente prevedere, nel caso di contratti a tempo determinato, una proroga rinnovabile di anno in anno. La disposizione dunque non garantisce la continuità didattica poiché il docente, pur restando vincolato sul sostegno, per la normativa può cambiare scuola e alunno anche ogni anno. Inoltre, previo accertamento della Pag. 87disponibilità dei posti, il dirigente può proporre a docenti con contratto a tempo determinato un ulteriore anno di contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 131, L. 107/2015 (norma che vieta a decorrere dal 1 settembre 2016 che i contratti a tempo determinato superino la durata complessiva dei 36 mesi, anche non continuativi);
    pertanto si prefigura, in tal modo, una finta continuità didattica nella riconferma del supplente, che tra l'altro assegna ancora più potere ai dirigenti scolastici, aprendo la strada a gestioni clientelari o all'utilizzo improprio dell'organico dell'autonomia su posti. Il docente di sostegno è una figura che collabora con tutti per raggiungere la piena inclusione. Una scuola inclusiva è una scuola in cui tutti gli insegnanti si sentono parte integrante del tutto, ed in cui ciascuno, in base alle proprie specificità, è una risorsa per tutti gli altri, ma anche in cui ognuno è in grado di raggiungere obiettivi commisurati alle proprie reali capacità;
    anche attraverso lo strumento della nuova certificazione diagnostico funzionale si determinerà da una parte un taglio sugli stessi organici di sostegno, e dall'altro un'assenza di strumenti per la stabilizzazione delle cattedre in deroga;
    l'articolo 8 dello schema istituisce Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), (composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di riferimento, due docenti, uno per ogni ciclo scolastico, nominati dall'USR), che prende il posto di diversi organismi esistenti, ed attualmente previsti dalla legge n. 104 del 1992, e che si configura come una sorta di cabina di regia delle politiche di sostegno sul territorio, incaricato di ricevere dalle diverse scuole il Progetto individuale per l'inclusione di cui agli articoli 9 e 10 (predisposto dal dirigente scolastico ed approvato dal collegio dei docenti e parte integrante del PTOF) ed i Piani educativi individualizzati di cui all'articolo 11 (elaborati dai docenti contitolari e dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale, alla cui stesura collaborano anche i genitori e gli operatori socio sanitari), svolgendo un ruolo di programmazione e di assegnazione delle risorse umane e strumentali alle singole scuole. Lo stesso è chiamato a proporre la quantificazione delle ore di sostegno da affidare a ciascuna scuola, attraverso componenti individuati dall'Amministrazione. L'esistenza dei GIT metterà a dura prova l'autonomia delle scuole, essendo messi dalla legge nelle condizioni di assumere decisioni al posto dei soggetti che compongono l'istituzione scolastica autonoma, organi collegiali compresi;
    la composizione del GIT come è prevista dallo schema di decreto non è rappresentativa della realtà delle scuole, perché i soggetti sono scelti dall'amministrazione e in prevalenza dirigenti scolastici. Il GIT deve essere un luogo dove i vari soggetti del territori si incontrano, studiano i documenti di pertinenza e forniscono indicazioni per migliorare i processi inclusivi. Meglio sarebbe stato se fosse composto da almeno 4 docenti di sostegno, rappresentativi dei diversi gradi di istruzione, 1 rappresentante degli Enti Locali, 1 assistente educativo ed 1 pedagogista;
    la scuola, soprattutto quella secondaria, va preparata all'accoglimento di un incarico didattico diffuso, per il quale la formazione sui temi dell'inclusione del personale attualmente in servizio non è esaustiva. Infatti Sarebbe stato opportuno stanziare risorse dedicate per la formazione in servizio rivolta a tutti i docenti sui temi dell'inclusività, al di fuori del Piano nazionale di Formazione, come pure prevedere che nella Formazione iniziale una parte dei CFU fossero dedicati all'inclusività, al di fuori della specializzazione per il sostegno.
    lo schema di decreto in esame, non sembra andare oltre una sostanziale ricognizione dei servizi e delle competenze già individuati, peraltro in maniera più efficace Pag. 88ed esaustiva, dalla vigente normativa, senza peraltro definire i «livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali», che costituiscono invece la precondizione per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale.
  esprimono

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori.

