CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2023
56.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. C. 771 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei buoni benzina fino a: ceduti con le seguenti: degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale offerti.
1.1. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: titoli per l'acquisto con le seguenti: titoli per la ricarica di veicoli elettrici o per l'acquisto.
1.2. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 500.

  Conseguentemente, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la parola: 13,3 con la seguente: 33,25;

   sostituire la parola: 1,2 con la seguente: 3;

   sostituire la parola: 6 con la seguente: 25,95.
1.3. Cavo, Lupi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 300.

  Conseguentemente: al secondo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 19,9 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,8 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 10,9 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 9 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,8 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.4. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In sede di accertamento presso gli impianti di distribuzione dei carburanti del Pag. 23rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, le Autorità di vigilanza verificano le violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, controllando:

   a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

   c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

  1-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al comma 1-bis, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 600 nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima comunicazione al Portale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.
1.5. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e condivisa tra i lavoratori dipendenti, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

   «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, o per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta 2023.».

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 50 milioni dall'anno 2023.
1.6. Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, individua, entro novanta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di distribuzione carburanti attivi da almeno 30 Pag. 24giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e provvede alla relativa segnalazione alle autorità di vigilanza. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività non inferiore a novanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni. Alle irrogazioni delle sanzioni provvede il prefetto.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 7.
1.7. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla luce degli obblighi di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010, e di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013, ai fini della fruibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio Prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

   a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) la conformità dei cartelli espositori del prezzi praticati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013;

   c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

  Conseguentemente: sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
1.8. Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dell'industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del made in Italy i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

   a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) la conformità dei cartelli espositori del prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

   c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.
1.9. Appendino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, della legge 24 novembre 1981, Pag. 25n. 689, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al Portale dell'Osservatorio prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.
1.10. Appendino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dal comma 100 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2017, n. 124, individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di distribuzione di carburanti attivi da almeno trenta giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dell'industria 15 ottobre 2010 e provvede alla relativa segnalazione alle autorità di vigilanza. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività non inferiore a novanta giorni e non superiore ai centocinquanta giorni. Alle irrogazioni delle sanzioni provvede il prefetto.
1.11. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individua gli impianti di distribuzione carburante attivi da almeno trenta giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a novanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni.
1.12. Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di sharing mobility, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
1.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1.14. Benzoni.

Pag. 26

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 7.
1.15. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1.16. Appendino.

  Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per automazione sulla rete non autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti sulla rete autostradale e ne cura lo pubblicazione sul proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche e mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi settimanalmente, e ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione del prezzo praticato, nonché le caratteristiche e le modalità della pubblicazione delle informazioni di cui al successivo comma 3, sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ivi compresi i punti vendita della rete autostradale, è esposta con adeguata evidenza, un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di attuazione da emanarsi da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui al comma 2 sono definite le modalità ed i tempi di esposizione del QRcode presso gli impianti a cura dei titolari delle Autorizzazioni/Concessioni.
  3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie pubblicate, il Ministero per le imprese e il made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, per il tramite di soggetto in house o sulla base di convenzione con oltre amministrazioni dotate di specifiche competenze, un'applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti.
  4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 800, tenuto conto del livello di fatturato dell'esercente per il giorno in cui la comunicazione dovuta non è stata effettuata. La sanzione potrà essere irrogate, esclusivamente, per le difformità riscontrate in sede di controllo sempreché il prezzo praticato sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione. Non si applicano sanzioni per indicazione della terza cifra decimale del prezzo in maniera difforme a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2013, n. 71. Alla mancata comunicazione dei prezzi per un periodo continuativo di sessanta giorni, tranne che nei casi documentati di forza maggiore che abbiano impedito l'erogazione dei carburanti, si applica la sanzione da euro 3.000 a euro 6.000 e trova applicazione la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione. L'accertamento delle violazioniPag. 27 di cui ai precedenti periodi è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 11-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi.
  5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del QRCode di cui al comma 3, con le medesime soglie edittali e modulazione rispetto al fatturato. La sanzione di cui al presente comma si applica per le violazioni decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.17. Squeri, Casasco, Polidori.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di distribuzione di carburanti attivi da almeno 30 giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dell'industria 15 ottobre 2010 e provvede alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività non inferiore a novanta giorni e non superiore ai centocinquanta giorni. Alle irrogazioni delle sanzioni provvede il prefetto.
  3. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero Industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del made in Italy i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

   a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

   c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al precedente comma 3, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al portale dell'Osservatorio Prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero ove la esposizione dei cartelli Pag. 28indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.
1.18. Appendino.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

  2. Entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, integrano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con un codice QR, scansionabile per mezzo di dispositivi portatili che consenta di accedere alla piattaforma «OsservaPrezzi Carburanti», prevista dall'Osservatorio prezzi e tariffe realizzato dal Ministero dello sviluppo economico e di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3, ovunque ricorrano, con le seguenti: al comma 2.
1.19. Benzoni.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome,.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 3;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2;

   al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1.20. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Guerra.

