CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 9 gennaio 2023
40.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023 e le parole: 16 settembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024;

   b) al comma 4 sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   c) al comma 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 settembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024;

   d) al comma 7, sostituire le parole: di Casamicciola Terme e Lacco Ameno con le seguenti: dell'isola di Ischia;

   e) al medesimo comma 7, sostituire le parole: 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 con le seguenti: 3.340.000 euro per l'anno 2022 e di 6.760.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 1.822.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 938.000 euro nel 2023.
1.2. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   b) al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 settembre 2023 con le seguenti: 16 marzo 2024;

   c) al medesimo comma 5, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024;

   d) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

   e) all'articolo 6, comma 2, alinea, sostituire le parole: per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del Pag. 19presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

   f) al medesimo articolo 6, comma 2, lettera a) sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   g) al medesimo articolo 6, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028 con le seguenti: 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.
1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Fede, Morfino, Caramiello, Amato.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: dell'isola di Ischia aggiungere le seguenti: , nonché nei confronti delle imprese turistico-ricettive e degli stabilimenti termali degli altri comuni dell'isola: Barano d'Ischia, Forio, Ischia e Serrara Fontana.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo:

   a) sostituire le parole: di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023 con le seguenti: di 3.340.000 euro per l'anno 2022 e di 3.380.000 euro per l'anno 2023;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore dei comuni di Barano d'Ischia, Forio, Ischia e Serrara Fontana, da ripartire secondo le richieste pervenute da parte delle imprese turistico-ricettive e degli stabilimenti termali che abbiano dimostrato danni causati dagli eventi eccezionali di cui al presente decreto-legge.
1.3. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   b) al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 settembre 2023 con le seguenti: 16 marzo 2024;

   c) al medesimo comma 5, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024;

   d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1.340.000 euro per l'anno 2022, e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno, con le seguenti: 1.850.000 euro per l'anno 2022 e di 3.700.000 euro per l'anno 2023, di cui 1.300.000 euro nel 2022 e 2.600.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme, e 550.000 euro nel 2022 e 1.100.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno;

   e) al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024;

   f) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,63 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,61 milioni di euro per l'anno 2023 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

   a) quanto a 6,63 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,61 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,46 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entratePag. 20 e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.
1.4. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Amato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui al comma 1, sono sospesi dal 26 novembre 2022 fino al termine dello stato di emergenza.
1.5. Patriarca, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 7, sostituire le parole: 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno con le seguenti: 2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno.

  Conseguentemente, all'articolo 6:

   a) all'alinea, sostituire le parole: 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023.
1.6. Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di sostenere le attività economiche del territorio del comune di Maratea colpito dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2022, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che alla data del 30 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Maratea. Al fine di assicurare al comune di Maratea il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore del comune di Maratea. Agli oneri di cui al presente comma, pari 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.7. Lomuti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.
*1.8. De Luca, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.
*1.9. Bicchielli.

Pag. 21

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei fondi di cui al comma 1, da ripartire tra le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 6 del presente decreto.
1.01. Caramiello, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa, Amato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore del territorio del comune di Maratea a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2022)

  1. Al fine di garantire la ripresa economica nel territorio del comune di Maratea interessato dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre al 30 novembre 2022, nonché per garantire il ripristino del collegamento viario della strada statale 18 e l'attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e di frana nel territorio del medesimo comune, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 15 milioni per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Lomuti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese del settore turistico-ricettivo e termale)

  1. Al fine di consentire alle imprese del settore turistico-ricettivo e termale con sede nell'isola di Ischia, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre e dicembre 2022, e ai costi sostenuti per fonti energetiche, anche ai fini dell'apertura straordinaria per esigenze di soccorso alla popolazione, la società SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2024, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal decreto di cui al comma 6, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese medesime. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare le dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa causate dagli eventi di cui al primo periodo.
  2. La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi e copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.Pag. 22
  3. L'importo del prestito assistito non è superiore del 20 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi 2 esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2021, si fa riferimento al fatturato annuo totale dell'esercizio effettivamente concluso. La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nel limite del 90 per cento del finanziamento.
  4. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
  5. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono impartiti alla SACE S.p.A. condizioni e indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie di cui al presente articolo e sui relativi controlli.
1.03. Montemagni, Bof, Benvenuto, Pizzimenti.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023 e le parole: di Casamicciola Terme o Lacco Ameno con le seguenti: dell'isola di Ischia;

   c) al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023, sostituire le parole: di Casamicciola Terme o Lacco Ameno con le seguenti: dell'isola di Ischia e sostituire le parole: di Casamicciola Terme e Lacco Ameno con le seguenti: dell'isola di Ischia;

   d) al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023;

   e) al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023.
2.1. Pizzimenti, Bof, Benvenuto, Montemagni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di una zona franca nel territorio dell'isola di Ischia e sostegni al reddito per le attività produttive)

