CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10281 Ghizzoni: Sulla libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti di beni archivistivi e bibliografici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Ghizzoni, chiede quali iniziative il Ministero intenda porre in essere per consentire la libera riproduzione, per motivi di studio e ricerca, dei contenuti dei beni archivistici e bibliografici in attesa della conclusione dell’iter del disegno di legge cosiddetto «sulla concorrenza» (AS 2085).
   A tale proposito vorrei sottolineare che la tematica è oggetto di attento esame da parte del Ministero, ed in particolare della competente Direzione generale biblioteche e istituti culturali, fin dal 2015.
  Lo stesso Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, massimo organo consultivo centrale del Ministero, nella riunione del 16 maggio 2016, ha apprezzato l'intenzione del Ministero di estendere il regime della libera riproduzione dei beni culturali introdotto dalle norme del decreto-legge Art Bonus anche ai beni bibliografici e archivistici per finalità di ricerca, recependo una esigenza già fortemente avvertita dalla comunità degli studiosi.
  Il Consiglio superiore ha condiviso le finalità di promozione della libera ricerca storica, in piena coerenza con il dettato costituzionale (articolo 9 e articolo 33), e una migliore conoscenza del patrimonio documentario conservato in archivi e biblioteche, che sono da considerarsi, oltre che istituti di conservazione, anche e soprattutto centri di diffusione attiva del sapere a tutti i livelli.
  Al momento attuale, non ci sono ancora particolari novità rispetto a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante.
  Ricordo, però, che, come evidenziato anche nel testo dell'interrogazione dell'On. Ghizzoni, nel disegno di legge «concorrenza» (AS 2085), che proprio in questi giorni è calendarizzato in Aula Senato e si spera di portare ad approvazione definitiva in tempi brevi, è stato inserito, con condivisione da parte del Ministero dei beni culturali, uno specifico emendamento di modifica dell'articolo 108 che precisa – rispetto al testo vigente – che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.
  Al comma successivo si stabilisce che sono in ogni caso libere:
   1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III del Titolo II del Codice dei beni culturali, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
   2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite.

  Per quanto riguarda l'invito degli On.li interroganti ad assumere iniziative al fine di consentire la libera riproduzione per motivi di studio e di ricerca, in attesa della conclusione dell'iter del disegno di legge, Pag. 94permettetemi di riferire che abbiamo condiviso, per quanto di competenza, le stesse preoccupazioni degli On.li firmatari, nel timore di non poter risolvere in tempi rapidi tale problematica e non poter quindi agevolare la ricerca scientifica nel settore del patrimonio culturale. Le più recenti notizie sull’iter del provvedimento concorrenza, sopra riferite, ci conducono ad un cauto ottimismo nel senso di avere in tempi brevi l'auspicata nuova normativa in materia.

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ALLEGATO 2

5-10377 Crivellari: Sulla dotazione organica del personale del comparto Ministero assegnata all'ufficio scolastico per il Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante segnala la condizione del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici scolastici del Veneto e sollecita la modifica del decreto dell'Ufficio scolastico regionale (n. 657 del 16 gennaio 2017) che, nel definire la pianta organica dell'U.S.R., avrebbe determinato un'eccessiva penalizzazione delle realtà provinciali in particolare di Rovigo e di Belluno.
  Innanzitutto si assicura che la questione evidenziata è già all'attenzione dell'Amministrazione, che si è da tempo at-tivata per una revisione del provvedimento in questione.
  Difatti, in data 27 gennaio 2017, il Direttore regionale ha convocato i Dirigenti di tutti gli otto Uffici, al fine di formulare una nuova proposta, condivisa, sui criteri per il riparto della dotazione organica.
  Con la stessa nota è stata, altresì, comunicata la sospensione degli effetti del decreto in questione, n. 657.
  L'USR ha dato, quindi, rassicurazioni che l’iter per il perfezionamento del nuovo provvedimento è in via di determinazione.

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ALLEGATO 3

5-10420 Pili: Sull'opportunità di valorizzare i presidi universitari in Sardegna attraverso un incremento delle risorse a disposizione degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Corre l'obbligo precisare, preliminarmente, che in merito all'interrogazione in discussione relativa alla sede universitaria di Oristano, facente capo sia all'Università degli studi di Cagliari che a quella di Sassari, amministrata dal Consorzio UNO e finanziata pressoché integralmente dalla Regione Autonoma della Sardegna, il MIUR non ha una competenza diretta. Si riferiscono pertanto, le notizie acquisite in merito dal citato Consorzio UNO; consorzio misto senza fini di lucro.
  Innanzitutto, la dicitura «Università a Oristano» non è appropriata. Ad Oristano, infatti, c’è una sede distaccata sia dell'Università degli studi di Cagliari che dell'Università di Sassari. Al solo scopo di identificare tali sedi viene, quindi, utilizzata l'espressione «Università a Oristano», insieme all'acronimo UNO.
  Nella sede universitaria di Oristano sono, difatti, attivi, attualmente, 3 corsi di laurea (uno in economia e gestione dei servizi turistici e uno in biotecnologie industriali dell'Università di Cagliari ed uno in tecnologie viticole, enologiche, alimentari dell'Università di Sassari) e la Scuola di specializzazione in beni archeologici dell'Università di Sassari.
  La sede principale è ospitata nell'ex Monastero del Carmine, di proprietà della Provincia di Oristano. Infatti, all'atto della costituzione del Consorzio, la Provincia ha deciso di ospitare in propri locali e a titolo gratuito fino all'anno 2015 le sedi universitarie. In occasione della emanazione del Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, nella primavera 2015, la Provincia ha poi stabilito, unilateralmente, di modificare il titolo di disponibilità dei locali, fissando un canone annuo di 288.000 euro, successivamente rideterminato in 178.000, e ha invitato il Consorzio a sottoscrivere un contratto di locazione.
  Nel corso del 2015 e per tutto il 2016 tra la Provincia e il Consorzio UNO è intercorso un copioso scambio di documentazione inerente, fondamentalmente, la correttezza o meno della richiesta avanzata della Provincia. Nell'ambito di questa interlocuzione, il Consorzio UNO ha evidenziato che la previsione statutaria della disponibilità di locali della Provincia di Oristano quale sede dovesse continuare a prevalere e che la valorizzazione economica dell'immobile dovesse necessariamente essere messa a confronto con il valore rappresentato dall'interesse generale alla presenza della sede universitaria nel territorio, considerata risorsa fondamentale per lo sviluppo e il sostegno alla comunità in esso residente.
  Tuttavia, nel corso del mese di gennaio 2017 la Provincia ha formalizzato l'invito allo sgombero e alla restituzione dei locali dell'ex Monastero entro la data del 1 febbraio. Ma, in un secondo momento, la stessa Provincia, ha soprasseduto, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività universitarie e in attesa che si costituisca, come auspicato dall'On.le interrogante, un tavolo di concertazione con la partecipazione dell'amministrazione regionale.
  Si evidenzia l'impegno di questo Ministero nel sostenere gli atenei della regione Sardegna e che l'amministrazione presterà massima attenzione anche al caso segnalato dall'Onorevole interrogante.

