CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2013
51.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

  Per quanto riguarda le osservazioni formulate dai Servizi della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e contenute nel Dossier si fa presente quanto segue:

Articolo 2 – Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

  La Commissione chiede di chiarire i profili dell'operazione delineata dalla norma. In particolare andrebbe chiarito:
   a) se la provvista resa disponibile dalla CDP esaurisca l'ammontare di risorse a valere sulle quali si prevede che le banche concedano i finanziamenti assistiti da garanzia statale. In tal caso, le banche stesse svolgerebbero una funzione di mera intermediazione tra la CDP e le imprese, senza svolgere alcuna funzione di erogazione del credito a valere su risorse proprie. Viene inoltre ritenuto non prudenziale il mancato adeguamento della dotazione delle risorse del Fondo di garanzia PMI destinate alla finalità dell'articolo 2 a fronte di un rischio addizionale di escussione della garanzia statale concessa a fronte dei finanziamenti;
   b) quale natura abbia la remunerazione del servizio reso dalle banche e quanto sia di spettanza di CDP. Si chiede inoltre conferma che l'adesione alle convenzioni da parte della Cassa depositi e prestiti non si configuri come un obbligo giuridico, ma sia soggetta alla libera valutazione in base alla convenienza economica dell'operazione;
   c) con riferimento alla quota di capitale erogato non assistita dalla garanzia statale, andrebbe precisato su chi gravi il rischio di insolvenza da parte delle imprese beneficiarie;
   d) le modalità dell'eventuale innalzamento del tetto di 2,5 miliardi fino all'ammontare massimo di 5 miliardi, che la norma condiziona all'esistenza di «risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi»;
   e) i criteri di quantificazione dell'autorizzazione di spesa in relazione agli importi evidenziati dalla relazione tecnica, nonché le modalità di raccordo di tale tetto di spesa con l'ammontare massimo dei finanziamenti concedibili;

  Nel rinviare, complessivamente, alle valutazioni dei competenti Dipartimento del tesoro ed al Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza si fa presente quanto segue:
   a) la previsione di cui all'articolo 2, comma 6, relativa all'accesso al Fondo di garanzia PMI innova la legislazione vigente unicamente sotto il profilo della possibilità di prevedere con DM semplificazioni procedurali e priorità di accesso al Fondo per i finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 2. Ne consegue che tali finanziamenti potranno fruire della garanzia solo se ne presentano i requisiti e che tali finanziamenti non esauriscono certo l'ambito di intervento del Fondo di garanzia PMI. Per tale ragione, non appare condivisibile l'affermazione Pag. 11per cui le banche si limiterebbero a svolgere una funzione di mera intermediazione né quella per cui la disposizione comporterebbe un rischio addizionale di escussione del Fondo di garanzia PMI. La disposizione, infatti, potrà determinare un maggior fabbisogno del Fondo, per nuovi accantonamenti, cui in ogni caso, si farà fronte nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
   b) l'agevolazione statale consiste in un contributo alla spesa erogato dallo Stato in favore delle imprese che ha come presupposto un finanziamento bancario concesso dagli istituti di credito a fronte di PMI che facciano investimenti in macchine e utensili. Il finanziamento bancario, concesso a condizioni di mercato, deriva a sua volta da una provvista finanziaria messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a condizioni di mercato, in maniera analoga a quanto già fatto dalla stessa Cassa nell'ambito di altre recenti iniziative (Plafond 2009 e Nuovo Plafond PMI) realizzate negli scorsi anni e tuttora in corso. Pertanto, la remunerazione degli istituti bancari e della Cassa depositi e prestiti non è in alcun modo a carico dello Stato ma avverrà a normali condizioni di mercato; per la medesima ragione, si conferma che l'adesione alle convenzioni da parte della Cassa stessa non si configura come un obbligo giuridico ma consegue alla convenienza economica dell'operazione in base a condizioni di mercato;
   c) da quanto detto al punto precedente, consegue anche che il rischio di insolvenza grava in capo agli istituti bancari finanziatori;
   d) l'innalzamento del tetto di 2,5 miliardi fino all'ammontare massimo di 5 miliardi, che la norma potrà avvenire se verrà verificato che, a parità di stanziamento, l'effettivo tiraggio della disposizione è inferiore a quanto stimato (ad esempio perché il tasso di interesse è inferiore a quello utilizzato per la stima, pari al 2,7 per cento) ovvero nel caso in cui, con successivo provvedimento legislativo, fosse rifinanziata l'autorizzazione di spesa;
   e) in merito alla quantificazione dell'autorizzazione di spesa, si fa presente che la stima riportata in relazione tecnica è di carattere indicativo, fondata su ipotesi relative al tiraggio dei finanziamenti e, soprattutto, sulla misura del tasso di interesse che sarà stabilita nel DM attuativo per il calcolo del contributo da erogare alle imprese. Tale stima ha consentito di individuare l'ordine di grandezza degli importi necessari per la copertura finanziaria della misura ed il loro presumibile andamento nel corso degli anni. Tuttavia, per quanto di stretta competenza, resta fermo che l'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione rappresenta un tetto di spesa annuale che non potrà essere superato: il raccordo tra tale tetto di spesa e l'ammontare massimo dei finanziamenti concedibili avverrà attraverso il costante monitoraggio effettuato da Cassa depositi e prestiti (comma 8) ed all'impossibilità di concedere nuovi finanziamenti nel caso in cui da tale monitoraggio risulti l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa (comma 4).

Articolo 3 – Rifinanziamento dei contratti di sviluppo.

  La Commissione chiede al Governo di escludere che l'utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile per le finalità previste dalla norma in esame possa determinare erogazioni per cassa non coerenti rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali a legislazione vigente, nonché di confermare che la concessione di contributi a fondo perduto a carico dei cofinanziamenti regionali sarà subordinata al rispetto dei vincoli di spesa previsti per le regioni dal patto di stabilità interno.
  Si conferma che le risorse del fondo per la crescita sostenibile sono utilizzate con modalità rotative, senza incidere sugli andamenti tendenziali a legislazione vigente e che la disposizione non comporta Pag. 12deroghe al patto di stabilità interno per l'eventuale cofinanziamento regionale.

Articolo 4 – Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti.

  La Commissione chiede di chiarire se gli effetti finanziari indicati dalla relazione illustrativa – e non menzionati dalla relazione tecnica – risultino scontati negli andamenti tendenziali a legislazione vigente o derivino da stime di effetti attesi la cui valutazione sarà effettuata in sede di consuntivo.
  Al riguardo, si precisa che prudenzialmente alla norma non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica in termini di maggiori entrate.
  La Commissione chiede inoltre chiarimenti in merito eventuali effetti negativi in termini di sostenibilità dei vincoli di bilancio previsti dal patto di stabilità interno, derivanti dalla sanzione introdotta dal comma 5 in caso di inerzia degli enti.
  Riguardo alla riduzione del 20 per cento degli importi che il concessionario subentrante deve corrispondere agli Enti locali in caso di inerzia, si fa presente che tale eventualità appare di difficile attuazione considerati i maggiori termini riconosciuti dalla stessa norma agli enti locali per la nomina delle stazioni appaltanti. Tuttavia, si ritiene che tale eventuale minore entrata per gli enti locali, la cui quantificazione è determinata dalla riduzione del 20 per cento della quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, nonché della relativa quota di ammortamento annuale fino al 5 per cento, stabilite nelle condizioni economiche della gara, non pregiudichi la sostenibilità dei vincoli di bilancio previsti dal patto di stabilità interno e, comunque, rappresenta una penalizzazione da ricondurre esclusivamente all'inerzia dell'ente stesso che è a conoscenza delle conseguenti ricadute sul proprio bilancio.

Articolo 5, comma 1 – Addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico.

  La Commissione chiede di chiarire se le disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica – contenute nei commi successivi dell'articolo in esame – potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle società assoggettate all'addizionale IRES, con conseguenze sulla stima del maggior gettito.
  Chiede inoltre di valutare l'opportunità di indicare espressamente nella norma la decorrenza dell'incremento dell'addizionale IRES in esame.
  In proposito, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 5, comma 2 – Destinazione di risorse alla finalità di riduzione della tariffa elettrica.

