CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 aprile 2016
631.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Emendamenti presentati all'ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016.

I
(Registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale)

  L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

  Dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti: in modo non occasionale.
I. 1. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ufficio di presidenza aggiorna periodicamente, e non oltre dieci giorni dalla loro ricezione, i dati comunicati dagli iscritti al registro.
I. 2. Toninelli, Dieni.

II
(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)

  Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

EMENDAMENTI

  Sopprimerlo.
II. 7. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

Pag. 15

  Dopo le parole: attività svolta aggiungere le seguenti: nelle sedi della Camera dei deputati.

  Conseguentemente, dopo le parole: per via elettronica aggiungere le seguenti: nella casella di posta elettronica assegnata a ciascun deputato nel dominio «camera.it».
II. 3. Vignali.

  Sostituire le parole: da persone con le seguenti: per conto di.
II. 4. Vignali.

  Sopprimere le parole: anche per via elettronica.
II. 5. Vignali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 1. Giancarlo Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 2. Catania.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 6. Vignali.

III
(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)

  Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:
   a) i dati anagrafici e il domicilio professionale, con l'indicazione dei soggetti per conto dei quali opera;Pag. 16
   b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;
   c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

  Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:
   a) avere compiuto la maggiore età;
   b) non avere subìto, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;
   c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

  La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.
  Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

  Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, con le seguenti: presso i membri della Camera dei deputati, anche al di fuori delle sue sedi ufficiali e anche indirettamente attraverso i loro collaboratori.
III. 10. Toninelli, Dieni.

  Al primo comma, lettera c), sopprimere la parola: istituzionali.

  Conseguentemente al paragrafo IV, secondo periodo, sopprimere la medesima parola.
III. 5. Melilla.

  Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) la delega del titolare di interessi specifici per conto del quale si intende svolgere attività di relazione istituzionale.
III. 8. Toninelli, Dieni.

  Al secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) non avere subìto, nell'ultimo decennio, condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti commessi con finalità di terrorismo;
III. 4. Melilla.

Pag. 17

  Al secondo comma, alla lettera b), dopo le parole: per reati contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione,
III. 7. Toninelli, Dieni.

  Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) non aver ricoperto negli ultimi ventiquattro mesi: incarichi governativi; incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione o in società partecipate da organi della pubblica amministrazione; la carica di parlamentare della Repubblica ovvero di consigliere regionale.
III. 9. Toninelli, Dieni.

  Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai parlamentari cessati dal mandato è fatto divieto di svolgere attività di relazione istituzionale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del mandato.
III. 11. Toninelli, Dieni.

  Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
  Per le associazioni di categoria e sindacali sono soggetti agli obblighi e alle condizioni di cui ai precedenti commi i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei confronti della Camera e dei suoi membri.
*III. 1. Giancarlo Giorgetti.

  Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
  Per le associazioni di categoria e sindacali sono soggetti agli obblighi e alle condizioni di cui ai precedenti commi i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei confronti della Camera e dei suoi membri.
*III. 2. Catania.

  Sopprimere il quarto comma.

  Conseguentemente, sostituire il paragrafo IV con il seguente:
IV (Contenuti e forme di pubblicità del registro di attività istituzionale)

