CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2014
316.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,

  rilevato che:
   A) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto «ergastolo della patente», quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo aggravato dall'avere il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» (articolo 589, terzo comma, c.p.);
   B) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (Revoca della patente di guida), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi «ritirata», in via provvisoria e cautelare, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;
   la disciplina vigente prevede una revoca «temporanea», poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero «in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», provoca un «incidente stradale»; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;
   il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: «Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla»;
   dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., si introduce una revoca «a tempo indeterminato» che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non essendo provvisto di patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;
   tra i soggetti non provvisti di patente rientrano i minorenni: in merito a questo profilo applicativo della norma potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione, al fine di verificare se sia possibile prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato;
   C) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la sanzione accessoria della revoca temporanea della patente;Pag. 37
   l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: «Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca» (comma 2). Il prefetto quindi dispone il «ritiro» della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);
   sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), c.s.) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
   si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, c.p. anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;
   è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: «In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
   per comprendere la ratio di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce un titolo che lo legittima comunque a guidare sul territorio nazionale italiano; se il fine della disposizione è di evitare questa pratica elusiva, si comprende allora l'introduzione di una sanzione accessoria quale la «inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato»;
   D) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., il nuovo comma 3-ter-1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente «a tempo indeterminato» (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);
   l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la revoca (intesa come «ritiro») della patente a tempo indeterminato e vi affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida anche con patenti conseguite presso altri Stati appartenenti all'UE;
   non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione;Pag. 38
   E) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:
   a) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca «temporanea» della patente;
   b) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente «a tempo indeterminato» di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

  osservato che:
   F) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera a), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ciò non accade per la lettera b) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» nel momento in cui commette il fatto;
   per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli «accertamenti tecnici» di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione;
   la Suprema Corte ha infatti rilevato che: «a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica»;
   la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: «Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione» (Cass. n. 28170/2013);
   in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma («Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»);
   il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 c.p., deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che «l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;
   si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera b), c.p., e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al «soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;Pag. 39
   in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione della sanzione accessoria del cosiddetto «ergastolo della patente», che con il provvedimento in oggetto si vuole introdurre;

  esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
  1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della connessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
   2) all'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» siano sostituite con le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
   3) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada le parole «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» siano sostituite con le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

  e con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 11, con riferimento al minorenne sprovvisto di patente che commetta il reato ivi previsto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato.

