CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2022
32.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 24

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

   b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2,17 milioni di euro per l'anno 2024, di 4,28 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,18 milioni di euro per l'anno 2026, di 6,51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
2.06. (Nuova formulazione) Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 11.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
   1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli Pag. 25istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
*11.5. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Steger.
*11.17. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino.
*11.20. (Nuova formulazione) Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi in favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano)

  1. In considerazione delle difficoltà causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131 del 24 marzo 2022.Pag. 26
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 1. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonché l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023.
11.038. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38)

  1. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato».
21.047. (Nuova formulazione) Caroppo, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 26.

  Al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole: 30 giugno 2023, ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 novembre 2023.
26.3. (Nuova formulazione) Rossello, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 36.

  Al comma 2, capoverso comma 7-quater, sopprimere il secondo periodo e, al terzo periodo, sostituire le parole: del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 con le seguenti: del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
*36.2. De Bertoldi, Congedo, Matera, Testa.
*36.4. Santillo, Appendino.
*36.5. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Appendino.

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga delle detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 8.000 euro per Pag. 27l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 20,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 19,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033 e integrato di 12,8 milioni di euro per l'anno 2034.
51.021. (Nuova formulazione) Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani, Lupi.

  Alla parte prima, titolo III, capo IV, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)

  1. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  2. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale».
  3. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «fisiche o giuridiche,» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,»;

   b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

   c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. (Autocertificazione dei requisiti e controlli) – 1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
   2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.
   3. Qualora il Ministero accerti la falsità dell'autocertificazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3,5 milioni di euro nell'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
51.022. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

Art. 56-bis.
(Modifiche ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 356, dopo le parole: «15 per cento» sono inserite le seguenti: «, Pag. 28elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023,»;

   b) al comma 357, dopo le parole: «pari ad euro 10.000» sono inserite le seguenti: «, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023,».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8.020.000 euro per il 2023, di 8.240.000 euro per il 2024, di 8.440.000 euro per il 2025, di 8.640.000 euro per il 2026, di 8.820.000 euro per il 2027, di 8.980.000 euro per il 2028, di 9.120.000 euro per il 2029 e di 9.260.000 euro per il 2030.
56.05. (Nuova formulazione) Serracchiani, Fornaro.

ART. 57.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
*57.02. Orfini.
*57.04. Scotto.
*57.06. Casu.
*57.08. Ubaldo Pagano, Casu.
*57.07. Roscani, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*57.022. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 59.

  Al comma 4, lettera c), capoverso e), sopprimere la seguente parola: congrua;
59.50. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 3 e del presente comma. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
59.47. (Nuova formulazione) Sasso, Ottaviani, Cattoi, Frassini.

Pag. 29

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: all'articolo 3, comma 8, con le seguenti: all'articolo 3:

    1) al comma 1, lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1»;

    3) al comma 8.
59.60. Lucaselli, Gusmeroli, D'Attis, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Frassini, Ottaviani.

ART. 63.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
63.6. (Nuova formulazione) Boldrini, Ascani, Ascari, Bakkali, Barzotti, Bonetti, Braga, Casu, Ferrari, Furfaro, Gebhard, Ghio, Ghirra, Gribaudo, Grimaldi, Gruppioni, Guerra, Loizzo, Malavasi, Marino, Onori, Piccolotti, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Zan, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica dopo le parole: misure antitratta aggiungere le seguenti: e ulteriore rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza;

   b) il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1.850.000 euro per l'anno 2023.
63.13. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 64.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis inserire il seguente:

  1-ter. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche alle attività lavorative di Pag. 30natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
64.13. Osnato, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 66.

  Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.
(Progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori)

  1. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2.Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
66.09. (Nuova formulazione) Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 68.

  All'articolo 68:

   a) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per le finalità di cui al comma 1, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate;

   b) al comma 11, dopo le parole: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inserire le seguenti: comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
*68.1. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*68.9. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Mazzetti.

  Al comma 7, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la Pag. 31realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020.
68.2. Bordonali, Formentini, Calovini, Casasco, Almici, Benzoni, Girelli, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
68.5. Panizzut, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 70.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
70.6. (Nuova formulazione) Battilocchio, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 72.

  Al comma 2, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «720 milioni».

   e dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie».
72.9. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.

ART. 74.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per la salvaguardia dell'occupazione)

  1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pag. 32n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*74.01. (Nuova formulazione) Tabacci, Merola, Lai.
*74.028. (Nuova formulazione) Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 75.

  Nel capo I del titolo V della parte I, dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023».
*75.06. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Lai.
*75.035. (Nuova formulazione) D'Attis, Lucaselli, Frassini, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure di ristoro per le imprese bufaline colpite dalla tubercolosi e dalla brucellosi)

  1. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
76.06. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Cerreto, Cangiano, Santillo, Appendino.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di Pag. 33cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023.
77.024. (Nuova formulazione) Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.

ART. 78.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata della vite)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno2024.
78.4. (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Furfaro.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Reddito alimentare)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
78.02. (Nuova formulazione) Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Indennità di amministrazione personale non dirigente)

  1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare,Pag. 34 da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
  2. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di incentivare, potenziare e incrementare le attività e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero è incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
78.014. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Potenziamento delle strutture del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all'elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali – triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali – triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2.080.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
78.027. (Nuova formulazione) Foti.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

  1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, della cui pubblicazione è stato dato comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.

Pag. 35

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
78.020. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Nel capo II del titolo V della parte I, dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

  1. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
78.021. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici)

  1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
78.022. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Norme in materia di raccolta di legname depositato)

  1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
  2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarePag. 36 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
78.037. (Nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 80.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione del Fondo sicurezza lavoro portuale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni Pag. 37di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
80.06. (Nuova formulazione) Traversi, Iaria, Cantone, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Appendino.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020)

  1. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario di cui al comma 1, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 3.
80.08. (Nuova formulazione) Miele, Ottaviani.

ART. 81.

  All'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni Pag. 38di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
81.32. (Nuova formulazione) Sergio Costa, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Appendino, Casu, Grimaldi.

ART. 82.

  Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)

  3. In attuazione dell'articolo119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 5 milioni di euro per il 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024
82.05. (Nuova formulazione) Raffa, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Todde, D'Orso, Morfino, Appendino, Fenu, Aiello, Romano, Casu, Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Roggiani, Mancini, Grimaldi, Cannata, D'Attis.

ART. 85.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, Pag. 39lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli enti proprietari delle strade.
  3. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2023.
85.03. (Nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 91.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Disposizioni finanziarie per il «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese»)

  1. L'importo destinato all'attuazione del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
91.01. (Nuova formulazione) Molinari, Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 92.

  Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:

Art. 97-bis.
(Interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del basso Lazio)

  1. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali dei presìdi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 1 e per l'erogazione dei relativi contributi.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
92.026. (Nuova formulazione) Ottaviani, Miele.

ART. 93.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le Pag. 40parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «che abbiano maturato al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 31 dicembre 2023».
93.042. Ubaldo Pagano, Madia, Furfaro, Lai.

ART. 18.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, lettera a), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalle imprese costruttrici delle stesse con le seguenti: da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 397,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 398, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.
0.18.01000.41. Cattaneo, Cannizzaro, D'Attis.

  All'articolo aggiuntivo 18.01000 del Governo, la lettera l), è sostituita dalla seguente:

    «1) all'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: l'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   b) ai commi 3 e 6, sostituire le parole: dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: della competente Agenzia fiscale;

   c) ai commi 4 e 5, sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate con le seguenti: la competente Agenzia fiscale;

   d) al comma 12, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

   e) dopo il comma 12 inserire il seguente:

  12-bis. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 12, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.;

   f) sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 12-bis l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 12-bis e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 14;

   g) al comma 17, sostituire le parole: del direttore dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: del direttore della competente Agenzia fiscale».
0.18.01000.43. I Relatori.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto di immobili residenziali di classe Pag. 41energetica A o B per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

   b) all'articolo 24, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

   2-bis. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
   2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

   c) all'articolo 27, sostituire il comma 1 con i seguenti:

   1. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
   1-bis. L'opzione di cui al comma 1 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al comma 1 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

   d) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

Pag. 42

    2) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.
   3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA».

  5-ter. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 5-bis del presente articolo:

   a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.

   e) all'articolo 29, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

  1) alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

   a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato per l'anno 2023 in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

   b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico»;

  2) alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 140»;

  3) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”; la medesima percentuale è determinata al 98,50 Pag. 43per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

  4) dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 62-quater.1:

    1) al comma 2:

  1.1) alla lettera c), le parole: «da uno Stato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «da un altro Stato dell'Unione europea»;
  1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea»;

    2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono aggiunte le seguenti: «all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,» sono inserite le seguenti: «l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1,»;

    3) al comma 4, le parole: «da uno Stato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «da un altro Stato dell'Unione europea»;

    4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta»;

    5) al comma 5, dopo le parole: «Per il fabbricante» sono inserite le seguenti: «e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis)»;

    6) al comma 6, le parole: «ai commi 3 e 4», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 4 e 4-bis»;

    7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale»;

    8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmaciePag. 44 di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
   9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta»;

    9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione»;

    10) al comma 13, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater»;

    11) il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis)»;

  5) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati»:

    1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) sigarette 49,50 per cento»;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento»;

   f) all'articolo 31 apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

   «c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni»;

    2) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della RepubblicaPag. 45 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

   g) all'articolo 34, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

  1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  4. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

   h) nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile)

  1. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole».

   i) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, dopo le parole: riguardanti le dichiarazioni aggiungere le seguenti: validamente presentate.

   l) all'articolo 42 apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 12, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»;

    2) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai Pag. 46sensi del comma 12, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

    3) sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 12-bis, l'eventuale diniego della definizione agevolata è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione agevolata è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 12-bis; la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione agevolata e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 14.

   m) all'articolo 46:

    1) al comma 1:

     1.1) sostituire le parole: 31 gennaio 2023 con le seguenti: 31 marzo 2023;

     1.2) dopo le parole: 31 dicembre 2015 inserire le seguenti: dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;

    2) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5 e 6-bis, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 1 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

    3) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 6 del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 1 del presente articolo non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
  6-ter. Gli enti creditori di cui al comma 6 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 6 e, conseguentemente, quelle del comma 6-bis, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
  6-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 Pag. 47è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-bis del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

   n) all'articolo 47:

    1) al comma 16, sopprimere la lettera e);

    2) sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

   o) dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione)

  1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 6 del presente articolo e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 2 a 6. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.
  2. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 1 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla società SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.
  3. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.
  4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposizione fiscale.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni dei commi 1 e 3.

   p) nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 51, inserire i seguenti:

Art. 51-bis.
(Proroga dei termini per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: Pag. 48«entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».
  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione».

Art. 51-ter.
(Efficacia di norme in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili)

  1. All'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti».
  2. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

   q) nel titolo VIII, dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Accademia nazionale dei Lincei)

  1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 ai comuni interessati, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

   r) nel titolo XIII, dopo l'articolo 146, aggiungere i seguenti:

Art. 146-bis.
(Modifica della disciplina dell'IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma)

  1. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la regione autonomaPag. 49 Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)».
  2. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, le parole: «e all'IMIS» sono sostituite dalle seguenti: «, all'IMIS» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17».
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 146-ter.
(Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel prospetto delle aliquote dell'IMU di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

   b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.»

Art. 146-quater.
(Modifica della disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi 816 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019)

  1. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: «di comuni» sono soppresse.

Art. 146-quinquies.
(Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale)

  1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4 dell'articolo 152, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per Pag. 50l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –29.000.000;

    CS: –29.000.000.

   2024:

    CP: –29.000.000;

    CS: –29.000.000.

   2025:

    CP: –29.000.000;

    CS: –29.000.000.

   Fino all'anno 2031.
18.01000. Il Governo.

ART. 51.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 51.1000 del Governo, sopprimere la lettera c).
0.51.1000.104. I Relatori.

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera b), capoverso «art. 92-bis», comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 12 milioni, dopo le parole: da ripartire inserire le seguenti: per una quota di 5 milioni di euro e sopprimere le parole: finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.51.1000.100. Patriarca, Cannizzaro, D'Attis

  All'emendamento 51.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 127-bis», comma 1, dopo le parole: tali fenomeni, inserire le seguenti: nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.
0.51.1000.101. (Nuova formulazione) Cannizzaro

  Alla lettera h), capoverso «Art. 146-ter», al comma 1, dopo le parole: 850.000 euro per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e, per l'anno 2023, a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a euro 300.000;

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 del medesimo capoverso «Art. 146-ter» della lettera h) con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, rispettivamente, Pag. 51mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.51.1000.45. (Nuova formulazione) Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 108, primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  1-quater. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»;

   b) al comma 187, le parole: «di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025».

  1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  1-septies. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

   b) alla parte I, titolo V, capo III, dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di Pag. 52opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   c) dopo l 'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

   d) all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: «“ex Ospedale militare”» sono inserite le seguenti: «nonché per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2»;

   e) all'articolo 134:

    1) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

  «8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: “e per i cinque anni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “e per i sei anni successivi” e le parole: “per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023”;

   b) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: “di 60 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023”;

    2) al secondo periodo, le parole: “dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2023”.

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  8-quater. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 8-bis e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti»;

    2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

  10. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2023»;

   b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2021» sono sostituite Pag. 53dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2022»;

    2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

   f) dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria

  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni, è disposta l'assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed è ricompresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria.

   g) dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Misure in favore dei comuni)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243.
  2. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2025».
  3. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023.
  4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

   h) dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

Art. 146-bis.
(Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa)

  1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 850.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
51.1000. Governo

  All'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono Pag. 54sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023»;

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  1-quater. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
  1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 185, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023»;

   b) al comma 187, le parole: «di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025».

  1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  1-septies. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
51.22. Foti, Serracchiani, Molinari, Francesco Silvestri, Cattaneo, Richetti, Zanella, Lupi, Schullian

ART. 96.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente;

Art. 96-bis.

  1 Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Le disposizioni del comma 1 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
96.042. Serracchiani, Foti, Molinari, Francesco Silvestri, Cattaneo, Richetti, Zanella, Lupi, Schullian.

Pag. 55

ART. 94.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Fondo per programma nazionale di screening del diabete di tipo 1 e della celiachia)

  1. Per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025
94.06. (Nuova formulazione) Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 96.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni a sostegno della salute mentale)

  1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, è ridotto di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
96.01. (Nuova formulazione) Madia, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Scarpa, Di Lauro, Serracchiani, Grimaldi, Torto.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incremento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per il colangiocarcinoma)

  1. Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma.
  3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1 e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
96.037. (Nuova formulazione) Benigni, Cappellacci, Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 101.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro Pag. 56per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
101.5. (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Furfaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, scuola superiore ad ordinamento speciale, è attribuito un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
101.29. (Nuova formulazione) Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
101.28. (Nuova formulazione) Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure a sostegno di studenti con disabilità nelle istituzioni AFAM)

  4. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
101.022. (Nuova formulazione) Torto, Ilaria Fontana, Orrico, Sportiello, Caso, Pag. 57Carmina, Dell'Olio, Donno, Appendino, Grimaldi.

  Alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
101.035. (Nuova formulazione) Nazario Pagano

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Finanziamento di scuole superiori d'ateneo del sistema universitario)

  1. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:

    1) Collegio superiore – Università di Bologna;

    2) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;

    3) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;

    4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;

    5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» – Università di Macerata;

    6) Scuola Galileiana di studi superiori – Università di Padova;

    7) Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma;

    8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» – Università di Torino;

    9) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;

    10) Collegio internazionale Ca' Foscari – Università di Venezia.

  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
101.036. (Nuova formulazione) D'Attis, Caroppo.

ART. 107.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Contributo in favore della società Sport e salute Spa)

  1. In favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto «Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 58ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
107.07. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis

ART. 108.

