CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2022
854.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. C. 3704 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3704, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

   rilevato come il provvedimento appaia riconducibile, sulla base del preambolo, alle finalità di adottare misure urgenti per il contenimento del costo dell'energia e dei carburanti, per il contrasto dell'emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di adottare misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali;

   rilevato altresì come il provvedimento rechi ulteriori disposizioni in materia di: eventi sismici (articoli 17 e 31-bis), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-bis), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-bis), circoli della Marina militare (articolo 37-bis), trattamento economico dei vertici di forze armate, forze di polizia e pubbliche amministrazioni (articolo 41-bis), internazionalizzazione del contact center dell'INPS (articolo 42-bis);

   evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie «diritto di asilo», «immigrazione», «sicurezza dello Stato», «tutela della concorrenza», «sistema tributario», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale», «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale», «profilassi internazionale», «tutela dell'ambiente», assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), e), g), l), m), n), o), q) ed s) della Costituzione;

   segnalato come rilevino anche le materie, «tutela e sicurezza del lavoro», «tutela della salute», «ordinamento sportivo», «ordinamento della comunicazione», «protezione civile», «governo del territorio», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «coordinamento della finanza pubblica», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché le materie agricoltura, trasporto pubblico locale e turismo, attribuite alla competenza regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   segnalato come, a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento preveda alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   segnalato peraltro come l'articolo 9-ter, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica, senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni;

   richiamata, con riferimento all'articolo 35-bis (che prevede la possibilità di Pag. 27stabilizzazione, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, del personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR con le procedure concorsuali previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, nei limiti dei posti disponibili, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta), la giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, il quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 9-ter, valuti la Commissione di merito, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, l'opportunità di prevedere che il riparto del fondo istituito dall'articolo medesimo sia effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.