CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 febbraio 2023
62.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 79

ALLEGATO 1

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

EMENDAMENTO 1.100 GOVERNO, RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI 1.101 E 4.100 RELATRICE

ART. 1.

  All'emendamento 1.100 del Governo, sopprimere i numeri: 1, 2 e 4.
0.1.100.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  All'emendamento 1.100 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il numero 1.1) con il seguente:

    1.1) sopprimere i commi 2 e 3.;

   b) sopprimere i numeri 1.2) e 2);

   c) al numero 3), capoverso comma «3-bis», sopprimere le parole: e delle medie comunicate,;

   d) al medesimo numero 3), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché;

   e) sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) sopprimere i commi 4 e 5;

   f) sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) sopprimere il comma 7;

   g) al numero 6), capoverso comma «7-bis», sopprimere le parole: medi di cui al comma 2.
0.1.100.1. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

  All'emendamento 1.100 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il numero 1.1) con il seguente:

    1.1) al comma 2, sopprimere le parole: «calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome».;

   b) sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sopprimere il comma 3;

   c) al numero 3), capoverso comma «3-bis», sopprimere le parole: e delle medie comunicate,;

   d) al medesimo numero 3), capoverso comma «3-bis», sopprimere le parole: dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché;

   e) sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) al comma 4 i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.»;

   f) sopprimere il numero 5);

   g) al numero 6), capoverso comma «7-bis», sopprimere le parole: medi di cui al comma 2.
0.1.100.2. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Guerra.

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  All'emendamento 1.100 del Governo, sopprimere i numeri 1.2), 2), 3) e 4).
0.1.100.7. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 1.2), sopprimere le parole: nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3,.

  Conseguentemente:

   sopprimere il numero 2);

   al numero 4) sopprimere il secondo periodo;

   sopprimere il numero 5).
0.1.100.6. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 1.2) sopprimere le parole: nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3.

  Conseguentemente:

   sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita, un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del QRcode.»;

   al numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole: «euro 2.000» con le seguenti: «euro 800»;

    sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: «Alla mancata comunicazione dei prezzi per un periodo continuativo di sessanta giorni, tranne che nei casi documentati di forza maggiore che abbiano impedito l'erogazione dei carburanti, si applica la sanzione da euro 3.000 a euro 6.000 e trova applicazione la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione. L'obbligo di comunicazione, anche in assenza di variazioni in aumento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 è fissato al quindicesimo giorno dall'ultima comunicazione inviata. La sanzione potrà essere irrogata esclusivamente per le difformità riscontrate in sede di controllo sempreché il prezzo praticato sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione. Non si applicano sanzioni per l'indicazione della terza cifra decimale del prezzo in maniera difforme a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2013, n. 71.»;

   al sesto periodo prima delle parole: il presente comma premettere le seguenti: Dalla data di conversione in legge del presente decreto, limitatamente a quelle riferibili ai quindici giorni antecedenti al loro accertamento,;

   al numero 5) sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 4.
0.1.100.3. Squeri, Casasco, Polidori.

  All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 1.2) sopprimere le parole: nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3.

  Conseguentemente:

   al numero 2), sostituire le parole: espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2. con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita, un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma Pag. 812. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del QRcode;

   al numero 4), sopprimere le parole: La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3.
0.1.100.4. Squeri, Casasco, Polidori.

  All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 1.2) sostituire le parole: dei cartelloni contenenti le con le seguenti: di idonea comunicazione riportante un QR code di rimando alle.

  Conseguentemente:

   al numero 2), sostituire le parole: cartelloni riportanti i con le seguenti: la comunicazione riportante un QR code di rimando alla;

   al numero 4), sopprimere le parole: La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3.
0.1.100.5. Squeri, Casasco, Polidori.

  All'emendamento 1.100 del Governo, numero 1.2), sostituire le parole: dei cartelloni contenenti le con le seguenti: di idonea comunicazione riportante un QR code di rimando alle.

  Conseguentemente: al numero 2), sostituire le parole: cartelloni riportanti i con le seguenti: la comunicazione riportante un QR code di rimando alla.
0.1.100.12. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il comma 3 è soppresso.
0.1.100.13. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ivi compresi i punti vendita della rete autostradale, è esposta con adeguata evidenza, un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di attuazione da emanarsi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui al comma 2 sono definite le modalità e i tempi di esposizione del QRcode presso gli impianti a cura dei titolari delle Autorizzazioni/Concessioni.».
0.1.100.16. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. I titolari di autorizzazione o di concessione all'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione nella rete stradale e autostradale entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono in adeguata evidenza in ciascun punto vendita un QR Code fornito dal Ministero delle imprese e del made in Italy per consentire al consumatore, tramite dispositivo mobile, l'accesso al sito istituzionale dell'Osservaprezzi per consultare la media dei prezzi definita ai sensi del medesimo comma 2.».
0.1.100.9. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, Pag. 82ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del QRcode.».
0.1.100.15. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  All'emendamento 1.100 del Governo, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, espongono QR Code collegato all'Osservatorio prezzi carburanti presso il sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.».
0.1.100.14. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  All'emendamento 1.100 del Governo, al numero 2), sostituire le parole: espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2, con le seguenti: provvedono alla pubblicizzazione del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, dove sono pubblicati i dati elaborati e resi disponibili dal Ministero ai sensi del comma 2.