  Il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo U.d.V. 1.1,

   apportare le seguenti variazioni:

  2023

   CP: +1.200.000

   CS: +1.200.000

  2024

   CP: +1.200.000

   CS: +1.200.000

  2025

   CP: +1.200.000

   CS: +1.200.000
108.1. (Nuova formulazione) Frassini, Toccalini, Cecchetti, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le azioni volte a conseguire le finalità di cui al primo periodo sono realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale comuni italiani.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 900.000 euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
108.6. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis, Gadda

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente

Art. 108-bis.
(Sostegno alle imprese culturali e creative)

  1. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
108.01. (Nuova formulazione) Ascani, Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

Pag. 59

ART. 110.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Centro di produzione Spa)

  1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
  2. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per il 2023.
*110.040. (Nuova formulazione) Lucaselli, Pella.
*110.042. (Nuova formulazione) Casu.
*110.06. (Nuova formulazione) Schullian.
*110.014. (Nuova formulazione) Dara.
*110.017. (Nuova formulazione) Giachetti.
*110.024. (Nuova formulazione) Foti.
*110.032. (Nuova formulazione) Grimaldi.
*110.034. (Nuova formulazione) Mollicone.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia)

  1. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma, è concesso un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 0,7 milioni di euro per l'anno 2023.
110.021. (Nuova formulazione) Mancini, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Contributo al Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dalla Fondazione Censis)

  1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è concesso alla Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
110.033. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Pag. 60

ART. 114.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

  1. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «170 unità»;

    2) alla lettera g), le parole: «ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori: 110»;

    3) alla lettera i), le parole: «appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

   a) ruolo ispettori: 76 unità;

   b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 841.650 euro per l'anno 2023, 4.612.180 euro per l'anno 2024, 5.582.416 euro per l'anno 2025, 6.135.205 euro per l'anno 2026, 6.359.053 euro per l'anno 2027, 6.615.027 euro per l'anno 2028, 6.679.282 euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e 6.731.167 euro per l'anno 2033 e di 6.731.167 euro annui a decorrere dal 2034.

  Conseguentemente, per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo pari a euro 324.000 per l'anno 2023 e a euro 84.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
114.010. (Nuova formulazione) Angelo Rossi, Foti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 126.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Bonifica del SIN di Trento Nord)

  1. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi Pag. 61policiclici aromatici ed altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
126.01. (Nuova formulazione) Ferrari.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

  1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.
  4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 394 milioni di euro per l'anno 2023, 393 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
128.018. (Nuova formulazione) L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa, Appendino.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

  1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e2025.

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  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
128.038. (Nuova formulazione) Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 129.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. A decorrere dall'anno 2023, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.888.500 per l'anno 2023, di euro 397.710.300 per l'anno 2024, di euro 397.641.650 per l'anno 2025, di euro 397.570.900 per l'anno 2026, di euro 397.498.000 per l'anno 2027, di euro 397.422.950 per l'anno 2028, di euro 397.345.650 per l'anno 2029, di euro 397.266.000 per l'anno 2030, di euro 397.184.000 per l'anno 2031 e di euro 397.099.500 annui a decorrere dall'anno 2032.
*129.02. (Nuova formulazione) Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Amendola, Lai.
*129.016. (Nuova formulazione) Orsini, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 131.

  Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.
(Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi)

  1. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
131.03. (Nuova formulazione) Amendola, Rosato.

ART. 144.

  All'articolo 144, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazionePag. 63 statale o regionale, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni e alle opere del PNRR e del piano complementare e quelle relative a economie di investimenti già conclusi. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

   a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali e dalle aziende del servizio sanitario regionale;

   b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

   c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

  3-ter. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 1 sono previamente comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
137.6. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

ART. 137.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Avanzo libero)

  1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.
137.05. Roggiani, Mauri, Peluffo, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

   b) indice di delittuosità del comune;

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   c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

  3. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
137.033. (Nuova formulazione) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso, Appendino, Ascari.

ART. 140.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019».
140.018. Gnassi, Gianassi.

ART. 142.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
142.1. (Nuova formulazione) Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 143.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Insularità – Istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate «Fondo Pag. 65per gli investimenti strategici» e «Fondo per la compensazione degli svantaggi».
  2. Nella dotazione del Fondo di cui al comma 1 possono confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

   a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;

   b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

   c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

  4. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di seguito denominata «Commissione».
  5. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  6. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
  7. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
  8. La Commissione può acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.
  9. La Commissione svolge i seguenti compiti:

   a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;

   b) individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale, nonché all'energia;

   c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, di concerto con l'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

   d) propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

   e) esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;

   f) propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

  10. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui Pag. 66risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 Costituzione.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
143.01. (Nuova formulazione) Lai, Barbagallo, Iacono, Marino.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
143.05. Zucconi, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Barelli, D'Attis.

ART. 144.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
144.1. (Nuova formulazione) Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Misure di sostegno in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
144.03. (Nuova formulazione) Provenzano, Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Lai.

ART. 145.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel Pag. 67senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
145.04. Lai, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
145.031. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis.

ART. 146.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Ulteriore contributo a sostegno degli enti con maggiori disavanzi emergenti a seguito di illegittimità di norme contabili)

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2023, ferme restando le finalità di cui al citato articolo 52, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2021,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 agosto 2021, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal primo periodo del presente comma. Ai fini dell'individuazione delle modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 1-ter e 1-quater del citato articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, e il riferimento all'esercizio 2021 del bilancio di previsione contenuto nel predetto comma 1-quater si intende fatto all'esercizio 2023.
  2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è altresì incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di anticipazioni dovute a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo testo unico che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo periodo e sono ripartite Pag. 68con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggiore onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al primo periodo, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021, e delle somme già assegnate per le medesime finalità ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 15 giugno 2022, della cui pubblicazione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 450 milioni di euro per l'anno 2023.
146.020. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

ART. 148.

  Aggiungere, in fine i seguenti commi:

  1-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

   a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

   b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

   c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

   d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

   e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

  1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1-bis.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
148.1. (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Lai.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

   1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti Pag. 69sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
   2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.676.449 per l'anno 2023 e di euro 4.588.198 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2.776.449 per l'anno 2023 e di euro 4.588.198 annui a decorrere dall'anno 2024.
148.08. (Nuova formulazione) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto, Appendino.

ART. 152.

  All'articolo 152, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

   4-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico:

   a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo;

   b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria;

   c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina – Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina.

   4-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 4-bis tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4-bis.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023.
152.8. (Nuova formulazione) Cannizzaro.

ART. 154.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Clausola di salvaguardia)

   1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
154.01. Steger, Gebhard, Schullian, Cattoi, Ferrari.

TAB. A.

  All'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 399 milioni di euro annui per l'anno 2023, di 398,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 2 Regolazione dei mercati, programma 2.1 – «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori», apportare le seguenti variazioni:

   2023:

   CP: +1.000.000;

   CS: +1.000.000.

Pag. 70

   2024:

   CP: +1.500.000;

   CS: +1.500.000.

   2025:

   CP: +1.500.000;

   CS: +1.500.000.
Tab.A.1. (Nuova formulazione) Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  All'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 399,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione: 1 Ricerca e innovazione; programma: 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

   CP: 500.000;

   CS: 500.000.

   2024:

   CP: 500.000;

   CS: 500.000 .

   2025:

   CP: 500.000;

   CS: 500.000.
Tab.A.5. (Nuova formulazione) Arruzzolo, D'Attis, Cannizzaro.

  All'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 399,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione: 1 Ricerca e innovazione; programma: 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

   CP: 500.000;

   CS: 500.000.

   2024:

   CP: 500.000;

   CS: 500.000.

   2025:

   CP: 500.000;

   CS: 500.000.
Tab.A.7. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  All'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 399 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

   Allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 1 Ricerca e innovazione, programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

   CP: +1.000.000;

   CS: +1.000.000.

   2024:

   CP: +1.000.000;

   CS: +1.000.000.

   2025:

   CP: +1.000.000;

   CS: +1.000.000.
Tab.A.8. (Nuova formulazione) Lupi.

Pag. 71

ART. 152.

  All'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di 377 milioni di euro per l'anno 2024, di 378 milioni di euro per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, alla Tabella n. 9, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

   CP: —;

   CS: —.

   2024:

   CP: +23.000.000;

   CS: +23.000.000;

   2025:

   CP: +22.000.000;

   CS: +22.000.000.
152.5. (Nuova formulazione) Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Appendino.

ART. 57.

  Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili)

  1. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.
57.015. (Nuova formulazione) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Appendino.

ART. 144.

  All'articolo 144, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2023.
  3-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

   a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre Pag. 72che dalle aziende del servizio sanitario regionale;

   b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

   c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

  3-quater. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 3-ter sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative del comma 3-ter e del presente comma.
  3-quinquies. Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:

   «6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.»
144.3. (Nuova formulazione) Cattoi, Lucaselli, Cannizzaro, Romano, Frassini, Giorgianni, D'Attis, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Angelo Rossi, Cannata, Rampelli, Tremaglia.

ART. 108.

  Sostituire l'articolo 108 con il seguente:

Art. 108.
(Misure a sostegno della cultura)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 357, è sostituito dai seguenti:

   «357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

   a) una “Carta della cultura Giovani”, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

   b) una “Carta del merito”, ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).

   357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui Pag. 73a decorrere dall'anno 2024. Nell'anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell'anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nell'anno 2022. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
   357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.
   357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
   357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni»;

   b) al comma 358, le parole: «al comma 357, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 357-quater e 357-quinquies» e le parole: «della Carta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «delle Carte di cui al comma 357».

  2. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
  3. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per il 2024 e di 8 milioni di euro nel 2025.

   allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 15 Tutela del patrimonio culturale, «Unità di voto 1.9», apportare le seguenti variazioni:

  2023

   CP: –230.000.000

   CS: –230.000.000

  2024

   CP: –40.000.000

   CS: –40.000.000

  2025

Pag. 74

   CP: –40.000.000

   CS: –40.000.000
108.7. (Nuova formulazione) Mollicone, Cattaneo, Cannizzaro, D'Attis, Romano.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Finanziamento indennità discontinuità per il 2023)

  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di euro 60 milioni per l'anno 2023, di euro 6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8 milioni per l'anno 2025.
52.02. (Nuova formulazione) Orfini, Manzi, Zingaretti, Gribaudo, Berruto, Speranza, Furfaro, Lai, Serracchiani, Grimaldi.

ART. 153.

  Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.
(Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

   «9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026.»
153.03. (Nuova formulazione) Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 57.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

   1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
57.024. Magi, Steger.

ART. 99.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

Pag. 75

   1. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.
   2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
99.010. Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, L'Abbate, Torto, Appendino.

ART. 4.

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera b).
0.4.1000.128. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo, sopprimere la lettera f).
0.4.1000.129. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso Art. 38, sostituire le parole: 31 dicembre ovunque ricorrano, con le seguenti: 29 dicembre
0.4.1000.144. Il Governo

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera n).
0.4.1000.130. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera o).
0.4.1000.131. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera r).
0.4.1000.132. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera s), capoverso art. 65.
0.4.1000.133. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera s), capoverso art. 66.
0.4.1000.134. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera t), capoverso art. 67-bis.
0.4.1000.135. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera t), capoverso art. 67-ter.
0.4.1000.136. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera bb), comma 3-septies, sopprimere le parole: e per euro 53.891 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.
0.4.1000.143. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera cc).
0.4.1000.137. I Relatori

Pag. 76

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera ee-bis).
0.4.1000.138. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera ff), capoverso Art. 127-bis, sopprimere il comma 3.
0.4.1000.139. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo sopprimere la lettera ii), capoverso Art. 150-bis.
0.4.1000.140. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo, sopprimere la lettera nn).
0.4.1000.141. I Relatori

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ii), capoverso «Art. 150-quater», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
0.4.1000.42. (Nuova formulazione) Grimaldi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

   b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al settore del teleriscaldamento)

  1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica Pag. 77anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.;

   c) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno.;

   d) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   e) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

  1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.
  2. Ai fini del comma 1, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  3. Le imprese di cui ai commi 1e 2 il cui valore del patrimonio è prevalentemente Pag. 78costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 1 del presente articolo in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 2 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni per l'anno 2024.
  7. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria».

   f) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

  1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.;

   g) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3 sostituire la parola: «14» con la seguente: «16»;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire,Pag. 79 entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».

  3-ter. L'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

   «Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».

   h) all'articolo 30:

   a) al comma 1:

  1) al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024;
  2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è versato» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

   a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1 ° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

   b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari Pag. 80importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

   c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.

  1-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 1 e 1-bis.

   i) all'articolo 38, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.
  7-ter. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 7-bis. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
  7-quater. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  7-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.
  7-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 7-bis a 7-quinquies si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1-bis alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 7-bis.
  7-septies. I commi da 7-bis a 7-sexies e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

   l) all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le Pag. 81imprese minori, le parole: «non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività»;

   m) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.538 euro con le seguenti: 1.923 euro;

   n) all'articolo 57, apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: «8.000 euro»;
  2) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;
  3) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;

   o) all'articolo 58, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

  1) al numero 1), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento;
  2) al numero 2), sostituire le parole: del 55 per cento con le seguenti: del 53 per cento;

    3) al numero 3), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 47 per cento;

  4) al numero 4), sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 37 per cento;
  5) al numero 5), sostituire le parole: del 35 per cento con le seguenti: del 32 per cento;

   p) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 aggiungere le seguenti: , elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni,

   q) all'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, sostiuire le parole: 8 mensilità con le seguenti: 7 mensilità;
  2) al comma 6, sostituire le parole: 743 milioni di euro con le seguenti: 958 milioni di euro;
  3) al comma 7, sostituire le parole: 9 milioni di euro con le seguenti: 11 milioni di euro;

   r) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Armonizzazione dell'indennità di amministrazione per il personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  2. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 1, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoroPag. 82 sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

   s) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione di cui al primo periodo è incrementata del 50 per cento».

   b) al comma 2, le parole da: sono incrementate fino a: dall'anno 2029 sono sostituite dalle seguenti: sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

   s-bis) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

   t) dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per le deliberazioni relative agli interventi di cui al comma 1 da adottare in sede di assemblea condominiale, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».

Art. 67-ter.
(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano serviziPag. 83 socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui a medesimo comma, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.
  3. Allo stanziamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

   u) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

  1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

   «Art. 35. – (Disciplina transitoria) –
   1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
   2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
   3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.Pag. 84
   4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
   5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
   6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
   7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
   8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
   9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
   10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
   11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;

   b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

   c) all'articolo 41:

    1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;

    3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),».

  2. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata;

   a) tre mesi, per il primo periodo;

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   b) un mese, per il secondo periodo;

   c) quattro mesi, per il terzo periodo.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I con la seguente: Capo I – Misure per favorire la crescita, gli investimenti e l'attuazione del PNRR.

   v) Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

   l. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.

   z) Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

Art. 78-bis.
(Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024per le medesime spese di funzionamento.

   aa) All'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: Pag. 86«al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

   bb) All'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-quater. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  3-quinquies. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 3-quater il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3-sexies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-quater, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

   cc) Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

   dd) Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

  1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «155 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

   b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazionePag. 87 del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

   c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» è inserita la seguente: «b-bis),».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

   ee) Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

  1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
  (Importi in euro)

Polizia di Stato

  1.449.575

Corpo della polizia penitenziaria

  675.475

Arma dei carabinieri

  1.735.950

Corpo della guardia di finanza

  890.575

Esercito italiano

  2.401.975

Marina militare

  725.375

Aeronautica militare

  1.000.200

Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera

  265.400

Corpo nazionale vigili del fuoco

  874.350

  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, alla stipula delle relative polizze assicurative.

   ee-bis) Dopo l'articolo 113, aggiungere i seguenti:

Art. 113-bis.
(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90.000.000 di euro per l'anno 2023, di 95.000.000 di euro Pag. 88per l'anno 2024, di 95.000.000 di euro per l'anno 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.

   ff) Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

Art. 127-bis.
(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.
  2. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 1, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   «607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 sono riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

   gg) All'articolo 130, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «l-bis. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di appositePag. 89 convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025,per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

   hh) Dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.
(Partecipazione al NATO Innovation Fund)

   1. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 130-ter.
(Riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo)

   1. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

Art. 130-quater.
(Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)

   1. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'area dei “funzionari” e 50 unità nell'area degli “assistenti” prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa Pag. 90pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 1 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 130-quinquies.

  1. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023”.

   ii) Dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1016, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno” sono sostituite dalle seguenti: “liquidato in un'unica soluzione entro l'anno”.
  2. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023”.

