CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 19 dicembre 2022
31.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 23

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 4.1000, 57.01000, 58.01000 e 123.01000 DEL GOVERNO

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 ed il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.»;

   b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

  1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.;

   c) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Con delibera dell'ARERA i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023 nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla CSEA entro 15 febbraio 2023 nel limite dell'effettivo fabbisogno.;

   d) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Pag. 24Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedono alla individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica consentita di mercato volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.;

   e) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

  1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, operante nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.
  2. L'impresa deve svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  3. Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori di cui al comma 2 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi d'imposta.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato alla attenuazione degli Pag. 25oneri fiscali connessi con la cessione gratuita da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del predetto Fondo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.
  7. All'articolo 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria.».
  8. All'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della individuazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, la stessa è effettuata dal collegio sindacale.»;

   f) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

  1. In deroga all'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023, i pellet di cui al n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.;

   g) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3 sostituire la parola: «14» con la seguente: «16»;

    2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

   «3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

  “4-ter. L'agevolazione di cui al comma 4-bis si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;”.

   3-ter. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è sostituito dal seguente:

  “2. Nei territori montani di cui al precedente comma, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli Pag. 26professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.”»;

   h) all'articolo 30:

    a) al comma 1:

     1) al primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

     2) all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «ed è versato» fino a: «dell'anno 2023» con le seguenti: «ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno»;

    b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

   a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1 ° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno;

   b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 cento è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno;

   c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorato del 15 per cento, entro il 15 luglio dell'anno 2024;

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   d) con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, anche relativamente a quanto previsto dal comma 1, gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle predette proroghe.;

   i) all'articolo 38, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

  7-bis. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
  7-ter. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si decade dal beneficio della rateazione di cui al comma precedente e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
  7-quater. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo, firmato in data 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  7-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 222,25 milioni per l'anno 2023, di 177,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.
  7-sexies. Agli oneri derivanti al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi, per gli importi indicati nell'allegato 1-bis alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 7-bis.
  7-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.;

   l) all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo sostituire le parole: «non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività» con le seguenti: «non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.»;

   m) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, le parole: 1.538 euro sono sostituite dalle seguenti: 1.923 euro;

   n) all'articolo 57, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro»;

    b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro»;

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    c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.»;

   o) all'articolo 58, al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:

    al numero 1 le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'85 per cento»;

    al numero 2 le parole: «del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 53 per cento»;

    al numero 3 le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 47 per cento»;

    al numero 4 le parole: «del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 37 per cento»;

    al numero 5 le parole: «del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 32 per cento»;

   p) articolo 58, comma 2, dopo le parole: 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 sono aggiunte le seguenti: , elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a settantacinque anni,;

   q) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: «8 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «7 mesi»;

    b) al comma 6 le parole: «743 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «958 milioni di euro»;

    c) al comma 7 le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro»;

   r) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Armonizzazione indennità amministrazione per il personale ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021.
  2. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 1 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del CCNL comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata, la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dal 2023, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dal 2023 per il personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive.;

   s) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

    «4) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2023 la maggiorazione mensile Pag. 29di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del cinquanta per cento.”»;

    b) al comma 2 le parole da: «sono incrementate» fino a: «dall'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.»;

   s) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.;

   t) dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:

Art. 67-bis.

  1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «5. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».

Art. 67-ter.
(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.
  3. Allo stanziamento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.;

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   u) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

  1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.
(Disciplina transitoria)

   1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
   2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.
   3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle di cui all'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.
   4. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

  5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data.
  6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicanoPag. 31 anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.
  9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.
  10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni di attuazione, nel testo anteriormente vigente.
  11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020.»;

   b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

   c) all'articolo 41:

    1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «, comma l, lettere c) n. 3, d), e) f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb)»;

    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»;

    3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere e) e l),».

  2. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata;

   a) tre mesi, per il primo periodo;

   b) un mese, per il secondo periodo;

   c) quattro mesi, per il terzo periodo.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.747.593 per l'anno 2024, di euro 4.180.843 per l'anno 2025, di euro 344.395 per l'anno 2026 e di euro 823.911 per l'anno 2027.

  Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo I con la seguente: Capo I – MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L'ATTUAZIONE DEL PNRR;

   v) dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

   l. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse di cui all'articolo l, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche Pag. 32all'attuazione del Piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

   z) dopo l'articolo 78, inserire i seguenti:

Art. 78-bis.
(Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.152.000 per l'anno 2023 e di euro 13.536.000 a decorrere dall'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.954.000, di cui euro 600.000 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 1.354.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata una spesa pari ad euro 675.000 per l'anno 2023 e ad euro 900.000 a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e, a decorrere dall'anno 2024, una spesa pari ad euro 136.000 per le medesime spese di funzionamento.

