CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 marzo 2014
198.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 427 le parole: «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, e a 1372,8 milioni di euro negli anni 2015, dei quali 772,8 milioni di euro da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, 1874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 di cui 564,7 milioni di euro da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, e 1186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari».
2. 1. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 488,4 milioni con le seguenti: 188,4 milioni.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti da comma 1, lettere b) e c) e dall'articolo 1-bis.
   e dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica).

  1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse Pag. 62finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. Dall'applicazione della suddetta norma devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dal 2014.
2. 2. Pesco.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: a decorrere dall'anno 2018 aggiungere le seguenti: escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici se non nel caso di immobili non utilizzati da almeno 10 anni.
2. 3. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: a decorrere dall'anno 2018 inserire le seguenti: escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici.
2. 4. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

  Al comma 1 lettera b) dopo le parole: a decorrere dall'anno 2018 inserire le seguenti: escludendo da tali misure l'alienazione di patrimonio immobiliare pubblico se non nel caso di beni in stato di abbandono.
2. 5. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
   d-bis) il comma 627 è sostituito dal seguente:
  «627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.
   d-ter) il comma 628 è abrogato.
2. 6. Petrini, Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati i commi da 586 a 589.
2. 7. Ribaudo, Rocchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 587, è aggiunto il seguente:
  587-bis. I termini a disposizione dell'agenzia delle entrate per effettuare i controlli ed il relativo rimborso, ove dovuto, sono stabiliti in un massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
2. 8. Ribaudo, Rocchi.
(Inammissibile)

  Al comma 2 dopo le parole: Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c) inserire le seguenti: tenendo conto dell'esigenza di non incidere sulle somme destinate al finanziamento di interventi in Pag. 63favore di soggetti deboli quali persone anziane, minori, disabili, invalide o non autosufficienti nonché per il contrasto alla povertà o ad ogni altra forma di disagio sociale.
2. 9. Scuvera, Grassi, Casati, Beni, Patriarca, Capone, Burtone, Argentin, Fossati, D'Incecco, Sbrollini, Lenzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
*2. 10. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
*2. 11. Sberna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
*2. 12. Maietta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2014».
2. 13. De Menech, Fragomeli, Ginato.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «anche se riconosciuti in bilancio in data successiva», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
2. 14. Fragomeli, De Menech.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 4.
2. 15. Coppola.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 627 e 628 sono abrogati.
  4-ter. All'articolo 88, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui Pag. 64redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «strumenti similari alle azioni», sono inserite le seguenti: «né gli interventi disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
  4-quater. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «per quelli correlati a costi indeducibili», sono aggiunte le seguenti: «e per quelli erogati dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
2. 16. Ginato, Petrini.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
  4-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 17. Caparini.
(Inammissibile, limitatamente alla parte in cui abroga l'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2013, 2014 e 2015 destinati alle riserve indivisibili».
  4-ter. All'onere determinato dal comma 4-bis, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*2. 18. Laffranco, Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2013, 2014 e 2015 destinati alle riserve indivisibili.
  4-ter. All'onere determinato dal comma 4-bis valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 65legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
*2. 19. Sberna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2013, 2014 e 2015 destinati alle riserve indivisibili.
  4-ter. All'onere determinato dal comma 4-bis valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
*2. 20. Maietta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2013, 2014 e 2015 destinati alle riserve indivisibili.
  4-ter. All'onere determinato dal comma 4-bis valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 21. Ginato, Petrini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per gli effetti di cui al comma 4, l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non si applica ai contratti di abbonamento per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione sottoscritti dagli enti territoriali.
2. 22. De Menech.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, aggiungere in fine le seguenti: «Inoltre non sono da indicare gli investimenti ed attività il cui valore, al termine del periodo d'imposta, non superi l'importo di 10.000 euro».
2. 23. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a Pag. 66favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
2. 24. Fragomeli, De Menech.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38 comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione dei precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuali dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2. 25. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. All'articolo 3, comma 1, della legge n. 28 del 1999 dopo le parole: «distribuzione di utili» inserire le seguenti: «ai soci cooperatori».
*2. 26. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge n. 28 del 1999 dopo le parole: «distribuzione di utili» inserire le seguenti: «ai soci cooperatori».
*2. 27. Sberna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. All'articolo 3, comma 1, della legge n. 28 del 1999 dopo le parole: «distribuzione di utili» inserire le seguenti: «ai soci cooperatori».
*2. 28. Maietta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
2. 29. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

Pag. 67

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato.
*2. 30. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato.
*2. 31. Sberna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato.
*2. 32. Maietta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti, previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 33. De Menech.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di assicurare la tenuta delle entrate erariali derivanti dai prodotti da fumo e loro succedanei, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti, previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 34. Carbone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo l'articolo 150-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, e ai limiti di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.Pag. 68
  3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 2, di designare un componente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  4. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione.
  5. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono stabilite da un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
  6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate dalla Banca d'Italia».
*2. 01. Petrini, Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

  Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
  «Art. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, e ai limiti di cui alla legge 191/2009, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 2, di designare un componente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  4. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione.
  5. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono stabilite da un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
  6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate dalla Banca d'Italia».
*2. 02. Sberna.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: degli eventi alluvionali del 17 inserire le seguenti: e 19.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: all'evento alluvionale del 17 inserire le seguenti: e 19.
3. 1. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