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ALLEGATO 4

5-10636 Chimienti: Sul progetto presentato dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo P.A. Micheli di Roma e approvato dal MIUR.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto rappresentato dagli On.li interroganti, si intende innanzitutto informare che in data 17 febbraio è stata avviata dall'Ufficio scolastico regionale un'ispezione presso la scuola al fine di valutare ed accertare le responsabilità della dirigente scolastica. Tale visita ispettiva è tuttora in corso.
  Difatti, appena appresa la notizia dell'iniziativa programmata dall'istituto romano, il Ministero si è subito attivato attraverso l'USR del Lazio. La decisione di procedere con la visita ispettiva nella scuola è stata presa dall'Ufficio Scolastico Regionale dopo aver ascoltato nei giorni subito successivi alla notizia le diverse componenti dell'istituto. Infatti, a seguito delle relazioni presentate dalla dirigente scolastica e dai referenti del progetto, l'invio della visita ispettiva nella istituzione scolastica si è resa necessaria poiché sono state riscontrate serie incongruenze nelle diverse ricostruzioni dell'accaduto circa l'organizzazione del «ballo» e le modalità di assunzione di tale decisione.
  In particolare, si segnala che l'USR del Lazio, nell'ambito dell'iniziativa triennale «Azioni innovative per la definizione degli obiettivi di miglioramento della scuola» aveva finanziato il progetto di approfondimento storico dal titolo «Ricostruire la Storia: l'epoca fascista nelle nostre scuole e nei nostri quartieri», proposto dall'istituto comprensivo di «Via Micheli» in Roma, dopo che lo stesso progetto è stato positivamente valutato da un'apposita commissione.
  L'Ufficio ha precisato che i contenuti e le fasi di attuazione, così come descritte e rappresentate nello stesso progetto, non hanno reso, assolutamente, ipotizzabile alcuna azione che fosse tesa ad esaltare il periodo fascista, piuttosto è apparsa apprezzabile l'attenzione rivolta all'approfondimento del contesto storico territoriale (essendo l'edificio scolastico in questione risalente a quel determinato periodo storico). L'USR ha precisato, altresì, che il progetto presentato e approvato da apposita Commissione non menzionava affatto «balli a tema» né altri eventi similari che potessero in qualche modo avere un intento «nostalgico» o «celebrativo» del periodo fascista.
  Se è vero che il Ministero, in generale, esprime apprezzamento circa le iniziative scolastiche volte all'approfondimento degli eventi storici perché la scuola svolge, per sua natura, un ruolo fondamentale perché è il luogo principale della nostra società in cui si educano le nuove generazioni a conoscere ed analizzare criticamente i fatti storici e sociali, è altrettanto vero che, proprio per questo, però, non sono ipotizzabili iniziative, decisioni o scelte che creino confusione nei soggetti coinvolti in questo percorso, a cominciare dalle studentesse e dagli studenti, oltre che dalle loro famiglie.
  Anche la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, proprio in relazione all'episodio oggetto dell'interrogazione, è intervenuta invitando tutti gli organismi coinvolti nella formazione delle ragazze e dei ragazzi, ciascuno per il proprio ruolo e le proprie responsabilità, ad evitare decisioni e iniziative che possano anche soltanto minimamente apparire come fuorvianti rispetto al progetto educativo e non rispettose dei valori di Pag. 98convivenza civile, rifiuto di ogni discriminazione, rispetto dell'altro che sono alla base del nostro sistema scolastico e della nostra società.
  Pertanto, una volta acquisiti gli esiti della visita ispettiva e completata l'istruttoria da parte dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio, il MIUR assumerà le decisioni conseguenti e coerenti con il rispetto delle regole e dei comportamenti che vanno tenuti dai responsabili delle istituzioni scolastiche.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384)

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 23 febbraio, 1o, 7 e 9 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (atto n. 384);
   udita la relazione della deputata Carocci nella seduta del 25 gennaio 2017;
   udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1o, 7, 8 e 9 marzo 2017;
   visto il parere della Conferenza Unificata del 23 febbraio 2017;
   visto il parere del Comitato per la legislazione dell'8 marzo 2017;
   uditi i soggetti ascoltati nelle audizioni informali svolte nelle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;
  a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al Capo I, sia premesso il seguente:
  «Capo 0I – PRINCIPI GENERALI.
  Conseguentemente, vi sia inserito l'articolo 1, con la seguente rubrica: (Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione);
   2) all'articolo 1, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità educativa, concorre al successo formativo delle alunne e degli alunni promuovendo, attraverso una didattica e una valutazione delle competenze, il miglioramento degli apprendimenti come sintesi delle competenze disciplinari, delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 5, e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole «degli alunni» siano premesse le seguenti: «delle alunne e»;
   3) all'articolo 1, comma 2, le parole «Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti» siano sostituite dalle seguenti: «Indicazioni nazionali e linee guida vigenti»;
   4) all'articolo 1, comma 3, siano soppresse le parole: «personali, sociali e»;
   5) all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e delle competenze trasversali, in relazione alle conoscenze, abilità e attitudini dell'alunno anche al fine di favorirne l'orientamento per la prosecuzione degli studi»;
   6) all'articolo 2, siano rinumerati correttamente i commi;Pag. 100
   7) all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, e gli esperti di cui la scuola si avvale che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato»;
   8) all'articolo 2, comma 7, le parole: «per gli alunni che se ne avvalgono,» siano sostituite dalle le seguenti: «e delle attività alternative per quelli che se ne avvalgono»;
   9) all'articolo 4, comma 2, le parole «costituiscono parte integrante del» siano sostituite dalle seguenti «contribuiscono al». Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, le parole «supportano il» siano sostituite dalle seguenti: «contribuiscono al»;
   10) all'articolo 4, comma 4, sia sostituita la parola: «test» con la seguente: «prove». Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, la parola «test» sia sostituita dalla seguente: «prove»;
   11) all'articolo 5, comma 3, le parole da «il superamento» fino a «delibera» siano sostituite dalle seguenti: «la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente»;
   12) all'articolo 6, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.»;
   13) all'articolo 7:
    a) al comma 1, primo periodo, la parola «effettuano» sia sostituita dalla seguente: «effettua»;
    b) al comma 1, secondo periodo, le parole «articolo 26, comma 2, lett. d)» siano sostituite dalle seguenti: «articolo 26, comma 2, lett. );
    c) al comma 3, siano soppresse le parole «in modalità adattiva». Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, siano soppresse le parole «in modalità adattiva»;
    d) al comma 4, le parole da «nel mese» fino a «requisito» siano sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito»;
    e) al comma 4, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.»;
   14) sia soppresso l'articolo 8. Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, siano aggiunti i commi 2-bis e 2-ter di contenuto identico ai commi soppressi dell'articolo 8;
   15) all'articolo 8 (rinumerato articolo 11, comma 2-bis, vedi sopra) le parole «scolastico di riferimento» siano sostituite dalle seguenti: «in cui sostengono l'esame»;
   16) all'articolo 9:
    a) al comma 2, primo periodo, le parole «dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica» siano sostituite dalle seguenti: «per ciascuna classe terza dai docenti del consiglio di classe»;
    b) al comma 4, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, tesa ad accertarne la padronanza»;Pag. 101
    c) dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: 5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.»;
    d) il comma 10 sia sostituito dal seguente: «Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.»
   17) all'articolo 10:
    a) nella rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, la parola «Attestazione» sia sostituita dalla seguente: «Certificazione»;
    b) al comma 3, i capoversi siano contraddistinti da lettere;
    c) al comma 3, aggiungere infine il seguente capoverso: «f) coerenza con il Piano educativo individualizzato per gli alunni disabili»;
   18) all'articolo 11 siano soppressi i commi 3 e 4. Conseguentemente, dopo l'articolo 25, sia aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.
  2. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale, non paritaria, iscritta negli albi regionali i genitori dell'alunno ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria. Sostengono, altresì, l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.»;
   19) all'articolo 12:
    a) al comma 1, dopo le parole «n. 104», siano aggiunte le seguenti: « e dei criteri di cui all'articolo 314, co. 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;
    b) al comma 3, secondo periodo, la parola «può» sia sostituita dalle seguenti: «o i docenti contitolari della classe, possono» e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero l'esonero dalla prova»;
    c) al comma 5, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma»;
    d) al comma 6, siano soppresse le parole da «e viene» fino alla fine del comma;
    e) al comma 7, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Agli alunni con disabilità che non sostengono l'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo»;
    f) al comma 12, primo periodo, la parola «particolari» sia sostituita dalla seguente: «particolare». Conseguentemente:
     i) al medesimo periodo, le parole «delle famiglie» siano sostituite dalle seguenti: «della famiglia»;
     ii) gli ultimi due periodi siano sostituiti dai seguenti: «In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9.»;
    g) al comma 13, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «di cui all'articolo 7.»;Pag. 102
    h) al comma 14, dopo le parole «del primo ciclo» siano aggiunte le seguenti: «e nelle tabelle affisse all'albo di istituto»;
   20) sia soppresso l'articolo 13. Conseguentemente, dopo l'articolo 24, sia aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