  1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Pag. 23Campania e il CIPESS, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Nell'ambito della zona franca sono adottate agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese ed esenzioni dai contributi ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività nei territori interessati, nonché contributi alle attività produttive rapportati alla riduzione del fatturato negli anni 2023 e 2024. A tal fine è costituito un apposito Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente comma.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.01. Patriarca, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi volti alla ripresa economica)

  1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nel comune di Casamicciola Terme, nel limite complessivo massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024, sono concessi contributi, a condizione che le imprese individuate ai sensi del presente comma abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 6 nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 7,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,75 milioni di euro per l'anno 2023.
2.02. Patriarca, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo speciale per le emergenze finalizzato all'erogazione di contributi per la ricostruzione degli immobili di soggetti privati e delle attività produttive colpite e danneggiate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022)

  1. Ai soggetti privati che, in conseguenza degli eventi calamitosi del 26 novembre Pag. 242022, abbiano subito danni, è concesso un indennizzo sotto forma di contributo a fondo perduto per i danni subiti:

   a) dall'abitazione, dalle relative pertinenze e dagli altri immobili posseduti;

   b) dai beni mobili e mobili registrati.

  2. Gli indennizzi previsti dal comma 1, lettera a), sono concessi ai titolari del diritto di proprietà sull'immobile danneggiato ovvero ai titolari di diritti reali di garanzia e di godimento che si sostituiscano al proprietario del bene nella richiesta dell'indennizzo.
  3. Ai titolari di attività produttive e professionali che in conseguenza degli eventi calamitosi del 26 novembre 2022 abbiano subito danni agli immobili nei quali si svolge l'attività o ai beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività, è concesso un indennizzo, qualora non sia già previsto da specifiche leggi di settore, sotto forma di contributo a fondo perduto destinato alla ripresa delle attività produttive.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito un apposito Fondo, dotato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle erogazioni di contributi di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ove la spesa superi le risorse disponibili, provvede alla riduzione proporzionale dei contributi.
2.03. Patriarca, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia fiscale)

  1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito degli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al termine dell'emergenza. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al termine dell'emergenza.
  2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche.
  3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al termine dell'emergenza in conseguenza dell'evento.
  4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, le persone fisiche e giuridiche individuate ai sensi del comma 3 non sono soggette all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, per i trasferimenti di proprietà degli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degliPag. 25 eventi sismici del 21 agosto 2017 e degli eventi calamitosi del 26 novembre 2022.
  5. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 6.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 16,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 40,75 milioni di euro per l'anno 2023.
2.04. Patriarca, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

  1. Al comma 1 lettera i-ter) dell'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «persone aventi diritto» sono aggiunte le seguenti: «che sono i proprietari, usufruttuari, i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma, il coniuge, parenti o affini al quarto grado del proprietario e della persona legata al proprietario da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017».
2.05. Patriarca, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2025.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.076.667 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Torto, Fede.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: di Casamicciola Terme o Lacco Ameno con le seguenti: dell'isola di Ischia;

Pag. 26

   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 gennaio 2023.
3.1. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilità, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*3.02. Mattia, Foti, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
*3.03. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino.
*3.04. Ruffino.
*3.06. Montemagni, Bof, Benvenuto, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione IMU)

  1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e in ogni caso non oggetto delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e realizzati in base ad un legittimo titolo abilitativo, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a decorrere dalla rata con Pag. 27scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.
3.08. Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione IMU)

