CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 8 agosto 2022
845.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 22

ALLEGATO

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. C. 3703 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Le sezioni specializzate)

  1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati secondo criteri di efficienza e di professionalità, in sezioni specializzate tributarie presso i tribunali e le corti di appello. Sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, ed i relativi procedimenti sono devoluti al giudice ordinario presso le relative sezioni specializzate.
  2. All'istituzione delle sezioni di cui al comma 1) si provvede con decreto del Ministero della giustizia.
  3. Il giudice di primo grado, per questioni di particolare complessità o per principi giuridici particolari, potrà rimettere la trattazione della causa al tribunale in composizione collegiale. La sezione specializzata in tal caso sarà composta esclusivamente da magistrati ordinari.
  4. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria cessa da ogni funzione dalla data di cessione del funzionamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali e comunque, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le funzioni già spettanti allo stesso, sono attribuite al Consiglio Superiore della Magistratura.
  5. Ogni tribunale avente sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali, ad eccezione del Tribunale di Napoli nord, esercita la giurisdizione sulle materie già oggetto di trattazione davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Per la provincia di Caserta, tale giurisdizione è attribuita al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici sono assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria secondo la disciplina prevista per le sezioni lavoro.
  6. A decorrere dal 1° ottobre 2022, il Ministro della giustizia è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 800 magistrati da assegnare alle sezioni specializzate in materia tributaria, utilizzando le risorse rese disponibili a seguito della soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
  7. Le sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado, operano in composizione monocratica per i procedimenti di propria competenza, mentre il giudice, per questioni di particolare complessità o per principi giuridici particolari, potrà chiedere la composizione collegiale e in tale ipotesi, potrà svolgere il ruolo di relatore.
  8. La sentenza che definisce il procedimento in primo grado, per cause di valore fino a 10.000 euro, potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di appello in composizione monocratica. La sentenza per cause di valore superiore, potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di appello in composizione collegiale.
  9. Avverso la sentenza che definisce il giudizio dinanzi alla Corte di appello, potrà essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, per i motivi previsti dalla legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  10. Davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado possono patrocinare coloro che sono iscritti all'albo Pag. 23professionale degli avvocati e coloro che sono iscritti alla sezione A «Commercialisti» dell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La possibilità di patrocinare davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria presso la Corte di appello, è riservata solo a coloro che sono iscritti all'albo professionale degli avvocati. Dinanzi alla Corte di cassazione, la possibilità di patrocinare è riservata solo agli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  11. Il Consiglio superiore della magistratura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria. I corsi di carattere-tecnico pratico si terranno presso la Scuola superiore della magistratura.
  12. Nei contenziosi pendenti in materia tributaria dinanzi alla Corte di cassazione, il Consiglio superiore della magistratura, per la definizione degli stessi, procede con proprio regolamento, alla nomina di giudici ausiliari, scelti esclusivamente tra i magistrati ordinari in quiescenza da non più di due anni che abbiano svolto nella loro carriera funzioni di legittimità per almeno cinque anni.
  13. Le commissioni tributarie provinciali e regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a operare per la definizione del contenzioso relativo ai procedimenti iscritti prima della citata data di entrata in vigore o comunque entro due anni dalla medesima data.
  14. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le commissioni tributarie provinciali e regionali cessano dalle loro funzioni, con riassegnazione dei procedimenti ancora pendenti alle sezioni specializzate in materia tributaria.
  15. Ai magistrati ordinari in servizio da almeno due anni presso una delle soppresse commissioni tributarie provinciali e regionali che abbiano presentato domanda di riassegnazione a una sezione specializzata in materia tributaria presso il tribunale, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le parole: «Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze», «Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria», «Corti di giustizia tributaria di primo grado», «Corti di giustizia tributaria di secondo grado», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro della giustizia», «Consiglio superiore della magistratura», «sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado» e «sezioni specializzate in materia tributaria, di secondo grado».
1.20. Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545)

  1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

   1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono riordinati in sezioni specializzate in materia tributaria aventi sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali e presso ogni Corte di appello.
   2. Ogni tribunale avente sede in un comune capoluogo di provincia, in cui sono istituite commissioni tributarie provinciali, ad eccezione del Tribunale di Napoli nord, esercita la giurisdizione sulle materie già Pag. 24oggetto di trattazione davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Per la provincia di Caserta, la giurisdizione è attribuita al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici sono assegnati alle sezioni di cui al comma 1 secondo la disciplina prevista per la sezione lavoro.