  1. Per le alunne e gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato svolto, ai fini della valutazione periodica e finale.
  2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna o l'alunno, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.»;
   21) all'articolo 14:
    a. al comma 1, le parole da «L'esame di Stato» fino a «indirizzo di studi» siano sostituite dalle seguenti: «L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica in ciascun candidato lo sviluppo delle competenze in relazione al possesso di abilità, allo sviluppo delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza e ai livelli di apprendimento di conoscenze proprie di ogni indirizzo di studi»;
   b. al comma 2, dopo le parole «tiene conto» siano aggiunte le seguenti: «delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza,»;
   c. al comma 2, le parole «curriculum individuale» siano sostituite dalle seguenti: «percorso dello studente»;
   22) all'articolo 15:
    a) comma 2, lettera c), sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definite con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo.»;
    b) al comma 4, l'acronimo IeFP sia sciolto in: «Sistema di istruzione e formazione professionale»;
   23) all'articolo 16:
    a) il comma 2 sia sostituito dai seguenti:
  «2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se Pag. 103consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
  2-ter. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova di carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   24) all'articolo 17, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2-bis dell'articolo 16 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.»;
   25) all'articolo 18, comma 4:
    a) al primo periodo, dopo le parole «membri interni» siano aggiunte le seguenti: «assicurando comunque la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta»;
    b) al secondo periodo la parola «dal Ministero» sia sostituita dalla seguente: «con decreto del Ministro»;
    c) al comma 5, le parole «scolastici e» siano sostituite dalle seguenti: «scolastici, nonché»;
   26) all'articolo 19:
    a) al comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 8»;
    b) al comma 2, le parole «o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica» siano sostituite dalle seguenti: «o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento»;
    c) al comma 3, dopo le parole «scritto-grafica,» siano aggiunte le seguenti: «pratica,»;
    d) sia soppresso il comma 6;
    e) al comma 7, le parole «di cui al comma 8» siano sostituite dalla seguenti: «di cui al comma 9»;
    f) al comma 8, siano aggiunte in fine le parole: «composta di tre membri indicati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    g) al comma 8, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica;Pag. 104
    h) al comma 9, quarto periodo, le parole da «l'esperienza» fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «l'attività di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo»;
    i) il comma 10 sia sostituito dal seguente: «Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi o un'apposita sessione straordinaria»;
   27) all'articolo 20:
    a) al comma 1, la parola «voto» sia sostituita dalla seguente: «punteggio». Conseguentemente al medesimo comma 1, dopo le parole «alle prove» siano aggiunte le seguenti: «e al colloquio»;
    b) al comma 2, primo periodo, le parole «di cui all'articolo 19, comma 6» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 7»;
    c) al comma 3, le parole «ai commi 2, 3 e 8» siano sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 9»;
    d) al comma 6, lettera b), siano eliminate le parole da «con voto unanime» fino alla fine;
   28) all'articolo 21:
    a) al comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.»;
    b) all'articolo 10, comma 2, sopprimere il secondo periodo. Conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «In una specifica sezione è riportata la certificazione dei livelli raggiunti nella prova nazionale sulla lingua inglese, di cui all'articolo 21.»;
   29) all'articolo 22:
    a) al comma 1, le parole da «e tenendo» fino alla fine del comma siano soppresse;
    b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il consiglio di classe all'interno del piano educativo individualizzato stabilisce la tipologia delle prove e se esse abbiano valore equipollente»;
    c) al comma 3, primo periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con le modalità di valutazione in esso previste.»;
    d) al comma 3, secondo periodo, le parole da «Tali prove» fino a «del» siano sostituite dalle seguenti: «Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il»;
    e) il comma 4 sia sostituito dal seguente: «Per la predisposizione delle prove d'esame, nonché per i loro svolgimento e correzione, la commissione d'esame può avvalersi dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico»;
    f) al comma 6, dopo le parole «a quelle ordinarie» siano aggiunte le seguenti: «sulla base del PEI o che non hanno partecipato agli esami»;
   30) all'articolo 24:
    a) nella rubrica, alla parola «Province» siano premesse le seguenti: «Regioni a Statuto speciale.»;
    b) siano aggiunti i seguenti commi: 1-bis. Nella Provincia autonoma di Bolzano, l'accertamento della padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca avviene anche nelle prove scritte degli esami di Stato. In considerazione della situazione linguistica della Provincia autonoma, la disciplina della partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI è rimessa alla stipula di convenzioni con l'INVALSI. Pag. 105
  1-ter. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, le prove scritte di carattere nazionale predisposte dall'INVALSI possono essere tradotte o elaborate in lingua slovena.»;
   31) all'articolo 25, comma 1, le parole «e 22» siano sostituite dalle seguenti: «e 21»;
   32) all'articolo 26:
    a) al comma 1, le parole da «a decorrere» fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «il 1o settembre 2017». Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 5, le parole da «A decorrere» fino a «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto a partire dal 1o settembre 2017»;
    b) al comma 3, la lettera b) sia sostituita dalla seguente:
  «b) articoli 1, 2, commi da 1 a 5, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;»
    c) al comma 4, sia soppressa la parola: «11»;
    d) al comma 5, sia soppressa la lettera a);
    e) al comma 5, lettera c), dopo la parola «8» siano aggiunte le seguenti: «, commi 1 e da 3 a 6,» e dopo le parole «10, comma 2», sia aggiunta la seguente «11,»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo di prevedere modalità di valutazione dell'educazione alla cittadinanza per il primo ciclo e di cittadinanza e Costituzione nella scuola secondaria di secondo grado;
   b) valuti il Governo di prevedere, in relazione al primo ciclo, eventualmente a titolo di sperimentazione, forme di valutazione sostitutive della votazione numerica in decimi, con funzione orientativa, che rappresenti differenti livelli di apprendimento, con conseguente adeguamento della disciplina dell'esame di Stato del primo ciclo e della valutazione del comportamento;
   c) valuti il Governo di prevedere, all'articolo 6, che siano ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo gli alunni che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, integrando tale previsione con una disposizione che consenta al consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione alla classe successiva ed all'esame conclusivo del primo ciclo anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
   d) valuti il Governo di prevedere all'articolo 15, comma 2, lett. d) che il requisito di ammissione all'esame di Stato sia una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, integrando tale previsione con una disposizione che consenta al consiglio di classe, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
   e) valuti il Governo di prevedere all'articolo 9, comma 2, che il Presidente della Commissione dell'esame conclusivo del primo ciclo provenga da un'istituzione scolastica diversa;
   f) valuti il Governo di sopprimere la previsione di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo («L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione») e di cui al comma 3, Pag. 106quinto capoverso («indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, per i modelli relativi alle attestazioni al termine della scuola secondaria di primo grado»);
   g) valuti, altresì, il Governo l'opportunità di inserire nello schema i coordinamenti delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, conseguenti alle modifiche ordinamentali introdotte,
   h) valuti, infine, il Governo l'opportunità di inserire una valutazione aggiuntiva e specifica, ma non differenziata, per gli studenti che cambiano indirizzo nella scuola secondaria di secondo grado e rinviare a norme secondarie, da adottare, l'aggiornamento e la semplificazione di procedure e criteri per i passaggi di indirizzo.

