CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico (Atto n. 349).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante disciplina del Comitato italiano paralimpico;
   visto che:
    lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    il comma 1, lettera f) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, a:
     semplificare e coordinare le norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità;
     riconoscere le peculiarità dello sport per persone affette da disabilità;
     scorporare dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il Comitato italiano paralimpico, trasformando quest'ultimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio;
     prevedere che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa;
    sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata:
     la Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015 ha formulato specifici rilievi su singoli articoli, esprimendo nel complesso un giudizio positivo sullo schema che, «in perfetta attuazione della delega [...] attua la riorganizzazione del CIP, senza tuttavia apportare radicali innovazioni al modello di governance esistente»;
     la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, suggerendo di introdurre un riferimento alle province autonome sia all'articolo 2, comma 3 (rispetto delle competenze regionali in materia di promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili), sia all'articolo 5, comma 1, lettera e) (previsione di 3 membri del Consiglio nazionale in rappresentanza delle strutture territoriali regionali);
   rilevato, in via generale, che lo schema di decreto legislativo, in coerenza con le previsioni di delega, è finalizzato a scorporare il Comitato italiano paralimpico dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), assicurando i necessari coordinamenti con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, Pag. 176
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   andrebbe valutata l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria (articolo 20), che consenta in prima applicazione di sciogliere il circolo riguardante l'approvazione del nuovo statuto in relazione alle elezioni del Consiglio nazionale del nuovo ente: infatti, sembrerebbe che il nuovo statuto sia indispensabile per procedere alle elezioni dell'organo che dovrebbe adottarlo;
   all'articolo 2, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di:
    a) un chiarimento in ordine alla previsione che possano partecipare al CIP solo le FSNP e DSAP riconosciute entro la data di entrata in vigore della legge delega, posto che l'articolo 15 disciplina la procedura per ulteriori riconoscimenti di FSNP e DSAP;
    b) collocare il terzo periodo, a norma del quale il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA, a prescindere dal loro riconoscimento quali FSNP o DSAP, nell'articolo 13, comma 5, dopo il primo periodo («Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale»);
   analogamente, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 3, comma 4 con l'articolo 5, comma 2, collocando in un unico contesto normativo le previsioni che rinviano la disciplina del procedimento elettorale per gli organi del CIP allo statuto del nuovo ente;
   all'articolo 11, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disciplina dell'incarico di segretario generale del CIP, che, a norma dell'articolo 4, è «organo» del Comitato, con particolare riguardo al suo profilo (vertice amministrativo ovvero braccio operativo della Giunta, nella cui piena disponibilità politica si trova), alla durata dell'incarico (l'articolo 4, comma 2 fissa per gli organi del CIP una durata in carica di 4 anni: andrebbe esplicitato se si applica anche al segretario generale), alle attribuzioni, e, eventualmente, alla revoca e alla decadenza dalla carica;
   andrebbe valutata l'opportunità di riformulare in termini più circostanziati:
    l'articolo 12, in materia di vigilanza, al fine di contemperare l'autonomia dell'ordinamento sportivo con la tutela di situazioni che, pure ad esso connesse, possono rilevare anche per l'ordinamento giuridico statale;
    l'articolo 17, comma 4, il quale dispone che il personale in servizio presso il Comitato italiano paralimpico alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 transita in CONI Servizi Spa, al fine di chiarire che il trasferimento del personale non muta la natura del rapporto in essere (con specifico riguardo alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) e se anche il personale dipendente dalla CONI Servizi Spa, che era in aspettativa perché in servizio presso il CIP e che ritornerà alla stessa società, sarà destinato all'attività del CIP.