Pag. 69

  Al comma 1, dopo le parole: 20 e 29 maggio 2012, inserire le seguenti: ed in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
17 gennaio con le seguenti: 30 gennaio;
   al comma 5 sostituire le parole: dall'evento alluvionale con le seguenti: dagli eventi alluvionali; sostituire le parole da: Il Presidente della fino a: definisce con le seguenti: I Presidenti delle Regioni interessate o i loro delegati definiscono; sostituire le parole: si avvale dell'Agenzia con le seguenti: si avvalgono delle rispettive agenzie; sostituire le parole da: Il Presidente della fino a: dispone con le seguenti: I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo dopo le parole: 20 e 29 maggio 2012 aggiungere le seguenti: e degli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio nei territori della Regione del Veneto.
  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:
All'onere derivante dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede;
   e alla lettera a) del medesimo comma 1 sopprimere le parole da:, a 24 milioni fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Allegato

Eventi atmosferici in regione del Veneto dal 30/1 al 18/2 2014
Elenco Comuni
PROVINCIA Comune
BL Agordo
BL Alano di Piave
BL Alleghe
BL Auronzo di Cadore
BL Belluno
BL Borca di Cadore
BL Calalzo di Cadore
BL Canale d'Agordo
BL Castellavazzo
BL Cencenighe Agordino
BL Chies d'Alpago
BL Cibiana di Cadore
BL Colle Santa Lucia
BL Comelico Superiore
BL Cortina d'Ampezzo
BL Danta di Cadore
BL Domegge di Cadore
Pag. 70
BL Falcade
BL Farra d'Alpago
BL Feltre
BL Forno di Zoldo
BL Gosaldo
BL La Valle Agordina
BL Lamon
BL Lentiai
BL Limana
BL Livinallongo del Col di Lana
BL Longarone
BL Lorenzago di Cadore
BL Lozzo di Cadore
BL Mel
BL Ospitale di Cadore
BL Pedavena
BL Perarolo di Cadore
BL Pieve d'Alpago
BL Pieve di Cadore
BL Ponte nelle Alpi
BL Puos d'Alpago
BL Rivamonte Agordino
BL Rocca Pietore
BL San Nicolò di Comelico
BL San Pietro di Cadore
BL San Tomaso Agordino
BL San Vito di Cadore
BL Santo Stefano di Cadore
BL Sappada
BL Selva di Cadore
BL Seren del Grappa
BL Sovramonte
BL Taibon Agordino
BL Tambre
BL Trichiana
BL Vallada Agordina
BL Valle di Cadore
BL Vigo di Cadore
BL Vodo Cadore
BL Voltago Agordino
BL Zoldo Alto
Pag. 71
BL Zoppè di Cadore
PD Abano Terme
PD Agna
PD Anguillara Veneta
PD Arquà Petrarca
PD Baone
PD Barbona
PD Battaglia Terme
PD Boara Pisani
PD Bovolenta
PD Cadoneghe
PD Campodarsego
PD Carmignano di Brenta
PD Casale di Scodosia
PD Cervarese Santa Croce
PD Cinto Euganeo
PD Cittadella
PD Codevigo
PD Este
PD Fontaniva
PD Galzignano Terme
PD Gazzo
PD Grantorto
PD Granze
PD Limena
PD Lozzo Atestino
PD Maserà di Padova
PD Masi
PD Megliadino San Fidenzio
PD Megliadino San Vitale
PD Merlara
PD Monselice
PD Montagnana
PD Montegrotto Terme
PD Padova
PD Pernumia
PD Piacenza d'Adige
PD Piazzola sul Brenta
PD Ponso
PD Pontelongo
PD Pozzonovo
Pag. 72
PD Rovolon
PD Rubano
PD Saccolongo
PD San Giorgio delle Pertiche
PD San Martino di Lupari
PD San Pietro Viminario
PD Santa Giustina in Colle
PD Santa Margherita d'Adige
PD Sant'Urbano
PD Selvazzano Dentro
PD Teolo
PD Tombolo
PD Torreglia
PD Urbana
PD Veggiano
PD Vescovana
PD Vighizzolo d'Este
PD Vigodarzere
PD Villa Estense
PD Villafranca Padovana
PD Vo’
RO Adria
RO Ariano nel Polesine
RO Bagnolo di Po
RO Bergantino
RO Castelguglielmo
RO Ceregnano
RO Corbola
RO Ficarolo
RO Gavello
RO Giacciano con Baruchella
RO Loreo
RO Melara
RO Porto Tolle
RO Rosolina
RO San Bellino
RO Stienta
RO Taglio di Po
RO Trecenta
TV Arcade
TV Asolo
Pag. 73
TV Borso del Grappa
TV Breda di Piave
TV Caerano di San Marco
TV Cappella Maggiore
TV Carbonera
TV Casale sul Sile
TV Castelfranco Veneto
TV Cavaso del Tomba
TV Cessalto
TV Cimadolmo
TV Cison di Valmarino
TV Codognè
TV Colle Umberto
TV Conegliano
TV Farra di Soligo
TV Follina
TV Fontanelle
TV Fregona
TV Godega di Sant'Urbano
TV Gorgo al Monticano
TV Istrana
TV Mansuè
TV Mareno di Piave
TV Maser
TV Maserada sul Piave
TV Meduna di Livenza
TV Morgano
TV Moriago della Battaglia
TV Motta di Livenza
TV Nervesa della Battaglia
TV Oderzo
TV Orsago
TV Paderno del Grappa
TV Paese
TV Pieve di Soligo
TV Ponzano Veneto
TV Portobuffolè
TV Possagno
TV Preganziol
TV Refrontolo
TV Resana
Pag. 74
TV Roncade
TV San Fior
TV San Pietro di Feletto
TV San Polo di Piave
TV San Vendemiano
TV San Zenone degli Ezzelini
TV Santa Lucia di Piave
TV Sarmede
TV Sernaglia della Battaglia
TV Silea
TV Susegana
TV Tarzo
TV Trevignano
TV Valdobbiadene
TV Vazzola
TV Vidor
TV Villorba
TV Vittorio Veneto
TV Volpago del Montello
VE Annone Veneto
VE Campolongo Maggiore
VE Caorle
VE Cavarzere
VE Ceggia
VE Chioggia
VE Cinto Caomaggiore
VE Concordia Sagittaria
VE Eraclea
VE Fossalta di Piave
VE Fossò
VE Gruaro
VE Jesolo
VE Meolo
VE Mira
VE Musile di Piave
VE Portogruaro
VE Quarto d'Altino
VE Salzano
VE San Donà di Piave
VE San Michele al Tagliamento
VE Santa Maria di Sala
Pag. 75
VE Santo Stino di Livenza
VE Scorzè
VE Torre di Mosto
VE Venezia
VI Agugliaro
VI Albettone
VI Altavilla Vicentina
VI Arcugnano
VI Arzignano
VI Asiago
VI Barbarano Vicentino
VI Bolzano Vicentino
VI Breganze
VI Brendola
VI Brogliano
VI Caldogno
VI Caltrano
VI Calvene
VI Campiglia dei Berici
VI Carrè
VI Castelgomberto
VI Chiampo
VI Cornedo Vicentino
VI Costabissara
VI Creazzo
VI Crespadoro
VI Dueville
VI Enego
VI Fara Vicentino
VI Gambellara
VI Gambugliano
VI Grisignano di Zocco
VI Isola Vicentina
VI Longare
VI Lonigo
VI Lusiana
VI Malo
VI Marostica
VI Mason Vicentino
VI Molvena
VI Monte di Malo
Pag. 76
VI Montebello Vicentino
VI Montecchio Maggiore
VI Montegalda
VI Montegaldella
VI Monteviale
VI Montorso Vicentino
VI Mossano
VI Nanto
VI Nogarole Vicentino
VI Noventa Vicentina
VI Orgiano
VI Pianezze
VI Posina
VI Pozzoleone
VI Quinto Vicentino
VI Romano d'Ezzelino
VI Salcedo
VI San Vito di Leguzzano
VI Sandrigo
VI Sarcedo
VI Sarego
VI Sossano
VI Sovizzo
VI Torrebelvicino
VI Torri di Quartesolo
VI Trissino
VI Valli del Pasubio
VI Vicenza
VI Villaga
VI Villaverla
VR Angiari
VR Arcole
VR Badia Calavena
VR Bevilacqua
VR Brentino Belluno
VR Brenzone
VR Caprino Veronese
VR Castagnaro
VR Castel d'Azzano
VR Cazzano di Tramigna
VR Cologna Veneta
Pag. 77
VR Fumane
VR Gazzo Veronese
VR Grezzana
VR Isola Rizza
VR Minerbe
VR Montecchia di Crosara
VR Negrar
VR Nogara
VR Povegliano Veronese
VR Roncà
VR Roverchiara
VR Roverè Veronese
VR San Giovanni Ilarione
VR San Martino Buon Albergo
VR San Mauro di Saline
VR San Pietro di Morubio
VR Soave
VR Terrazzo
VR Tregnago
VR Valeggio sul Mincio
VR Velo Veronese
VR Vestenanova
VR Villafranca di Verona
VR Zimella