  Conseguentemente: al numero 4), sopprimere le parole: Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte anche non consecutive nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un giorno a 30 giorni.
*0.1.100.19. Boschi.
*0.1.100.20. Squeri, Casasco, Polidori.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2:

    1.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei prezzi comunicati» aggiungere le seguenti: «dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale»;

    1.2) sostituire il terzo periodo con il seguente: «La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   2) sostituire il terzo comma con il seguente:

   «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.»;

   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti,Pag. 83 tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione»;

   4) al comma 4 sostituire dal primo al quarto periodo con i seguenti: In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati sul suo sito internet, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.;

   5) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 3;

   6) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy.
   7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera c):

    1.1) al capoverso 199-bis, primo periodo, dopo le parole: «materie prime sui mercati internazionali» aggiungere le seguenti: «, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione,»;

    1.2) dopo il capoverso 199-sexies aggiungere il seguente: «199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con Pag. 84modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025»;

   2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
1.100. Il Governo.

  All'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.
1.101. La Relatrice.

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: nell'anno 2023.
4.100. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1.7. (Nuova formulazione) Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.
*1.11. (Nuova formulazione) Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.
*1.12. (Nuova formulazione) Benzoni.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 2:

    1.1) al primo periodo, dopo le parole: dei prezzi comunicati aggiungere le seguenti: dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale;

    1.2) sostituire il terzo periodo con il seguente: La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   2) sostituire il terzo comma con il seguente:

   «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.»;

   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   «3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazionePag. 86 dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione»;

   4) al comma 4 sostituire dal primo al quarto periodo con i seguenti: In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati sul suo sito internet, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.;

   5) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 3;

   6) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del made in Italy.
   7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera c):

    1.1) al capoverso 199-bis, primo periodo, dopo le parole: materie prime sui mercati internazionali aggiungere le seguenti: , anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione,;

    1.2) dopo il capoverso 199-sexies aggiungere il seguente:

  «199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonché di quelle svolte in attuazionePag. 87 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025»;

   2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

   «1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
1.100. Il Governo.

  All'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.
1.101. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione «euro VI» si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
*1.013. (Nuova formulazione) Polidori, Squeri, Casasco.
*1.014. (Nuova formulazione) Caramanna, Sbardella, Comba, Schiano Di Visconti, Zucconi.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 291, sostituire le parole: nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato, ovunque ricorrono, con le seguenti: nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.
2.1. (Nuova formulazione) Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: nell'anno 2023.
4.100. La Relatrice.

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ALLEGATO 3

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

   All'articolo 1:

    al comma 1, secondo periodo, le parole: «e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede», dopo le parole: «n. 307, e, quanto» è inserita la seguente: «a» e le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione,»;

    al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «n. 99,» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 99,» e le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

     al secondo periodo, le parole: «lett. l-bis), del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

    al comma 4, sesto periodo, dopo le parole: «comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al»;

    al comma 5, primo periodo, le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «allo sviluppo»;

    al comma 6, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

   All'articolo 2:

    al comma 1, lettera b), le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «291. Il decreto».

   All'articolo 3:

    al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «sportelli o analoga denominazione» sono sostituiti dalle seguenti: «comunque denominati»;

     alla lettera b):

      al numero 1), le parole: «della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che» sono sostituite dalle seguenti: «della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che»;

      al numero 2), le parole: «sono sottratti alla disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico»;

      al numero 3), le parole: «non costituisca reato» sono sostituite dalle seguenti: «costituisca reato,» e le parole: «nel luogo» sono sostituite dalle seguenti: «per il luogo»;

     alla lettera c), capoverso 199-bis, secondo periodo, le parole: «sulla filiera» sono sostituite dalle seguenti: «nella filiera»;

    al comma 2, capoverso 4-bis, terzo periodo, le parole: «e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «o maggiori oneri».

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   All'articolo 4:

    al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici»;

    al comma 2, al primo periodo, le parole: «e del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro» e, al terzo periodo, la parola: «previste» è soppressa;

    al comma 3, la parola: «CO2» è sostituita dalla seguente: «CO2» e le parole: «fondo ammortamento titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».