  Al comma 2, sopprimere le parole: calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi.

  Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole da: , con l'indicazione fino alla fine del comma
1.21. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, sostituire le parole: , calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale con le seguenti: al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati rispetto all'andamento del mercato. Il Ministero provvede, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale in modalità compatibili a tutelare la concorrenza nel mercato.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

   sopprimere il comma 3;

   al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 2.
1.22. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei prezzi comunicati aggiungere le seguenti: dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione sulla rete non autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti sulla rete autostradale.

Pag. 29

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

   al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del QRcode.;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 800, tenuto conto del livello di fatturato dell'esercente per il giorno in cui la comunicazione dovuta non è stata effettuata La sanzione potrà essere irrogata, esclusivamente, per le difformità riscontrate in sede di controllo sempreché il prezzo praticato sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione. Non si applicano sanzioni per indicazione della terza cifra decimale del prezzo in maniera difforme a quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2013, n. 71. Alla mancata comunicazione dei prezzi per un periodo continuativo di sessanta giorni, tranne che nei casi documentati di forza maggiore che abbiano impedito l'erogazione dei carburanti, si applica la sanzione da euro 3.000 a euro 6.000 e trova applicazione la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 11-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981 n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi;

   al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
1.23. Squeri, Casasco, Polidori.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: da adottarsi aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Unificata;

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

   al comma 3, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro trenta giorni;

   al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sanzioni di cui al presente comma non si cumulano con quelle previste dalle norme regionali in materia.
1.24. Squeri, Casasco, Polidori.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: da adottarsi, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Unificata.
1.25. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
1.26. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 30

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 7.
1.27. Gnassi.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4
1.28. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
1.29. Squeri, Casasco, Polidori.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita un QRcode di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del QRcode.
1.30. Gnassi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, espongono QRcode collegato all'Osservatorio prezzi carburanti presso il sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.
1.31. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I titolari di autorizzazione o di concessione all'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione nella rete stradale ed autostradale entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono in adeguata evidenza in ciascun punto vendita un QR Code fornito dal Ministero delle imprese e del made in Italy per consentire al consumatore, tramite dispositivo mobile, l'accesso al sito istituzionale dell'Osservatorio prezzi per consultare la media dei prezzi definita ai sensi del medesimo comma 2.
1.32. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
1.33. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: euro 500 fino a non superiore a novanta giorni con le seguenti: da euro 200 a euro 800. Può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a sette giorni, all'impianto che omette di comunicare i prezzi dei carburanti per quattro volte nell'arco di sessanta giorni.
1.34. Gnassi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da euro 500 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 200 a euro 800.
1.35. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: è effettuato aggiungere le seguenti: dalla polizia locale, ovvero dalla polizia stradale, ovvero.
1.36. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Pag. 31

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 1° marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023:

   a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

   b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023.
  3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023.
  4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro il limite massimo complessivo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1-ter della presente legge;

Pag. 32

   b) quanto a 120 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-ter.
(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, è destinato in misura massima pari a 3.000 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis.
  10. La quota di gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, conseguita per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e non utilizzata per le finalità di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di un apposito Fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economiaPag. 33 e delle finanze. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono iscritte al Fondo di cui al presente comma le eventuali maggiori entrate di natura tributaria derivanti da disposizioni vigenti, nella misura pari ad almeno il 5 per cento del relativo ammontare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'estensione delle riduzioni delle aliquote di cui all'articolo 1-bis, anche per periodi successivi al 31 maggio 2023 nei limiti delle risorse disponibili iscritte nel Fondo di cui al precedente comma e fino ad esaurimento delle stesse. L'estensione delle riduzioni di cui al presente comma può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.01. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

   a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

   b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.
  3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata Pag. 34comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
*1.02. Simiani, Bonafè.
*1.03. Benzoni.
*1.04. Cantone, Ascari, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
**1.05. Laus.
**1.06. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
**1.07. Benzoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni su componente AdBlue)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.08. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agevolazioni su componente AdBlue)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con Pag. 35modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.
*1.09. Laus.
*1.010. Benzoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**1.011. Benzoni.
**1.012. Polidori, Casasco, Squeri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici, e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione «euro VI».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.013. Polidori, Squeri, Casasco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione «euro VI» è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8,2 milioni di Pag. 36euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.014. Caramanna, Sbardella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