3. 2. Busin, De Menech, Rubinato, Ginato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014 con le seguenti: dal 17 gennaio 2014 e fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 ed al medesimo comma, sostituire ovunque ricorrano, le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
3. 3. Paglia.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: degli adempimenti tributari con le seguenti: degli adempimenti di tutti i tributi.
3. 4. Paglia, Lavagno.

  Al comma 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    a)
al comma 1, sostituire le parole: «11,8 milioni» «25,5 milioni» «41,5 milioni» rispettivamente con le seguenti: «13,6 milioni» «29,6 milioni» «45,3 milioni»;
    b) al comma 2, sostituire le parole: «8,8 milioni» «24 milioni» «41,5 milioni» rispettivamente con le seguenti: «10,6 milioni» «27,6 milioni» «45,1 milioni».
3. 5. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

Pag. 78

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «11,8 milioni», con le seguenti: «12 milioni»;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «8,8 milioni di euro», con le seguenti: «9 milioni di euro».
3. 6. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Villarosa, Dell'Orco, Ferraresi.

  Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis). I pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.
3. 7. Sberna.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra Gennaio e febbraio 2014. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, fino all'onere massimo di 259.424.505 euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013.
3. 8. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui ai comma 2, possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, dietro richiesta degli interessati e previe intese a tal uopo intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di Pag. 79finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione medesima.
3. 9. Paglia, Ghizzoni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per le frazioni della città di Modena: S. Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari il danneggiamento o l'inagibilità anche temporanea della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
3. 10. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: o dell'azienda con le seguenti: dell'azienda o dei terreni agricoli.
3. 11. Catanoso.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la dichiarazione di inagibilità non è richiesta per i terreni agricoli, anche in assenza di fabbricati, che risultassero allagati a seguito degli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014.
3. 12. Sberna.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis
. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare:
   a) 30 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015 per la bonifica del sito di Bussi (Pescara);
   b) 500 milioni di euro annui per il periodo 2014-2019 per le opere di ricostruzione necessarie in seguito al sisma del 2009 nel territorio della Provincia de L'Aquila;
   c) 7 milioni di euro per l'anno 2014 alla Regione Marche e alla Regione Abruzzo per le opere di ripristino/dragaggio delle sedi fluviali e per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi atmosferici del 12-13 novembre 2013 e del 1o-2 dicembre 2013.
  4-ter. A copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dal comma 4-bis, pari a 537 milioni annui a decorrere dall'anno 2014, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – è aumentata di 1,5 punti percentuali.
3. 13. Colletti, Agostinelli, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti Pag. 80dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «11,8 milioni», con le seguenti: «12,5 milioni», e le parole: «12,5 milioni», con le seguenti: «12,8 milioni»;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «8,8 milioni», con le seguenti: «9,5 milioni», e le parole: «24 milioni», con le seguenti: «24,3 milioni».
*3. 14. Catanoso.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «11,8 milioni», con le seguenti: «12,5 milioni», e le parole: «12,5 milioni», con le seguenti: «12,8 milioni»;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «8,8 milioni», con le seguenti: «9,5 milioni», e le parole: «24 milioni», con le seguenti: «24,3 milioni».
*3. 15. Ghizzoni, Baruffi, Marco di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2014 una quota non superiore allo 0,2 per mille del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata a contributi una tantum a università statali che documentino danni subiti in seguito a recenti calamità naturali o che, in seguito ad esse, abbiano proceduto ad annullare o ridurre gli importi di tasse e contributi dovuti dagli studenti le cui famiglie risultino colpite dai medesimi eventi.
3. 16. Ghizzoni, Baruffi, Marco di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte le parole: «nonché la quota destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali del 1o, 2 e 3 marzo 2011 ed ai comuni della provincia di Pescara colpiti dagli eventi alluvionali del 2-3 dicembre 2013.
3. 17. Colletti, Del Grosso, Vacca.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per un periodo limitato di 12 mesi, i Comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 novembre Pag. 81del 2013, della provincia di Modena colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e della regione Toscana colpiti dall'alluvione dal 1o gennaio 2014 all'11 febbraio 2014, sono esentati dal rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità e Crescita, per la parte manovrabile del loro bilancio e dei relativi avanzi, che potranno essere impiegati per opere di ricostruzione, mitigazione del rischio idrogeologico, azioni di indennizzo delle famiglie colpite.
3. 18. Piras, Paglia, Nicchi, Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 70, della legge n. 147 del 2013, (Legge stabilità 2014) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ad integrazione delle risorse necessarie ad avviare la ricostruzione di cui al presente comma, e per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, la somma di euro 50 milioni in quota parte delle risorse destinate nell'esercizio 2013 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alla regione Sardegna per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni, degli impianti industriali, agricoli e dell'allevamento a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la medesima regione. I criteri generali per l'utilizzo di tali risorse sono definiti su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, sentiti i Comuni e le Province interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 19. Piras, Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Paglia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  7-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 7-bis.
  7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. 20. Dallai, Cenni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale Pag. 82iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. 21. Dallai, Cenni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca; Massa Carrara, Pisa Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ocdpc n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nella attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
3. 22. Sani, Dallai.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca; Massa Carrara, Pisa Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ocdpc n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nella attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione al netto dei costi di commercializzazione per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro.
3. 23. Sani, Dallai.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» inserire la seguente: «provinciali».
3. 24. Ottobre, Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
(Inammissibile)

Pag. 83

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, si applicano alle imprese danneggiate, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni occorsi e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia.
3. 25. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo inserire i seguenti:

Art. 3-bis.
(Ambito di applicazione).

  1. Per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del presente decreto, il Presidente della Regione Emilia-Romagna opera in qualità di Commissario delegato.
  2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, il Commissario nominato ai sensi del comma 1, provvede operando con i poteri di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012.
  3. Il Commissario delegato nominato ai sensi del comma 2, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei Sindaci dei Comuni individuati dall'articolo 3 del presente decreto e del Presidente della Provincia di Modena, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
  4. Il Commissario delegato, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4 ed al Presidente della Provincia di Modena nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

Art. 3-ter.
(Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2014, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente decreto.
  2. Su proposta del Commissario delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate.
  3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 131 milioni di euro le risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, non utilizzate nel corso dell'anno 2013.
  4. Al Commissario delegato è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla Regione Emilia-Romagna ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli Pag. 84interventi nel territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014.
  5. Le risorse che confluiranno sul Fondo di cui al comma 1 non rilevano ai fini del patto di stabilità.
  6. Il commissario delegato, a valere sulle risorse di cui al Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, autorizza interventi su opere di difesa idraulica, opere pubbliche e beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali.

Art. 3-quater.
(Assistenza alla popolazione).

  1. Al fine di garantire adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale si autorizza il Commissario ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata interessata dall'evento alluvionale i contributi per l'autonoma sistemazione.
  2. Per fronteggiare l'emergenza e garantire l'assistenza alla popolazione, per gli interventi previsti al comma 1 si farà fronte a valere sulle risorse rinvenienti nel Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 di cui all'articolo 3-ter.

Art. 3-quinquies.
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014).

  1. I contributi per gli interventi di cui agli articoli 3-sexies e 3-septies sono concessi, nei limiti stabiliti dal Commissario delegato, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato per interventi di:
   a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ripristino degli immobili ad uso abitativo e non abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;
   b) riparazione o riacquisto dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;
   c) ripristino dei terreni agricoli e degli impianti arborei produttivi;
   d) risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività produttiva, nonché indennizzo dei danni economici subiti dai prodotti agricoli e agro-alimentari e ricostituzione delle scorte danneggiate;
   e) delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
   f) copertura del danno economico derivante dalla sospensione anche parziale dell'attività, quantificato coerentemente con la notifica comunitaria prevista al comma 2 ovvero in regime de-minimis; in caso di nuova attività, ovvero in assenza di una o più dichiarazioni dei redditi il danno viene quantificato con perizia asseverata sulla base delle stime effettuate da un professionista abilitato;
   g) mancato reddito derivante dalla perdita delle produzioni o della potenzialità produttiva del settore agricolo e agro-alimentare;
   h) il trasloco dei beni dagli immobili danneggiati e il loro deposito temporaneo.