Art. 150-ter.
(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

  1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1-ter annesso alla presente legge.
  2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro Pag. 9146.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

ALLEGATO 1-ter

(articolo 150-ter, comma 1)

«Tabella A
(Art. 1, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

UOMINI

DONNE

TOTALE

RUOLO
ISPETTORI

SOSTITUTO

COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE SUPERIORE

3.100

450

3.550

ISPETTORE CAPO

VICE ISPETTORE

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE

CAPO

4.820

480

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE

SOVRINTENDENTE

RUOLO

AGENTI/ASSISTENTI

ASSISTENTE

CAPO

29.522

3.138

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

TOTALE

42.150

».

Art. 150-quater.

  1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'area dei «funzionari» e 473 da inquadrare nell'area degli «assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivoPag. 92 nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

   ll) All'articolo 152, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023.

   mm) All'articolo 153, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67»;

   nn) All'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  18. Le disposizioni dell'articolo 9,comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

   a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre, 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  19. Gli oneri derivanti dal comma 18 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2022, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 18 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Pag. 93

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 29 – Politiche economiche-finanzia e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

   2024:

    CP: +70.000.000;
    CS: +70.000.000.

   2025:

   CP: –100.000.000;
   CS: –100.000.000.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis

(articolo 38, comma 7-sexies)

(importi in milioni di euro)

  Stato di previsione

2022

  Missione/Programma

Ministero dell'economia e delle finanze

  1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

70

  1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)

70

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

30

  3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

30

  21. Debito pubblico (34)

120

  21.1. Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

120

  23. Fondi da ripartire (33)

869

  23.1. Fondi da assegnare (33.1)

350

  23.2. Fondi di riserva e speciali (33.2)

519

TOTALE

1.089

4.1000. Il Governo.

ART. 57.

  All'emendamento 57.01000, del Governo sopprimere la lettera n).
0.57.01000.28. I Relatori

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: +10.000.000;Pag. 94
    CS: +10.000.000.

   2024:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.

   2025:

    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: –10.000.000;
    CS: –10.000.000.

   2024:

    CP: –20.000.000;
    CS: –20.000.000.

   2025:

    CP: –10.000.000;
    CS: –10.000.000.

   b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 15 – Ricerca di base e applicata U.d.V. 11.1:

   2023:

    CP: +80.000.000;
    CS: +80.000.000.

   2024:

    CP: +85.000.000;
    CS: +85.000.000.

   2025:

    CP: +60.000.000;
    CS: +60.000.000.

   2026:

    CP: +40.000.000;
    CS: +40.000.000.

  Conseguentemente alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 9 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità U.d.V. 7.2:

   2023:

    CP: –80.000.000;
    CS: –80.000.000.

   2024:

    CP: –85.000.000;
    CS: –85.000.000.

   2025:

    CP: –60.000.000;
    CS: –60.000.000.

   2026:

    CP: –40.000.000;
    CS: –40.000.000.

   c) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 30.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria – U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2024:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2025:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   d) allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma - Incentivazione del sistema produttivo (U.d.V. 1.3) apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –5.000.000;Pag. 95
    CS: –5.000.000.

   2024:

    CP: 1.250.000;
    CS: 1.250.000.

   2025:

    CP: 1.250.000;
    CS: 1.250.000.

  Fino al 2027

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero delle imprese e del made in Italy» apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: 5.000.000;
    CS: 5.000.000.

   2024:

    CP: –1.250.000;
    CS: –1.250.000.

   2025:

    CP: –1.250.000;
    CS: –1.250.000.

   e) dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione della biodiversità)

  1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.
  3. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –30.000.000;
    CS: –30.000.000.

   f) dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.
(Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)

  1. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 1, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale,Pag. 96 la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2:

   2023:

    CP: –50.000.000;
    CS: –50.000.000.

Art. 130-ter.
(Aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa)

  1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 3 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2:

   2023:

    CP: –50.167.866;
    CS: –50.167.866.

   2024:

    CP: –50.167.866;
    CS: –50.167.866.

   2025:

    CP: –50.167.866;
    CS: –50.167.866.

   2026:

    CP: –50.167.866;
    CS: –50.167.866.

   g) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata U.d.V. 17.22, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   2024:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   2025:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   h) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 750.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 31 – Turismo, Programma 4 – Promozione dell'offerta turistica italiana U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

   2024:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

Pag. 97

   2025:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

   i) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 4 – Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività U.d.V. 22.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2024:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2025:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   l) all'articolo 156, comma 3, sostituire la parola: 34.000 con la seguente: 40.000;

   m) all'articolo 164, comma 5, sostituire le parole: dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 con le seguenti: dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181;

   n) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni: Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: +2.600.000;
    CS: +2.600.000.

   2024:

    CP: +3.200.000;
    CS: +3.200.000.
57.01000. Il Governo.

ART. 58.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo sopprimere la lettera b).
0.58.01000.79. I Relatori

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 69, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per Pag. 98mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.
  2-ter. Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 2-ter non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 2 e 2-bis sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a e 30 euro.
  2-quater. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 2-ter si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
0.58.01000.86. Serracchiani, Romano, Lucaselli, Torto, Cattoi, Grimaldi, Steger, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera e), capoverso «Art. 74-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sopprimere le parole: e il funzionamento;

    2) aggiungere in fine il seguente periodo: Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: –5.000.000;
   2024: –5.000.000;
   2025: –5.000.000.
0.58.01000.85. I Relatori.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis
(Dotazione per l'attività di ordine tecnico operativo di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  La dotazione del «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» di cui al capitolo di parte corrente 2330 programma 01 è incrementata di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 Pag. 99dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.58.01000.87. I Relatori

  All'emendamento 58.01000 del Governo sopprimere la lettera g).
0.58.01000.81. I Relatori

  All'emendamento 58.01000 del Governo sopprimere la lettera i).
0.58.01000.82. I Relatori

  All'emendamento 58.01000 del Governo sopprimere la lettera s), limitatamente al capoverso Art. 118-ter.
0.58.01000.83. I Relatori

  All'emendamento 58.01000 del Governo sopprimere la lettera t).
0.58.01000.84. I Relatori

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

  1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

   «3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

  2. All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023» e, dopo il medesimo comma 116, è inserito il seguente:

   «116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509»;

   b) dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

  1. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   c) all'articolo 69, sopprimere il comma 2;

Pag. 100

   d) dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73-bis.
(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

  1. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
  2. Ai fini della definizione recata al comma 1, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, hanno subìto, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta riconosciuto a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 5. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinatoPag. 101 dai commi da 1 a 6, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  6. Le risorse stanziate ai sensi del comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

   e) dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:

Art. 74-bis.
(Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

  1. È istituita la fondazione denominata Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
  2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza della fondazione è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
  4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
  5. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
  7. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 3, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  8. Per la costituzione e il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la TesoreriaPag. 102 dello Stato, intestato alla fondazione.
  10. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 74-ter.
(Nuova Sabatini).

  1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74-quater.
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le migliori pratiche di mercato»;

   b) le parole: «approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17».

  2. Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

   f) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

Art. 78-bis.
(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento Pag. 103del fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

   g) all'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   a) alla lettera b):

    1) al capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali» sono inserite le seguenti: «e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;

    2) al capoverso comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione Pag. 104compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

    b-bis) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

    b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022-2024».

   h) all'articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:

  al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti»;

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti».

   i) dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dopo le parole: «4.000.000 di euro per l'anno 2020» inserire le seguenti: «e di 300.000 euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 7-bis, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,» sono inserite le seguenti: «in qualità di Commissario straordinario,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;

   c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

   «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le Pag. 105risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
   7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il commissario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'allineamento di tali informazioni, nonché delle altre informazioni procedurali e finanziare nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

  2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

   l) dopo l'articolo 92 inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.
  2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

   m) dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento delle risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 7 della legge n. 362 del 1999, concernente incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute)

  1. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma Pag. 1065-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

   n) all'articolo 99 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «15 aprile»;
   b) al comma 1, capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio» e le parole: «31 luglio» con le seguenti: «30 giugno» e il periodo: «Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.» con le seguenti parole: «, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale»;
   c) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».

   o) all'articolo 101, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023 di 15 milioni di euro.
   3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
   3-quater. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Pag. 107Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3-quinquies. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 149.377 euro annui».

   p) alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, inserire i seguenti:

Art. 101-bis.
(Disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non superiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».

Art. 101-ter.
(Promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera».
  2. Le risorse di cui al comma 1, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

   q) all'articolo 107, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 6-ter, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.
  6-ter. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 6-octies, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.
  6-quater. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
  6-quinquies. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e Pag. 108delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.
  6-sexies. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.
  6-septies. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 6-sexies secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

   a) i principi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;
   b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies;
   c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;
   d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;
   e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 6-quater con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

  6-novies. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 6-sexies e 6-septies è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

   r) all'articolo 117, sostituire le parole: di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 Pag. 109milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti: di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.

   s) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

Art. 118-bis.
(Adeguamento del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

  1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Art. 118-ter.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   t) dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 2 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.
  2. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713»;
   b) con efficacia dal 1° ottobre 2024 le parole: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024», le cifre: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro Pag. 1108.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. È autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

   u) all'articolo 143, sopprimere il comma 8.

   v) dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Istituzione della segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)

  1. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 2 dell'articolo 143 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.
  2. La segreteria tecnica di cui al comma 1 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 143 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità Pag. 111ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   z) dopo l'articolo 153, inserire il seguente:

Art. 153-bis.
(Potenziamento della Corte dei conti)

  1. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente:

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –9.450.000;
    2024: –10.805.000;
    2025: –10.805.000.

Pag. 112

   alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –1.437.655;
    2024: –9.016.238;
    2025: –23.313.099.

   alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –149.377;
    2024: –149.377;
    2025: –149.377.

   alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –5.000.000;
    2024: –5.000.000.

   alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

    2023: –300.000.

   alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –15.000.000;
    2024: –15.000.000.
58.01000. Il Governo.

ART. 123.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

  1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis»;

   b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis.(Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza) – 1. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.
  2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto Pag. 113del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.
  3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche da esso stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, recante contenuti, anche espressi in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.
  4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dall'acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
  5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.
  6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
123.01000. Il Governo.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della riduzione dell'IVA al settore del teleriscaldamento)

  1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai Pag. 114mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.
4.011. Comaroli, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

  1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
17.032. Comaroli, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 57.

  All'articolo 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: 6.000 euro sono sostituite dalle seguenti: 8.000 euro;

   b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;

   c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.
57.19. Ubaldo Pagano, Lucaselli, Comaroli, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 58.

  All'articolo 58, al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

   al numero 1), le parole: dell'80 per cento sono sostituite dalle seguenti: dell'85 per cento;

   al numero 2), le parole: del 55 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 53 per cento;

   al numero 3), le parole: del 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 47 per cento;

   al numero 4), le parole: del 40 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 37 per cento;

   al numero 5), le parole: del 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 32 per cento.
58.9. Pella, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Torto, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 62.

  Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Armonizzazione dell'indennità di amministrazione per il personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'IspettoratoPag. 115 nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  2. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 1, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 1 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  4. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
62.015. Romano, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Steger.

ART. 65.

  All'articolo 65, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento»;

   b) al comma 2, sostituire le parole da: sono incrementate fino a: dall'anno 2029 con le seguenti: sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
65.16. Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 66.

  All'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativoPag. 116 n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.
66.26. Grimaldi, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Torto, Pella, Marattin, Romano, Steger.

ART. 67.

  Alla parte prima, titolo IV, capo II, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

Art. 67-bis.
(Proroga della detrazione gli per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche)

  1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «3l dicembre 2025»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «5. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».
67.067. Comaroli, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

  Alla parte prima, titolo IV, capo II, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al medesimo comma, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
  3. Allo stanziamento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
67.068. Comaroli, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 101.

  Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezionePag. 117 dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
101.043. Comaroli, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 113.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere i seguenti:

Art. 113-bis.
(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.
113.010. Torto, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 127.

  Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:

Art. 127-bis.
(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   «607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
127.023. Torto, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

Pag. 118

ART. 150.

  Dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:

Art. 150-bis.
(Rimborso delle spese legali agli imputati assolti)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1016, le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno»;

   b) al comma 1020, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».
150.021. Marattin, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Torto, Pella, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 153.

  All'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

   a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77a;

   b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre, 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  17-ter. Gli oneri derivanti dal comma 17-bis sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  17-quater. Le disposizioni dei commi 17-bis e 17-ter entrano in vigore il giorno Pag. 119stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024.

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 29 – Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: – 15.000.000;
    CS: – 15.000.000.

   2024:

    CP: + 70.000.000;
    CS: + 70.000.000.

   2025:

    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
153.8. Pella, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Torto, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 152.

  All'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 297,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni: Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: +2.600.000;
    CS: +2.600.000.

   2024:

    CP: +3.200.000;
    CS: +3.200.000.
152.9. Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

  1. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «- prima dell'entrata in vigore del presente decreto –» sono sostituite dalle seguenti: «, prima del 1° gennaio 2023».
59.013. Ubaldo Pagano, Lucaselli, Comaroli, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 79.

  All'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b):

  1) al capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: anche in deroga alle specifichePag. 120 clausole contrattuali inserire le seguenti: e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
  2) al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: presente articolo inserire le seguenti: , in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sostituire le parole: di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indìce la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 con le seguenti: di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;

   b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

    b-bis) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

    b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022-2024».
79.10. Steger, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano.

ART. 87.

  Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, dopo le parole: «4.000.000 di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 300.000 euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 7-bis, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,» sono inserite le seguenti: «in qualità di Commissario straordinario,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;

   c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

   «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le Pag. 121risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
   7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonché delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze».

  2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
87.08. Ubaldo Pagano, Lucaselli, Comaroli, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 118.

  Dopo l'articolo 118, inserire il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo.
118.010. Torto, Lucaselli, Ubaldo Pagano, Comaroli, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 129.

  Dopo l'articolo 129, inserire il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 2 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli «Assistenti» per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  2. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° Pag. 122ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713»;

   b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024» e le cifre: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dalle seguenti: «1.893», «3.823» e: «5.133».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
129.019. Toni Ricciardi, Lucaselli, Comaroli, Torto, Pella, Marattin, Grimaldi, Romano, Steger.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi)

  1. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9.07. I Relatori.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
19.04. I Relatori.

ART. 40.

  Al comma 1,terzo periodo, le parole: nella misura del tasso legale sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 2 per cento annuo.
40.3. I Relatori.

Pag. 123

ART. 64.

  All'articolo 64, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la lettera b) è soppressa;

   b) alla lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente:

    2) alla lettera b), le parole: «, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli» sono soppresse.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Ulteriori disposizioni per il contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 2 a 12. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 16, le parole: «, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;

   b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: «di imprenditore agricolo,» e le parole: «, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;

   c) al comma 20, le parole: «; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.

  2. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 1 a 12, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

   a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

   b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

   c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente Pag. 124con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;

   d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

  3. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.
  5. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. Il prestatore agricolo di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  7. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 6 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. L'iscrizione dei lavoratori di cui al presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
  9. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 1 a 12 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 4.
  10. Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione Pag. 125contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro.
  11. Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui al presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  12. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 2, il rapporto di lavoro di cui al presente articolo si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 2 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 3. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2,37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
64.27. I Relatori.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025
64.0119. I Relatori.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presìdi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonché degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
64.0120. I Relatori.

ART. 74.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Limite massimo dei compensi in caso di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 237 del 2016)

  1. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, Pag. 126convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
74.030. I Relatori.

ART. 78.

  All'articolo 78 sono aggiunti i seguenti commi:

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del Made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Conseguentemente, il medesimo Ministero è autorizzato a reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023. Il predetto Ministero è altresì autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si avvale di un corrispondente contingente di unità di personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle imprese e del Made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2023: –673.000;
   2024: –697.000;
   2025: –697.000.
78.25. I Relatori.

ART. 81.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presenta un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, specificando le tratte e i relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonché il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al secondo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al primo periodo. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamentoPag. 127 tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 68.
  2-ter. Al fine di permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun intervento, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-quater. Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

   «14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 14-quater, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  2-quinquies. In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.