  La Commissione chiede di chiarire quale sia l'ammontare di risorse destinato dalla norma in esame alla finalità di riduzione della componente A2 della tariffa elettrica e se la norma si configuri come creazione di un fondo di spesa a decorrere dal 2015, destinato a compensare la Cassa conguagli per il settore elettrico delle minori entrate che deriveranno dalla riduzione delle tariffe che verrà deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica con le modalità da individuarsi con decreto interministeriale.
  Si chiede inoltre di valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, al fine di garantire il rispetto del limite delle risorse disponibili e di sostituire le parole: «le maggiori entrate generate» con le seguenti: «le maggiori entrate derivanti».
  Si fa presente che le risorse destinate alla finalità di riduzione della componente A2 della tariffa elettrica sono quelle derivanti dalle maggiori entrate dell'addizionale IRES di cui al comma 1 dell'articolo 5, al netto di quelle necessarie per la copertura finanziaria del provvedimento ai sensi dell'articolo 61. Tali risorse ammontano Pag. 13a: 104,1 milioni di euro nel 2015, 15,1 milioni di euro negli anni dal 2016 al 2019, 33,1 milioni di euro nel 2020, 44,1 milioni di euro nel 2021, 50,1 milioni di euro a decorrere dal 2022.
  Si conferma quindi che la norma si configura come creazione di un fondo di spesa per gli importi sopra indicati, che sarà utilizzato secondo le modalità che saranno definite con decreto interministeriale.
  Trattandosi di un fondo di spesa, si ritiene, quindi, che non sia necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria, mentre si concorda con la proposta di modifica della Commissione.

Articolo 5, commi da 3 a 8 – Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica.

  La Commissione chiede di chiarire se siano stati considerati i possibili riflessi indiretti derivanti dalla riduzione della remunerazione spettante, a titolo di costo evitato di combustibile, alle imprese esercenti impianti di produzione di energia elettrica in convenzione CIP 6/97: si fa riferimento, in particolare, ad una eventuale riduzione del gettito delle imposte sui redditi di tali imprese.
  In proposito, si rinvia al competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 6 – Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra.

  Si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 7 – Imprese miste per lo sviluppo.

  La Commissione chiede chiarimenti in merito in merito alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, anche al fine di verificare se le stesse, pur nell'ambito della rotatività, possano incidere sui tendenziali di spesa.
  Si conferma la disposizione non comporta effetti sui tendenziali di spesa, tenuto conto solo una quota del fondo sarà utilizzata per costituire un fondo di garanzia e che i riflessi sulla spesa potranno derivare solo dall'eventuale escussione della garanzia stessa.
  Si rinvia anche al Dipartimento del tesoro.

Articolo 9 – Accelerazione utilizzo fondi strutturali Europei.

  La Commissione chiede la conferma che l'accelerazione della spesa a valere sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei sia in linea con le previsioni di spesa già scontate nei tendenziali a legislazione vigente al fine di evitare un aumento dell'indebitamento netto.
  Al riguardo, si rappresenta che la disposizione è volta ad evitare ritardi nell'utilizzo dei fondi comunitari con conseguente rischio di definanziamento automatico, pertanto la disposizione è compatibile con i tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente.

Articolo 12 – Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio.

  La Commissione chiede chiarimenti circa l'esigenza di un incremento delle risorse in favore della SGR indicata dalla norma, tenuto conto che l'autorizzazione di spesa in commento (incrementata da 3 a 6 milioni) è stata recentemente inserita – rispetto al testo originario del decreto-legge n. 98 del 2011 – dalla legge di stabilità 2013.
  Chiede inoltre notizie in merito alla effettiva possibilità di utilizzare le risorse sul Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili senza pregiudicarne le finalità.
  Si rinvia al competente Dipartimento del tesoro confermando che l'utilizzo delle risorse del fondo non compromette le originarie finalità.Pag. 14
  Si concorda infine con la proposta di riformulazione della copertura finanziaria, indicando esplicitamente al secondo periodo del comma 1, l'ammontare complessivo degli oneri, dal momento che tale ammontare, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013, risulta solo implicitamente dalla novella introdotta dal precedente periodo all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Articolo 13, commi 1-2, lettere a)-d) – Agenda digitale.

  La Commissione chiede chiarimenti circa l'assenza di oneri relativamente agli esperti e ai rappresentanti delle imprese e delle università che partecipano ai lavori del Tavolo istituito nell'ambito della cabina di regia, la cui attività ha carattere permanente.
  Si rinvia agli elementi informativi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando che l'invarianza della spesa è assicurata dalla previsione che al funzionamento di tale cabina si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed, in ogni caso, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 14 – Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale.

  La Commissione chiede elementi volti a suffragare la coerenza della norma in esame rispetto alla clausola di neutralità finanziaria prevista dal testo.
  Al riguardo, utili elementi informativi in ordine allo stato di avanzamento del programma PEC, la spesa a tal fine già effettuata anno per anno, l'entità delle residue risorse utilizzabili per la medesima finalità e le previsioni di spesa per l'esercizio in corso e per quelli successivi potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
  Si concorda inoltre con la proposta di riformulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, nella quale, conformemente alla prassi vigente, le parole «non derivano» andrebbero sostituite da «non devono derivare».

Articolo 16 – Razionalizzazione dei CED.

  La Commissione chiede chiarimenti in merito alle eventuali implicazioni finanziarie della possibilità, prevista dalla norma, di ricorrere all'intervento di imprese pubbliche o private per assicurare il consolidamento e la razionalizzazione dei CED.
  Al riguardo, si fa presente che tale facoltà viene attuata nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.
  In ogni caso, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 17 – Fascicolo sanitario elettronico.

  Con riferimento ai profili di quantificazione, si chiedono chiarimenti circa i dati alla base della quantificazione dei costi e della conseguente autorizzazione di spesa.
  Al riguardo, si rinvia alle competenti amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, per le parti di rispettiva competenza.

Articolo 18 – Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli comuni.

  La Commissione chiede preliminarmente di acquisire lo sviluppo degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con Pag. 15particolare riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, anche per quanto concerne gli anni 2016 e 2017.
  Al riguardo, si riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti dell'articolo 18 per gli anni dal 2013 al 2017:

  In merito ai profili di quantificazione:
   con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, la Commissione osserva che tali risorse sono state individuate attraverso un definanziamento di altre finalità di spesa che avrebbe carattere meramente formale, in quanto si tratta di altre opere infrastrutturali comunque da finanziare negli esercizi futuri.
  Inoltre viene chiesto di confermare che le opere per le quali è previsto l'avvio a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 risultano interamente finanziate con le risorse che verranno loro assegnate.
  Al riguardo, si conferma che gli interventi definanziati non necessitano delle risorse stanziate tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi stessi e delle relative disposizioni di autorizzazione. Ciò in analogia con lo spirito dell'articolo 30 della legge di contabilità che prevede, tra l'altro la verifica dello stato di attuazione sanzionando il mancato avvio delle opere con il definanziamento totale con modalità automatiche.
  Con riferimento alle opere che potranno beneficiare di un finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 1, si conferma che con l'assegnazione verrà assicurato l'intero finanziamento necessario a procedere con i lavori previsti ovvero con i bandi di gara;
   con riferimento agli interventi per la sicurezza ferroviaria (comma 7) vengono chiesti chiarimenti sul fatto che le risorse siano già scontate anche in termini di cassa e competenza economica.
  Al riguardo, si fa presente che trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente i relativi effetti sono stati già considerati nei saldi di finanza pubblica;
   con riferimento all'edilizia scolastica (comma 8) si chiede una conferma che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento siano già scontati. Inoltre si chiede di chiarire il criterio di contabilizzazione delle risorse.
  Al riguardo, in ordine al primo aspetto si fa presente che l'INAIL provvede nell'ambito del proprio piano degli impieghi e nel limite degli effetti scontati;
   con riferimento alla manutenzione straordinaria della rete ANAS (comma 10) si chiede se l'individuazione delle risorse debba avvenire a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
  Al riguardo, si conferma che le risorse da utilizzare sono quelle del fondo di cui al comma 1, come peraltro si evince anche dal disposto del comma 2 che include gli interventi in questione nel decreto MIT/MEF di assegnazione delle risorse;Pag. 16
   con riferimento alla revoca delle risorse assegnate (comma 11) si chiedono chiarimenti sulla riassegnazione al Fondo per la realizzazione del terzo Valico dei Giovi e sui relativi effetti in termini di cassa.
  Al riguardo, si precisa che la riassegnazione delle risorse eventualmente revocate avverrà in favore del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie, e che non è previsto alcun vincolo in favore del Terzo Valico dei Giovi. Inoltre, si conferma che le spese a valere sulle risorse attribuite al Fondo infrastrutture manterrà il medesimo profilo temporale della spesa previsto dalla norma in oggetto in quanto la revoca avviene 2013;
   con riferimento al divieto di utilizzo del fondo per la risoluzione di contenziosi (comma 12) si chiede di chiarire se con riferimento alle numerose opere oggetto di finanziamento possa determinarsi un incremento delle fattispecie potenzialmente oggetto di contenzioso.
  Al riguardo, non si ritiene che la norma possa dar luogo ad un incremento del contenzioso; infatti le modalità di revoca sono predeterminate e previste contestualmente alla concessione del finanziamento. La previsione del comma 12 ha la finalità di escludere che le risorse possano essere utilizzate per coprire contenziosi anche in corso.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione alle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione la Commissione chiede se l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente, con particolare riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali, anche in considerazione dell'utilizzo delle medesime risorse già previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013 e dall'articolo 21 del decreto-legge di n. 63 del 2013.
  Al riguardo, si conferma che gli interventi definanziati non hanno al momento completato il relativo iter autorizzatorio e/o progettuale e che non viene pregiudicata la loro realizzazione.
  Inoltre, si precisa che l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 43 del 2013 nell'autorizzare la spesa di 120 milioni annui dal 2015 al 2024 ha dato priorità al finanziamento del Terzo Valico dei Giovi, di cui in tal modo potrà essere garantita la realizzazione in tempi comunque coerenti rispetto all'andamento attuale dei lavori.