  1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.
*3.010. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.
*3.011. Mattia, Foti, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
*3.012. Pizzimenti, Montemagni, Bof, Benvenuto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione mutui MEF)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento previstaPag. 28 nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2:

   a) all'alinea, sostituire le parole: agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: agli oneri derivanti dall'articolo 1 e 3-bis, valutati in 56,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 61,29 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) alla lettera a) sostituire le parole: quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: quanto a 56,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,75 milioni di euro per l'anno 2023.
3.013. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione mutui)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3.014. Mattia, Foti, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione mutui)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento previstaPag. 29 nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3.015. Pizzimenti, Montemagni, Benvenuto, Bof.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione mutui)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3.016. Ruffino.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sopprimere le seguenti parole: , limitatamente alla sezione distaccata di Ischia,;

   b) al comma 2, sostituire le parole: euro 54.000 con le seguenti: euro 160.000.

   c) alla rubrica sostituire le parole: della Sezione distaccata insulare di Ischia con le seguenti: delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio.
4.1. Deborah Bergamini, Tenerini, Calderone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4.2. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione adempimenti per i comuni coinvolti dagli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche)

  1. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, dopo il comma 862, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862, gli enti coinvolti possono non considerarePag. 30 le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.».

  2. I comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.
*4.01. Mattia, Foti, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
*4.02. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*4.03. Carloni, Marchetti, Latini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*4.05. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.
*4.07. Ruffino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Supporto psicosociale a vittime di eventi emergenziali)

  1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

   a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

   b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

  2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.08. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

Pag. 31

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

  1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.
  2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del citato decreto-legge n. 225 del 2010 assume la denominazione «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali».
4.09. Ferrari, Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: In ragione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio nazionale, di emergenze ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, a decorrere dall'anno 2023, nella misura di euro 50 milioni;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto all'onere di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo di cui al presente articolo è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile e a garantire l'istituzione di un presidio di protezione civile nelle isole minori.
5.1. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: In ragione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio nazionale, di emergenze ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, a decorrere dall'anno 2023, nella misura di euro 50 milioni;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto all'onere di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.2. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

Pag. 32

  Al comma 1, sostituire le parole: , per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni con le seguenti: nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo di cui al presente articolo è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.
*5.3. Ruffino.
*5.4. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
*5.6. Mattia, Foti, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
*5.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Sergio Costa.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2022 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
5.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Sergio Costa, Fede, Morfino, Caramiello, Amato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 da destinare in misura non inferiore al 10 per cento all'istituzione dei presidi territoriali (PT) e all'aggiornamento e attuazione dei Piani di protezione civile.
5.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Sergio Costa, Fede, Morfino, Caramiello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione)

  1. Il Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avvalendosi delle strutture tecniche della Protezione civile nazionale e acquisito il parere dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, approva un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme. Il Commissario straordinario utilizza a tale scopo gli esiti delle indagini e gli studi dei centri di competenza di protezione civile previsti dal decreto legislativo 2 gennaio 2028, n. 1, anche disponendo gli approfondimenti necessari. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, il Commissario individua le misure di delocalizzazione provvisorie o definitive.
  2. Le previsioni del piano di cui al comma 1 integrano il Piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ai fini del necessario coordinamento fra le azioni di contrasto all'emergenza idrogeologica e gli interventi di ricostruzione post-sisma.
  3. Ai fini dell'attuazione del piano il commissario può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con altri enti e organismi pubblici, anche ai fini dell'affidamento diretto a società in house degli stessi.

Art. 5-ter.
(Aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'isola d'Ischia)

  1. L'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 approva un piano straordinario ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152, al fine di aggiornare gli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nell'isola d'Ischia.
  2. Il Piano straordinario è approvato in più stralci funzionali, con priorità per un primo stralcio riguardante il territorio del comune di Casamicciola Terme, da approvarsiPag. 33 entro 60 giorni dall'approvazione del Piano di cui all'articolo 5-bis.

Art. 5-quater.
(Progettazione ed attuazione degli interventi)

  1. Alle procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel Piano straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il termine del 30 giugno 2023 previsto al comma 1 del citato articolo 1 è da intendersi sostituito, per le finalità di cui alle presenti disposizioni, con il termine del 31 dicembre 2023.
  2. Per le funzioni di stazione appaltante l'Autorità di bacino può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con altri enti e organismi pubblici, anche ai fini dell'affidamento diretto a società in house degli stessi.

Art. 5-quinquies.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate dal Commissario, la facoltà di opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo;

   b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a).

