CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2016
712.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).

  1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.».
01. 01 (Nuova formulazione). Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).

  1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al primo comma, dopo le parole «o del presidente di questa,» sono aggiunte le seguenti «a richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche».
01. 04. Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 101 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).

  1. All'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca e di lingua ladina e nei territori dove sono insediati i gruppi linguistici tedesco e ladino, anche la toponomastica tedesca e ladina, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione».
6. 01 (Nuova formulazione). Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Pag. 14

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o ladino»;
   b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
  «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.».
7. 3. Il Relatore.