Articolo 19, comma 3 – Incentivi per la realizzazione di nuove infrastrutture.

  La Commissione bilancio chiede conferma al Governo che la configurazione della rinuncia a un maggior gettito risulti dalle previsioni tendenziali che non includono la redditività delle infrastrutture che beneficiano dell'agevolazione.
  Al riguardo, si fa presente che la disposizione va valutata alla luce del suo carattere transitorio e sperimentale, in relazione alle attuali condizioni di tensione dei mercati finanziari che rendono difficile l'avvio di opere infrastrutturali di interesse strategico con capitali privati e in autofinanziamento in assenza di agevolazioni che concorrano alla riduzione dei costi dell'investimento.
  L'XI Allegato infrastrutture che confluisce nel DEF per il 2013 ha un carattere essenzialmente programmatico limitandosi ad affermare che la defiscalizzazione consentirà di ridimensionare le risorse pubbliche necessarie per la realizzazione di assi strategici fondamentali assicurando al contempo un coinvolgimento di rilevanti capitali privati. Il credito di imposta previsto dalla norma consente pertanto la realizzazione di nuove grandi infrastrutture strategiche generando un corrispondente gettito fiscale che non si sarebbe altrimenti prodotto. In ogni caso, per verificare gli effetti rispetto alle previsioni del quadro macroeconomico la disposizione mantiene limiti temporali, nonché prevede che le Opere oggetto di agevolazione dovranno essere individuate dal CIPE in apposito elenco per un valore complessivo predeterminato, affinché gli incentivi non siano applicabili indiscriminatamente a qualsiasi richiesta.

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Articolo 20 – Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale.

  La Commissione chiede chiarimenti in ordine ai riflessi della disposizione sui saldi di finanza pubblica.
  Al riguardo si conferma l'assenza di effetti finanziari sul saldo di cassa in quanto le risorse andranno utilizzate nel rispetto dei profili di erogazione dei finanziamenti revocati.

Articolo 21 – Differimento dell'operatività delle norme in materia di garanzia globale di esecuzione.

  In relazione alla richiesta di elementi sugli effetti indiretti della disposizione, in termini di maggiore efficienza nella realizzazione dei lavori e sulle garanzie di corretta esecuzione degli stessi, si rinvia al Dipartimento del tesoro e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 22 – Misure per l'aumento della produttività nei porti.

  Relativamente al comma 2, che consente alle autorità portuali di variare le tasse di ancoraggio e portuale, il Servizio Bilancio ritiene opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine ai riflessi di carattere finanziario della norma, in particolare, con riferimento all'ipotesi di variazioni in aumento di dette tasse.
  Il comma 2 dell'articolo prevede la possibilità per le Autorità portuali di stabilire variazioni in aumento fino al doppio delle tasse di ancoraggio e portuali nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse medesime. Per quanto attiene ai riflessi finanziari della norma si ritiene, anche sulla base di precedenti disposizioni (articolo 5, commi 7-undecies 7-duodecies e 7-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) che il fine della norma debba essere inquadrato nell'esigenza di rafforzare la competitività degli scali marittimi nazionali rendendoli concorrenziali rispetto ad analoghi scali internazionali; tale esigenza potrà essere conseguita solo nell'ipotesi di riduzione delle tasse di ancoraggio e portuali alla quale corrisponde un decremento di pari importo delle spese correnti. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.
  Il Servizio Bilancio, inoltre, chiede chiarimenti in ordine al coordinamento fra il comma 2 in esame e il Fondo perequativo di cui al comma 883, articolo 1 della legge n. 296 del 2006 volto alla compensazione dei diversi livelli di introito delle autorità portuali, in particolare, in ordine ai criteri di ripartizione di detto Fondo nel caso in cui le autorità si avvalgano della facoltà di variazione delle aliquote prevista dalla norma in esame.
  Sul punto si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Riguardo al comma 3 concernente l'incremento – da 70 a 90 milioni di euro – della quota di IVA sulle importazioni portuali da utilizzare per il finanziamento del Fondo per l'adeguamento dei porti, si fa presente che gli effetti della disposizione sono stati considerati a decorrere dal 2013.
  Si rinvia anche al Dipartimento delle finanze.

Articolo 23 – Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

  Relativamente al comma 1 (riduzione della tassa annuale sulle unità da diporto), il Servizio Bilancio chiede la quantificazione degli effetti negativi in termini di gettito, indicati di trascurabile entità nella relazione tecnica, ai fini della loro iscrizione nei saldi di finanza pubblica.
  Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze, segnalando comunque che gli effetti della disposizione sono stati valutati dal predetto Dipartimento delle finanze come trascurabili e, pertanto, non sono stati iscritti nei saldi di finanza pubblica.Pag. 18
  Parimenti, si rinvia allo stesso Dipartimento delle finanze relativamente al comma 2, in merito agli elementi e alle ipotesi utilizzate per la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche alle tariffe per la nautica da diporto.
  Infine, in merito alla richiesta di indicare espressamente nella disposizione la quantificazione delle relative minori entrate, valutata in 1,2 milioni di euro per il 2013 e in 11,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si fa presente che tale quantificazione è, in ogni caso, indicata espressamente nella relazione tecnica e nell'allegato 3 ed è desumibile dall'articolo 61 di copertura. Non si hanno comunque osservazioni a recepire quanto richiesto dalla Commissione.

Articolo 24 - Modifiche della normativa in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria.

  La Commissione Bilancio chiede ulteriori spiegazioni circa il regime fiscale applicato all'impresa che fornisce il servizio di trasporto internazionale, stante la deducibilità dei diritti di compensazione, nel caso di compromissione dell'equilibrio economico del contratto servizio pubblico.
  Al riguardo, si rinvia al competente Dipartimento delle Finanze.
  Circa l'acquisizione di valutazioni richiesti altresì dalla Commissione sull'impatto dell'introduzione dei suddetti diritti, con particolare riferimento alla traslazione del loro onere sugli utenti finali del servizio, si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 25, commi da 1 a 4 – Attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale.

  La Commissione bilancio osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione con riferimento agli oneri di personale trasferiti al MIT, né fornisce idonea dimostrazione della coincidenza tra i predetti oneri e le risorse inerenti i canoni di sub concessione.
  Con riferimento degli oneri di personale da trasferire al MIT, si fa presente che lo stesso avverrà in sede di DPCM di individuazione delle unità da trasferire e di individuazione della tabella di equiparazione tra il personale trasferito e quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza.
  In ogni caso si ribadisce quanto previsto in relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dal trasferimento di personale dall'ANAS al MIT e l'idoneità delle risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite a garantire le esigenze di copertura, posto che le attività e i compiti di vigilanza svolte dal personale trasferito saranno le stesse di quelle precedentemente svolte in seno all'ANAS, in un ottica di continuità.
  La Commissione, inoltre, in ordine ai canoni da sub-concessione, chiede uno specifico chiarimento in merito alla quantificazione operata per il 2013, indicata in 15,5 milioni a fronte di un gettito di canoni di sub concessioni stimato, per tale esercizio, in 17 milioni, ritenendo che tale ultimo importo vada incrementato, e non ridotto, con riferimento al trasferimento al MIT delle risorse relative all'ultimo trimestre 2012.
  Al riguardo, si osserva quanto segue.
  L'importo di 15,5 milioni che si stima affluirà in entrata la bilancio dello Stato nel 2013 è determinato da due componenti. La principale (circa 14 milioni) è data dal versamento dei canoni da parte dei concessionari con cadenza mensile (11 mesi) nella misura pari al 90 per cento del versamento del corrispondente periodo dell'anno precedente; l'altra quota (circa 1,5 milioni) è data dai versamenti dovuti da Anas al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2013, relativi alla quota dei canoni percepiti per il periodo 1o ottobre 2012-31 dicembre 2012 al netto di quanto già anticipato e versato nel 2012.