  Conseguentemente:

   allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV2.6), apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

   2024:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

Pag. 128

   2025:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

   Fino al 2027.

   allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV 2.6), apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000;

   2024:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000;

   2025

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

   Fino al 2027.
81.44. I Relatori.

ART. 85.

  Al comma 1, dopo le parole: esercenti le attività di trasporto inserire le seguenti: di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504.
85.17. I Relatori.

ART. 88.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   modificare la rubrica dell'articolo 88 come segue: Finanziamento di assi viari stradali.
88.7. I Relatori.

ART. 94.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute)

  1. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN», Missione 6C2 – Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore agli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 5.250.000 Pag. 129euro per l'anno 2023, a 5.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 5.000.000 euro per l'anno 2026.
94.08. I Relatori.

ART. 96.

  All'articolo 96 sono aggiunti i seguenti commi:

  2-bis. In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 è integrato, con le modalità previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.
96.45. I Relatori.

ART. 98.

  All'articolo 98 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: digitali e di innovazione aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;

   b) al comma 2, dopo la parola: (STEM) aggiungere le seguenti: , nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative;

   c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: competenze matematico-scientifico-tecnologiche aggiungere le seguenti: e digitali e, in fine, aggiungere le seguenti parole: , anche attraverso metodologie didattiche innovative;

   d) al comma 5, lettera c), dopo la parola: STEM aggiungere le seguenti: e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

   e) al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

    c-bis) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

    c-ter) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e in campo del digitale;

    c-quater) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

   f) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola: «strutturalmente» sono inserite le seguenti: «nel Pag. 130primo biennio e», le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari di almeno trenta ore nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.»;

   b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze», dopo le parole: «primo grado» sono inserite le seguenti: «e nel primo biennio» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

  7-ter. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 1° marzo 2023»;

   b) al comma 6, dopo le parole: «è nominato,» sono inserite le seguenti: «entro il 1° marzo 2023,»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 1° marzo 2023,».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Promozione dell'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni scolastiche e altre disposizioni per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.
98.12. I Relatori.

ART. 101.

  Alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale)

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
101.041. I Relatori.

  Alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, aggiungere in seguente:

Art. 101-bis.
(Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino)

  1. È assegnato alla regione Piemonte un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di accelerare la realizzazione del Pag. 131Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché delle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
101.042. I Relatori.

ART. 105.

  Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Fondo per i cammini religiosi)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, ridurre la dotazione nella misura di 0,5 milioni per ciascuna degli anni 2023, 2024 e 2025.
105.03. I Relatori.

ART. 107.

  All'articolo 107, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200.000 euro per il 2023
107.26. I Relatori.

ART. 108.

  All'articolo 108, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.
  1-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella Pag. 132misura di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
108.8. I Relatori.

ART. 110.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Sostegno delle finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
110.043. I Relatori.

ART. 112.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea)

  1. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea».

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
112.011. I Relatori.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.
(Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO2)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni Pag. 133di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».

  2. Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono erogate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualità 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal presente comma.
128.045. I Relatori.

ART. 129.

  All'articolo 129, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
129.8. I Relatori.

ART. 134.

  All'articolo 134, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.
  21-ter. Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 21-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 500.000 Pag. 134euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
134.30. I Relatori.

ART. 143.

  Dopo l'articolo 143, inserire il seguente:

Art. 143-bis.

  1. Al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;

   b) le parole: «uno designato dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome».
143.09. I Relatori.

ART. 146.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la regione Marche.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: –2.000.000;
   2024: –2.000.000;
   2025: –2.000.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
146.3. I Relatori.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Misure in favore della Regione siciliana e misure urgenti in relazione alla gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo)

  1. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.
  2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 1 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.
  3. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.
  4. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 3 del presente articolo, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo,Pag. 135 viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. In attuazione dell'accordo di cui al comma 3, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.
  6. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 8.
  7. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di Governo di cui al comma 6 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.
  8. Il Commissario di Governo di cui al comma 6, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:

   a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;

   b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;

   c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

  9. Il Commissario di Governo di cui al comma 6 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  10. Il Commissario di Governo di cui al comma 6, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 6 a 9, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle predette attività, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023.
  11. Alle attività di cui di cui ai commi da 6 a 10si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al comma 6. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.Pag. 136
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 11, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  13. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
  14. Il contributo di cui al comma 13, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 153, comma 4, è ridotto di 40 milioni di euro per il 2024.
146.042. I Relatori.

ART. 76.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phoma tracheiphila», detto «mal secco degli agrumi», al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
76.5. Cerreto, Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 78.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 19. – (Controllo della fauna selvatica)1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico,Pag. 137 per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.
   3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
   4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
   5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

  2. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

   «Art. 19-ter. – (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) – 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
   2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
   3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
   4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
   5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse Pag. 138umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

  3. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,500 milioni di euro.
78.015. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia, Gadda.

Pag. 139

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 9.07, 19.04, 40.3, 50.03, 56.018, 64.27, 64.0119, 64.0120, 74.030, 76.015, 78.25, 81.44, 85.17, 88.7, 88.8, 94.08, 96.45, 98.12, 101.041, 101.042, 105.03, 107.26, 108.8, 110.043, 112.011, 128.045, 129.8, 130.026, 134.30, 143.09, 146.3 E 146.042 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi)

  1. Il termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
9.07. I Relatori.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A partire dal primo gennaio 2023 le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Monegasca ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti (caisse sociale) del principato di Monaco di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota del 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
19.04. I Relatori.

ART. 40.

  Al comma 1, le parole: nella misura del tasso legale sono sostituite dalle seguenti: nella misura del due per cento annuo.
40.3. I Relatori.

ART. 50.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. L'attività di attribuzione degli indennizzi del Fondo indennizzo risparmiatori, Pag. 140istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si conclude il 31 dicembre 2022. La Commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica fino al 30 giugno 2023 esclusivamente per la gestione dei contenziosi concernenti le prestazioni del Fondo ed il completamento delle attività del Fondo. Sono autorizzate le spese fino all'importo massimo di 200.000 euro per gli emolumenti dei componenti della Commissione, da definire con decreto del Dipartimento del tesoro, e fino all'importo massimo di 750.000 euro per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della medesima Commissione, secondo il Disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.
50.03. I Relatori.

(Ritirato)

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in favore delle libere professioniste)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 937 è sostituito dal seguente:

   «937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuti oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo al l'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.»;

   b) dopo il comma 937, è aggiunto il seguente:

   «937-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi della libera professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza o di malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero in casi di infortunio o intervento chirurgico dello stesso, è impossibilitata temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi di malattia grave del figlio che comportano l'impossibilità temporanea dell'esercizio dell'attività professionale, nonché le modalità di attuazione del presente comma.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,05 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
56.018. I Relatori.

(Ritirato)

ART. 64.

  All'articolo 64, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) la lettera b) è abrogata;

Pag. 141

   b) alla lettera d) il numero 2) è sostituito dal seguente:

    2) alla lettera b), sono eliminate le parole: «, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli».

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Ulteriori disposizioni per il contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura)

  1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionati, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, trovano applicazione per il biennio 2023-2024 le disposizioni di cui al presente articolo e sono abrogate le seguenti disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

   al comma 16 sono eliminate le parole: «, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

   al comma 17, lettera d) sono eliminate le parole: «di imprenditore agricolo,» e «, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

   al comma 20, primo periodo, sono eliminate le parole: «; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e, al secondo periodo, le parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertifica/ioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

  2. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale non superiori alle 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla instaurazione del rapporto ai sensi del presente articolo, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

   a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nonché percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;

   b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

   c) giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo presso un'Università;

   d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n, 354, nonché soggetti semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semi liberi. Il datore di lavoro prima dell'inizio del rapporto è tenuto ad acquisire dal lavoratore una autocertificazione in ordine alla propria condizione soggettiva. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativaPag. 142 alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

  3. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che potrà avere un arco temporale di vigenza di dodici mesi massimo.
  4. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  5. Il prestatore agricolo di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, direttamente dal datore di lavoro con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
  6. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 5 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro un limite per anno civile di 45 giornate di prestazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative sarà considerata utile ai tini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione anche agricole, e sarà computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  7. L'emissione del LUL di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, può essere unica e dovuta alla scadenza del rapporto fermo che i compensi potranno essere erogati anche anticipatamente per settimana-quindicina-mese con le modalità di cui al comma 5.
  8. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo l del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2022 n 104, si intende soddisfatta con la consegna al lavoratore del modello UNILAV di assunzione di cui al comma 3.
  9. Il datore di lavoro effettua il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola all'Inps, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura di aliquota prevista dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro.
  10. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  11. In caso di violazione del limite previsto dal comma 2 pari a 45 giorni, il rapporto di lavoro di cui al presente articolo si trasforma a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma Pag. 143da euro 500 a euro 2500 per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 2 da parte dell'impresa Agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese dai lavoratori. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  Conseguentemente l'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2,37 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
64.27. I Relatori.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
64.0119. I Relatori.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, comma 4, Costituzione nonché degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025 da destinarsi in favore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
64.0120. I Relatori.

ART. 74.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Limite massimo dei compensi in caso di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 237 del 2016)

  1. All'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto-legge 23 dicembre 2016 n. 237 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023 il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
74.030. I Relatori.

ART. 78.

  All'articolo 78-bis sono aggiunti i seguenti commi:

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del Made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali. Pag. 144Conseguentemente, il predetto Ministero è autorizzato, nel biennio 2023-2024, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o anche tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'espletamento delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 150.000. Il predetto Ministero è altresì autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del Made in Italy si avvale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero delle imprese e del Made in Italy:

   2023: -673.000;
   2024: -697.000;
   2025: -697.000.
78.25. I Relatori.

ART. 81.

  Sostituire il comma 2-ter con i seguenti:

  2-ter. Al fine di permettere l'estensione della rete di TRM relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2, 3, nonché la fornitura di n. 14 treni per la linea metropolitana di Napoli è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031, 2032. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031, 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.81.44.1. Sportiello.

  Al comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.
0.81.44.2. Sportiello, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Entro il 31 gennaio 2023 il comune di Milano presenta un quadro completoPag. 145 e aggiornato, riscontrabili sui sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento individuando tratte e relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonché il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i successivi 30 giorni dal termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi nel limite massimo di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei citati sistemi informativi e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 68 della presente legge.
  2-ter. Al fine di permettere l'estensione della rete di TRM relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2, 3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli è autorizzata la spesa di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo il comma 14-quater, aggiungere il seguente comma:

   «14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare entro il 31 dicembre 2023 all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 100 milioni. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare ai sensi del comma 14-quater entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 240 milioni per l'anno 2026. A tale fine, lo stesso comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, come introdotto dal comma 1, la dotazione del Fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 30 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 Pag. 146ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.

  Conseguentemente:

   allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV2.6) apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -15.000.000;

    CS: -15.000.000.

   2024:

    CP: -15.000.000;

    CS: -15.000.000.

   2025

    CP: -15.000.000;

    CS: -15.000.000.

   Fino al 2027.

   allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (UDV 2.6) apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -15.000.000;

    CS: -15.000.000;

   2024:

    CP: -15.000.000;

    CS: -15.000.000;

   2025

    CP: -15.000.000;

    CS: -15.000.000.

   Fino al 2027.
81.44. I Relatori.

ART. 85.

  Al comma 1, dopo le parole: esercenti le attività di trasporto inserire le seguenti: di cui all'articolo 24-ter, comma 2 lettera a), punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504.
85.17. I Relatori.

ART. 88.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   modificare la rubrica dell'articolo 88 come segue: Finanziamento di assi viari stradali.
88.7. I Relatori.

ART. 94.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute)

  1. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN», Missione 6C2 – InvestimentoPag. 147 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, del presente disegno di legge.
94.08. I Relatori.

ART. 96.

  All'articolo 96 sono aggiunti i seguenti commi:

  2-bis. In considerazione dei maggiori costi determinati del proseguimento delle azioni di contrasto al COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tal fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è opportunamente integrato con l'inserimento del riferimento all'anno 2021.
96.45. I Relatori.

ART. 98.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: digitali e di innovazione aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5;

   b) al comma 2, dopo la parola: (STEM) aggiungere le seguenti: , nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative;

   c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: competenze matematico-scientifico-tecnologiche aggiungere le seguenti: e digitali e, in fine, aggiungere le seguenti: anche attraverso metodologie didattiche innovative;

   d) al comma 5, lettera c), dopo la parola: STEM aggiungere le seguenti: e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

   e) al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

    c-bis) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazionePag. 148 di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

    c-ter) protocolli di intesa con le Regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale;

    c-quater) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

   f) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola: «strutturalmente» sono inserite le seguenti: «nel primo biennio e»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze»;

   c) al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275» sono aggiunte le seguenti: «dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023-2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari di almeno trenta ore nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al periodo precedente consistono in moduli di trenta ore da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.»;

   d) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo anno di corso» sono sostituite dalle seguenti: «nelle classi prime, seconde e terze», la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e dopo le parole: «primo grado» sono inserite le seguenti: «nel primo biennio e».

  7-ter. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 1° marzo 2023,»;

   b) al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «è nominato,» sono inserite le seguenti: «entro il 1° marzo 2023,»;

   c) al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 1° marzo 2023,».

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Promozione dell'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni scolastiche ed altre disposizioni per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito).
98.12. I Relatori.

ART. 101.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale Pag. 149che partecipano ai corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 5 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.041. I Relatori.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere in seguente:

Art. 101-bis.

  1. È assegnato alla Regione Piemonte un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025, al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario, nonché il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente, nonché di altri enti pubblici; il Commissario può altresì avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei all'apparato pubblico, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle norme delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e delle norme e dei princìpi dell'ordinamento comunitario, nonché alle disposizioni in materi di esproprio per pubblica utilità.
  4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.042. I Relatori.

ART. 105.

  Dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, ridurre la dotazione nella misura di 0,5 milioni per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025.
105.03. I Relatori.

Pag. 150

ART. 107.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 nell'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
107.26. I Relatori.

ART. 108.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. È autorizzata la spesa di 300.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.
  1-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 700.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
108.8. I Relatori.

ART. 110.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo.
110.043. I Relatori.

ART. 112.

  Dopo l'articolo 112, inserire il seguente:

Art. 112-bis.
(Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea)

  1. All'articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche, nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tal fine con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto dei Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di euro 2 milioni a decorrere dal 2023 e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
112.011. I Relatori.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.
(Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO2)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:Pag. 151
  8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi delle aste maturate nell'anno 2020 e nell'anno 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di un miliardo e 170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di un miliardo e 150 milioni di euro a partire dall'anno 2025, è destinata nel limite di 500 milioni di euro annui a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi, individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano di cui al comma 4 del medesimo articolo.
  2. Le risorse a titolo di aiuto per compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese soggette a rischio dì rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono erogate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021. entro novanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, relativi all'annualità 2020.
128.045. I Relatori.

ART. 129.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Al fine di provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
129.8. I Relatori.

ART. 130.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

  1. Il divieto di cui al comma 9, dell'articolo 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica ai casi in cui l'incarico o la nomina sono disposti con provvedimento da parte di un organo non appartenente all'amministrazione cui l'incarico si riferisce e sono sottoposti all'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 144.
130.026. I Relatori.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

ART. 134.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Pag. 152dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2016, n. 229, CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici SpA nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 122 e nel rispetto dei termini e delle condizioni previste da apposito Disciplinare CONSAP-MEF. A tal fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intesto alla predetta Concessionaria.
  21-ter. Per le attività connesse al Disciplinare di cui al comma 21-bis è autorizzata la spessa di 500.000. euro annui dal 2023 al 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 153, comma 4.
134.30. I Relatori.

ART. 143.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

  1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è modificato come segue:

   a) le parole: «dodici» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici»;

   b) le parole: «uno designato dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome».
143.09. I Relatori.

ART. 146.

  Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la regione Marche.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.;

   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

    2023: -2.000.000;
    2024: -2.000.000;
    2025: -2.000.000.;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
146.3. I Relatori.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Misure in favore della Regione siciliana e misure urgenti in relazione alla gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo)

  1. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.
  2. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 1 sono determinate con riferimento Pag. 153al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.
  3. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.
  4. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 3 del presente articolo, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. In attuazione dell'accordo di cui al comma 3, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.
  6. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 8.
  7. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di Governo di cui al comma 6 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.
  8. Il Commissario di Governo di cui al comma 6, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:

   a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;

   b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;

   c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

  9. Il Commissario di Governo di cui al comma 6 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini del presente articolo, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  10. Il Commissario di Governo di cui al comma 6, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 6 a 9, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare Pag. 154contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle predette attività, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023.
  11. Alle attività di cui di cui ai commi da 6 a 10si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al comma 6. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 11, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  13. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
  14. Il contributo di cui al comma 13, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 153, comma 4, è ridotto di 40 milioni di euro per il 2024.
146.042. I Relatori.

Pag. 155

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 4.1000, 57.01000, 58.01000 E 123.01000 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera a), n. 1), dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

  1-ter. Per l'anno 2023 è riconosciuta, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 2-ter, una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.
  1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 2-bis, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.4.1000.84. Grippo, Marattin.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera b), capoverso Art. 4-bis, al comma 1, sostituire le parole: febbraio e marzo, con le seguenti: febbraio, marzo e aprile.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 3 milioni di euro per l'anno 2023.
0.4.1000.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'aliquota Iva del 5 per cento di cui al presente articolo si applica per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le parole: 390 milioni.
0.4.1000.55. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

  1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri Pag. 156generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro
0.4.1000.96. Fenu, Torto, Pavanelli, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 31 gennaio, con le seguenti: 28 febbraio e le parole: 15 febbraio, con le seguenti: 15 marzo.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
0.4.1000.3. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: 500.000 euro, con le seguenti: 1.000.000 di euro.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.
*0.4.1000.5. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.
*0.4.1000.4. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati con le seguenti:

   47.29.1 (Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari)

   47.29.2 (Commercio al dettaglio di caffè torrefatto)

   47.29.3 (Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici)

   47.29.9 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati)
0.4.1000.11. Roggiani, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati con le seguenti: 47.24.1 (Commercio al dettaglio di pane), 47.24.2 (commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria)
0.4.1000.10. Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, sostituire le parole: entro 60 giorni, con le seguenti: entro 30 giorni
0.4.1000.6. Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 17-bis», al comma Pag. 1571, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
0.4.1000.98. Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 15 novembre 2023;

   b) al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 15 novembre 2023.
0.4.1000.63. Rossello, D'Attis, Cannizzaro.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera g), numero 1) sostituire la cifra: 16 con la seguente: 18.
0.4.1000.52. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera g), numero 2), comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti, aggiungere le seguenti: fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta;

   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 2001, n. 228.
0.4.1000.12. Schullian, Steger, Gebhard.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
0.4.1000.99. Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

  All'emendamento del Governo 4.1000, alla lettera h), dopo le parole: articolo 30 aggiungere le seguenti: sostituire il comma 1 con i seguenti:

   «1. Per evitare effetti distorsivi causati da una interruzione del servizio, e di pervenire ad un'effettiva e adeguata riorganizzazione delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che consenta di modulare e contenere la raccolta ai fini della miglior tutela pubblica, nonché di integrare le innovazioni tecnologiche che possano meglio contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale, l'infiltrazione mafiosa e l'illegalità e di integrare nell'offerta nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022 non sono prorogate automaticamente e, pertanto, decadono.
   2. Eventuali richieste di proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 sono soggette ad importi, che i concessionari dovranno corrispondere, calcolati aggiungendo un importo una tantum pari all'incrementato del profitto realizzato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, oltre ad un importo da corrispondere calcolato alle condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente, incrementate – per ogni concessionario – dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per le attività di prevenzione e contrasto al gioco patologico.».

Pag. 158

  Conseguentemente sopprimere le lettere a), b), c) e d).
0.4.1000.102. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio, Sportiello.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso comma «1», al numero 1), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: fino al 1° gennaio 2024;

   b) al capoverso comma «1-bis», sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: fino al 1° gennaio 2024 e, conseguentemente, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
0.4.1000.100. Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

  All'emendamento del Governo 4.1000, alla lettera h), capoverso «lettera b)», dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Nell'ambito della tutela della salute di cui al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.
0.4.1000.103. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio, Sportiello.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.
0.4.1000.38. Berruto, Manzi, Orfini.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso «7-bis», premettere le seguenti parole: Limitatamente alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche,.
0.4.1000.101. Amato, Torto, Alifano, Carmina, Caso, Cherchi, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Orrico, Raffa.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso «7-bis», sostituire le Pag. 159parole: sessanta rate mensili con le seguenti: sei rate mensili.
0.4.1000.71. Boschi, Marattin.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso «7-bis», dopo le parole: con scadenza delle prime rate entro il 31 dicembre 2022 inserire le seguenti: e riferite esclusivamente agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
0.4.1000.70. Boschi, Sottanelli.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso comma «7-bis», all'ultimo periodo sostituire le parole: tre per cento sulle somme complessivamente dovute, con le seguenti: cinque per cento, a titolo di interessi, sulle somme complessivamente dovute.
0.4.1000.127. Guerra.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), comma 7-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: tre per cento con le seguenti: cinque per cento.
0.4.1000.13. Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso comma «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 107, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro» con le seguenti: «31 dicembre 2023. Per l'anno 2023, il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 15.000 euro»;

  Conseguentemente:

   alla lettera b) del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 con le seguenti: e a 50 milioni di euro per l'anno 2023;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
0.4.1000.72. Del Barba, Marattin.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), capoverso comma «7-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società sportive professioniste.
0.4.1000.69. Boschi, Marattin.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente per versamenti delle ritenute alla fonte di importo non superiore a 150.000 euro e versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo non superiore a 250.000 euro.
0.4.1000.15. Guerra.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento del Governo 4.1000, alla lettera i), capoverso comma «7-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto, quale fondo perequativo per l'anno 2023, alle regioni che sono state penalizzate, sul piano economico-finanziario,Pag. 160 nel riparto delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022 che non ha tenuto conto delle condizioni di deprivazione sociale dei territori di riferimento.
0.4.1000.104. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Val D'Aosta. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.35. Mancini, Roggiani, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Veneto. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.36. Guerra, Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alle province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.37. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Toscana. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.32. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Trentino-Alto Adige. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.33. Lai, Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Umbria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.34. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Lombardia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondentePag. 161 riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.26. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Marche. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.27. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Molise. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.28. Lai, Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Piemonte. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.29. Guerra, Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Puglia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.30. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Sardegna. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.31. Mancini, Roggiani, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Friuli-Venezia Giulia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.23. Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Lazio. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.24. Mancini, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

Pag. 162

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Liguria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.25. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Campania. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.21. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Emilia-Romagna. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.22. Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Calabria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Basilicata. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.19. Mancini, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Abruzzo. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.18. Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: primo periodo, inserire le seguenti: le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025», le parole: «2 punti percentuali» dalle seguenti: «4 punti percentuali» e;

   b) sostituire le parole: 1.923 con le seguenti: 1.925.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatoriPag. 163 e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
0.4.1000.111. Conte, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera m), dopo le parole: primo periodo, inserire le seguenti: le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025», le parole: «2 punti percentuali» dalle seguenti: «4 punti percentuali» e.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazionePag. 164 di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
0.4.1000.110. Conte, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

Art. 56.
(Opzione donna)

   1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.4.1000.117. Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

Pag. 165

  All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche: «al comma 1, lettera a), capoverso “1-bis”, dopo le parole: “ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni” sono inserite le seguenti: “ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni”».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni.
0.4.1000.118. Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

   m-bis) all'articolo 56, comma 1 lettera a), capoverso comma «1-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

    a) le parole: «sessanta anni» sono sostituite con le seguenti: «cinquantotto anni»;

    b) le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» sono soppresse;

    c) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.4.1000.119. Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento del Governo 4.1000, alla lettera n), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
   7-ter. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
0.4.1000.123. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

Pag. 166

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera n), aggiungere in fine la seguente lettera:

   c-bis) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Ai lavoratori portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile.
   7-ter. Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che rispetto ai lavoratori di cui al comma 1 ricoprano il ruolo di caregiver familiare spetta una priorità nell'accoglimento delle domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile.
   7-quater. L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per l'accesso al lavoro agile nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro deve, in particolare, comprovare l'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al comma 1 del presente articolo rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della predetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, impiegando parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge n. 18 del 2009».
0.4.1000.109. Sportiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, sostituire la lettera o) con la seguente:

   o) all'articolo 58, al comma 1, lettera b), numero 1) le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'85 per cento».

  Conseguentemente, al medesimo emendamento dopo la lettera nn) aggiungere la seguente:

   nn-bis) agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, lettera o) entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dell'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, alla salute dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
0.4.1000.86. Laus, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

   a) alle parole: lettera b) premettere le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «200 per cento» e;

   b) sostituire le parole: 85 per cento con le seguenti: 99 per cento;

Pag. 167

   c) sostituire le parole: 53 per cento con le seguenti: 99 per cento;

   d) sostituire le parole: 47 per cento con le seguenti: 89 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati nella misura massima di 8 miliardi dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisionePag. 168 della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;

   all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
0.4.1000.108. Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lomuti, Onori.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 85 per cento con le seguenti: 99 per cento;

   b) sostituire le parole: 53 per cento con le seguenti: 99 per cento;

   c) sostituire le parole : 47 per cento con le seguenti: 89 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati nella misura massima di 8 miliardi dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto Pag. 169legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;

   all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
0.4.1000.105. Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lomuti, Onori.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, sostituire la lettera p) con la seguente:

   p) all'articolo 58, comma 2, le parole: «1,5 punti percentuali per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «6,4 punti percentuali».

  Conseguentemente, dopo la lettera nn), aggiungere la seguente:

   nn.1) agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, lettera p) entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, alla salute dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
0.4.1000.85. Laus, Lai, Roggiani.

Pag. 170

  All'emendamento 4.1000 del Governo, sopprimere la lettera q).

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire le parole: Il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni nel 2023 e euro 100 milioni dal 2024 con le seguenti: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 413 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
0.4.1000.17. Guerra.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

   b) i commi 1, 2, 3, 4, lettera c), nonché i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in Pag. 171tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0.4.1000.114. Conte, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: 7 mesi con le seguenti: 18 mesi;

   b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) al comma 5, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   c) alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: e le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati nella misura massima di 9 miliardi, si provvede con le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo. 2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

Pag. 172

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.;

   b) dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0.4.1000.115. Tucci, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge Pag. 17315 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 3 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:

   a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 1, se più favorevole;

   b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.

  3-ter. I benefici di cui al comma 3-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 1 e la data di cui al comma 5. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 1, può essere presentata una nuova domanda.
  3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.4.1000.73. Boschi, Marattin, Sottanelli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

   1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
   2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa Pag. 174di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa”.».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 4, valutati in 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede: per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge; per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
0.4.1000.74. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare”.

  4-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 6, le parole: “fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza” sono soppresse;

   b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato.

  4-quater. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.».
0.4.1000.75. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e comunque fino all'entrata in vigore dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1, si applicano le norme di cui al capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Agli oneri di cui al periodo precedente, valutati in 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8.»
0.4.1000.76. Richetti, Marattin, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

Pag. 175

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera r), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «con la stessa decorrenza fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021,»

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata, la spesa di 59.710.258 euro per il 2023 e 20.542.346 annui a decorrere dal 2024 per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la spesa di 1.222.080 euro per il 2023 e 493.640 annui a decorrere dal 2024 per il personale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive»

  Conseguentemente,nella parte conseguenziale, sostituire le parole : il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: «l Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2023
0.4.1000.91. Gribaudo, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera r), capoverdo Art. 62 bis, comma 1, sostituire le parole : a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti : con la stessa decorrenza fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021,

  Conseguentemente al medesimo emendamento:

   - sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata, la spesa di 59.710.258 euro per il 2023 e 20.542.346 annui a decorrere dal 2024 per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la spesa di 1.222.080 euro per il 2023 e 493.640 annui a decorrere dal 2024 per il personale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive

   -aggiungere in fine il seguente comma: 4 bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 59.710.258 di euro per l'anno 2023 e 20.542.346 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
0.4.1000.39. Grimaldi.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s), dopo la lettera b aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis. A decorrere dall'anno 2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativiPag. 176 che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»
0.4.1000.77. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s1) All'articolo 66, comma 1, premettere i seguenti:

  «01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”;

   b) al comma 2, le parole: “venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quaranta giorni”.

  02. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.»

  Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi.
0.4.1000.78. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s bis), premettere le seguenti parole: All'articolo 27 bis, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, le parole: «per un periodo lavorativo di dieci giorni» sono sostituite con le seguenti «per un periodo lavorativo di 20 giorni» nonché

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3
0.4.1000.44. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s bis), sostituire le parole: elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni, per entrambi i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvedePag. 177 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3
0.4.1000.43. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s), sostituire le parole: , in alternativa tra i genitori, con le seguenti: per ciascun genitore

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni
0.4.1000.53. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s-bis), dopo le parole: alla misura dell' 80 per cento della retribuzione aggiungere le seguenti: ed elevata di due mesi da usufruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di madre di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
0.4.1000.121. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s-bis), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

   «1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo temporale obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice ed è fruibile secondo le medesime modalità.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 50 milioni.
0.4.1000.107. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «5 mesi». Agli oneri di cui al presente comma pari a 350 milioni di euro si provvede con le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 50 milioni.
0.4.1000.106. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), sostituire le parole: è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3.
0.4.1000.46. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: è incrementato di 5 milioni di euro con le seguenti: è incrementato di 40 milioni di euro;

Pag. 178

   b) dopo le parole: in favore di anziani aggiungere le seguenti: nonché in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 40 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3.
0.4.1000.47. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), sostituire le parole: è incrementato di 5 milioni di euro con le seguenti: è incrementato di 30 milioni di euro.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3.
0.4.1000.45. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2023, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati nel fondo di cui al comma 3-ter, per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  1-ter. A decorrere dall'anno 2023, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo in cui confluiscono i proventi di cui al comma 1-bis. Le risorse del Fondo sono impiegate per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
0.4.1000.112. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), capoverso «Art. 67-ter», comma 2, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Treno e Bolzano.
0.4.1000.90. Laus, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t) capoverso «Art. 67-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: al presente articolo con le seguenti: ai commi 1 e 2;

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979 è inserito il seguente:

   «7-bis. A decorrere dall'anno 2023 per sostenere l'E.N.S. è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro annui».

Pag. 179

  3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a euro 0,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
0.4.1000.126. Faraone, Marattin.

(Inammissibile per estraneità di materia, limitatamente alla lettera b))

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera u), dopo l'articolo 68-bis aggiungere il seguente:

Art. 68-ter.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di potenziamento delle attività amministrative)

  1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
  2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
  4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.4.1000.79. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera v), capoverso «Art.75-bis», al comma 1, sostituire le parole: 4,5 milioni con le seguenti: 5,5 milioni;.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro l'anno 2023.
0.4.1000.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera v), capoverso «Art.75-bis», comma 1, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni;.

Pag. 180

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
0.4.1000.8. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera z), capoverso «Art. 78-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: prodotti agroalimentari (ICQRF) aggiungere le seguenti: e la valorizzazione del sistema agroalimentare attraverso i Distretti del cibo,;

   b) al comma 2 sostituire le parole: 136.000 con le seguenti: 500.000.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 399.636.000,00 milioni di euro.
0.4.1000.68. Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini, Andrea Rossi.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera z), capoverso «Art. 78-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'avvalimento, con le seguenti: prioritariamente attraverso l'avvalimento.
0.4.1000.95. Ubaldo Pagano, Roggiani, Lai, Guerra, Mancini.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera z), capoverso «Art. 78-bis», dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1 bis, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, nell'ambito dell'apposita struttura di livello dirigenziale generale, la cui articolazione è definita con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 11 novembre 2022 n. 173. Alla predetta struttura, oltre alla posizione di livello generale di cui al precedente periodo, sono altresì attribuite due posizioni di livello dirigenziale non generale tra quelle disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previste dalla Tabella A allegata al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti.
  2-ter Fino alla completa attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 775.970 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
0.4.1000.1. Cannata, Lucaselli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera z), capoverso «Art. 78-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «anche attraverso l'avvalimento» con le seguenti: «prioritariamente attraverso l'avvalimento».
0.4.1000.94. Roggiani, Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.

