CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 dicembre 2022
18.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 12

ALLEGATO 1

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, , al primo periodo, dopo le parole: «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono inserite le seguenti: «ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,» , al terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del» e, al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
6.5. (Nuova formulazione) Sasso, Ziello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Funzionamento dell'Ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227)

  1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.
6.01. Il Relatore.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Titolarità del portale «Italia.it»)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il Ministero ha la titolarità del portale “Italia.it”, di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso».
10.01. De Corato.

Pag. 13

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate)

  1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole «e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia».
12.05. (Nuova formulazione) Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 4.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

  3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.
4.4. Governo.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Ministero della salute)

  1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12».

  3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.02. Governo.

ART. 10.

  All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il secondo periodoPag. 14 è sostituito dai seguenti: “Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi”».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “provvedimenti di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo”».
10.2. Governo.

Pag. 15

ALLEGATO 2

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governo.

SUBEMENDAMENTO

ART. 4.

  All'emendamento 4.4 del Governo, sostituire le parole: degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
0.4.4.1. Zaratti.

Pag. 16

ALLEGATO 3

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:

   al comma 1:

   alla lettera a), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «6) Ministero»;

   alla lettera b), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «7) Ministero»;

   alla lettera c), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «8) Ministero»;

   alla lettera d), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «9) Ministero»;

   alla lettera e), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «11) Ministero».

  All'articolo 2:

   al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis».

  All'articolo 3:

   al comma 2, lettera a), numero 3), le parole: «, è aggiunto, infine» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine» e dopo le parole: «della sovranità alimentare,» sono inserite le seguenti: «che esso esercita».

  All'articolo 6:

   al comma 2:

   alla lettera b):

   all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 50» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

   al numero 1), le parole: «al comma 1» sono soppresse;

   ai numeri 2) e 3), le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;

   al numero 3), le parole: «del merito, all'incremento» sono sostituite dalle seguenti: «del merito e all'incremento»;

   alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 51-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

  All'articolo 9:

   al comma 1, lettera c), capoverso 18-quater, secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»;

   al comma 2, le parole: «di Simest S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Simest S.p.A.» e le parole: «8 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

   alla lettera a), le parole: «ai 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni»;

   alla lettera b):

   al capoverso 1-bis, alinea, primo periodo, le parole: «una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese»;

   al capoverso 1-ter, dopo le parole: «e agricoltura» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

   alla lettera a), capoverso 2, terzo periodo, le parole: «Ad esso» sono sostituite Pag. 17dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato» e le parole: «o loro delegati» sono sostituite dalle seguenti: «, o loro delegati,»;

   alla lettera b), numero 1), le parole: «nazionale ed europea» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali ed europee»;

   al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 57-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 8,».

  All'articolo 12:

   al comma 3:

   alla lettera d), le parole: «la continuità» sono sostituite dalle seguenti: «della continuità»;

   alla lettera f), le parole: «turistico ricreative» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricreative»;

   al comma 4:

   al primo periodo, le parole: «ove nominati» sono sostituite dalle seguenti: «ove nominate» e le parole: «della agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura»;

   al secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»;

   al terzo periodo, dopo le parole: «un Sottosegretario» sono aggiunte le seguenti: «di Stato»;

   al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ai partecipanti» sono inserite le seguenti: «alle riunioni» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente: «fino».