Pag. 107

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

  La VII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
   premesso che:
    la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni normative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento, disciplinando all'articolo 1, comma 180, l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107;
    il decreto in esame recepisce in maniera del tutto insoddisfacente quanto previsto dalla delega conferita al Governo attraverso la legge 107/2015, c.d. «Buona Scuola», lasciando irrisolte le fondamentali questioni che l'esecutivo veniva chiamato ad affrontare, anche in considerazione delle numerose critiche provenienti da larga parte del mondo scolastico, le cui aspettative di miglioramento risulteranno del tutto disattese. Nonostante si sia più volte evidenziata la necessità di limitare le gravi conseguenze cui l'attuazione dei provvedimenti contenuti dalla riforma del sistema scolastico ha condotto, non si ravvisa l'adozione di idonei correttivi all'interno del decreto sottoposto a parere;
    le disposizioni assunte dal decreto legislativo appaiono, infatti, per lo più lacunose, laddove non completamente illogiche, e per tali ragioni non possono ritenersi adeguatamente raggiunti gli obiettivi che l'esecutivo veniva chiamato ad assicurare in sede di legge delega, peggiorando ulteriormente un quadro normativo già gravemente compromesso dai provvedimenti introdotti dalla legge 107/2015;
   Considerato che:
    l'articolo 1, comma 181, lettera i) della legge n. 107/2015 ha previsto l'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, impegnando il Governo al raggiungimento di tali obiettivi attraverso la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, nonché la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89;Pag. 108
    con riferimento ai provvedimenti adottati dal decreto in materia di esame di Stato, la relazione tecnica allegata al testo rileva come «in varie occasioni i Presidenti di Commissione, nelle loro relazioni sullo svolgimento degli esami, e molti docenti hanno lamentato la numerosità delle prove, anche rispetto all'esame di Stato del secondo ciclo, alla modalità fortemente deterministica di attribuzione del voto, alla presenza della prova nazionale INVALSI valutata con criteri non definiti dalla commissione d'esame», sollevando inconfutabilmente la necessità di slegare definitivamente dalla prova finale il sistema INVALSI, il quale, con tutta evidenza, non ha determinato alcun beneficio per la corretta valutazione degli studenti in sede di prova finale;
    il decreto, anziché sopprimere definitivamente la prova nazionale INVALSI, eliminandola da quelle attualmente previste per la prova finale, determina comunque il suo svolgimento nel corso dell'anno scolastico, stabilendo per tale prova il requisito di essenzialità ai fini dell'accesso all'esame, così come disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto, il quale dispone espressamente che «le prove di cui al comma 1, si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione», rendendo così manifesta tutta l'irragionevolezza delle modifiche apportate alle nuove disposizioni in materia di esame di Stato, nonché il fallimento degli obiettivi preposti;
    altrettanto rilevante risulta l'incongruenza evidenziata dalla relazione tecnica, laddove stabilisce come «per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni in inglese va evidenziato che una prova standardizzata del ciclo primaria (V primaria) presenta diversi ordini di difficoltà che devono essere attentamente valutati», e che «l'insegnamento dell'Inglese nella scuola primaria è fortemente differenziato tra le diverse scuole e quindi risulta tecnicamente molto difficile stabilire il livello di difficoltà al quale attestare la prova»,
    per la stessa relazione non risulta pertanto possibile, almeno nel medio periodo «pensare a una prova standardizzata somministrata tramite computer (pova CBT). La forte eterogeneità delle dotazioni informatiche e delle competenze digitali di base presenti nelle scuole primarie rendendo ancora impossibile realizzare una prova CBT su base censuaria», evidenziando l'illogicità della norma presente all'articolo 4, comma 4, del decreto, laddove questa prevede un test di posizionamento per la rilevazione di inglese ad opera di INVALSI, sulle abilità di comprensione e uso della lingua;
    inaccettabile risulta, inoltre, la disposizione prevista dall'articolo 21, comma 5, con la quale si stabilisce, di fatto, che gli effetti prodotti dalla prova possano ripercuotersi sulle possibilità di accesso ai percorsi accademici, in considerazione della facoltà concessa alle Università di tenere a riferimento i livelli di competenza conseguiti dagli studenti durante le prove predisposte dall'INVALSI, autorizzando, con tutta evidenza, l'introduzione di nuovi limiti all'accesso ai corsi di laurea;
   Ritenuto che:
    nessuna modifica risulta effettuata in materia di valutazione scolastica, la quale continuerà ad effettuarsi «con votazioni in decimi, per ciascuna delle discipline di studio previste», e per tutti gli ordini di scuola; Si sarebbe auspicato, così come gli intenti politici lasciavano prospettare sul tema prima dell'emanazione dello schema di decreto, una modifica a tale sistema, soprattutto per la scuola del primo ciclo, all'interno della quale questa appare ingiustificata in considerazione dell'uso parziale e limitato ad opera degli insegnanti, e della finalità proattiva e non esclusivamente sommativa, dell'attività di valutazione all'interno del processo formativo;
    analoga contrarietà si esprime in riferimento alle disposizioni di cui articolo 9, comma 2, laddove la figura del Presidente non dovrà essere ricoperta da un membro esterno all'istituto, condizione Pag. 109che avrebbe senz'altro garantito un maggior controllo durante lo svolgimento dell'esame. Allo stesso articolo eccessivamente equivoca risulta la disposizione introdotta in relazione all'esito dell'esame per i candidati privatisti, la quale prevede che si «tenga conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio», mostrando evidenti caratteri di ambiguità e genericità;
    in materia di attestazione delle competenze, la cui denominazione deve necessariamente essere uniformata all'interno del testo attraverso la soppressione della dicitura certificazione a vantaggio dell'esclusivo utilizzo del termine «attestazione», non si comprendono le ragioni per cui l'istituzione scolastica debba attestare «lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi», esclusivamente al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, ritenendosi utile, piuttosto, una sua previsione al termine di ogni anno scolastico;
    all'articolo 18, laddove si autorizzano i candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, ai quali è concessa la possibilità di sostenere gli esami in scuole paritarie «purché queste non dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi», si ritiene, piuttosto, necessario prevedere per tali studenti la possibilità di sostenere le prove d'esame esclusivamente all'interno di scuole statali, eliminando del tutto le possibili ambiguità derivanti dall'attuale formulazione;
    in riferimento a quanto determinato dall'articolo 12 del decreto, il quale disciplina le modalità di ammissione e di esecuzione dell'esame di Stato per gli studenti con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione, certamente non condivisibile appare la disposizione di cui al comma 7, laddove prevede che agli alunni con disabilità sia data la possibilità di sostenere prove non equipollenti a quelle ordinarie, dal momento che a questi soggetti «verrebbe comunque rilasciato l'attestato di credito formativo», titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria. Tale norma andrebbe, pertanto, soppressa;
    si sarebbe auspicata, infine, l'introduzione di nuove norme in materia di registri elettronici, prevedendo, già a partire dal prossimo anno scolastico, la loro dotazione in capo ad ogni istituto, garantendo allo stesso tempo l'accesso ai docenti con adeguati strumenti informatici all'interno di ogni ambiente scolastico adibito alle attività didattiche, sollecitando la rapida applicazione delle nuove disposizioni attraverso la negativa valutazione degli istituti eventualmente non allineati. Necessario, ai fini di un corretto utilizzo degli strumenti, il divieto di compilazione dei registri elettronici al di fuori degli accessi informatici predisposti nelle istituzioni scolastiche di appartenenza –:
  esprime