Art. 78-ter.
(Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricolturaAGEA)

  1. Al fine di evitare recuperi finanziari da parte dell'Unione europea sugli aiuti erogati in attuazione del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027 ed in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, l'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC.
  2. L'Autorità di gestione si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli uffici sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) l'Ufficio coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi di assicura il coordinamento tra le Autorità di gestione regionali e gli Organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16) del regolamento (UE) 2021/2115;

   b) l'Ufficio coordinamento del monitoraggio e della valutazione assicura il supporto al Comitato di monitoraggio di cui Pag. 33all'articolo 124 del regolamento (UE) n. 2021/2115.

  4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione e il potenziamento delle Direzioni generali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di cinquanta unità di personale, di cui quaranta unità da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e dieci unità nell'Area degli «Assistenti» prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 2.293.000 per l'anno 2023 e di euro 2.475.000 a decorrere dall'anno 2024.
  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale e, nell'ambito della Direzione organismo di coordinamento, l'ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 54, paragrafo l, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.
  6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano ed alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'Agenzia, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della struttura organizzativa e degli uffici, nell'ambito delle strutture complessivamente esistenti.
  7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di euro 862.000 a decorrere dall'anno 2023 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 2 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere, con contratti lavoro a tempo di indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 — Comparto funzioni centrali. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.762.000 per l'anno 2023 e di euro 1.922.000 a decorrere dall'anno 2024.
  8. L'autorizzazione ad assumere per il biennio 2021-2022, concessa dall'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è estesa all'anno 2023.
  9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.917.000 per l'anno 2023 e di euro 5.259.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

   aa) all'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n, 147, le parole: Pag. 34«al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

   bb) all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-quater. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021.
  3-quinquies. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 3-quater il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, può essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022.
  3-sexies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-quater, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di euro 16.683 per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 per il personale dirigenziale di livello non generale.
  3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies pari ad euro 107.782 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede per euro 53.891 a carico del bilancio dell'Agenzia e per euro 53.891 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

   cc) dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dei ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.

   dd) dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

  1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «55 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

   b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

Pag. 35

   c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» sono aggiunte le seguenti: «b-bis),».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

   ee) dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

  1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro annui, per gli anni dal 2023 al 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(Importi in euro)

  Polizia di Stato

  1.449.575

  Polizia penitenziaria

  675.475

  Arma dei carabinieri

  1.735.950

  Guardia di Finanza

  890.575

  Esercito italiano

  2.401.975

  Marina militare

  725.375

  Aeronautica militare

  1.000.200

  Capitanerie di Porto

  265.400

  Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

  874.350

  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse spettanti sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 1, alla stipula delle relative polizze assicurative.

   ee) dopo l'articolo 113, aggiungere i seguenti:

Art. 113-bis.
(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90.000.000 euro per l'anno 2023, 95.000.000 euro per l'anno 2024, 95.000.000 euro per l'anno 2025, 117.151.088 euro per l'anno 2026, 117.206.959 euro per l'anno 2027, 121.459.388 euro per l'anno 2028, 122.284.002 euro per l'anno 2029, 122.286.410 euro per l'anno 2030, 122.836.497 euro per l'anno 2031, 123.523.497 euro per l'anno 2032 e 125.797.593 euro a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e Pag. 36delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

   ff) dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:

Art. 127-bis.
(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico ed uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.
  2. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto a 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 607 è inserito il seguente:

   «607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il venti per cento delle somme di cui al comma 607 sono riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

   gg) all'articolo 130, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025; e per il Dipartimento delle finanze la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

Pag. 37

   hh) dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.
(Partecipazione al Nato Innovation Fund)

   1. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato Nato Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 130-ter.
(Riunioni annuali 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo)

   1. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

Art. 130-quater.
(Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e 50 unità nell'Area degli «Assistenti» prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 1 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 130-quinquies.

  1. Per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti e società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2023.
  2. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito,Pag. 38 con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2020 n. 77 sostituire le parole: «nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.»;

   ii) dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1016, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno».
  2. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023».

Art. 150-ter.
(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

  1. La Tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato Y annesso alla presente legge.
  2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

ALLEGATO Y

(articolo X, comma 1)

   Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA

Pag. 39

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

UOMINI

DONNE

TOTALE

RUOLO ISPETTORI

SOSTITUTO COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE SUPERIORE

3.100

450

3.550

ISPETTORE CAPO

VICE ISPETTORE

RUOLO SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE CAPO

4.820

480

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE SOVRINTENDENTE

RUOLO AGENTI/ASSISTENTI

ASSISTENTE CAPO

29.522

3.138

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

TOTALE

42.150

Art. 150-quater.