  2. Il commissario potrà inoltre stabilire le modalità di richiesta di risarcimento danni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio alternativo alla domanda con perizia asseverata per importi di risarcimento danni complessivamente inferiori ad euro 20.000.
  3. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 individuati dal decreto-legge n. 74 del 2012, come convertito dalla legge 122 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni, Pag. 85possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.
  4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al comma 3. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiano del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
  6. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiano, il numero e l'importo delle singole rate.
  7. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiano, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 3-ter.
  9. Con provvedimenti del Commissario delegato sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro e per un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Commissario delegato, con propri provvedimenti adotta tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 300 milioni di euro di cui al comma 3 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10.
  10. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di Pag. 8623 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Art. 3-sexies.
(Criteri per rimborso del danno e contributi per ripristino e riparazione danni a beni immobili e mobili in favore di soggetti privati per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 3-quinquies).

  1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 nei territori di cui all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, il Commissario delegato stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino degli immobili in favore di soggetti privati non compresi nell'articolo 3-septies, nonché il rimborso dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, con esclusione dei beni strumentali di cui all'articolo 3-septies, danneggiati o distrutti, nel limite delle risorse di cui all'articolo 3-quinquies.
  2. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.
  3. I contributi sono concessi con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:
   a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino degli immobili ad uso abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;
   b) la riparazione o il riacquisto dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;
   c) il trasloco dei beni dagli immobili danneggiati e il loro deposito temporaneo.

  4. Qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 20.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dai Comuni competenti, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'attestazione dei danni subiti, presso il Comune dove si è verificato il danno il quale, una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione del contributo e la trasmetterà agli istituti di credito.
  5. Qualora i danni accertati ed attestati riferibili alle tipologie di spesa di cui al comma 3 siano superiori a euro 20.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dai Comuni competenti, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnata da una perizia asseverata redatta a cura del professionista abilitato per l'attestazione dei danni subiti, presso il Comune dove si è verificato il danno il quale, una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell'anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.
  6. In analogia a quanto disposto dal comma 4, il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, può, con propri provvedimenti stabilire le modalità di presentazione della domanda di contributo in forma semplificata per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 20.000.

Art. 3-septies.
(Criteri per rimborso del danno e contributi per ripristino e riparazione danni a beni immobili e mobili strumentali in favore di attività produttive e agricole per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 3-quinquies).

  1. Il Commissario delegato stabilisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza Pag. 87con quanto stabilito dal presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso non abitativo, e per far fronte ai danni economici subiti nel limite delle risorse di cui all'articolo 3-quinquies.
  2. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.
  3. I contributi sono concessi con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ripristino degli immobili ad uso non abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;
   b) ripristino dei terreni agricoli e degli impianti arborei produttivi;
   c) risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività produttiva, nonché indennizzo dei danni economici subiti dai prodotti agricoli e agro-alimentari e ricostituzione delle scorte danneggiate;
   d) delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
   e) copertura del danno economico derivante dalla sospensione anche parziale dell'attività, quantificato coerentemente con la notifica comunitaria prevista al comma 4 ovvero in regime de-minimis; in caso di nuova attività, ovvero in assenza di una o più dichiarazioni dei redditi il danno viene quantificato con perizia asseverata sulla base delle stime effettuate da un professionista abilitato;
   f) mancato reddito derivante dalla perdita delle produzioni o della potenzialità produttiva del settore agricolo e agro-alimentare.

  4. Qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 30.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dal Commissario delegato, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'attestazione dei danni subiti. Il Commissario una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell'anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.
  5. Qualora i danni accertati ed attestati riferibili alle tipologie di spesa di cui al comma precedente siano superiori a euro 30.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dal Commissario delegato, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnata da una perizia asseverata redatta a cura del professionista abilitato per l'attestazione dei danni subiti. Il Commissario una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell'anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.
  6. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dal Commissario delegato, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi normativa vigente.
  7. In analogia a quanto disposto dal comma 4, il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, può, con propri provvedimenti stabilire le modalità di presentazione della domanda di contributo in forma semplificata per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili e per i beni strumentali, per il ripristino delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Pag. 88nonché per le delocalizzazioni, qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 30.000.

Art. 3-octies.
(Disposizioni di semplificazione procedimentale).

  1. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui agli articoli 3-sexies e 3-septies non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
  2. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche il Commissario delegato è autorizzato ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire io spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, a 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati.
  4. Al fine di garantire l'attività di ripristino, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, e le disposizioni di cui all'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 3-novies.
(Detassazione dei contributi, indennizzi e risarcimenti).

  1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata ovvero con le modalità semplificate di cui all'articolo 3-octies, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi alluvionali, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche.

Art. 3-decies.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

  1. Oltre ai termini sospesi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014:
   a) i termini per l'erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da bandi e programmi relativi ad adempimenti ad esclusione da quelli previsti dalle ordinanze del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma;
   b) il versamento dei contributi consortili di bonifica;
   c) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili che siano stati danneggiati, resi inagibili o distrutti in tutto o in parte dagli eventi Pag. 89alluvionali o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle Autorità competenti, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   d) il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualunque diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa della sospensione da parte degli interessati. Sono inoltre sospesi, per lo stesso periodo e nei confronti degli stessi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta.

