CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 155

ALLEGATO 1

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022 recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» (C. 3653 Governo);

   rilevato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 23 estende l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci;

   rilevato che l'articolo 36, comma 2, con riferimento agli arruolamenti eccezionali, autorizzati nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di ufficiali medici e sottufficiali infermieri;

   segnalato che l'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di fornire maggiore sostegno alle famiglie con figli con disabilità;

   rilevato, altresì, che l'articolo 39 dispone l'istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli;

   segnalato, inoltre, che l'articolo 18 reca modifiche alla disciplina sull'IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

    a) con riferimento all'articolo 23, potenziare gli investimenti sulla ricerca pubblica attraverso l'incremento del fondo ad essa dedicato;

    b) con riferimento all'articolo 23, comma 1, relativo al credito d'imposta per la ricerca sui farmaci, prevedere l'incremento del contributo delle aziende farmaceutiche alla realizzazione di ricerche e di sperimentazioni cliniche prioritariamente sui farmaci orfani e salvavita;

    c) introdurre misure finalizzate a consentire l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ponendo così termine alla reiterazione dei contratti precari, che si protrae da anni per il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS, anche in violazione di quanto stabilito nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999;

    d) destinare prioritariamente il credito d'imposta previsto dalla disposizione di cui all'articolo 23 ai costi sostenuti per il personale della ricerca, assunto a tempo indeterminato, che partecipa al progetto di ricerca;

    e) con riferimento all'articolo 38, nell'ottica di promuovere la diffusione di un importante strumento a sostegno delle famiglie, consentire la presentazione della domanda relativa all'assegno unico anche attraverso il datore di lavoro, su richiesta Pag. 156del dipendente, e di posticipare almeno al mese di settembre i termini per la domanda relativa all'anno 2022, al fine di percepire le mensilità arretrate;

    f) nell'ambito dell'articolo 39, prevedere lo sviluppo di progetti formativi personalizzati, in analogia con quanto previsto in ambito sociosanitario attraverso il budget di salute, e il potenziamento dei nidi per l'infanzia e dei micro-nidi;

    g) con riferimento all'articolo 39, recante misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, chiarire i meccanismi di ripartizione delle risorse tra i Comuni, garantendone l'equità;

    h) pur nel riconoscimento che le disposizioni dell'articolo 18 rispondono coerentemente alle indicazioni dell'articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA) e a una ricca giurisprudenza comunitaria in materia, tenere comunque conto della sostenibilità del sistema sanitario pubblico sul lungo periodo, evitando di introdurre misure di eccessivo favore per il settore sanitario privato non convenzionato;

    i) produrre un chiarimento interpretativo che affronti la diversa incidenza della pensione di invalidità civile assistenziale rispetto alla pensione di invalidità civile di tipo previdenziale ai fini del computo del reddito di cittadinanza;

    j) introdurre una disposizione tesa a prorogare le misure a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale contesto pandemico, che hanno cessato di produrre i loro effetti lo scorso 30 giugno;

    k) prevedere, nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19 e per far fronte all'attuale carenza di personale sanitario aggravatosi dall'epidemia di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

    l) prevedere, visto il ruolo fondamentale che hanno avuto durante la pandemia nelle regioni e nelle province autonome, in ragione della temporanea emergenza di disponibilità di medici di medicina generale nei territori in cui vi siano ambiti scoperti, l'aumento fino a 1.000 assistiti per coloro che siano inseriti nel ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) con incarico a sole 24 ore settimanali;

    m) introdurre misure volte a fronteggiare il rischio, nel prossimo futuro, di situazioni di indisponibilità di farmaci, specialmente essenziali e salvavita, derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei medicinali a livello mondiale legate alla crisi pandemica, energetica e inflattiva, ivi incluso un intervento volto a prevedere che le comunicazioni di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione riguardino le singole confezioni di medicinali, e non l'intera autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), e siano da effettuare in un termine ridotto a due mesi, rispetto a quello di quattro mesi, prima dell'interruzione.

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ALLEGATO 2

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022 recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» (C. 3653 Governo);

   rilevato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 23 estende l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci;

   rilevato che l'articolo 36, comma 2, con riferimento agli arruolamenti eccezionali, autorizzati nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di ufficiali medici e sottufficiali infermieri;

   segnalato che l'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di fornire maggiore sostegno alle famiglie con figli con disabilità;

   rilevato, altresì, che l'articolo 39 dispone l'istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli;

   segnalato, inoltre, che l'articolo 18 reca modifiche alla disciplina sull'IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e ai loro accompagnatori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

    a) con riferimento all'articolo 23, potenziare gli investimenti sulla ricerca pubblica attraverso l'incremento del fondo ad essa dedicato;

    b) con riferimento all'articolo 23, comma 1, relativo al credito d'imposta per la ricerca sui farmaci, prevedere l'incremento del contributo delle aziende farmaceutiche alla realizzazione di ricerche e di sperimentazioni cliniche prioritariamente sui farmaci orfani e salvavita;

    c) introdurre misure finalizzate a consentire l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ponendo così termine alla reiterazione dei contratti precari, che si protrae da anni per il personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), anche in violazione di quanto stabilito nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999;

    d) destinare prioritariamente il credito d'imposta previsto dalla disposizione di cui all'articolo 23 ai costi sostenuti per il personale della ricerca, assunto a tempo indeterminato, che partecipa al progetto di ricerca;

    e) con riferimento all'articolo 38, nell'ottica di promuovere la diffusione di un importante strumento a sostegno delle famiglie, consentire la presentazione della Pag. 158domanda relativa all'assegno unico anche attraverso il datore di lavoro, su richiesta del dipendente, e di posticipare almeno al mese di settembre i termini per la domanda relativa all'anno 2022, al fine di percepire le mensilità arretrate;

    f) nell'ambito dell'articolo 39, prevedere lo sviluppo di progetti formativi personalizzati, in analogia con quanto previsto in ambito sociosanitario attraverso il budget di salute, e il potenziamento dei nidi per l'infanzia e dei micro-nidi;

    g) con riferimento all'articolo 39, recante misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, chiarire i meccanismi di ripartizione delle risorse tra i Comuni, garantendone l'equità;

    h) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, considerare, in funzione della sostenibilità del sistema sanitario pubblico sul lungo periodo, gli effetti in termini di vantaggio di competitività per il settore sanitario privato non convenzionato rispetto al servizio pubblico;

    i) produrre un chiarimento interpretativo che affronti la diversa incidenza della pensione di invalidità civile assistenziale rispetto alla pensione di invalidità civile di tipo previdenziale ai fini del computo del reddito di cittadinanza;

    j) introdurre una disposizione tesa a prorogare le misure a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale contesto pandemico, che hanno cessato di produrre i loro effetti lo scorso 30 giugno;

    k) prevedere, nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19 e per far fronte all'attuale carenza di personale sanitario aggravatosi dall'epidemia di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

    l) prevedere, visto il ruolo fondamentale che hanno avuto durante la pandemia nelle regioni e nelle province autonome, in ragione della temporanea emergenza di disponibilità di medici di medicina generale nei territori in cui vi siano ambiti scoperti, l'aumento fino a 1.000 assistiti per coloro che siano inseriti nel ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) con incarico a sole 24 ore settimanali;

    m) introdurre misure volte a fronteggiare il rischio, nel prossimo futuro, di situazioni di indisponibilità di farmaci, specialmente essenziali e salvavita, derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei medicinali a livello mondiale legate alla crisi pandemica, energetica e inflattiva, ivi incluso un intervento volto a prevedere che le comunicazioni di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione riguardino le singole confezioni di medicinali, e non l'intera autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), e siano da effettuare in un termine ridotto a due mesi, rispetto a quello di quattro mesi, prima dell'interruzione.