Pag. 40

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,

  rilevato che:
   A) gli articoli 11 e 12 introducono il cosiddetto «ergastolo della patente», quale sanzione amministrativa accessoria relativa al reato di omicidio colposo aggravato dall'avere il soggetto commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, trovandosi in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» (articolo 589, terzo comma, c.p.);
   B) nel dettaglio, l'articolo 11 inserisce il comma 3-ter.1 nell'articolo 219 del codice della strada (Revoca della patente di guida), che disciplina il potere prefettizio di emettere apposita ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura: la patente viene quindi «ritirata», in via provvisoria e cautelare, in attesa della pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria;
   la disciplina vigente prevede una revoca «temporanea», poiché prima di poter conseguire una nuova patente occorre attendere tre anni in caso di violazione degli articoli 186, 186-bis e 187 c.s.: per quanto di interesse, tale sanzione accessoria si applica quando un soggetto in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero «in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», provoca un «incidente stradale»; manca tuttavia un esplicito riferimento all'omicidio colposo aggravato;
   il nuovo comma 3-ter.1, invece, introduce tale esplicito riferimento e recita: «Quando la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida. Nel caso in cui il conducente che ha commesso il reato non sia provvisto di patente, non può conseguirla»;
   dunque, per chi commette un omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., si introduce una revoca «a tempo indeterminato» che può essere disposta dal prefetto; per chi commette tale reato non essendo provvisto di patente, si prevede, invece, il divieto di conseguirla;
   tra i soggetti non provvisti di patente rientrano i minorenni: in merito a questo profilo applicativo della norma potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione, al fine di verificare se sia possibile prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato;
   C) l'articolo 12 modifica, invece, l'articolo 222 del codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati), che attualmente disciplina il potere del giudice di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la sanzione accessoria della revoca temporanea della patente;Pag. 41
   l'articolo 224 del codice della strada definisce il procedimento e chiarisce quali siano i rapporti fra i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli del prefetto, laddove stabilisce che: «Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca» (comma 2). Il prefetto quindi dispone il «ritiro» della patente in via provvisoria e cautelare, in attesa delle determinazioni del giudice (articolo 219 c.s.). In seguito, dopo l'accertamento giudiziario e la comunicazione del provvedimento del giudice, il prefetto, agendo quale organo di esecuzione, dispone la revoca in via definitiva (articolo 224 c.s.);
   sotto il profilo sostanziale, l'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada stabilisce che la sanzione accessoria della revoca della patente si applichi in via definitiva se il giudice accerta che dal fatto derivino una lesione personale colposa grave o gravissima o l'omicidio colposo cagionati da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), c.s.) ovvero «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
   si osserva, pertanto, come il vigente articolo 222 c.s. già preveda la revoca (sia pure temporanea) della patente per il caso di omicidio colposo aggravato di cui all'articolo 589, terzo comma, c.p. anche se l'articolo 222 del codice della strada non richiama espressamente la predetta disposizione del codice penale;
   è in questo quadro normativo, dunque, che occorre valutare l'articolo 12 del provvedimento in esame, in base al quale: «In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
   per comprendere la ratio di questa disposizione occorre tenere conto del fatto, non infrequente nella pratica, che la revoca della patente viene elusa tramite il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato UE: in questo modo il soggetto destinatario di un provvedimento di revoca della patente conseguita in Italia, acquisisce un titolo che lo legittima comunque a guidare sul territorio nazionale italiano; se il fine della disposizione è di evitare questa pratica elusiva, si comprende allora l'introduzione di una sanzione accessoria quale la «inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato»;
   D) dunque, secondo le scelte operate dalla Commissione di merito, in caso di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589, terzo comma, c.p., il nuovo comma 3-ter-1 dell'articolo 219 c.s. prevede che il prefetto possa disporre in via provvisoria e cautelare la revoca della patente «a tempo indeterminato» (anziché, come previsto nella disciplina vigente, quella temporanea);
   l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, attribuisce al giudice, all'esito di un più approfondito accertamento di natura giurisdizionale, il potere di disporre che il prefetto applichi in via definitiva la revoca (intesa come «ritiro») della patente a tempo indeterminato e vi affianchi il diverso e complementare provvedimento di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, che avrà l'effetto di inibire la guida anche con patenti conseguite presso altri Stati appartenenti all'UE;
   non si è ritenuto opportuno, in sostanza, che il prefetto, sulla base di un accertamento sommario o comunque non approfondito come quello giurisdizionale, applicasse direttamente e in via cautelare la sanzione dell'inibizione;Pag. 42
   E) Con riferimento all'articolo 222 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in esame, al fine di garantire la coerenza sistematica delle norme in questione ed il rispetto del principio di proporzionalità, appare necessario apportare all'articolo 12 talune modificazioni volte a chiarire che:
    a) in caso di lesioni gravi o gravissime, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della revoca «temporanea» della patente;
    b) in caso di omicidio colposo commesso dal soggetto che si trovi nelle predette condizioni di alterazione psico-fisica, la sanzione accessoria è quella della revoca della patente «a tempo indeterminato» di cui all'articolo 219, comma 3-ter.1, alla quale si affianca l'ulteriore sanzione, complementare, di inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;