  2. Sono inoltre sospesi fino al 31 ottobre 2014 i termini di cui ai punti 2), 5), 7) 8), 9) e 9-bis) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua, dei rifiuti urbani e assimilati e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale, distribuiti a meno di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere 17 gennaio 2014, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali individuati all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  4. I redditi dei fabbricati e dei terreni agricoli, ubicati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, che siano stati danneggiati, resi inagibili o distrutti in tutto o in parte o resi improduttivi dagli eventi alluvionali o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle Autorità competenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2014. I fabbricati e i terreni agricoli di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e al ripristino della capacità produttiva dei terreni agricoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 ottobre 2014, il danneggiamento del fabbricato e del terreno agricolo all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  5. Fino al 31 ottobre 2014, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 3 del decreto Pag. 90legge 28 gennaio 2014, n. 4, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi alluvionali.
  6. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 17 gennaio 2014 operavano nei Comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatoria e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
  7. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
  8. Ai nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in sostituzione di impianti irreparabilmente danneggiati dagli eventi alluvionali o già autorizzati e in corso di realizzazione, viene riconosciuto il diritto di accedere alle incentivazioni applicate all'impianto preesistente o in realizzazione, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
   a) presentino o mantengano identiche caratteristiche di tipologia, potenza e rendimento;
   b) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014.

  9. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e successive modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158 del 2006 e decreto legislativo n. 193 del 2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi alluvionali, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 31 ottobre 2014.
  10. Le trattenute e i versamenti dei prelievi mensili inerenti ai mesi da novembre 2013 a marzo 2014, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte, sono sospesi fino al mese di maggio 2014.
  11. È sospeso per l'anno 2014 il pagamento dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. È altresì sospeso per l'anno 2014 il pagamento del tributo in discarica.
  12. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, fino al 31 ottobre 2014 lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.
  13. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali – ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
  14. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
  15. In relazione a quanto stabilito nei commi 12 e 13 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità Pag. 91preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
  16. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 ottobre 2014 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali.
  17. Nel comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, sono prorogati, per sei mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 ottobre 2014 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro o di residenza in detti territori per effetto degli eventi alluvionali.
  18. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operative nei comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 ottobre 2014.
  19. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali iniziati il 17 gennaio 2014 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile.

Art. 3-undecies.
(Prestito agevolato per pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 3).

  1. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 3 dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui all'articolo 3, i titolari di reddito di impresa che abbiano subito danni a causa degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, in relazione alla attività di impresa, possono chiedere, alla scadenza della sospensione prevista dal suddetto decreto, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi comuni, il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di 3 anni previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla legge 8 dicembre 2012, n. 213.

Art. 3-duodecies.
(Zona franca urbana).

  1. È istituita la zona franca urbana ai sensi della legge n. 296/2006, comma 341 dell'articolo 1, nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 di cui all'articolo 3 e nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la perimetrazione della zona franca è costituita dai seguenti Comuni o frazioni: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, Modena per le frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicelio, Albareto, Cavezzo, Concorda sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale il cui reddito nel 2013 sia stato non superiore a 50.000 euro a condizione che detto reddito derivi da imprese:
   a) che rientrino nella definizione di micro impresa, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e abbiano un numero di addetti non superiore a 5;
   b) già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo Pag. 92articolo 13, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   c) non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
   d) i cui titolari siano nel pieno esercizio del propri diritti civili;
   e) la cui sede principale o unità locale sia ubicata all'interno della zona franca urbana come individuata dall'articolo 11 comma 2;
   f) che rientrino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

  3. I titolari delle imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti civili.
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che il reddito da impresa esentato ai sensi del successivo articolo 13 derivi da imprese che abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana come individuata dall'articolo 11 comma 2 e che rientrino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».
  5. I titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 12 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».
  6. I titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 12 possono beneficiare nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 14, delle agevolazioni previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, consistenti in:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui all'articolo 14, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 15 per l'esercizio dell'attività economica.

  7. L'agevolazione è riconosciuta:
   a) con riferimento al comma 1, lettera a), sui redditi relativi ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015;
   b) con riferimento atte esenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), per il periodo di imposta 2013, 2014 e 2015.

  8. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.
3. 01. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.
(Inammissibile, limitatamente agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-duodecies)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

  1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi Pag. 93dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-ter, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
  2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. 02. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012).

  1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo Pag. 946, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
  2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1 , comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. 03. Ghizzoni, Baruffi, Causi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Dell'Orco, Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti, Paglia.

  Dopo l'articolo inserire il seguente

Art. 3-bis.
(Misure per la Regione Sardegna).

  1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre Pag. 952013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 31 luglio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.
  4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
  5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1o luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni Pag. 96di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
  10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
3. 04. Corda, Nicola Bianchi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.
3. 05. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra Gennaio e Febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino all'importo massimo di 259.424.505 euro, mediante Pag. 97corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 06. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.
3. 07. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per il finanziamento degli interventi necessari a far fronte allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per 40 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 10 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
3. 08. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente

Art. 3-bis.
(Zona franca urbana per calamità naturali).

  1. Nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122 e dall'evento alluvionale del 17 gennaio 2014, si predispongono misure di agevolazione fiscale, in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articolo 107, par. 2, lett. b) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, incaricando il CIPE ed il Ministro dello sviluppo economico affinché provvedano all'individuazione ed alla perimetrazione di zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, Pag. 98sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo. Per le finalità delle presente norma sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa iscritte nella Tabella C di cui alla legge 147 del 2013, in maniera lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
3. 09. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 1:
   sostituire l'alinea con la seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede:;
   sostituire la lettera a) con la seguente: quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
4. 2. Il Relatore.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: articoli 1, comma 3, lettera a), con le seguenti: articoli;
   b) alla lettera a), sostituire le parole: 8,8 milioni con le seguenti: 4,3 milioni;
   c) alla lettera a), sopprimere le parole da: a 24 milioni di euro fino a: a decorrere dal 2017.
4. 1. Pisano.

