CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 novembre 2022
5.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale istituita il 19 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento
ALLEGATO
Pag. 18

ALLEGATO 1

DL 144/2022: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) C. 5 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE, EMENDAMENTI
DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli enti locali».
1.1. Benzoni, Marattin.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «all'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,».
1.2. Marattin, Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022, con le seguenti: , novembre e dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   b) ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: e novembre 2022 con le seguenti: , novembre e dicembre 2022;

   c) al comma 3, sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   d) al comma 4, sostituire le parole: terzo trimestre 2022 con le seguenti: primo trimestre 2022;

   e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   f) al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023;

   g) sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.879 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 14.379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   1) quanto a 4.293 milioni di euro per l'anno 2022 e a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a valere, fino a concorrenza Pag. 19dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter;

   2) quanto a 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.;

   h) al comma 11:

    1) alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) al comma 3, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;

   0b) al comma 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;

    2) alle lettere a) e b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   i) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Bonus sociale energia elettrica e gas e bonus energia per il terzo settore)

  1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 milioni di euro per l'anno 2022»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: “12.000” euro sono sostituite dalle seguenti: “20.000 euro”»;

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-ter.

Art. 1-ter.
(Proroga e correttivo del contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti» è inserita la seguente: «passivi»;

   b) al comma 2, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

   c) al comma 2, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   d) al comma 2, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento»;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
   3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica,Pag. 20 del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.».
1.3. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

  Conseguentemente:

   a) al comma 11, prima della lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica»;

   b) dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

  11-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kwh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».
1.15. Benzoni.

  Al comma 4, dopo le parole: diversi dagli usi termoelettrici, inserire le seguenti: a esclusione della quota di energia elettrica autoconsumata,.
*1.20. Schullian, Gebhard, Steger.
*1.21. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   b) al comma 11:

    1) alla lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
1.32. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

Pag. 21

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. A richiesta dell'impresa destinataria dei contributi straordinari di cui ai commi 3 e 4, il relativo credito d'imposta è portato in detrazione dalla prima fattura d'acquisto del gas o dell'energia elettrica emessa in data successiva alla richiesta. Ove il venditore non sia in possesso di alcuni degli elementi necessari per il calcolo del credito, il richiedente deve allegarli alla richiesta.
*1.33. Steger, Schullian, Gebhard.
*1.35. Lovecchio, Torto, Dell'Olio, Fenu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga e correttivo del contributo straordinario contro il caro bollette e destinazione delle maggiori entrate a favore del bonus sociale)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti», è inserita la seguente: «passivi»;

   b) al comma 2, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

   c) al comma 2, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021»;

   d) al comma 2, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento»;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.
   3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.
1.03. Guerra, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Malavasi, Manzi.

Pag. 22

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali d'importazione)

  1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore a un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

   a) la differenza, se positiva, tra la componente Cmem (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio d'importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

   b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

  2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.
  3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

   a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

   b) il prezzo medio d'importazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

   c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.
1.08. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

  1. All'articolo 2, comma 2-bis.1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».
  2. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2024».
1.09. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 20 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.

Pag. 23

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   c) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto ai restanti 183,77 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto;

   d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 3, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2.2. Braga, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023;

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 3, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2.4. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta in favore delle imprese portuali per l'acquisto di energia elettrica)

  1. Al fine di ridurre la pressione inflazionistica derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dell'energia per l'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali, alle imprese autorizzate allo svolgimento di dette attività ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, alle imprese titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge n. 84 del 1994, nonché alle imprese concessionarie di stazioni marittime e di supporto ai passeggeri in porti marittimi nazionali, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, fino a un massimo di 2 milioni di euro per impresa e per ciascuno degli anni 2022 e 2023, qualora abbia sostenuto costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media di ciascun anno, superiori del 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nell'anno 2019.
2.02. Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

ART. 3.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche,Pag. 24 di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
  8-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 8-bis, al fine di promuovere lo sviluppo d'impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili siti nei territori comunali di cui al comma 8-bis, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 dicembre 2022.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8-bis ed 8-ter, determinati nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.5. Simiani, Bonafè, Boldrini, Fossi, Gianassi, Di Sanzo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese agricole sono escluse da tale disposizione».
3.8. Gadda, Castiglione.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023 è istituito un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per base imponibile s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 25 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie, compreso il patrimonio non strumentale delle società. Per patrimoni mobiliari si intendono le automobili, le imbarcazioni, gli aeromobili di valore e i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
  3. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare e incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi Pag. 25economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
3.02. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Teleriscaldamento)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. Braga, Roggiani, Peluffo, Ubaldo Pagano, Guerra, Malavasi, De Luca, Manzi, Gribaudo.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 ottobre 2022 aggiungere le seguenti: nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;

   b) al comma 2, dopo le parole: 31 ottobre 2022, aggiungere le seguenti: nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;

   c) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: 10 novembre con le seguenti: 28 novembre, le parole: 30 ottobre con le seguenti: 18 novembre e sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui venga disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).;

   d) al comma 6, sostituire le parole: 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 43 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

   b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

   c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate Pag. 26all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

   d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

   h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

   i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

   l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
4.1. Il Governo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e di legna da ardere)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prodotti energetici e al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il IV trimestre solare dell'anno 2022, l'aliquota IVA applicata al «pellet» e alla «legna da ardere» è ridotta al 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante Pag. 27corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Fenu, Dell'Olio, Torto, Lovecchio.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di un miliardo di euro per gli anni 2022 e 2023. Il riparto tra gli enti locali dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 250 milioni di euro, di cui 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022 e, per i restanti 750 milioni di euro, sulla base delle proposte elaborate presso il tavolo tecnico di cui al comma 01, che possono comprendere assegnazioni integrative per il 2022 miranti a contrastare i casi di disavanzo o maggior disavanzo degli enti locali riconducibili agli aumenti degli oneri energetici, iscrivibili nei rendiconti 2022 degli enti stessi, oltre ad assegnazioni a ristoro dei maggiori costi dell'energia sostenuti nel primo semestre del 2023;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 750 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria», della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
*5.1. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Roggiani, Fossi, Ghio, Merola.
*5.4. Pastorino.

  Al comma 3, dopo le parole: determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche aggiungere le seguenti: , dalla revisione dei prezzi dei contratti pubblici per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dell'Accordo quadro per il Servizio sanitario nazionale del 20 settembre 2001.
5.7. Torto, Dell'Olio, Lovecchio, Fenu.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione alle somme da recuperare»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le aziende fornitriciPag. 28 di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti delle singole regioni e province autonome nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare».
5.9. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Al comma 4, sostituire le parole: sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022 con le seguenti: sulla base della incidenza percentuale degli incrementi dei costi energetici stimati per l'anno 2022 dalle singole regioni e province autonome, rispetto all'anno 2021, sul totale nazionale, così come desumibile dai modelli CE trasmessi dalle regioni e province autonome, e sulla base della incidenza percentuale dei costi COVID 2021 rappresentati dalle regioni e dalle province autonome e certificati nei modelli CE COVID.
*5.10. Andrea Rossi, Gnassi, Malavasi, De Maria.
*5.11. De Maria.

  Al comma 5, sopprimere le parole: non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,.
5.12. Faraone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.17. Zan, De Maria, Vaccari.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Dopo il comma 862 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

   «862-bis. Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di Pag. 29garanzia debiti commerciali di cui al comma 862, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2019».
*5.21. Pastorino.
*5.22. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 112-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per il medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022,»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas».
**5.23. Pastorino.
**5.24. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

ART. 6.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, le risorse incrementali disponibili stanziate per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
  5-ter. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;».
6.1. Ubaldo Pagano.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo a sostegno impianti sciistici a fune)

  1. Al fine di sostenere il settore impianti di risalita e i luoghi di sport invernali, quali centri nevralgici per il turismo montano, e altresì far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito presso il Ministero per lo sport e i giovani un apposito fondo denominato «Fondo a sostegno impianti sciistici a fune», con una dotazione di 60 milioni di euro, destinati per una quota pari a 10 milioni di euro a garantire i lavori di sicurezza e manutenzione ordinaria degli impianti di risalita a fune e per la restante quota, pari a 50 milioni di euro, a far fronte all'aumentoPag. 30 dei costi dell'energia termica ed elettrica.
  2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di erogazione delle risorse.
7.01. Berruto, Andrea Rossi, Vaccari, Gribaudo, Ferrari, Manes.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: del terzo settore aggiungere le seguenti: , i Comitati della Croce Rossa Italiana.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo comma 1, dopo le parole: persone con disabilità aggiungere le seguenti: nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali;

   b) al medesimo comma 1, dopo le parole: dell'energia termica ed elettrica aggiungere le seguenti: e dei costi dei carburanti;

   c) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 140 milioni;

   d) al comma 3, sostituire le parole: e del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: , del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
8.1. Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Furfaro, Fossi, Gianassi, Simiani.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

  1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 marzo 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, sono individuate altre tipologie di intervento rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del presidente di regione che di un assessore.
  5. I soggetti interessati presentano i propri progetti con le modalità disciplinate dal decreto di nomina del Commissario straordinario, anche ove tali progetti siano già oggetto di una richiesta di autorizzazione, il cui procedimento non sia concluso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove Pag. 31l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. I pareri di cui al presente comma non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i sub-commissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i sub-commissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando, ove necessario, anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i sub-commissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  10. I sub-commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.
9.1. Bonelli, Zanella, Zaratti, Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105» sono sostituite dalle seguenti: «fatta esclusione per ogni atto, adempimento o autorizzazione di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di cui al presente decreto».
9.2. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Todde.

Pag. 32

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105» sono soppresse.
9.3. Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dopo il comma 14 fino alla fine del comma, con le seguenti: il comma 3 è abrogato.
9.6. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio, Riccardo Ricciardi, Quartini, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Carmina, Todde.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente finalizzati ad incrementare l'efficientamento energetico e all'installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico e similari), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e può essere integrato, a seguito di accordi, con contributi della Banca europea degli investimenti, di Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle regioni, di altri enti creditizi e di Poste italiane S.p.a.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo hanno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della transizione ecologica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
9.03. Evi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «collocati a terra» sono inserite le seguenti: «o su coperture piane e/o falde»;

   b) al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti: «ovvero che i manti Pag. 33delle coperture abbiano l'aspetto dei materiali della tradizione locale.».
*10.03. Steger, Schullian, Gebhard.
*10.05. Fenu, Torto, Lovecchio, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «con moduli collocati a terra» sono inserite le seguenti: «, ubicati in aree nella disponibilità e su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture»;

   b) al secondo periodo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,» sono soppresse.
10.06. Marattin, Benzoni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione e l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di semplificare le procedure relative agli interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, le disposizioni del decreto del Ministro della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297, si applicano anche agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 50 kW e fino a 200 kW. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la realizzazione degli impianti di cui al periodo precedente è subordinata alla sola presentazione al proprio gestore, da parte del proprietario dell'immobile collegato alla rete elettrica, del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, il gestore di rete provvede alla connessione dell'impianto. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, nei confronti del gestore è applicata una sanzione di euro 500 per ciascun giorno di ritardo. Solo per gli impianti di potenza compresa tra 51 e 200 kW, ove gli edifici siano ubicati in centri storici e aree tutelate, oltre al modello unico è inviata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i predetti impianti non siano visibili dagli spazi pubblici limitrofi.
   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   1-quater. Al fine di valutare la corretta implementazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, e in generale il progresso negli allacciamenti alla rete di tutti gli impianti a fonte rinnovabile, Terna S.p.A. effettua un monitoraggio mensile sugli allacciamenti di rete effettivamente completati, inclusi quelli sulla rete di distribuzione, i cui dati devono essere forniti dai distributori, e ne pubblica i risultati sul proprio sito internet entro il giorno 15 del mese successivo.».
10.07. Benzoni, Marattin.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazionePag. 34 del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
10.08. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «e fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a 500 kW».
10.09. Stefanazzi.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: sale da concerto, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i live club, nonché dagli organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, non soggetti di pubblico sostegno,.
11.1. Manzi.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per abbonamenti mensili o plurimensili e di 350 euro per abbonamenti annuali. Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali, può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2022.».
12.1. Orlando.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica per le Istituzioni formative dei Pag. 35sistemi regionali di istruzione e formazione professionale)

  1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, alle istituzioni formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel secondo semestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per l'anno 2023.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, e non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentita la conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.01. Richetti, Benzoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «3-septies) tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;».
13.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. La somma di 85 milioni di euro di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di aprile dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese di autotrasporto merci in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è Pag. 36cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
14.1. De Micheli.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.538.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede, quanto a euro 769.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 769.000 per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto.
15.2. Sarracino.

ART. 19.

  Al comma 9, sostituire le parole: per il mese di novembre 2022 con le seguenti: per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: la prestazione per almeno 50 giornate con le seguenti: prestazioni di lavoro e ai lavoratori stagionali agricoli iscritti agli elenchi anagrafici INPS;

   al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: almeno 50 contributi giornalieri versati con le seguenti: almeno un contributo giornaliero versato;

   al comma 16, sopprimere il secondo periodo;

   sostituire il comma 21 con il seguente:

  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 376,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 395,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto-legge, e, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Malavasi, Manzi.

  Al comma 9 sostituire le parole: per il mese di novembre 2022 con le seguenti: per almeno un mese nel periodo da gennaio a novembre 2022.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al primo periodo le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021» e al secondo periodo le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25,40 per cento».
19.2. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

Pag. 37

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)

  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di altri generi di prima necessità, dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato per l'anno 2022 di un importo pari a 500 milioni di euro, da ripartire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le stesse modalità, criteri di riparto e procedure di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021. I valori reddituali considerati ai fini del presente riparto sono quelli relativi all'anno d'imposta 2019, pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze su apposita sezione del sito internet istituzionale.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*21.01. Pastorino.
*21.03. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rivalutazione dell'importo dell'assegno unico universale per l'ultimo trimestre 2022)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in via eccezionale, con riferimento al riconoscimento del beneficio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, è riconosciuto un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Resta fermo che ai fini della rivalutazione degli importi dell'assegno per l'anno 2023, il beneficio è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 71 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.05. Bonetti, Marattin.

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire le parole: individuati dal con le seguenti: conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto Pag. 38legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: individuati dal con le seguenti: conformi ai piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come adeguati al;

   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti autorizzativi non di competenza statale, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti avviati precedentemente che abbiano superato una durata complessiva di un anno».
22.4. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

  Al comma 2, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.
22.5. Ilaria Fontana, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Nella valutazione del fabbisogno impiantistico relativo agli impianti di gestione dei rifiuti urbani le regioni devono tenere conto dei criteri e delle linee strategiche dettate dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della qualificazione degli impianti operata sulla base del metodo tariffario rifiuti approvato con deliberazioni di ARERA.
22.6. L'Abbate, Sergio Costa, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «approva i progetti di nuovi impianti» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,»;

   b) dopo le parole: «la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti,».
22.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro.

ART. 24.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il sostenibile funzionamento dell'impianto siderurgico ex ILVA di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché di garantire la tutela ambientale e il rispetto della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e il regolare rapporto di fornitura con le imprese dell'indotto, l'attuazione del presente comma è subordinata alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda:

   a) la riconversione industriale, che consenta la continuazione dell'attività produttiva attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con forni elettrici e a idrogeno verde, ovvero di altro impianto a zero emissioni, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali;

   b) la transizione energetica, al fine di promuovere interventi per mitigare l'emergenzaPag. 39 energetica, rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza e favorire lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con investimenti in impianti di produzione di energie rinnovabili;

   c) qualsiasi attività di bonifica necessaria dell'area interessata.

  1-ter. Il piano degli investimenti di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contiene altresì un progetto di assorbimento del personale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, dando precedenza ai lavoratori ex ILVA in amministrazione straordinaria e alle imprese territoriali dell'indotto. Il piano degli investimenti, integrato con gli esiti della VIIAS e con la previsione del vincolo della clausola sociale, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentiti gli enti locali interessati nel cui territorio insiste l'impianto, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.
  1-quater. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

   «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)».

  1-quinquies. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.».

  1-sexies. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.
24.1. L'Abbate, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Finanziamento a sostegno dell'istruzione tecnica e professionale)

  1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione delle riforme di cui agli articoli 26, 27 e 28, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsionePag. 40 del Ministero dell'istruzione è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
28.01. Manzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)

  1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica previsti dal PNRR, possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.
28.04. De Luca, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Malavasi, Manzi.

ART. 30.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.».
30.1. Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure per contrastare il caro-materiali)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino a integrale soddisfazione»;

   b) al comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

   d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure. I maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuatiPag. 41 in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione.»;

   e) al comma 4, lettera b), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.».
30.02. Braga, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di modifica dei termini per i pareri delle autorità pubbliche)

  1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta deve motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
*32.02. Pastorino.
*32.03. Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Unicità del sistema ReGiS per la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR)

  1. All'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le amministrazioni centrali e territoriali interessate possono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e a esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle amministrazioni centrali sono da queste riversati informaticamente in ReGiS e di essi non può essere richiesta una comunicazione plurima».
**32.05. Pastorino.
**32.06. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)

  1. Le assunzioni effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Pag. 42decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono effettuate non oltre la misura complessiva massima del 50 per cento della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva, in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  3. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34.02. De Luca, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Manzi, Gnassi, Fossi, Ghio, Merola.

ART. 35.

  All'articolo aggiuntivo 35.01 del Governo, al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «trentasei anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quarantuno anni».
0.35.01.2. Marattin, Benzoni.

  All'articolo aggiuntivo 35.01 del Governo, dopo il capoverso «Art. 35-bis» aggiungere il seguente:

Art. 35-ter.
(Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, è abrogato.
0.35.01.1. Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Malavasi, Manzi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione)

  1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il Tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso Interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso Interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicarePag. 43 le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis».
  2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono inserite le seguenti: «nonché nel contratto di finanziamento stipulato».
35.01. Il Governo.

ART. 37.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 224, le parole: «e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 sono soppresse» e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, l'azienda è tenuta a fornire alle organizzazioni sindacali, su loro richiesta, la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura. La comunicazione di cui al presente comma è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.»;

   00a) al comma 225, le parole: «che abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «che occupano almeno 50 lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La medesima disciplina si applica alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al presente comma per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.»;

   b) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) i commi 226 e 227 sono abrogati;

   c) alla lettera b), premettere la seguente:

   0b) il comma 228 è sostituito dai seguenti:

   «228. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e nel quale vengono indicati:

   a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

   b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

   c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

   d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e Pag. 44mantenimento della dimensione occupazionale;

   e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

   228-bis. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 228, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.»;

   d) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 231 è sostituito dai seguenti:

   «231. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui al comma 228, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali interessate.
   231-bis. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui al comma 224.
   231-ter. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali cui al comma 224, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.
   231-quater. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarlo escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.
   231-quinquies. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.
   231-sexies. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste con finalità di monitoraggio. I licenziamenti eventualmente intimati prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.
   231-septies. Il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano. L'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degliPag. 45 eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

   e) sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti:

   «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
   237-ter. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano, entro due mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 228, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.
   237-quater. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.
   237-quinquies. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 237-quater o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 237-ter può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa».
37.3. Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

ART. 38.

  All'emendamento 38.2 del Governo, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali, in base alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014:

   a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

   b) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente Pag. 46dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

   c) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi, nonché la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  1-ter. Le attività di cui al comma 1-bis assumono rilevanza, ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo, se perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
  1-quater. Le attività di ricerca e ideazione estetica e lo sviluppo di prototipi rientrano nella ricerca e sviluppo di cui al comma 1-bis. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività di ricerca applicata i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione Pag. 47dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
0.38.2.1. Braga.

  All'emendamento 38.2 del Governo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 200, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)» sono inserite le seguenti: «, disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE»;

   b) al comma 201, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)» sono inserite le seguenti: «, disponibile anche nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE».
0.38.2.2. Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

   b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».

  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.»;

   b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».

  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzionePag. 48 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
38.2. Il Governo.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST» – sub-misura del PNRRM1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.
40.4. Il Governo.

ART. 41.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 6-octies», aggiungere il seguente:

Art. 6-novies.
(Disposizioni per lo svolgimento dei servizi di bordo in regime di appalto)

  1. I benefici fiscali di cui all'articolo 4 e i benefici contributivi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applicano anche alle imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle quali l'armatore, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha appaltato servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché, per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, servizi di officina, cantiere e assimilati e ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.
  2. Le imprese residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fruiscono dei benefici contributivi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamentoPag. 49 (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per gli appalti autorizzati sulle navi:

   a) iscritte nel registro internazionale italiano;

   b) iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per i soli lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e degli Stati parti dello Spazio economico europeo residenti in Italia.

  3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'appaltatore con gestione e organizzazione propria e il relativo personale non fa parte dell'equipaggio.
  4. Per l'accesso ai benefici, le navi di cui al comma 1 sono iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
  5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6-novies, come introdotte dal comma 1, lettera b), pari a 32,8 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,3 milioni di euro a partire dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
*41.1. Faraone.
*41.3. Traversi, Torto, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio.

ART. 42.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia».
*42.2. Ubaldo Pagano.
*42.3. Dell'Olio, Fenu, Torto, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

Pag. 50

   a) le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 luglio 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021»;

   b) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»;

   c) le parole: «inferiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 15 per cento».
42.02. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2021»;

   b) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

  2. Le maggiori entrate provenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
42.03. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Soumahoro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1».
42.04. Marattin, Benzoni.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure urgenti in materia di extraprofitti comunali da energia rinnovabile)

  1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti Pag. 51partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici.».
*42.07. Malavasi, Gnassi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.
*42.08. Pastorino.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo di solidarietà a carico dei settori farmaceutico e assicurativo per il contrasto della povertà energetica)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2021 e 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che operano nel territorio dello Stato nei settori della vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici ed assicurativi.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2022, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al presente articolo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.Pag. 52
  9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato ad un apposito Fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere ripartito ai comuni, al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  10. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
42.09. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Torto, Fenu, Lovecchio.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
43.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

Pag. 53

ALLEGATO 2

DL 144/2022: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 5 Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Alla copertura degli oneri, derivanti dalle con le seguenti: All'attuazione delle.

  Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Alla copertura degli oneri derivanti dalle con le seguenti: All'attuazione delle.
3.9. Le Relatrici.

ART. 5.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.
5.38. Pella, De Corato, Ubaldo Pagano, Gusmeroli, Dell'Olio, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.
*5.23. (Nuova formulazione) Pastorino, Pella, De Corato, Gusmeroli, Dell'Olio, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.
*5.24. (Nuova formulazione) Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

ART. 10.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero con le seguenti: , il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari;

   b) al comma 2, dopo le parole: il Ministero dell'interno inserire le seguenti: , il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari;

Pag. 54

   c) alla rubrica, dopo le parole: del Ministero dell'interno inserire le seguenti: , del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari.
10.3. Pella, De Corato, Ubaldo Pagano, Gusmeroli, Dell'Olio, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.

ART. 11.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1 con le seguenti: del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1.
11.5. Le Relatrici.

ART. 18.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.
18.3. Pella, De Corato, Ubaldo Pagano, Gusmeroli, Dell'Olio, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.

ART. 25.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole da: Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono fino a: o gli altri soggetti privati con le seguenti: Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati.
25.5. Le Relatrici.

Pag. 55

ALLEGATO 3

DL 144/2022: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 5 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Alla copertura degli oneri, derivanti dalle con le seguenti: All'attuazione delle.

  Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Alla copertura degli oneri derivanti dalle con le seguenti: All'attuazione delle.
3.9. Le Relatrici.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 ottobre 2022 aggiungere le seguenti: nonché dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;

   b) al comma 2, dopo le parole: 31 ottobre 2022 aggiungere le seguenti: nonché per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022;

   c) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: 10 novembre con le seguenti: 28 novembre e le parole: 30 ottobre con le seguenti: 18 novembre e sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui venga disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).;

   d) al comma 6, sostituire le parole: 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 43 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonché dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

   b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

   c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis Pag. 56del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

   d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

   h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

   i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

   l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
4.1. Il Governo.

ART. 5.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica Pag. 57della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale.
5.38. Pella, De Corato, Ubaldo Pagano, Gusmeroli, Dell'Olio, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.
*5.23. (Nuova formulazione) Pastorino, Pella, De Corato, Gusmeroli, Dell'Olio, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.
*5.24. (Nuova formulazione) Gnassi, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, De Luca, Guerra, Manzi, Fossi, Ghio, Merola.

ART. 10.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero con le seguenti: , il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari;

   b) al comma 2, dopo le parole: il Ministero dell'interno inserire le seguenti: , il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari;

   c) alla rubrica, dopo le parole: del Ministero dell'interno inserire le seguenti: , del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari.
10.3. Pella, De Corato, Ubaldo Pagano, Gusmeroli, Dell'Olio, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.

ART. 11.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1 con le seguenti: del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1.
11.5. Le Relatrici.

ART. 18.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo.
18.3. Pella, De Corato, Ubaldo Pagano, Gusmeroli, Dell'Olio, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.

ART. 25.

  Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano Pag. 58nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole da: Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono fino a: o gli altri soggetti privati con le seguenti: Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati.
25.5. Le Relatrici.

  Nella sezione IV del capo III, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34.02. (Nuova formulazione) De Luca, Malavasi, Ubaldo Pagano, Braga, Guerra, Manzi, Gnassi, Fossi, Ghio, Merola, Pella, De Corato, Gusmeroli, Marattin, Zanella, Bicchielli, Steger.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione)

  1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il Tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso Interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso Interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis».
  2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono inserite le Pag. 59seguenti: «nonché nel contratto di finanziamento stipulato».
35.01. Il Governo.

ART. 38.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

   b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».

  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.»;

   b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».

  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.
38.2. Il Governo.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST» – sub-misura Pag. 60del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni.
40.4. Il Governo.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
43.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes, De Bertoldi.