PARERE CONTRARIO

Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Simone Valente.

Pag. 110

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

  La VII Commissione,
   esaminato l'atto n. 384, premesso che:
  lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola;
   Una materia simile avrebbe dovuto garantire un'ampia e plurale consultazione tra i soggetti che compongono il mondo della scuola: il Governo ha invece evitato, ancora una volta, un reale confronto con il comparto, emanando, tra l'altro, i decreti attuativi il giorno stesso della loro scadenza, circostanza, quest'ultima, che ha fatto registrare da più parti seri dubbi circa la legittimità di tale tempistica;
   Una prima osservazione sorge circa la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, laddove si afferma che la valutazione «documenta lo sviluppo dell'identità personale» degli alunni. Non appare, infatti, opportuno legare una definizione così ampia concernente la personalità dello studente alla sola valutazione scolastica, in particolar modo qualora la si imposti con le modalità di cui al presente decreto;
   Numerose sono le criticità riscontrabili nel testo: in primo luogo si stigmatizza la scelta, ex articolo 2, comma 1, di non procedere al superamento della votazione numerica su scala decimale nell'ambito del primo ciclo di studi. In questo modo risulta evidente la scarsa attenzione verso quello che dovrebbe essere il ruolo principale della valutazione, ossia il suo valore formativo;
   Più adeguata sarebbe risultata una impostazione più completa, in grado di porre in evidenza lo sviluppo delle competenze e della personalità dell'alunno, e di chiarire, al contempo, gli interventi e le strategie proposti dalla scuola nella pratica didattica. In senso opposto si muove invece quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1, ove si enuncia, in modo asettico, come la valutazione sia effettuata «dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa», previsione che, tra l'altro, sembra voler superare quanto invece positivamente previsto nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, laddove ove si prevede che «Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali», responsabilizzando in tal modo il lavoro dei docenti;
   Un secondo elemento da stigmatizzare è rinvenibile all'articolo 3, ove permane la previsione di una possibile bocciatura per la scuola primaria, anche se configurata di carattere eccezionale: una disposizione che andrebbe censurata in via definitiva, trattandosi di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni;
   Sempre per ciò che concerne il primo ciclo, se da un lato risulta apprezzabile che le prove INVALSI programmate al termine dello stesso non siano più svolte Pag. 111nell'ambito delle prove d'esame finali, appare inaccettabile che esse vengano configurate come obbligatorie per l'ammissione agli esami (ex articolo 7, comma 4 e articolo 8, comma 2, per i candidati privatisti);
   Le prove INVALSI sono infatti pensate per offrire informazioni circa l'andamento del sistema di istruzione e supportare i percorsi di autovalutazione delle scuole e non per valutare nello specifico il singolo allievo o studente: il rischio di un utilizzo improprio è quello di un appiattimento generale verso un modello di istruzione meccanico e nozionistico;
   In tal senso andrebbe corretta anche la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 (e, parallelamente, quella di cui all'articolo 21, comma 4) ove si prevede che le azioni relative all'INVALSI costituiscano «attività ordinarie» di istituto, disponendo invece che esse risultino come «integrative» e da svolgere a campione;
   Assolutamente da censurare, altresì, la previsione di cui all'articolo 10, comma 3, ove si prevede che l'attestazione delle competenze del primo ciclo (rilasciata poco comprensibilmente anche al termine della scuola primaria) riporti l'indicazione dell'esito delle prove INVALSI;
   per ciò che attiene la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, è necessario garantire, per il primo ciclo, che l'alunno abbia diritto alla promozione e al diploma qualora raggiunga gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato, anche se con prove differenziate: va dunque soppresso il requisito dell'equipollenza di cui all'articolo 12, comma 5;
   Ancora più stigmatizzabili le previsioni concernenti l'esame di stato nel secondo ciclo di istruzione, soprattutto a causa all'eccessivo peso dato alle prove INVALSI e all'alternanza scuola-lavoro. Per quanto concerne le prime, viene riproposta l'obbligatorietà delle prove INVALSI (articolo 15, comma 2, lettera b). Ancora più grave, in tal senso, quanto previsto dagli articoli 21, comma 3, e 23, ove si dispone che l'esito di tali prove, sostenute nell'ultimo anno, sia riportato in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione;
   Sulla, inaccettabile, falsariga di tale disposizione è la norma di cui al comma 5 dell'articolo 21, che dispone come le Università possano tenere a riferimento «per l'accesso ai percorsi accademici» i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove INVALSI;
   Ulteriori criticità sono riscontrabili nell'eliminazione, all'articolo 19, della terza prova e della tesina, o mappa concettuale, cioè degli elementi che attualmente rappresentano la multidisciplinarietà dell'esame di stato: una previsione ancora più grave in rapporto a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 15, che fa assurgere l'alternanza scuola lavoro a vera e propria materia oggetto del colloquio orale degli studenti;
   sostituire la Tesina con la relazione sull'esperienza di alternanza impedisce allo studente di esprimere la propria personalità ed i propri interessi nell'ambito della valutazione finale, che risulterebbe in questo caso legata ad una concezione produttivistica della scuola poco in linea con la sua funzione: tutto ciò anche alla luce delle recenti indagini e denunce sull'alternanza scuola-lavoro, circa la sua metamorfosi in forme di sfruttamento e la scelta di partners inadeguati (come per il caso McDonald's, tra le aziende che utilizzano maggiormente i voucher);
  per questi motivi, esprime

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.