Pag. 181

  All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera z), inserire la seguente:

   z-bis) all'articolo 85 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale contributo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della spesa effettuata ed è finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività svolta alle imprese di cui al primo periodo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
   2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   2-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

  “1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:

   a) nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   b) nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218”;»

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  «1-bis. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono riconosciuti sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28 per cento della spesa effettuata per l'acquisto di gasolio nel 2022.Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto Pag. 182legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  1-ter. I contributi di cui al comma 1, lettere a) sono riconosciuti:

   a) alle imprese di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente alle spese sostenute nel secondo trimestre del 2022;

   b) alle imprese di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle spese sostenute nel primo trimestre del 2022.».
0.4.1000.16. Frassini, Cattoi.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento del Governo 4.1000, sopprimere la lettera aa).
0.4.1000.113. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera bb), premettere la seguente:

   bb.0) all'articolo 101, sostituire il comma 3 con i seguenti:

   «3. Al fine d'incrementare gli importi delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 3-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.
   3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 172 della del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.
   3-ter. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come dall'articolo 316 del codice civile.
   3-quater. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter.
   3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che ne costituiscono tetto di spesa, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente Pag. 183riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.».
0.4.1000.83. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera bb), capoverso comma «3-quater», sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con la stessa decorrenza fissata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021,

  Conseguentemente, sostituire il capoverso comma 3-septies con il seguente:

  3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies pari a 250.426 euro per il 2023 e 107.782 annui a decorrere dal 2024 si provvede per euro 196.535 a carico del bilancio dell'Agenzia per l'anno 2023, per euro 53.891 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4 e per euro 53.891 a carico del bilancio dell'Agenzia a decorrere dal 2024.
*0.4.1000.40. Grimaldi.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera bb), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 3-quater, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «con la stessa decorrenza fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021,»;

   b) il comma 3-septies è sostituito dal seguente:

   «3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies pari a 250.426 euro per il 2023 e 107.782 annui a decorrere dal 2024 si provvede per euro 196.535 a carico del bilancio dell'Agenzia per l'anno 2023, per euro 53.891 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4 e per euro 53.891 a carico del bilancio dell'Agenzia a decorrere dal 2024».
*0.4.1000.92. Gribaudo, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera cc), capoverso «Art. 101-bis», comma 1, dopo le parole: 1° gennaio 2023 inserire le seguenti: le somme indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 se volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità, nonché, e sostituire la rubrica dell'Art. 101-bis con la seguente: Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti con disabilità,

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, le parole: 400 milioni sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni
0.4.1000.125. Faraone, Marattin.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera cc), dopo il capoverso «Art. 101-bis» inserire il seguente:

«Art. 101-ter.
(Livelli essenziali delle prestazioni sul diritto allo studio universitario)

  1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 143, è istituito per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, da destinare al finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza per il diritto allo studio universitario, in base alla determinazione dei costi effettuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. I criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti in base ai criteri di finanziamento standard stabiliti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.Pag. 184
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 160 milioni per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».
0.4.1000.82. Carfagna, Sottanelli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ee), capoverso «Art.112-bis», comma 1, sostituire le parole: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  Conseguentemente, aggiungere alla tabella riportata nell'emendamento, la seguente riga:

Protezione Civile

23.750

0.4.1000.67. Lucaselli, Cannata.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ee-bis), capoverso «Art. 113-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, con priorità, tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie.
0.4.1000.122. Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ee-bis), capoverso «Art. 113-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
  1-ter. Al comma 1, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunge, in fine, le seguenti: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»
0.4.1000.41. Grimaldi.

(Inammissibile per estraneità
di materia e carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso «Art. 127-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 185Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
0.4.1000.56. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso «Art. 127-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
0.4.1000.57. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso «Art. 127-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
0.4.1000.58. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso «Art. 127-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
0.4.1000.59. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso «Art. 127-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
0.4.1000.60. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso «Art. 127-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Pag. 186Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
0.4.1000.61. Simiani, Braga, Di Sanzo, Curti, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso «Art. 127-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
0.4.1000.62. Simiani, Braga, Di Sanzo, Curti, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso «Art. 127-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole da: così ripartito fino a: Autorità di bacino distrettuale della Sicilia con le seguenti: da ripartire, ai sensi dell'articolo 11 del decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico.

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
0.4.1000.48. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), comma 1, sostituire le parole da: così ripartito fino a: Autorità di bacino distrettuale della Sicilia con le seguenti: da ripartire, ai sensi dell'articolo 11 del decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico.
0.4.1000.49. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), sopprimere il capoverso «Art. 130-bis».
0.4.1000.97. Pellegrini, Baldino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Gubitosa.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), capoverso «Art. 130-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Pag. 187Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
  1-ter. Sul prestito autorizzato dal comma 1-bis è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
0.4.1000.54. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), capoverso «Art. 130-ter», comma 1, sostituire le parole: di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025, con le seguenti: di euro 4 milioni per l'anno 2024 e di euro 9 milioni per l'anno 2025.
0.4.1000.87. Laus, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), capoverso «Art. 130-quater», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'avvalimento con le seguenti: prioritariamente attraverso l'avvalimento.
0.4.1000.93. Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), sopprimere il capoverso «Art. 130-quinquies».
0.4.1000.88. Laus, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), capoverso «Art. 130-quinquies», sopprimere il comma 1.
0.4.1000.89. Laus, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ii), capoverso «Art. 150-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato allo svolgimento presso le scuole medie e superiori di iniziative e attività di promozione e sensibilizzazione sui princìpi costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e della funzione rieducativa della pena.
  2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono determinate le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.4.1000.80. Enrico Costa, Marattin.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ii), capoverso «Art. 150-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'entità massima della riparazione corrisposta in caso di ingiusta detenzione e di errore giudiziario è pari a un milione di euro.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvedePag. 188 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.4.1000.81. Enrico Costa, Sottanelli.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ii), capoverso «Art. 150-quater», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, un contingente di 250 unità di personale non dirigenziale, di cui 150 da inquadrare nell'Area «Funzionari» e 100 nell'Area «Assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali.
  1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della giustizia minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di Comunità, un contingente di 350 unità di personale non dirigenziale, di cui 250 da inquadrare nell'Area «Funzionari» e 100 nell'Area «Assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali.
  1-quater. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria, è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la copertura dei posti vacanti di dirigente presso lo stesso Dipartimento.
  1-quinquies. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro per l'anno 2024 e di euro 19.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2024.
  1-sexies Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a di euro 6.362.500 per l'anno 2024 e 19.450.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
0.4.1000.42. Grimaldi.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), apportare le seguenti modificazioni:

   a) premettere il seguente comma:

  018. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo»;

   b) sostituire il comma 19 con il seguente: Gli oneri derivanti dai commi 018 e 18 sono pari a 600.000 euro nell'anno 2022, a 50 milioni di euro nell'anno 2023, 111,3 nel 2024, 109,1 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 5 milioni di euro per il 2034. Le disposizioni Pag. 189di cui ai commi 018, 18 e 19 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

   c) al capoverso «conseguentemente» sostituire le parole: 200 milioni nel 2023 e euro 100 milioni dal 2024 con le seguenti: 250 milioni di euro nell'anno 2023 e 150 milioni di euro dall'anno 2024.
0.4.1000.50. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), al comma 18, premettere il seguente:

  0.18. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) al comma 5 sostituire le parole: «per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,» con le seguenti: «Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente».
0.4.1000.14. Bonelli, Evi, Grimaldi.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), ovunque ricorrano, sostituire le parole: effettuati dai con le seguenti: nei.
0.4.1000.66. D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: «25 novembre» con le seguenti: «28 febbraio»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «al 31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2023»;

    3) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
0.4.1000.124. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), lettera b) sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 gennaio 2023.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 206 milioni di euro per l'anno 2023 e 160 milioni di euro a partire dal 2024:.
0.4.1000.51. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Pag. 190

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), lettera b) sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 gennaio 2023.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a partire dal 2024.
0.4.1000.9. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5.
  2-ter. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.
0.4.1000.65. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile per estraneità
di materia e carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1-quater dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunti i seguenti periodi: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, rispetto ai quali possono essere effettuate anche cessioni parziali del credito d'imposta. In tali casi gli istituti cedenti adottano le misure necessarie a garantire la tracciabilità delle cessioni parziali.».
0.4.1000.64. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Pag. 191convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

   c) all'ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

  Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
0.4.1000.120. Pavanelli, Santillo, Fenu, Iaria, Torto, Dell'Olio, Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Fede, Carmina, Donno.

(Inammissibile per estraneità
di materia e carenza
di compensazione)

  All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

  19-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi d'imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste italiane possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o della società Poste italiane si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 2 e non può comunque eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento.
  19-ter. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine del 30 gennaio 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le ulteriori modalità attuative, ivi comprese quelle relativePag. 192 alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
0.4.1000.116. Fenu, Santillo, Pavanelli, Iaria, Torto, Dell'Olio, Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Carmina, Donno.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

   b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al settore del teleriscaldamento)

  1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.;

   c) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno.;

   d) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative Pag. 193di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   e) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

  1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.
  2. Ai fini del comma 1, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  3. Le imprese di cui ai commi 1e 2 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 1 del presente articolo in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 2 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da Pag. 194adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni per l'anno 2024.
  7. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria».
  8. All'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'individuazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, essa è effettuata dal collegio sindacale».

   f) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

  1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.;

   g) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3 sostituire la parola: «14» con la seguente: «16»;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».

  3-ter. L'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

   «Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».

Pag. 195

   h) all'articolo 30:

   a) al comma 1:

  1) al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024;
  2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è versato» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

   a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1 ° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

   b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

   c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.

  1-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 1 e 1-bis.

   i) all'articolo 38, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-Pag. 196legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dall'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.
  7-ter. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 7-bis. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
  7-quater. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  7-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.
  7-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 7-bis a 7-quinquies si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1-bis alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 7-bis.
  7-septies. I commi da 7-bis a 7-sexies e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

   l) all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: «non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività»;

   m) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.538 euro con le seguenti: 1.923 euro;

   n) all'articolo 57, apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: «8.000 euro»;
  2) al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;
  3) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di cui al primo periodo il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro;

   o) all'articolo 58, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

  1) al numero 1), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: dell'85 per cento;Pag. 197
  2) al numero 2), sostituire le parole: del 55 per cento con le seguenti: del 53 per cento;

    3) al numero 3), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 47 per cento;

  4) al numero 4), sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 37 per cento;
  5) al numero 5), sostituire le parole: del 35 per cento con le seguenti: del 32 per cento;

   p) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 aggiungere le seguenti: , elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni,

   q) all'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, sostiuire le parole: 8 mensilità con le seguenti: 7 mensilità;
  2) al comma 6, sostituire le parole: 743 milioni di euro con le seguenti: 958 milioni di euro;
  3) al comma 7, sostituire le parole: 9 milioni di euro con le seguenti: 11 milioni di euro;

   r) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Armonizzazione dell'indennità di amministrazione per il personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  2. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 1, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

   s) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione di cui al primo periodo è incrementata del 50 per cento».

   b) al comma 2, le parole da: sono incrementate fino a: dall'anno 2029 sono sostituite dalle seguenti: sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di Pag. 198525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

   s) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

   t) dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:

Art. 67-bis.
(Modifiche all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per le deliberazioni relative agli interventi di cui al comma 1 da adottare in sede di assemblea condominiale, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».

Art. 67-ter.
(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui a medesimo comma, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.
  3. Allo stanziamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

   u) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di Pag. 199processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

  1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

   «Art. 35. – (Disciplina transitoria) –
   1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
   2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché dell'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
   3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
   4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.
   5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.
   6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
   7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
   8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.Pag. 200
   9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
   10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
   11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020»;

   b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

   c) all'articolo 41:

    1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023»;

    3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),».

  2. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata;

   a) tre mesi, per il primo periodo;

   b) un mese, per il secondo periodo;

   c) quattro mesi, per il terzo periodo.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I con la seguente: Capo I – Misure per favorire la crescita, gli investimenti e l'attuazione del PNRR.

   v) Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

   l. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della Pag. 201task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.

   z) Dopo l'articolo 78, inserire i seguenti:

Art. 78-bis.
(Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024per le medesime spese di funzionamento.

Art. 78-ter.
(Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

  1. Al fine di evitare recuperi finanziari da parte dell'Unione europea sugli aiuti erogati in attuazione del piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023/2027 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita, presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC.
  2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Gli uffici di cui al comma 2 hanno le seguenti denominazioni e a essi sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) l'Ufficio per il coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi assicura il coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;

Pag. 202

   b) l'Ufficio per il coordinamento del monitoraggio e della valutazione assicura il supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

  4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.293.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
  6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici, nell'ambito delle strutture complessivamente esistenti.
  7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 2 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto lavoro a tempo di indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.762.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  8. L'autorizzazione ad assumere per il biennio 2021-2022, concessa dall'articolo 1, Pag. 203comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è estesa all'anno 2023.

   aa) All'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

   bb) All'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-quater. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  3-quinquies. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 3-quater il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3-sexies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-quater, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.

   cc) Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

   dd) Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

  1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «155 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

Pag. 204

   b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

   c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» è inserita la seguente: «b-bis),».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

   ee) Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

  1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
  (Importi in euro)

Polizia di Stato

  1.449.575

Corpo della polizia penitenziaria

  675.475

Arma dei carabinieri

  1.735.950

Corpo della guardia di finanza

  890.575

Esercito italiano

  2.401.975

Marina militare

  725.375

Aeronautica militare

  1.000.200

Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera

  265.400

Corpo nazionale vigili del fuoco

  874.350

  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, alla stipula delle relative polizze assicurative.

   ee-bis) Dopo l'articolo 113, aggiungere i seguenti:

Art. 113-bis.
(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Pag. 205fondo, con una dotazione di 90.000.000 di euro per l'anno 2023, di 95.000.000 di euro per l'anno 2024, di 95.000.000 di euro per l'anno 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.

   ff) Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

Art. 127-bis.
(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.
  2. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 1, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   «607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 sono riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

   gg) All'articolo 130, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «l-bis. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del Pag. 206tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025,per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

   hh) Dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.
(Partecipazione al NATO Innovation Fund)

   1. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 130-ter.
(Riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo)

   1. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

Art. 130-quater.
(Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)

   1. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'area dei “funzionari” e 50 unità nell'area degli “assistenti” prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa Pag. 207pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 1 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 130-quinquies.

  1. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023”.

   ii) Dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1016, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno” sono sostituite dalle seguenti: “liquidato in un'unica soluzione entro l'anno”.
  2. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023”.

Art. 150-ter.
(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

  1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1-ter annesso alla presente legge.
  2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro Pag. 20846.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

ALLEGATO 1-ter

(articolo 150-ter, comma 1)

«Tabella A
(Art. 1, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

UOMINI

DONNE

TOTALE

RUOLO
ISPETTORI

SOSTITUTO

COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE SUPERIORE

3.100

450

3.550

ISPETTORE CAPO

VICE ISPETTORE

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE

CAPO

4.820

480

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE

SOVRINTENDENTE

RUOLO

AGENTI/ASSISTENTI

ASSISTENTE

CAPO

29.522

3.138

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

TOTALE

42.150

».

Art. 150-quater.

  1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'area dei «funzionari» e 473 da inquadrare nell'area degli «assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivoPag. 209 nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

   ll) All'articolo 152, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023.

   mm) All'articolo 153, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67»;

   nn) All'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  18. Le disposizioni dell'articolo 9,comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

   a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre, 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

   d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  19. Gli oneri derivanti dal comma 18 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2022, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024, e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 18 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Pag. 210

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 29 – Politiche economiche-finanzia e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –15.000.000;
    CS: –15.000.000.

   2024:

    CP: +70.000.000;
    CS: +70.000.000.