  osservato che:
   F) mentre l'articolo 589, terzo comma, lettera a), prevede un criterio oggettivo e tecnicamente misurabile per accertare il grado di responsabilità (il tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in virtù del richiamo all'articolo 186, comma 2, lett. c), del codice della strada) ciò non accade per la lettera b) del medesimo comma, dove si richiede semplicemente che il soggetto si trovi «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope» nel momento in cui commette il fatto;
   per quanto non sia questa la sede per affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione di parametri oggettivi per compiere gli «accertamenti tecnici» di cui all'articolo 187 del codice della strada, appare invece opportuno che la Commissione effettui un approfondimento in materia, al fine di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici;
   appare invece necessario evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di Cassazione;
   la Suprema Corte ha infatti rilevato che: «a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica»;
   la citata sentenza è esemplificativa di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 c.s.; la relativa massima afferma che: «Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione» (Cass. n. 28170/2013);
   in sostanza, secondo la Suprema Corte, l'alterazione psico-fisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato, nonostante la formulazione non univoca della norma («Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»);
   il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 c.p., deve essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che «l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;Pag. 43
   si pensi allo stesso articolo 589, terzo comma, lettera b), c.p., e all'articolo 222, comma 2, quarto periodo, c.s., che si riferiscono al «soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» senza contenere il riferimento testuale allo stato di alterazione psico-fisica;
   in questi casi, come per l'articolo 187 c.s., appare opportuno evidenziare che lo stato di alterazione è elemento costitutivo del reato; ciò al fine di evitare applicazioni concrete delle citate disposizioni, di fronte alle quali si potrebbe ritenere sproporzionata l'applicazione delle sanzioni principali attualmente previste ed anche l'applicazione della sanzione accessoria del cosiddetto «ergastolo della patente», che con il provvedimento in oggetto si vuole introdurre;

  esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
  1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'articolo 219, comma 3-ter. In caso di omicidio colposo di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente ai sensi dell'articolo 219, comma 3-ter.1 e di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
   2) all'articolo 589, comma 3, lettera b) del codice penale le parole «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti» siano sostituite con le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;
   3) all'articolo 187, comma 1, del codice della strada le parole «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» siano sostituite con le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 11, con riferimento al minorenne sprovvisto di patente che commetta il reato ivi previsto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una sanzione che, tenendo conto del grado di maturità del soggetto, sia adeguatamente severa ma non a tempo indeterminato.
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate metodologie di accertamento dell'alterazione psico-fisica, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria, adottata dai ministeri competenti, che definisca gli aspetti tecnici.