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-sexies.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

  1. Il Commissario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-septies.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativoPag. 34 esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-octies.
(Presupposti e modalità di riutilizzo di fanghi e inerti da colata)

  1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e materiale inerte da dissoluzione e colata conseguente all'evento calamitoso, il Commissario straordinario esercita i poteri previsti dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in deroga ai termini ivi previsti.
  2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio e trattamento anche con impianti mobili a fini di riutilizzo, in deroga all'allegato 4, parte seconda, ed all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. A seguito di caratterizzazione e trattamento, il materiale che risulti compatibile con le vigenti norme ambientali è destinato al riutilizzo in conformità ai progetti approvati in Conferenza di servizi, convocata dal Commissario straordinario e partecipata dai rappresentanti di regione Campania, comuni interessati, Autorità di bacino, Arpac, autorità preposte alla gestione dei vincoli che insistono sulle aree interessate dagli interventi.

Art. 5-novies.
(Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse)

  1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario opera con la Struttura commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del medesimo decreto, che è ampliata di 10 unità di personale non dirigenziale e di 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché con un numero di esperti complessivamente non superiore ad 5, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi della collaborazione della Struttura commissariale Sisma 2016, prevista dall'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti massimi di spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-novies trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 200 milioni per l'anno Pag. 352023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
  2-ter. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-novies, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5.01. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione)

  1. Il Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, avvalendosi delle strutture tecniche della Protezione civile nazionale e acquisito il parere dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, approva un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme. Entro lo stesso termine, il Commissario individua le misure di delocalizzazione provvisorie o definitive.
  2. Le previsioni del piano di cui al comma 1 integrano il Piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento fra le azioni di contrasto all'emergenza idrogeologica e gli interventi di ricostruzione post-sisma.
  3. Ai fini dell'attuazione del piano il commissario può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con altri enti e organismi pubblici, anche ai fini dell'affidamento diretto a società in house degli stessi.

Art. 5-ter.
(Aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'isola d'Ischia)

  1. L'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 approva un piano straordinario ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del citato decreto legislativo 152 del 2006, al fine di aggiornare gli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nell'isola d'Ischia.
  2. Il Piano straordinario è approvato in più stralci funzionali, con priorità per un primo stralcio riguardante il territorio del comune di Casamicciola Terme, da approvarsi entro 60 giorni dall'approvazione del Piano di cui all'articolo 5-bis.

Art. 5-quater.
(Progettazione ed attuazione degli interventi)

  1. Alle procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel Piano straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. Il termine del 30 giugno 2023 previsto al comma 1 del citato articolo 1 è da intendersi sostituito, per le finalità di cui alle presenti disposizioni, con il termine del 31 dicembre 2023.
  2. Per le funzioni di stazione appaltante l'Autorità di bacino può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con altri enti e organismi pubblici, anche ai fini dell'affidamento diretto a società in house degli stessi.

Art. 5-quinquies.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo di cui sia dispostaPag. 36 la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate dal Commissario, la facoltà di opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo;

   b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a).

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-sexies.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

  1. Il Commissario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza.
  2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-septies.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-octies.
(Presupposti e modalità di riutilizzo di fanghi e inerti da colata)

  1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e materiale inerte da dissoluzione e colata conseguente all'evento calamitoso, il Commissario straordinario esercita i poteri previsti dall'articolo 191 del decreto legislativoPag. 37 n. 152 del 2006, anche in deroga ai termini ivi previsti.
  2. Con apposite ordinanze ai sensi del precedente comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio e trattamento anche con impianti mobili a fini di riutilizzo, in deroga all'allegato 4, parte seconda, ed all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. A seguito di caratterizzazione e trattamento, il materiale che risulti compatibile con le vigenti norme ambientali è destinato al riutilizzo in conformità ai progetti approvati in Conferenza di servizi, convocata dal Commissario straordinario e partecipata dai rappresentanti di regione Campania, comuni interessati, Autorità di bacino, Arpac, autorità preposte alla gestione dei vincoli che insistono sulle aree interessate dagli interventi.
  4. In deroga all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, le determinazioni assunte a maggioranza dei soggetti partecipanti alla Conferenza sono definitive anche in presenza di dissensi motivati.