   2025:

   CP: –100.000.000;
   CS: –100.000.000.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis

(articolo 38, comma 7-sexies)

(importi in milioni di euro)

  Stato di previsione

2022

  Missione/Programma

Ministero dell'economia e delle finanze

  1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

70

  1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)

70

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

30

  3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

30

  21. Debito pubblico (34)

120

  21.1. Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

120

  23. Fondi da ripartire (33)

869

  23.1. Fondi da assegnare (33.1)

350

  23.2. Fondi di riserva e speciali (33.2)

519

TOTALE

1.089

4.1000. Il Governo.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera e),
capoverso Art. 16-
bis, comma 8,
e alla lettera
z), capoverso
Art. 78-
ter)

ART. 57.

  Sopprimere la lettera c).
0.57.01000.23. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Pag. 211

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera d), nella parte dispositiva, sostituire le parole:

   2023:

    CP: -5.000.000

    CS: -5.000.000

  con le seguenti:

   CP: -3.750.000

   CS: -3.750.000

  e le parole: fino al 2027 con le seguenti: fino al 2026.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) nella parte consequenziale, Tabella A, voce: Ministero delle imprese e del made in Italy, sostituire le parole:

    CP: -5.000.000

    CS: -5.000.000

   con le seguenti:

    CP: -3.750.000

    CS: -3.750.000

   b) all'articolo 152 comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 398,75 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
0.57.01000.17. D'Attis, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera d), sostituire la parte consequenziale con la seguente:

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla Tabella A, voce: Ministero delle imprese e del made in Italy apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 5.000.000;

   CS: 5.000.000.

  2024:

   CP: -1.250.000;

   CS: -1.250.000.

  2025:

   CP: -1.250.000;

   CS: -1.250.000.

   b) all'articolo 157, aggiungere il seguente comma:

  3-bis. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 157 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
0.57.01000.16. D'Attis, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 57-bis», comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
0.57.01000.18. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 57-bis», comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 380 milioni di euro.
0.57.01000.19. Forattini, Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Andrea Rossi.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 57-Pag. 212bis», comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.
0.57.01000.20. Marino, Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Andrea Rossi.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 57-bis», comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.
0.57.01000.21. Andrea Rossi, Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 57-bis», comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
0.57.01000.3. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50 per cento delle spese indicate di seguito:

   a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

   b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

  1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2023-2025.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo capoverso «Art. 57-bis», sostituire la rubrica con la seguente: (Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e femminile e ricambio generazionale, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione della biodiversità).

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
0.57.01000.26. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 57-bis», comma 3, dopo le parole: al supporto aggiungere le seguenti: del Piano d'azione Pag. 213nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e, e sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: un milione di.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 399.500 milioni di euro.
0.57.01000.22. Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini, Andrea Rossi.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 57-bis», comma 3, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 700.000.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200.000 euro per l'anno 2023.
0.57.01000.4. Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 2 milioni di euro e di 350 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni: Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 17.22:

  2023:

   CP: 2.350.000;

   CS: 2.350.000;

  2024:

   CP: 2.350.000;

   CS: 2.350. 000;

  2025:

   CP: 2.350.000;

   CS: 2.350.000.
0.57.01000.7. Furfaro.

  Sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro e di 750.000 euro annui, a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 31 – Turismo, Programma 4 – Promozione dell'offerta turistica italiana, U.d.V. 2.3, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 1.750.000;

   CS: 1.750.000;

  2024:

   CP: 1.750.000;

   CS: 1.750.000;

  2025:

   CP: 1.750.000;

   CS: 1.750.000.

  A decorrere.
0.57.01000.5. Furfaro.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera h), sostituire le parole: 750.000 ovunque ricorrono, con le seguenti: 1.000.000.
0.57.01000.1. Cannata, Lucaselli.

  Sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 2 milioni di euro e di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Pag. 214

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 4 – Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività, U.d.V. 22.3, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 7.000.000;

   CS: 7.000.000;

  2024:

   CP: 7.000.000;

   CS: 7.000. 000;

  2025:

   CP: 7.000.000;

   CS: 7.000.000.

  A decorrere.
0.57.01000.6. Furfaro.

  Sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) all'articolo 164, sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza sono versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto di cui all'articolo 2 del medesimo decreto».
0.57.01000.2. Cattoi, Frassini.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni: Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12):

  2023:

   CP: 12.600. 000;

   CS: 12.600.000;

  2024:

   CP: 13.200.000;

   CS: 13.200.000.
0.57.01000.15. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 17.22, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 6.600.000;

   CS: 6.600.000;

  2024:

   CP: 7.200.000;

Pag. 215

   CS: 7.200.000.
0.57.01000.8. Furfaro.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 3.600.000;

   CS: 3.600.000;

  2024:

   CP: 4.200.000;

   CS: 4.200.000.
0.57.01000.9. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 3.600.000;

   CS: 3.600.000;

  2024:

   CP: 4.200.000;

   CS: 4.200.000.
0.57.01000.10. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 3.600.000;

   CS: 3.600.000;

  2024:

   CP: 4.200.000;

   CS: 4.200.000.
0.57.01000.11. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Pag. 216

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 3.600.000;

   CS: 3.600.000;

  2024:

   CP: 4.200.000;

   CS: 4.200.000.
0.57.01000.12. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 3.600.000;

   CS: 3.600.000;

  2024:

   CP: 4.200.000;

   CS: 4.200.000.
0.57.01000.13. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) i Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

  2023:

   CP: 3.600.000;

   CS: 3.600.000;

  2024:

   CP: 4.200.000;

   CS: 4.200.000.
0.57.01000.14. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

   n-bis) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2023 e 399,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

   n-ter) dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. 152-bis.
(Contributo all'attività della «Fondazione Antonino Scopelliti»)

  1. All'articolo 1, comma 879 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in Pag. 217fine, le seguenti parole: «e di 0,26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
0.57.01000.27. Faraone.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera z), sostituire le parole: Ministero dell'Università e della ricerca con le seguenti: Ministero della Difesa.
0.57.01000.25. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 57.01000 del Governo, alla lettera c), sostituire le parole: programma 9 Istituzioni scolastiche non statali U.d.V. 1.3 con le seguenti: programma 8 Sviluppo del sistema di istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica U.d.V. 1.2.
0.57.01000.24. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.

   2024:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.

   2025:

    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: –10.000.000;
    CS: –10.000.000.

   2024:

    CP: –20.000.000;
    CS: –20.000.000.

   2025:

    CP: –10.000.000;
    CS: –10.000.000.

   b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 15 – Ricerca di base e applicata U.d.V. 11.1:

   2023:

    CP: +80.000.000;
    CS: +80.000.000.

   2024:

    CP: +85.000.000;
    CS: +85.000.000.

   2025:

    CP: +60.000.000;
    CS: +60.000.000.

   2026:

    CP: +40.000.000;
    CS: +40.000.000.

  Conseguentemente alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 9 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità U.d.V. 7.2:

   2023:

    CP: –80.000.000;
    CS: –80.000.000.

   2024:

    CP: –85.000.000;
    CS: –85.000.000.

   2025:

    CP: –60.000.000;
    CS: –60.000.000.

Pag. 218

   2026:

    CP: –40.000.000;
    CS: –40.000.000.

   c) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 30.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria – U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2024:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2025:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   d) allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma - Incentivazione del sistema produttivo (U.d.V. 1.3) apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –5.000.000;
    CS: –5.000.000.

   2024:

    CP: 1.250.000;
    CS: 1.250.000.

   2025:

    CP: 1.250.000;
    CS: 1.250.000.

  Fino al 2027

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero delle imprese e del made in Italy» apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: 5.000.000;
    CS: 5.000.000.

   2024:

    CP: –1.250.000;
    CS: –1.250.000.

   2025:

    CP: –1.250.000;
    CS: –1.250.000.

   e) dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione della biodiversità)

  1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.
  3. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: –30.000.000;Pag. 219
    CS: –30.000.000.

   f) dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.
(Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)

  1. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 1, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 11 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2:

   2023:

    CP: –50.000.000;
    CS: –50.000.000.

Art. 130-ter.
(Aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa)

  1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023.1 versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 11 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2:

   2023:

    CP: –50.167.866;
    CS: –50.167.866.

   2024:

    CP: –50.167.866;
    CS: –50.167.866.

   2025:

    CP: –50.167.866;
    CS: –50.167.866.

   2026:

    CP: –50.167.866;
    CS: –50.167.866.

Pag. 220

   g) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata U.d.V. 17.22, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   2024:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   2025:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   h) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 750.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 31 – Turismo, Programma 4 – Promozione dell'offerta turistica italiana U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

   2024:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

   2025:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

   i) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 4 – Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività U.d.V. 22.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2024:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2025:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   l) all'articolo 156, comma 3, sostituire la parola: 34.000 con la seguente: 40.000;

   m) all'articolo 164, comma 5, sostituire le parole: dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 con le seguenti: dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181;

   n) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni: Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: +2.600.000;
    CS: +2.600.000.

   2024:

    CP: +3.200.000;
    CS: +3.200.000.
57.01000. Il Governo.

Pag. 221

ART. 58.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 58-bis», comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
0.58.01000.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 58-bis», sopprimere il comma 2.
0.58.01000.1. Manzi.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 58-bis», comma 2, sopprimere le parole: individuato nella persona del Presidente dell'Ente.
0.58.01000.2. Manzi.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera a), capoverso «Art. 58-bis», comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
0.58.01000.9. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera b), capoverso «Art. 59-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) le parole: «non superiore a 35 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 40 mila euro».
0.58.01000.63. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera a), è premessa la seguente: 0a) le parole: «trentasei anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quarantuno anni».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
0.58.01000.50. Marattin, Sottanelli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, sostituire la lettera c) con la seguente: c) l'articolo 69 è soppresso.
*0.58.01000.34. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*0.58.01000.62. Conte, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi e per evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
  2-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro Pag. 222sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore compreso tra 0 e 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.
  2-ter. Ove il tavolo istituito ai sensi del precedente comma non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di non applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili al netto degli oneri fiscali derivanti dalle commissioni e altri proventi per le transazioni inferiori alla soglia di 30 euro, ovvero alla diversa soglia individuata in sede convenzionale ai sensi dei commi precedenti sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione. Detto contribuito è riversato in apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercente l'attività di impresa, arte o professione i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore ai 400.000 euro per le transazioni di valore compreso fra 0 e 30 euro.
  2-quater. Ai fini di accertamento, riscossione, sanzioni e relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
0.58.01000.86. Serracchiani, Romano, Lucaselli, Torto, Cattoi, Grimaldi, Steger, Cannizzaro.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

   a) premettere le parole: il comma 1 dell'articolo 69 è soppresso,;

   b) aggiungere, in fine, le parole: e dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: “1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.”».

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 196 milioni di euro per l'anno 2023.
0.58.01000.10. Merola, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera c), sostituire le parole: è soppresso con le seguenti: è sostituito dal seguente:

  «2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato nella misura del 90 per cento alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedentePag. 223 siano di ammontare non superiore a 600.000 euro. Si applicano le medesime modalità applicative di cui all'articolo 22 del predetto provvedimento.».

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.58.01000.68. Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 74-bis», comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0.58.01000.11. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 74-bis», comma 8, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
0.58.01000.12. Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 74-bis», comma 8, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 35 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
0.58.01000.13. Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 74-ter», comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 35 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
0.58.01000.14. Ubaldo Pagano, Lai, Guerra, Mancini, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso «Art. 74-ter», comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 45 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
0.58.01000.15. Ubaldo Pagano, Lai, Guerra, Mancini, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera e), dopo il capoverso «Art. 74-ter», aggiungere il seguente:

  Art. 74-ter.1. (Lavoratori di aree di crisi industriale complessa). – 1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398,61 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
0.58.01000.78. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

Pag. 224

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 74-quater» inserire il seguente:

  Art. 74-quinquies (Credito d'imposta a favore degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica per le imprese). – 1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 203-bis, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   b) all'articolo 1, comma 203-ter, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   c) all'articolo 1, comma 203-quater, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) all'articolo 1, comma 203-sexies, le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

  2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1055, le parole «6 per cento» sono sostituite da: «10 per cento»;

   b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente: «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.»;

   c) al comma 1058:

  1. le parole «31 dicembre 2023», ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

  2. le parole «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

  3. le parole «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

   d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono soppressi;

   e) al comma 1059, le parole «tre quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali»;

   f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole «a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «a 1058»;

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
0.58.01000.39. Richetti, Marattin, Sottanelli, Pastorella, Benzoni, Bonetti, Bonifazi,Pag. 225 Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso «Art. 74-quater», inserire il seguente:

  Art. 74-quinquies. (Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione Spa). – 1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
  2. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino a un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.58.01000.47. Giachetti.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 78-bis», sopprimere i commi 1 e 2.
0.58.01000.71. Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 78-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo:

  1. sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente con le seguenti: previo parere della Conferenza permanente;

  2. sopprimere le parole: e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati e le parole: e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti;

   b) sopprimere il comma 2.
0.58.01000.69. Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 78-bis», comma 4, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
0.58.01000.16. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 78-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro.
0.58.01000.35. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 78-Pag. 226bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro.
0.58.01000.38. Andrea Rossi, Ubaldo Pagano, Vaccari, Forattini, Marino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 78-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.
0.58.01000.37. Forattini, Ubaldo Pagano, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art. 78-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
0.58.01000.36. Marino, Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Andrea Rossi.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), dopo il capoverso «Art. 78-bis», aggiungere il seguente:

  Art. 78-ter. (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura). – 1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
0.58.01000.52. Gadda, Marattin, Sottanelli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera h), capoverso «Art. 80», lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «miglioramento della qualità della vita» sono inserite le seguenti: «di riduzionePag. 227 dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale».
0.58.01000.5. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera h), capoverso «Art. 80», lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.
0.58.01000.4. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera h), capoverso «Art. 80», dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   c) al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno»;

   d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari»;

   e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi» con le seguenti: «si avvale»;

   f) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ammissibili al finanziamento» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno».
0.58.01000.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera i), capoverso «Art. 87-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: 300.000 con le seguenti: 500.000.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200.000 euro per l'anno 2023.
0.58.01000.17. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera i), capoverso «Art. 87-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).
0.58.01000.61. Iaria, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Traversi.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera i), capoverso «Art. 87-bis», comma 1, lettera b), sostituire le parole: opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il con le seguenti : opera nel rispetto delle norme previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel.
0.58.01000.65. Iaria, Torto, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Traversi.

  Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Disposizioni in favore della produzione cerealicola di qualità).

  1. In considerazione della particolare qualità e del pregio delle coltivazioni cerealicole autoctone insistenti nel territorio del Comune di Campofelice di Fitalia in provincia di Palermo, a decorrere dal 2023, il territorio agricolo del Comune rientra nelle esenzioni di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, al fine di ristorare l'ente locale con un contributo annuale a decorrere dall'anno 2023, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementatoPag. 228 dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.58.01000.56. Faraone.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) all'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai soli fini d'integrare il trattamento economico degli specializzandi in medicina, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di aumentare il numero di borse di studio da attribuire annualmente a ogni scuola di specializzazione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
0.58.01000.42. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

Art. 97-bis.
(Riconoscimento della fibromialgia fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

  1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 229legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.
  5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.58.01000.59. Boschi, Marattin.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

Art. 97-bis.
(Vincolo delle risorse destinate allo screening neonatale)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del «Centro di coordinamento degli screening neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'ISS pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
0.58.01000.58. Boschi, Giachetti, Loizzo, Ciani, Bonifazi.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, sopprimere la lettera m).
0.58.01000.64. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 97-bis», inserire il seguente:

   «Art. 97-ter. – (Incremento del personale e delle indennità per il personale del Servizio sanitario nazionale). – 1. Per far fronte alla carenza del personale della dirigenza medica e del personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'aumento delle indennità dello stesso personale, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articoloPag. 230 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
   2. Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, è destinata al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a maggiore integrazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, calcolati in 700 milioni di euro l'anno, che ne costituiscono tetto di spesa, a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge».
0.58.01000.40. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 97-bis», inserire il seguente:

   «Art. 97-ter.(Istituzione del Fondo per il finanziamento dei test NGS). – 1. A partire dall'anno 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.
   3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme ripartite.
   4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3».
0.58.01000.41. Grippo, Marattin, Sottanelli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 97-bis», inserire il seguente:

   «Art. 97-ter. – (Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazioni di emoderivati). – 1. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni o, se deceduti,Pag. 231 ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno una tantum di euro 200.000.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.»