Pag. 112

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto n. 384).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI CENTEMERO E PALMIERI

  La VII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenza del primo ciclo ed esami di Stato;
   considerato che:
    lo schema di decreto prevede per l'esame di Stato una riduzione del numero delle prove da sostenere, di cui la prima in italiano, la seconda stabilita sulla base dell'indirizzo di studio e la terza orale volta ad accertare il profilo culturale, educativo e professionale dello studente, e non contempla nessuna prova relativa alla valutazione delle conoscenze e delle competenze linguistiche di studentesse e studenti nonostante la conoscenza della lingua inglese sia ormai imprescindibile nel mercato del lavoro;
    è introdotta, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, l'obbligatorietà della partecipazione alle prove Invalsi volta a verificare i livelli di apprendimento conseguiti dallo studente in italiano, matematica e inglese prevedendo che le prove in oggetto saranno somministrate agli studenti dell'ultimo anno nel corso dell'anno scolastico e non come prova d'esame escludendo che l'andamento delle prove possa essere considerata ai fini del voto finale, nonostante il fatto che «la rilevazione serve a migliorare l'efficacia della scuola per le fasce più deboli della popolazione scolastica e a far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza presenti nel Paese». I test infatti non servono per dare un giudizio sull'operato del docente, né per punire o fare classifiche tra scuole, ma per consentire agli istituti di riflettere sul proprio operato e migliorarsi;
    per quanto riguarda i risultati conseguiti con le prove Invalsi il decreto stabilisce che le università possano tener conto dei livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove ai fini dell'accesso ai percorsi accademici indebolendo di fatto la consistenza del valore legale del titolo di studio;
    è prevista l'obbligatorietà della frequenza delle attività di scuola-lavoro senza effettuare un monitoraggio a livello nazionale di come sia applicata su tutto il territorio nazionale la normativa relativa all'alternanza e senza considerare le numerose problematiche che in alcune zone del Paese si riscontrano in merito all'applicabilità e al rispetto di quanto previsto in materia;
    per quanto riguarda la votazione media necessaria il decreto prevede che l'ammissione all'esame di Stato avvenga con votazione non inferiore ai sei decimi, compreso il voto di comportamento, calcolata come media dei voti su tutte le materie, indebolendo di fatto il principio del riconoscimento del merito, depotenziando il valore formativo delle singole discipline e in particolar modo degli insegnamenti fondamentali;
    la previsione nel testo proposto di un aumento del punteggio del credito scolastico fino a 40 punti su 100 implica Pag. 113la contrazione del peso della valutazione derivante dalle scelte della commissione;
    per quanto riguarda gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento il testo in esame, nella parte in cui prevede che agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie viene rilasciato un attestato di credito formativo, cancella la possibilità per gli alunni con specifiche disabilità di conseguire il diploma di licenza media sostenendo prove differenziate. La normativa attualmente in vigore infatti permette agli alunni con disabilità di ottenere la licenza con prove differenziate sia dal punto di vista metodologico che didattico;
    ritenuto che sarebbero state opportune le seguenti condizioni:
  all'articolo 19 siano apportate le seguenti modifiche:
   a) riformulare il comma 2 nei termini seguenti: «la prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato consentendo la libera espressione della personale creatività»;
   b) riformulare il comma 3 nei termini seguenti: «la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte. Nei casi previsti dalla normativa vigente la seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi. La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente dello specifico indirizzo»;
   c) al comma 7, sostituire le parole «le discipline oggetto della seconda prova» con le seguenti: «la disciplina e le discipline oggetto della seconda prova»;
   d) al comma 9, dopo il secondo periodo aggiungere le parole «Viene inoltre verificata la competenza linguistica di straniera»;
   e) al comma 9, infine, sia aggiunto il seguente periodo: «per i candidati che, da esterni, abbiano conseguito l'idoneità alle classi quanta e quinta negli anni precedenti all'esame di stato il monte ore di alternanza scuola-lavoro è considerato in relazione alle ore effettivamente svolte presso l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione presso la quale si siano iscritti»;
   f) all'articolo 15 comma 2, lettera D) dopo la parola «votazione», sia soppressa la parola «media»;
  Sia reintrodotto il portfolio delle studentesse e degli studenti come previsto dalla legge n. 53 del 2003 e dai relativi decreti attuativi;
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pag. 114

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 23 febbraio, 1o, 7 e 9 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (atto n. 382);
   udita la relazione del deputato Crimì nella seduta del 25 gennaio 2017;
   udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1o, 7, 8 e 9 marzo 2017;
   visto il parere della Conferenza Unificata del 23 febbraio 2017;
   visto il parere del Comitato per la legislazione dell'8 marzo 2017;
   uditi i soggetti e le associazioni che hanno partecipato alle audizioni informali alle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;
  a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, i commi 1, 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti:
    1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti agli alunni e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.
    2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
    3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresì lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali sia in quelle innovative.»;
   2) al comma 4, dopo le parole «si provvede» siano aggiunte le seguenti: «con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2,»;
   3) all'articolo 2:
    a) al comma 1, dopo la parola «storico» siano aggiunte le seguenti: «filosofico, archeologico,»;
    b) al comma 2, le parole «La progettualità delle istituzioni scolastiche, Pag. 115espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante» siano sostituite dalle seguenti: «percorsi curricolari anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati»;
   4) all'articolo 3, al comma 1, sostituire le lettere da a) a d), con le seguenti:
  «a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;
   b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti;
   c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e visive;
   d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.»;
   5) all'articolo 4:
    a) il comma 1 sia sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, gli istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione ed il potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza e della pratica delle arti.»;
    b) al comma 2, le parole «Fanno parte del sistema di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati,» siano sostituite dalle seguenti: «Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale,»;
   6) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Articolo 5
(Piano delle Arti)

  1. Il «Piano delle Arti» è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto, e reca le seguenti misure:
   a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa;
   b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel Pag. 116secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei «temi della creatività»;
   c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa;
   d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
   e) promozione della partecipazione degli alunni e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy;
   f) potenziamento delle competenze pratiche e storico – critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni;
   g) potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità;
   h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talento attraverso agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli, spettacoli teatrali e coreutici;
   i) progettualità e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

  2. Il Piano delle arti è adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, è attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sull'attuazione delle specifiche misure.»;
   7) All'articolo 6:
    a) la rubrica sia sostituita dalla seguente: «Collaborazione con l'INDIRE»;
    b) al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti i temi della creatività:»;
    c) al comma 1, il n. 3), sia sostituito dal seguente: «3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei Poli a orientamento artistico e performativo;»
    d) al comma 1, il n. 5), sia sostituito dal seguente: «5) diffusione delle più efficaci pratiche didattiche al fine del conseguimento, da parte degli studenti, di abilità, conoscenze e competenze relative ai temi della creatività.»;
   8) all'articolo 7:
    a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015» siano soppresse;
    b) al comma 1, lettera b) la parola «le» sia sostituita dalla seguente: «delle»;
    c) al comma 1, lettera f) le parole «Made in Italy» siano sostituite dalle seguenti: «italiane di qualità»;
   9) all'articolo 8, al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107.»;Pag. 117
   10) all'articolo 9:
    a) al comma 1, le parole da «attraverso l'impiego» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «volti anche a favorire le potenzialità espressive e comunicative degli alunni. Sono intraprese iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto»;
    b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali è previsto l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui al comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.»;
   11) all'articolo 10:
    a) al comma 1, le parole da «ed extracurriculare» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «e attraverso pratiche laboratoriali trasversali alle discipline.»;
    b) il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale mediante esperienze concrete svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4.»;
    c) al comma 3, dopo le parole «facenti parte» siano aggiunte le seguenti: « dell'organico dell'autonomia e»;
   12) all'articolo 11:
    a) al comma 1, le parole da «e che hanno» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «, possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.»;
    b) al comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «4. Ai fini del primo avvio dei Poli, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, definisce con proprio decreto, sentito il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo:»;
    c) al comma 4, lettera d), dopo le parole «dell'attività» siano aggiunte le seguenti: «espletate dalle istituzioni scolastiche,»;
   13) l'articolo 12 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 12
(Scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale)