  1. Nel registro vengono annotati tutti i nomi degli iscritti e gli incontri che questi tengono con i deputati. A tal fine, gli iscritti che intendano incontrare uno o più deputati sono tenuti a comunicarlo Pag. 18all'Amministrazione della Camera dei deputati, compilando sul sito web della Camera l'apposito modulo di domanda, specificando la data, l'orario e l'oggetto dell'incontro, nonché i partecipanti. Dell'avvenuta compilazione viene inviata notifica elettronica automatica, tramite email e messaggio di testo sul telefono cellulare, al deputato o ai deputati partecipanti all'incontro.
  2. Il deputato o i deputati che partecipano all'incontro sono responsabili in solido della mancata o parziale o erronea comunicazione di cui al comma precedente (per gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo V) (Parte espunta dal testo).
  3. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati.
  4. L'Ufficio di Presidenza della Camera può disporre verifiche sulle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, sulle relazioni di cui al comma 3 del presente articolo e sui documenti presentati ai sensi dell'articolo III dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.
  5. Il registro è pubblicato, in formato aperto e riutilizzabile, in una apposita sezione del sito internet della Camera dei Deputati e viene aggiornato in tempo reale e comunque quotidianamente degli incontri che si svolgono. In tale sezione del sito internet è altresì indicato l'indirizzo email presso il quale i cittadini possono chiedere chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del registro.
  6. L'ufficio di Presidenza della Camera provvede ad inserire nelle schede dei lavori preparatori ai progetti di legge presenti sul sito della Camera le informazioni relative alle attività di relazione istituzionale ad essi attinenti riportata nelle relazioni di cui al comma 3 ed agli incontri di cui al comma 1.
  7. Ulteriori norme attuative del presente articolo sono approvate dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e pubblicate sul sito internet nella apposita sezione insieme al presente Regolamento.
III. 12. Toninelli, Dieni.

  Al quarto comma, dopo le parole: tenuta del registro aggiungere le seguenti: , nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati da parte dei soggetti iscritti al medesimo registro,.

  Conseguentemente:
  sopprimere il paragrafo IV;Pag. 19
  sostituire il paragrafo V con il seguente:

V (Sanzioni)

  In caso di violazione, da parte dei soggetti iscritti al registro, delle disposizioni contenute al paragrafo III e di quelle adottate dall'Ufficio di Presidenza in attuazione dell'ultimo comma del predetto paragrafo, si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.
III. 3. Vignali.

  Al quarto comma, dopo le parole e alla tenuta del registro aggiungere le seguenti: nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire al meglio l'esplicazione della loro attività.
III. 6. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

IV
(Relazioni periodiche)

  Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

EMENDAMENTI

  Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: nel semestre fino a spese sostenute.
IV. 5. Vignali.

  Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

Pag. 20

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: nel semestre.
IV. 4. Vignali.

  Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno.
IV. 10. Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Al primo periodo, sostituire la parola: conseguiti con la seguente: perseguiti.
IV. 6. Vignali.

  Al secondo periodo, sopprimere le parole: e dei soggetti istituzionali contattati.
IV. 7. Vignali.

  Sopprimere il terzo periodo.
IV. 8. Vignali.

  Al terzo periodo, sostituire le parole: può disporre verifiche sulle con le seguenti: dispone verifiche sulla veridicità e completezza delle.
IV. 9. Melilla.

  All'ultimo periodo, dopo le parole: Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera aggiungere le seguenti: entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.
IV. 12. Toninelli, Dieni.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le associazioni di categoria a vocazione generale presentano alla Camera entro il 31 dicembre una relazione inerente all'attività di relazione istituzionale svolta, con specifica indicazione anche dei contatti effettivamente posti in essere.
*IV. 1. Giancarlo Giorgetti.

Pag. 21

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le associazioni di categoria a vocazione generale presentano alla Camera entro il 31 dicembre una relazione inerente all'attività di relazione istituzionale svolta, con specifica indicazione anche dei contatti effettivamente posti in essere.
*IV. 2. Catania.

  Dopo il paragrafo IV, aggiungere il seguente:
IV-bis. (Incontri richiesti dai membri della Camera dei deputati)

  I membri della Camera dei deputati che, a qualsiasi titolo, richiedono un incontro nelle sedi della Camera dei deputati a persone che, in ragione della propria attività, rappresentano interessi privati, sono tenuti ad annotare in un proprio registro gli incontri avvenuti. L'elenco di tali incontri, regolarmente aggiornato, è custodito dal membro della Camera dei deputati e deve essere esibito su richiesta dell'Ufficio di Presidenza della Camera.
IV. 01. Catania.

