CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 aprile 2014
213.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1.

  1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dal deposito della domanda di separazione.»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di nove mesi».

Art. 2.

  1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».