Pag. 89

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL DEPUTATO BORGHESI

  La VII Commissione permanente della Camera,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità,
   premesso che:
    da un'attenta lettura del testo del decreto 378, valutando ogni passaggio alla luce dei principi dettati dalla Carta Costituzionale e dei provvedimenti internazionali in tema di diritti e di tutela delle persone con disabilità, le indicazioni operative contenute nel decreto determinano una condizione di arretramento culturale che, se non modificate, potranno condurre ad una inversione di tendenza in tema di inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità;
   considerato che:
    nel decreto il ruolo della famiglia diviene marginale, persino nei passaggi che, da sempre, l'hanno vista protagonista. È evidente che la famiglia ricopre una centralità nella vita del figlio, che non può essere in alcuno modo negata, sono i genitori che hanno la maggiore conoscenza del figlio, che possono offrire utili suggerimenti, che possono collaborare efficacemente, sostenendo i compiti della scuola. Il diritto e il dovere di formare ed educare i figli, come noto, è attribuito dalla Costituzione proprio ai genitori (articolo 30). Ne consegue che, in quanto partner privilegiato e primo responsabile nelle scelte educative del figlio, la famiglia sia chiamata a ricoprire nel processo inclusivo un ruolo strategico e determinante per il conseguimento del successo formativo e per la realizzazione del Progetto di vita;
     l'inclusione scolastica ha come finalità l'impegno di rispondere ai differenti bisogni educativi degli alunni e degli studenti con disabilità, attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno per la realizzazione del Progetto di vita, alla realizzazione di questi principi devono concorrere in modo paritetico tutti gli operatori scolastici e, in primis, tutti i docenti della scuola. Inevitabile domandarsi in che modo sia stato colmato il gap formativo fra i docenti curricolari e i docenti specializzati per il sostegno, dato che ancora oggi, con il decreto 378, si insiste nel proporre percorsi formativi differenti: mentre da un lato è comune per tutti la formazione per l'accesso all'insegnamento, per coloro che saranno incaricati su posto di sostegno è previsto un percorso aggiuntivo. Il decreto dispone una soluzione non condivisibile nella sua formulazione, vengono introdotti 60 cfu, per tutti gli ordini e gradi di scuola, riservati, però, soltanto a coloro che intendono conseguire la specializzazione per il sostegno. La formazione, in sostanza, permane settoriale, infatti non si sta trattando dell'accesso all'insegnamento o nella scuola comune o nella scuola speciale: i futuri docenti, così come coloro che sono attualmente in servizio, accedono ad un'unica Pag. 90scuola, quella che accoglie tutti. In tal prospettiva perdono di rilevanza tanto le sezioni in cui incasellare gli insegnanti di sostegno quanto gli stessi corsi di specializzazione, intesi, come ancora proposti, quali percorsi aggiuntivi riservati unicamente ad una parte del personale docente.
  Relativamente poi al vincolo decennale, introdotto dal decreto, si ritiene che bloccare un docente su posto di sostegno per un periodo predefinito non garantisce, a priori, né la qualità dell'inclusione scolastica, né la qualità degli interventi a favore degli alunni con disabilità e degli studenti della classe alla quale il docente è assegnato. Garantisce, legittimandola, il perpetrarsi della delega, concretizza la deresponsabilizzazione degli altri docenti della classe;
    riguardo al numero di alunni per classe il decreto aumenta a 22 il numero degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità. Il decreto del Presidente della Repubblica 81/2009, che ha abrogato il «tetto» di alunni con disabilità per classe, stabilisce all'articolo 5 che, in presenza di studenti disabili, il numero massimo di alunni, nelle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, sia pari a 20, elevabili, in virtù dell'articolo 4, a 22. È evidente che l'aumento del numero degli alunni determina una contrazione del numero delle cattedre, con riduzione della spesa, sul fronte della didattica e degli apprendimenti, però, influisce sulla qualità della scuola stessa e sull'efficacia dell'azione formativa dei docenti;
    in riferimento al numero di alunni con disabilità per classe valgono le motivazioni esposte al punto precedente e inoltre per promuovere fattivamente il progetto inclusivo, consentendo all'alunno con disabilità di potenziare al massimo le sue capacità e di promuovere significativi rapporti internazionali con i coetanei, viene introdotto un tetto massimo pari a 1 studente con disabilità nelle classi il cui numero totale di alunni sia pari a 20, elevabile a un massimo di 22 (cfr. articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 81/2009);
   visto che:
    gli interventi a favore degli alunni e degli studenti con disabilità sostanziano il Progetto di vita, alla cui definizione concorrono più istituzioni, mediante una progettazione concordata e condivisa che si articola attraverso:
     la Valutazione diagnostico-funzionale (VDF), che il decreto affida alla commissione medica ampliata, di cui all'articolo 6, che andrebbe arricchita anche dalla collaborazione della famiglia,
     il Progetto individuale, a cura del Comune e dell'Ente sanitario (Asl), che impegna le istituzioni sul fronte degli interventi socio-sanitari e nella erogazione delle risorse necessarie per facilitare la frequenza (trasporto, ausili, sussidi, ecc.),
     il Piano Educativo Individualizzato (PEI), che comprende, oltre alla progettazione educativa, la programmazione didattica e altre informazioni utili allo svolgimento di un proficuo percorso all'interno delle classi comuni. Alla definizione e approvazione del PEI devono poter concorrere, nel rispetto del reciproco ruolo e secondo le rispettive competenze, tutti gli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli specialisti socio-sanitari dell'Asl;
    la concreta attuazione della continuità educativo-didattica di tutti i docenti della classe alla quale è iscritto uno studente con disabilità, fino a completamento del ciclo scolastico comprende:
     3 anni per la scuola dell'infanzia, la scuola secondaria di primo grado e i trienni negli istituti secondari,
     2 anni nei bienni della scuola secondaria, laddove previsti,
     5 anni nella scuola primaria e nelle scuole secondarie di secondo grado non strutturate in bienni e trienni,