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Articolo 25, commi da 5 a 11 – Misure urgenti in materia di trasporti e infrastrutture.

  La commissione Bilancio chiede ulteriori chiarimenti sulla natura dell'intervento disposto dal comma 5, che autorizza l'utilizzazione delle disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012, destinate ai contratti di servizio e di programma Stato-Enav S.p.A., per la copertura dei costi per la sicurezza degli impianti ed operativa sostenuti dalla società nel medesimo anno.
  Al riguardo, si fa presente che il cosiddetto «contributo sicurezza», pari a 30 milioni di euro annui a valere sul capitolo 1922/MIT, presenta per l'anno 2012 minori disponibilità per 17,8 milioni di euro determinata dalle rimodulazioni effettuate dal Ministero competente negli anni precedenti.
  Di contro per l'anno 2012 il cap. 1890/MEF destinato alla copertura degli oneri per i servizi di assistenza al volo svolti da Enav S.p.A. presenta un'eccedenza sufficiente alla copertura della carenza suddetta.
  Seppure la sicurezza degli impianti e operativa è materia compresa nel contratto di servizio, ha dato luogo a contrasti interpretativi procedere alla compensazione prevista dalla presente norma, che riveste pertanto sostanzialmente carattere ermeneutico.
  Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti in merito ai profili di cassa, si ritiene che la norma in questione non determini un significativo effetto sui profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente.
  Con riferimento alle disposizioni del comma 9, la commissione chiede informazioni volti a dimostrare che l'attribuzione alla regione Siciliana delle funzioni e dei compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane non comporti aggravio di spese a carico del bilancio della Regione Siciliana.
  Al riguardo, si chiarisce che nell'ambito della suddetta Convenzione, sebbene l'attività di vigilanza in senso stretto è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione assume comunque un ruolo attivo. A titolo esemplificativo non esaustivo, si rappresenta che la Regione ha accesso alle navi, agli atti e a tutta la documentazione necessaria all'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dalla Convenzione (articolo 5, lettera j)), riceve dalla società la proposta di rideterminazione delle tariffe (articolo 6, comma 2) e di aggiornamento degli assetti e degli equilibri contrattuali (articolo 9, comma 5), proposte sulle quali la Regione, di concerto con i Ministeri, può avviare un contraddittorio con la Società.
  Pertanto, l'attribuzione delle funzioni di vigilanza in via esclusiva alla Regione siciliana, con conseguenti ulteriori prerogative (dapprima solo in capo ai Ministeri), quali applicazioni di penalità, verifica dell'idoneità delle navi adibite ai servizi eccetera, non produce effetti finanziari a carico del bilancio della Regione Siciliana, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Convenzione «I costi annui dell'attività di vigilanza che non possono superare il 2 per mille della sovvenzione spettante, sono trattenuti quali somme a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla sovvenzione spettante alla Società». Pertanto, in sede di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 25 di modifica del testo convenzionale si provvederà ad assegnare tali risorse alla Regione Siciliana.

Articolo 27 – Semplificazioni in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali.

  La Commissione chiede di valutare la disposizione sotto il profilo applicativo.
  Al riguardo, si fa presente che la modifica si giustifica alla luce dell'assunzione da parte del MIT delle funzioni di concedente.

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Articolo 28 – Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.

  La Commissione chiede di poter conoscere i dati concernenti il contenzioso esistente tra cittadini e pubbliche amministrazioni relativo ai ritardi nella conclusione dei provvedimenti al fine di valutare se l'entità di tale contenzioso potrebbe prefigurare la possibilità che le nuove norme potrebbero determinare l'effettiva applicazione di sanzioni a carico della pubblica amministrazione, con conseguenti effetti finanziari negativi a carico della pubblica Amministrazione.
  Su tale punto, e sulla valutazione della effettiva validità della clausola di monitoraggio prevista dal comma 12, si rinvia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, quale amministrazione proponente.
  Circa poi le osservazioni in merito alla clausola di copertura finanziaria, nulla osta alla opportunità di modificare il comma 11, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30 – Semplificazioni in materia edilizia.

  La Commissione chiede chiarimenti in merito alle modalità applicative dei commi 3 e 4, al fine di suffragare l'effettiva coerenza fra tali norme la clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 5.
  Nel rinviare ad ulteriori chiarimenti che potrà fornire il competente Ministero per le infrastrutture, si esclude che le proroghe in esame possano pregiudicare, a fronte di costi organizzativi comunque da sostenere, il flusso annuo delle entrate di che trattasi.

Articolo 31 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva-DURC.

  La Commissione chiede chiarimenti circa la portata applicativa della modifica in esame, alla luce di quanto affermato nella relazione illustrativa.
  Al riguardo, si rinvia agli elementi che potrà fornire la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, quale amministrazione proponente.

Articolo 36 – Proroga dei consigli di vigilanza di INPS e INAIL.

  La Commissione chiede chiarimenti circa la quantificazione dell'onere recato dalla norma, che appare lievemente sottostimato rispetto alla quantificazione operata per l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Chiede altresì la conferma della sostenibilità degli ulteriori obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione di INPS e INAIL.
  Relativamente all'osservazione secondo cui l'onere, quantificato in 150.000 euro per il 2013, appare lievemente sottostimato rispetto alla quantificazione operata per l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, si segnala che l'importo in questione appare congruo, tenendo conto della flessione che, negli anni successivi alla stima effettuata dalla relazione tecnica al richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, hanno registrato le spese per gli organi degli enti INPS e INAIL, pari, rispettivamente, a circa 25 per cento e 5 per cento, così come si evince dalle risultanze esposte nei bilanci di tali enti.
  Con riferimento alla richiesta della Commissione circa la conferma della sostenibilità degli ulteriori obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione di INPS e INAIL, si è del parere che detti obiettivi siano raggiungibili, trattandosi di importo di modesto ammontare rispetto all'entità delle spese di funzionamento Pag. 21sostenute dai predetti enti e nella considerazione che dalle procedure di riorganizzazione deriveranno ulteriori economie conseguenti alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi relativi agli enti soppressi ed incorporati dai citati enti.

Articolo 37 – Zone a burocrazia zero.

  In merito alla richiesta della Commissione, si conferma che alla creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili.
  Si rinvia comunque al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'interno.

Articolo 38 – Disposizioni in materia di prevenzione incendi.

  La Commissione chiede chiarimenti in merito alla coerenza delle norme in esame rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. In particolare richiede la conferma circa l'assenza di oneri, anche con riferimento ai diritti relativi ai compiti di istruttoria e di controllo introitati dagli organismi pubblici competenti.
  Si rinvia al Ministero dell'interno.

Articolo 40 – Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

  Circa le richieste della Commissione, si conferma che la diversa destinazione delle risorse riassegnate dalla norma in oggetto non comporta un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nei quadri tendenziali a legislazione vigente.

Articolo 41 – Disposizioni in materia ambientale.

  Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione sui commi 6 e 7, si conferma che dalle disposizioni, identiche a quelle già previste dalla legge di stabilità 2013 all'articolo 1, commi 358-361, non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'intervento sostitutivo è previsto in relazione ad attività che deve essere posta in essere dagli enti anzidetti, competenti in via ordinaria, nell'esercizio delle loro normali attribuzioni nel settore in parola, con le risorse già dai medesimi apprestate e stanziate a tal fine. Si specifica, per quanto riguarda la nomina del commissario, che gli oneri connessi all'intervento sostitutivo, in conformità al notorio orientamento giurisprudenziale sull'attività dei commissari ad acta, devono far capo agli enti che hanno dato causa all'inadempimento che vi faranno fronte con le risorse allo scopo finalizzate.
  Si rinvia in ogni caso anche agli ulteriori elementi che potrà fornire il Ministero dell'ambiente.

Articolo 43 – Disposizioni in materia di trapianti.

  Si concorda preliminarmente con quanto espresso dalla Commissione circa l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria del comma 2 garantendo che agli adempimenti previsti dalla disposizione in esame si provveda anche con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Quanto poi ai chiarimenti richiesti in ordine ai costi connessi alla raccolta delle di tali informazioni di carattere sensibile e circa l'adeguatezza delle risorse a disposizione degli enti locali per fare fronte a tali compiti, si precisa che i dati vengono forniti dall'interessato contestualmente alla richiesta della carta d'identità e verranno trasmessi dagli enti locali al SIT attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44, commi 1 e 2 – Riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri.

