CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2014
177.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni VIII e X,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58);
   considerato che occorre recepire integralmente la direttiva 2011/70/EURATOM anche per la parte relativa all'istituzione dell'organismo previsto all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva stessa, salvaguardando i requisiti di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa;
   considerato che:
    il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma Nazionale) di cui all'articolo 7 si configura come un vero e proprio piano di sviluppo industriale ecocompatibile del settore, portatore di nuova occupazione, di cui la SOGIN è l'operatore maggiore, riferimento per tutti gli altri soggetti coinvolti;
   al fine di garantire operatività certa, rispetto dei tempi da parte di tutti i soggetti coinvolti e trasparenza nell'attribuzione delle responsabilità, è necessario individuare con precisione il soggetto incaricato di redigere il Programma Nazionale, ferma restando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo;
   in analogia a quanto già previsto in ambiti giuridicamente assimilabili, come quelli del gas e dell'elettricità, dove la redazione dei piani di sviluppo decennali ed annuali sono affidati alle società per azioni a controllo pubblico Snam e Terna, appare opportuno che lo schema di decreto legislativo incarichi esplicitamente SOGIN della redazione del Programma Nazionale, in collaborazione con ENEA, che deve fornire il necessario supporto scientifico;
   ritenuto che i meccanismi di nomina e revoca degli organi dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) devono essere in linea con il criterio di autonomia;
   ritenuto che andrebbe ridefinito il processo di nomina della Consulta in modo simile a quello previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi pubblici (articolo 2 comma 7), e che, di conseguenza, il Direttore andrebbe nominato direttamente dall'organo collegiale;
   considerato che occorre promuovere una politica industriale nel settore dando la possibilità di creare una filiera industriale vera e propria attraverso la partecipazione e la collaborazione di diverse aziende italiane, permettendo così di cogliere Pag. 10le crescenti opportunità offerte dal mercato internazionale nonché di far crescere investimenti in ricerca tecnologica legata ad Università e centri di ricerca,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si preveda autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN), escludendo la vigilanza ministeriale;
   2) i componenti della Consulta dell'ISIN siano nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, prevedendosi che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi de componenti dalle predette Commissioni, che possono procedere all'audizione delle persone designate; si preveda altresì che, in sede di prima attuazione del decreto legislativo, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere e che decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta;
   3) si preveda che il direttore dell'ISIN è nominato dalla Consulta entro 30 giorni dalla nomina della Consulta medesima a maggioranza;
   4) si preveda che la Consulta esprime pareri obbligatori e vincolanti:
    a) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi strategici, nonché sulle tariffe da applicare agli operatori;
    b) sulle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;
    c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;
   5) si preveda che il Direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venire meno dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 6;
   6) si attribuisca a SOGIN, in collaborazione con l'ENEA, la responsabilità della redazione del Programma Nazionale.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PARERE ALTERNATIVO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

  Le Commissioni riunite VIII e X,
   premesso che:
    in merito all'articolo 6 (Autorità di regolamentazione competenze), diversamente da quanto riportato nell'atto del Governo, l'autonomia dell'ISIN (l'ente previsto dallo schema stesso) non può essere garantita se è il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) ad avere sia funzioni di indirizzo degli esercenti (o dei suoi controllati, Enea e Sogin) che di vigilanza dell'Isin stessa; si creerebbe un conflitto di competenza che metterebbe a rischio l'autonomia della neo struttura di controllo e non ci sarebbero le condizioni di trasparenza e di democrazia.
    l'Ispra, inoltre, auspica che per rafforzare l'autorevolezza e l'autonomia dell'Isin, le guide tecniche di questa autorità di controllo, abbiano carattere vincolante;
    in merito al trasferimento di personale competente dall'Ispra all'Isin, vi è il rischio che il limite di 60 assunzioni all'Isin non siano sufficienti a garantire il funzionamento della struttura e in qualche misura anche la stessa autonomia. Inoltre, con questo decreto, la struttura di sicurezza (l'ISIN) viene caricata di ulteriori compiti a fronte di un sostanziale dimezzamento del personale, rispetto alle precedenti esperienze, in cui il dipartimento nucleare Ispra poteva contare su un organico di circa 100 tecnici;
    in relazione al finanziamento, la previsione del contributo ordinario dello Stato e della riscossione dei diritti da parte degli esercenti (Sogin, ad esempio) per i servizi erogati determina un rischio di sudditanza da parte dell'esercente che deve pagare il servizio avuto dal controllore (Isin). Questo meccanismo di riscossione per i servizi erogati direttamente dai controllati può pregiudicare l'autonomia ispettiva e finanziaria dell'autorità di controllo. Meglio sarebbe il contrario e cioè: l'ispettorato deve essere finanziato direttamente dalla componente A2, mentre i controllati (la Sogin) dovrebbero essere finanziati in funzione solamente delle attività di decommissioning effettivamente realizzateci, quindi, secondo uno stato di avanzamento dei lavori;
    il direttore e la consulta, i due organi previsti per la guida dell'Isin devono essere totalmente liberi da vincoli politici ed estranei a qualsiasi soggetto operante nel settore. Tali nomine devono essere compatibili con l'articolo 6 della direttiva che dovrà essere riportato alla lettera nel decreto di recepimento («Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione»), Pag. 12pur restando inteso che in Italia è complessivamente difficile avere nomine dirigenziali non influenzate da interessi politici;
    la convenzione di Aarhus riconosce il fondamentale diritto umano a un ambiente salubre da tutelare garantendo l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali, l'accesso alla giustizia, parametri su cui costruire i nuovi modelli di democrazia ambientali;
    la premessa 31 della direttiva in via di recepimento dello schema di decreto legislativo è garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali»; in particolare l'articolo 10, del quale si richiede l'integrale recepimento, disciplina la trasparenza (Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali»);
    si ritiene importante segnalare che, nonostante la direttiva nell'articolo sopra citato dia un importante riconoscimento alla trasparenza, nel decreto di recepimento non vi è un articolo equivalente all'articolo 10 suddetto;
    introduzione di un articolo esplicito a favore della trasparenza garantirebbe non solo un migliore recepimento della direttiva ma uno strumento di difesa del processo democratico a maggior ragione in un settore delicato come quello di cui si discute;
    sulla base di questo principio di tutela dei cittadini, è auspicabile che le conferenze di servizio (oggi gestite dal Mise) e i Tavoli della Trasparenza (ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 33/55 del 2004), siano gestite da un organismo indipendente (la stessa Isin, ad esempio) e devono prevedere l'obbligatorietà della partecipazione organica dei cittadini e delle rappresentanze territoriali che abbiano mostrato interesse a partecipare o abbiano presentato osservazioni,
  esprimono