  «1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado può attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi ad indirizzo musicale, anche per gruppi di studenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.
  2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente già destinati ai corsi ad indirizzo musicale e l'organico del potenziamento.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
   a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali;
   b) i criteri per il monitoraggio dei percorsi ad indirizzo musicale.»;Pag. 118
   14) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 13
(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

  1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte, della musica, delle culture dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali, delle nuove forme di comunicazione e dell'interazione con le conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.
  2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalità definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere, attivare spettacoli musicali e teatrali e per favorire la libera espressione creativa artistica.
  3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17.
  4. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica artistica sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.»;
   15) all'articolo 14:
    a) alla rubrica siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e artistici»;
    b) il comma 1 sia sostituito dal seguente:
  «1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.»;
    c) dopo il comma 2 siano aggiunti i seguenti:
  «2-bis. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.
  2-ter. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.»;
   16) all'articolo 15:
    a) al comma 1 le parole da: «dalle scuole secondarie» fino alla fine del comma siano soppresse;
    b) al comma 2, le parole da «validi» fino alla parola «repertorio» siano soppresse;
    c) i commi 3, 4 e 5 siano sostituiti dai seguenti:
  «3. Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, Pag. 119comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7 comma 2, 10 comma 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;
  4. I corsi propedeutici, sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3, in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza, sono definiti:
   a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;
   b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;
   c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, istituzioni scolastiche del secondo ciclo ad eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;
   d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curricolo svolto e dei risultati formativi ottenuti;
   e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi di diploma di primo livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per i corsi propedeutici di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre-accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi o a domanda all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri.»
   d) il comma 7 sia soppresso;
   17) All'articolo 17, al comma 2, le parole da «Fondo» fino alle parole «creatività» siano sostituite dalle seguenti: «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica musicale e della creatività»;

  e con le seguenti osservazioni:
  valuti il Governo:
   a) all'articolo 2, di aggiungere in fine il seguente comma: «3. Per le finalità di cui all'articolo 1 nelle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana (oppure «con lingua di insegnamento slovena») le attività e gli interventi previsti dal presento decreto vengono svolte tenendo conto delle specificità e delle esigenze particolari di tali scuole ed in particolare riguardo ai seguenti aspetti: l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, che fanno parte del coordinamento per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti; le diverse misure contenute nel «Piano delle Arti»; la formazione dei docenti.»;Pag. 120
   b) all'articolo 14, di sopprimere il comma 2 o di riformularlo nel senso di prevedere un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, progressivamente prevista per ciascun corso quinquennale, attraverso la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, di non più di tre cattedre dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque cattedre per il pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente;
   c) all'articolo 14, di sopprimere il comma 3;
   d) all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: «l'ANCI e l'UPI per quanto di competenza,» di aggiungere le parole: «e la Conferenza dei direttori di Conservatorio»;
   e) all'articolo 15, dopo il comma 6 di aggiungere il seguente:
  «6-bis. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010»;
   f) all'articolo 17, comma 3, di sostituire le parole «il 5 per cento» con le seguenti: «almeno il 5 per cento».

Pag. 121

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO E ALTRI

  La VII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività;
   il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei princìpi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. «Buona Scuola») – prevede la promozione e lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornir loro una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;
   lo Schema di decreto pone lodevolmente l'attenzione sull'importanza delle discipline artistiche nelle sue diverse forme, fin dall'infanzia, e nelle rispettive declinazioni, per lo sviluppo della personalità, ma anche per riscoprire un concetto di educazione al «bello» e al patrimonio (con particolare riferimento alla storia dell'arte) soprattutto italiano nell'intento di formare futuri adulti responsabili;
   Considerato che:
   lo schema di decreto appare come un contenitore di belle parole, ma nel concreto di difficile attuazione: malgrado le buone intenzioni, miope e presbite a un tempo il testo rimane imprigionato da un lato entro dinamiche di eccessiva astrattezza, mentre dall'altro negli eccessi burocratico-gestionali tipici della «Buona Scuola», di cui è diretta emanazione;
   non si comprende inoltre come possa darsi attuazione a un progetto ambizioso e pur condivisibile, senza la previsione di risorse aggiuntive, con il rischio di creare ulteriori problematiche oltre a quelle che il sistema scolastico deve già affrontare. Tale criticità è emersa anche durante le audizioni relative al DDL 2287-bis, in cui gli auditi, pur condividendo la necessità di incrementare l'insegnamento delle arti e l'educazione al patrimonio nelle scuole, hanno decretato che uno schema a costo zero con ogni probabilità avrà un'efficacia pari a zero;
   nella relazione illustrativa che accompagna lo Schema di decreto, si evince che l'oggetto dell'intervento è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione artistica di base che possa consentire un'armoniosa crescita personale e cognitiva; al contrario ciò che emerge chiaramente, già a una prima lettura, è la presumibile difficoltà che si avrà nel favorire e sostenere l'emergere di nuovi talenti, e nel medesimo tempo a trasmettere negli alunni e negli studenti quella intelligenza della sensibilità che l'arte, in tutte le sue forme, veicola nel mentre richiede;
   più ancora che nel caso degli altri Schemi di decreto, si rileva l'impossibilità di un'attuazione in tempi rapidi, visti i continui rinvii a ulteriori decreti da emanare che di fatto trasformano il provvedimento Pag. 122in una norma in bianco. Carte che rimandano ad altre carte, con effetto di diluizione fino a un progressivo sbiadire della portata normativa. Ad esempio si prevedono:
    con riferimento all'articolo 4, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti degli enti privati che potranno partecipare ai progetti;
    con riferimento all'articolo 5, un DPCM per definire cosa debba intendersi per «piano delle arti» e potenziamento delle discipline artistiche;
    con riferimento all'articolo 9, un Decreto ministeriale per stabilire i requisiti professionali e i titoli che dovranno essere posseduti dai docenti;
    con riferimento all'articolo 11, un Decreto ministeriale per la definizione dei criteri per la costituzione, delle finalità formative, dei modelli organizzativi e dei criteri per la valutazione delle attività per le istituzioni che vogliono costituirsi in Poli;
    con riferimento all'articolo 15, in ordine all'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, un Decreto ministeriale per stabilire natura e requisiti per l'accesso, lo svolgimento e la certificazione relativa ai corsi propedeutici;
   le uniche norme concrete riguardano l'insegnamento della musica e degli strumenti, mentre sulle altre discipline si stabiliscono solo principi teorici e direttive;
   stante che il liceo musicale e coreutico è chiamato ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, vi è assenza di armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che rischiano di sovrapporsi: in particolare tra i conservatori (che svolgono corsi propedeutici per gli allievi in età da liceo) e i licei musicali;
   lo Schema di decreto, pertanto, non provvede di fatto a sancire il necessario e opportuno processo di integrazione e armonizzazione dei diversi percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle Scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai cosiddetti e previsti «Politecnici delle arti»; si interviene, pertanto, sulle istituzioni AFAM e sulla possibilità di attivare specifiche attività formative per giovani talenti, senza contare la situazione di precarietà in cui – a causa della mancata applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 – queste continuano a versare;
   Considerato inoltre che:
   il liceo musicale coreutico, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
   con riferimento all'articolo 14, si prevede il potenziamento dei licei musicali e coreutici ma senza un'analisi di fattibilità concreta, viste ancora le criticità che gravano sull'assorbimento del personale precario e sull'assenza di un organico di diritto che dovrebbe trovare applicazione a partire dall'anno scolastico 2017-2018;
   non si provvede all'inclusione nelle scuole secondarie di primo grado di alcuni strumenti esclusi o comunque non contemplati (ad es. viola, organo, nasso ecc.) nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 (recante Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 Pag. 123giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
   sarebbe stato opportuno intervenire in questa sede, per garantire due ore d'insegnamento del primo strumento anche nel secondo biennio dei licei musicali (ora è prevista una sola ora);
   con riferimento all'articolo 14, comma 2, dovrebbe essere eliminata la limitazione di «non più di tre cattedre dello stesso strumento», nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. Pur riconoscendo, infatti, l'opportunità di razionalizzare la presenza dei licei musicali sul territorio, il limite di tre cattedre per strumento in ciascun istituto appare eccessivo e irragionevole. Ogni zona del nostro Paese si caratterizza per una tradizione musicale che ha una sua specificità – che deve essere preservata e incentivata – e in cui si osserva la prevalenza di alcuni strumenti, o «famiglie di strumenti» su altri (ad esempio la tradizione bandistica delle zone appenniniche o la scuola pianistica napoletana). Pertanto una razionalizzazione della spesa dovrebbe essere compiuta non sul dato numerico delle cattedre assoluto, avulso da contesti specifici, ma se mai sulla popolazione scolastica di riferimento di una data istituzione.
   Il limite delle tre cattedre è fortemente condizionante e presuppone una volontà politica vòlta a non promuovere realmente i licei musicali che, al momento, sono articolati come sezioni singole inserite in abbinamento ad altri indirizzi dominanti e che invece dovrebbero in futuro diventare dei licei dedicati con più sezioni, indipendenti e strutturati nei modi più adeguati per un tipo di indirizzo così particolare e unico anche dal punto di vista della razionalizzazione di orari, aule, materiali didattici;
  Valutato infine che:
   si registra una palese e irragionevole carenza di risorse, in proporzione alle intenzioni dichiarate,
  esprime