Art. 5-novies.
(Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse)

  1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario opera con la Struttura commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del medesimo decreto, che è ampliata di 10 unità di personale non dirigenziale e di 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché con un numero di esperti complessivamente non superiore ad 5, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi della collaborazione della Struttura commissariale Sisma 2016, prevista dall'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti massimi di spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-novies trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025.
  2-ter. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-novies, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5.02. Bicchielli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Piano straordinario per la messa in sicurezza del territorio)

  1. Al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi resi necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola a partire dal giorno 26 novembre 2022, l'Autorità di bacino istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativoPag. 38 n. 152 del 2006, anche sulla base degli studi ed analisi effettuati dai Centri di competenza ed altri organismi tecnici all'uopo incaricati ai sensi delle vigenti ordinanze di protezione civile emanate per affrontare la fase emergenziale, provvede ad approvare un piano straordinario con le procedure derogatorie previste dall'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  2. Il Piano straordinario è approvato in più stralci funzionali, con delibere del Comitato istituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni è approvato un primo stralcio del Piano straordinario con riferimento al territorio del comune di Casamicciola. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con le medesime procedure di cui al precedenti commi, sono approvati successivi stralci riferiti agli altri comuni dell'isola d'Ischia.
  4. Le previsioni del piano straordinario, con riferimento ai comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, sono recepite nel Piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 5-ter.
(Stralci funzionali del Piano straordinario e ambiti operativi)

  1. Il Piano straordinario, articolato in stralci funzionali, prevede:

   a) il raccordo delle misure urgenti, adottate dal Commissario delegato, nominato con Ocdpc n. 948 del 30 novembre 2022, con un programma d'interventi per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dall'evento calamitoso;

   b) l'aggiornamento della classificazione del rischio idrogeologico per zone omogenee, con relative norme tecniche di attuazione, ad integrazione e/o sostituzione delle previsioni del Piano di assetto idrogeologico vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;

   c) gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici con inagibilità temporanea, di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso;

   d) la perimetrazione degli edifici con inagibilità definitiva, singoli o aggregati, per i quali non sono azionabili, per ragioni tecniche o economiche, gli interventi di cui alla precedente lettera c) e di cui, conseguentemente, deve disporsi l'abbattimento;

   e) gli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico nei territori ricadenti nel perimetro del piano straordinario e relativi stralci funzionali, graduati in ordine di priorità in ragione del livello di vulnerabilità e di rischio conseguente;

   f) ogni ulteriore misura o norma ritenute utili per il raggiungimento delle finalità perseguite dal Piano straordinario.

  2. Ai fini della progettazione e realizzazione delle opere di messa in sicurezza di edifici, aree ed infrastrutture, gli stralci funzionali possono prevedere la perimetrazione di più ambiti operativi d'intervento.

Art. 5-quater.
(Progettazione ed attuazione degli interventi)

  1. Per la redazione dei progetti relativi agli interventi previsti del comma 2 dell'articolo 5-ter, l'Autorità di bacino può avvalersi, in convenzione diretta, dei Centri di competenza ed organismi scientifici di cui al comma 1 del precedente articolo 5-bis. Ove si renda necessario l'apporto di ulteriori competenze tecniche l'Autorità di bacino affida i relativi servizi con ricorso alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. Il termine del 30 giugno 2023 previsto al comma 1 del citato articolo 1 è da intendersi sostituito, per le finalità di cui alle presenti disposizioni con il termine del 31 dicembre 2023.Pag. 39
  2. Per l'affidamento d'incarico congiunto a più professionisti esperti di distinte discipline tra loro correlate ai fini della progettazione degli interventi di cui al comma 1, la soglia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 va considerata in relazione a ciascun incaricato.
  3. Per le funzioni di stazione appaltante l'Autorità di bacino può definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con altri organismi pubblici, anche ai fini dell'affidamento diretto a società in house.
  4. L'affidamento dei lavori previsti nei piani operativi d'intervento è disposto dalla stazione appaltante con ricorso alla disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. Il termine del 30 giugno 2023 previsto al comma 1 del citato articolo 1 è da intendersi sostituito, per le finalità di cui alle presenti disposizioni, con il termine del 31 dicembre 2023.
  5. Le procedure di affidamento dei lavori possono essere attivate anche sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, previa conferenza di servizi convocata dal Rup della stazione appaltante per l'acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti. In deroga all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, le determinazioni assunte a maggioranza dei soggetti partecipanti alla Conferenza sono definitive anche in presenza di dissensi motivati.