Pag. 91

  ritenuto che avrebbero dovuto essere inserite le seguenti condizioni:
   all'articolo 2 comma 2 dopo le parole «Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo» sostituire «11» con «10» e aggiungere in fine le seguenti parole: «in quanto parti integranti per la realizzazione del Progetto di Vita».
   all'articolo 3 comma 2 lettera a), anteporre le seguenti parole «– nelle more del compimento dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, –»;
   all'articolo 3 comma 2 lettera a), dopo le parole «al fine di assicurare» aggiungere le parole: «, con gli altri docenti assegnati alla classe,»;
   all'articolo 3 comma 2 lettera b), dopo le parole «previsti dal profilo professionale», aggiungere le parole: «compresa, a partire dalla scuola infanzia, l'assistenza igienico-personale nel rispetto del genere degli alunni;
   all'articolo 3 comma 2, la lettera c) è sostituita da: «alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale;»
   all'articolo 3 comma 2 lettera d): dopo le parole «la presenza di non più di» sostituire da «22» a «certificata» con le seguenti parole: «20 alunni ove sia iscritto uno studente con disabilità, con la possibilità di consentire, in via eccezionale, di derogare al limite massimo di 20 alunni in misura non superiore al dieci percento»;
   all'articolo 3 comma 2 lettera e), dopo le parole «sistema nazionale d'istruzione» aggiungere le parole: «che rispettano la normativa dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle proprie sezioni e classi comuni»;
   articolo 3 comma 3: se ne suggerisce la soppressione;
   all'articolo 3 comma 4, dopo le parole «per l'autonomia e la comunicazione personale» aggiungere: «degli alunni e degli studenti con disabilità,».
   all'articolo 3 comma 6, dopo le parole «lo Stato» sopprimere le parole «, le Regioni e gli Enti locali», sostituire «garantiscono» con «garantisce», aggiungendo, dopo le parole «sussidi didattici» le parole «dei libri di testo, degli ausili e», infine sostituire l'espressione: «agli alunni e agli studenti con disabilità» con la seguente: «degli alunni e degli studenti con disabilità, qualora manchi un diverso accordo di programma fra gli Enti Locali».
   all'articolo 4, comma 2: dopo le parole «rapporti di autovalutazione, definisce» aggiungere: «, con la collaborazione dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli alunni con disabilità, individuati con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quattro docenti con documentate competenze sulla disabilità, scelti attraverso selezione su scala nazionale promossa dall'INVALSI stesso, uno per ciascun ordine e grado di scuola,»
   articolo 4 comma 2 lettera a): se ne propone la soppressione
   all'articolo 4 comma 2 lettera b): dopo le parole «realizzazione di» sostituire «percorsi» con «interventi» e dopo le parole «per la personalizzazione» sostituire il restante periodo con le seguenti parole: «e l'individualizzazione dei percorsi di educazione e di istruzione, definiti e attivati dai singoli consigli di classe, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e dai docenti di modulo, nella scuola dell'infanzia e primaria, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti con disabilità e nell'attuazione del generale processo di inclusione»
   all'articolo 4 comma 2, lettera d) sostituire tutto il periodo con il seguente: «utilizzo di strumenti per la definizione di criteri finalizzati a valutare se oggettivamente Pag. 92l'azione pedagogico-didattica di tutti i docenti abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefigurati, individualizzati per ciascun alunno, misurabili qualitativamente in relazione al rapporto fra il profilo iniziale e il profilo di uscita, e coerenti con le differenti modalità di comunicazione;»
   all'articolo 5 comma 1 lettera a): dopo le parole «di natura bio-psico-sociale» sostituire «della disabilità» con «del funzionamento,» dopo le parole «Individualizzato (PEI)» sostituire il restante periodo con il seguente «, che è redatto congiuntamente dagli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dagli specialisti socio-sanitari dell'Asl e, su richiesta della famiglia, da eventuali altre figure professionali. Il PEI, insieme al Progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre alla realizzazione del Progetto di vita»;
   all'articolo 6 comma 2: dopo le parole «disponibili a legislazione vigente,» sostituire il periodo che segue con le seguenti parole «dai terapisti della riabilitazione e da un operatore sociale, e si avvalgono della collaborazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale per la definizione del profilo di funzionamento, in conformità all'approcci bio-psico-sociale di ICF dell'OMS.»
   all'articolo 6 comma 3 lettera b): dopo le parole «del presente articolo» aggiungere «, indicando, esclusivamente per l'anno scolastico della prima certificazione, la quantificazione delle risorse per il sostegno didattico»
   all'articolo 6 comma 5, dopo le parole «di sostegno didattico» aggiungere «, ad esclusione dell'anno della prima certificazione,» e dopo le parole «è effettuata» aggiungere «ogni anno».
   all'articolo 6 comma 6, dopo le parole «sono aggiornati» aggiungere «dalla stessa», sostituire «nonché» con «e», dopo le parole «evoluzione della persona» aggiungere «, anche in periodi diversi, su richiesta dalla famiglia»
   all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) invio della richiesta di accertamento della condizione di disabilità da parte dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale alla commissione competente; la domanda può essere corredata da documentazione del medico specialista, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;
   b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;
   c) trasmissione della valutazione diagnostico-funzionale a cura dei genitori all'Istituzione scolastica;
   d) trasmissione della documentazione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) al competente Ente Locale ai fini della elaborazione del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
   e) limitatamente alla prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale (ove richiesto dai genitori). Per gli anni scolastici successivi a quello della prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini della erogazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale, Pag. 93ove richiesto dai genitori; Piano Educativo Individualizzato, di cui alla lettera g), come disposto all'articolo 10 del presente decreto.
   f) invio a cura del Dirigente Scolastico della richiesta delle risorse di assistenza autonomia e comunicazione all'Ente Locale e inoltro di richiesta di ausili e sussidi ai CTS o ai centri competenti; g) elaborazione del PEI da parte del Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto.»
   all'articolo 8 comma 1, dopo le parole «dell'ambito territoriale;» sostituire «due» con «quattro» quindi sostituire «e» con «due per» e dopo le parole «primo ciclo di istruzione» aggiungere «, di cui uno della scuola primaria,»
   all'articolo 8 comma 1, dopo le parole: «delle valutazioni diagnostico-funzionali,» sostituire il periodo fino «a ciascuna scuola;» con le seguenti parole: «del Piano Educativo Individualizzato e» del progetto individuale, ove questo sia stato richiesto dalla famiglia, trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 387/2017, all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascun alunno;»
   all'articolo 8 comma 2, dopo le parole «la durata» sopprimere le parole «, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT,»
   all'articolo 9 comma 1, dopo le parole «Il Piano Educativo Individualizzato» sostituire «è parte integrante del» con la parola «e il» dopo le parole «Progetto individuale» aggiungere: «concorrono alla realizzazione del Progetto di vita.» Dopo le parole: «sono aggiunte le seguenti: « sostituire le successive con le seguenti parole: « e al Piano Educativo Individualizzato ai fini dell'inclusione scolastica,».
   articolo 10 (Piano per l'inclusione): da sopprimere
   all'ex articolo 11, sostituire dopo la parola «Articolo» il numero «11» con «10»
   l'articolo 11 è sostituito con il seguente:
  «1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è elaborato e approvato all'inizio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale e del progetto individuale, ove richiesto dalla famiglia o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ai fini della realizzazione del Progetto di Vita.
  2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione. Il PEI indica le ore da attribuire per il sostegno didattico alla classe in cui è iscritto l'alunno con disabilità, l'eventuale necessità di assistenti all'autonomia e alla comunicazione di cui all'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire la partecipazione alla vita scolastica.
  3. Il PEI, in particolare, contiene:
   a) la descrizione del profilo di funzionamento, elaborato nella fase iniziale, su base ICF,
   b) la programmazione didattica e il curricolo che nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono essere o individualizzati o semplificati, e nella scuola secondaria di secondo grado o semplificati (globalmente riconducibile ai programmi ministeriali) o differenziati, come specificato dall'articolo 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,
   c) l'indicazione di adeguati supporti per le differenti modalità di comunicazione,Pag. 94
   d) le indicazioni per l'assistenza di base e per quella igienica-personale;
   e) le indicazioni per il trasporto scolastico;
   f) la descrizione di eventuali e accessibili ausili, sussidi didattici, sussidi tecnologici, compreso il supporto elettronico e informatico,
   g) laddove necessario, le indicazioni per il servizio di istruzione domiciliare,
   h) la descrizione di eventuali necessità assistenziali specifiche e/o di somministrazione di farmaci.