  La Commissione richiede chiarimenti circa il fatto che la quantificazione delle Pag. 22disposizioni in oggetto sembrerebbe basarsi su una rilevazione statistica riferibile al solo personale in servizio, senza, pertanto, considerare la spesa riveniente, a solo titolo di arretrati, dal riconoscimento della maggiore indennità da liquidare al personale che ricade nell'ambito applicativo della norma ma risulta ormai cessato dal servizio.
  In proposito, si fa presente che dai dati raccolti appare plausibile considerare che gli eventuali dirigenti delle aree medica, sanitaria e veterinaria interessati dalla norma e già in pensione (e che non abbiano proposto nelle more del rapporto di lavoro o i costanza di pensione autonoma domanda innanzi l'autorità giurisdizionale competente) siano in numero estremamente ristretto, qualora non prossimo allo zero e comunque non tale da inficiare la copertura proposta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183 del 1987, stante la prudenzialità della stima adottata. Si rinviano ulteriori delucidazioni alle amministrazioni competenti.
  Circa l'effettiva ampiezza della platea dei beneficiai, elementi più precisi potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, riferendosi l'infrazione al comparto sanità, la quantificazione è stata limitata a quest'ultimo.
  Sulla motivazione per la quale le maggiori/minori spese derivanti dall'articolato in esame non siano evidenziate nel prospetto riepilogativo, si segnala che, trattandosi di riassegnazione di risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli effetti finanziari si sconteranno al momento del versamento in entrata delle risorse del citato fondo.
  Circa le osservazioni sui profili di copertura e la proposta di modificare la norma con l'introduzione nel testo di una esplicita autorizzazione di spesa formulata in termini di previsione con l'inserimento della clausola di salvaguardia, si evidenzia che quest'ultima non appare necessaria. Infatti, in sede di programmazione delle dotazioni di bilancio del Fondo, viene effettuata un'analisi dei fabbisogni di copertura che tiene conto sia della parte concernente gli interventi da realizzarsi in regime di cofinanziamento, sia delle altre tipologie di oneri e, pertanto, le risorse allocate in bilancio, fino all'esercizio 2015, risultano sufficienti per fronteggiare le diverse tipologie di oneri a carico del Fondo, ivi compresi quelli di cui alla norma in questione.

Articolo 46 – EXPO Milano 2015.

  La Commissione bilancio chiede conferma sulla permanenza dell'assoggettamento al patto di stabilità interno dei bilanci degli enti locali interessati dalla disposizione: al riguardo, nel confermare la finalità della norma volta ad assicurare una maggiore flessibilità in relazione allo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo di bilancio, si segnala che eventuali deroghe al PSI devono essere previste esplicitamente con norma primaria che dovrà provvedere contestualmente ad indicare una adeguata compensazione degli effetti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 47 – Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi.

  La Commissione osserva che l'eliminazione della sussidiarietà e dei limiti alla garanzia sembra comportare un incremento del rischio che la garanzia sia escussa in misura superiore a quanto previsto in base alla legislazione previgente.
  Si ritiene che la modifica non incida sul rischio che la garanzia sia escussa, che dipende dai presupposti e dai criteri di accesso al fondo, considerato altresì che il principio di sussidiarietà dovrà essere ribadito dai criteri di funzionamento che saranno approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  In ogni caso, nulla osta a modificare la disposizione nel senso di richiamare espressamente il principio di sussidiarietà ed il limite delle risorse disponibili.Pag. 23
  A tal fine, la lettera b) dell'articolo 47 va sostituita dalla seguente lettera:
   «b) al comma 15, le parole “, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13” sono soppresse».

Articolo 48 – Modifiche al codice dell'ordinamento militare.

  La Commissione chiede chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze onerose in relazione ai tendenziali stimati a legislazione vigente per la riassegnazione di entrate della norma di cui trattasi che appare derogatoria rispetto al limite alle riassegnazioni fissato a norma dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005.
  Al riguardo, si conferma che la riassegnazione delle entrate in esame non comporta effetti rilevanti sui tendenziali stimati a legislazione vigente, trattandosi entrate ad oggi affluite in modo saltuariamente e per importi non rilevanti.

Articolo 49 – Proroga di termini in materia di cessione delle partecipazioni in alcune società in house.

  La Commissione formula osservazioni con riferimento ai possibili effetti diretti associabili ai commi 1 e 2, considerato che alle norme oggetto di proroga – contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012 – non erano stati ascritti, a suo tempo, effetti finanziari.
  Ciò premesso, nel ricordare che alle norme oggetto di proroga la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 95 del 2012 aveva affermato il verificarsi di risparmi accertabili solo a consuntivo, poiché le proroghe in oggetto si riflettono sui tempi di completamento delle relative operazioni di razionalizzazione, andrebbe acquisita una valutazione circa gli effetti indiretti connessi al mancato o ritardato conseguimento dei risparmi previsti (ancorché non quantificati) dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 95 del 2012.
  Sul punto, si rileva che alla norma non sono ascrivibili effetti indiretti, in quanto i risparmi verificabili solo a consuntivo, non essendo per loro natura quantificabili, non sono stati scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. Di conseguenza il loro mancato o tardato conseguimento rimane neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 50 – Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti.

  La Commissione, pur considerando che all'articolo 35, comma 28, della legge n. 223 del 2006, non erano stati ascritti effetti di gettito, ritiene opportuno ricevere conferma che le modifiche introdotte, che limitano la responsabilità solidale dell'appaltatore, non comportino una riduzione degli effetti deterrenti nei confronti del mancato versamento dell'IVA da parte del subappaltatore.
  Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 52 – Disposizioni per la riscossione mediante ruolo.

  La Commissione prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, tuttavia con riferimento ai profili applicativi della norma, sarebbe opportuna una precisazione in merito all'incremento da due a otto rate «anche non consecutive» come presupposto per la perdita dei diritto alla rateazione. In proposito, (...) andrebbe precisato se, ai fini della verifica delle otto rate non pagate, rilevino anche quelle già scadute e non regolarmente pagate alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ciò in considerazione del fatto che la disciplina previgente – sulla quale si interviene – stabilisce che la perdita ai diritto alla rateazione Pag. 24si verifica in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
  Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 55 – IVA agenzie di viaggio.

  La Commissione in merito ai profili di quantificazione ritiene necessari chiarimenti diretti a confermare la presenza, nei tendenziali di finanza pubblica, degli effetti negativi dovuti ai rimborsi IVA di cui alla norma in esame. Ciò in considerazione dei fatto che la risoluzione interpretativa fornita dall'Agenzia delle entrate è del 2004 e che, pertanto, tali rimborsi non dovrebbero essere considerati negli attuali tendenziali.
  In merito alla stima effettuata, rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi e i dati utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari. Sul punto appaiono necessarie maggiori informazioni al fine di consentire una verifica degli effetti ascritti.
  Per quanto concerne, più in particolare, il 2013 andrebbe chiarito in quale modo sia stato quantificato l'effetto di 2,4 milioni (riferito ad un semestre, considerando che il provvedimento in esame è entrato in vigore il 22 giugno 2013) rispetto al dato annuale (12 milioni).
  Ulteriori chiarimenti, infine, andrebbero forniti in merito alla qualificazione degli effetti finanziari (maggiori entrate) tenuto conto che la norma esclude il rimborso dell'imposta alle agenzie di viaggio estere.
  Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze.

Articolo 56 – Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

  La Commissione in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari, richiedendo sul punto maggiori informazioni.
  Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze.
  Si richiedono, inoltre, chiarimenti con riferimento alla stima della maggiore spesa per interessi, in merito sia alla determinazione dell'ammontare di 640 milioni indicato nella relazione tecnica, sia alla misura del tasso di interesse utilizzato per la quantificazione del relativo onere.
  Sul punto si fa presente che per la determinazione dell'ammontare indicato in relazione tecnica sono stati utilizzati i dati forniti dal Dipartimento delle finanze relativamente al gettito, distinto per mese derivante dall'imposta di che trattasi.
  Il tasso di interesse utilizzato per la quantificazione dell'onere è un tasso medio nell'ordine del 4-4,5 per cento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, la Commissione segnala che il comma 2 non indica esplicitamente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga del termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie.
  Al riguardo, si fa presente che la quantificazione degli oneri, pari a 12,85 milioni di euro per il 2013, è indicata espressamente nella relazione tecnica e nell'allegato 3 ed è desumibile dall'articolo 61 di copertura. Non si hanno comunque osservazioni a recepire quanto richiesto dalla Commissione.

