CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 22 luglio 2022
836.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 14

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 10.38 DEL GOVERNO

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.38. Il Governo.

Pag. 15

ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.2. Spessotto, Vallascas, Vianello, Giuliodori.
*10.38. Il Governo.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni concernenti la compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia)

   1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, è inserito il seguente:
   «3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli».
   2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente:
   «4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».
*28.08. (Nuova formulazione) Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.
*28.09. (Nuova formulazione) Foti, Zucconi, De Toma, Caiata.
*28.010. (Nuova formulazione) De Luca, Sani.
*28.012. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Moretto.
*28.018. (Nuova formulazione) Foscolo, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.