  Al titolo sopprimere le parole: disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre.
Tit. 1. Il Relatore.

Pag. 99

ALLEGATO 2

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.
2. 13. (Nuova formulazione) De Menech, Fragomeli, Ginato.

ART. 3.

  Al comma 1 dopo le parole: degli eventi alluvionali del 17 aggiungere le seguenti: e 19.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: all'evento alluvionale del 17 inserire le seguenti: e 19.
3. 1. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Patriarca.

  Al comma 1, dopo le parole: 20 e 29 maggio 2012 inserire le seguenti: ed in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale;

  Conseguentemente:
  al comma 2 dopo le parole: 17 gennaio 2014 inserire le seguenti: ovvero del 30 gennaio 2014 per i Comuni di cui all'allegato 1;
  al comma 5: sostituire le parole: dall'evento alluvionale con le seguenti: dagli eventi alluvionali;
  sostituire le parole da: Il Presidente della fino a: definisce con le seguenti: I Presidenti delle Regioni interessate o i loro delegati definiscono,; sostituire le parole: si avvale dell'Agenzia Regionale di prevenzione e l'ambiente con le seguenti: si avvalgono delle rispettive Agenzie Regionali per la protezione ambientale; sostituire le parole da: Il Presidente della fino a: dispone con le seguenti: I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono;
  alla rubrica dell'articolo dopo le parole: 20 e 29 maggio 2012 aggiungere le seguenti: e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della Regione del Veneto;

  Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4 e 7, pari Pag. 100a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 8,8 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi da 1 a 4, si provvede: e sostituire la lettera a) con la seguente: quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.

  Aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Allegato
(Articolo 3, commi 1 e 5)