Art. 1-ter.
(Organizzazione degli organi della giurisdizione tributaria)

   1. La giustizia tributaria è esercitata mediante la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali, l'attribuzione al giudice ordinario dei relativi procedimenti e la istituzione di sezioni specializzate in materia tributaria. Alla istituzione delle sezioni si provvede con decreto del Ministro della giustizia.
   2. Le commissioni di cui al comma 1) esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad operare per la definizione del contenzioso relativo ai procedimenti iscritti prima della citata data di entrata in vigore o comunque entro due anni dalla medesima data. Al termine dei due anni dall'entrate in vigore della presente disposizione, le commissioni tributarie cessano dalle loro funzioni e i procedimenti ancora pendenti sono riassegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria.
   3. L'organizzazione e la gestione degli organi della giurisdizione tributaria è affidata al Consiglio Superiore della magistratura, per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Il personale amministrativo di supporto alla giurisdizione, ai fini del rapporto di lavoro, fa capo al Ministero della giustizia.
   4. La dotazione organica dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria è stabilita con decreto del Ministro della giustizia. In sede di prima applicazione della presente disposizione è individuata in 448 unità presso le sezioni specializzate di primo grado e 352 unità presso le sezioni specializzate di secondo grado.

Art. 1-quater.
(Processo tributario)

   1. Le sezioni specializzate in materia tributaria decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 50.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
   2. I procedimenti sono definiti con sentenza. Agli stessi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile ad eccezione dell'articolo 702-ter, terzo comma, riguardante il mutamento del rito.
   3. La sentenza che definisce il procedimento in primo grado, per cause di valore fino a 100.000 euro, potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di appello in composizione monocratica. Per cause di valore superiore, la sentenza potrà essere impugnata dinanzi alla Corte di appello in composizione collegiale
   4. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i motivi previsti dalla legislazione vigente, avverso la sentenza che definisce il giudizio dinanzi alla Corte di appello, potrà essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
   5. Davanti alle sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado possono patrocinare gli avvocati iscritti all'albo professionale e coloro che sono iscritti alla sezione A Commercialisti dell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La possibilità di patrocinare dinanzi alle sezioni specializzate in materia tributaria presso la Corte di appello, è riservata agli avvocati iscritti all'albo professionale. Davanti alla Corte di cassazione, possono patrocinare esclusivamente gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 1-quinquies.
(Formazione)

   1. Il Consiglio Superiore della magistratura, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamentoPag. 25 professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria.
   2. La Scuola Superiore della magistratura stabilisce un programma specifico per la formazione iniziale, l'aggiornamento e la formazione permanente dei magistrati di cui al comma 1)»;

   b) gli articoli da 2 a 51 sono soppressi.
1.2. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le parole: «Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze», «Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria», «Corti di giustizia tributaria di primo grado», «Corti di giustizia tributaria di secondo grado», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro della giustizia», «Consiglio superiore della magistratura», «sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado» e «sezioni specializzate in materia tributaria, di secondo grado».
1.1. Colletti.

  Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.
(La giurisdizione tributaria)

   1. La giurisdizione tributaria è esercitata da magistrati, nominati presso le sezioni specializzate in materia tributaria, di primo e secondo grado.
   2. I magistrati di cui al comma 1) sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
   3. L'organico dei magistrati di cui al comma 2) è individuato in 448 unità presso le sezioni specializzate di primo grado e 352 unità presso le sezioni specializzate di secondo grado».
1.4. Colletti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4, comma 3, dopo le parole: sul diritto civile o commerciale aggiungere le seguenti: o amministrativo.
1.13. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4, comma 6, e ovunque ricorrano, sostituire parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1.12. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 4, comma 6, e ovunque ricorrano, sostituire parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Ministro della giustizia.
1.3. Colletti.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: diploma di laurea in giurisprudenza aggiungere le seguenti: o in economia e commercio.
1.5. Colletti.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: laureati in possesso del diploma di laurea in economia conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che abbiano conseguito l'abilitazione a dottore commercialista e risultino iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni.
1.14. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-bis, comma 1), primo periodo, sopprimere Pag. 26le parole da: ovvero del diploma fino a: (classe LM-77).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, sostituire le parole: a questi equiparati con le seguenti: a questo equiparato.
1.6. Colletti.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione conforme del Consiglio Superiore della magistratura, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.
1.7. Colletti.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 4-quinquies, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1.8. Colletti.