  4. Il PEI individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
  5. Previa sottoscrizione per sua condivisione e accettazione da parte della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale e previa sottoscrizione di tutti gli altri attori impegnati alla sua redazione e attuazione, il Pei vincola l'Amministrazione Scolastica, l'Ente Locale, l'Azienda Sanitaria, la famiglia, nonché ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso.»
   all'ex articolo 12, sostituire dopo la parola «Articolo» il numero «12» con «11»
   nel titolo, sostituire «(Ruoli per il sostegno didattico» con le seguenti: «(Incarico su posto di sostegno didattico)»
   all'articolo 12 comma 2 inserire prima delle parole «i docenti assunti a tempo indeterminato» le seguenti parole: «Nelle more della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12». Dopo le parole «posti comuni, trascorsi» sostituire «dieci» con «sei» e dopo le parole «anni scolastici» sostituire le successive parole fino alla fine del periodo con le seguenti: «con in carico su posto di sostegno didattico».
  [Nuovo articolo]
  Articolo 12 (Formazione del personale docente inclusivo)
   1. Ai fini di una efficace ed effettiva inclusione scolastica e per l'attuazione dei principi e dei diritti costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, tutti gli aspiranti docenti debbono acquisire competenze professionali psico-pedagogico-didattiche inerenti le tematiche della disabilità.
   2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità della formazione iniziale del personale docente inclusivo e dei docenti in servizio, secondo i principi richiamati al comma 1.
  Articolo 13
   nel titolo, dopo le parole «di sostegno didattico» sostituire le successive con: «alle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in cui sono iscritti alunni con disabilità»)
   all'articolo 13 sostituire il comma 1 con il seguente: «Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.»
   all'articolo 13 comma 2, omettere la lettera d)
   all'articolo 13 comma 3, dopo «Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU», sostituire il periodo che segue fino al punto con le seguenti parole: «sono riconosciuti crediti formativi universitari coerenti con insegnamenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali, ai fini dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che, dall'anno 2019, sono parte integrante del Piano di studi per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.»