V
(Sanzioni)

  In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

EMENDAMENTI

  Sostituirlo con il seguente:
V (Sanzioni)

  1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo e delle ulteriori disposizioni adottate in materia dall'Ufficio di Presidenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro utilizzo secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e per la violazione degli articoli 495 e 496 del codice penale, l'Ufficio di Presidenza irroga a chiunque svolga attività di relazione istituzionale in violazione delle predette disposizioni, anche se non iscritto al registro, le seguenti sanzioni:
   a) il divieto di accesso alle sedi della Camera dei deputati per un periodo da 30 giorni a 3 anni;Pag. 22
   b) la cancellazione dal registro di cui al paragrafo III per un periodo da 30 giorni a 3 anni.

  (2. Al membro della Camera dei deputati che partecipi ad incontri non debitamente comunicati ai sensi del comma 2 del paragrafo IV, l'Ufficio di Presidenza irroga sanzioni pecuniarie consistenti nella decurtazione dal dieci per cento dell'indennità parlamentare mensile fino a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi.) (Comma non ammesso al voto).
  3. Al gruppo parlamentare del deputato che partecipi ad incontri non debitamente comunicati ai sensi del comma 2 del paragrafo IV, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione consistente nella decurtazione del 3 per cento del contributo finanziario unico e onnicomprensivo a carico del bilancio della Camera dei deputati e previsto dall'articolo 15 del Regolamento della Camera dei deputati per ogni incontro non comunicato o comunicato erroneamente o parzialmente.) (Comma non ammesso al voto).
V. 3. Toninelli, Dieni.

  Dopo le parole: in caso di violazione aggiungere le seguenti: da parte dei soggetti iscritti nel registro,
V. 1. Vignali.

  Dopo le parole: sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza aggiungere le seguenti: , graduate in relazione alla gravità delle infrazioni,
V. 2. Melilla.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo: Della mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, come accertata dall'Ufficio di Presidenza, e della irrogazione delle sanzioni di cui sopra è assicurata, a cura dell'Ufficio di Presidenza, la pubblicità sul sito internet della Camera.
V. 4. Toninelli, Dieni.

  Dopo il paragrafo V, aggiungere il seguente:
VI (Obblighi dei deputati)

  L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati è obbligatoriamente resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone specifica menzione nella relazione illustrativa dei disegni di legge sotto la responsabilità del primo firmatario dell'atto.Pag. 23
  Il membro della Camera dei deputati che venga a conoscenza di una violazione, da parte di chi svolge attività di relazione istituzionale o di un altro membro della Camera dei deputati, delle disposizioni di cui al presente regolamento, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio di Presidenza.

  (Conseguentemente, al paragrafo V aggiungere, infine, il seguente periodo: In particolare, nei confronti dei deputati ed in proporzione alla diversa gravità delle violazioni, l'Ufficio di Presidenza irroga sanzioni pecuniarie consistenti nella decurtazione dal dieci per cento dell'indennità parlamentare mensile fino a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi.) (Parte non ammessa al voto).
V. 01. Toninelli, Dieni.

  Dopo il paragrafo V, aggiungere il seguente:
VI (Registro degli accessi)

  L'Ufficio di Presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della camera dell'elenco di tutti i soggetti, ad esclusione dei collaboratori dei deputati e dei dipendenti della Camera, che hanno avuto accesso alle sedi della Camera con specifica indicazione del giorno, della motivazione, dell'eventuale iscrizione al registro di cui all'articolo I e dei deputati presso cui è stata esercitata l'attività di relazione istituzionale, nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.
V. 02. Toninelli, Dieni.

EMENDAMENTI AL TITOLO

  Ai paragrafi da 1 a 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività di relazione istituzionale con le seguenti: attività di rappresentanza di interessi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi.
TIT. 2. Il Relatore.

  Nel titolo, dopo le parole: lobbying aggiungere le seguenti: nelle sedi della Camera dei deputati.
TIT. 1. Catania.

Pag. 24

ALLEGATO 2

Nuovo emendamento del Relatore.