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VIII e X,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Atto n. 58);
   considerato che occorre recepire integralmente la direttiva 2011/70/EURATOM anche per la parte relativa all'istituzione dell'organismo previsto all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva stessa, salvaguardando i requisiti di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa;
   considerato che:
    il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Programma Nazionale) di cui all'articolo 7 si configura come un vero e proprio piano di sviluppo industriale ecocompatibile del settore, portatore di nuova occupazione, di cui la SOGIN è l'operatore maggiore, riferimento per tutti gli altri soggetti coinvolti;
    al fine di garantire operatività certa, rispetto dei tempi da parte di tutti i soggetti coinvolti e trasparenza nell'attribuzione delle responsabilità, è necessario individuare con precisione il soggetto incaricato di proporre il Programma Nazionale, ferma restando la procedura di approvazione prevista dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo;
    in analogia a quanto già previsto in ambiti giuridicamente assimilabili, come quelli del gas e dell'elettricità, dove la redazione dei piani di sviluppo decennali ed annuali sono affidati alle società per azioni a controllo pubblico Snam e Terna, appare opportuno che lo schema di decreto legislativo incarichi esplicitamente SOGIN della redazione del Programma Nazionale, in collaborazione con ENEA, che deve fornire il necessario supporto scientifico;
    ritenuto che i meccanismi di nomina e revoca degli organi dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) devono essere in linea con il criterio di autonomia;
    ritenuto che andrebbe ridefinito il processo di nomina della Consulta in modo simile a quello previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi pubblici (articolo 2, comma 7), e che, di conseguenza, il Direttore andrebbe nominato direttamente dall'organo collegiale;
    considerato che occorre promuovere una politica industriale nel settore dando la possibilità di creare una filiera industriale vera e propria attraverso la partecipazione e la collaborazione di diverse Pag. 14aziende italiane, permettendo così di cogliere le crescenti opportunità offerte dal mercato internazionale, nonché di far crescere investimenti in ricerca tecnologica legata ad Università e centri di ricerca,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si preveda autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN), escludendo la vigilanza ministeriale;
   2) i componenti della Consulta dell'ISIN siano nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, prevedendosi che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi de componenti dalle predette Commissioni, che possono procedere all'audizione delle persone designate; si preveda altresì che, in sede di prima attuazione del decreto legislativo, le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere e che decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta;
   3) si preveda che il direttore dell'ISIN è nominato dalla Consulta entro 30 giorni dalla nomina della Consulta medesima a maggioranza e dalla medesima con le medesime modalità eventualmente revocato;
   4) si preveda che la Consulta esprime pareri:
    a) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi strategici, nonché sulle tariffe da applicare agli operatori;
    b) sulle procedure operative e sui regolamenti interni dell'ISIN;
    c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;
   5) si preveda che il Direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venire meno dei requisiti di cui al comma 9 dell'articolo 6;
   6) si attribuisca a SOGIN, in collaborazione con l'ENEA, la responsabilità della proposta del Programma Nazionale;
   7) l'ISIN è tenuto a provvedere affinché sia resa accessibile ai cittadini ogni possibile informazione sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

NOTA DEPOSITATA DAL GOVERNO

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