CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 161

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 11).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;

   ricordato che la direttiva richiamata introduce per la prima volta un regime armonizzato per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, ossia quelle che coinvolgono più di uno Stato membro;

   rammentato altresì che la direttiva provvede ad eliminare gli ostacoli ingiustificati alla libertà di stabilimento delle società dell'UE nel mercato unico, facilitando di fatto le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società nella prospettiva di un'architettura di vertice dell'ordinamento societario europeo per favorire una migliore allocazione del capitale e dei fattori produttivi all'interno dell'Unione europea;

   considerato che l'intervento normativo mira ad includere nell'ordinamento interno anche altre previsioni di rilievo per casistiche che si possono presentare tra le società operanti sul piano internazionale, come ad esempio quelle afferenti a società diverse dalle società di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali offrendo strumenti normativi predefiniti per riorganizzare l'assetto societario e migliorare l'allocazione del capitale e dei fattori produttivi;

   valutato positivamente l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo che intende fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello Spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 162

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (Atto n. 13).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;

   considerato che la normativa in materia è attualmente caratterizzata da frammentarietà e che le cornici normative predisposte a livello nazionale, in prevalenza in un'ottica che guarda alle esigenze dei mercati e degli investitori locali, rivelano differenze nella concezione e nell'applicazione delle norme in termini di condizioni di funzionamento, di regimi di concessione e di autorizzazione delle piattaforme a ciò dedicate;

   rilevato che l'intervento normativo s'inquadra nel più ampio contesto del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, e della relativa revisione intermedia, che mira a creare un autentico mercato interno dei capitali, incrementando l'offerta di capitali alle imprese e la promozione di fonti di finanziamento alternative, ampliando in tal modo l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, le start-up ed altre aziende non quotate;

   considerato che l'articolato in questione apporta le necessarie modifiche al Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina vigente dal citato intervento normativo europeo, conformemente sia ai princìpi e criteri direttivi generali che il Governo è tenuto a osservare secondo il disposto di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sia ai princìpi e criteri direttivi specificamente enunciati all'articolo 5 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021);

   atteso che l'intervento normativo non evidenzia profili in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 163

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (C. 338 Meloni e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge AC. 338 Meloni e abb., recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», adottata come testo base dalla II Commissione giustizia in data 17 gennaio 2023;

   preso atto che la proposta di legge, composta di 13 articoli, definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali ed interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza; disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa; prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso; consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria; prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo; consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali; istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso;

   considerato, per i profili di competenza, che in materia di compensi per le prestazioni professionali, l'ordinamento dell'Unione europea – e in tale ambito i princìpi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi – delineano un quadro composito dei limiti cui è sottoposto in materia il Legislatore nazionale, in base al quale in linea generale la previsione di tariffe minime e massime nello svolgimento delle libere professioni è ammessa soltanto per motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

   ricordato che il principio che si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea è che la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

   rilevato altresì che tra questi motivi di interesse generale può esservi, ad esempio, quello impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse, ossia che si realizzi una concorrenza che di traduce nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure quella di contribuire alla tutela dei consumatori, aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi;

Pag. 164

   atteso altresì che secondo i consolidati princìpi antitrust nazionali e comunitari, richiamati più volte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.