Articolo 57 – Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese.

  La Commissione, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe chiarito se i nuovi utilizzi dei contributi a fondo perduto del FAR previsti dalla norma possano determinare un‘accelerazione della spesa rispetto alle previsioni scontate nei tendenziali con riferimento alla quota del FAR che attualmente opera quale fondo rotativo.
  A tale proposito, si fa presente che, facendosi riferimento nella norma alla concessione di contributi alla spesa nel Pag. 25limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel fondo FAR, non si determina un'accelerazione della spesa rispetto alle previsioni scontate nei tendenziali.

Articolo 58 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca.

  La Commissione con riferimento alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 mediante l‘utilizzo dei risparmi di spesa prodotti dal comma 5, rileva, chiedendone apposita conferma, che la riduzione delle risorse per i servizi esternalizzati si rende possibile senza pregiudizio per le istituzioni scolastiche solo a condizione che le convenzioni CONSIP per i servizi di pulizia possano effettivamente essere stipulate nei termini indicati e per l'ammontare di spesa riportato dalla RT (280 milioni di euro, anziché 390).
  Sul punto, nel confermare quanto richiesto dalla Commissione, si rinvia a più puntuali elementi di conoscenza da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Sui profili di copertura finanziaria, a giudizio della Commissione appare opportuno riformulare la disposizione di cui al comma 2 esplicitando che il rifinanziamento del Fondo per il funzionamento delle università statali e di quello degli enti di ricerca viene disposto al fine dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1. Analogamente andrebbe riformulato il comma 4, riferendo gli oneri al comma 2, anziché al comma 1. Con riferimento ai comma 5, inoltre, si potrebbe valutare la possibilità di riformulare la disposizione prevedendo, in coerenza con quanto precisato nella relazione tecnica, la riduzione degli stanziamenti destinati alle convenzioni per i servizi esternalizzati iscritti nei capitoli di spesa rimodulabili dei programmi della missione «Istruzione scolastica», da attuare in conseguenza dei risparmi attesi dalle disposizioni di cui al medesimo comma 5.
  Sul punto, non si hanno osservazioni da formulare circa le proposte di modifica dei commi 2 e 4. Quanto alla possibilità di riformulare la disposizione di cui al comma 5 prevedendo, in coerenza con quanto precisato nella relazione tecnica, la riduzione degli stanziamenti destinati alle convenzioni per i servizi esternalizzati iscritti nei capitoli di spesa rimodulabili dei programmi della missione «Istruzione scolastica», da attuare in conseguenza dei risparmi attesi dalle disposizioni di cui al medesimo comma 5, si fa presente che in merito alla riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli rimodulabili dei programmi della missione «Istruzione scolastica», come indicato in relazione tecnica, si fa riferimento ai pg. 2 «Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie» dei quattro capitoli nn. 1194, 1195, 1196 e 1204 «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di natura rimodulabile, iscritti nei quattro programmi della missione «Istruzione scolastica», relativi ai quattro ordini di istruzione scolastica. Pertanto, in attuazione di quanto disposto dalla presente norma, si procederà alla riduzione, per gli importi indicati, esclusivamente dei citati capitoli.

Articolo 59 – Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi.

  In merito ai profili di quantificazione, la Commissione richiede chiarimenti sui seguenti punti:
   la norma autorizza un limite di spesa per il triennio (comma 1) pur prevedendo, al comma 6, la possibilità per gli studenti che hanno già avuto accesso ai beneficio di mantenerlo in presenza di determinati requisiti. L'accesso alla borsa di studio pertanto sembra essere garantito dalla norma anche oltre il triennio cui si riferisce l'autorizzazione di spesa, almeno per quegli studenti iscritti ad un corso di laurea di durata quinquennale.Pag. 26
  Inoltre, dalla lettura della norma sembrerebbe evincersi che tale beneficio si intenda «riservato» a coloro che effettuano l'immatricolazione nell'anno accademico 2013-2014 con esclusione, quindi, delle immatricolazioni negli anni successivi.
  Sui profili applicativi della norma si rinvia ai chiarimenti che potranno essere forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando la durata triennale della borsa di studio in oggetto ed il tetto di spesa generale di 17 milioni per il triennio ripartiti in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015;
   in merito al comma 9, si rileva che la norma fa riferimento a somme già impegnate e non ancora pagate, per gli interventi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011, commi da 3 a 14, nei limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012.
  A tale proposito, si ricorda che il comma 15 del decreto-legge suddetto autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 in attuazione delle disposizioni recate dai commi da 3 a 14, e la spesa di 1 milione di euro a favore della Fondazione per il merito a decorrere dal 2012. Andrebbe pertanto confermato, al fine di verificare la congruità della quantificazione pari a 17 milioni di euro, a quali ulteriori risorse la disposizione faccia riferimento e in quali capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano iscritte.
  Al riguardo, nel rinviare per ulteriori elementi informativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si precisa che nell'anno finanziario 2012, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è stato disposto un impegno di euro 9 milioni per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14 del decreto-legge n. 70 del 2011. Si tratta di risorse ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 15 del citato articolo 9, impegnate, ma non ancora utilizzate e da destinare agli interventi di che trattasi;
   si ritiene opportuno chiarire se gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, attribuiti al comma 4 nel prospetto riepilogativo, debbano invece ritenersi riferiti al comma 9 che dispone il venir meno degli impegni di spesa non ancora pagati.
  Al riguardo, si fa presente che gli effetti sull'indebitamento e sul fabbisogno si riferiscono al comma 9 ossia agli effetti valutati in relazione al venire meno della spesa relativa alle somme già impegnate;
   sono richiesti chiarimenti sulle ragioni per cui nel prospetto riepilogativo non sembra riportata la compensazione degli effetti finanziari sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, come previsto esplicitamente dal comma 9 medesimo il quale stabilisce che la compensazione sia effettuata a valere sui risparmi di spesa ascritti all'articolo 58.
  Al riguardo, si fa presente che le risorse disponibili in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'articolo 58 vanno a coprire il differenziale tra gli effetti della spesa per borse di studio prevista dall'articolo 59 e gli effetti conseguenti al venir meno della spesa afferente le somme già impegnate indicate al comma 9 del medesimo articolo 59.

  In relazione ai profili di copertura finanziaria, la Commissione richiede chiarimenti sulle ragioni per cui a fronte di un onere relativo al triennio 2013-2015, si disponga la compensazione degli effetti finanziari non per il citato triennio, ma a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sia per quale motivo non sia stato esplicitato nella disposizione l'ammontare della compensazione prevista.
  La compensazione indicata nel comma 9 dell'articolo 59 e che decorre dal 2014 si riferisce all'indebitamento netto e al fabbisogno in quanto nel 2013 il differenziale tra gli effetti della spesa per borse di studio prevista dall'articolo 59 e gli effetti conseguenti venir meno della spesa afferente le somme già impegnate indicate al comma 9 del medesimo articolo 59 indica un miglioramento.

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Articolo 60 – Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario.

  In merito ai profili di quantificazione la Commissione richiede conferma che la diversa destinazione delle risorse riassegnate dal comma 1 non comporti un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nei quadri tendenziali a legislazione vigente.
  Sul punto si conferma che quanto disposto dal comma 1 del presente articolo non comporta un'accelerazione della spesa rispetto a quanto già scontato nei quadri tendenziali a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che, come indicato in relazione tecnica, non si modificano le originarie destinazioni di spesa dei fondi che affluiscono sul fondo finanziamento ordinario delle università e sul fondo che assegna contributi alle università non statali.
  In merito alle ulteriori funzioni assegnate all'ANVUR, viene rilevato che la relazione non reca gli elementi necessari a suffragare l'invarianza di oneri.
  Al riguardo, nel rilevare che analoga previsione è espressamente contenuta nel testo normativo, nel merito si rinvia ai chiarimenti che vorrà fornire l'amministrazione proponente.