Eventi atmosferici in regione del Veneto dal 30/1 al 18/2 2014
Elenco Comuni
PROVINCIA Comune
BL Agordo
BL Alano di Piave
BL Alleghe
BL Auronzo di Cadore
BL Belluno
BL Borca di Cadore
BL Calalzo di Cadore
BL Canale d'Agordo
BL Castellavazzo
BL Cencenighe Agordino
BL Chies d'Alpago
BL Cibiana di Cadore
BL Colle Santa Lucia
BL Comelico Superiore
BL Cortina d'Ampezzo
BL Danta di Cadore
BL Domegge di Cadore
BL Falcade
BL Farra d'Alpago
BL Feltre
BL Forno di Zoldo
BL Gosaldo
BL La Valle Agordina
BL Lamon
BL Lentiai
BL Limana
BL Livinallongo del Col di Lana
BL Longarone
Pag. 101
BL Lorenzago di Cadore
BL Lozzo di Cadore
BL Mel
BL Ospitale di Cadore
BL Pedavena
BL Perarolo di Cadore
BL Pieve d'Alpago
BL Pieve di Cadore
BL Ponte nelle Alpi
BL Puos d'Alpago
BL Rivamonte Agordino
BL Rocca Pietore
BL San Nicolò di Comelico
BL San Pietro di Cadore
BL San Tomaso Agordino
BL San Vito di Cadore
BL Santo Stefano di Cadore
BL Sappada
BL Selva di Cadore
BL Seren del Grappa
BL Sovramonte
BL Taibon Agordino
BL Tambre
BL Trichiana
BL Vallada Agordina
BL Valle di Cadore
BL Vigo di Cadore
BL Vodo Cadore
BL Voltago Agordino
BL Zoldo Alto
BL Zoppè di Cadore
PD Abano Terme
PD Agna
PD Anguillara Veneta
PD Arquà Petrarca
PD Baone
PD Barbona
PD Battaglia Terme
PD Boara Pisani
PD Bovolenta
PD Cadoneghe
Pag. 102
PD Campodarsego
PD Carmignano di Brenta
PD Casale di Scodosia
PD Cervarese Santa Croce
PD Cinto Euganeo
PD Cittadella
PD Codevigo
PD Este
PD Fontaniva
PD Galzignano Terme
PD Gazzo
PD Grantorto
PD Granze
PD Limena
PD Lozzo Atestino
PD Maserà di Padova
PD Masi
PD Megliadino San Fidenzio
PD Megliadino San Vitale
PD Merlara
PD Monselice
PD Montagnana
PD Montegrotto Terme
PD Padova
PD Pernumia
PD Piacenza d'Adige
PD Piazzola sul Brenta
PD Ponso
PD Pontelongo
PD Pozzonovo
PD Rovolon
PD Rubano
PD Saccolongo
PD San Giorgio delle Pertiche
PD San Martino di Lupari
PD San Pietro Viminario
PD Santa Giustina in Colle
PD Santa Margherita d'Adige
PD Sant'Urbano
PD Selvazzano Dentro
PD Teolo
Pag. 103
PD Tombolo
PD Torreglia
PD Urbana
PD Veggiano
PD Vescovana
PD Vighizzolo d'Este
PD Vigodarzere
PD Villa Estense
PD Villafranca Padovana
PD Vo’
RO Adria
RO Ariano nel Polesine
RO Bagnolo di Po
RO Bergantino
RO Castelguglielmo
RO Ceregnano
RO Corbola
RO Ficarolo
RO Gavello
RO Giacciano con Baruchella
RO Loreo
RO Melara
RO Porto Tolle
RO Rosolina
RO San Bellino
RO Stienta
RO Taglio di Po
RO Trecenta
TV Arcade
TV Asolo
TV Borso del Grappa
TV Breda di Piave
TV Caerano di San Marco
TV Cappella Maggiore
TV Carbonera
TV Casale sul Sile
TV Castelfranco Veneto
TV Cavaso del Tomba
TV Cessalto
TV Cimadolmo
TV Cison di Valmarino
Pag. 104
TV Codognè
TV Colle Umberto
TV Conegliano
TV Farra di Soligo
TV Follina
TV Fontanelle
TV Fregona
TV Godega di Sant'Urbano
TV Gorgo al Monticano
TV Istrana
TV Mansuè
TV Mareno di Piave
TV Maser
TV Maserada sul Piave
TV Meduna di Livenza
TV Morgano
TV Moriago della Battaglia
TV Motta di Livenza
TV Nervesa della Battaglia
TV Oderzo
TV Orsago
TV Paderno del Grappa
TV Paese
TV Pieve di Soligo
TV Ponzano Veneto
TV Portobuffolè
TV Possagno
TV Preganziol
TV Refrontolo
TV Resana
TV Roncade
TV San Fior
TV San Pietro di Feletto
TV San Polo di Piave
TV San Vendemiano
TV San Zenone degli Ezzelini
TV Santa Lucia di Piave
TV Sarmede
TV Sernaglia della Battaglia
TV Silea
TV Susegana
Pag. 105
TV Tarzo
TV Trevignano
TV Valdobbiadene
TV Vazzola
TV Vidor
TV Villorba
TV Vittorio Veneto
TV Volpago del Montello
VE Annone Veneto
VE Campolongo Maggiore
VE Caorle
VE Cavarzere
VE Ceggia
VE Chioggia
VE Cinto Caomaggiore
VE Concordia Sagittaria
VE Eraclea
VE Fossalta di Piave
VE Fossò
VE Gruaro
VE Jesolo
VE Meolo
VE Mira
VE Musile di Piave
VE Portogruaro
VE Quarto d'Altino
VE Salzano
VE San Donà di Piave
VE San Michele al Tagliamento
VE Santa Maria di Sala
VE Santo Stino di Livenza
VE Scorzè
VE Torre di Mosto
VE Venezia
VI Agugliaro
VI Albettone
VI Altavilla Vicentina