  1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di un buono di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal regolamento (CE) 661/2009, del 13 luglio 2009.
  2. Il buono di cui al comma 1 è concesso esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classe «A» o «B» sia in relazione alla resistenza, al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del regolamento (UE) 740/2020, del 25 maggio 2020.
  3. Il buono di cui al comma 1 non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario, non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ed è spendibile entro il 31 dicembre 2023.
  4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
  5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.015. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)

  1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.016. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*1.017. Casasco, Squeri, Polidori.

(Inammissibile)

Pag. 37

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la riorganizzazione della rete di vendita del carburante)

  1. Il Governo è autorizzato a emanare un decreto legislativo per riorganizzare entro 3 anni la rete dei punti vendita che preveda la razionalizzazione in accordo con la Conferenza Stato-regioni:

   a) dei turni e degli orari dei punti di vendita carburanti;

   b) delle iniziative da assumersi, anche mediante costituzione di appositi consorzi tra gli operatori, per la ristrutturazione della rete distributiva, al fine di conseguire nell'arco del triennio, un livello di erogato medio per punto di vendita almeno pari a quello europeo, attualmente di circa lt. 1.800.000, e per favorire l'evoluzione commerciale delle strutture di vendita verso una più ampia e differenziata gamma merceologica dell'offerta all'utente.
1.018. Cavo, Lupi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prestiti erogati in favore dei dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.019. Squeri, Casasco, Polidori.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «291», sostituire le parole: nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato, ovunque ricorrono, con le seguenti: nel più recente Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.
2.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, Pag. 38n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2.2. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)

  1. Nelle more di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico degli utenti finali, al fine di assicurare la progressiva riduzione delle aliquote di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti», di seguito denominato «Fondo».
  2. Il Fondo opera limitatamente alle categorie di prodotti di seguito indicate:

   a) benzina;

   b) oli da gas o gasolio usato come carburante;

   c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti;

   d) gas naturale usato per autotrazione.

  3. Nel Fondo confluiscono:

   a) l'eventuale maggior gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza delle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, conseguito in relazione a versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, ove non impiegato per le finalità di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) una quota pari al 10 per cento del maggior gettito a titolo d'imposta sui redditi a carico dei soggetti che operano nella filiera produttiva e distributiva del carburante per autotrazione, ivi compresi i soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato dei soggetti di cui alla precedente lettera, conseguiti a fronte di situazioni di eccezionale incremento del costo dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

   c) una quota pari al 50 per cento delle maggiori imposte e sanzioni amministrative accertate a carico delle imprese di cui alla lettera b), a seguito della violazione di obblighi fiscali di natura dichiarativa o di versamento;

   d) economie sulle autorizzazioni di spesa relative ad agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui alla lettera b);

   e) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2023;

   f) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

Pag. 39

  4. Ai fini dell'istituzione del Fondo e della conseguente determinazione della dotazione iniziale per l'anno 2023, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze procede a una ricognizione delle risorse disponibili nell'ambito delle entrate di cui al comma 3 e alla successiva assegnazione al Fondo. Il Ministero provvede, ove possibile, alla ricognizione delle risorse e al conseguente riversamento al Fondo con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di provvedere con cadenza diversa ove ne ricorrano i presupposti ovvero sussista la necessità e l'urgenza di fronteggiare situazioni di eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Ai fini della determinazione della quota di maggior gettito di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il Ministero tiene conto dello scostamento tra il valore del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento, sulla media del periodo, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza, e Nota di aggiornamento, ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  5. Nei limiti delle risorse determinate ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'entità delle riduzioni delle aliquote di accisa e il periodo di applicazione. La misura delle aliquote non può in ogni caso essere inferiore al limite stabilito dalle aliquote minime unionali di cui alla direttiva 2003/96/CE, del 27 gennaio 2003.
  6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, il Ministero adotta le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali si prevede la riduzione dell'aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  7. La riduzione delle aliquote di accisa di cui al presente articolo può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Trova applicazione l'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
2.01. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3.1. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma «199-quater», sostituire le parole: , compatibilmente con le ragioni di urgenza connessePag. 40 al fenomeno rilevato, può invitare con la seguente: invita.
*3.2. Simiani, Bonafè.
*3.3. Cantone, Ascari, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
*3.4. Benzoni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma «199-quinquies», sostituire le parole: il Garante riferisce gli esiti delle attività, con le seguenti: il Garante provvede a segnalare il caso e informare l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e riferisce gli esiti delle attività.
3.5. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    al primo periodo dopo la parola: abbonamenti aggiungere la seguente: annuali;

