CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2022
17.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 547 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)

  1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia».
1.01. De Bertoldi, Kelany.

ART. 11

  Al comma 1, lettera d), capoverso 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
11.4. (nuova formulazione) Zaratti, Bonelli, Evi.

ART. 13

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.
(Soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.
  2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefìci in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto Pag. 172022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.
  3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.
  4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.
  5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalità di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-quater, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
  6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2023»;

   b) al comma 3-ter, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2023» e le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 maggio 2023»;

   c) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023».
13.02. Governo.

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ALLEGATO 2

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 547 Governo).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 3.

  Al comma 2, lettera a), numero 3, dopo le parole: la produzione di cibo di qualità, aggiungere le seguenti: l'equa remunerazione dell'intera filiera, la valorizzazione della catena del valore,
3.2. (nuova formulazione) Schlein, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

ART. 4.

  Al comma 2, lettera a), numero 2.3), dopo le parole: approvvigionamenti di energia inserire le seguenti: promuovendo altresì le fonti rinnovabili
4.2. (nuova formulazione) Zaratti, Bonelli, Evi.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate)

  1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole «e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'Interno e della Giustizia».
12.05. (nuova formulazione) Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.