CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 marzo 2015
401.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844 Governo).

EMENDAMENTO 1.362 DEI RELATORI, EMENDAMENTO 2.53 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI, EMENDAMENTO 4.128 DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, inserire le seguenti: , le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,.
1. 362. I Relatori.

ART. 2.

  Alla lettera a), dopo la parola: indennizzare, inserire le seguenti: , salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno,.
0. 2. 53. 1. Pesco, Cancelleri.

  Sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente «4-bis. Con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».
0. 2. 53. 2. Marco Di Maio.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «risarcire» con la seguente: «indennizzare»;
   b) al comma 3, sopprimere la parola: «ulteriori»;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
2. 53. I Relatori.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «risarcire» con la seguente: «indennizzare»;
   b) al comma 3, sopprimere la parola: «ulteriori»;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di Pag. 34quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
2. 53. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 4.

  All'articolo 4 dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:
  11-quater. Agli oneri contributivi derivanti dal comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 128. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti C. 2844 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: morte.
1. 316. Ginato.

  Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: Le trasformazioni di banche popolari o, le fusioni cui prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, inserire le seguenti: , le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter,.
1. 362. I Relatori.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».
*1. 84. *1. 83. *1. 82. *1. 226. (Nuova formulazione) Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Ciracì, Fabrizio Di Stefano, Galati, Laffranco, Latronico, Picchi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente Pag. 36diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».
*1. 85. (Nuova formulazione). Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».
*1. 77. (Nuova formulazione) Sanga, Fragomeli, Galperti, Gitti, Misiani, Carnevali.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di violazione Pag. 37del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».
*1. 76. (Nuova formulazione) Ginato, Moretto, De Menech, Dal Moro, Sbrollini, Mognato, Crivellari.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  «2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nessun aventi diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiori al cinque per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. In caso di violazione del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.».
*1. 113. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Bernardo.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: trasferimento di un conto di pagamento inserire le seguenti: su richiesta del cliente.
2. 24. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «risarcire» con la seguente: «indennizzare»;
   b) al comma 3, sopprimere la parola: «ulteriori»;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri di quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
2. 53. (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 38

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori).

  1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 del dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
   a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
   b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;
   c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.
2. 03. (Nuova formulazione) Pesco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Da Villa, Crippa, Della Valle, Fantinati, Lupo, Vallascas.

ART. 3.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.
(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”».
*3. 6. (Nuova formulazione) Gutgeld.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.
(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, Pag. 39la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”».
*3. 7. (Nuova formulazione) Benamati.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.
(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”».
*3. 8. (Nuova formulazione) Librandi, Sottanelli, Bombassei.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.
(Esercizio del credito a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a.).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.a. a supporto dell’export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite SACE S.p.a., svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia. All'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono soppresse le parole: “quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato”».
*3. 9. (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 4.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al Pag. 40competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. 84. Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) è costituita da non più di sessanta mesi»;
   b) all'articolo 26, comma 8, all'ultimo periodo le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».

  11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, 5,5 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 93. (Nuova formulazione) Della Valle, Liuzzi, Alberti, D'Incà, Luigi Gallo, Grillo, Sorial, Nesci, De Lorenzis, Fantinati, Pesco, Villarosa, Ruocco, Cancelleri.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti: «ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580»;
   b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: «Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;

  11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo settembre di ogni anno».
  11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
  11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso Pag. 41decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000».
*4. 108. (Nuova formulazione) Quintarelli, Sottanelli, Falcone, Bombassei.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti: «ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580»;
   b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: «Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;

  11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite con le seguenti: «entro il primo settembre di ogni anno».
  11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
  11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000».
*4. 109. (Nuova formulazione) Palmieri, Abrignani, Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono inserite le seguenti: «ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580»;
   b) al comma 16, sono soppresse le seguenti parole: «Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247»;

  11-ter. All'articolo 32, comma 7, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «entro il primo marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo settembre di ogni anno».
  11-quater. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni nel capitale delle imprese assunte beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro Pag. 42un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una Società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle Disposizioni Generali dovute all'investitore non sono versate per il periodo eccedente i 7 anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.
  11-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel periodo di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 dello stesso decreto, gli importi di cui al precedente comma sono innalzati da euro 15.000 ad euro 50.000».
*4. 113. (Nuova formulazione) Coppola, Marco Di Maio.

  All'articolo 4 dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:
  11-quater. Agli oneri contributivi derivanti dal comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 128. I Relatori.

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “il rilascio della garanzia” sono aggiunte le seguenti: “diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248”.
  2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: “Con la predetta delibera CIPE” fino a: “delle operazioni finanziarie ammissibili” sono soppresse.
  3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.».
8. 042. (Nuova formulazione) I Relatori.

Pag. 43

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intende accolta».
8. 043. I Relatori.