  Al paragrafo II, premettere le parole: Ai fini della presente disciplina e sostituire le parole: da persone, associazioni, enti e società con le seguenti: dai soggetti di cui al paragrafo III.

  Conseguentemente,
   1) al paragrafo III:
    all'alinea, sostituire le parole: rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati con le seguenti: promuovendo nei confronti dei deputati, nelle sedi della Camera, interessi leciti, suoi o di altro soggetto che intende rappresentare,
    al primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
      a)
in caso di persone fisiche, i dati anagrafici e il domicilio professionale;
      b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività e lo specifico rapporto contrattuale che ad esse le lega;
      b-bis) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere;

  Dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  Qualora l'attività sia intesa a perseguire interessi di terzi deve essere indicato il titolare di interessi per conto del quale il soggetto che intende iscriversi al registro opera e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale, ove previsto.

  Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:
  Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche i requisiti di cui al terzo comma, lettere a), b), c) e d), devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate alla lettera b) del primo comma.

  All'ultimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: L'Ufficio di Presidenza disciplina altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi nell'ipotesi di cui al secondo comma e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma.

Pag. 25

   2) Al paragrafo IV,
    Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: . Le relazioni devono, inoltre contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta con le seguenti: e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta.
   al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una relazione unitaria.
II. 10. Il Relatore.

Pag. 26

ALLEGATO 3

Riformulazioni proposte dal Relatore.

  Aggiungere, in fine, le parole: ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.
I. 2. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Dopo le parole: attività svolta aggiungere le seguenti: nelle sedi della Camera dei deputati, in modo non occasionale.
II. 3. (prima parte) (Nuova formulazione) Vignali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 1. (Nuova formulazione) Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 2. (Nuova formulazione) Catania.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 6. (Nuova formulazione) Vignali.

  Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo.
III. 9. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

Pag. 27

  Al quarto comma, dopo le parole: tenuta del registro aggiungere le seguenti: nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro.
III. 3. (prima parte) (Nuova formulazione) Vignali.

  All'ultimo periodo, sostituire le parole: Le relazioni sono pubblicate con le seguenti: Le relazioni sono tempestivamente pubblicate.
IV. 12. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo: Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e della irrogazione delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.
V. 4. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Ai paragrafi da 1 a 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività di relazione istituzionale con le seguenti: attività di rappresentanza di interessi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.
TIT. 2. (Nuova formulazione) Relatore.

Pag. 28

ALLEGATO 4

Emendamenti approvati.

  Dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti: professionalmente.
I. 1. (Nuova formulazione) Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Aggiungere, in fine, le parole: ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.
I. 2. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Al paragrafo II, premettere le parole: Ai fini della presente disciplina e sostituire le parole: da persone, associazioni, enti e società con le seguenti: dai soggetti di cui al paragrafo III.

  Conseguentemente,
   3) al paragrafo III:
    all'alinea, sostituire le parole:
rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati con le seguenti: promuovendo nei confronti dei deputati, nelle sedi della Camera, interessi leciti, suoi o di altro soggetto che intende rappresentare,
    al primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
      a)
in caso di persone fisiche, i dati anagrafici e il domicilio professionale;
      b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività e lo specifico rapporto contrattuale che ad esse le lega;
      b-bis) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere;

   Dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  Qualora l'attività sia intesa a perseguire interessi di terzi deve essere indicato il titolare di interessi per conto del quale il soggetto che intende iscriversi al registro opera e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale, ove previsto.

  Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:
  Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche i requisiti di cui al terzo comma, lettere a), b), c) e d), devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate alla lettera b) del primo comma.

Pag. 29

  All'ultimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: L'Ufficio di Presidenza disciplina altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi nell'ipotesi di cui al secondo comma e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma.
   4) Al paragrafo IV,
    Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
. Le relazioni devono, inoltre contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta con le seguenti: e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta.
    al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una relazione unitaria.
II. 10. Il Relatore.