    al secondo periodo, sostituire le parole: 60 euro con le seguenti: 120 euro;

   al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.
4.1. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    al secondo periodo, sostituire le parole: 60 euro con le seguenti: 200 euro;

    al terzo periodo, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 35.000 euro;

   al comma 2, dopo le parole: emissione dello stesso aggiungere le seguenti: , dando la priorità ai cittadini il cui reddito complessivo nel 2022 non abbia superato i 20.000 euro,;

   al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.
4.2. Appendino, L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    al secondo periodo, sostituire le parole: 60 euro con le seguenti: 120 euro;

    al terzo periodo, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 25.000 euro;

   al comma 3:

    sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni;

    dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: , quanto a 100 milioni di euro,;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: E, quanto a 100 milioni di euro, si provvede attraverso corrispondente riduzionePag. 41 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.
4.3. Cavo, Lupi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 60 euro con le seguenti: 120 euro;

   al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.
4.4. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 180 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 35.000 euro;

   al comma 3:

   sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 180 milioni;

   dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: quanto a 100 milioni;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai restanti oneri pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.5. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per l'acquisto di abbonamenti aventi durata almeno semestrale, il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 150 euro.
4.6. Benzoni.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'importo di 60 euro con le seguenti: il 30 per cento del costo dell'abbonamento fino a un massimo di 150 euro.
4.7. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 35.000 euro.
4.8. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 30.000 euro.
4.9. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Pag. 42

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per gli abbonamenti mensili o plurimensili e di 150 per gli abbonamenti annuali.
4.10. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziate per l'anno 2023, è destinata ai beneficiari residenti presso uno dei comuni classificati dall'ISTAT alla data del 1° gennaio 2023 nella Zone Altimetriche «Montagna Interna» e «Collina Interna».
4.11. Curti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.
4.12. Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione di 50 Pag. 43milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.
4.13. Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Buono patente per trasporto)

  1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «giovani» è soppressa;

   b) le parole: «di età compresa tra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4.01. Laus.
*4.03. Benzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Buono patente per trasporto)

  1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «giovani» è soppressa;

   b) le parole: «in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci» sono sostituite dalle seguenti: «in favore dei cittadini e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati alle suddette attività».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.04. Zucconi, Caramanna.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di sostegno alle piccole imprese di trasporto merci di ultimo miglio)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle piccole imprese di trasporto Pag. 44nonché incentivare gli investimenti nella logistica a minor impatto ambientale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
4.05. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di promozione della mobilità sostenibile)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di mobility management, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di welfare integrativo.
  2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: «del medesimo articolo 12» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia».
  3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente d'importo non superiore a euro 1000,00 nel periodo d'imposta.».
4.06. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Pag. 45

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il sostegno alla mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro)

  1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie incentivando modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo denominato «Programma sperimentale Go green to work», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di mobility management, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico, nella misura massima di 20 centesimi a chilometro, per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di sharing mobility limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale. Il valore dell'incentivo di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa e, comunque, non può superare l'importo di 50 euro mensili per lavoratore.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  3. Il beneficio di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
4.08. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto per i giovani)

  1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è associato il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).
4.09. Iaria, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

(Inammissibile)

Pag. 46

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di sostegno ai servizi di trasporto pubblico, di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente)

  1. Al fine di compensare parzialmente i maggiori costi di acquisto del carburante, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Delle risorse di cui al comma 1, una somma pari a 220 milioni di euro è destinata alle attività di servizi di trasporto pubblico e una somma pari a 30 milioni di euro alle attività di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto e i beneficiari del fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.011. Benzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Promozione del bioidrogeno per i trasporti sostenibili)

  1. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e sviluppare al contempo la filiera dell'idrogeno, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa».
4.013. Casasco, Squeri, Polidori.

(Inammissibile)