CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 23.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), capoverso lettera a), sostituire le parole: per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con le seguenti: allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;

   b) al numero 2), capoverso lettera b), sostituire le parole: per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto con le seguenti: allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche.
*23.1. (Nuova formulazione) Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*23.2. (Nuova formulazione) Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*23.3. (Nuova formulazione) Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.
*23.4. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Zardini.
*23.5. (Nuova formulazione) Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*23.6. (Nuova formulazione) Carabetta.
*23.7. (Nuova formulazione) Alaimo, Giarrizzo.

ART. 24.

  Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: deve coordinarsi con altri operatori di rete fino a: di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 con le seguenti: adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.
*24.1. (Nuova formulazione) Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.

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*24.2. (Nuova formulazione) Moretto.
*24.5. (Nuova formulazione) Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*24.6. (Nuova formulazione) Pizzetti.
*24.7. (Nuova formulazione) Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*24.8. (Nuova formulazione) Masi.
*24.10. (Nuova formulazione) Soverini.
*24.11. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*24.12. (Nuova formulazione) Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*24.13. (Nuova formulazione) Alaimo, Giarrizzo.
*24.14. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Zardini.

ART. 25.

  Al comma 1, capoverso comma 3-quater dopo le parole: connessione dati, inserire le seguenti: nonché servizi di messaggistica istantanea,.
25.5. Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

ART. 26.

  Al comma 1, capoverso 8-bis aggiungere infine le seguenti parole: «, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte»
*26.3. Donina, Zanella, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.
*26.4. De Luca.
*26.5. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.
*26.6. Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

ART. 27.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «non necessari,» inserire le seguenti: «eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241».
27.1. (Nuova formulazione) Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo.
*27.2. (Nuova formulazione) Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*27.4. (Nuova formulazione) Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2,

    1) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione»;

    2) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo la Pag. 140possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione»;

   b) al comma 3, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: «e professionali».
**27.5. (Nuova formulazione) Bonomo.
**27.6. (Nuova formulazione) Aprea, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.
**27.7. (Nuova formulazione) Iezzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

   h-bis) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

   h-ter) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

  7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.
*27.10. (Nuova formulazione) De Toma.
*27.12. (Nuova formulazione) Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
*27.14. (Nuova formulazione) Torromino, Porchietto, Squeri, Polidori, Sessa, Benigni.
*27.33. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*27.34. (Nuova formulazione) Moretto.
*27.36. (Nuova formulazione) Sut, Masi, Alemanno.
*27.37. (Nuova formulazione) Gavino Manca.
*27.38. (Nuova formulazione) Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*27.39. (Nuova formulazione) Zucconi, De Toma, Caiata.
*27.40. (Nuova formulazione) Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

   h-bis) armonizzare, attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: e gli enti rappresentativi del sistema camerale.
**27.25. (Nuova formulazione) Moretto.

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**27.29. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.
**27.30. (Nuova formulazione) De Toma.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.
*27.27. (Nuova formulazione) D'Ettore.
*27.28. (Nuova formulazione) Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.
  3-ter. I decreti legislativi di cui al comma 3-bis sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

   b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;

   c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;

   d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

   e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

   f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

  3-quater. I decreti legislativi di cui al comma 3-bis abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
  3-quinquies. I decreti legislativi di cui al comma 3-bis sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi Pag. 142sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 3-bis, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3-bis, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3-ter e della procedura di cui al comma 3-quinquies.
27.11. (Nuova formulazione) Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

ART. 28.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi.
*28.1. Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
*28.4. Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.
*28.2. Torromino, Porchietto, Squeri, Polidori, Sessa, Benigni.
*28.3. Soverini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;
28.7. (Nuova formulazione) Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

  Alla lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
28.8. (Nuova formulazione) D'Attis, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;

   b) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: , gli enti rappresentativi del sistema camerale.
*28.6. (Nuova formulazione) Masi.
*28.11. (Nuova formulazione) De Toma.
*28.13. (Nuova formulazione) Moretto.

Pag. 143

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al comma 2.
28.31. (Nuova formulazione) Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

ART. 31.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data.
31.23. Alemanno.

ART. 32.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
*32.1. (Nuova formulazione) Vallascas.
*32.3. (Nuova formulazione) D'Elia.
*32.9. (Nuova formulazione) Moretto.