Pag. 44

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-03251 Businarolo: Sui giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione oggi in discussione gli On. Businarolo, Ciprini e Mucci pongono in evidenza un tema di estrema delicatezza ed importanza non soltanto perché attenzionano il mondo dei minori e la tutela loro apprestata in caso di affido, ma anche perché prospettano una compromissione del sistema giudiziario in occasione delle decisioni prese da alcuni giudici onorari dei Tribunali per i minorenni, in vista dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine.
  Nel premettere la massima attenzione alla tematica segnalata, ritengo doveroso precisare che l'attività istruttoria per la nomina dei giudici onorari nei collegi dei Tribunali per i minorenni e delle sezioni minorenni presso le Corti d'Appello è espletata presso i predetti Tribunali e sezioni di Corte d'Appello e che la determinazione finale sul punto rientra nelle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Dipartimento della Giustizia minorile, infatti, interviene nella procedura di nomina soltanto all'atto della predisposizione del decreto a firma del Ministro.
  È, peraltro, noto che i Tribunali per i Minorenni sono stati costituiti con r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 affinché i minorenni che avessero commesso dei reati potessero essere giudicati da un organo specializzato, a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (c.d. togati) e da cittadini esperti in scienze umane (c.d. giudici onorari). Soltanto successivamente è stata attribuita a questi Tribunali una competenza civile, che attualmente comprende la maggior parte dei procedimenti giurisdizionali in cui sono coinvolti gli interessi dei soggetti di minore età.
  Per essere nominato e confermato nel ruolo di giudice onorario minorile l'aspirante deve comprovare con adeguata documentazione di essere cittadino «benemerito dell'assistenza sociale» e cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, nonché di condotta incensurabile. La situazione di «benemerenza dell'assistenza sociale» sottende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una reale traduzione di tale sensibilità in attività concrete. Per «assistenza sociale» si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendo l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria. Il requisito di «cultore» delle materie indicate non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, anche se il medesimo costituisce un titolo preferenziale.
  Ogni decisione del Tribunale per i Minorenni è adottata da un collegio che è presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano un altro giudice togato e due giudici onorari (un uomo ed una donna).
  Ne consegue che i giudici onorari minorili non svolgono funzioni monocratiche e che la decisione di affidamento ad una struttura piuttosto che ad un'altra è sempre e comunque di natura collegiale.Pag. 45
  Inoltre, poiché nei confronti degli esperti che fanno parte del Tribunale per i minorenni trovano applicazione le norme che disciplinano le situazioni di incompatibilità dei giudici onorari, qualora il Presidente dell'ufficio di appartenenza abbia avuto notizia di fatti integranti gli estremi dell'incompatibilità, lo stesso deve proporre la decadenza o la revoca del giudice onorario minorile al Consiglio giudiziario competente il quale, espletati i doverosi accertamenti, provvede, in caso di fondatezza della notizia, a formulare la contestazione indicando i fatti suscettibili di determinare l'adozione di detti provvedimenti e, in caso contrario, ad archiviare il relativo procedimento.
  Tra le situazioni che ostano all'esercizio delle funzioni di giudice onorario, l'articolo 42 quater lett. d dell'ordinamento giudiziario prevede espressamente quella dell'appartenenza ad associazioni, i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale.
  Ebbene, sulla base dei dati acquisiti dal Dipartimento della giustizia minorile riferisco che nell'anno 2013 e nel I semestre del 2014 sono stati adottati complessivamente 40 provvedimenti di decadenza d'ufficio dall'incarico di giudice onorario e tra le motivazioni poste a fondamento della decadenza vi sono sia le dimissioni, che le revoche e le incompatibilità per doppio incarico.
  Per quanto riguarda i quesiti specifici proposti in interrogazione, rappresento che nell'anno 2012, secondo le rilevazioni effettuate dalla Direzione generale di Statistica del Ministero della giustizia, sono stati disposti dai Tribunali per i minorenni 588 provvedimenti di affidamento familiare, 659 affidamenti a comunità o istituti e 235 provvedimenti di urgenza di allontanamento del minore dalla residenza familiare. Per l'anno 2013 i provvedimenti di affido familiare sono stati 453, mentre quelli di affidamento a comunità o istituti 623.
  Per completezza segnalo che la circolare per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2014-2016 approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura ha confermato, così come accaduto per il precedente triennio, la volontà di contemperare le contrapposte esigenze di non rinunciare alle competenze specifiche acquisite dai magistrati in servizio senza ostacolare non ostacolare il ricambio delle esperienze in un settore, quale quello minorile, bisognoso di apporti culturali in grado di riflettere l'evoluzione dei tempi.
  In tale ottica il Consiglio Superiore si è posto nel solco di mitigare la ripetibilità della conferma dell'incarico che resta ancorata, per il secondo e il terzo triennio, ad un giudizio comparativo fra vecchi e nuovi aspiranti.
  Per il soddisfacimento di tali esigenze i dirigenti degli uffici sono stati ulteriormente responsabilizzati in quanto chiamati a redigere un rapporto informativo – da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il previsto parere – non solo in sede di valutazione svolta dai giudici onorari nel primo triennio, ma anche in presenza di domanda di conferma.
  Evidenzio, inoltre, che nell'articolo 7 comma 6 della circolare del CSM 14 maggio 2014 è stata espressamente prevista incompatibilità tra l'attività di giudice onorario e le cariche rappresentative di strutture comunitarie tant’è che «il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, cariche rappresentative di strutture comunitarie ove siano inseriti i minori dall'autorità giudiziaria e, se già riveste tali cariche, deve rinunciarvi prima di assumere le funzioni». Tale causa di incompatibilità, di carattere funzionale, ben può costituire, se nota, elemento per procedersi alla revoca dell'incarico.
  È di tutta evidenza, quindi, che le previsioni normative attualmente vigenti sono predisposte per garantire la massima professionalità dei giudici onorari minorili e sono strutturate per evitare che si verifichino anomalie in danno dei minori.
  In ogni caso, proprio in considerazione della particolarità della questione affrontata, Pag. 46non può che essere caldeggiata una ancora più minuziosa verifica delle possibili cause di incompatibilità.
  Segnalo in tal senso che il 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» indicando tra i principi di delega anche interventi sul disciplinare, sui requisiti per l'accesso nonché sulla disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio della funzioni di magistrato onorario, con individuazione dei doveri e i casi di astensione del magistrato onorario.