Art. 5-quinquies.
(Misure di sostegno per la ricollocazione definitiva in sicurezza degli aventi titolo)

  1. In favore dei soggetti titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo, di cui si prevede l'abbattimento ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5-ter, è previsto il riconoscimento di un'opzione volontaria fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo, secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, all'uopo integrato con le previsioni di fabbisogno rilocalizzativo definite dal Piano straordinario approvato dall'Autorità di bacino;

   b) un contributo per l'acquisto di un immobile sostitutivo, per ammontare equivalente al contributo di cui alla precedente lettera a), da concedersi secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario delegato.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario delegato per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. La facoltà opzionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 può essere esercitata a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguito con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili all'istanza alla data della sua presentazione.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità definitiva, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-sexies.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo)

  1. Il Commissario delegato, in prosieguo delle attività già in essere, approva con propria ordinanza un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche riguardanti:

   a) i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso;

Pag. 40

   b) i soggetti già occupanti gli immobili rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 5-ter.

   Resta fermo il possesso dei requisiti di legittimazione di cui al comma 2 dell'articolo 5-quater.

  2. Il Piano di sistemazione temporanea:

   a) definisce l'anagrafe degli aventi titolo per esigenze abitative e l'anagrafe degli aventi titolo per la ripresa delle attività economiche;

   b) individua, ove possibile, immobili non ricadenti in aree classificate a rischio dal piano di Bacino e relativi stralci funzionali, da destinare a sistemazione temporanea in via sostitutiva per i soggetti aventi titolo;

   c) prevede procedure e parametri per la concessione di contributi per consentire ai soggetti aventi titolo di ottenere un'autonoma sistemazione in immobili non ricadenti in aree classificate a rischio dal piano di Bacino e relativi stralci funzionali.

  3. I proprietari che si obbligano a locare propri immobili per un periodo non inferiore a 12 mesi, per finalità abitative o produttive, in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono esentati dalla tassazione su tali immobili per l'anno 2023, ivi compresa l'imposta in forma di cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5-septies.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche in immobili di cui sia precluso l'utilizzo in conseguenza delle misure di cui alle presenti disposizioni è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi definito in via forfettaria con Ordinanza del Commissario delegato, tenendo conto del fatturato aziendale riferito all'anno 2022 e del periodo di presumibile durata dell'interruzione dell'attività.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-octies.
(Presupposti e modalità di riutilizzo di fanghi e inerti da colata)

  1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e materiale inerte da dissoluzione e colata conseguente all'evento calamitoso, il Commissario delegato esercita i poteri previsti dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in deroga ai termini ivi previsti.
  2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1 il Commissario delegato individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio e trattamento anche con impianti mobili a fini di riutilizzo, in deroga all'allegato 4, parte seconda ed all'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. A seguito di caratterizzazione e trattamento, il materiale che risulti compatibile con le vigenti norme ambientali è destinato al riutilizzo in conformità ai progetti approvati in Conferenza di servizi, convocata dal Commissario delegato e partecipata dai rappresentanti della regione Campania, comuni interessati, Autorità di bacino, Arpac, autorità preposte alla gestione dei vincoli che insistono sulle aree interessate dagli interventi.
  4. In deroga all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, le determinazioni assunte a maggioranza dei soggetti Pag. 41partecipanti alla Conferenza sono definitive anche in presenza di dissensi motivati.
  5. I progetti che prevedono il riutilizzo dei materiali di cui al comma 3 hanno prioritaria finalità di realizzare:

   a) opere d'ingegneria idraulica per la messa in sicurezza dei versanti a rischio idrogeologico nelle aree di prioritaria attenzione, come individuate dal Piano straordinario stralcio di cui all'articolo 5-bis;

   b) interventi di ripascimento della linea di costa del comune di Casamicciola estesi al litorale dei comuni contermini ove richiesto per unitarietà funzionale delle opere;

   c) opere di ampliamento delle infrastrutture portuali nel comune di Casamicciola.

Art. 5-novies.
(Misure di potenziamento della struttura commissariale)

  1. Per fronteggiare le rilevanti e molteplici problematiche causate dalla grave emergenza conseguente agli eccezionali eventi del 26 novembre 2022 nell'isola d'Ischia la struttura commissariale è incrementata di 10 unità di personale non dirigenziale e di 2 unità di personale dirigenziale, secondo i profili professionali individuati con apposita ordinanza dal Commissario delegato. Detto contingente può essere composto con utilizzo di personale già dipendente della Pubblica Amministrazione, collocato in posizione di comando o di aspettativa, ovvero con procedure di selezione previa valutazione di curriculum. I relativi atti sono approvati dal Commissario delegato, che definisce il relativo trattamento economico e giuridico e la durata del rapporto in funzione delle attività a svolgersi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti massimi di spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 5-decies.
(Norme di copertura finanziaria).