VI Arcugnano
VI Arzignano
VI Asiago
VI Barbarano Vicentino
Pag. 106
VI Bolzano Vicentino
VI Breganze
VI Brendola
VI Brogliano
VI Caldogno
VI Caltrano
VI Calvene
VI Campiglia dei Berici
VI Carrè
VI Castelgomberto
VI Chiampo
VI Cornedo Vicentino
VI Costabissara
VI Creazzo
VI Crespadoro
VI Dueville
VI Enego
VI Fara Vicentino
VI Gambellara
VI Gambugliano
VI Grisignano di Zocco
VI Isola Vicentina
VI Longare
VI Lonigo
VI Lusiana
VI Malo
VI Marostica
VI Mason Vicentino
VI Molvena
VI Monte di Malo
VI Montebello Vicentino
VI Montecchio Maggiore
VI Montegalda
VI Montegaldella
VI Monteviale
VI Montorso Vicentino
VI Mossano
VI Nanto
VI Nogarole Vicentino
VI Noventa Vicentina
VI Orgiano
Pag. 107
VI Pianezze
VI Posina
VI Pozzoleone
VI Quinto Vicentino
VI Romano d'Ezzelino
VI Salcedo
VI San Vito di Leguzzano
VI Sandrigo
VI Sarcedo
VI Sarego
VI Sossano
VI Sovizzo
VI Torrebelvicino
VI Torri di Quartesolo
VI Trissino
VI Valli del Pasubio
VI Vicenza
VI Villaga
VI Villaverla
VR Angiari
VR Arcole
VR Badia Calavena
VR Bevilacqua
VR Brentino Belluno
VR Brenzone
VR Caprino Veronese
VR Castagnaro
VR Castel d'Azzano
VR Cazzano di Tramigna
VR Cologna Veneta
VR Fumane
VR Gazzo Veronese
VR Grezzana
VR Isola Rizza
VR Minerbe
VR Montecchia di Crosara
VR Negrar
VR Nogara
VR Povegliano Veronese
VR Roncà
VR Roverchiara
Pag. 108
VR Roverè Veronese
VR San Giovanni Ilarione
VR San Martino Buon Albergo
VR San Mauro di Saline
VR San Pietro di Morubio
VR Soave
VR Terrazzo
VR Tregnago
VR Valeggio sul Mincio
VR Velo Veronese
VR Vestenanova
VR Villafranca di Verona
VR Zimella

3. 2. (Nuova formulazione) Busin, De Menech, Rubinato, Ginato.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2014;

  Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole «11,8 milioni» con le seguenti «12 milioni»;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 8,8 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.
3. 6. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Villarosa, Dell'Orco, Ferraresi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 2, possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, dietro richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione medesima.
3. 9. Paglia, Ghizzoni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per le frazioni della città di Modena: S. Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari il danneggiamento o l'inagibilità anche temporanea della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
3. 10. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

Pag. 109

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nell'attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione al netto dei costi di commercializzazione per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro.
3. 23. Sani, Dallai.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012).

  1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi Pag. 110criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
  2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.
  3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. 03. Ghizzoni, Baruffi, Causi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Dell'Orco, Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti, Paglia.

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 1:
   sostituire l'alinea con la seguente:
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede:;
   sostituire la lettera a) con la seguente: quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
*4. 2. Il Relatore.

  All'articolo 4, comma 1:
   sostituire l'alinea con la seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede:;
   sostituire la lettera a) con la seguente: quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.
*4. 1. (Nuova formulazione) Pisano.

TIT. 1.

  Al titolo sopprimere le parole: disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre.
Tit. 1. Il Relatore.