CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05414 Segoni: Pianificazione, finanziamento e realizzazione della metropolitana di superficie di collegamento fra l'aeroporto Galilei e la stazione ferroviaria centrale di Pisa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In premessa occorre evidenziare che Rete Ferroviaria Italiana ha fatto presente che per il progetto People Mover di Pisa le società del Gruppo FS (RFI e Sistemi Urbani) hanno solo ceduto delle aree e che trattasi di iniziativa imprenditoriale privata.
  Inoltre, la Direzione generale per il trasporto pubblico locale del MIT ha informato che le scelte relative alla programmazione e alla individuazione dei sistemi di trasporto in relazione a tale progetto risultano in carico agli enti locali non essendo il People Mover beneficiano di contributi statali e, di non essere, pertanto, in possesso di informazioni che consentono di fare valutazioni di natura economica e trasportistica.
  Sono quindi stati chiesti elementi informativi al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto a trasmettere quanto pervenuto dagli uffici della Regione Toscana.
  In particolare, il Presidente della Regione ha comunicato quanto segue.
  Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria di Pisa e l'Aeroporto Galileo Galilei attraverso l'impiego di una tecnologia innovativa (People Mover), nonché la realizzazione di due parcheggi scambiatori, posti ad una fermata intermedia tra stazione e aeroporto, e della relativa viabilità di connessione. Il progetto comporta un notevole potenziamento del collegamento e un sostanziale miglioramento dell'accessibilità cittadina attraverso la modifica del sistema di mobilità locale, nonché una riduzione dei flussi veicolari verso il centro urbano. Il sistema automatico del People Mover sostituisce la linea ferroviaria di collegamento tra stazione e aeroporto: il servizio ferroviario non è più attivo ed è, per tutta la fase di cantiere, sostituito da un servizio bus.
  In merito al costo complessivo dell'opera non risulta ci sia stato, in passato, alcun aumento. In riferimento, infatti, a quanto indicato nel progetto presentato dal Comune di Pisa all'Unione Europea, il costo totale è pari a 69 ml di euro oltre 9,8 ml di iva. La Commissione Europea ha approvato il People Mover come Grande Progetto con decisione CE 3778/2013 per un finanziamento massimo complessivo pari a euro 21,139.041,00 (di cui quota UE euro 7.037.187,00 e quota Stato euro 14.101.854,00). Trattandosi di concessione di progettazione, realizzazione e gestione, la quota rimanente è a carico del soggetto privato concessionario. Recentemente è stato approvato un nuovo Piano Economico Finanziario che prevede un lieve aumento del costo complessivo del progetto pari a circa 72,6 milioni di euro oltre iva, incremento dovuto a maggiori oneri di progettazione e costruzione per prescrizioni imposte dagli enti competenti in sede di Conferenza di Servizi. Tale incremento non comporterà un aumento del contributo da parte dello Stato.
  In merito alle spese di gestione, gli stessi uffici della Regione fanno presente che il servizio ferroviario faceva parte del Contratto di Servizio tra Regione Toscana Pag. 197e Trenitalia nell'ambito del trasporto pubblico su ferro con un corrispettivo pari a circa 900.000,00 euro/anno. Attualmente la Regione Toscana eroga ed erogherà al Comune di Pisa, titolare del TPL:
   per il servizio sostitutivo nella fase di cantiere, risorse pari a euro 375.000,00/anno;
   per il servizio definitivo, per i 32 anni di concessione, euro 819.682,00/anno.

  Il progetto People Mover, opera di interesse strategico negli atti di programmazione regionale, è stato oggetto di sottoscrizione di Accordo di Programma tra Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, approvato con delibera di Giunta Regionale DGRT 254/2011. L'opera non solo garantirà un miglior servizio in termini di frequenza e di potenziamento per il collegamento tra stazione e aeroporto e una riduzione dell'impatto sul centro urbano, ma contribuirà al rafforzamento del sistema aeroportuale grazie al miglioramento dell'accessibilità agli scali.