  1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-bis a 5-novies trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dagli articoli da 5-bis a 5-novies, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5.03. De Monte, Rosato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 Pag. 42dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.
  2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.04. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.Pag. 43
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».
5.05. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.06. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)

  1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.»;

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.».
5.09. Bonelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Pag. 44fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico ed uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da ripartire, ai sensi dell'articolo 11 del decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.010. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rafforzamento delle capacità operative dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale).

  1. Al fine di assicurare un supporto specialistico, di natura tecnico-amministrativa in materia di governo del territorio, di difesa del suolo e incremento della resilienza al rischio idrogeologico e al rischio ambientale, con specifico riferimento al territorio dell'isola di Ischia, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2018, n. 135, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di unità di personale entro il limite massimo di spesa di 8 milioni di euro annui, con avvio delle relative procedure nell'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.011. Pizzimenti, Bof, Benvenuto, Montemagni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attività di mitigazione del rischio idrogeologico)

  1. Al fine di garantire le attività per la mitigazione del rischio idrogeologico, le condizioni di stabilità dei pendii, e l'efficienza delle opere idrauliche, con specifico riferimento al territorio dell'isola di Ischia, in favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.012. Bof, Montemagni, Benvenuto, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Per fronteggiare le rilevanti e molteplici problematiche causate dalla grave emergenzaPag. 45 conseguente agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla stabilizzazione del personale in servizio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite di spesa di 1 milione di euro con avvio delle relative procedure nell'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.013. Scotto, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico)

  1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziate per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio integrato.
  2. Per l'anno 2023 le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate nella misura di 200 milioni di euro alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 nell'ambito del territorio dell'isola di Ischia.
5.014. Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio dell'Isola di Ischia e aggiornamento del piano di assetto idrogeologico)

  1. Al fine di consentire l'immediato avvio degli investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 20 milioni da destinare all'aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico e dei Piani di gestione distrettuale riferiti all'intero territorio dell'Isola e alla programmazione degli interventi strutturali e non strutturali prioritari.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.015. L'Abbate, Ilaria Fontana, Caso, Sergio Costa, Fede, Morfino, Caramiello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico)

  1. Al fine di consentire il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, il fondo di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascunoPag. 46 degli anni 2023 e 2024 da destinare alla realizzazione dei medesimi interventi nel territorio dell'isola di Ischia.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.016. Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attività di pianificazione)

  1. Al fine di mantenere in buono stato idraulico-ambientale i corsi d'acqua, in condizioni di stabilità i versanti e in efficienza le esistenti opere idrauliche e di consolidamento dei pendii, una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti previsti annualmente a livello nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico è destinata al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e delle opere, da programmare e attuare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Una quota non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2 è destinata all'implementazione, all'aggiornamento e all'attuazione, anche a livello territoriale, degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento alla gestione e mitigazione del rischio da frana e di alluvione, alla gestione della risorsa idrica, anche in situazioni di deficit idrico, alla gestione dei sedimenti nonché allo sviluppo di studi, attività progettuali e valutazioni per la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, il contrasto al consumo di suolo, la tutela della biodiversità e il monitoraggio integrato.
5.017. Montemagni, Bof, Benvenuto, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi)

  1. Al fine di implementare gli strumenti conoscitivi nell'ambito delle politiche di mitigazione del rischio idrogeologico, della pianificazione territoriale, della progettazione preliminare delle infrastrutture e della programmazione degli interventi strutturali di difesa del suolo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2023 da destinare all'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) a cura del Servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli istituti e i dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al presente comma.
  2. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 7 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.018. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure per il completamento della carta geologica di Italia)

  1. Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché Pag. 47di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 al 2035, a legislazione vigente.
  2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
  4. Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.019. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)