  Dopo le parole: attività svolta aggiungere le seguenti: nelle sedi della Camera dei deputati, professionalmente.
II. 3. (Ulteriore riformulazione) Vignali.

  Sopprimere le parole: anche per via elettronica.
II. 5. Vignali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 1. (Nuova formulazione) Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 2. (Nuova formulazione) Catania.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
*II. 6. (Nuova formulazione) Vignali.

Pag. 30

  Al primo comma, lettera c), sopprimere la parola: istituzionali.
III. 5. (prima parte) Melilla.

  Al secondo comma, alla lettera b), dopo le parole: per reati contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione,
III. 7. Toninelli, Dieni.

  Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo.
III. 9. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Al secondo comma, lettera d) (come introdotta dall'emendamento III. 9), aggiungere in fine le parole: nè aver svolto il mandato parlamentare.
III. 11. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Al quarto comma, dopo le parole: tenuta del registro aggiungere le seguenti: nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro.
III. 3. (prima parte) (Nuova formulazione) Vignali.

  Al quarto comma, dopo le parole: modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro (parole aggiunte dall'emendamento III. 3, prima parte) aggiungere le seguenti: e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l'esplicazione della loro attività.
III. 6. (seconda parte) (Nuova formulazione) Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

  Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno e sopprimere le parole: dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.
IV. 5. (Nuova formulazione) Vignali.

  Al primo periodo, sostituire la parola: conseguiti con la seguente: perseguiti.
IV. 6. Vignali.

Pag. 31

  All'ultimo periodo, sostituire le parole: Le relazioni sono pubblicate con le seguenti: Le relazioni sono tempestivamente pubblicate.
IV. 12. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Sostituirlo con il seguente:
V (Sanzioni)

  In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di Presidenza si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dal registro, graduate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.
V. 3. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Aggiungere, infine, il seguente periodo: Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e della irrogazione delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.
V. 4. (Nuova formulazione) Toninelli, Dieni.

  Ai paragrafi da 1 a 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività di relazione istituzionale con le seguenti: attività di rappresentanza di interessi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.
TIT. 2. (Nuova formulazione) Relatore.

Pag. 32

ALLEGATO 5

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NELLE SEDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 aprile 2016.

I
(Registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi)

  L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.

II
(Definizione dell'attività di rappresentanza di interessi)

  Ai fini della presente disciplina, per attività di rappresentanza di interessi si intende ogni attività svolta nelle sedi della Camera dei deputati professionalmente dai soggetti di cui al paragrafo III attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.
  Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

III
(Iscrizione nel registro dell'attività di rappresentanza di interessi)

  Chiunque intenda svolgere attività di rappresentanza di interessi, promuovendo nei confronti dei deputati nelle sedi della Camera interessi leciti, suoi o di altro soggetto che intende rappresentare, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:
   a) in caso di persone fisiche, i dati anagrafici e il domicilio professionale;Pag. 33
   b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività e lo specifico rapporto contrattuale che ad esse le lega;
   c) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere;
   d) i soggetti che si intendono contattare.

  Qualora l'attività sia intesa a perseguire interessi di terzi, deve essere indicato il titolare di interessi per conto del quale il soggetto che intende iscriversi al registro opera e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale, ove previsto.
  Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:
   a) avere compiuto la maggiore età;
   b) non aver subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio;
   c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
   d) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo nè aver svolto il mandato parlamentare.

  La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi.
  Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche i requisiti di cui al terzo comma, lettere a), b), c) e d), devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate alla lettera b) del primo comma.
  Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l'esplicazione della loro attività sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera. L'Ufficio di Presidenza disciplina altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi nell'ipotesi di cui al secondo comma e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma.

IV
(Relazioni periodiche)

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di Pag. 34rappresentanza di interessi svolta nell'anno, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività. Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una relazione unitaria. L'Ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di rappresentanza di interessi iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet della Camera.

V
(Sanzioni)

  In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di Presidenza si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dal registro, graduate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.
  Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e della irrogazione delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.