CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu, recante «Disciplina dei partiti politici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione in sede referente;
   rilevata la notevole rilevanza politica dell'intervento legislativo, il quale persegue gli obiettivi, pienamente condivisibili, di promuovere la trasparenza e la democraticità nell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, nella selezione delle candidature e nella partecipazione alle elezioni politiche, nonché di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, ponendosi in linea di continuità con la legge n. 96 del 2012, che ha introdotto diverse norme in materia di trasparenza dei bilanci dei partiti, e con il decreto-legge n. 149 del 2013, il quale ha abrogato la contribuzione pubblica diretta sostituendola con un nuovo sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sullo strumento della destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF;
   sottolineato inoltre come il provvedimento rafforzi i presidi a tutela del principio della parità di genere e dei principi fondamentali dell'ordinamento democratico, oltre a rendere più stringenti gli obblighi di trasparenza e i controlli relativi alla rendicontazione dei partiti, movimenti o gruppo politici organizzati, nonché alle contribuzioni in loro favore,

  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3773 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3773, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
   condivisa l'opportunità di estendere il novero delle intese con le confessioni religiose presenti in Italia, in piena attuazione del principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la patrimonializzazione dei Confidi inserire le seguenti: con priorità per i Confidi iscritti all'Albo Unico di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1. 1. Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo un congruo termine per l'adeguamento ai nuovi requisiti patrimoniali al fine di evitare una possibile riduzione del numero degli operatori del settore pregiudizievole per l'economia del territorio.
1. 2. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) introdurre la facoltà, per i confidi autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di detenere partecipazioni esclusivamente in banche commerciali autorizzate alla sola raccolta del risparmio ed esercizio del credito a favore di famiglie, micro, piccole e medie imprese;».
1. 3. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) prevedere, nell'ambito del determinato territorio di competenza, una diversificazione delle categorie di fruitori della garanzia dei confidi, al fine di evitare una concentrazione del rischio di insolvenza con conseguenti e pregiudizievoli crisi sistemiche;».
1. 4. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) escludere che un confidi possa garantire crediti solo di un medesimo comparto produttivo, al fine di evitare una concentrazione del rischio di insolvenza con conseguenti e pregiudizievoli crisi sistemiche;».
1. 5. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) assicurare che il rating del confidi non sia superiore a quello della maggioranza dei propri soci, ovvero acconsentire ad una valutazione maggiore a fronte del versamento di garanzie reali liquide o in titoli;».
1. 6. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano Pag. 72pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori con le seguenti: stabilendone altresì il vincolo territoriale di operatività».
1. 7. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: Prevedere la creazione di una banca d'investimento pubblica autorizzata al finanziamento delle imprese in difficoltà mediante l'ausilio delle garanzie concesse dai confidi.
1. 8. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: negli Organi di amministrazione e gestione del Fondo centrale di Garanzia delle PMI devono essere rappresentate le principali Associazioni imprenditoriali delle PMI, comprese le associazioni di rappresentanza delle imprese cooperative.
1. 9. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) riordinare i criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia introducendo un sistema di rating interno, in modo tale da aumentare la copertura di garanzia proporzionalmente al grado di rischio, tenuto conto della stabilità del sistema finanziario;.
1. 10. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) eliminare ogni possibile limitazione dell'operatività del Fondo centrale di garanzia prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;.
1. 11. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   «c-bis) riordinare i criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia, introducendo un sistema preposto a facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;».
1. 12. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   «c-bis) predisporre un sistema che consenta un celere scambio di informazioni tra i soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed i confidi al fine di consentire a quest'ultimi di essere informati tempestivamente delle insolvenze del soggetto garantito relativamente al piano di ammortamento programmato con la banca;».
1. 13. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: complessi con la seguente: strutturati.
1. 14. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   «d-bis) facilitare l'accesso alla forma della cogaranzia volta alla copertura globale del credito oggetto di garanzia;».
1. 15. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: per gli intermediari finanziari e.
1. 16. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   «e-bis) apportare modifiche all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 Pag. 73settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di prevedere che, in via residuale, possano far parte dei confidi anche le persone fisiche;».

  Conseguentemente, allo stesso comma 1, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: , nonché per le persone fisiche,.
1. 17. Caparini, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   «e-bis) predisporre misure volte a ridurre sensibilmente il costo connesso al rilascio delle garanzie;».
1. 18. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: rafforzare inserire le seguenti:, per i confidi,.
1. 19. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: finanziamento principale, inserire le seguenti:, in particolare, prevedendo che i soggetti erogatori dei finanziamenti garantiti siano tenuti a specifici obblighi di comunicazione e di informazione periodici ai soggetti garanti, in relazione all'evoluzione e all'andamento delle operazioni finanziarie da essi garantite.
1. 20. Marco Di Maio.

  Al comma 1 dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) aumentare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a 400 milioni di euro, senza ridurre la possibilità di utilizzo dei confidi;.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Il comma 68, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento»;
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
1. 21. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono con le seguenti: degli Osservatori sul credito istituiti presso le prefetture e le informazioni di cui gli stessi dispongono.
1. 22. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera l), inserire, in fine, le seguenti parole:, le associazioni di categoria, l'Istituto nazionale di statistica, Pag. 74e gli altri operatori del settore preposti alla raccolta e all'analisi dei dati e delle informazioni;.
1. 23. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   «l-bis) introdurre un monitoraggio dei costi e dei tassi di interesse applicati dai confidi anche attraverso la collaborazione della rete delle Camere di commercio;».
1. 24. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 2 sopprimere le parole: entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.
1. 25. Villarosa, Pesco, Alberti.