Pag. 95

  Art. 13 comma 4: SOPPRESSO
   all'articolo 13 comma 5, dopo «sono definiti» aggiungere «gli insegnamenti per la determinazione dei» dopo «didattico e l'inclusione scolastica» sopprimere le parole che seguono.

  Articolo 14
   nel titolo, dopo le parole «di sostegno didattico» sostituire le successive con: «alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado in cui sono iscritti studenti con disabilità)»
   all'articolo 14 sostituire il comma 1 con le seguenti parole: «1. Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, e nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui al comma successivo.»
   all'articolo 14 comma 3, dopo le parole «del sistema nazionale di istruzione e formazione.» Sopprimere il periodo successivo.
   all'articolo 14 comma 4, dopo le parole «60 crediti formativi universitari relativi» sostituire al restante periodo fino al punto quanto segue: «a insegnamenti coerenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali ai fini dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, crediti acquisiti esclusivamente come insegnamenti presso l'Università durante la frequenza della laurea magistrale relativa alla propria classe di concorso.»
   all'articolo 14 comma 5, dopo le parole «sono definiti» aggiungere le seguenti parole: «gli insegnamenti per la determinazione dei»
   all'articolo 15 comma 2, dopo le parole «individuano le attività rivolte a» sostituire il restante periodo con le seguenti parole: «tutti i docenti dell'Istituzione, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti ai fini della realizzazione del processo inclusivo.»

  all'articolo 15 comma 4, dopo le parole «e della ricerca definisce» aggiungere «, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,»
   all'articolo 16 comma 1, dopo le parole «dal personale della scuola, sostituire il restante periodo fino al punto con le seguenti parole: «dal piano educativo individualizzato e dai docenti in servizio nella classe in cui essi sono iscritti».
   all'articolo 16 comma 2: sostituire la prima parte del comma 2 dell'articolo 16 con il seguente: «Ai fini di un'efficace organizzazione didattica inclusiva, il Dirigente scolastico può incaricare i docenti dell'organico dell'autonomia nella stessa classe sia su posto disciplinare o comune sia su posto di sostegno, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.»
   all'articolo 16 comma 3, sostituire le parole «Al fine di agevolare» con «Al fine di garantire» e dopo le parole «a tempo determinato per i posti di sostegno didattico» aggiungere «e per i posti curricolari o comuni,» quindi sostituire le parole «un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo» con «un ulteriore contratto a tempo determinato per gli anni scolastici successivi ovvero fino alla conclusione del ciclo da parte dell'alunno con disabilità,»
   all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d) inserire la lettera «e) fornire Pag. 96suggerimenti e proposte su provvedimenti normativi concernenti l'inclusione scolastica»;
   all'articolo 17, comma 3, dopo le parole «maggiormente rappresentative sul territorio nazionale» inserire «nel campo dell'inclusione scolastica, dai rappresentanti delle associazioni dei docenti specializzati,»
   all'articolo 18, si sostituisce il comma 2 con il seguente «Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si determinano i criteri per assicurare la presenza dei docenti curriculari e di sostegno presso il domicilio dell'alunno, unicamente alle garanzie assicurative.»
  esprime