PARERE CONTRARIO

Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Simone Valente.

Pag. 124

ALLEGATO 11

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (Atto n. 382).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI PANNARALE E ALTRI

  La VII Commissione,
   esaminato l'atto n. 382, premesso che:
   Lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della delega di cui ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola e si inserisce in un contesto fortemente caotico ed incerto riguardante il compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione e relativo alla promozione dello studio, della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, e su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la Legge cosiddetta Buona Scuola;
   Il medesimo atto n. 382 afferma che le Istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy, provvedendo ad inserire, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio coerenti con i temi della creatività;
   Nel provvedimento si prevede che, con cadenza triennale, sia adottato il Piano delle Arti, che sostiene le Istituzioni scolastiche e le reti di scuole per realizzare un modello organizzativo quale laboratorio permanente di pratica;
   Viene altresì disposto che attraverso l'INVALSI il MIUR definisca un indicatore per la valutazione dei processi;
   Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e in particolare della pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico in possesso di specifici requisiti definiti da un apposito decreto ministeriale. Nella scuola media si realizzano attività connesse ai temi della creatività in continuità con i percorsi della scuola primaria. Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le scuole superiori allo stesso tempo possono organizzare attività per la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più demi della creatività. I licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario e prevedere specifici adattamenti del piano di studi per attuare i progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
   dallo schema di decreto in oggetto emerge un modello di scuola asservita alla dequalificante standardizzazione e misurazione delle competenze, oltre che una generica quanto superficiale idea di cultura;
   viene previsto all'articolo 17 che una dotazione pari al cinque per cento del contingente dei posti di potenziamento dell'offerta formativa sia destinata alla promozione dei temi della creatività: non vi è tuttavia alcuna esplicitazione sull'obbligo, sui tempi e sulle modalità attraverso i quali le scuole dovranno provvedere ad Pag. 125inserire progetti e/o attività di coordinamento, per la promozione delle attività previste;
   Risulta opportuno che l'introduzione dei Temi della creatività di cui all'articolo 3 sia integrata con le indicazioni già presenti nella normativa concernente i curricola ed i Piani triennali dell'offerta formativa;
   Il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia viene individuato da ciascuna istituzione scolastica in funzione dell'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal MIUR nel comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dalla lettera a) alla lettera s). La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell'organico dell'autonomia, vengono effettuate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che le singole istituzioni scolastiche, in base al comma 12, devono predisporre entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la possibilità di aggiornarlo annualmente;
   Le singole istituzioni scolastiche, in altri termini, con il PTOF hanno formulato richieste dettagliate e specifiche per l'attivazione e concessione da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, di posti dell'organico di potenziamento relativi a precise e specifiche discipline e classi di concorso;
   Nella maggior parte dei casi queste richieste sono state disattese e sono poche le scuole che hanno avuto un positivo riscontro anche solo parziale. Molte scuole, infatti, si sono viste attribuire posti nell'organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell'organico dell'istituzione scolastica;
   Le scuole sono obbligate ad offrire percorsi (anche a scelta dello studente) relativi a tali «discipline» di cui il Decreto non tiene conto: dovrebbe invece essere consentito alle scuole di esprimere proposte per l'introduzione dei temi della creatività e delle arti quali elemento centrale della formazione, procedendo in primis ad una sorta di censimento delle iniziative curricolari, extracurricolari, laboratoriali e seminariali;
   L'obbligo delle scuole di offrire percorsi inerenti le discipline artistiche dovrebbe essere chiarito definitivamente all'interno del decreto, così come l'obbligatorietà della pratica musicale a partire dalla classe terza della scuola primaria, come previsto dalla stessa legge n.  107 del 2015;
   Sarebbe opportuna inoltre una maggiore attenzione al ruolo del terzo settore al fine di creare un'efficace rete sinergica tra le istituzioni educative pubbliche e le associazioni, consentendo a tutti la possibilità di acquisire un'adeguata educazione musicale;
   Il decreto demanda l'attuazione a molti atti successivi, costituendo un processo poco trasparente e condiviso con il mondo della scuola, introducendo oltretutto modifiche che superano significativamente il perimetro della legge delega: vengono infatti abrogate disposizioni relative ai corsi di indirizzo musicale (come il decreto ministeriale n. 201 del 1999) e fornite indicazioni sulla dotazione organica dei licei musicali, sulla distribuzione degli stessi e sui piani orari dei licei coreutici. Tutto senza una seria analisi di fattibilità anche se si è tuttora in assenza di un organico di diritto;
   Le risorse a disposizione del Piano delle arti, così come per tutte le deleghe in esame concernenti l'attuazione della Buona scuola, risultano decisamente modeste;
  per questi motivi, esprime

PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido.