CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 novembre 2022
16.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 547 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 2, comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali;

   2) all'articolo 9:

    al comma 1, lettera b), e ovunque ricorrono, sostituire le parole: il made in Italy con le seguenti: i prodotti nazionali;

    al comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: CIMIM con le seguenti: CIPNAM e le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali;

    sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione del Comitato interministeriale per i prodotti nazionali nel mondo – CIPNAM;

   3) all'articolo 10, ovunque ricorrono, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali;

   4) all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali;

   5) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali.
1.2. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 2, comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni;

   2) all'articolo 9:

    al comma 1, lettera b), e ovunque ricorrono, sostituire le parole: il made in Italy con le seguenti: i prodotti autoctoni;

    al comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: CIMIM con le seguenti: CIPAM e le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni;

    sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione del Comitato interministeriale per i prodotti autoctoni nel mondo – CIPAM.

   3) all'articolo 10, ovunque ricorrono, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni;

   4) all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni;

   5) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni.
1.3. Magi.

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  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: made in Italy con le seguenti: fare italiano

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 2, comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: made in Italy con le seguenti: fare italiano;

   2) all'articolo 9, comma 1, lettera b), e ovunque ricorrono, sostituire le parole: made in Italy con le seguenti: fare italiano
1.18. Zaratti, Evi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3, capoverso «d-bis)», sostituire le parole: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   2) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. All'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sicurezza alimentare, quale garanzia delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

   3) all'articolo 4, comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.2.;

   4) all'articolo 9, comma 1, lettera c), capoverso «18-quater», sostituire le parole: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: delle politiche agricole alimentari e forestali;

   5) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso «2., sostituire le parole: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: delle politiche agricole alimentari e forestali;

   6) all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: delle politiche agricole alimentari e forestali.
1.4. Caramiello, Sergio Costa, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Ministero dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3, capoverso «d-bis), dopo le parole: del Ministero dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   2) all'articolo 3, comma 1, e ovunque ricorrono, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   3) all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2.2, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   4) all'articolo 9, comma 1, lettera c), capoverso «18-quater, primo periodo, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   5) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso «2., secondo periodo, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   6) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile.
1.5. Schlein, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

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  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
1.6. Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, L'Abbate, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Ministero della transizione ecologica)

  1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia;».
1.7. Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, L'Abbate, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 4:

   1) sopprimere il comma 1;

   2) al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1);

   3) al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.1.;

   4) al comma 2, sopprimere la lettera b);

   5) sopprimere il comma 3.
1.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 4, comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica;

   2) all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica;

   3) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica.
1.9. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica.

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 4:

    al comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica;

    al comma 2, lettera a), numero 2.1., sostituire le parole: alla sicurezza energetica con le seguenti: alla tutela dell'ambiente.

   2) all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrono, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica;

   3) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica.
1.10. Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, L'Abbate, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione energetica.

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  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione energetica.
1.19. Zaratti, Bonelli, Evi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:

   1) sopprimere l'articolo 5;

   2) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso «2., secondo periodo, sostituire le parole: delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   3) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
*1.11. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*1.12. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.
*1.20. Zaratti, Ghirra.
*1.21. Santillo, Iaria, Cantone, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e della libertà di movimento.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: delle infrastrutture e della libertà di movimento.
1.13. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) il numero 10) è sostituito dal seguente: «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume la denominazione di Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale.
  2. Le denominazioni «Ministro dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale» e «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» e «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
  3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale».
1.14. Laus.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
1.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, all'articolo 6:

   1) sopprimere il comma 1;

   2) al comma 2:

    alla lettera a), sopprimere il numero 1);

    alla lettera b) sopprimere il numero 1);

    sopprimere le lettere d) ed e);

   3) sopprimere il comma 3;

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   4) alla rubrica, sopprimere le parole: e del merito.
1.16. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'istruzione e del merito con le seguenti: della pubblica istruzione.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: dell'istruzione e del merito con le seguenti: della pubblica istruzione.
*1.22. Zaratti, Piccolotti.
*1.23. Manzi, Berruto, Orfini, Speranza, Zingaretti, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del merito con le seguenti: dell'inclusione.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: del merito con le seguenti: dell'inclusione.
1.24. Zaratti, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 4-bis, secondo periodo, la parola: «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
1.17. Alessandro Colucci, Lupi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia».
1.01. De Bertoldi, Kelany.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), capoverso «d-bis), dopo le parole: nel mondo, aggiungere le seguenti: per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento dei marchi italiani,
2.2. Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy e sul suo impatto nell'attuazione del PNRR.
2.3. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: il sostegno alla filiera agroalimentare, aggiungere le seguenti: in particolar modo per la filiera biologica,.
3.1. Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: la produzione di cibo di qualità, aggiungere le seguenti: il rispetto della strategia «farm to fork», l'equa remunerazione dell'intera filiera, la valorizzazione della catena del valore,.
3.2. Schlein, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

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  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sul suo impatto nell'attuazione del PNRR.
3.3. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

ART. 4.

  Al comma 2, lettera a), numero 2.3), sostituire le parole: la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia con le seguenti: e la continuità degli approvvigionamenti di energia implementando e potenziando le fonti rinnovabili.
4.2. Zaratti, Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sul suo impatto nell'attuazione del PNRR.
4.3. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

ART. 6.

  Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: finalizzate aggiungere le seguenti: alla rimozione delle disuguaglianze e delle disparità di condizioni,
6.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-sexies, al primo periodo, le parole: «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse, al terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti di riorganizzazione» e al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»;

   b) dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:

   «6-sexies.1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

  3-ter. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «normativa vigente,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione e del merito,».
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a euro 500.000 annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvedePag. 22 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6.5. Sasso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito e sul suo impatto nell'attuazione del PNRR.
6.6. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Organizzazione dell'Ufficio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227)

  1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.
6.01. Il Relatore.

ART. 7.

  Sopprimere il comma 1.
7.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 2, dopo la parola: opera aggiungere la seguente: anche.
7.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Zaratti.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) adozione di iniziative idonee per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento dei marchi italiani.
9.2. Zaratti, Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

  1. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata «Struttura», incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi degli enti ed organi preposti, nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in Pag. 23ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2027.
  3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito con il seguente:

   «3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  5. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   2) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

  6. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   2) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

  7. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.01. Giachetti, Carfagna, Boschi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione della Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

  1. Al fine di fornire coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di implementare l'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e di monitorare costantemente lo stato di aggiornamento dei dati, individuando le fonti di finanziamento e gli interventiPag. 24 finanziati in materia di edilizia scolastica, anche monitorandone lo stato di attuazione, nonché individuando le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce, presso il Segretariato generale, la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri, che si raccorda con il Ministro dell'Istruzione e del merito o con il Sottosegretario da lui delegato.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2027.
  3. La struttura di missione di cui al comma 1 effettua accertamenti e verifiche sull'utilizzo dei fondi, anche proponendo, ove necessario, il definanziamento o la riprogrammazione delle risorse assegnate e fornisce supporto tecnico e amministrativo agli enti attuatori, anche tramite la predisposizione di modelli di riferimento da personalizzare sul territorio e l'individuazione di procedure speciali per l'attuazione rapida degli interventi e l'elaborazione di proposte normative, anche al fine di favorire la progettualità sostenibile nell'edilizia scolastica.
  4. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.02. Giachetti, Carfagna, Boschi, Del Barba.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Titolarità del portale «Italia.it»)

  1. All'articolo 54-ter del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Il Ministero detiene la titolarità del portale “Italia.it”, di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2014, n. 106, i diritti connessi al dominio stesso e la relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la sua strutturazione e la promozione delle politiche turistiche nazionali attraverso il portale.».
10.01. De Corato.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «2., primo periodo, sopprimere le parole: ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy.
11.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   1) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

     2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

   «f-ter) promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili;

Pag. 25

   f-quater) sicurezza energetica»;

   2) sopprimere la lettera d).
11.2. Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, L'Abbate, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11.3. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «8. aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le deliberazioni del CITE sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
11.4. Zaratti, Bonelli, Evi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «8. aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
*11.5. Paolo Emilio Russo.
*11.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis, e ovunque ricorrono, dopo le parole: politiche del mare aggiungere le seguenti: e del salvataggio in mare.
12.1. Magi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis, e ovunque ricorrono, dopo le parole: politiche del mare aggiungere la seguente: nostrum.
12.2. Magi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «vigilanza sui porti» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera c), aggiungere le parole: nonché vigilanza sui porti.
12.3. Zaratti, Ghirra.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire la parola: logistico con la seguente: sociale;

   b) alla lettera b), sopprimere le parole: e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

   c) sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) valorizzazione e tutela del demanio marittimo.
12.4. Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, L'Abbate, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: risorse energetiche aggiungere: rinnovabili.
12.5. Zaratti, Bonelli, Evi, Ghirra.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
12.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini dell'attuazione del Piano del mare di cui al comma 3, con particolare riferimento alla lettera f), relativa alla valorizzazione del demanio marittimo, sono attribuite all'Autorità politica delegata per le politiche del mare le competenze in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.
12.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

Pag. 26

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

   2) le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
12.01. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità nonché di durata dei corsi di formazione iniziale della Polizia di Stato)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026 i concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatoriPag. 27 dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.
12.02. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche al fine di garantire lo svolgimento delle attività di attuazione e gestione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

   b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la dotazione organica del personale direttivo che espleta funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

    2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

    3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

    4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

   c) alla tabella B, nella declaratoria degli incarichi di funzione dei primi dirigenti logistico-gestionali, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

  2. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 1.911.027 per l'anno 2023 e a euro 3.822.054 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
12.03. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

  1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. L'elargizione ai sensi della presente legge non è ammessa, ovvero è revocata laddove effettuata, per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di risarcimento o rimborso a qualunque titolo Pag. 28da parte di altre amministrazioni pubbliche.».
12.04. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate)

  1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole da: «e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o» sono sostituite dalle seguenti: «e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o».
12.05. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire la parola: giugno con la seguente: gennaio.
13.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri e sul loro impatto nell'attuazione del PNRR.
13.2. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di organizzazione dei Ministeri)

  1. All'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono in nessun caso costituire oggetto di delega».
13.01. Giachetti, Carfagna, Boschi, Del Barba.