CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2015
520.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Subemendamenti ad emendamento 1.1 Bindi.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, sopprimere le parole: o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo.
0. 1. 1. 500 Il relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, dopo le parole: dei contenuti della proposta inserire le seguenti le parole: ovvero copia della proposta e degli eventuali decreti con cui il Tribunale ha acquisito documentazione.
0. 1. 1. 501 Il relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 6, sopprimere le parole: e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica
0. 1. 1. 502 Il relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 12, sostituire le parole: al procuratore distrettuale con le seguenti: al procuratore della Repubblica.
0. 1. 1. 503 Il relatore.

Emendamento 1.1 Bindi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Procedimento applicativo).

  1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
  2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
  3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
  4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari Pag. 61dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. del codice di procedura penale, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mozzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto.
  5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
  6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
  7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.
  8. Qualora il Tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il Presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. del codice di procedura penale.
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.
  10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  11. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.
  12. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
  13. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma precedente, il sequestro perde efficacia se entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
  14. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
  15. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
  16. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 15, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
  17. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 disp. all. del codice di procedura penale.».

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
1. 1. Bindi.

Subemendamento ad emendamento 1.3 Bindi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  «1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile».
0. 1. 3. 100 (nuova formulazione) Il relatore.

Pag. 62

Emendamento 1.3 Bindi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Art. 20.
(Sequestro).

  1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposi ivi previsti.
  2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che osso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui c respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
  3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai lini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
  4. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.
1. 3. Bindi.

Subemendamento all'emendamento 1.4 Bindi.

  Al comma 4, dopo le parole: di godimento inserire le seguenti: nonché diritti reali di garanzia.
0. 1. 4. 100. Il relatore.

Emendamento 1.4 Bindi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 23 del decreto legislative 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

Art. 23.
(Procedimento applicativo).

  1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.
  2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la tassazione dell'udienza in camera di consiglio.
  3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.
  4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26. per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.
1. 4. Bindi.

Pag. 63

Subemendamenti all'emendamento 1.5 Bindi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche se oggetto di condono e di definizione anticipata del contenzioso tributario, al comma 2 sopprimere le parole: e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, sopprimere la parte consequenziale.
0. 1. 5. 100. Il Relatore.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile».
0. 1. 5. 101. (nuova formulazione) Il Relatore.

Emendamento 1.5 Bindi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 24 del decreto legislative 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.
(Confisca).

  1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere fruito di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
  2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma I, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili, il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.
  3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 c 2. quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme Pag. 64previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo».

  Conseguentemente sopprimere il comma 6.
1. 5. Bindi.

  Al comma 6, capoverso «Art. 25.» apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1 sopprimere le parole:
di legittima provenienza;
   al comma 2 sopprimere le parole: di legittima provenienza.
1. 8. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Subemendamenti all'emendamento 1.6 Bindi.

  Al comma 1 dopo le parole: la revoca del sequestro inserire le seguenti: il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro.

  Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito.
0. 1. 6. 100. Il Relatore.

  Al comma 5, capoverso Art. 24, comma 2, dopo le parole: perde efficacia inserire le seguenti e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.
0. 1. 6. 503. Il relatore.

  Al comma 7, capoverso Art. 27, comma 2-bis, sostituire le parole: al procuratore distrettuale con le seguenti: al procuratore della Repubblica.
0. 1. 6. 500. Il relatore.

  Al comma 7, capoverso Art. 27, comma 6, dopo le parole: perde efficacia inserire le seguenti: e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.
0. 1. 6. 501. Il relatore.

  Al comma 7, capoverso Art. 27, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.
0. 1. 6. 502. Il relatore.

Emendamento 1.6 Bindi.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. L'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

Art. 27.
(Comunicazioni e impugnazioni).

  1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione Pag. 65o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
  2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
  2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 13.
  2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
  2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.
  3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
  3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parli, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dicci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.
  4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.
  4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti.
  5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali.
  6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.
1. 6. Bindi.

Pag. 66

  Dopo il comma 7 inserite il seguente:
  7-bis. All'articolo 28 del codice antimafia sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle torme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di eroi all'articolo 11 dello stesso codice:»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Quando accoglie le richieste di revocazione, la corte d'appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».
1. 100. Ferranti.

  Dopo il comma 8 inserire il seguente:
  8-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.
1. 7. Bindi.

ART. 2.

Subemendamenti ad emendamento 2.1 Bindi.

  Al comma 1, capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: della Corte di appello con le seguenti: presso la Corte di appello.
0. 2. 1. 500. Il relatore.

  Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del tribunale o della Corte di Appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
0. 2. 1. 501. (ex 2. 100). Ferranti.

Emendamento 2.1 Bindi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

   1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
  «2-sexies. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni ovvero individuali collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura Pag. 67e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura».
2. 1. Bindi.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.
*3. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.
*3. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis dopo le parole: e a tutti agli oneri inserire le seguenti:, compreso il pagamento di oneri fiscali.
3. 4. Berretta.

ART. 4.

Subemendamenti ad emendamento 4.1 Bindi.

  Al comma 2, capoverso Art. 36, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati.

  Al comma 4, capoverso Art. 38, comma aggiungere le seguenti parole: inserendo tutti i dati necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
0. 4. 1. 100. Ferranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 35, sostituire il comma 2, con i seguenti:
  «2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
  2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;
0. 4. 1. 700. (nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 4, capoverso Art. 38, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole
: fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità Pag. 68della confisca disposta nei procedimenti penali con le seguenti Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione;
   b) al comma 3 sostituire le parole: dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile con le seguenti Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello.
   c) al comma 3 dopo le parole: conferita all'Agenzia inserire le seguenti: , sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del Tribunale,.
0. 4. 1. 101. (ulteriore nuova formulazione). Il Relatore.

  Al comma 6, capoverso Art. 40, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) dopo le parole: nell'articolo 47 sono inserite le parole: , primo comma,;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267, il tribunale, con decreto 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.»;
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
  3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.
  3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.».
0. 4. 1. 1010. Il Relatore.

  Al comma 6, capoverso Art. 40, comma 5-ter apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole:
può destinare con la seguente: destina;
   b) sostituire le parole: può procedere con la seguente: dispone.
0. 4. 1. 102. (nuova formulazione). Il Relatore.

Pag. 69

Emendamento Bindi 4.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.
(Nomina a revoca dell'amministratore giudiziario).

  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In (al caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
  2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
  3. Non possono essere nominale le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.
  4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.
  5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
  6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
  7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.
  8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato».

Pag. 70

  2. L'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.
(Relazione dell'amministratore giudiziario).

  1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:
   a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;
   b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
   c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
   d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
   e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.

  2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
  3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.
  4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti c.p.p. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

  3. L'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 37.
(Compiti dell'amministratore giudiziario).

  1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.
  2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.
  3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla amministrazione dei beni immobili, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Pag. 71Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.
  4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuali nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.
  5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annoia analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36».

  4. L'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 38.
(Compiti dell'Agenzia).

  1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di lutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo.
  3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.
  4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvederà all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
  5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.
  6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
  7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano Pag. 72anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3».

  5. L'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Assistenza legale alla procedura).

  1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.
  2. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

   6. L'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 40.
(Gestione dei beni sequestrati).

  1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
  2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.
  3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
  4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dicci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
  5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.
  5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.
   5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.
  5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, Pag. 73al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.
  5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127».
4. 1. Bindi.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:
  «1-ter. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.
  1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
  1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
  1-sexies. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale Pag. 74sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-ter del codice civile.»

  Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.
  6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».
5. 1. Bindi.