CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2014
339.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   visto il parere del Consiglio di Stato,
   visto il parere del Consiglio Nazionale Forense,
   rilevato che:
    l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre ad essere penalizzante per l'avvocato; sembra quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A; è ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista al massimo in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, preveda quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;
    l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di conseguimento del titolo; il comma 2, lettera b) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; è opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva della sospensione;
    l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 201, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso le»;
    all'articolo 7, comma 2, sarebbe necessario precisare che i corsi di formazione siano organizzati in tutte le aree di specializzazione;Pag. 58
    in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole riconoscere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, atteso che l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe privilegiare il sapere scientifico di tipo accademico a detrimento di una formazione specializzata maturata nella pratica forense; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato prevedendo che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, presso le Università;
    all'articolo 7, comma 9, non si comprende la ragione di limitare la partecipazione a distanza della formazione tramite corsi on-line per un numero di iscritti non superiore ad un terzo;
    l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha «trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno»;
    si rileva che nel parere del Consiglio di Stato viene specificato che le maggiori critiche delle associazioni professionali maggiormente rappresentative si sono concentrate sui 50 incarichi; il Consiglio di Stato non condivide il rilievo espresso dal C.N.F. stante il disposto dell'articolo 9 della legge 247 del 2012, che, al comma cinque espressamente che «il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo di attività professionali in uno dei settori di specializzazione; a fronte di tale previsione appare evidente che la proposta formulata dal C.N.F. di eliminare in toto il parametro quantitativo non risulta praticabile; tuttavia al fine di superare il contrasto emerso il Consiglio di Stato invita a riconsiderare la questione per pervenire ad una soluzione più equilibrata, che, fermo restando l'indicazione di un numero minimo di cause specialistiche trattate, tenga conto dell'aspetto qualitativo escludendo dal computo numerico le c.d. cause seriali e valorizzando in tal modo la professionalità dimostrata a livello specialistico;
    la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, appare sproporzionata; il numero degli incarichi appare elevato anche in ragione della diversità degli incarichi che vengono conferiti ad un avvocato nei diversi rami in cui si riparte la giurisdizione; è quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;
    risulta, inoltre, limitativo fare riferimento ai soli incarichi fiduciari, in quanto si potrebbe ingenerare il dubbio che siano esclusi dal computo gli incarichi affidati dalle autorità pubbliche, anche giudiziarie, in settori fondamentali come le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno e le procedure concorsuali;
    all'articolo 8, comma 1, lettera b) appare pertanto necessario sostituire le parole: «nel quinquennio incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cento nel quinquennio, escluse le cosiddette cause seriali»;
    l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo Pag. 59a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;
    appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;
    l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;
    per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare necessario, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno pari a 60 nel triennio»;
    al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;
    in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti, quale il Diritto della Navigazione e dei Trasporti, il Diritto dell'informatica, il Diritto Agrario; appare ingiustificato l'accorpamento nello schema di regolamento proposto dal governo del diritto della esecuzione forzata con le procedure concorsuali, in quanto l'avvocato che è specializzato in procedure di esecuzione forzata non necessariamente ha maturato una speciale professionalità nel diritto fallimentare e procedure concorsuali; appare opportuno aggiungere alla specializzazione indicata nello schema di regolamento del governo «diritto commerciale e della concorrenza» la voce «diritto societario», accorpandola in un'unica specializzazione; in ogni caso tutte le obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, con l'aggiunta di alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo, e con l'eliminazione delle aree di competenza;
    appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;Pag. 60
   2) all'articolo 6, comma 2, lettera b) dopo la parola «definitiva» aggiungere «della sospensione»;
   3) all'articolo 7, comma 1, la parola «dalle» sia sostituita con la seguente: «presso le»;
   4) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «nell'area di specializzazione» con le seguenti: «in tutte le aree di specializzazione»;
   5) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;
   6) all'articolo 7, comma 9, siano soppresse le seguenti parole: «La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed»;
   7) all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cento nel quinquennio, escluse le cosiddette cause seriali»;
   7-bis) all'articolo 11, comma 1 sostituire le parole «nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno pari a sessanta nel triennio»;
   8) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;
   9) alla Tabella A siano eliminate le aree di competenza e previste le sole aree di specializzazione; siano dunque previste le seguenti aree di specializzazione:
    «1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
    2. Diritto agrario;
    3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
    4. Diritto dell'ambiente;
    5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
    6. Diritto commerciale, della concorrenza e societario;
    7. Diritto successorio e delle divisioni;
    8. Diritto dell'esecuzione coattiva dei crediti;
    9. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
    10. Diritto bancario e finanziario;
    11. Diritto tributario, fiscale e doganale;
    12. Diritto della navigazione e dei trasporti;
    13. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
    14. Diritto comunitario
    15. Diritto internazionale;
    16. Diritto penale;
    17. Diritto amministrativo;
    18. Diritto dell'informatica.»;
   10) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Pag. 61

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (C. 2660 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito è stato approvato un emendamento volto ad integrare il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
   ritenuto che tale integrazione sia condivisibile per gli aspetti di competenza della commissione giustizia in quanto si prevede espressamente che vi debbano essere termini certi per l'impugnazione del licenziamento,
   esprime, per gli aspetti di competenza

PARERE FAVOREVOLE