  1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e 473 da inquadrare nell'Area degli «Assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

   ll) all'articolo 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023.

   mm) all'articolo 153, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67»;

   nn) all'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  18. L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla Pag. 40data del 25 novembre, risulta effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

   b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

   c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

   d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo».

  19. Gli oneri derivanti dal comma 8 sono pari a 600.000 euro nell'anno 2023, a 61,3 milioni di euro nell'anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

   allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 29Politiche economiche-finanzia e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -15.000.000;
    CS: -15.000.000.

   2024:

    CP: +70.000.000;
    CS: +70.000.000.

   2025:

    CP: -100.000.000;
    CS: -100.000.000.

Pag. 41

  Conseguentemente, Allegato 1-bis (articolo 38, comma 7-sexies)

  Stato di previsione

2022

   MISSIONE/programma

Ministero dell'economia e delle finanze

  1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

  70

  1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

  70

  3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

  30

  3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

  30

  21. Debito Pubblico (34)

  120

  21.1. Oneri per il servizio del debito statale (1)

  120

  23. Fondi da ripartire (33)

  869

  23.1. Fondi da assegnare (1)

  350

  23.2. Fondi di riserva e speciali (2)

  519

TOTALE

  1.089

4.1000. Il Governo.

ART. 57.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.

   2024:

    CP: +20.000.000;
    CS: +20.000.000.

   2025:

    CP: +10.000.000;
    CS: +10.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: -10.000.000;
    CS: -10.000.000.

   2024:

    CP: -20.000.000;
    CS: -20.000.000.

   2025:

    CP: -10.000.000;
    CS: -10.000.000.

   b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 15 – Ricerca di base e applicata U.d.V. 11.1:

   2023:

    CP: +80.000.000;
    CS: +80.000.000.

   2024:

    CP: +85.000.000;
    CS: +85.000.000.

   2025:

    CP: +60.000.000;
    CS: +60.000.000.

   2026:

    CP: +40.000.000;
    CS: +40.000.000.

  Conseguentemente alla Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 9 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità U.d.V. 7.2:

   2023:

    CP: -80.000.000;
    CS: -80.000.000.

   2024:

    CP: -85.000.000;Pag. 42
    CS: -85.000.000.

   2025:

    CP: -60.000.000;
    CS: -60.000.000.

   2026:

    CP: -40.000.000;
    CS: -40.000.000.

   c) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 30.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria – U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2024:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   2025:

    CP: +30.000.000;
    CS: +30.000.000.

   d) allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma - Incentivazione del sistema produttivo (U.d.V. 1.3) apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -5.000.000;
    CS: -5.000.000.

   2024:

    CP: +1.250.000;
    CS: +1.250.000.

   2025:

    CP: +1.250.000;
    CS: +1.250.000.

   Fino al 2027

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle imprese e del made in Italy apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2024:

    CP: -1.250.000;
    CS: -1.250.000.

   2025:

    CP: –1.250.000;
    CS: –1.250.000.

   e) dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità)

  1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata per l'anno 2023 di 9,5 milioni di euro al fine di consentirne l'avvio e la gestione, compreso il sostegno all'implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie.
  3. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo ruralePag. 43 , U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -30.000.000;
    CS: -30.000.000.

   f) dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.
(Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)

  1. Nel quadro della strategia di sostegno ai paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo Monetario Internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 1, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo Monetario Internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 11 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2:

   2023:

    CP: -50.000.000;
    CS: -50.000.000.

Art. 130-ter.
(Aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa)

  1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto di cui 200.671.463 di capitale versato. Il versamento avverrà in quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna. Il primo versamento dovrà avvenire entro il 2023.1 versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 11 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2:

   2023:

    CP: -50.167.866;
    CS: -50.167.866.

   2024:

    CP: -50.167.866;
    CS: -50.167.866.

   2025:

    CP: -50.167.866;Pag. 44
    CS: -50.167.866.

   2026:

    CP: -50.167.866;
    CS: -50.167.866.

   g) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 17 – Ricerca e innovazione, Programma 22 – Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata U.d.V. 17.22, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   2024:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   2025:

    CP: +350.000;
    CS: +350.000.

   h) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 750.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 31 – Turismo, Programma 4 – Promozione dell'offerta turistica italiana U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

   2024:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

   2025:

    CP: +750.000;
    CS: +750.000.

   i) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 4 – Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività U.d.V. 22.3, apportare la seguente variazioni:

   2023:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2024:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2025:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   l) all'articolo 156, comma 3, sostituire le parole: 34.000 con le seguenti: 40.000;

   m) all'articolo 164, comma 5 sostituire le parole: regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 con le seguenti: decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2022, n. 181;

   n) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni: Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 – Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, U.d.V. 3.1:

   2023:

    CP: +2.600.000;
    CS: +2.600.000.