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ALLEGATO 2

5-07555 De Rosa: Introduzione di un sistema di verifica delle emissioni generate dai veicoli a motore in condizioni reali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quel che riguarda i test sulle emissioni reali dei veicoli (Real Driving Emissions – RDE), si premette che tale procedura di prova è stata introdotta nel sistema di omologazione europeo con la recente adozione a Bruxelles dei regolamenti Uen 427/2016 e 646/2016 della Commissione europea. L'obiettivo di tali prove su strada – che saranno obbligatorie dal 1o settembre 2017 – è quello di verificare che le emissioni inquinanti siano conformi a quelle registrate durante la prova in laboratorio, oggi effettuata seguendo un ciclo di prova denominato NEDC.
  Si evidenzia che i veicoli sono omologati unicamente sulla base del predetto ciclo NEDC, il quale non si è dimostrato particolarmente aderente al comportamento di guida su strada. Per tale ragione, l'Unione europea intende adottare a breve un nuovo ciclo di prova di laboratorio concepito a livello internazionale (WLTP) e introdurre per la prima volta a livello mondiale la citata procedura di misurazione delle emissioni reali (RDE). Tale procedura costituisce una ulteriore misura per controllare le emissioni di taluni inquinanti (in particolare gli ossidi di azoto), che rappresentano un grave problema in termini di qualità dell'aria di diverse regioni dell'Unione. A differenza della predetta procedura di prova di laboratorio, la prova su strada prevede la guida del veicolo in presenza della variazione di alcuni parametri quali la temperatura, l'altitudine, la pendenza della strada e la velocità del veicolo, che incidono sul valore delle emissioni di inquinanti misurate allo scarico e che non sono considerati durante la prova di laboratorio. Pertanto, considerato che per i veicoli di più recente omologazione che soddisfano a decorrere dal 1o settembre 2015 i limiti imposti dal Regolamento 715/2007, fase EURO 6, sarà necessario un adeguamento alla migliore tecnologia disponibile per soddisfare la prova su strada RDE, il Comitato veicoli a motore della Commissione europea si è espresso favorevolmente affinché in una prima fase, cioè a decorrere dal 1o settembre 2017, il fattore di conformità applicabile ai veicoli diesel EURO 6 sia pari a 2,1 mentre nella seconda fase, a decorrere dal 2020, tale valore si ridurrà in via prudenziale a 1,5; ciò per tener conto delle incertezze di misura dei sistemi di misurazione portatili dei gas di scarico (PEMS) che ad oggi richiedono ulteriori approfondimenti da parte della medesima Commissione.
  Per quanto concerne la definizione del valore temporaneo del fattore di conformità di 2.1, si sottolinea come l'Italia abbia sostenuto l'adozione di tale valore nell'ambito di un pacchetto di compromesso che ha condotto all'adozione di un calendario di implementazione in due fasi, tale da permettere in tempi ragionevoli l'adeguamento del prodotto da parte delle case costruttrici di veicoli. Ciò ha permesso di rivedere la posizione assunta nelle fasi che hanno preceduto il negoziato che a fronte di un calendario di applicazione più ambizioso, avrebbe richiesto un fattore di conformità temporaneo più elevato al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati sui veicoli diesel di ultima Pag. 199generazione (omologati EURO 6). A tal proposito, si evidenzia come nel testo del progetto di regolamento adottato dalla Commissione figuri una clausola di revisione del fattore di conformità finale con l'obiettivo di giungere a un valore prossimo a 1 nel più breve tempo possibile.
  Sotto tale condizione gli Stati membri non hanno espresso opposizione all'adozione da parte della Commissione del testo in argomento, ritenendo che tale Regolamento, sin dal 2017, contribuirà all'immissione sul mercato europeo di veicoli diesel meno inquinanti nelle condizioni di guida su strada, riducendo le emissioni di ossidi di azoto, i cui valori limite di omologazione – come dichiarato dalla Commissione europea – su taluni veicoli sono superati anche del 400 per cento, permettendo di compiere un passo importante per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Un ritardo nell'adozione di tali misure comporterebbe un peggioramento della qualità dell'aria e metterebbe a rischio la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE con un conseguente danno per l'ambiente e per la salute pubblica.