CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2015
524.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 24.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1», dopo le parole: «600-quinquiesinserire le seguenti: «603-bis».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Dopo il comma 603-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è aggiunto il seguente articolo:
  “603-quater. – Confisca obbligatoria. – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il presso, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.”».

  Conseguentemente sostituire:
   a) la denominazione del Capo IV con il seguente: «Disposizioni sulla confisca prevista dal codice penale, dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e sull'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati»;
   b) la rubrica dell'articolo 24 con la seguente: «Ambito applicativo ed estensione della confisca obbligatoria e della disciplina del Codice antimafia».
24. 800. Il Governo.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.
DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

  1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,», sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».
26. 0600. Il Governo.

Pag. 31

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Fondo di garanzia per il credito e gli investimenti).

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis.
(Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate).

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato “Fondo”, avente come principali obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).
  2. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità.
  3. Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico.
  4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, nonché dai compensi liquidati all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale ed individuato tra i dipendenti di INVITALIA S.p.A., iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari, di cui ai successivi commi 9 e 10.
  5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.Pag. 32
  6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a seguito della escussione della garanzia.
  7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo.
  8. Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.
  9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35 comma 9.
  10. Nei casi in cui venga nominato Amministratore Giudiziario un dipendente di INVITALIA S.p.A., allorquando il Tribunale autorizzi il subentro negli organi sociali, il relativo compenso è devoluto al Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate.

Art. 41-ter.
(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).

  1. Presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2012, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia, che persegue i seguenti principali obiettivi:
   a) la continuità del credito bancario;
   b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale;
   c) la tutela dei livelli occupazionali;
   d) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare;
   e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

  Mediante la sottoscrizione di un accordo tra l'Agenzia, Invitalia, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite:
   a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento;
   b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia;
   c) l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo.

  L'Agenzia e INVITALIA S.p.A., possono contribuire ad incrementare la dotazione Pag. 33del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012.
  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e per l'istituzione di una sezione speciale nell'ambito del Fondi di garanzia per le piccole e medie imprese.
  3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente articolo 7, si provvede ai sensi dell'articolo 42, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a favore di Invitalia per lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo e nel precedente articolo 7, o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 242 e 243, legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia ed INVITALIA S.p.A., possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.
7. 700 Il Relatore.

Pag. 34

ALLEGATO 3

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Bindi.

ART. 27.

  Sopprimerlo.
27. 1. Bindi.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
* 28. 1. Bindi.

  Sopprimerlo.
* 28. 2. Il Relatore.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
32. 1. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole: n. 356 sono aggiunte le seguenti: ovvero del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;
   b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
   i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale.

32. 0600. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: dimora la persona sono inserite le seguenti: dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-sexies dell'articolo 12 dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

32. 0500. Il Relatore.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Regioni».
32. 0300. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «5. inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Regioni».
32. 012. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 8, comma 8, del decreto legislativa 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore»,.
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «l'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e il suo difensore»;
   b) al comma 3 dopo le parole: «l'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e il suo difensore».
32. 0100. Ferranti.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sostituito dal seguente:

«Art. 14.
(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale).

  1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.
  2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporli successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
  3. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2. il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.
  4. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo Pag. 36procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

32. 04. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.».
   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini ed alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
   a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
   b) tenere costantemente aggiornato ed informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;
   c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;
   d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

32. 0501. (nuova formulazione). Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono inserite le seguenti: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

32. 0503. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 22, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;Pag. 37
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato 5 giorni prima dell'udienza. Ai fini del termine per la convalida si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2.».
32. 0504. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  I commi 1 e 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
  1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice.
  4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.
32. 015. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione.»;
   b) al comma 3 le parole da «il tribunale» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale.».

  2. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «2. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 3.I compiti del giudice delegato alla procedura vengono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1.».
32. 0505. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni Pag. 38economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».
* 32. 0101. Ferranti.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».
* 32. 016. Bindi.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 32.011 Bindi.

  Al comma 1:
   sostituire la parola: agevoli con le seguenti: sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare;
   dopo le parole: ed l) inserire le seguenti: ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
   al comma 6 sostituire le parole: che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 con le seguenti: che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite.
0. 32. 011. 100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.
(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).

  1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4. comma 1, lettere a), b) ed l), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.
  2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alte quali è stata applicata.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai Pag. 39titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.
  4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.
  5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.
  6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
  7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6. i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.
  8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri alti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822.84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio c al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
  9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».
32. 011. Bindi.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 32.012 Bindi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: commissario giudiziario con le seguenti: amministratore giudiziario.

  Conseguentemente, sostituire nell'emendamento ovunque ricorrano le parole: commissario Pag. 40giudiziario con le seguenti: amministratore giudiziario.

  Al comma 6 sostituire le parole: dell'articolo 84 con le seguenti: dell'articolo 84, comma 4.

  Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.
0. 32. 012. 100. Ferranti.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis.
(Controllo giudiziario delle aziende).

  1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma I, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.
  2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.
  Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:
   a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, fuso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
   b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al Pubblico Ministero.

  3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compili del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:
    1) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, c di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
    2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma precedente net confronti del commissario giudiziario;
    3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
    4) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;
    5) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

  4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma Pag. 41precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali c gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma I dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
  5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.
  6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 nelle forme previste dal comma precedente.
  7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma precedente sospende gli effetti di cui all'articolo 94.
32. 012. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

Art. 35-bis.
(Responsabilità nella gestione e controlli della Pubblica Amministrazione).

  1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile, l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 comma quarto e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41 comma sesto, per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro.
  2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41 comma primo, gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Entro il termine di sanatoria sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto della provincia interessata rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48.
32. 0120. Berretta.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. L'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Art. 46.
(Restituzione per equivalente).

  1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo Pag. 4210, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
  2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.
32. 019. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»
32. 020. Bindi.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»
32. 021. Bindi.