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ALLEGATO 3

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (C. 3634 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) con riferimento all'articolo 16:

   rendere uniformi sull'intero territorio nazionale, anche attraverso apposite linee guida, gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, al fine di evitare difformità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, rafforzare e garantire il controllo e la vigilanza sul rispetto degli accordi contrattuali, attraverso la predisposizione, da parte di tutte le regioni, di un piano di controlli con procedure certe che garantiscano la terzietà e l'indipendenza degli organi ispettivi, e con un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   prevedere l'adozione di indici di misurazione degli esiti di cura nell'ambito del monitoraggio e della valutazione degli erogatori pubblici e privati convenzionati;

   definire i criteri, in modo uniforme a livello nazionale, per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale;

    b) con riferimento all'articolo 21:

   rispetto alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e dei direttori amministrativi e sanitari, prevedere procedure di selezione trasparenti e basate su criteri di valutazione oggettivi e verificabili, attraverso la costituzione di graduatorie;

   estendere le procedure per accedere all'elenco nazionale dei direttori generali ad ulteriori soggetti, individuando requisiti di accesso comunque idonei a comprovarne l'esperienza professionale maturata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e l'acquisizione di titoli idonei a tale ruolo;

   estendere le procedure previste per gli incarichi di direzione di struttura complessa ospedaliera anche alle unità operative complesse a direzione universitaria;

    c) estendere le disposizioni sulla trasparenza, già previste per la dirigenza pubblica, alla dirigenza sanitaria, includendovi anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario, nonché le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate o in regime di convenzionamento;

    d) introdurre una disposizione volta a rendere trasparente la remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, inclusi gli incrementi riconosciuti, di recente, per le prestazioni rese dalle strutture private ai pazienti affetti da Covid-19.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. Nuovo testo C. 2933 Bruno.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari» (C. 2933 Bruno);

   rilevato che il testo reca disposizioni volte alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti per un loro reingresso nella società civile attraverso percorsi formativi e culturali, con particolare riguardo ai minori imputati di reato, anche al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori e di agevolare la loro partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale;

   condivise le finalità del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 161

ALLEGATO 5

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (C. 3634 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) con riferimento all'articolo 16:

   rendere uniformi sull'intero territorio nazionale, anche attraverso apposite linee guida, gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, al fine di evitare difformità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, rafforzare e garantire il controllo e la vigilanza sul rispetto degli accordi contrattuali, attraverso la predisposizione, da parte di tutte le regioni, di un piano di controlli con procedure certe che garantiscano la terzietà e l'indipendenza degli organi ispettivi, e con un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   prevedere l'adozione di indici di misurazione degli esiti di cura nell'ambito del monitoraggio e della valutazione degli erogatori pubblici e privati convenzionati;

   definire i criteri, in modo uniforme a livello nazionale, per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale;

    b) con riferimento all'articolo 21:

   rispetto alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e dei direttori amministrativi e sanitari, prevedere procedure di selezione trasparenti e basate su criteri di valutazione oggettivi e verificabili;

   estendere le procedure per accedere all'elenco nazionale dei direttori generali ad ulteriori soggetti, individuando requisiti di accesso comunque idonei a comprovarne l'esperienza professionale maturata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e l'acquisizione di titoli idonei a tale ruolo;

   estendere le procedure previste per gli incarichi di direzione di struttura complessa ospedaliera anche alle unità operative complesse a direzione universitaria;

    c) estendere le disposizioni sulla trasparenza, già previste per la dirigenza pubblica, alla dirigenza sanitaria, includendovi anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario, nonché le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate o in regime di convenzionamento;

    d) introdurre una disposizione volta a rendere trasparente la remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, inclusi gli incrementi riconosciuti, di recente, per le prestazioni rese dalle strutture private ai pazienti affetti da Covid-19;

    e) assicurare la continuità dei servizi in convenzione, in particolare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire ai soggetti privati accreditati una prospettiva temporale sufficiente ad evitare la precarietà e a consentire un'adeguata programmazione.