   2024:

    CP: +3.200.000;Pag. 45
    CS: +3.200.000.
57.01000. Il Governo.

ART. 58.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

  1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è sostituito dal seguente:

   «3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli Enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

  2. All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023». All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 116, è inserito il seguente:

   «116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma precedente, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta, individuato nella persona del Presidente dell'Ente. Il Commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.»;

   b) dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

  1. All'articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'entrata in vigore della presente legge»;

   c) il comma 2 dell'articolo 69 è soppresso;

   d) dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.
(Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

   1. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai Pag. 46sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).
   2. Ai fini della definizione recata al comma precedente, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, hanno subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
   3. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 2. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 5. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
   4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
   5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

  6. Le risorse stanziate ai sensi del comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuatePag. 47 attraverso il modello F24 telematico.»;

   e) dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:

«Art. 74-bis.
(Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

   1. È istituita la Fondazione denominata Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
   2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza della Fondazione è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
   3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
   4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
   5. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.
   6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
   7. Per quanto non disposto dal presente articolo e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, la Fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
   8. Per la costituzione della Fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
   9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.
   10. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 74-ter.

   1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, Pag. 48n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
   2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dal decreto di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
   3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 124 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74-quater.
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

   1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi” sono sostituite dalle seguenti: “in linea con le migliori pratiche di mercato”;

   b) le parole: “approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” sono sostituite dalle seguenti: “trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17”.

   2. Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operatività e sostenibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.»;

   f) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis.
(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

   1. Al fine di razionalizzare la spesa e semplificare gli adempimenti così da efficientare l'erogazione delle misure di sostegno finanziario erogate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dagli enti dallo stesso controllati o vigilati, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, con la revisione Pag. 49della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso con eliminazione di ogni forma di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti, potendo procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni, alla preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, all'accorpamento ovvero alla soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie, e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministero provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.
   2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e di efficientamento delle connesse attività amministrative, anche con la connessione di banche dati, registri ed elenchi esistenti, per il conseguimento di più efficienti modalità di controllo e rendicontazione e delle forme di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
   3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
   4. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 499 sono assegnati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»;

   g) all'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b):

    1) al capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali» sono inserite le seguenti: «e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

    2) al capoverso comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

   b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022 2023 2024»;

   h) all'articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti»;

Pag. 50

   b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti».

   i) dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

   1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dopo le parole: “4.000.000 di euro per l'anno 2020” inserire le seguenti: “e di 300.000 euro per l'anno 2023”;

   b) al comma 7-bis, dopo le parole: “il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,” sono inserite le seguenti: “in qualità, di Commissario straordinario,” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese”;

   c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

   “7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis.
   7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il commissario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023 effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei CUP, e provvede all'allineamento di tali informazioni, nonché delle altre informazioni procedurali e finanziare nei sistemi informativi RGS”.

  2. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di Pag. 51contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»;

   l) dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.
(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

   1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.
   2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
   3. Il relativo onere grava nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
   4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 ed euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.»;

   m) dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

«Art. 97-bis.
(Incremento risorse per il finanziamento dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999)

  1. Le risorse di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e successive modificazioni.»;

   n) all'articolo 99 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso 5-quater, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «31 maggio» e al secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile», con le seguenti: «15 aprile»;

   b) al comma 1, capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «31 maggio», e le parole: «31 luglio», con le seguenti: «30 giugno», e il periodo: «Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.» con il seguente: «, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numeroPag. 52 delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale.»;

   c) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fondo di cui al primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dell'accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

   d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.».

   o) all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

   «3-bis. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023 di 15 milioni di euro.
   3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
   3-quater. I compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla presente legge.
   3-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di euro annui 149.377.»;

   p) dopo l'articolo 101, inserire i seguenti:

«Art. 101-bis.
(Misure relative alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti)

   1. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “non superiore al 20 per cento” sono sostituite con le seguenti: “pari al 30 per cento”.

Art. 101-ter.