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
0.58.01000.66. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso «Art. 97-bis», inserire il seguente:

   «Art. 97-ter.(Fondo per l'Alzheimer e le demenze). – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge».
0.58.01000.67. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), apportare le seguenti modifiche:

   1. alla lettera a) dopo le parole: , primo periodo aggiungere le seguenti: dopo le parole «caratterizzate da specificità linguistiche» aggiungere le seguenti «oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e» e dopo le parole: 15 aprile, aggiungere le seguenti: e modificare al terzo periodo le parole: «contingente annuale» con le seguenti: «contingente triennale»;

   2. alla lettera b) sostituire le parole: nell'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

   3. alla lettera b) sostituire le parole: calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 con le seguenti: pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023;

   4. alla lettera b) al secondo periodo, sopprimere le parole: per i primi sette anni scolastici;

   5. alla lettera b) sostituire le parole: correttivo non superiore al 2 per cento con le seguenti: correttivo non inferiore al 10 per cento;

   6. lettera b), dopo le parole: 30 giugno aggiungere le seguenti: e dopo le parole indicato dal medesimo decreto sostituire le parole: non inferiore a 900 e non superiore a 1000 con le seguenti: non inferiore a 700 e non superiore 800,;

  Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) sostituire il comma 2, con il seguente:

   «2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno Pag. 2322027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.».
0.58.01000.26. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), apportare le seguenti modifiche:

   1. lettera a) dopo le parole: , primo periodo aggiungere le seguenti: dopo le parole: «caratterizzate da specificità linguistiche» aggiungere le seguenti: «oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e» e dopo le parole 15 aprile, aggiungere le seguenti: e modificare al terzo periodo le parole «contingente annuale» con le seguenti «contingente triennale»;

   2. lettera b), apportare le seguenti modifiche: a) sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2024/2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025»; b) sostituire le parole: «calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5» con le seguenti: «pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023»; c) al secondo periodo, sopprimere le parole: «per i primi sette anni scolastici»; c) sostituire le parole: «correttivo non superiore al 2 per cento» con le seguenti: «correttivo non inferiore al 10 per cento»;

   3. sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) sostituire il comma 2, con il seguente:

   «2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.»;

   4. sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Per l'attuazione della disposizione il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.58.01000.32. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera a), dopo le parole: , primo periodo aggiungere le seguenti: dopo le parole: «caratterizzate da specificità linguistiche» aggiungere le seguenti: «oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali Pag. 233per l'istruzione degli adulti, e» e dopo le parole: «15 aprile», aggiungere le seguenti: e modificare al secondo periodo le parole: «contingente annuale» con le seguenti: «contingente triennale».
0.58.01000.28. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, al capoverso n), lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti: e modificare al secondo periodo le parole: «contingente annuale» con le seguenti: «contingente triennale» e al primo periodo dopo le parole: «caratterizzate da specificità linguistiche» aggiungere le seguenti: «oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,» e alla fine del periodo sostituire le parole: «contingente annuale» con le seguenti: «contingente triennale».
0.58.01000.22. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), premettere le parole: , oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. e sostituire le parole: correttivo non superiore al 2 per cento con le seguenti: correttivo non inferiore al 10 per cento;
0.58.01000.23. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), premettere le parole: , oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
0.58.01000.25. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), dopo le parole: 30 giugno aggiungere le seguenti: e sostituire le parole: «non inferiore a 900 e non superiore a 1000» con le seguenti: «non inferiore a 700 e non superiore 800,»
0.58.01000.27. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), apportare le seguenti modifiche:

   a) sostituire le parole: nell'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

   b) sostituire le parole: calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 con le seguenti: pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023;

   c) al secondo periodo, sopprimere le parole: per i primi sette anni scolastici;

   d) sostituire le parole: correttivo non superiore al 2 per cento con le seguenti: correttivo non inferiore al 10 per cento;

  Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) sostituire il comma 2, con il seguente:

   «2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre Pag. 2342014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.»
0.58.01000.21. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2024/2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025».
0.58.01000.70. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), sostituire le parole: «correttivo non superiore al 2 per cento» con le seguenti: «correttivo non inferiore al 10 per cento»;
0.58.01000.24. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, al capoverso n), sostituire la lettera c), con la seguente:

  2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.
0.58.01000.29. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 2, sopprimere le parole: «il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fondo di cui al primo periodo confluiscono le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 8,25 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023 e 23 milioni di euro per l'anno 2024.»
0.58.01000.53. Lucaselli, Cannata.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera c), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanzeaggiungere, infine, le seguenti:” e il fondo di cui l'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a euro 3 milioni decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3.
0.58.01000.57. Faraone, Marattin.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), sostituire la lettera d), con la seguente:

  1. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per Pag. 235i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Per l'attuazione della disposizione il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.58.01000.31. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: aggiungere il seguente con le parole: aggiungere i seguenti;

   b) dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

   2-ter) all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 9-ter) è aggiunto il seguente:

   9-quater). Per i beneficiari del Rdc inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4,commi 6 e 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio.
0.58.01000.49. Marattin.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera d), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 apportare le seguenti modifiche:

    1) al comma 7, dell'articolo 2-bis, sostituire le parole: quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 con le seguenti: quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    2) Al comma 9, dell'articolo 16-bis, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    3) al comma 9, lettera c), dell'articolo 16-ter sostituire le parole: quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107; con le seguenti: quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    4) al comma 9, lettera e), dell'articolo 16-ter sostituire le parole: quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. con le seguenti: quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pag. 236

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai numeri da 1 a 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
0.58.01000.30. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera n), inserire la seguente:

   n-bis) dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

Art. 99-bis.
(Fondo per la promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è destinato a finanziare, nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, assunzioni di personale e organizzazioni di corsi volti a dare attuazione alle finalità di cui al comma 2.
  2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «vita civica,» è inserita la seguente: «economica,»;

   b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale,» sono inserite le seguenti: «educazione finanziaria,»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

   h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento;

   d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «cittadinanza attiva», sono aggiunte le seguenti: «e l'educazione finanziaria»;

   e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione», sono inserite seguenti: «, dell'educazione finanziaria».

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.58.01000.43. Marattin, Boschi, Sottanelli, Richetti, Grippo.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera o) premettere la seguente:

   o.0) all'articolo 101, sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Al fine di incrementare gli importi delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 3-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  3-bis. Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta UfficialePag. 237Serie Generale – n. 172 della del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.
  3-ter. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come all'articolo 316 del codice civile.
  3-quater. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter.
  3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che ne costituiscono tetto di spesa, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
0.58.01000.45. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

(Inammissibile per estraneità
di materia e carenza
di compensazione)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera o), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: per l'anno 2023 di 15 milioni di euro con le seguenti: per l'anno 2023 di 18 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro per l'anno 2023, 400milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
0.58.01000.33. Manzi, Orfini, Berruto.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera p), dopo il capoverso «Articolo 101-quater» inserire il seguente:

   «Articolo 101-quinquies
   (Ripristino Fondi in materia di istruzione)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2024, 50 milioni per gli anni 2025 e 2026, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  3. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  4. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8,8 milioni per l'anno 2023, 7,8 milioni per l'anno 2024 e 6,8 milioni per l'anno 2025.
  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies, pari a euro 17,8 milioni per l'anno 2023, 46,8 milioni per l'anno 2024, 97,8 milioni per l'anno 2025, 91 milioni per l'anno 2026 e Pag. 238141 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».
0.58.01000.44. Boschi, Grippo, Marattin, Sottanelli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera q), capoverso «Art. 107-bis», comma 6-octies, alinea, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»
0.58.01000.72. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera q), capoverso «Art. 107-bis», comma 6-novies, secondo periodo, sopprimere le parole: e dall'articolo 23-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
0.58.01000.73. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera q), dopo il capoverso «Art. 107-bis» inserire il seguente:

Articolo 107-ter.
(Sostegno alla realizzazione di Readiness Events per Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

   1. Al fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture, delle attività e dei servizi connessi all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo, denominato «Fondo Readiness Events Milano-Cortina», con dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene economicamente i territori che ospiteranno i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 nella realizzazione di eventi quali Campionati Mondiali, Coppe mondiali, eventi europei e altri eventi sportivi anche paralimpici da organizzarsi nei luoghi e nelle strutture che ospiteranno i Giochi, al fine di promuovere i territori coinvolti e testare la prontezza degli stessi in vista della manifestazione del 2026.
   3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.58.01000.46. Pastorella, Marattin, Sottanelli.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera s), capoverso «Art.118-bis», sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
*0.58.01000.19. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera s), capoverso «Art.118-bis», sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
*0.58.01000.20. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

Pag. 239

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera s), capoverso «Art.118-ter», sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le seguenti: 391 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2026.
0.58.01000.74. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera s) inserire la seguente:

   s-bis) dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Articolo 126-bis.
(Finanziamento per la messa in sicurezza del sito ex Cagi Metal – Brescia)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, per l'anno 2023 il fondo di cui al comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato a finanziare la messa in sicurezza del sito «ex Cagi Metal – Brescia».
  2. Per l'anno 2023, le risorse del fondo di cui al comma 1 già assegnate ma non utilizzate sono destinate alla messa in sicurezza e al risanamento dei siti contaminati localizzati nel medesimo comune nel cui territorio insistono i siti per la cui bonifica le risorse erano state originariamente destinate.
  3. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano alle ipotesi in cui il comune abbia provveduto ad eseguire l'intervento di bonifica in sostituzione della competente Autorità. Nelle medesime fattispecie di cui al periodo precedente, al comune non può essere richiesta la restituzione delle risorse utilizzate per l'espletamento degli interventi di bonifica.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
0.58.01000.48. Benzoni.

(Inammissibile
per estraneità di materia)

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera t), capoverso «Art. 129-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: prioritariamente attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
0.58.01000.55. Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini.

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera t), capoverso «Art. 129-bis», comma 2, sostituire le parole: euro 500.000 con le seguenti: euro 1.000.000.

Pag. 240

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,5 milioni.
*0.58.01000.18. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè, Amendola.
*0.58.01000.60. Lomuti, Onori, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, sopprimere la lettera v).
**0.58.01000.51. Marattin, Sottanelli.
**0.58.01000.75. Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Penza.

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso «Art. 143-bis», comma 1, sopprimere le parole: e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.
0.58.01000.6. Grimaldi, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso «Art. 143-bis», comma 1, dopo le parole: è istituita inserire le seguenti: , di concerto con la Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'Anci, sentite le commissioni parlamentari competenti,.
0.58.01000.7. Grimaldi, Zaratti.

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso «Art. 143-bis», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Alle attività della Segreteria tecnica partecipano uno o più rappresentanti per ciascuna delle amministrazioni e ciascuno degli organismi di cui al comma 2 dell'articolo 143.
0.58.01000.76. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso «Art. 143-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Il Presidente del Consiglio riferisce alle Camere, con cadenza mensile, in ordine alle attività e al loro stato di avanzamento, della Cabina di regia e della Segreteria tecnica e, anche su richiesta delle Camere, su ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza delle predette attività e della valutazione delle loro risultanze.
0.58.01000.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso «Art. 143-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'avvalimento con le seguenti: prioritariamente attraverso l'avvalimento.
0.58.01000.54. Ubaldo Pagano, Roggiani, Lai, Guerra, Mancini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

  1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

   «3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente Pag. 241alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

  2. All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023» e, dopo il medesimo comma 116, è inserito il seguente:

   «116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509»;

   b) dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

  1. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   c) all'articolo 69, sopprimere il comma 2;

   d) dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73-bis.
(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

  1. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
  2. Ai fini della definizione recata al comma 1, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, hanno subìto, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di Pag. 242presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta riconosciuto a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 5. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
  6. Le risorse stanziate ai sensi del comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

   e) dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:

Art. 74-bis.
(Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

  1. È istituita la fondazione denominata Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
  2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza della fondazione è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.Pag. 243
  4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
  5. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
  7. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 3, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  8. Per la costituzione e il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
  10. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Art. 74-ter.
(Nuova Sabatini).

  1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Pag. 244

Art. 74-quater.
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le migliori pratiche di mercato»;

   b) le parole: «approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17».

  2. Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

   f) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

Art. 78-bis.
(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento del fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso Pag. 245senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

   g) all'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   a) alla lettera b):

    1) al capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali» sono inserite le seguenti: «e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;

    2) al capoverso comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

    b-bis) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

    b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022-2024».

   h) all'articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:

  al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti»;

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti».

   i) dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,Pag. 246 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dopo le parole: «4.000.000 di euro per l'anno 2020» inserire le seguenti: «e di 300.000 euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 7-bis, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,» sono inserite le seguenti: «in qualità di Commissario straordinario,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato»;

   c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

   «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
   7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il commissario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'allineamento di tali informazioni, nonché delle altre informazioni procedurali e finanziare nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

  2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

   l) dopo l'articolo 92 inserire il seguente:

Art. 92-bis.
(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo Pag. 247a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.
  2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

   m) dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

Art. 97-bis.
(Incremento delle risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 7 della legge n. 362 del 1999, concernente incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute)

  1. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

   n) all'articolo 99 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «15 aprile»;
   b) al comma 1, capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio» e le parole: «31 luglio» con le seguenti: «30 giugno» e il periodo: «Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.» con le seguenti parole: «, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale»;
   c) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro Pag. 248dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022».

   o) all'articolo 101, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023 di 15 milioni di euro.
   3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
   3-quater. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3-quinquies. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 149.377 euro annui».

   p) alla parte prima, titolo VII, dopo l'articolo 101, inserire i seguenti:

Art. 101-bis.
(Disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute)

  1. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non superiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».

Art. 101-ter.
(Fondazione Enea Tech e Biomedical)

  1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante alla Fondazione Enea Tech e Biomedical istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'applicazione alla medesima Fondazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è differita al 1° gennaio 2024. Resta ferma l'applicazione in ogni caso dei limiti alle retribuzioni, agli emolumenti ovvero ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e delle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Pag. 249

Art. 101-quater.
(Promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera».
  2. Le risorse di cui al comma 1, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

   q) all'articolo 107, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 6-ter, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.
  6-ter. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 6-octies, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.
  6-quater. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
  6-quinquies. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.
  6-sexies. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio Pag. 2502020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.
  6-septies. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 6-sexies secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

   a) i principi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;
   b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies;
   c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;
   d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 6-sexies. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;
   e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 6-quater con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

  6-novies. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 6-sexies e 6-septies è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

   r) all'articolo 117, sostituire le parole: di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025, con le seguenti: di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.

   s) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

Art. 118-bis.
(Adeguamento del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

  1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 251un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Art. 118-ter.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

   t) dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 2 del presente articolo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.
  2. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le cifre: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713»;
   b) con efficacia dal 1° ottobre 2024 le parole: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024», le cifre: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133».

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. È autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

   u) all'articolo 143, sopprimere il comma 8.

   v) dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Istituzione della segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)

  1. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 2 dell'articolo 143 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.Pag. 252
  2. La segreteria tecnica di cui al comma 1 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 143 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 253n. 190 e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   z) dopo l'articolo 153, inserire il seguente:

Art. 153-bis.
(Potenziamento della Corte dei conti)

  1. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente:

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –9.450.000;
    2024: –10.805.000;
    2025: –10.805.000.

   alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –1.437.655;
    2024: –9.016.238;
    2025: –23.313.099.

   alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –149.377;
    2024: –149.377;
    2025: –149.377.

   alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –5.000.000;
    2024: –5.000.000.

   alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

    2023: –300.000.

Pag. 254

   alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

    2023: –15.000.000;
    2024: –15.000.000.
58.01000. Il Governo.

(Inammissibile per estraneità
di materia limitatamente
alla lettera
p),
capoverso Art. 101-
ter)

ART. 123.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

  1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis»;

   b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis.(Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza) – 1. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.
  2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.
  3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale presso la corte di appello di Pag. 255Roma dispone la distruzione della documentazione anche da esso stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, recante contenuti, anche espressi in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.
  4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dall'acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
  5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.
  6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
123.01000. Il Governo.