Pag. 47

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-03437 Gallo Luigi: Sulla vicenda del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto – relativo alle vicende fallimentari della «Deiulemar compagnia di navigazione Spa» e della società di fatto costituita tra soggetti riconducibili alla compagine societaria della prima – si rappresenta quanto segue.
  Dalle informative richieste dalla competente articolazione ministeriale, consta come la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata che iscrisse la originaria notitia criminis relativa alla vicenda fallimentare nell'anno 2011 abbia successivamente trasmesso – in data 3 agosto 2012 – per competenza funzionale ex articolo 11 cpp alla Procura della Repubblica di Roma il fascicolo relativo al procedimento penale RGNR 11529/11.
  Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11 luglio 2014, ha pronunciato la condanna di tutti gli imputati, disponendo la confisca delle somme già oggetto di sequestro che – al passaggio in giudicato della statuizione – potranno essere acquisite definitivamente all'Erario.
  Dalle informazioni assunte presso il MEF, invece, risulta come – a seguito di accertamenti ispettivi di vigilanza svolti dalla Banca d'Italia – siano state elevate due contestazioni per violazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, aventi ad oggetto movimentazioni finanziarie poste in essere dalla «Deiulemar compagnia di navigazione Spa» o da soggetti ad essa riconducibili. I relativi procedimenti amministrativi sono in fase di istruttoria, mentre alla Banca d'Italia – in qualità di persona offesa – è stato notificato il decreto di giudizio immediato emesso nel procedimento penale citato per diverse ipotesi di reato, fra le quali la raccolta abusiva del risparmio ed il riciclaggio.
  La Banca d'Italia ha, altresì, confermato di aver prestato, nell'ambito della propria competenza, ampia collaborazione agli organi inquirenti ed alle competenti Procure nell'ambito delle indagini condotte nei confronti della citata società.
  La UIF, anch'essa interpellata, ha comunicato come l'Ufficio italiano dei Cambi prima e – a partire dal 1o gennaio 2008 – l'Unità di informazione finanziaria (Bankitalia) stessa abbiano ricevuto dai soggetti obbligati alla collaborazione attiva numerose segnalazioni di operazioni sospette relative alla «Deiulemar Compagnia di Navigazione spa» ed a soggetti ad essa collegati.
  Tali segnalazioni sono state oggetto di analisi finanziaria ed inviate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ed alla Direzione Investigativa Antimafia, corredate delle relative relazioni tecniche (articolo 47, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
  La UIF ha, inoltre, trasmesso all'Autorità giudiziaria le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sui soggetti sottoposti ad indagini, nonché le informative ottenute nell'ambito dei rapporti di collaborazione internazionale fra FIU.
  Alla luce di quanto accertato, e tenuto conto anche dei tempi di definizione del procedimento penale che, dalla trasmissione del fascicolo per competenza nell'agosto 2012, è stato definito con sentenza nel luglio 2014, non si ravvisa l'esistenza dei presupposti per l'attivazione di iniziative, anche ispettive, a carico dei magistrati assegnatari da parte di questo Ministero.