Articolo 61 – Copertura finanziaria.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, la Commissione richiede i seguenti chiarimenti:
   con riferimento all'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5, recante modifiche all'applicazione dell'addizionale IRES (cosiddetta Robin Tax) e dall'articolo 55, recante disposizioni in materia rimborsi IVA alle agenzie di viaggio [comma 1, lettera a)], si chiede di chiarire se l'utilizzo parziale delle maggiori entrate si riferisca alle sole entrate derivanti dall'articolo 5, comma 1, o anche a quelle di cui all'articolo 55, valutando l'opportunità nel primo caso, di riformulare conseguentemente la disposizione.
  Al riguardo, si precisa che l'utilizzo, di quota parte delle maggiori entrate si riferisce alle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5, comma 1;
   con riferimento alla riduzione, nella misura di 19 milioni di euro per il 2013 e di 7,4 milioni di euro per il 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, recante contributi alle emittenti televisive (capitolo 3121 – Ministero dello sviluppo economico), [comma i lettera c)], si richiedono chiarimenti circa il fatto che l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sulle stesse a legislazione vigente.
  Al riguardo, nel rinviare al competente Ministero dello sviluppo economico, si conferma che l'utilizzo di tali risorse non compromette gli interventi previsti a legislazione vigente.

Articolo 62 – Giudici ausiliari.

  In merito ai profili di quantificazione la Commissione rileva che la disposizione di copertura quantifica l'onere fino all'anno 2024 e che l'articolo 65 fa riferimento ad una pianta organica ad esaurimento. Si osserva, tuttavia, che le disposizioni non affermano esplicitamente la durata temporanea della figura del magistrato ausiliario.
  A tal proposito si evidenzia, ad esempio, che il meccanismo di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, appare reiterabile nel tempo.
  Per una corretta valutazione dell'onere recato dalle norme appare necessario, pertanto, che siano chiariti i tempi attesi per la nomina dei primi quattrocento giudici, se la loro decadenza o revoca possa dar luogo ad una eventuale sostituzione, e, infine, a partire da quale data si intende che il ruolo cessi di esistere.
  Relativamente ai tempi attesi per la nomina dei primi quattrocento giudici, alla Pag. 28loro eventuale sostituzione si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della giustizia.
  Dovrebbe essere, altresì, chiarito se, al fine di garantire il pieno utilizzo delle potenzialità lavorative dei 400 giudici ausiliari di cui alle norme in esame, non si possa rendere necessario un adeguamento delle dotazioni di personale o strumentali disponibili degli uffici presso i quali tali giudici presteranno servizio.
  Si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della giustizia, facendo presente che le attività svolte dal giudice ausiliario sono complementari a quelle assegnate al collegio giudicante di cui il medesimo fa parte.
  La Commissione rileva, infine, che non sono state chiarite le modalità di nettizzazione degli oneri recati dalla norma al fine di determinare gli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento.
  Al riguardo, si segnala che l'effetto sulla spesa, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto della PA, è stato valutato al netto delle entrate tributarie dovute sulle indennità, come espressamente indicato nella relazione tecnica in cui testualmente si afferma che «su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali».

Articolo 73 – Formazione presso gli uffici giudiziari.

  La Commissione osserva che la relazione tecnica non quantifica oneri per le attività di formazione. A tal riguardo (...) appare (...) necessario chiarire su quali risorse siano organizzati corsi specificatamente dedicati agli stagisti e se la loro partecipazione a corsi organizzati per i magistrati dell'ufficio possa dar luogo ad ulteriori oneri anche limitatamente a spese di viaggio o di vitto.
  Si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della giustizia.
  Considerato che i partecipanti allo stage assistono e coadiuvano i magistrati (comma 4), accedono ai sistemi informatici ministeriali (comma 4), accedono ai fascicoli processuali (comma 6), la Commissione chiede chiarimenti se dal loro impiego non possano derivare oneri di natura assicurativa sia in relazione allo svolgimento di attività istituzionali in pubblici uffici, sia a copertura di responsabilità verso terzi per i danni loro provocati.
  Si fa rinvio alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero della giustizia.

Articolo 74 – Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione.

  La Commissione richiede chiarimenti se in sede applicativa delle norme in esame possano verificarsi incrementi di organico negli uffici di provenienza dei magistrati trasferiti, appare opportuno che siano forniti chiarimenti circa le relazioni esistenti tra le norme che prevedono che il posto resosi vacante a seguito del trasferimento del magistrato presso la Corte di cassazione non può essere ricoperto (comma 2) e quelle che stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo (comma 5).
  L'assegnazione temporanea ad esaurimento dei 30 magistrati presso la Corte di Cassazione non comporta un incremento della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, ma solamente la modifica agli organici assegnati alla Suprema Corte con conseguente rideterminazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, delle piante organiche e degli uffici giudiziari di rispettiva provenienza.
  Inoltre, sono richieste informazioni circa le esigenze amministrative di natura temporanea poste alla base della creazione del ruolo ad esaurimento dei magistrati assistenti di studio, considerato anche che la stabilità della dotazione organica creata è legata anche a fattori esogeni alle norme in esame quale la data di collocamento a riposo dei magistrati trasferiti.
  Sul punto si rinvia ai chiarimenti che potranno essere forniti dal Ministero della giustizia.

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Articolo 84 – Misure in materia di mediazione commerciale.

  Sull'asserita richiesta di conferma che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 non abbiano sostanzialmente ampliato la platea dei soggetti per i quali è prevista la gratuità della mediazione, si rinvia al Ministero della giustizia, rilevando, comunque, che il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo citato prevede espressamente che i risultati del monitoraggio concernente i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione siano tenuti in considerazione ai fini della determinazione della misura delle indennità, tale da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti esonerati.

Articolo 85 – Copertura finanziaria.

  Si concorda con la Commissione in merito all'opportunità di riformulazione del comma 1 nel senso dalla stessa segnalato.
  In merito al richiesto chiarimento circa la non necessità di comprendere nell'ambito del comma 2 (clausola di salvaguardia) gli oneri di cui all'articolo 73, comma 4, in quanto per essi si configura un limite massimo di spesa, si rappresenta di non ritenere strettamente necessario una riformulazione del comma 2, in quanto la norma ha valenza generale trovando automaticamente applicazione per i soli casi, al di fuori di quelli per cui sono previsti tetti di spesa, in cui occorre apportare variazioni di bilancio.
  Infine, si conferma che l'eventuale utilizzo delle dotazioni iscritte in bilancio come spese rimodulabili relative al programma giustizia civile e penale della missione giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia è sufficiente a consentire la copertura degli eventuali ulteriori oneri rispetto alle previsioni.
  Sulla riformulazione del comma 4 in linea con la prassi vigente, si concorda con la Commissione.

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ALLEGATO 2

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Art. 5 - Comma 1.
Addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico

  La norma dispone l'estensione dell'applicazione della c.d. Robin Hood Tax (addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico) alle aziende con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro, anziché a 10 milioni come previsto nella normativa previgente, e con un reddito imponibile superiore a 300 mila euro, in luogo di 1 milione di euro come da normativa previgente.
  Il Servizio Bilancio chiede se le disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle società in argomento. Chiede, inoltre, chiarimenti in merito alla decorrenza dell'incremento dell'addizionale Ires in esame.
  Sul punto, si conferma quanto indicato in sede di relazione tecnica, in quanto la stima è stata effettuata utilizzando gli ultimi dati disponibili forniti dall'Anagrafe Tributaria a quadro macroeconomico invariato.
  In merito al secondo aspetto, in mancanza di un'esplicita deroga allo Statuto del Contribuente, la regola prevede che la decorrenza delle norme fiscali avvenga a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Art. 6.
Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra

  Con riferimento alle osservazioni formulate in merito ai possibili effetti di gettito riconducibili ad una modifica dell'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, che sarebbe posta pari a 25 euro per 1000 litri (in luogo dell'attuale 22 per cento dell'aliquota ordinaria, così come posta per l'intero settore agricolo), si osserva quanto segue.
  In merito al profilo temporale, si evidenzia che la relazione tecnica considera l'entrata in vigore della norma a decorrere dal primo agosto 2013, come previsto dalla disposizione, applicando l'aliquota Iva attualmente vigente (a legislazione invariata) in considerazione del recente rinvio dell'incremento dell'aliquota Iva ordinaria e delle possibili modifiche successive.
  Con riferimento, inoltre, alla coincidenza degli effetti di cassa e di competenza, si precisa che trattasi perlopiù di contribuenti a regime speciale, i quali, non detraendo l'IVA, possono essere assimilati ai consumatori finali.