PARERE CONTRARIO

Borghesi.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),
   esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, del 28 febbraio e del 14, 15 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto n. 378);
   udite le relazioni delle deputate Malpezzi (per la VII Commissione) e Carnevali (per la XII Commissione) nella seduta del 24 gennaio 2017;
   udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 28 febbraio e del 14, 15 e 16 marzo 2017;
   visto il parere della Conferenza Unificata;
   visto il parere del Comitato per la legislazione;
   uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1:
    a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. L'inclusione scolastica:
   a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
   b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
   c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.»;
   d) i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente: «2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché dell'associazionismo di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.»;
   2) all'articolo 2:
    a) al comma 1, le parole «agli alunni e agli studenti» siano sostituite dalle seguenti: «alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti»;
    b) al comma 1, dopo le parole «e garantire il diritto», siano aggiunte le seguenti: «alla cura,»;
    c) al comma 2, le parole «Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1,» siano soppresse;Pag. 98
    d) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 11» siano soppresse e, dopo le parole «Piano Educativo Individualizzato», siano aggiunte le seguenti: «(PEI) quale»;
   3) all'articolo 3:
    a) al comma 1, le parole «degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1» siano soppresse;
    b) al comma 2, lettera a), le parole degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto» siano soppresse;
    c) al comma 2, le lettere b) e c) siano invertite;
    d) al comma 2, lettera b), già c), sia sostituita dalla seguente: «b) all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto e rispettando il genere dei bambini, degli alunni e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate;»;
    e) al comma 2, lettera d), le parole «22 alunni» siano sostituite dalle seguenti: «20 alunni»;
    f) il comma 3, sia sostituito dal seguente: «3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale ATA per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera b).»;
    g) al comma 4, le parole «60 giorni» siano sostituite dalle seguenti: «180 giorni». Conseguentemente, al medesimo comma 4, la parola «educativa» sia soppressa e, dopo le parole «destinato all'assistenza», siano aggiunte le seguenti: «per l'autonomia e alla comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto»; la parola «nel», sia sostituita dalla seguente: «nei»;
    h) al comma 5, alinea, dopo le parole «7 aprile 2014, n. 56», siano aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
    i) al comma 5, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) l'assegnazione del personale nonché gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;»
    j) al comma 5, lettera b), le parole «lettera c)» siano sostituite dalle seguenti: «lettera g)»; conseguentemente, dopo le parole «dell'articolo della», sia aggiunta la seguente: «citata»; dopo le parole «104 del 1992», sia aggiunta la seguente: «nonché»; le parole «n. 12 del 1998» siano sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998, n. 112;»;
    k) al comma 6, le parole «comma 4» siano sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera b)»;
    l) al comma 6, le parole «agli alunni e agli studenti con disabilità» siano soppresse;
   4) all'articolo 4:
    a) al comma 2, alinea, dopo le parole «di autovalutazione,», siano aggiunte le seguenti: « sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica»;
    b) al comma 2, lettera a), le parole «qualità del» siano sostituite dalle seguenti: «livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel»;Pag. 99
    c) al comma 2, lettera b), le parole «di cui all'articolo 10» siano soppresse;
    d) al comma 2, lettera e), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.»;
   5) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

  1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
  2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a. all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici specialisti, uno dei quali in pediatria e l'altro in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente alla condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990»;
   b. all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dei bambini, degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)». Conseguentemente sono soppressi i commi 6, 7 e 8».

  3. L'unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ed è composta da:
   a. un medico specialista o da un esperto della condizione di salute della persona;
   b. uno specialista in neuropsichiatria infantile;
   c. un terapista della riabilitazione;
   d. un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

  4. Il profilo di funzionamento di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto:
   a) è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica;
   b) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Progetto Educativo Individualizzato;
   c) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
   d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove Pag. 100e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
  5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità, trasmettono all'unità di valutazione multidisciplinare, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, la certificazione di disabilità, ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento, del PEI e del Progetto individuale.
  6. Con decreto adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per definire:
   a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;
   b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.»;
   6) gli articoli 6, 7 e 8 siano soppressi;
   7) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

«Art. 9.
(Progetto individuale).

  1. Il progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto sulla base del profilo di funzionamento dal competente ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
  2. Le prestazioni di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
   8) L'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Piano educativo individualizzato).