   1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in Pag. 53materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Art. 101-quater.
(Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

   1. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.”.
   2. Le risorse di cui al comma 1, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).»;

   q) dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Art. 107-bis.
(Trasformazione Spa Credito sportivo)

   1. Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  «6-bis. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 6-ter, è trasformato in società per azioni di diritto singolare denominata “Istituto per il credito sportivo e culturale”, che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi dell'istituto in essere alla data del perfezionamento del processo di trasformazione.
  6-ter. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione in società per azioni dell'Istituto per il credito sportivo è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al successivo comma 6-octies, che individua il programma e lo statuto della società “Istituto per il credito sportivo e culturale”. La trasformazione si attua per atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione con l'autorità di vigilanza competente sul settore creditizio e in conformità con la disciplina vigente.
  6-quater. La società “Istituto per il credito sportivo e culturale” persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, nonché l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria e la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società “Istituto per il credito sportivo e culturale” può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, ivi inclusa la promozione e gestione di fondi mobiliari e immobiliari e operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.
  6-quinquies. Le azioni della società “Istituto per il credito sportivo e culturale” sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto, proporzionalmente alla partecipazione detenuta alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società “Istituto per il credito sportivo e culturale” è riservato al Ministero dell'economia e Pag. 54delle finanze e ai soggetti privati è consentito, in ogni caso, detenere quote complessivamente solo di minoranza del capitale della società.
  6-sexies. Alla società “Istituto per il credito sportivo e culturale” è assegnata la gestione a titolo gratuito dei Fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono indicate e regolate le specifiche attività ricomprese nella gestione a titolo gratuito dei fondi speciali.
  6-septies. Per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma, la società “Istituto per il credito sportivo e culturale” istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili ed organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 6-sexies secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  6-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

   a) i principi di governo della società “Istituto per il credito sportivo e culturale” relativamente alla composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, alla destinazione dell'utile di esercizio e alle modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

   b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei Fondi speciali di cui al precedente comma 6-sexies;

   c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società, ivi incluse le procedure per le loro successive modifiche;

   d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società e degli organi di gestione controllo dei fondi di cui al comma 6-sexies;

   e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito rientranti nel perimetro del comma 6-quater con riferimento alle quali potranno essere previsti interventi di sostegno pubblico. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del Codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale.

   6-nonies. Alla società “Istituto per il credito sportivo e culturale” si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla società “Istituto per il credito sportivo e culturale” non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sull'“Istituto per il credito sportivo e culturale” per le attività di cui ai commi 6-sexies e 6-septies viene effettuato secondo le modalità indicate dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.»;

   r) all'articolo 117, sostituire le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025». con le seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025».

   s) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

«Art. 118-bis.
(Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

Pag. 55

   1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Art. 118-ter.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

   1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»;

   t) dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

   1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli “Assistenti” per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei “Funzionari” per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri “1.811”, “3.303” e “4.613” sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: “1.911”, “3.403” e “4.713” e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: “1.473”, “3.303” e “4.613” sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: “1.893”, “3.823” e: “5.133”. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 a decorrere dall'anno 2025.
   2. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

   u) all'articolo 143, sopprimere il comma 8.

   v) dopo l'articolo 143, è inserito il seguente:

«Art. 143-bis.
(Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)

   1. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia di cui all'articolo 143 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.
   2. La Segreteria tecnica di cui al comma 1 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti Pag. 56territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 e sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   3. All'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   4. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 143, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR M1C1-119 e M1C1-120, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei “Funzionari” prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
   5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 30.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 ed euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per euro 585.000 per l'anno 2023 ed euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

Pag. 57

   z) dopo l'articolo 153, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.
(Potenziamento della Corte dei conti)

   1. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC, la Corte dei conti è autorizzata, nel biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei “Funzionari” e 242 unità da inquadrare nell'Area degli 'Assistenti', secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari ad euro 16.534.000 a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.».

  Conseguentemente:

   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -3.450.000;
   2024: -4.805.000;
   2025: -4.805.000.

   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -6.000.000;
   2024: -6.000.000;
   2025: -6.000.000.

   alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -1.437.655;
   2024: -9.016.238;
   2025: -23.313.099.

   alla Tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -149.377;
   2024: -149.377;
   2025: -149.377.

   alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -300.000.

   alla Tabella B, voce: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -15.000.000;
   2024: -15.000.000.

   alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -5.000.000;
   2024: -5.000.000.
58.01000. Il Governo.

Pag. 58

ART. 123.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

  1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del Codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto.»;

   b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza)

   l. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l dell'articolo 4, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di giorni venti. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga dell'intercettazione.

   2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.
   3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale dispone la distruzione della documentazione anche da egli detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1, recante contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.
   4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratorePag. 59 generale autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dalla acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
   5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi precedenti e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.
   6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definiti il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfettario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
123.01000. Il Governo.