  Al comma 1), lettera f), capoverso Art. 4-quinquies, al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: seconda con la seguente: terza.
1.9. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Formazione obbligatoria dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria)

   1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e obbligatoria, oltre che l'aggiornamento professionale dei magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia tributaria, attraverso la frequenza dei corsi di carattere teorico-pratico da tenere, presso la Scuola Superiore della magistratura».
1.10. Colletti.

  Al comma 1, lettera n), numero 2.2, sostituire la parola: settantesimo con la seguente: settantaduesimo.
1.15. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del trenta per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio o a riposo. La selezione dei giudici tributari di cui al precedente periodo avviene sulla base della valutazione dei titoli, secondo criteri da determinarsi con atto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, privilegiando il conseguimento del titolo di master in materia tributaria o equivalenti e, in ordine di graduatoria, i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o da questo patrocinati.
1.16. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
1.17. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 27

  Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché;

   b) sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
1.18. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Al comma 11, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: e anche fino alla seguente: pubblici.
1.11. Colletti.

ART. 2.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo del personale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie, gestito da un ufficio autonomo diretto da un dirigente generale di prima fascia o da un magistrato idoneo allo svolgimento delle funzioni direttive superiori, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.01. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il 31 luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023»;

   c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «nel numero massimo di settantadue rate consecutive, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata scade il 30 giugno 2023»;

   d) al comma 3 le parole dal: «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;

   e) al comma 5 le parole: «entro il 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

   f) al comma 7 le parole: «Entro il 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

   g) al comma 11 le parole: «Entro il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2022»;

   h) al comma 13, lettera a), le parole: «alla data del 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2023»;

Pag. 28

   i) al comma 14, dopo le parole: «il pagamento delle somme di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «salvo il caso di applicazione dell'esimente di cui al comma 14-bis»;

   j) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi»;

   k) al comma 19, secondo e terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

   l) al comma 25, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, articolo 1-bis, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine».
2.02. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Definizione agevolata dei tributi locali)

  1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni e gli enti locali possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali ipotesi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni e degli enti locali i tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni a enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
  4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
2.03. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari Pag. 29al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

   a) del 30 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

   b) del 10 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

  3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
  4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
  5. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del dieci per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
  6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 1; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di ventiquattro rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. È esclusa solamente la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  9. Entro il 31 ottobre 2022, per ciascuna controversia autonoma è presentata una Pag. 30distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  10. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  11. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
  12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro dieci giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, escluse quelle pendenti davanti alla Corte di cassazione. Il diniego è impugnabile anche davanti alla Corte di cassazione solo nel caso in cui sia stato emesso per carenza assoluta dei presupposti di definibilità della lite, quali la non appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria, l'assenza di qualità di parte dell'Agenzia delle entrate e la tardività della domanda di definizione.
2.04. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 è sostituito dal seguente: «1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ed entro 15 giorni procede al deposito della sentenza. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data».
2.05. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è abrogato.
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 le parole: «per i due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «per un terzo».
2.06. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: Corti di giustizia tributaria di primo grado con le seguenti: sezioni specializzate in materia tributaria di primo grado.
4.1. Colletti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1), primo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
4.2. Colletti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di valore indeterminabile, aggiungere le seguenti: tranne quelle aventi ad oggetto questioni catastali.
4.4. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

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  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Non è ammesso il giuramento. La commissione tributaria può ammettere, anche su istanza di parte, la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile».
4.6. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4.3. Colletti.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 48-bis.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis il giudice, prima dell'inizio del dibattimento, chiede d'ufficio alle parti di tentare un accordo conciliativo. Avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, lo stesso giudice può avanzare alle parti una proposta conciliativa.
4.5. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.