  1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «, il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
  2. Il piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, come modificato dal presente decreto:
   a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti con responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare;
   b) si basa sulla certificazione di disabilità e sul profilo di funzionamento;
   c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
   d) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
   e) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il progetto individuale;
   f) è redatto entro l'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nei passaggi di ogni grado di istruzione è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;Pag. 101
   g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
   9) L'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

«Art. 11.
(Piano per l'inclusione della scuola).

  1. Il Piano per l'inclusione della scuola:
   a) è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa;
   b) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;
   c) è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
   10) dopo l'articolo 11 siano aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis.
(Gruppi per l'inclusione territoriale).

  1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

  1. Presso ogni ufficio scolastico regionale (USR) è istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha compiti di:
   a) consulenza e proposta al dirigente preposto all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
   b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale;
   c) supporto alle reti di scuole, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
  2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3, è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, nel campo dell'inclusione scolastica.
  3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito il gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Esso è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o di un suo delegato.
  5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, la verifica e formula la relativa proposta all'USR.
  6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, è integrato:
   a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;Pag. 102
   b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

  7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato dal dirigente scolastico che lo presiede ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari e od o i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
  9. Il GLI, nella definizione e nell'attuazione del piano di inclusione, si avvale della consulenza e supporto degli studenti della scuola, dei genitori e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio. Il GLI, al fine di realizzare il Piano di inclusione e i PEI, interloquisce e collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

«Art. 11-ter.
(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico).

  1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI, e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.
  2. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani Educativi Individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambino, alunno o studente con disabilità, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.
  3. L'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno;
   11) con riferimento all'articolo 12, verifichi il Governo le possibilità di ridurre il vincolo decennale e comunque, per un verso, di legarne la sussistenza e la motivazione alla necessità di preservare in ciascun ambito territoriale il contingente di docenti di sostegno, e per altro verso di superarlo definitivamente al momento di entrata a regime della nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti;
   12) all'articolo 13, comma 3, sia soppressa le parole: «A decorrere dall'anno 2019»;
   13) l'articolo 14 sia soppresso;
   14) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole «in particolare» siano aggiunte le seguenti: «a quelli»;
   15) all'articolo 16:
    a) nella rubrica, la parola «didattica» sia sostituita dalle seguenti «del progetto educativo e didattico»;
    b) al comma 3, dopo le parole «dello studente» siano aggiunte le seguenti «e l'eventuale richiesta della famiglia». Conseguentemente, al medesimo comma 3 sia infine aggiunto il seguente periodo: «Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131»;
    c) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, Pag. 103si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994».
   16) all'articolo 17:
    a) al comma 2, sia aggiunta infine la seguente lettera: «d-bis) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti all'inclusione scolastica»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «territorio nazionale» siano aggiunte le seguenti «nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti»;
   17) dopo l'articolo 18, sia aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano).

  1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione;

  e con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di:
    a. prevedere che, in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 6, lo Stato individui, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal medesimo comma;
    b. con riferimento all'articolo 5, comma 4 , lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «individuato preferibilmente tra i docenti della scuola cui l'alunno è iscritto»;
    c. prevedere, in relazione al contenuto dell'articolo 10, che il PEI rechi anche la programmazione didattica e disciplinare;
    d. sostituire all'articolo 16, comma 3, le parole «un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo» con le seguenti: «ulteriori contratti a tempo determinato»;
    e. sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»;
    f. con riferimento agli articoli 19, 20 e 21, modificare la disciplina delle abrogazioni e delle decorrenze al fine di renderle coerenti con gli esiti delle innovazioni introdotte sull'apparato normativo vigente e di provvedere alle conseguenti modifiche nella copertura finanziaria;
    g. prevedere la costituzione di scuole polo per l'inclusione con compiti di coordinamento;
    h. reperire risorse aggiuntive per sviluppare ulteriormente il disposto dell'articolo 18;
    i. introdurre una disposizione secondo la quale il personale a contatto con l'alunno abbia la piena conoscenza della lingua in cui viene impartito l'insegnamento;
    j. reperire risorse apposite per sussidi didattici destinati al sostegno.