Art. 23.
Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

  Il comma 1 modifica l'articolo 49-bis, comma 5, del Codice della nautica da diporto, in materia di noleggio occasionale Pag. 31di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 40 giorni, indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. La norma prevedeva, invece, la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro.
  Con riferimento alle osservazioni formulate in merito ai possibili effetti negativi derivanti dalla modifica dei parametri di adesione all'imposta sostitutiva sui proventi derivanti dal noleggio occasionale di unità da diporto, si conferma la trascurabilità dei possibili effetti negativi di gettito così come indicato in sede di relazione tecnica, atteso che la disposizione in esame non istituisce la suddetta facoltà, già prevista dal 2005, bensì ne modifica i parametri di adesione, da un lato eliminando il limite sui proventi, dall'altro prevedendo un nuovo vincolo circa la durata complessiva, con ciò non incidendo sulla convenienza relativa quanto, eventualmente, sui limiti imposti alla platea dei potenziali fruitori.
  Con riferimento al comma 2, la Commissione richiede informazioni in merito agli elementi utilizzati per le quantificazioni, in quanto non appaiono essere in linea con i dati forniti nella relazione tecnica originaria al decreto-legge n. 1 del 2012.
  Al riguardo, si evidenzia che la stima di 11,9 milioni di euro di perdita a regime è stata effettuata sulla base degli importi rilevati dal monitoraggio delle Entrate. In particolare, per assolvere l'imposta dovuta dai contribuenti è stato istituito apposito codice tributo (3370) o in alternativa è stata data la possibilità di assolvere l'imposta tramite bonifico bancario. Nel primo caso, per l'anno di imposta 2012 sono stati evidenziati versamenti di circa 20 milioni di euro, mentre, nel secondo caso, sono emersi 4 milioni di euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222.
  Da tali poste, dunque, sono risultati circa 24 milioni di euro versati all'Erario.
  Dalla distribuzione per fasce di lunghezza secondo la tabella UCINA/ASSONAT si evince, come correttamente osservato dalla Commissione, che, con riferimento alle prime due fasce, ora esentate, veniva stimato un gettito lordo pari al 28 per cento di quello complessivo, mentre alla terza e alla quarta fascia afferiva circa il 44 per cento del gettito lordo complessivo; pertanto, in virtù del dimezzamento delle tariffe relative a queste due ultime citate, viene stimato un ulteriore abbattimento del gettito del 22 per cento.
  Pertanto, rispetto all'introito effettivo che negli ultimi 12 mesi è stato pari a 24 milioni di euro, si stima una perdita di gettito pari alla metà di quanto effettivamente introitato, e cioè di circa 11,9 milioni. In considerazione del fatto che l'imposta in oggetto deve essere assolta entro il 31 maggio di ciascun anno, gli effetti di gettito saranno osservabili a regime dall'anno 2014.
  Per l'anno 2013 è stata considerata una perdita, in considerazione del trasferimento delle unità da diporto infrannuali, il cui termine di versamento coincide con il momento del perfezionamento del trasferimento stesso. Relativamente agli eventuali rimborsi che potrebbero essere presentati dai contribuenti che abbiano già nel 2013 pagato l'imposta per l'intera annualità, si evidenzia che gli stessi potranno essere soddisfatti nelle annualità in cui essi saranno validati e, in ogni caso, considerata l'entità non significativa dei rimborsi in questione, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di Bilancio.

Art. 56.
Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie

  Con riferimento alla richiesta di informazioni relativamente alla quantificazione degli effetti finanziari della disposizione in esame si evidenzia quanto segue.
  La stima di -6,75 milioni di euro si riferisce alle minori entrate per l'anno 2013 relative al differimento dal 1o luglio Pag. 32al 1o settembre 2013 della decorrenza dell'imposta per le operazioni di cui al comma 492 della legge n. 228 del 2013 (operazioni su strumenti finanziari derivanti) e per quelle di cui al comma 495 (high frequency trading) su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.
  Come indicato nella relazione tecnica, la stima è stata effettuata sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario e corrisponde al minor gettito ascrivibile per due mesi relativamente alla tassazione delle operazioni sopra descritte.

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ALLEGATO 3

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

NOTA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

  L'articolo 48 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha modificato l'articolo 537-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) nel senso di autorizzare il Ministero della difesa a svolgere «attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale», in precedenza non contemplate dalla normativa, in favore degli Stati con i quali sussistono accordi di cooperazione.
  Di fatto, quindi, con detta modifica è stato previsto un ampliamento delle possibilità di cooperazione internazionale, nel più ampio contesto di un reciproco scambio di conoscenze ed esperienze in campo tecnico-militare. Pertanto, degli eventuali proventi derivanti dalle citate neointrodotte attività di supporto non bisogna tener conto ai fini del computo dell'ammontare del «tetto» imposto alle riassegnazioni, per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, essendo tale tetto basato sull’«importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005», tra le quali evidentemente i proventi stessi non potevano a suo tempo rientrare.
  In sostanza la novella recata dall'articolo 48 del decreto-legge n. 69 del 2013 non va considerata né derogatoria del richiamato tetto né onerosa per il bilancio dello Stato, poiché le attività di supporto in parola possono essere svolte dal Dicastero della difesa, senza precludere il perseguimento delle finalità istituzionali, ricorrendo alle strutture organizzative e alle professionalità già esistenti nell'ambito del Segretariato generale della difesa e degli Uffici degli addetti per la difesa dislocati all'estero.
  Ciò fermo restando che l'effettuazione delle attività in argomento, a differenza dello svolgimento dei compiti istituzionalmente propri della Difesa, non è obbligatorio, ma, qualora richieste dalle controparti governative, presuppone una valutazione di opportunità nonché un'adeguata e puntuale disciplina, con riferimento a limiti e modalità, nel quadro dei connessi accordi internazionali.

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ALLEGATO 4

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Si ritiene possibile escludere che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41 presentino elementi di incompatibilità con la normativa comunitaria per le seguenti ragioni.
  La disposizione di cui al comma 1 detta infatti le condizioni e le cautele, finalizzate all'osservanza degli obiettivi generali di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche di cui alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, che devono essere osservate perché le acque emunte possano essere considerate scarichi industriali e non rifiuti liquidi, tenendo presente quella che è la nozione comunitaria di rifiuto, nonché l'esclusione da tale nozione delle acque di scarico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE.
  Analoga considerazione può farsi per quanto concerne la previsione del comma 2, atteso che la non applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 alle rocce e terre da scavo non provenienti da attività sottoposte a Via o ad Aia, in ragione del criterio di proporzionalità degli adempimenti alle dimensioni delle opere interessate, comporta che le terre e rocce escluse debbano essere gestite o come sottoprodotti, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, corrispondenti alla condizioni previste dalla direttiva 2008/98/CE, o come rifiuti, laddove tali condizioni non ricorrano. In tale ultimo caso si dovrà procedere, a cura dell'operatore interessato, al loro avvio a smaltimento o recupero secondo la normativa vigente. In tale prospettiva devono quindi escludersi oneri indiretti per interventi di risanamento e bonifica.
  Considerazioni non dissimili possono farsi anche per le disposizioni di cui al comma 3, atteso che l'introduzione della cautela della necessaria sottoposizione dei terreni di riporto al test di cessione, e la previsione della salvezza dell'applicazione delle norme relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati, sono finalizzate a ricondurre complessivamente la gestione di tali terreni nell'ambito delle previsioni di cui alla citata direttiva 2008/98/CE.
  Con riferimento invece alle previsioni di cui ai commi 6 e 7 si esclude che si possano determinare effetti negativi in termini di rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno degli enti locali, atteso che l'intervento dei commissari ad acta avviene in via sostitutiva per l'inadempimento di attività che i predetti enti avrebbero obbligatoriamente dovuto porre in essere nell'esercizio delle loro competenze ordinarie («interventi già previsti e non realizzati») con le risorse a tal fine allocate.

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ALLEGATO 5

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

  Si forniscono gli elementi, di competenza di questa Amministrazione, relativi all'articolo 38 «Disposizioni in materia di prevenzione incendi» dello schema in argomento, con particolare riferimento alla richiesta di valutazione della coerenza della norma in esame rispetto agli obblighi di neutralità finanziaria previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
  La semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi, di cui al comma 1 del citato articolo 38, prevista per evitare una duplicazione di adempimenti a carico degli enti e delle imprese interessate, non comporterà effetti negativi per la finanza pubblica.
  L'assenza di oneri, anche con riferimento ai diritti relativi ai compiti di istruttoria e di controllo introitati è confermata dalla circostanza che tali diritti saranno compensati da una corrispondente diminuzione dei compiti per l'Amministrazione che potrà utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per incrementare le ulteriori attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, attività che sono svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto.
  A mero titolo esemplificativo possono annoverarsi tra le attività in argomento le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità nonché i servizi di vigilanza antincendio.
  L'effettuazione, da parte delle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di tali attività comporterà un introito di diritti che potranno utilmente compensare gli eventuali minori diritti di istruttoria percepiti per gli adempimenti di cui al citato articolo 38.