  1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5.020. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fascicolo digitale delle costruzioni)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento di un più elevato livello di sicurezza e affidabilità delle costruzioni è istituito il Fascicolo digitale della costruzione mediante la raccolta organica di informazioni, anche disomogenee, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, prodotte dai professionisti e/o in possesso della pubblica amministrazione.
  2. Il fascicolo concorre mediante la conoscenza dell'edificato alla prevenzione del pericolo idraulico, del pericolo idrogeologico, del pericolo sismico nonché altre sorgenti di rischio e concorre alla messa a punto di forme di classificazione e riduzione del rischio.
  3. Il fascicolo, di natura esclusivamente digitale, opera secondo i principi e le tecnologie della cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del Codice dell'amministrazione digitale, e rispetta e favorisce la raccolta e lo scambio di informazioni secondo i criteri degli open data ed è implementatoPag. 48 in modo indipendente dalle caratteristiche del sistema hardware impiegato per la sua consultazione.
  4. Il fascicolo è liberamente consultabile, fatta salva la possibilità di prevedere sezioni a consultazione limitata ed è coerente con i principi di rispetto della privacy, rispetto della cyber-security, rispetto dell'economicità del procedimento amministrativo.
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 viene approvato il regolamento per la definizione della struttura del fascicolo.
5.021. Bonelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Campagne di informazione e formazione della cittadinanza)

  1. Al fine di sostenere campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione della cittadinanza sugli scenari di evento e di impatto relativi ai rischi di protezione civile e sulle azioni e i comportamenti da porre in essere nella gestione dell'emergenza per prevenire e ridurre l'esposizione a situazioni di rischio e di danno, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, è finanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.022. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di personale)

  1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminatoPag. 49 e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.023. Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Caso, Fede, Morfino, Caramiello, Amato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

  1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
  3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.024. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)

  1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga Pag. 50ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
5.025. Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Fede, Morfino, Caramiello, Amato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui Pag. 51nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.027. Carotenuto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

   c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse;

   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026)».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.028. Curti, Manzi, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

Pag. 52

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività didattiche)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.029. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Fede, Sergio Costa, Amato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)

  1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
5.030. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Morfino, Caramiello, Sergio Costa, Amato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le risorse del predetto Fondo, sono altresì destinate a completare i piani di intervento pubblico Pag. 53per la connettività ultraveloce, ove necessario.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.031. Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione di presidi territoriali)

  1. Al fine di garantire la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi franosi d'Ischia, è istituito il Presidio territoriale (PT) necessario per l'attività di monitoraggio del territorio attraverso l'osservazione diretta e in tempo reale, dell'evoluzione dei fenomeni in atto e dell'insorgenza di fenomeni precursori potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità.
  2. Le informazioni provenienti dal Presidio territoriale concorrono, unitamente ai Bollettini e agli avvisi di criticità emessi dai Centri Funzionali e ai dati provenienti dai sistemi di monitoraggio strumentale, alla decisione sull'eventuale attivazione delle fasi operative previste nella procedura dei Piani di Protezione Civile.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante l'aumento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 20 milioni.
5.032. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Abbreviazioni dei tempi per la ricostruzione)

  1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 le parole: «entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali vige l'istituto del silenzio assenso»;

   b) al comma 7 le parole: «Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «Entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza»;

   c) al comma 8, primo periodo, le parole: «entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti» e al terzo periodo, le parole: «Entro venti giorni dalla ricezione del parere» sono sostituite dalle seguenti «Entro sette giorni dalla ricezione del parere»;

   d) al comma 9 le parole: «sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, vige l'istituto del silenzio assenso»;

   e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

  «10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, vige l'istituto del silenzio assenso.»;

   f) al comma 11 le parole: «L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza Pag. 54indugio» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, entro quindici giorni».
5.033. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Definizione investimenti previsti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Allo scopo di concludere gli investimenti per le opere pubbliche danneggiate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e finanziate con le risorse per la ricostruzione, il Presidente della Regione Lombardia, già Commissario Delegato per l'emergenza e la ricostruzione post-sisma 2012, è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per il completamento del tratto in golena del ponte sul fiume Po, tra i comuni di Bagnolo San Vito e di San Benedetto Po sulla S.P. ex S.S. n° 413 «Romana», irrimediabilmente danneggiato dal sisma del 2012, nel limite delle risorse a disposizione della provincia di Mantova e con i poteri di cui all'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per il supporto tecnico, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario. Il Commissario straordinario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione del nuovo ponte.
5.034. Dara, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.